Sentenza 9 luglio 2008
Massime • 1
In tema di confisca dei beni patrimoniali prevista dall'art. 12 sexies D.L. n. 306 del 1992, è irrilevante il requisito della pertinenzialità tra bene da confiscare e reato, sicché detta confisca non è esclusa per il fatto che i beni siano stati acquisiti in epoca anteriore al reato per cui è intervenuta condanna.
Commentario • 1
- 1. Sulla rilevanza dei redditi non dichiarati al fisco ai fini delFrancesco Menditto · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1 - Il principio "innovativo" affermato dalla Corte. La complessa materia delle misure patrimoniali (penali e di prevenzione). La sentenza in commento sembra che "ribalti" il principio secondo cui non è consentito allegare la legittima provenienza dei beni sottoposti a sequestro (e confisca) ai sensi dell'art. 12-sexies d.l. 306/92, conv. in l. 356/92, attraverso redditi derivanti da evasione fiscale. L'importanza, anche pratica, del tema impone la ricognizione dei principi enucleati dalla giurisprudenza in materia di sequestro e confisca ex art. 12-sexies l. 356/92 e della loro applicazione da parte della Corte. Giova premettere che la materia delle misure cautelari reali è estremamente …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 09/07/2008, n. 38429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38429 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2008 |
Testo completo
38429 708
882 2P Camera di consiglio Sentenza n.
Reg. Gen. n. 14425/08 del 9.7.2008
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
Composta dagli Ill.mi Signori
Dott. Guido DE MAIO Presidente
Dott. Agostino CORDOVA Consigliere
Dott. Pierluigi ONORATO (est.) Consigliere Dott. Ciro PETTI Consigliere
Consigliere Dott. Aldo FIALE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto per OR ON, nato a [...] il [...],
avverso la ordinanza resa il 20.3.2008 dal Tribunale per il riesame di Foggia.
Visto il provvedimento denunciato e il ricorso, Udita la relazione svolta in camera di consiglio dal consigliere Pierluigi Onorato,
Udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Santi Consolo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso, Uditi i difensori dell'indagato, avv. Giovanni Aricò e avv. Luigi Caravella, che hanno insistito nel ricorso,
Osserva:
In fatto e in diritto
dichiarato negli anni 2002 (€ 16.478), 2003 (€ 17.924), 2004 (€ 33.513) e 2005 (€ 21.733). Su alcuni terreni, ricevuti in donazione dalla sorella (che, a sua volta, li aveva in parte ricevuti in donazione dallo stesso ZA), l'indagato aveva accesso un mutuo ipotecario ventennale per € 100.000, e aveva poi costruito quattro unità immobiliari, realizzando nell'arco temporale 2003/2006 un lussuoso ristorante denominato "Antico Uliveto”, con annessa villa e ampio parco di pregio recintato;
- infine sussisteva anche l'ultimo requisito, perché la realizzazione della predetta struttura immobiliare non poteva giustificarsi con la esigua somma di € 100.000 ottenuta in mutuo e neppure con il reddito dichiarato dallo ZA nel periodo interessato. Altrettanto doveva dirsi per l'autovettura sequestrata, acquistata per € 16.000, giacché non era sufficientemente provata la permuta con altro veicolo, senza considerare che il valore di stima del veicolo da permutare (€ 11.000) faceva pensare a un veicolo acquistato di recente, sicché permaneva la sproporzione con il reddito 2004 o degli anni immediatamente precedenti;
- in conclusione, risultava in tal modo la legittimità del disposto sequestro preventivo ex art. 321, comma 2, c.p.p..
2 - I difensori dello ZA hanno presentato ricorso per cassazione, deducendo violazione ed erronea applicazione dell'art. 12 sexies legge 356/1992, nonché manifesta illogicità di motivazione.
In particolare osservano che:
- le unità immobiliari sequestrate sono state realizzate negli anni 2003/2005 e quindi due/tre anni prima dei reati imputati allo ZA;
- il giudice del riesame non ha minimamente indicato il valore degli immobili sequestrati in modo da poter adeguatamente motivare l'asserita sproporzione con i redditi dell'indagato.
3 Il ricorso è infondato e va pertanto respinto.
Il giudice del riesame ha confermato il sequestro preventivo dei suddetti beni immobiliari e mobiliari dello ZA, in quanto confiscabili ex art. 12 sexies, commi 1 e 2, legge 7.8.1992 n. 356, perché ricorreva il primo presupposto richiesto dalla norma, ovverosia la commissione di un delitto di contrabbando aggravato ex art. 295, comma 2, D.P.R. 43/1973 da vincolo associativo. Su questo punto non v'è censura da parte dei ricorrenti. I difensori ricorrenti censurano invece l'ordinanza impugnata perché non ricorreva alcun nesso eziologico tra i reati contestati allo ZA e gli immobili sequestrai al medesimo, posto lin che questi erano stati realizzati alcuni anni prima della condotta delittuosa. La censura è però infondata alla luce del principio affermato da Cass. Sez. Un. n. 920 del 17.12.2003, Montella, rv. 226490, secondo cui è irrilevante il requisito della pertinenzialità tra bene da confiscare e reato, sicché la confisca non è esclusa per il fatto che il bene sia stato acquistato in epoca anteriore o successiva al reato stesso. Nonostante la critiche sollevate dal difensore nella discussione orale, ritiene questo collegio che il principio debba essere condiviso, giacché, con la norma de qua, il legislatore ha evidentemente operato una presunzione di accumulazione criminosa complessiva, che è basata sulla sproporzione oggettiva tra il valore dei beni e il reddito fiscale dichiarato dall'imputato, senza distinguere se i beni confiscabili siano o meno derivati dai reati tassativamente indicati come presupposti della misura ablativa (v. Cass. Sez. II, n. 45790 del 31.10.2003, Di Giuseppe, rv. 227733). I difensori lamentano inoltre che il giudice del riesame non ha indicato il valore dei beni sequestrati da confiscare, sicché non ha congruamente motivato l'asserita sproporzione tra detto valore e il reddito dell'indagato.
Ma anche questa doglianza va disattesa, perché il difetto di precisa quantificazione del valore dei beni non esclude la possibilità di accertarne la sproporzione rispetto ai redditi fiscalmente dichiarati, quando questa sproporzione sia comunque evidente. Nel caso di specie, invero, il giudice del riesame, basandosi su comuni massime di esperienza, ha potuto effettuare una 3
comparazione altamente plausibile tra i livelli modesti dei redditi dichiarati e il valore notoriamente elevato del lussuoso ristorante, della villa e dell'ampio parco di pregio, realizzati dallo ZA.
Comunque, a tutto concedere, la doglianza dei difensori denuncia non già una mancanza o una apparenza di motivazione, bensì un difetto di logicità motivazionale, che come tale è
- -
inammissibile in questa sede a norma dell'art. 325, comma 1, c.p.p., che limita il ricorso per cassazione contro i provvedimenti in materia di cautela reale ai soli vizi di violazione di legge.
Consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente alle spese processuali. Considerato il contenuto dell'impugnazione, non si ritiene di irrogare anche la sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
la Corte suprema di cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 9.7.2008.
Il presidente (Guido De Maio) Il consigliere estensore до мой Pierluigi Onorato)
Trumissioural Il cancelliere
DEPOSITATA IN CANCELLERIA
- 9 OTT 2008
LIL CANCELLIERE C1 CANCIAL (Paulo Mensurati N C O R T
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C 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 - Con ordinanza del 20.3.2008 il Tribunale di Foggia, in sede di riesame, ha confermato il sequestro preventivo a carico di ON ZA di quattro unità immobiliari site nel comune di Cerignola, nonché di un'autovettura Fiat trg. CK858JD, in quanto cose soggette a confisca ex art. 12 sexies D.L.
8.6.1992 n. 306, convertito in legge 7.8.1992 n. 356. Ha osservato il giudice del riesame che:
- a carico dello ZA esistevano gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di associazione a delinquere finalizzata al contrabbando di alcole, e perciò ricorreva il primo presupposto previsto per la confisca obbligatoria dal citato art. 12 sexies, comma 2, legge 356/1992;
-ricorreva anche il secondo presupposto per la confisca, giacché esisteva una evidente sproporzione tra il valore dei beni sequestrati, intestati allo ZA, e il reddito da lui