Sentenza 16 marzo 2017
Massime • 1
L'omesso avviso della data fissata per l'udienza di riesame, violando il diritto dell'indagato di partecipare al procedimento, è sanzionato con la nullità assoluta, insanabile e rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, prevista dagli artt. 178, comma primo, lett. c) e 179, comma primo, cod. proc. pen. per il caso di omessa citazione dell'imputato. (Fattispecie in cui l'avviso dell'udienza era stato notificato ad un avvocato non nominato difensore di fiducia né domiciliatario dall'indagato anziché presso il difensore di fiducia domiciliatario di quest'ultimo).
Commentario • 1
- 1. Art. 309 - Riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitivahttps://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/03/2017, n. 16224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16224 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2017 |
Testo completo
16224-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE CAMERA DI CONSIGLIO DEL 16/03/2017 Composta da: Sent. n. sez. 349/2017 GRAZIA LAPALORCIA - Presidente - REGISTRO GENERALE EDUARDO DE GREGORIO N.3993/2017 ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI ANGELO CAPUTO Rel. Consigliere - ROBERTO AMATORE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RI MO nato il [...] a [...]-CHIOVENDA avverso l'ordinanza del 06/10/2016 del TRIB. LIBERTA' di TORINO sentita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO;
lette/sentite le conclusioni del PG GABRIELE MAZZOTTA Udit i difensor Avv.;спорося Udito il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione dott. G. Mazzotta, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Udito altresì, per il ricorrente, l'avv. G. Longo Dorni, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 16/07/2016, il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Verbania rigettava la domanda cautelare proposta nei confronti di SS SI (custodia cautelare in carcere) e di altri coindagati in relazione a tre imputazioni provvisorie di falsità in atti pubblici.
2. Investito dell'appello del P.M., il Tribunale del riesame di Torino, con ordinanza deliberata il 06/10/2016, ha applicato a SS SI la misura della custodia cautelare in carcere (nonché ad alcuni coindagati quella degli arresti domiciliari).
3. Avverso l'indicata ordinanza del Tribunale del riesame di Torino ha proposto ricorso per cassazione SS SI, attraverso il difensore avv. G. Longo Dorni, articolando sette motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. Il primo motivo denuncia mancata notificazione all'indagato SI del decreto di fissazione e di qualsiasi altro atto del procedimento di riesame: le notifiche ad SI relative al procedimento sono state effettuate presso lo studio dell'avv. Milena Poletti, che non è stata nominata difensore di fiducia, né domiciliataria dell'indagato, il quale, all'atto dell'esecuzione del decreto di perquisizione e sequestro, ha nominato l'avv. Longo Dorni e ha eletto domicilio presso il suo studio;
si tratta di nullità assoluta non sanata dalla comparizione all'udienza camerale dell'avv. Longo Dorni, né dalla rinuncia ad eccepire l'inosservanza dei termini effettuata in quella sede. Il secondo motivo denuncia inosservanza degli artt. 310, 309 e 582 cod. proc. pen.: la delega ad un appuntato dei Carabinieri alla presentazione dell'appello non era contenuta nell'atto di impugnazione, né allegata allo stesso, ma è stata rilasciata su un foglio volante. Il terzo motivo denuncia l'inutilizzabilità dei tabulati e delle videoriprese utilizzati dall'ordinanza impugnata, ma non depositati dal P.M. nella Cancelleria del Tribunale del riesame. Il quarto motivo denuncia inosservanza della legge penale e processuale, nonché vizi di motivazione in ordine al concorso di SI nei fatti contestati. 2 Il quinto motivo denuncia inosservanza della legge penale e processuale, nonché vizi di motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari. Il sesto motivo denuncia inosservanza della legge penale e processuale, nonché vizi di motivazione in ordine ai criteri di scelta della misura. Il settimo motivo deduce le sopravvenute dimissioni dei coindagati dalle cariche pubbliche rivestite.
3.1. Con atto datato 01/02/2017, l'avv. G. Longo Dorni propone tre motivi aggiunti. Il primo motivo investe punto relativo alle esigenze cautelari, richiamando la sopravvenuta revoca della sospensione del processo con messa alla prova, il che, insieme con le dimissioni dalle cariche pubbliche dei coindagati, esclude il pericolo di reiterazione. Il secondo motivo denuncia violazioni di legge e vizi di motivazione, con riferimento all'attualità e alla concretezza dell'esigenza cautelare in rapporto al tempo trascorso dalla commissione del reato e alle dimissioni del Sindaco e della Giunta. Il terzo motivo denuncia inosservanza della legge penale e processuale, nonché vizi di motivazione in ordine ai criteri di scelta della misura avuto riguardo alla revoca della sospensione del processo con messa alla prova e alle dimissioni del Sindaco e della Giunta.
4. All'udienza camerale del 01/02/2017, questa Corte ha rilevato, quanto alla posizione di SI, la necessità di acquisire la notifica dell'avviso per l'udienza dinanzi al Tribunale del riesame, disponendo la separazione degli atti relativi a detta posizione, la formazione di autonomo fascicolo e il rinvio a nuovo ruolo. Con nota in data 06/02/2017, la Cancelleria del Tribunale di Torino ha inviato gli atti richiesti, precisando che: tra gli atti trasmessi dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Verbania non era compresa l'elezione di domicilio effettuata da SI il 24/07/2016; in data 04/10/2016, l'avv. Longo Dorni aveva chiesto copia del fascicolo del Tribunale del riesame e aveva depositato atto datato 03/10/2016 sottoscritto da SI con il quale lo stesso confermava la nomina fiduciaria rilasciata nel verbale di identificazione e informazione di garanzia;
solo in data 07/10/2016, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verbania ha trasmesso al Tribunale di Torino l'elezione di domicilio effettuata da SI. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere accolto, essendo fondato e assorbente il primo motivo. 3 2. In premessa, è necessario dar conto di quanto risulta dagli atti acquisiti da questa Corte: nel verbale di identificazione e dichiarazione o elezione di domicilio e di informazione di garanzia del 24/07/2016, SS SI nominava difensore di fiducia l'avv. Gaetano Longo Dorni ed eleggeva domicilio presso il suo studio;
l'avviso ad SI per l'udienza dinanzi al Tribunale del riesame è stato notificato presso lo studio dell'avv. Milena Potetti. Inoltre, dal verbale dell'udienza camerale del 06/10/2016, risulta che l'avv. Longo Dorni dichiarò di rinunciare ai termini anche per conto del proprio assistito».
3. Gli atti richiamati rendono ragione della nullità dell'avviso all'indagato della fissazione dell'udienza dinanzi al Tribunale del riesame, avviso notificato presso un avvocato che non era stato nominato difensore di fiducia e domiciliatario da SI, il quale, anzi, aveva nominato l'avv. Gaetano Longo Dorni ed eletto domicilio presso il suo studio. Resta dunque da stabilire, ai fini della valutazione circa la fondatezza del primo motivo, se detta invalidità configuri o meno una nullità assoluta ex art. 179 cod. proc. pen.: pur consapevole dell'esistenza di un indirizzo della giurisprudenza di legittimità che esclude il carattere assoluto della nullità derivante dall'omesso avviso all'indagato della data fissata per l'udienza camerale di riesame, il Collegio ritiene di aderire al diverso orientamento che tale carattere riconosce, orientamento, quest'ultimo, che, tra l'altro, trova riscontro in varie pronunce delle Sezioni unite di questa Corte, anche recenti.
3.1. A norma dell'art. 127, commi 1 e 5, cod. proc. pen., richiamato dall'art. 309, comma 8, cod. proc. pen., l'avviso dell'udienza camerale del procedimento di riesame è notificato, a pena di nullità, alle parti e ai difensori. In proposito, le Sezioni unite hanno di recente ribadito come sia «consolidata la giurisprudenza di legittimità che riconduce la omissione della notifica della citazione alla "omessa citazione" che, ai sensi dell'art. 179 cod. proc. pen., determina una nullità assoluta e insanabile, ciò in quanto il procedimento di notificazione è strumentale alla conoscenza della citazione stessa», rimarcando, anche con specifico riferimento all'udienza dinanzi al Tribunale del riesame, «l'assimilazione dell'avviso alla citazione» (Sez. U, n. 7697 del 24/11/2016 - dep. 17/02/2017, Amato). Si pone in questa prospettiva l'orientamento, condiviso dal Collegio, secondo cui, nel procedimento di riesame delle misure cautelari personali, l'omessa notificazione dell'avviso della data d'udienza camerale determina una nullità assoluta ed insanabile ai sensi dell'art. 179, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 47841 del 05/11/2003 - dep. 15/12/2003, D'Ascia, Rv. 227737; conf. Sez. 3, n. 9233 del 19/11/2015 dep. 07/03/2016, Rv. 266455): infatti, 4 l'omesso avviso della data fissata per l'udienza di riesame, costituendo palese violazione del diritto dell'indagato di partecipazione al procedimento, è sanzionato con la nullità assoluta, insanabile e rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, non potendosi consentire «l'instaurazione del procedimento di impugnazione cautelare senza che l'interessato indagato o imputato - - ne venga a diretta conoscenza e sia posto in grado di intervenire» (Sez. 1, n. 2020 del 28/03/1996 - dep. 07/05/1996, Di Giovanni, Rv. 204536).
3.2. Non può essere condiviso il difforme orientamento, che si è sviluppato lungo due percorsi argomentativi. In una prima prospettiva, si è affermato che, nel caso di riesame di un provvedimento che dispone una misura cautelare personale, l'omesso avviso all'indagato della data fissata per l'udienza in camera di consiglio è causa di una nullità che, in quanto non definita assoluta dall'art. 127, comma 5, cod. proc. pen. e non attinente ad una ipotesi in cui è obbligatoria la presenza del difensore, soggiace alla disciplina di cui agli artt. 180, 181 e 182 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 1930 del 30/04/1993 - dep. 08/06/1993, Rapisarda, Rv. 194249). Entrambi gli argomenti, tuttavia, non possono essere condivisi: quanto al riferimento al tenore testuale dell'art. 127, comma 5, cod. proc. pen., esso svilisce l'assimilazione dell'avviso alla citazione» e la riconducibilità dell'una e dell'altro alla «"omessa citazione" che, ai sensi dell'art. 179 cod. proc. pen., determina una nullità assoluta e insanabile» (Sez. U, n. 7697 del 24/11/2016, Amato, cit.); quanto al carattere non obbligatorio della presenza del difensore, esso non rileva in presenza di una palese violazione del diritto dell'indagato di partecipazione al procedimento (Sez. 1, n. 2020 del 28/03/1996, Di Giovanni, cit.). In una prospettiva solo in parte sovrapponibile a quella appena richiamata, l'esclusione della riconducibilità nel genus delle nullità assolute del vizio conseguente all'omesso avviso all'indagato della data fissata per l'udienza di riesame è stata argomentata distinguendo, sul piano sistematico, detto avviso da quello relativo all'udienza preliminare: a differenza di quest'ultimo, secondo l'indirizzo in esame, l'avviso dell'udienza di riesame non è «comparabile con la funzione della citazione», sicché la sua mancanza non può determinare l'insorgenza del più radicale ed insanabile fra i vizi degli atti processuale» (Sez. 2, n. 16781 del 08/04/2015 dep. 22/04/2015, Ragaglia, Rv. 263762; conf. Sez. 2, n. 3694 del 15/12/2015 - dep. 27/01/2016, Spinella, Rv. 265785). Nei termini indicati, l'argomento richiamato conduce, in buona sostanza, ad escludere, in radice, la configurabilità di una nullità assoluta nel procedimento di riesame;
in tal modo, però, esso enuclea all'interno della disciplina generale dettata dall'art. 127 cod. proc. pen., da un lato, e dagli artt. 178 e 179 cod. 5 proc. pen., dall'altro, una classe di fattispecie - quelle relative al procedimento di riesame la cui sottrazione alla stessa disciplina generale non trova riscontro nel - dato normativo;
d'altra parte, pure l'argomento ora richiamato svilisce la già rimarcata assimilazione dell'avviso alla citazione» messa in luce da Sez. U, n. 7697 del 24/11/2016, Amato, cit. anche con specifico riferimento al procedimento di riesame e in esplicita adesione all'indirizzo accolto da Sez. 1, n. 2020 del 28/03/1996, Di Giovanni, cit.
3.3. Le conclusioni raggiunte trovano conferma nella considerazione della fattispecie concreta alla luce dei principi delineati dalle Sezioni unite Palumbo: la nullità assoluta e insanabile prevista dall'art. 179 cod. proc. pen. ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato, laddove la medesima nullità non ricorre invece nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue la applicabilità della sanatoria di cui all'art. 184 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 119 del 27/10/2004 - dep. 07/01/2005, Palumbo, Rv. 229539). Nel caso in esame, non si versa in ipotesi di mera adozione di «un modello di notificazione diverso da quello prescritto», per riprendere ancora le indicazioni di Sez. U. Palumbo, ma di una notificazione inesistente in quanto effettuata presso un domicilio non eletto di un avvocato non nominato quale difensore di fiducia. Il rilievo circa l'inesistenza della notificazione all'indagato esclude che possa venire in considerazione l'idoneità dell'avviso a determinare la conoscenza effettiva dell'atto: invero, richiamando ancora l'insegnamento della sentenza Palumbo, nel caso in cui «la notificazione è inesistente e quindi la citazione è "omessa">>, mancando l'atto introduttivo nessuna sanatoria è possibile».
4. L'ordinanza, pertanto, deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Torino (Sez. riesame), con integrale trasmissione degli atti.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Torino (Sez. Riesame) per nuovo esame. Dispone la trasmissione integrale degli atti. Così deciso il 16/03/2017. Il Presidente estensore"Ampelo Caput Lefelozerd EPOSITATA IN CANCILLERIA MARaddi 31 MAR 2017 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Calma Lanzure