Sentenza 28 marzo 2007
Massime • 1
Il sequestro e la successiva confisca previsti dall'art. 2 ter della L. 31 maggio 1965, n. 575, non possono attingere indistintamente tutti i beni di coloro che sono sottoposti a misure di prevenzione personali, ma solo quelli che si ha motivo di ritenere frutto di attività illecite o che ne costituiscano il reimpiego. Ne consegue che nel caso in cui l'investimento di denaro di sospetta fonte illecita si realizzi mediante addizioni, trasformazioni o miglioramenti di beni già nella disponibilità del soggetto in forza di un lecito ed anteriore titolo giustificativo, la confisca non può investire il bene immobile nella sua interezza, ma deve essere limitata solo al valore del bene proporzionato all'ingiustificato incremento patrimoniale. (Nel caso di specie, la Corte ha annullato l'impugnato decreto limitatamente alla confisca di un terreno acquistato per donazione dai genitori della persona sottoposta alla misura di prevenzione personale, affermando che il contemperamento delle esigenze di prevenzione e difesa sociale con quelle della tutela della proprietà si realizza attraverso l'apprensione della sola quota ideale del bene correlata al maggior valore assunto per effetto del reimpiego e valutata all'atto della confisca).
Commentario • 1
- 1. Donazione terreno: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 27 dicembre 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/03/2007, n. 30131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30131 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 28/03/2007
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE ROBERTO NN - Consigliere - N. 738
Dott. MANNINO Saverio Felice - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PAOLONI Giacomo - rel. Consigliere - N. 38127/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. GI IN, nato a [...] il [...];
2. GI GI, nato a [...] il [...];
soggetti proposti per l'applicazione di misure di prevenzione personali e patrimoniali:
3. GI IN DO, nata a [...] il [...];
4. MU OG, nata a [...] il [...];
soggetti terzi interessati all'applicazione di misure di prevenzione patrimoniali;
avverso il Decreto emesso in data 04.07.2006 dalla Corte di Appello di Caltanissetta nel procedimento applicativo di misure di prevenzione personali e patrimoniali nei confronti di GI IN e GI GI;
esaminati gli atti, il ricorso e il provvedimento impugnato;
udita in Camera di consiglio la relazione svolta dal Consigliere Dott. Giacomo Paoloni;
lette le richieste del Procuratore Generale in Sede (sost. P.G. Dott. IZZO Gioacchino), che ha concluso per il rigetto dei ricorsi. FATTO E DIRITTO
1.- All'esito di complessa ed articolata attività istruttoria il Tribunale di Caltanissetta (sezione misure di prevenzione), ritenuto sussistere univoci e concordanti elementi indiziari asseveranti ex L. n. 575 del 1965, art. 1 l'appartenenza a sodalizi di tipo mafioso
(famiglia mafiosa di Cosa Nostra radicata in EL) di GI IN e del figlio GI GI (entrambi ripetutamente indagati ed anche condannati con sentenze definitive per il reato di associazione mafiosa ex art. 416 bis c.p., e per altri reati di matrice mafiosa), con decreto in data 24.3.2005: a) applicava a IN GI ed a GI GI la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per la rispettiva durata di quattro anni (IN GI) e di tre anni e sei mesi (GI GI); b) nel quadro delle prescrizioni comportamentali connesse alle applicate misure personali imponeva l'obbligo di versare alla cassa delle ammende cauzioni dell'importo di Euro 4.000,00 per IN GI e di Euro 3.000,00 per GI GI;
c) ordinava la confisca di beni mobili, mobili registrati ed immobili, di conti correnti bancari, di entità societarie (beni aziendali e quote societarie), beni tutti - già, per altro, sottoposti a provvedimenti di sequestro adottati in fase cautelare - intestati a IN GI e GI GI ed ai loro prossimi congiunti, ritenuti fittizi o dissimulati titolari di molti dei beni in questione, MU OG (moglie di IN e madre di GI GI) e GI IN DO (figlia di IN e sorella di GI GI). Adita dall'impugnazione dei quattro GI, i due proposti e i due soggetti terzi interessati, la Corte di Appello di Caltanissetta con l'epigrafato Decreto in data 4 luglio 2006, condividendo nella sostanza l'impianto valutativo del provvedimento di prevenzione adottato dal Tribunale: a) ha confermato l'applicazione delle misure di prevenzione personali disposta nei confronti di IN e GI GI;
b) ha confermato il decreto di confisca dei beni mobili ed immobili, escludendo tuttavia dal novero degli stessi alcuni beni, tra cui la casa di abitazione della famiglia GI con relative pertinenze e addizioni (proveniente dai genitori di IN GI con atto risalente al 1982) nonché quote di partecipazione societaria e due libretti bancari di risparmio di IN DO GI (derivanti da risparmi o proventi lavorativi ascrivibili a lecita attività della donna o comunque di presumibile lecita provenienza, non emergendone eventuali collegamenti con i frutti di illecite condotte del padre e del fratello sottoposti a misura di prevenzione).
2.- Avverso l'indicato decreto della Corte territoriale ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dei due proposti e dei due loro prossimi congiunti, terzi interessati, invocandone l'annullamento per violazioni o erronee applicazioni della legge penale concernenti sia le misure di prevenzione personali, sia la misure patrimoniale della confisca.
Per gli effetti di cui all'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1, le due serie di censure formulate dai ricorrenti possono essere riassunte nei termini che seguono.
1. Violazione di legge, per le misure di prevenzione personali, con riferimento alla L. n. 575 del 1965, art. 2, L. n. 1423 del 1956, art. 3, art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e). a - In primo luogo si assume che entrambi i giudici di merito del processo di prevenzione non hanno fondato l'analisi degli elementi legittimanti l'applicazione delle misure coercitive di prevenzione sull'indispensabile connotato dell'attualità della pericolosità sociale dei due proposti, in particolare omettendo di prendere atto che IN GI: ha espiato a far data da sei anni prima dell'applicazione della misura di prevenzione la pena inflittagli per la sua affermata partecipazione ad associazione di natura mafiosa;
è affetto da anni da grave malattia cardiaca;
al di là della sua "partecipazione esterna" al sodalizio mafioso non è mai stato condannato per reati fine propri del sodalizio ed in special modo per reati connessi a gare di appalto di lavori pubblici, ciò che implicherebbe la sua estraneità alla compagine associativa mafiosa con la conseguenza che egli non è in grado di dimostrare il proprio recesso o il proprio ravvedimento per non averne mai fatto parte;
non vi sono sentenze di condanna che consentano di inferire che "si sia locupletato grazie alla partecipazione a Cosa Nostra". b - In secondo luogo si osserva che, pur avendo la difesa richiesto, in via subordinata, alla Corte di Appello di vagliare il tema della durata delle misure di prevenzione, onde disporne la riduzione nel minimo ed escludere l'onere della cauzione, i giudici di appello hanno omesso di affrontare la questione, l'impugnato provvedimento caratterizzandosi per la "assoluta mancanza di motivazione" sul punto.
2. Violazione di legge, quanto alla misure di prevenzione patrimoniale della confisca, con riferimento alla L. n. 575 del 1965, art. 2 bis e segg., art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e), artt. 581 e
598 c.p.p.. a - Anche in rapporto all'applicata misura patrimoniale si solleva, in via generale, la censura dell'omesso accertamento della attualità della pericolosità dei due prevenuti, che la Corte di Appello (non diversamente dal Tribunale) ha implicitamente reputato presunta o comunque discendente dall'esistenza dei presupposti per l'applicazione della misura preventiva personale. In questo contesto i giudici di appello non hanno verificato la effettiva disponibilità dei beni confiscati da parte dei proposti (segnatamente di GI IN) soprattutto in relazione ai beni intestati alla moglie OG MU ed alla figlia IN DO, per i quali non sarebbero state chiarite le ragioni della ipotizzata interposizione fittizia.
b - L'impugnata sentenza di secondo grado è venuta meno all'obbligo di motivare perché i beni sottoposti a confisca siano realmente frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego ovvero comunque che il loro complessivo valore risulti sproporzionato rispetto ai redditi dichiarati o all'attività economico- imprenditoriale esercitata dai prevenuti. Al riguardo osservano i ricorrenti non possono reputarsi adeguati semplici indizi dell'origine illecita dei beni o della loro sproporzione comparativa, sufficienti per la fase del provvedimento cautelare di sequestro, ma non per quella della definitiva confisca. Per questa si rende necessario acquisire elementi probatori dotati di solidità e significatività, non potendo trovare credito il brocardo in dubio contra suspectum. Nel caso di specie, lamentano i ricorrenti, i giudici di merito - per tal verso la Corte di Appello rinviando al nucleo valutativo del decreto del Tribunale - hanno operato una vera e propria inversione dell'onere della prova, non curandosi di condurre la propria indagini su ogni singolo bene del compendio confiscato, poiché "anche un indiziato di mafia può disporre di beni di provenienza lecita".
c - Con specifica attenzione al requisito della c.d. sproporzione la "radiografia" del patrimonio dei proposti richiesta dalla L. n. 575 del 1965, art. 2 bis, e compiuta dal Decreto 4 luglio 2006 della Corte nissena risulta carente in relazione alla mancata verifica:
della provenienza illecita di ciascun bene;
della connessione del bene con l'attività illecita da un punto di vista logico e cronologico;
della sproporzione tra entità dei beni e redditi dichiarati;
dell'accertamento del reale tenore di vita e delle disponibilità economiche dei proposti;
della concreta disponibilità uti dominus dei beni confiscati da parte di ciascun proposto. In particolare la decisione dei giudici di appello, pur rilevandone alcune discrasie, ha finito per far proprie le analisi sviluppate dalla perizia patrimoniale ordinata in primo grado dal Tribunale, in tal modo recependone i gravi errori di metodo e di calcolo economico e merceologico. Perizia che non ha tenuto in alcun conto, nell'evidenziare la presunta sperequazione tra redditi dei prevenuti e patrimonio ad essi facente capo, dei rilievi critici espressi dalla consulenza tecnica di parte.
d - Nell'ambito delle descritte censure il ricorso passa in rassegna i singoli beni o le singole tipologie di beni sottoposti a confisca per rimarcarne le asserite indimostrate valenze antigiuridiche ai fini dell'applicabilità della misura preventiva patrimoniale. In tale contesto le più estese doglianze sono riferite alla confisca dei beni aziendali intestati alla società Calcestruzzi Costruzioni di GI IN DO e C. s.a.s., sostenendosi che la procedura ablativa non possa semplicisticamente trovar causa - come addotto dai giudici di merito - nell'intervenuta condanna di IN e GI GI, di IN DO e di OG MU per il reato di fraudolento trasferimento di beni e valori (L. n. 356 del 1992, art. 12 quinquies) e nella progressiva dismissione delle quote di partecipazione dei due proposti in favore rispettivamente della figlia e sorella IN DO, dismissione operata con strumenti di piena trasparenza giuridica e senza alcun recondito fine elusivo della normativa di prevenzione antimafia.
3.- Le doglianze prospettate dai ricorrenti con l'illustrato unitario atto di gravame debbono considerarsi infondate quanto alle due applicate misure di prevenzione personali e alla cumulativa misura patrimoniale della confisca, fatta eccezione - per la seconda - di una specifica voce o tipologia di beni oggetto del decreto ablativo. Giova premettere che, come noto, con sentenza n. 321 del 2004 la Corte Costituzionale ha dichiarato infondati i dubbi di legittimità costituzionale sollevati sulla L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 4, comma 11 (norma richiamata dalla L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 1
ter, comma 2), nella parte in cui tale disposizione, limitando alla sola violazione di legge il ricorso per Cassazione contro il decreto di prevenzione della Corte di Appello, esclude la ricorribilità per vizio di manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art.606 c.p.p., comma 1, lett. e). Il così riaffermato prevalente indirizzo della giurisprudenza di questa S.C., in forza del quale in sede di giudizio di legittimità avverso decreti applicativi di misure di prevenzione induce ad escludere la deducibilità del vizio di motivazione, salvo che questa sia del tutto carente o presenti incongruenze tali da renderla meramente apparente e, dunque, abnorme e contra legem. Tale premessa è funzionale all'analisi delle censure espresse dagli odierni ricorrenti, laddove esse in buona sostanza si trasfondono, o ne lambiscono i contorni, nella proposizione di non sindacabili vizi motivazionali del percorso decisorio dell'impugnato provvedimento di prevenzione, che - doverosamente letto in uno al decreto del Tribunale di Caltanissetta (cui, del resto, in più passaggi fa espresso rinvio la pur ampia e meticolosa motivazione del decreto della Corte di Appello) - non manifesta affatto difetti tali da rendere i contenuti valutativi della motivazione del decreto incoerenti o contraddittori, sì da giustificare le doglianze di specifico segno motivazionale in larga misura enunciate dai ricorrenti.
4.- Infondati sono i rilievi concernenti l'omessa verifica della concreta e attuale pericolosità sociale di IN e GI GI, espressi sia per le misure personali sia per la misura patrimoniale (cfr. antea p. 1/a e p. 2/a), del tutto improprie apparendo le illazioni dei ricorrenti, per altro ai limiti dell'inammissibilità (per assenza di reali motivi o di loro genericità) per la posizione di GI GI, sol che si osservi che il decreto della Corte di Appello e il decreto del Tribunale concordemente sottolineano l'esistenza di elementi attestanti la "mafiosità" dei due prevenuti che ben trascendono i meri e pur bastevoli indizi di "appartenenza" ad una consorteria mafiosa. I giudici della prevenzione evidenziano, infatti, con ricchezza di argomenti e di dati storico-processuali la contiguità soggettiva e imprenditoriale (in rapporto all'azienda produttiva di calcestruzzo e conglomerati cementizi da essi gestita) dei due GI, padre e figlio, con assetti organizzativi delinquenziali di univoca matrice mafiosa.
IN GI, già segnalato per il reato di cui all'art. 416 bis c.p., fin dal 1994 e arrestato nel 1997 nell'ambito delle indagini denominate "Mafia e appalti", ha riportato condanna definitiva per il reato di partecipazione a Cosa Nostra ed è indicato da più fonti testimoniali integrate da attendibili collaboratori di giustizia come associato occupatosi, per il territorio di EL e dintorni, della tipica attività mafiosa di condizionamento tangentizio di gare di appalto di lavori pubblici e non. Attività rispetto alla quale ha svolto funzione strumentale e, per così dire, interpositiva la conduzione dello stabilimento per la produzione di calcestruzzo riconducibile alla famiglia GI. Di tal che esattamente i giudici della prevenzione richiamano i principi fissati dalla giurisprudenza di questa Corte regolatrice in tema di pericolosità, allorché pongono in luce come la prognosi di pericolosità possa essere desunta, nel procedimento di prevenzione, da qualsiasi significativa individuata evenienza sintomatica di tale specifica qualificabilità soggettiva dell'agire del soggetto proposto. Pericolosità che per IN GI è vieppiù fatta palese, anche per la sua immanente incidenza sulle valutazioni afferenti l'adozione della misura preventiva patrimoniale, dall'ulteriore condanna definitiva dal medesimo riportata - unitamente a tutti gli altri congiunti interessati all'odierno gravame (la moglie e i due figli GI e IN) - per il reato di fraudolenta trasposizione di beni e risorse finanziarie ex L. n. 356 del 1992, art. 12 quinquies aggravato dalla L. n. 203 del 1991, art.7.
Il ruolo e la posizione di GI GI non sono diversi da quelli del genitore, di cui occupa la posizione in seno ai sodalizi mafiosi locali mentre questi trovasi detenuto. Anche GI GI è stato condannato con sentenza divenuta irrevocabile nel 2003 per il reato di associazione di stampo mafioso. La condanna, maturata nell'ambito di indagini esperite sulla propaggine di Cosa Nostra o "famiglia" mafiosa operante in EL (c.d. procedimento Urano), famiglia al cui vertice è identificato tale AN IS, soggetto vicino a AD GI (capo indiscusso di Cosa Nostra nella provincia di Caltanissetta) e condannato insieme al GI, con il quale risulta aver intessuto rapporti di apparente natura imprenditoriale, palesemente finalizzati allo sviluppo degli interessi mafiosi nell'ambito delle tangenti imposte (estorsioni) ad imprese commissionarie di opere edilizie di rilevante valore monetario. Si segnala nell'impugnato decreto della Corte di Appello, richiamandosi il decreto del Tribunale, che da intercettazioni telefoniche captate tra il detto IS ed altri sodali evidenti appaiono i riferimenti funzionali all'attività imprenditoriale svolta da in primo luogo da IN GI e (in perfetta continuità modale) dal figlio GI GI nel settore della produzione di calcestruzzo. Nel decreto della Corte nissena si evidenzia altresì (pp. 38-39) che nel contesto dello stesso l'imputato e collaborante GE SP ha dichiarato che l'ingerenza mafiosa nel sistema degli appalti era realizzata dalla "famiglia" di EL non solo con dirette estorsioni (pizzo) ma anche con "imposizione coatta nei confronti dell'imprenditore aggiudicatario di prestazioni d'opera e forniture da parte delle imprese locali vicine all'organizzazione", tra cui vi era quella di GI GI. Anche costui è stato condannato, come il padre, la madre e la sorella IN, per il reato di cui alla L. n. 356 del 1992, art. 12 quinquies e L. n. 203 del 1991, art.
7. Conclusivamente, quindi, destituite di pregio debbono reputarsi le notazioni critiche dei ricorrenti in merito alla supposta assenza di eventi dimostrativi dell'attualità della pericolosità sociale di IN e GI GI, dal momento che la motivazione del decreto della Corte di Appello di Caltanissetta (come il decreto del Tribunale della stessa città) ha fatto buon governo dei principi in proposito fissati dalla giurisprudenza di questa Corte, diffusamente evocati - d'altro canto - nei due provvedimenti (in specie nel decreto del Tribunale) dei giudici di merito. Il connotato dell'attualità della pericolosità deve, infatti, considerarsi implicitamente sotteso alla ritenuta attualità della presumibile appartenenza del proposto (che nel caso di specie assume - come visto - i contorni della certezza processuale) ad una associazione mafiosa, giacché il requisito dell'attualità è esplicitamente richiesto dalla L. n. 1423 del 1956, art. 3, comma 1, e non pure dalla L. n.575 del 1965, artt. 1 e 2, che si limitano a prevedere l'applicabilità di misure di prevenzione (personali e patrimoniali) a chi sia soltanto indiziato di appartenere ad un sodalizio mafioso. Laonde, quando il giudice abbia enunciato le ragioni della sussistenza di quest'ultima condizione e non esistano ragioni (a parte il decorso del tempo, che comunque non riveste dirimente valore) da cui desumere il cessare di tale appartenenza, non si rendono necessarie specifiche deduzioni sulle ragioni per cui il soggetto proposto debba considerarsi tuttora attualmente pericoloso (cfr., ex plurimis, Sez. 6^, 23.11.2004 n. 114/05, Camarda, rv. 231448: "Ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione nei confronti di appartenenti ad associazioni mafiose, una volta che detta appartenenza risulti dimostrata adeguatamente, non è necessaria alcuna particolare motivazione del giudice in punto diattuale pericolosità, posto che tale pericolosità potrebbe essere esclusa solo nel caso di recesso dell'interessato dall'associazione, del quale occorrerebbe acquisire positivamente la prova, non bastando a tal fine eventuali riferimenti al tempo trascorso dall'adesione o dalla concreta partecipazione ad attività associative"). 5.- Destituite di fondamento vanno giudicate le subordinate censure prefigurate dai ricorrenti in ordine a dimensioni temporali delle inflitte misure di prevenzione personali ed alle coeva prescrizione (obbligo) di corrispondere cauzione in favore della Cassa delle ammende;
profili dedotti con l'impugnazione e sui quali la Corte di Appello di Caltanissetta non si sarebbe pronunciata. Così non è. A fronte dell'imponente quadro probatorio appena ripercorso asseverante la sicura "appartenenza" mafiosa dei due GI, già appare un fuor d'opera censurare l'asserita omessa delibazione di tali residuali aspetti circostanziali delle applicate misure personali, il giudice di appello non essendo tenuto a fornire puntuale pedissequa risposta a tutte le doglianze delineate dall'appellante anche se prive di effettiva rilevanza rispetto ai punti nodali della vicenda processuale oggetto di esame. Nondimeno nel tessuto della vasta motivazione che supporta il decreto di prevenzione della Corte territoriale una risposta, sintetica ma efficace, ai predetti quesiti dei ricorrenti pure è possibile rinvenire. In particolare nella premessa dell'analisi sviluppata dalla Corte (p. 31), ove si precisa che "tutte le doglianze esposte dai difensori", includenti - per ciò - anche quelle di cui ora si discute (durata delle misure e cauzione), riguardanti le misure di prevenzione personali sono da ritenersi infondate e debbono essere respinte. Concetto nuovamente espresso a conclusione dell'analisi (p. 43) con il ribadire che l'impugnato decreto del Tribunale "deve essere confermato" in relazione alla applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno (così come individuato anche per durata e tipologia di prescrizioni collaterali dal Tribunale) nei confronti dei due GI. 6.- Analogamente non sorretti da fondamento si mostrano - nella loro pressoché totale estensione - i rilievi critici espressi dai ricorrenti in relazione all'applicata misura preventiva patrimoniale, le cui dimensioni sono state soltanto in limitata misura circoscritte (rispetto alla decisione del Tribunale) dalla Corte di Appello di Caltanissetta, che ha espunto dal novero dei beni confiscati unicamente alcuni cespiti immobiliari pervenuti a GI IN e alla moglie OG MU per risalente trasmissione ereditaria dei genitori del GI nonché alcuni beni e disponibilità bancarie di IN DO GI di non presumibile illecita derivazione e frutto verosimile di sue autonome lecite fonti reddituali.
A. Inapprezzabili sono le congiunte censure di mancata verifica dell'effettiva disponibilità dei beni dell'intero compendio confiscato da parte di IN e GI GI, cioè della piena riferibilità della gestione e amministrazione di tali beni ai due prevenuti che ne userebbero uti domini, e della concretezza della natura fittizia della interposizione nominale di tali beni e in particolare dei cespiti che compongono il patrimonio dell'azienda di produzione di conglomerati cementizi, creata da IN GI, trasferita al figlio GI quando è sottoposto al processo penale che ne affermerà la responsabilità per associazione mafiosa, trasferita da GI GI in omologa situazione processuale (processo che definirà anche la sua appartenenza mafiosa) alla sorella IN DO, che modifica la propria posizione di socio accomandante (rivestita quando la società fa capo al fratello) in socio accomandatario (in questa terminale fase la società subendo l'ultima trasformazione e ridenominazione in Calcestruzzi Costruzioni di GI IN DO e C. s.a.s.).
A proposito della posizione di quest'ultima non può sottacersi l'intrinseca contraddittorietà dell'assunto prospettato in ricorso, secondo cui ST avrebbe goduto di lecite disponibilità e di pubblici finanziamenti per acquisire personalmente (più che "costituire" ex novo come si sostiene in ricorso) la società di origine familiare, che avrebbe condotto "in maniera trasparente". Con quale livello di esperienza professionale nel settore cementizio non è dato comprendere, allorché nello stesso ricorso si rimarca per altro verso che IN DO è "titolare di una avviata profumeria" (di cui possiede il 50% delle quote, che l'impugnato decreto del giudice di appello ha estrapolato dall'elenco dei beni confiscati).
Il vero è - e in tal modo viene in risalto anche l'infondatezza della più generale censura, che a tutte le altre si giustappone, della supposta indimostrata origine illecita dei beni confiscati - che, diversamente dall'assunto dei ricorrenti, la Corte di Appello e prima ancora il Tribunale non hanno introdotto alcuna surrettizia inversione dell'onere della prova in ordine alla illecita provenienza dei beni dei quattro componenti la famiglia GI sottoposti alla misura di prevenzione patrimoniale. I giudici della prevenzione si sono limitati ad applicare le disposizioni disciplinanti le misure di prevenzione antimafia alla luce dei consolidati indirizzi interpretativi di questa stessa Corte di Cassazione. Innanzitutto la Corte nissena ha - per un verso - indugiato, sulla scia delle valutazioni espresse già dal Tribunale, nel rilevare - in virtù di dati oggettivi non solo strettamente di natura giudiziaria - sia una diacronica continuità nello svolgimento di attività illecite di valenza mafiosa dal padre IN GI al figlio GI, sia la parallela emersione di ripetuti passaggi formali di beni e partecipazioni societarie dal primo al secondo e, infine, alle due donne della famiglia. Per altro verso la Corte ha osservato come la misura della confisca prevista dalla L. n. 575 del 1965, art. 2 ter, sia alimentata, in negativo, dalla mancata dimostrazione della legittima provenienza dei beni in proprietà dei proposti, cui incombe l'onere di offrire tale dimostrazione, ed altresì che in rapporto a beni che risultino intestati a soggetti legati da vincoli parentali o di stabile convivenza con l'indiziato mafioso venga in gioco una presunzione, sia pur semplice, di indiretta disponibilità dei beni in capo all'indiziato. Concetti e notazioni dei giudici di merito, ai quali i ricorrenti - al di là di totalizzanti ma indeterminate contestazioni - non hanno opposto concreti ed efficaci elementi di contrario segno (prove di lecita origine dei beni), che trovano il pieno conforto della giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. 1^, 7.12.2005 n. 2960/06, Nangano, rv. 233429: "In materia di misure di prevenzione patrimoniale, la L. n. 575 del 1965, art. 2 ter autorizza il sequestro e la confisca dei beni di cui la persona sottoposta a procedimento di prevenzione risulta poter disporre direttamente od indirettamente e fra questi rientrano per presunzione di legge, sia pure relativa, i beni del coniuge, dei figli e degli altri conviventi, soggetti nei cui confronti devono essere sempre disposte le indagini, ai sensi di quanto previsto dalla citata legge, art. 2 bis, comma 3; il legislatore presuppone, infatti, che l'indiziato di appartenere ad associazioni di tipo mafioso faccia in modo che i beni illecitamente ottenuti appaiano formalmente nella disponibilità giuridica delle persone di maggior fiducia, i conviventi, sui quali grava l'onere di dimostrare l'esclusiva disponibilità del bene per sottrarlo alla confisca"). In secondo luogo il decreto della Corte di Caltanissetta ha buon motivo, nella ricostruita scansione della vicenda traslativa dei beni familiari da IN GI agli altri tre interessati ricorrenti, di evocare la categoria giurisprudenziale di "impresa mafiosa", cioè di una impresa nel cui patrimonio aziendale ricadono, quali componenti anomale dell'avviamento, la forza intimidatrice del vincolo associativo mafioso e la condizione di assoggettamento ed omertà che ne deriva. Un'impresa, in altre parole, che - pur avendo per oggetto l'esercizio di attività economiche lecite - si rende strumento di attuazione dei complessivi fini delittuosi propri di un sodalizio mafioso. In tale contesto il decreto della Corte di Appello condivide la deduzione del primo giudice, che attribuisce a GI IN l'accumulo di un consistente patrimonio illecito raggiunto con lo sfruttare la sua risalente e perdurante partecipazione alla famiglia mafiosa di EL, in difetto di qualsiasi specifica traccia idonea a far supporre l'interruzione di tale appartenenza mafiosa.
B. I giudici di primo e di secondo grado si sono doverosamente posti il problema di qualificare la delineata illecita provenienza dei beni dei soggetti proposti in relazione alla definizione temporale della appartenenza mafiosa, ciò che può rendere ardua la raccolta di decisivi elementi indiziari rispetto a beni o entità patrimoniali acquisite in epoche remote.
Ai fini di detta analisi i giudici della prevenzione hanno valorizzato due concomitanti indici dotati di particolare significanza nella convergente indicazione della illiceità o genesi mafiosa dei beni che compongono il patrimonio della famiglia GI.
Il primo indice sintomatico è rappresentato dal surrogatorio ricorso al parametro della proporzionalità dei beni sospettati di non legittima provenienza rispetto alle fonti di reddito ufficiali ovvero indirettamente valorizzagli (tenore di vita) disponibili al momento dell'acquisizione di tali beni al patrimonio dell'indiziato mafioso. (Cass. Sez. 2^, 23.6.2004 n. 35628, Palumbo, rv. 229725 "Ai fini dell'adozione della misura patrimoniale della confisca non è sufficiente la verifica della sussistenza di adeguati indizi di appartenenza del soggetto ad una associazione mafiosa per ritenere che il suo patrimonio, anche se ingente e acquisito rapidamente, sia di provenienza illecita, ma occorre anche la sussistenza di indizi inerenti ai beni che facciano ritenere, per la sproporzione rispetto al reddito dichiarato o all'attività economica svolta, o per altri motivi, che gli stessi siano frutto di attività illecita o ne costituiscano il reimpiego").
In questa prospettiva il riferimento nodale è stato giustamente individuato nelle emergenze della perizia di stima patrimoniale, condotta con criteri storici referenziali di comparazione diacronica (statistica), ordinata nel corso del procedimento di prevenzione di primo grado a fronte della completa inconciliabilità dei contrapposti esiti delle omologhe consulenze tecniche del pubblico ministero e dei proposti per le misure preventive. Sui risultati delineati dalla perizia di ufficio (perito dott. Grisafi Salvatore) si sono accentrate vibrate critiche dei ricorrenti, che ne hanno posto in luce più aspetti metodologicamente erronei, rappresentati dapprima con i motivi di appello ed oggi ribaditi con i motivi di ricorso, sul presupposto che la Corte di Appello - pur condividendo più di un rilievo della difesa degli appellanti - abbia poi in realtà finito per accreditare incoerentemente le conclusioni raggiunte dalla perizia, confermando in larghissima parte la confisca di tutto il patrimonio dei GI e di quello costituito dai beni aziendali (la parte economicamente più rilevante). Censure infondate perché, da un lato, la Corte di Appello, dopo aver evidenziato talune carenze della perizia Grisafi, enuncia linearmente gli aspetti non condivisibili dell'elaborato tecnico, traendone le necessarie conseguenze in ordine alla espunzione di taluni cespiti patrimoniali dal complesso dei beni confiscandi.
Censure ancora infondate perché, d'altro lato, la Corte di Appello prende in esame le censure elevate dagli appellanti ed alle stesse offre persuasive risposte, adesive o negative a seconda dei casi. Di tal che il rilievo sulla contraddittorietà della decisione del decreto di prevenzione di appello è privo di credito. Non basta.
Non può non evidenziarsi, infatti, che in relazione al profilo censorio in esame i ricorrenti si sono limitati a criticare, in modo frammentario e parziale, le complessive argomentazioni del provvedimento impugnato e soprattutto ad enunciare circostanze o dettagli già prospettati in sede di appello e in più casi privi di seri riscontri e, infine, ad indicare vaghe disponibilità finanziarie dei soggetti terzi interessati (OG MU e GI IN). Insomma i ricorrenti assicurano, in forma generica ed apodittica, la loro percezione di redditi leciti, trascurando tuttavia di dare congrua ragione della possibile incidenza causale di tali redditi e della loro entità sulla liceità della genesi del compendio confiscato. In altre parole, dinanzi ad una corretta e non illogica valutazione del materiale indiziario o dimostrativo operata dalla Corte di Appello, i ricorrenti si limitano a replicare le stesse doglianze già ritenute infondate dal giudice dell'appello, senza istituire una specifica correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a sostegno dell'odierno ricorso. In definitiva, a tutto voler concedere, i ricorrenti tendono a proporre ricostruzioni dei fatti alternative o asimmetriche rispetto a quelle apprezzate - con spiegazioni logiche e coerenti - dalla Corte di merito, delineando una rivisitazione degli elementi di fatto posti a base della decisione estranea alla cognizione di questo giudice di legittimità. C. Il secondo indice rivelatore della illecita origine dei beni sottoposti a confisca è costituito dalla condanna riportata in epoca prossima all'emissione dei decreti di prevenzione da tutti e quattro i ricorrenti GI per concorso nel delitto di fraudolento trasferimento di valori aggravato dalla mafiosità della condotta antigiuridica. Si tratta di un indice, fondatamente valorizzato dai due provvedimenti dei giudici di merito, che per il suo decisivo assorbente carattere vanifica le residue doglianze dei ricorrenti in tema di proporzionalità reddituale comparativa dei beni confiscati pur già idoneamente dissolte dal decreto della Corte di Appello. Osserva la Corte, e le notazioni sorreggono in particolare l'assunto della provenienza illecita dell'intero patrimonio aziendale riferibile all'impresa edile e di produzione di calcestruzzo dei GI, che la comune condanna riportata dagli odierni ricorrenti per il reato di cui alla L. n. 356 del 1992, art. 12 quinquies (divenuta irrevocabile il 5.5.2005) non implica soltanto che debba ritenersi accertata la riconducibilità dei beni al soggetto sottoposto a misura di prevenzione personale o definitivamente condannato per partecipazione ad associazione mafiosa (come nel caso dei due GI), ma concorre ad attestare l'accertata illecita provenienza dei beni, per il semplice motivo che l'affermazione di responsabilità per il reato di cui alla L. n. 355 del 1992, art. 12 quinquies, sempre imperniata sul presupposto della conclamata impossibilità di provare la legittima provenienza dei beni anche in considerazione del valore sproporzionato rispetto alle fonti di reddito. E con logica deduzione la Corte di Appello individua nel dato processuale per cui nel giudizio di appello per il delitto di fraudolenta traslazione di beni i GI (padre e due figli) sono addivenuti a concordato con il P.G. sull'entità della pena (art. 599 c.p.p., comma 4), in tal modo rendendo significativa ammissione di responsabilità per i fatti loro contestati, l'ulteriore dimostrazione della "illecita provenienza di tutti i beni aziendali riconducibili all'impresa di calcestruzzo in seguito alle successive modificazioni destinate ad impedirne l'ablazione". Dalle precedenti notazioni discende che non trovano spazio le parcellari critiche sollevate dai ricorrenti in merito alla presunta carente dimostrazione dell'illecita origine dei singoli beni che formano il consistente compendio confiscato, soprattutto se posto in relazione alle caratteristiche di "impresa mafiosa" assunta - come entrambi i decreti dei giudici di merito ribadiscono - dall'impresa dei GI, giovatasi del ricoperto ruolo funzionale agli scopi delittuosi della famiglia di EL con immediata ricaduta sulla dinamica del progressivo accumulo dell'accertato cospicuo patrimonio ad essi GI facente capo (Cass. Sez. 6^, 27.5.2003 n. 36762, Lo Iacono, rv. 226655: "In tema di misure di prevenzione patrimoniali, poiché le disposizioni sulla confisca mirano a sottrarre alla disponibilità dell'indiziato di appartenenza a sodalizi di tipo mafioso tutti i beni che siano frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego, senza distinguere se tali attività siano o meno di tipo mafioso, non rileva, nel provvedimento ablativo, l'assenza di motivazione in ordine al nesso causale fra presunta condotta mafiosa ed illecito profitto, essendo sufficiente la dimostrazione della illecita provenienza dei beni confiscati, qualunque essa sia").
D. Il solo profilo meritevole di censura del decreto di prevenzione della Corte di Appello siciliana attiene alla valutazione dei beni provenienti per cessione/donazione dei genitori a GI IN. La Corte di Caltanissetta, andando in contrario avviso rispetto al Tribunale, ha disposto la revoca della confisca dell'abitazione e relative pertinenze della famiglia GI (un appartamento e due magazzini: decreto p. 52). I giudici di secondo grado hanno condiviso i rilievi del proposto (appellante), secondo cui l'immobile, acquistato nella sua consistenza originale nel lontano 1966 dal padre del proposto, GI GI, era stato poi da questi ceduto ai due figli IN e NN, che - acquistate alcune aree limitrofe - avevano operato l'integrale ricostruzione dell'edificio colà insistente. Di tal che il Tribunale, a fronte della lecita derivazione dell'immobile, avrebbe potuto disporre la confisca della sola quota parte proporzionata a migliorie e addizioni edilizie, eventualmente considerate investimenti eccessivi rispetto al reddito del proposto. Osserva la Corte territoriale che il Tribunale ha trascurato di apprezzare l'origine della casa di abitazione della famiglia, negando valore di atto di donazione alla vendita effettuata nel 1982 dal capostipite in favore di IN GI e della moglie OG MU, ed ha altresì imputato il miglioramento ad un solo anno (il 1984), desumendone la sproporzione dell'investimento. La Corte ha ritenuto che, "avuto riguardo alla data di acquisizione del bene, alla sua origine dal genitore del proposto, al tempo dell'esecuzione dei miglioramenti ed al presumibile maggior reddito del nucleo familiare GI negli iniziali anni 80, sussistono concreti elementi per ritenere che lo stesso abbia origine lecita e non possa essere sottoposto a confisca".
Ad analoghe conclusioni - tuttavia - la Corte non perviene, respingendo gli analoghi rilievi dell'appellante (riproposti con l'odierno ricorso), in relazione ad altro cespite integrato da un terreno sito in EL - contrada Manca (decreto Tribunale p. 59), sul quale è edificato magazzino adibito o comunque funzionale allo stabilimento per la produzione di calcestruzzo, costituente oggetto (come visto) dell'attività imprenditoriale esercitata in forma societaria da IN e GI GI. Nel ricorso si sostiene l'illegittimità della confisca del compendio o, quanto meno, del terreno, derivato da donazione genitoriale a GI IN e al fratello NN, rimastone comproprietario per quota indistinta e indivisa (e per altro tenuto estraneo, pur se terzo interessato, alla procedura ablativa).
Il Tribunale ha ritenuto la confiscabilità dell'intero compendio, pur insistendo il magazzino od opificio su terreno donato dai genitori al proposto, poiché lo stesso risulta essere stato utilizzato per la produzione di conglomerati cementizi afferente all'attività industriale, che i due proposti hanno reso funzionale alla loro "appartenenza" mafiosa, agevolando le finalità della consorteria nel settore degli appalti di opere edilizie. Sulla stessa linea, ancor più chiaramente, l'impugnato decreto della Corte di Appello assume che tutti i beni comunque riconducibili all'attività imprenditoriale vanno sottoposti a confisca in unitario compendio estendentesi non solo ai beni strumentali dell'azienda (impianti produttivi di calcestruzzo, betoniere, autocarri, ecc), ma altresì allo stesso "terreno ove la stessa sorge". In particolare si afferma nel decreto che: "il fondo, inteso quale terreno ove sorge la struttura, pur provenendo da originaria donazione, risulta definitivamente incorporato nell'impianto di produzione di conglomerato ed è quindi sostanzialmente insuscettibile di godimento autonomo, risulta in sostanza essere stato utilizzato per lo svolgimento di attività illecita e rientra anch'esso nel parametro dei beni confiscabili" (decreto p. 49).
L'assunto adottato dalla Corte a sostegno della confermata confisca del terreno su cui è edificato il magazzino/stabilimento di calcestruzzo non può essere condiviso, a fronte - in violazione della L. n. 575 del 1965, art. 2 ter, comma 4 - della conclamata (indiscussa per entrambi i giudici della prevenzione) "legittima provenienza" del terreno in esame. L'area immobiliare ha pacificamente la medesima origine (risalente nel tempo) interfamiliare o ereditaria degli altri immobili per i quali la stessa Corte di Appello ha revocato la misura ablativa (abitazione familiare e relative pertinenze). Se lo stabilimento dell'azienda avente finalità illecite per gli effetti di cui alla normativa antimafia è stato edificato su un suolo di provata origine lecita, non è congruo sussumere il secondo nella connotazione di illegittimità qualificante lo stabilimento che su detto terreno insista, ne' è ragionevolmente sostenibile una sorta di impropria confusione o indifferenziata commistione tra i due separati cespiti in base al rilievo che il terreno sarebbe insuscettibile di autonomo godimento. Da un punto di vista giuridico il terreno non ha perso (nè può perdere) la sua autonomia e di conseguenza l'idoneità ad essere oggetto di separato godimento (produttività di reddito), tanto più che l'attività industriale posta in essere su di esso è stata svolta, come precisato, in forma societaria (ciò che rende ben più agevole la scissione di valore tra il terreno e l'opificio che sullo stesso insiste e allo stesso accede). La valutazione della Corte di Appello sulla confiscabilità anche del terreno si traduce in una non legittima dilatazione del rapporto di connessione del bene immobile con l'attività illecita dispiegata in contesto mafioso che la misura patrimoniale intende impedire.
Con fondamento, dunque, il ricorrente adduce l'inconfiscabilità dell'intero opificio, composto da terreno e struttura edilizia, la misura ablativa potendo investire il solo manufatto edilizio, se ritenuto frutto di impiego o reimpiego di capitali illeciti e nella sola entità monetaria formata dalla stima di questo solo cespite. In vero il sequestro e la susseguente confisca previsti dalla L. n.575 del 1965, art. 2 ter, non possono attingere indistintamente tutti i beni di soggetti sottoposti a misure preventive personali, ma debbono riguardare solo quei beni che si ha motivo di ritenere frutto di attività illecite o ne costituiscano reimpiego. Nel caso in cui, come nella presente vicenda, l'investimento di denaro di sospetta fonte illecita penale, si attui mediante addizioni, trasformazioni o miglioramenti di beni già in remota disponibilità del soggetto per anteriore lecito titolo giustificativo, la confisca non può investire il bene immobile nella sua interezza (suolo e accessione), ma - nel contemperamento delle esigenze di prevenzione e difesa sociale con quelle della garanzia della proprietà tutelabile - deve circoscriversi solo al valore del bene (nella specie magazzino o stabilimento) proporzionato all'incremento patrimoniale ingiustificato perché frutto di reimpiego di proventi illeciti. Ciò che implica una confisca della sola quota ideale del bene correlata al maggior valore assunto in ragione del reimpiego stimato all'atto confisca (cfr. Cass. Sez. 6^, 13.3.1997 n. 1105, Cannolo, rv. 208637 Cass. Sez. 6^, 2.3.1999 n. 803, Morabito, rv. 214781). Per l'effetto deve annullarsi, con conseguente revoca della misura in parte qua, l'impugnato decreto della Corte di Appello di Caltanissetta limitatamente alla disposta confisca del terreno acquistato da IN GI per donazione dei genitori sito in contrada Manca di EL (distinto in NCT fl. 44, part 566 ex 28), individuato a pagina 59 della motivazione ed al punto 31) di pagina 98 del dispositivo del Decreto 13 aprile 2005 del Tribunale di Caltanissetta. Alla stregua della precedente analisi vanno respinte le ulteriori censure espresse col ricorso di IN GI e devono rigettarsi i ricorsi di GI GI, GI IN DO e OG MU, che ope legis vanno condannati, tutti e tre in solido, al pagamento delle spese dell'odierno grado di giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Annulla il decreto impugnato senza rinvio limitatamente alla confisca del terreno proveniente a IN GI da donazioni dei genitori.
Rigetta nel resto il ricorso di IN GI. Rigetta i ricorsi degli altri ricorrenti, che condanna in solido al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 28 marzo 2007.
Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2007