Cass. pen., SS.UU., sentenza 26/06/2014, n. 4880
CASS
Sentenza 26 giugno 2014

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Le misure di prevenzione patrimoniali della confisca e del sequestro sono applicabili, in ragione dell'abrogazione dell'art. 14 della legge n. 55 del 1990 per effetto del D.L. n. 92 del 2008, conv. con modif. dalla legge n. 125 del 2008, nei confronti dei cosiddetti "pericolosi generici".

La possibilità di applicazione disgiunta della confisca dalla misura di prevenzione personale, così come emerge dalle riforme normative operate dalla legge 24 luglio 2008 n. 125 e dalla legge 15 luglio 2009 n. 94, non ha introdotto nel nostro ordinamento una "actio in rem", restando presupposto ineludibile di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale la pericolosità del soggetto inciso, in particolare la circostanza che questi fosse tale al momento dell'acquisto del bene. (La Suprema Corte ha precisato che la pericolosità si trasferisce alla "res" per via della sua illecita acquisizione da parte di un soggetto socialmente pericoloso, in quanto rientrante in una delle categorie previste dalla normativa di settore, ed ad essa inerisce in via permanente e tendenzialmente indissolubile).

Le modifiche introdotte nell'art. 2 bis della legge n. 575 del 1965, dalle leggi n. 125 del 2008 e n. 94 del 2009, non hanno modificato la natura preventiva della confisca emessa nell'ambito del procedimento di prevenzione, sicchè rimane tuttora valida l'assimilazione dell'istituto alle misure di sicurezza e, dunque, l'applicabilità, in caso di successioni di leggi nel tempo, della previsione di cui all'art. 200 cod. pen.

La pericolosità sociale, oltre ad essere presupposto ineludibile della confisca di prevenzione, è anche "misura temporale" del suo ambito applicativo; ne consegue che, con riferimento alla c.d. pericolosità generica, sono suscettibili di ablazione soltanto i beni acquistati nell'arco di tempo in cui si è manifestata la pericolosità sociale, mentre, con riferimento alla c.d. pericolosità qualificata, il giudice dovrà accertare se questa investa, come ordinariamente accade, l'intero percorso esistenziale del proposto, o se sia individuabile un momento iniziale ed un termine finale della pericolosità sociale, al fine di stabilire se siano suscettibili di ablazione tutti i beni riconducibili al proposto ovvero soltanto quelli ricadenti nel periodo temporale individuato.

In tema di confisca di prevenzione, anche a seguito delle modifiche apportate all'art. 2 ter, comma terzo, primo periodo, della legge n. 575 del 1965, dalla legge 24 luglio 2008 n. 125, spetta alla parte pubblica l'onere della prova della sproporzione tra beni patrimoniali e capacità reddituale del soggetto nonchè della illecita provenienza dei beni, dimostrabile anche in base a presunzioni, mentre è riconosciuta al proposto la facoltà di offrire prova contraria.

In tema di confisca di prevenzione, la presunzione di illecita provenienza dei beni ha natura di presunzione relativa e per l'assolvimento dell'onere probatorio posto a carico del soggetto inciso è sufficiente la mera allegazione di fatti, situazioni o eventi che, ove riscontrabili, siano idonei, "ragionevolmente e plausibilmente", ad indicare la lecita provenienza dei beni. (La Suprema Corte, in applicazione del suddetto principio di diritto, ha precisato che, ciò che assicura la conformità del sistema acquisitivo dei beni sottoposti a confisca di prevenzione ai parametri costituzionali ed ai principi dell'ordinamento sovranazionale, è il riconoscimento al soggetto inciso della facoltà di prova contraria, che rende la presunzione "de qua" meramente relativa).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., SS.UU., sentenza 26/06/2014, n. 4880
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4880
Data del deposito : 26 giugno 2014

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