Sentenza 27 maggio 2010
Massime • 1
La preclusione connessa al principio "ne bis in idem" per identità del fatto opera quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona. (Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto l'identità del fatto di rapina contestato agli imputati con il fatto di rapina costituente reato presupposto della ricettazione in ordine alla quale essi avevano già ricevuto condanna passata in giudicato, precisando che quest'ultima decisione comportava necessariamente l'accertamento negativo del concorso nel reato presupposto).
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- 1. Affinchè ricorra il divieto del ne bis idem è sufficiente che i fatti materiali, a prescindere della loro qualificazione giuridica, siano identicihttps://www.filodiritto.com/ · 20 ottobre 2012
- 2. Affinchè ricorra il divieto del ne bis idem è sufficiente che i fatti materiali, a prescindere della loro qualificazione giuridica, siano identiciDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 17 ottobre 2012
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 27/05/2010, n. 26251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26251 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIRENA Pietro Antonio - Presidente - del 27/05/2010
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - SENTENZA
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - N. 2212
Dott. CHINDEMI Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GENTILE Domenico - Consigliere - N. 40896/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
avv. Passanisi Franco del foro di Catania nell'interesse di DA AR, nato a [...] il [...]; dall'avv. Francesco Maria Marchese del foro di Catania nell'interesse di OL RE, nato a [...] il [...], dall'avv. Antonio Tamborrino del foro di Catania nell'interesse di RA AL, nato a [...] il [...], dall'avv. Cardillo Mario del foro di Catania nell'interesse di AR IA, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania, 1^ sezione penale, in data 9 febbraio 2009;
Sentita la relazione della causa fatta, in pubblica udienza, dal consigliere Dr. Domenico Gallo;
Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, dr. Carmine Stabile, il quale ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;
Uditi i difensori, avv. Tamborrino Antonio per RA, avv. Marchese Francesco Maria per OL e DA, e avv. Cardillo Mario per AR che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso.
osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 9 febbraio 2009, la Corte di appello di Catania, confermava la sentenza del Tribunale di Catania, in data 4 febbraio 2004, che aveva condannato DA AR e OL RE alla pena di anni sette di reclusione ed Euro 3.000,00 di multa e RA AL e AR IA alla pena di anni sei di reclusione ed Euro 3.000,00 di multa per i reati di rapina aggravata, sequestro di persona e porto illegale di arma da sparo. La Corte territoriale respingeva le censure mosse con l'atto d'appello, in punto di ne bis in idem, e confermava le statuizioni del primo giudice, ritenendo accertata la penale responsabilità di tutti gli imputati in ordine ai reati loro ascritti, ed equa la pena a ciascuno inflitta.
Avverso tale sentenza propongono ricorso tutti gli imputati per mezzo del rispettivi difensori di fiducia.
DA AR solleva un unico motivo di gravame con il quale deduce la nullità della notifica del decreto di citazione per il giudizio d'appello, essendo stato notificato al difensore di fiducia sull'erroneo presupposto dell'impossibilità di eseguire la notifica presso il domicilio eletto dall'imputato. Nella relata di notifica, infatti, si dichiarava l'indirizzo inesistente, essendo invece soltanto cambiata la toponomastica, per cui il luogo indicato (Timpa di Pero, Villaggio del Pino, 4) aveva cambiato denominazione in Corso Italia 10.
OL RE.
Con il primo motivo deduce la nullità della notifica del decreto di citazione per il giudizio d'appello, essendo stato notificato al difensore di fiducia sull'erroneo presupposto dell'impossibilità di eseguire la notifica presso il luogo di residenza dell'imputato. Al riguardo fa presente che erroneamente l'ufficiale giudiziario aveva tentato la notifica in Catania, Contrada Vaccarizzo, Fondo 50, in quanto l'imputato aveva cambiato residenza, trasferendosi in Belpasso, Via Cairoti 59 bis, dove gli erano stati regolarmente notificati altri atti giudiziali.
Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento all'eccezione di ne bis in idem sollevata con i motivi d'appello, facendo presente di essere stato condannato con sentenza definitiva alla pena di anni 4 di reclusione per ricettazione con riferimento agli stessi fatti.
RA AL.
Con il primo motivo deduce vizio della motivazione in relazione all'art. 649 c.p.p.. Al riguardo contesta come mancante, illogica e contraddittoria la motivazione con la quale la Corte d'appello ha respinto l'eccezione di ne bis in idem e si duole che egli risulta condannato due volte, in quanto ricettatore ed in quanto rapinatore degli stessi animali. Con il secondo motivo deduce la nullità del decreto di citazione a giudizio, notificato presso il difensore di fiducia, ex art. 161 c.p.p., comma 4, sebbene non fosse stata accertata l'impossibilità
di eseguire la notifica presso il domicilio dichiarato dall'imputato. Con il terzo motivo deduce la prescrizione dei reati relativi all'uso dell'arma ed al sequestro di persona, assumendo che nella fattispecie deve trovare applicazione il più favorevole regime di prescrizione di cui alla L. 5 dicembre 2005, n. 251. AR IA.
Con il primo motivo deduce la nullità della notifica del decreto di citazione per il giudizio d'appello, essendo stato notificato al difensore di fiducia, ex art. 161 c.p.p., comma 4 sull'erroneo presupposto dell'impossibilità di eseguire la notifica presso il luogo di residenza dell'imputato, dove la notifica effettuata a mezzo posta, non aveva dato esito positivo.
Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento all'eccezione di ne bis in idem sollevata con i motivi d'appello, facendo presente di essere stato condannato con sentenza definitiva per ricettazione di 74 vitelli e di un cavallo, gli stessi animali a cui si riferiva l'imputazione di rapina.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre rilevare che le censure sollevate in punto di nullità della notifica del decreto di citazione per il giudizio d'appello sono infondate in quanto, trattandosi di notificazione successiva alla prima, legittimamente la notifica è stata effettuata presso il difensore di fiducia, ex art. 157 c.p.p., comma 8 bis, che non ha dichiarato di non accettare la notifica. Pertanto il rapporto processuale in appello è stato regolarmente instaurato. Con riferimento alla rapina, è fondata l'eccezione di ne bis in idem, rispetto alla sentenza del Pretore di Belpasso, in data 24/1/1997, confermata con modifiche dalla Corte d'Appello di Catania, con sentenza 12/4/2007, passata in giudicato, con la quale DA AR, OL RE, RA AL e AR IA sono stati dichiarati colpevoli del reato di ricettazione di alcuni vitelli e di un cavallo provento di rapina perpetrata in 13/2/1993 nei confronti dell'autocarro Fiat IVECO 190/48, tg. CT A21087 e condannati alle pene di giustizia.
Gli animali ricettati provengono dal medesimo fatto storico contestato nel presente procedimento, che riguarda una rapina di bovini perpetrata in 13/2/1993 nei confronti dell'autocarro Fiat IVECO 190/48, tg. CTA21087.
È evidente che nessuno può essere responsabile di ricettazione e del reato presupposto (in questo caso la rapina). Poiché l'elemento oggettivo del reato di ricettazione consiste nella condotta di chi:
"fuori dei casi di concorso nel reato, al fine di procurare a se o ad altri un profitto, acquista, riceve o occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto", il passaggio in giudicato della condanna per ricettazione comporta l'accertamento negativo del concorso nel reato presupposto.
Di conseguenza, l'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza che ha accertato la responsabilità dei prevenuti per il reato di ricettazione degli animali provenienti dalla rapina perpetrata in data 13/2/1993, preclude che gli stessi possano essere sottoposti a giudizio per rispondere della medesima rapina, in quanto trattasi del reato presupposto.
Secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite: "ai fini della preclusione connessa al principio ne bis in idem, l'identità del fatto sussiste quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona" (Cass. Sez. U, Sentenza n. 34655 del 28/06/2005 Cc. (dep. 28/09/2005 ) Rv. 231799). Nel caso di specie, non può dubitarsi dell'identità del fatto di rapina contestato agli imputati con il fatto di rapina, reato presupposto della ricettazione per la quale hanno ricevuto condanna passata in giudicato.
Di conseguenza la condanna per il reato di rapina di cui al capo A) dell'imputazione deve essere annullata per l'esistenza di un precedente giudicato.
Per quanto riguarda gli altri due reati, contestati ai capi B) e C) della rubrica, gli stessi risultano estinti per intervenuta prescrizione.
Di conseguenza la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per le ragioni sopra esposte.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata in ordine al reato di rapina per l'esistenza di un precedente giudicato ed in ordine ai restanti reati perché estinti per intervenuta prescrizione. Così deciso in Roma, il 27 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2010