Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/03/2007, n. 30131
CASS
Sentenza 28 marzo 2007

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Massime1

Il sequestro e la successiva confisca previsti dall'art. 2 ter della L. 31 maggio 1965, n. 575, non possono attingere indistintamente tutti i beni di coloro che sono sottoposti a misure di prevenzione personali, ma solo quelli che si ha motivo di ritenere frutto di attività illecite o che ne costituiscano il reimpiego. Ne consegue che nel caso in cui l'investimento di denaro di sospetta fonte illecita si realizzi mediante addizioni, trasformazioni o miglioramenti di beni già nella disponibilità del soggetto in forza di un lecito ed anteriore titolo giustificativo, la confisca non può investire il bene immobile nella sua interezza, ma deve essere limitata solo al valore del bene proporzionato all'ingiustificato incremento patrimoniale. (Nel caso di specie, la Corte ha annullato l'impugnato decreto limitatamente alla confisca di un terreno acquistato per donazione dai genitori della persona sottoposta alla misura di prevenzione personale, affermando che il contemperamento delle esigenze di prevenzione e difesa sociale con quelle della tutela della proprietà si realizza attraverso l'apprensione della sola quota ideale del bene correlata al maggior valore assunto per effetto del reimpiego e valutata all'atto della confisca).

Commentario1

  • 1Donazione terreno: ultime sentenze
    Redazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 27 dicembre 2019
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/03/2007, n. 30131
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 30131
Data del deposito : 28 marzo 2007

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