Cass. pen., sez. II, sentenza 27/05/2010, n. 26251
CASS
Sentenza 27 maggio 2010

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La preclusione connessa al principio "ne bis in idem" per identità del fatto opera quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona. (Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto l'identità del fatto di rapina contestato agli imputati con il fatto di rapina costituente reato presupposto della ricettazione in ordine alla quale essi avevano già ricevuto condanna passata in giudicato, precisando che quest'ultima decisione comportava necessariamente l'accertamento negativo del concorso nel reato presupposto).

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  • 1Affinchè ricorra il divieto del ne bis idem è sufficiente che i fatti materiali, a prescindere della loro qualificazione giuridica, siano identici
    https://www.filodiritto.com/ · 20 ottobre 2012

  • 2Affinchè ricorra il divieto del ne bis idem è sufficiente che i fatti materiali, a prescindere della loro qualificazione giuridica, siano identici
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 17 ottobre 2012

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 27/05/2010, n. 26251
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 26251
Data del deposito : 27 maggio 2010

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