Sentenza 11 dicembre 2013
Massime • 1
La presunzione relativa di illecita accumulazione patrimoniale prevista con riferimento alla speciale ipotesi di confisca di cui all'art. 12 sexies D.L. 8 giugno 1992 n. 306, convertito nella legge n. 356 del 7 agosto 1992, non opera se i beni siano formalmente intestati a terzi, giacchè in relazione a questi, siccome soggetti estranei al rapporto processuale penale, trova applicazione la regola generale che pone l'onere probatorio a carico dell'accusa.
Commentario • 1
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/12/2013, n. 6137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6137 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIOTTO MA Cristina - Presidente - del 11/12/2013
Dott. BONITO Francesco - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - N. 4031
Dott. LOCATELLI Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPRIOGLIO Piera M.S. - Consigliere - N. 25386/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RI IA TE N. IL 07/06/1967;
avverso il decreto n. 299/2012 CORTE APPELLO di CATANZARO, del 23/11/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO IA SILVIO BONITO;
lette le conclusioni del PG Dott. Spinaci Sante, il quale ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con decreto reso il 23 novembre 2012 e depositata il 2 maggio successivo la Corte di appello di Catanzaro, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'opposizione proposta da AN MA TE avverso il provvedimento di confisca immobiliare disposta ai sensi del D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies con la sentenza di condanna pronunciata dalla Corte di appello di Catanzaro, in data 15.7.2006, a carico di CO OS, coniuge della AN. A sostegno della decisione il G.E., in assenza di una qualsiasi descrizione del bene confiscato e dei reati per i quali il CO è stato condannato, argomentava: la AN rivendica la sua posizione di terzo rispetto al marito, per l'autorità procedente reale proprietario del bene confiscato, e la titolarità del bene stesso;
tanto sulla base di documentazione attestante il diritto dominicale sul bene, di documentazione amministrativa relativa alla sua realizzazione, fatture dei lavori eseguiti, documentazione INPS attestante l'attività lavorativa sua e della madre;
detta documentazione non può ritenersi idonea a superare la presunzione di interposizione della AN, ne' di affermare la proporzione tra redditi percepiti e valore del bene;
è provato che la AN non aveva la disponibilità esclusiva del bene confiscato, utilizzato anche dal coniuge prima del suo decesso;
significativo è in tal senso il mutamento del regime patrimoniale tra i coniugi CO - AN, passato dalla comunione legale a quello della separazione dei beni;
anche la documentazione reddituale prodotta dalla opponente non risulta idonea a giustificare l'acquisto del bene ed i donativi familiari evocati difensivamente non sono stati congruamente provati.
2. Ricorre avverso tale ordinanza la AN, assistita dal difensore di fiducia, che a sostegno della impugnazione sviluppa un unico motivo di ricorso, con il quale denuncia violazione di legge in relazione al D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies, in particolare osservando: la ricorrente ha la posizione processuale di terzo proprietario della casa di abitazione in cui abita;
in sede di opposizione l'istante ha prodotto documentazione della quale il giudice della cognizione non ha potuto tenere conto al momento in cui dispose la confisca;
trattasi in particolare dell'incasso di un premio assicurativo e di investigazioni difensive.
3. Il Procuratore Generale in sede, con motivata requisitoria scritta, concludeva per il rigetto del ricorso.
4. Il ricorso è fondato.
Giova premettere che le condizioni necessarie e sufficienti per disporre la confisca di beni a norma del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12 sexies, commi 1 e 2, convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 1992, n. 356 (modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa),
consistono nella accertata configurabilità di una delle ipotesi criminose previste dalle norme citate, nonché nella presenza di seri indizi in ordine alla sussistenza delle medesime condizioni che legittimano la confisca, sia per ciò che riguarda la sproporzione del valore dei beni rispetto al reddito o alle attività economiche del soggetto, sia per ciò che attiene alla mancata giustificazione della lecita provenienza dei beni stessi (Cass., Sez. Unite, 19/01/2004, n. 920 e da ultimo Cass., Sez. 1, 19.1.2007, n. 15908). A tale ultimo proposito è stato poi affermata l'irrilevanza del requisito della "pertinenzialità" del bene rispetto al reato per cui si è proceduto, di guisa che la confisca dei singoli beni non è esclusa per il fatto che essi siano stati acquisiti in epoca anteriore o successiva al reato per cui è intervenuta condanna o che il loro valore superi il provento del medesimo reato (sempre: Cass., Sez. Unite, 19/01/2004, n. 920). Tanto sul rilievo che la funzione della norma di riferimento è quella di stabilire una presunzione relativa di illecita accumulazione in presenza di patrimoni nella disponibilità di imputati di reati particolarmente significativi nella prospettiva dell'arricchimento criminale.
Va infine doverosamente sottolineato che la confisca in parola, secondo quanto disposto dalla citata Legge, art. 12 sexies, comma 1, può riguardare "denaro", "beni" o "altre utilità" di cui, "anche per interposta persona fisica o giuridica", "il condannato" risulti "essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo". Tale disposizione, secondo superiore insegnamento, va letta ed interpretata alla luce del principio generale di cui all'art. 240 c.p., comma 3, relativo all'istituto della confisca ordinaria della quale quella atipica in esame costituisce figura speciale, di guisa che l'istituto in parola non può mai trovare applicazione in danno del proprietario estraneo al reato (Cass., Sez. 1, 21.4.2004, n. 21860). Orbene, per tale ultima fattispecie va affermato il principio di diritto che, in ordine alla confisca di cui al D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12 sexies, convertito dalla L. 7 agosto 1992, n. 356, la presunzione di appartenenza dei beni alla persona condannata per i reati previsti da tale disposizione, non opera con riguardo alla titolarità o alla disponibilità da parte del condannato di beni formalmente intestati a terzi, giacché in siffatta ipotesi trova vigore la consueta ripartizione dell'onere probatorio, incombente, secondo principi generali, sull'accusa (Cass., Sez. 5, 06/05/2002, n. 35363; sembrerebbe di contrario avviso Cass., Sez. 2, 28.1.2003, n. 17927). Non può infatti gravarsi di una presunzione di illiceità nelle acquisizioni di beni e nell'esercizio di attività economiche formalmente legittimi, una persona estranea al rapporto processuale penale e non imputata di reato, in assenza di circostanze sintomatiche più robuste di semplici elementi indiziari e non caratterizzate da gravità, precisione e concordanza adeguatamente trattati nella motivazione a sostegno di un provvedimento così fortemente incidente nella libera circolazione di beni e nel libero esercizio di attività economiche.
Tanto premesso sul piano delle regole e dei principi, appare al Collegio che, nel caso in esame, la motivazione impugnata si appalesi come apparente, posto che non viene neppure individuato il bene confiscato e tanto meno il suo valore, ne' vengono indicati i limiti reddituali provati dalla ricorrente, di guisa che le conclusioni integranti la decisione impugnata scaturiscono non già da un corretto sillogismo logico-giuridico, ma attraverso affermazioni tipicamente apodittiche, mai sostenute da un sia pur minimo accenno argomentativo che le giustifichi.
5. Alla stregua delle illustrate motivazioni l'ordinanza impugnata va annullata, con rinvio, per nuovo esame alla luce dei principi di diritto innanzi illustrati.
P.Q.M.
La Corte annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte di appello di Catanzaro.
Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2014