Sentenza 6 marzo 2017
Massime • 1
La presunzione relativa di illecita accumulazione patrimoniale, prevista nella speciale ipotesi di confisca di cui all'art. 12-sexies legge 7 agosto 1992, n. 356, non opera nel caso in cui il cespite sequestrato sia formalmente intestato ad un terzo ma si assume si trovi nella effettiva titolarità della persona condannata per uno dei reati indicati nella disposizione menzionata. In tal caso incombe sull'accusa l'onere di dimostrare l'esistenza di situazioni che avallino concretamente l'ipotesi di una discrasia tra intestazione formale e disponibilità effettiva del bene, in modo che possa affermarsi con certezza che il terzo intestatario si sia prestato alla titolarità apparente al solo fine di favorire la permanenza dell'acquisizione del bene in capo al condannato e di salvaguardarlo dal pericolo della confisca. Il giudice ha, a sua volta, l'obbligo di spiegare le ragioni della ritenuta interposizione fittizia, adducendo non solo circostanze sintomatiche di spessore indiziario ma anche elementi fattuali che si connotino della gravità, precisione e concordanza, tali da costituire prova indiretta del superamento della coincidenza fra titolarità apparente e disponibilità effettiva del bene.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 06/03/2017, n. 13084 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13084 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2017 |
Testo completo
13084 -17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE CAMERA DI CONSIGLIO DEL 06/03/2017 Composta da: Sent. n. sez. 284/2017 GERARDO SABEONE -Presidente - REGISTRO GENERALE Rel. Consigliere - N.26045/2016 MARIA VESSICHELLI ROSSELLA CATENA AZ IC RT AMATORE ha pronunciato la seguente SENTENZA Ө sul ricorso proposto da: CT CC PE nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 12/04/2016 del TRIB. LIBERTA' di LECCE sentita la relazione svolta dal Consigliere MARIA VESSICHELLI;
lette/sentite le conclusioni del PG M.Sall for t 4245 Udit i difensor Avv.; RITENUTO IN FATTO Propone ricorso per cassazione a mezzo del difensore, GI LU (cl. 1976) avverso l'ordinanza del Tribunale di Lecce in data 12 aprile 2016 con la quale è stato rigettato il riesame contro il decreto di sequestro preventivo adottato dal Gip il 18 marzo 2016. Tale misura cautelare ha fatto seguito ad altra precedente del 18 febbraio 2016 che aveva avuto ad oggetto due immobili uno ubicato a Torre Santa - Susanna, contrada Episcopana, e l'altro in Carovigno, alla contrada Maresca ed altresì una serie di vetture esistenti presso la sede della LU car, società del ricorrente. Con la nuova misura qui in esame sono state sottoposte a sequestro preventivo 19 vetture, non comprese nel precedente decreto di sequestro ma rinvenute dalla Polizia giudiziaria all'atto della esecuzione del primo decreto. Detti beni sono stati ritenuti assoggettabili a sequestro preventivo nella -forma così come specificato dal Tribunale - del sequestro preventivo di cui all'articolo 321 comma 2 cpp, ossia quello finalizzato alla confisca anche facoltativa. La confisca concretamente prefigurata nel caso di specie è quella, obbligatoria, prevista dall'articolo 12 sexies d.l. n. 306 del 1992, ossia la misura di sicurezza che è prevista nei confronti del soggetto condannato - ma con riferimento al sequestro, di soggetto soltanto indagato in ordine, per quanto qui di interesse, al reato di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 7 d.l. n. 152 del 1991 e a quello di intestazione fittizia di cui all'articolo 12 quinquies d.l. cit.. In altri termini, i beni in questione sono stati sequestrati al ricorrente quale indagato del reato di intestazione fittizia dei beni medesimi, in concorso necessario con PA OB, quale a sua volta è indagato, altresì, in ordine al reato di estorsione aggravata dall'art. 7, in danno di ELAT GI. Il Tribunale con motivazione integralmente resa mediante copia-incolla di quella già adottata in occasione del riesame contro il primo decreto (con ordinanza del 15 marzo 2016) - ha, invero, giustificato anche la nuova misura ablativa alla luce di due intercettazioni ambientali risalenti al 2013 dalle quali ha ritenuto di ricavare che PA, soggetto condannato per il reato di partecipazione ad associazione mafiosa (sacra corona unita ) con sentenza del 2005, divenuta esecutiva nel 2010, ha rivendicato, in quella occasione, la effettiva proprietà di una casa tolta a tale ELAT il quale non era stato in grado di onorare un debito nei confronti dello stesso ricorrente: una casa che, siccome risultata venduta formalmente, nelle more, dapprima al cugino del ricorrente, LU GI 1 del 1971 e poi allo stesso ricorrente, è stata ritenuta oggetto di compravendite simulate, data non solo la eloquenza dell'intercettazione ma anche la assenza di corresponsione di un prezzo ed inoltre confiscabile perché intestata fittiziamente al fine di eludere l'applicazione di confische, nonchè di valore sproporzionato al reddito del proprietario apparente. Il LU, per l'appunto, titolare di un reddito addirittura negativo. Quanto allo specifico bene oggetto del presente sequestro le vetture- il Tribunale ha riportato la osservazione già formulata nella precedente ordinanza relativamente alle auto sequestrate in quella occasione e cioè ha osservato che così come era rimasto dimostrato attraverso le intercettazioni che il PA era - l'effettivo proprietario dell'immobile sottratto a ELAT e intestato al ricorrente, ugualmente e sulla base di un calcolo probabilistico, poteva presumersi che anche l'attività avente ad oggetto il commercio di auto posta in essere dal ricorrente rientrasse nella sfera di dominio e di effettivo possesso da parte del PA. In conclusione, trattandosi di soggetti, il PA e il ricorrente, indagati per il reato di cui all'articolo 12 quinquies, era questa la base giuridica, ai sensi dell'articolo 12 sexies, per sequestrare i beni rientranti nel loro patrimonio la cui legittima origine non avevano saputo giustificare. Deduce 1) la violazione di legge (art. 125 pp con riferimento agli artt. 12 quinquies e 12 sexies d.l. n. 306 del 1992). Il Tribunale aveva replicato alla richiesta di riesame contro il decreto di sequestro delle autovetture rinvenute nella sede della ditta del ricorrente all'atto dell'esecuzione del primo decreto di sequestro, con motivazione apparente quale era quella che il Tribunale stesso aveva esibito trasponendo integralmente il contenuto della ordinanza resa nel rigettare il riesame avverso il precedente sequestro preventivo, avente ad oggetto immobili ed un numero più ristretto di W autovetture. I motivi del riesame contro il secondo decreto di sequestro, d'altra parte, erano specifici e richiedevano una apposita motivazione, solo considerando che si era eccepito che trattavasi di misura cautelare non riferita allo stato del di indagato del reato di cui all'articolo 12 quinquies, in tal senso ricorrente- differenziandosi il secondo decreto del primo. Ne discendeva che, essendo il sequestro in esame da ritenere soltanto relazionato alla qualità, del PA, di indagato del reato di estorsione aggravata, il giudice prima e il Tribunale poi avrebbero dovuto assolvere l'onere di dimostrare che i beni oggetto del sequestro stesso - ossia le 18 vetture 2 -rinvenute successivamente al primo sequestro costituivano oggetto di intestazione fittizia, essendo nel dominio diretto da parte dell'indagato PA. La motivazione del Tribunale aveva invece riguardato, nella sostanza, le ragioni della sequestrabilità dell'immobile tolto a ELAT;
2) la erronea applicazione dell'articolo 12 quinquies e 12 sexies. Le difesa torna a sottolineare che il sequestro delle autovetture ( ma argomenta anche sulla ditta individuale LU car) delle quali qui si tratta, pure eseguito ai sensi dell'articolo 12 sexies, non ha il fondamento che tale norma pretende ed infatti non risulta ipotizzato che il ricorrente viene privato dei suoi beni perché indagato in ordine al reato di cui all'articolo 12 quinquies. D'altra parte il sequestro riferito a PA quale indagato di uno dei reati elencati nell'articolo 12 sexies non appare giustificato dalla dimostrazione del possesso effettivo di quelle vetture da parte del PA, essendo l'unica motivazione esibita in tal senso del tutto insufficiente in quanto basata sulla mera probabilità che PA il quale della conversazione intercettata avrebbe "rivendicato a sé" l'attività di compravendita delle auto di LU, cugino del ricorrente- sarebbe il dominus anche della attività dello stesso tipo proseguita da LU cl. 1976. In realtà anche tale asserzione sarebbe apodittica poiché il materiale indiziario che il Tribunale valorizza è utile soltanto per presumere un rapporto fiduciario tra PA e LU riguardo all'immobile di ELAT. A ciò va aggiunto che le intercettazioni sono del 2013 e mai potrebbero servire a dimostrare il detto rapporto con riferimento ad autovetture entrate del patrimonio del ricorrente nel 2016; 3) la violazione di legge in relazione all'articolo 12 sexies. Tale norma, come interpretata delle Sezioni unite nel 2003, consente la confisca di beni di cui si è dimostrato il valore sproporzionato con riferimento alla situazione economica dell'apparente titolare al momento dei singoli acquisti: un е ч accertamento completamente assente nel provvedimento impugnato, essendo stato ignorato che il ricorrente svolgeva un'attività economica relativa al commercio delle auto. Il Procuratore generale in sede ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato. 3 Il primo motivo è invero non meritevole di accoglimento. Il Tribunale ha rigettato il riesame contro il decreto di sequestro preventivo di autovetture non descritte o indicate nel decreto di sequestro precedente (del 18 febbraio 2016), con motivazione che non può essere definita apparente. Ha operato infatti la ripresa integrale della motivazione resa con ordinanza di rigetto del riesame contro il decreto di sequestro di febbraio il quale aveva ad oggetto un tema omogeneo rispetto a quello attuale. E' da escludere infatti che quello fosse basato, come prospettato dal ricorrente, su presupposti giuridici e di fatto indipendenti rispetto a quelli che vengono in considerazione nel caso di specie. Nella precedente occasione si era trattato del sequestro preventivo di due immobili, della attività di impresa del LU e di alcune autovetture relative a questa, sul presupposto che si trattasse di beni di fatto appartenenti a PA - indagato sia per il reato di cui all'art. 629 aggravato dall'art. 7 dl n. 152 del 1991, sia in concorso con LU- del reato di cui all'art. 12 quinquies I. n. - 356 del 1992. Il materiale indiziario era rappresentato dal contenuto di intercettazioni ambientali del 2013 riferite, secondo l'assunto del Tribunale, 凸 essenzialmente all'immobile ceduto gratuitamente da ELAT nel 2008\2009 a causa di un debito con PA, il quale dunque lo possedeva da allora, unitamente agli altri beni, per il tramite di prestanomi tra i quali, ultimo, il ricorrente. Nel caso di specie si tratta solo di autovetture entrate nel patrimonio di LU nel periodo compreso tra la adozione e la esecuzione del precedente sequestro, ma afferenti alla stessa attività di commercio di auto della quale si è trattato nella precedente procedura. Il fatto, eccepito dal ricorrente dinanzi al Tribunale del riesame, che quelle auto fossero state sequestrate in applicazione dell'art. 12 sexies sul solo presupposto dell'essere il PA il vero ed effettivo dominus, nonchè soggetto sottoponibile a sequestro preventivo nella qualità di indagato del reato di cui all'art. 629 cp., e non anche in relazione alla qualità del LU, di indagato del W reato di cui all'art. 12 quinquies, non valeva a richiedere uno spostamento sostanziale dell'asse della motivazione del Tribunale: questa infatti, ha comunque affrontato il tema della sequestrabilità delle autovetture del LU in quanto riferibili al diretto possesso da parte del PA indagato per il reato di cui all'art. 629, sicchè non vi è motivo alcuno per affermare che la motivazione resa sia in violazione dell'art. 125 cpp. Diversa e fondata è invece la ulteriore doglianza con la quale si qualifica del tutto mancante la specifica disamina da parte del Tribunale, del tema posto 4 dalla difesa - della sufficienza del fumus riguardante il rapporto di fatto e di concreto dominio tra il PA e le vetture da ultimo sequestrate. E' evidente cioè la mancanza di risposta al motivo sollevato dalla difesa riguardante la prova e la motivazione sulla fittizietà della intestazione di quei beni in capo al LU, che nel quadro descritto dalla difesa con riferimento al sequestro in esame risulta non considerato come indagato per il reato di cui all'art. 12 quinquies, ma terzo intestatario fittizio, agente in favore di PA, indagato per il reato di cui all'art. 629 cp. Il ricorso alla motivazione per relationem ha prodotto l'effetto di far sostenere, al Tribunale, che anche il sequestro qui in discussione è stato disposto - ex art. 321 comma 2 cpp in relazione alla ipotesi di confisca allargata ex art. 12 sexies comma 1, 1. n. 236 del 1992- in primo luogo su beni del ricorrente quale indagato in ordine al reato di intestazione fittizia ai sensi dell'articolo 12 quinquies, essendosi lo stesso prestato, secondo la tesi dell'accusa, a intestarsi, senza esserne l'effettivo proprietario, beni di proprietà di altro soggetto il PA - . Si legge, però, altresì, nello stesso provvedimento impugnato, che il sequestro è anche finalizzato alla confisca di beni in concreto appartenenti a soggetto il PA che ne dispone con l'interposizione della persona del ricorrente- essendo il primo indagato per il reato di cui all'articolo 629. Ebbene, prendendo in considerazione la prima prospettazione, si osserva che la norma dell'art. 12 quinquies è caratterizzata da una duplice finalità (dolo specifico) previsto in forma alternativa e cioè, da un lato, quella di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648,648 bis e 648 ter cp, oppure, dall'altro, quella di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando. Risulta evidente che l'ipotesi presa in considerazione dal gip è stata nominativamente la prima, non risultando menzionato nel provvedimento impugnato il fine di eludere le misure di prevenzione. Ne consegue che va ad integrare una violazione di legge la diversa affermazione del tribunale del riesame secondo cui la contestazione di cui al capo 6, relativa all'ipotesi di cui all'articolo 12 quinquies deve intendersi riferita alla finalità di agevolare la commissione, da parte di PA e LU, del reato di estorsione ai danni di ELAT GI, cioè del reato "che precede" che è appunto quello di estorsione e non quello di riciclaggio come ( per lapsus, secondo lo stesso Tribunale) scritto dal giudice delle indagini preliminari. Ed infatti l'articolo 12 quinquies comma 1 (l'unico comma della norma sopravvissuto alla declaratoria di illegittimità costituzionale avvenuta con sentenza numero 48 del 1994) non include nella propria fattispecie la finalità di agevolare l'estorsione, per l'intestatario fittizio. Oltre a ciò, balza all'evidenza che il Tribunale, con la detta motivazione, trascura del tutto di replicare alla osservazione del ricorrente secondo cui il nuovo sequestro era stato richiesto dal PM senza valorizzare la contestazione dell'art. 12 quinquies. -Passando alla seconda prospettazione che si sovrappone e prevale su quella illegittima di cui si è detto- si osserva invece che la stessa è corretta dal punto di vista formale essendo prevista la confisca di beni appartenenti a soggetto condannato per il reato di cui all'articolo 629 cp, quando si tratti di beni di cui egli sia titolare anche per interposta persona, sempre che non ne possa giustificare la provenienza oppure l'acquisto in modo proporzionato al proprio reddito. In questo caso, applicato alla fattispecie in esame, il formale intestatario del bene al quale il bene stesso viene sequestrato è legittimato a proporre istanza di riesame per contestare il rispetto del riparto dell'onere probatorio gravante sulla accusa che è quello di dimostrare l'esistenza di circostanze che avallino in modo concreto la divergenza tra intestazione formale e disponibilità effettiva del bene non essendo sufficiente la sola presunzione fondata sulla sproporzione tra valore dei beni e reddito percepito (Sez. 1, Sentenza n. 44534 del 24/10/2012 Cc. (dep. 15/11/2012) Rv. 254699). Analogamente si è osservato, da parte della giurisprudenza di legittimità, che la presunzione relativa di illecita accumulazione patrimoniale, prevista nella speciale ipotesi di confisca di cui all'art. 12-sexies legge 7 agosto 1992, n. 356- nella specie riferibile all'indagato PA per la impossibilità di valorizzare la illegittima contestazione ex art. 12 quinquies mossa a LU- non opera nel caso in cui il cespite sequestrato sia formalmente intestato ad un terzo, né può farsi riferimento all'indagine sulla sproporzione ed alla natura alternativa o cumulativa dei parametri richiamati dallo stesso art. 12 sexies cit.( Sez. 6, Sentenza n. 49876 del 28/11/2012 Cc. (dep. 21/12/2012) Rv. 253957). Ed infatti, se è vero che il legislatore, in riferimento ai soggetti condannati per taluni reati e limitatamente ai beni di valore sproporzionato al reddito dichiarato o all'attività economica esercitata, ha creato una presunzione relativa di illecita accumulazione patrimoniale, trasferendo sul soggetto che ha la titolarità o la disponibilità del bene l'onere di giustificarne la provenienza, è vero per converso che la stessa presunzione non opera per quanto concerne la titolarità o la disponibilità da parte del condannato di beni formalmente intestati a terzi;
al riguardo trova vigore la consueta ripartizione dell'onere probatorio, 6 onde esso incombe alla accusa (Sez. 5, Sentenza n. 10123 del 28/05/1998 Ud. (dep. 25/09/1998) Rv. 211832). In altri termini incombe all'accusa l'onere di dimostrare l'esistenza di situazioni che avallino concretamente l'ipotesi di una discrasia tra intestazione formale e disponibilità effettiva del bene, in modo che possa affermarsi con certezza che il terzo intestatario si sia prestato alla titolarità apparente al solo fine di favorire la permanenza dell'acquisizione del bene in capo al condannato e di salvaguardarlo dal pericolo della confisca;
il giudice ha, a sua volta, l'obbligo di spiegare le ragioni della ritenuta interposizione fittizia, adducendo non solo circostanze sintomatiche di spessore indiziario, ma elementi fattuali che si connotino della gravità, precisione e concordanza, sì da costituire prova indiretta dell'assunto che si tende a dimostrare, cioè del superamento della coincidenza fra titolarità apparente e disponibilità effettiva del bene (Sez. 1, Sentenza n. 11049 del 05/02/2001 Ud. (dep. 21/03/2001) Rv. 226053). Questo è il binario lungo il quale avrebbe dovuto essere sviluppata la motivazione sollecitata al Tribunale del riesame il quale ha evidenziato talune intercettazioni ambientali cui ha plausibilmente attribuito il significato di dimostrare che nel 2013 il PA era di fatto titolare di un bene immobile che era stato formalmente e fiduciariamente intestato a terzi, al fine di sottrarlo alla confisca, trattandosi di bene preso a ELAT a causa di un non meglio specificato debito che quello non era riuscito ad onorare: una prospettazione che è in linea di principio idonea ad assolvere l'onere di motivazione riguardo al carattere fittizio della intestazione dell'immobile di cui si parla nelle conversazioni e che, allo stato degli atti, motivatamente viene perciò riferito- in chiave di mero "fumus" - alla effettiva titolarità da parte di soggetto che è indagato in ordine al reato di estorsione, per essersi appropriato di un bene con una condotta vessatoria nei confronti della persona offesa e quindi con fine di ingiusto profitto. Del tutto apparente risulta, invece, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, la motivazione riguardante la confiscabilità delle vetture, beni diversi dall'immobile di ELAT oggetto delle conversazioni intercettate. Escluso infatti che esse possano essere considerati sequestrabili nei confronti del ricorrente quale indagato per il reato di cui all'articolo 12 quinquies, per le ragioni sopra illustrate, rimane la legittimità del loro sequestro in base alla presunzione di illecita accumulazione di beni da parte del soggetto- il PA-, che li detenga anche per interposta persona- il LU-, essendo il primo indagato per il reato di cui all'articolo 629. Tuttavia, se si escludono le intercettazioni sopra richiamate, idonee a fornire supporto motivazionale al sequestro del bene immobile pervenuto da ELAT 7 nella sfera di proprietà formale del ricorrente, non si rinviene alcun elemento nella motivazione, capace di dare corpo all'ipotesi che anche gli altri beni sequestrati (in questa sede le autovetture) siano entrate nella sfera di disponibilità concreta di PA, essendo il ricorrente un semplice intestatario fiduciario o comunque simulato. In particolare è meramente assertiva e sostanzialmente inesistente, la motivazione del Tribunale secondo cui il PA, nelle note intercettazioni, avrebbe "rivendicato a se" l'attività di commercio delle autovetture, senza che risulti indicato un perimetro temporale e una riferibiltà soggettiva del presunto rapporto fiduciario. Inammissibile è, invece, il terzo motivo di ricorso se si considera che la motivazione sulla sproporzione dei beni rispetto alle condizioni economiche del formale intestatario è resa con la attestazione, non contraddetta in se nei motivi di ricorso, secondo cui il ricorrente presentava dichiarazioni di reddito vicine allo zero se non negative. it powed mento
PQM
Segione Rierane, annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Lecce Der per nuovo esame. Così deciso il 6 marzo 2017 Mari Melall Cons. est. il Presidente DEPOSITATA IN CANCELLERIA addi 17 MAR 2017. IL FUNZIONARIO GIUDIZIANO Carmela Lanzuke мн 8