Sentenza 31 marzo 2016
Massime • 1
In caso di confisca ordinata con sentenza nei confronti dell'imputato, contro il provvedimento del giudice dell'esecuzione di rigetto dell'istanza di restituzione promossa, per la prima volta dal terzo rimastro estraneo al procedimento, è esperibile il rimedio dell'opposizione davanti allo stesso giudice; ne deriva che deve ritenersi illegittima l'eventuale riqualificazione dell'atto di opposizione in ricorso per cassazione. (La Suprema Corte, in motivazione, ha precisato che al soggetto terzo che rivendica per la prima volta la titolarità dei beni in sede esecutiva, deve essere fornita la particolare tutela derivante dalla sequenza contenuta negli artt. 676 , 667 comma quarto e 666 cod.proc.pen., che prevedono una prima valutazione "de plano" ed una seconda valutazione di merito, nel contraddittorio, ove venga proposta opposizione).
Commentari • 2
- 1. Art. 240 - Confiscahttps://www.filodiritto.com/
- 2. Art. 240-bis - Confisca in casi particolari (1)https://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 31/03/2016, n. 32418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32418 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2016 |
Testo completo
324 1 8/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 31/03/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Consigliere - N. 1193/2016- FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO - Presidente - SENTENZA Dott. Dott. FILIPPO CASA REGISTRO GENERALE- Consigliere Dott. MONICA BONI N. 8900/2015 - Rel. Consigliere - Dott. RAFFAELLO MAGI - Consigliere - Dott. ANTONIO CAIRO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TA NE N. IL 08/06/1967 avverso l'ordinanza n. 655/2014 CORTE APPELLO di BARI, del 30/06/2014 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Souse spilleci, de RM с соидеммермово le eveli ficerioш сами ricorso dell' originario auto di opposizione, he clicesto il ripeño; ли Udit i difensor Avv.; -1 IN FATTO E IN DIRITTO -a1. Con ordinanza emessa in data 29 gennaio 2015 la Corte di Appello di Bari seguito di procedura esecutiva partecipata qualificava come ricorso per - cassazione l'atto di opposizione proposto da AT ER (terza intestataria di beni confiscati) avverso il provvedimento emesso in sede di esecuzione - ai sensi degli artt. 676 e 667 co.4 cod.proc.pen. - dal medesimo ufficio giudiziario in data 30 giugno 2014. Giova precisare, al fine di rendere comprensibile la sequenza dei provvedimenti emessi, che : a) durante il procedimento penale instaurato a carico di AT IC (in riferimento al reato di cui all'art. 74 dPR n.309/'90, commesso sino al luglio del 2010) veniva disposto il sequestro e la successiva confisca - ai sensi dell'art. 12 sexies legge 356 del 1992 e succ.mod. - di beni strumentali all'esercizio di una attività di impresa, facenti parte del complesso aziendale della «Spesa Più>> di AT ER (sorella del AT IC). La decisione emessa in secondo grado a carico di AT IC è divenuta irrevocabile in data 20 marzo 2015 ; b) nella decisione di merito, i beni aziendali di cui sopra venivano ritenuti nella 'disponibilità' di AT IC, e sostanzialmente mai ceduti a AT ER (cessionaria apparente) dalla precedente ditta «Spesa Più di AT IC e Sante s.nc.»>>; RMY c) rimasta estranea - come per legge - alla dinamica procedimentale realizzatasi nei confronti del fratello IC, AT ER rivolgeva istanza al giudice della esecuzione (per la verità ancor prima della irrevocabilità della sentenza di appello) in data 15 maggio 2014, con allegazioni in fatto tese a dimostrare la effettività della cessione dei beni aziendali e dunque l'insussistenza dei presupposti in fatto e in diritto della disposta confisca;
d) detta istanza veniva trattata e decisa - con un provvedimento di rigetto - dalla Corte di Appello di Bari senza instaurazione del contraddittorio, in virtù di quanto previsto dagli articoli 676 e 667 co.4 cod.proc.pen. ; e) la successiva opposizione è quella convertita in ricorso per cassazione dalla Corte di Appello di Bari in data 29 gennaio 2015. In tale decisione si osserva che il provvedimento di confisca è stato emesso con sentenza e, pertanto, contro il decreto del giudice della esecuzione che abbia rigettato l'istanza del terzo estraneo è esperibile direttamente il ricorso per cassazione (si cita Sez. III n. 47473 del 2.10.2013).
2. Il provvedimento di qualificazione della opposizione in ricorso per cassazione è da ritenersi erroneo e va annullato senza rinvio, per le ragioni che seguono. 2 2.1 Una premessa appare necessaria. L'avvenuta emissione di una sentenza di merito che ha disposto la confisca non può ritenersi dato idoneo a pregiudicare la posizione del terzo estraneo, titolare (formale) di diritti sui beni oggetto di confisca cd. estesa ex art. 12 sexies (legge 356 del 1992 e succ.mod.), per l'assorbente ragione giuridica rappresentata dal fatto che il «terzo» non è - allo stato attuale della legislazione parte necessaria del processo penale, a differenza di quanto accade nel giudizio di prevenzione patrimoniale, attualmente regolato dal d.Lgs. n.159 del 2011. in capoLa mancanza di contraddittorio processuale, così come l'attuale assenza al terzo di una facoltà di impugnazione della prima decisione di merito che - dispone la confisca (tema di recente portato, in diverso procedimento, da questa I Sezione alla attenzione della Corte Costituzionale con ordinanza num. 8317 del 2016) rende il terzo (titolare formale di diritti sui beni) spettatore interessato del giudizio penale in cognizione e titolare per pacifico approdo giurisprudenziale - di un potere di promomuovere una «rivalutazione» del provvedimento ablativo in sede esecutiva (per tutte, Sez. II n. 5380 del 10.1.2015, rv 262283) con trasformazione - in tal caso - dell'incidente di esecuzione in una sorta di anomala impugnazione straordinaria (il giudice dell'esecuzione, nel valutare - per la prima volta l'apporto cognitivo del terzo può giungere alla revoca di una statuizione ablativa che, emessa nei confronti del solo imputato, è nel frattempo divenuta RM irrevocabile).
2.2 In tale quadro, la trattazione in sede esecutiva della pretesa restitutoria>> da parte del terzo è tesa a realizzare un «riequilibrio di sistema» posto che si tratta non già di un segmento di giudizio 'accessorio' ad una statuizione emessa nei confronti di un soggetto che è stato 'parte' del giudizio di cognizione (l'imputato/condannato), quanto di un meccanismo «restitutorio» di una facoltà partecipativa al giudizio di merito (da parte del titolare formale del diritto sui beni) che la logica giuridica imporrebbe come necessaria ma che l'attuale impianto normativo non riconosce. Da qui deriva la particolare 'conformazione' di tale incidente di esecuzione sottolineata di recente dalla stessa Corte Costituzionale nella decisione numero 109 del 2015 (con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale degli artt. 666, comma 3, 667, comma 4, e 676 cod. proc. pen., nella parte in cui non consentono che, su istanza degli interessati, il procedimento di opposizione contro l'ordinanza in materia di applicazione della confisca si svolga, davanti al giudice dell'esecuzione, nelle forme dell'udienza pubblica) con assoluta necessità di valorizzare il contraddittorio e le facoltà partecipative dell'istante, sia nell'ipotesi in cui la sede esecutiva sia il «luogo» ove la confisca venga per la prima volta disposta (secondo le linee interpretative indicate da Sez. Un. 2001 3 ric. Derouach) sia nell'ipotesi in cui l'incidente di esecuzione sorga per iniziativa del soggetto-terzo, per definizione rimasto estraneo al procedimento formativo del titolo. In altre parole, il pur segnalato (da Sez. III n. 47473 del 2.10.2013 rv 258078, peraltro in un caso trattato con procedura partecipata ai sensi dell'art. 666 c.p.p.) tratto differenziale tra confisca disposta con sentenza di merito e confisca disposta per la prima volta in sede esecutiva, non risulta condivisibile lì dove la confisca - come nel caso in esame - sia stata effettivamente disposta in sentenza ma nei confronti di soggetto diverso (l'imputato) rispetto a quello (il terzo) che in sede esecutiva rivendica per la prima volta l'effettiva titolarità dei beni, aspetto tale da incidere - in tesi - sulla legittimità del provvedimento ablativo. In tal caso, infatti, al soggetto terzo deve essere fornita sul piano della scansione procedimentale la particolare tutela derivante dalla articolata - sequenza di cui agli artt. 676 e 667 co.4 cod.proc.pen., con prima valutazione de plano e seconda valutazione sempre nel merito in contraddittorio (art. 666 - c.p.p.) lì dove venga proposta opposizione, posto che tale sequenza - finisce con il rappresentare strumento di minima contropartita, anche in chiave di costituzionalità, rispetto all'assenza di diritti partecipativi al giudizio penale di merito (v. sul tema Sez. I n. 52058 del 10.6.2014 rv 261604). -2.3 Nel caso in esame la prima decisione esecutiva sulla domanda di restituzione operata dal terzo - è stata emessa de plano (art. 676 c.p.p.) il che rende ancor più manifesta la illegittima sottrazione al contraddittorio partecipativo (in sede di opposizione, peraltro sostenuta da richieste probatorie) che deriverebbe dalla conferma del provvedimento di qualificazione della opposizione in ricorso per cassazione. Il provvedimento di qualificazione va dunque annullato senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Bari per l'ulteriore corso, intendendosi per tale la valutazione nel merito dell'atto di opposizione ex art. 667 co.4 cod.proc.pen..
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli att alla Corte di Appello di Bari. T R O C qui deciso il 31 marzo 2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Raffaello Magi Francesco Maria Silvio Bonito Mouils 4