Sentenza 6 ottobre 2011
Massime • 1
Sono utilizzabili i risultati delle intercettazioni di comunicazioni tra presenti anche quando nel corso dell'esecuzione intervenga una variazione dei luoghi in cui deve svolgersi la captazione, purché rientrante nella specificità dell'ambiente oggetto dell'intercettazione autorizzata. (Nella specie la captazione ambientale era stata trasferita dalla vettura oggetto di autorizzazione ad altra vettura successivamente acquistata dall'indagato sottoposto ad intercettazione).
Commentari • 2
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 06/10/2011, n. 5956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5956 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 06/10/2011
Dott. OLDI Paolo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - N. 1387
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo G. - Consigliere - N. 21303/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IT LV MO N. IL 06/06/1985;
avverso l'ordinanza n. 2197/2010 TRIB. RIESAME di CATANIA, del 07/01/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO OLDI;
sentite le conclusioni del PG Dott. Oscar Cedrangolo che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. Leanza Alfio, sostituto processuale dell'Avv. Salvatore Caruso.
FATTO
Con ordinanza in data 7 gennaio 2011 il Tribunale del riesame di Catania, confermando il provvedimento del locale giudice per le indagini preliminari, ha disposto che MA TO rimanesse sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere quale indagato per il delitto di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art.74 e per il reato-fine di detenzione di stupefacente a fini di spaccio, con l'aggravante di cui al D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art.7 convertito con modificazioni nella L. 12 luglio 1991, n. 203;
nonché per la detenzione e il porto illegali di un'arma comune da sparo.
Il compendio indiziario valorizzato dai giudice di merito è stato tratto dalle numerose intercettazioni telefoniche e ambientali e dalle propalazioni dei collaboratori di giustizia;
ne è emersa resistenza di un sodalizio dedito al traffico di sostanza stupefacente nell'area territoriale di Paternò, con una puntuale ripartizione dei compiti fra i sodali, in massima parte inseriti nel gruppo mafioso facente capo al clan BI e AR, sotto la cui direzione tutti comunque agivano. Quanto allo specifico coinvolgimento del TO, il Tribunale ha evidenziato il valore indiziante delle conversazioni intercettate e, in particolare, dell'episodio verificatosi nella notte fra il 30 e il 31 luglio 2004, quando lo stesso TO, in compagnia di RI PA, era stato fermato dai carabinieri dopo un acquisto di droga;
nell'occasione i due erano riusciti a eludere il controllo in quanto il PA aveva ingoiato la sostanza, dovendosi successivamente sottoporre a controlli medici per essersi sentito male. Altre conversazioni avevano confermato sia il fatto che il TO fosse dedito alla detenzione e allo spaccio di droga, dovendone rendere conto a CE US, sia che disponesse di una pistola argentata (simile a quella di altro sodale) e che nel corso della serata del 31 dicembre 2004 ne dovesse ritirare un'altra per il prezzo di Euro 850,00.
In ordine alle esigenze cautelari il Tribunale si è richiamato alla presunzione di pericolosità e di adeguatezza della sola misura inframuraria, di cui all'art. 275 c.p.p., comma 3, evidenziando comunque la sussistenza di un concreto pericolo di reiterazione dei reati.
Ha proposto ricorso per cassazione il TO, per il tramite del difensore, affidandolo a quattro motivi.
Col primo motivo il ricorrente rinnova in questa sede l'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni, sotto un duplice profilo: in primo luogo per essersi illegittimamente trasferita la captazione ambientale dall'autovettura per la quale era stata autorizzata ad altra vettura successivamente acquistata dall'indagato sottoposto a intercettazione, Gaetano Arena;
in secondo luogo per essere scaduto il termine fissato per la durata delle intercettazioni, senza che intervenisse una tempestiva richiesta di proroga;
deduce, in proposito, che la proroga tardivamente sopravvenuta il 15 dicembre 2004 era priva dei requisiti per poter essere considerata nuova autorizzazione.
Col secondo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione in ordine alla ritenuta valenza dimostrativa delle risultanze captative, contestando la sussistenza dei requisiti per la configurabilità del reato associativo.
Col terzo motivo nega di aver detenuto e portato un'arma da sparo, essendosi trattato di una pistola giocattolo da utilizzare per i festeggiamenti del Capodanno.
Col quarto motivo contesta la sussistenza dette esigenze cautelari. DIRITTO
Il ricorso è privo di fondamento e va disatteso.
A confutazione della censura facente leva sul trasferimento dall'una all'altra autovettura della captazione ambientale, valga richiamarsi al principio, già affermato da questa Corte Suprema, secondo cui sono utilizzabili i risultati delle intercettazioni di comunicazioni tra presenti anche quando nel corso dell'esecuzione intervenga una variazione dei luoghi in cui deve svolgersi la captazione, purché rientrante nella specificità dell'ambiente oggetto dell'intercettazione autorizzata (Cass. 11 dicembre 2007 n. 15396);
la menzionata regola iuris, dettata avendo riguardo a una fattispecie in cui si era verificato il trasferimento ad altra casa circondariale del detenuto i cui colloqui interessavano ai fini investigativi, è applicabile anche nel caso in cui la persona presa in osservazione abbia acquisito in uso un'altra autovettura, in sostituzione di quella indicata nel decreto autorizzativo della captazione: sussiste, infatti, la medesima specificità dell'ambiente, concretamente individuato attraverso il riferimento alla frequentazione da parte di quella stessa persona fisica. Valga, in proposito, il richiamo all'ulteriore argomento sviluppato nella sentenza n. 4561 del 30 giugno 1999 col rimarcare che, mentre le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni effettuate mediante l'uso del telefono - nonché di altre forme di telecomunicazione ovvero di sistemi informatici o telematici - presuppongono l'esistenza di una specifica apparecchiatura o di un particolare sistema da sottoporre a intercettazione, sicché, per ciascuna operazione di intercettazione, i relativi dati di identificazione devono essere precisati in maniera particolare nei rispettivi decreti autorizzativi, invece le intercettazioni delle comunicazioni tra presenti, di cui all'art. 266 c.p.p., comma 2 per la loro intrinseca natura non presuppongono la mediazione di mezzi tecnici provvisti necessariamente di dati identificativi: sicché la variazione non dello specifico ambiente per il quale è stata autorizzata l'intercettazione, ma soltanto della diversità del mezzo che lo connota, pur sempre rientrante nella specificità dell'ambiente oggetto dell'intercettazione autorizzata, non è ostativa all'utilizzazione del contenuto delle intercettazioni eseguite sull'uno o sull'altro mezzo di svolgimento delle conversazioni tra presenti.
L'eccezione riferita alla dedotta tardività del decreto di proroga è parimenti infondata.
Il giudice del riesame, pur riconoscendo che nell'arco di tempo intercorso fra la scadenza dell'ultimo provvedimento autorizzativo e la proroga concessa dal G.I.P. in data 15 dicembre 2004 l'attività captativa doveva considerarsi illegittimamente compiuta, per cui i relativi esiti si rendevano inutilizzabili (e infatti non sono stati utilizzati), ha tuttavia attribuito al tardivo decreto di proroga la valenza di provvedimento autorizzativo ex novo, in applicazione di un principio ripetutamele enunciato dalla giurisprudenza di legittimità (v. per tutte la recente Cass. 29 marzo 2011 n. 15818). Sostiene il ricorrente che detto provvedimento di proroga non possiede i requisiti di forma e di sostanza per poter essere qualificato come nuovo decreto autorizzativo;
ma ciò non può essere fondatamente affermato. Ed invero;
dovendo il giudice disporre la proroga delle intercettazioni soltanto nel caso in cui riconosca il permanere dei presupposti legittimanti l'intrusione, a fini di giustizia, entro la sfera delle private comunicazioni (vale a dire l'esistenza di gravi indizi di reato e l'indispensabilità delle intercettazioni per la prosecuzione delle indagini), è di tutta evidenza che l'identità di tali presupposti, rispetto a quelli legittimanti il decreto che abbia ab origine autorizzato le captazioni, rende legittimo il ricorso alla motivazione per relationem rispetto ad esso: e ciò indipendentemente dal fatto che la proroga intervenga successivamente alla scadenza del termine precedentemente fissato, non derivandone altra conseguenza se non l'illegittimità delle intercettazioni medio tempore eseguite. Non sarà inutile, poi, rimarcare che il decreto di proroga investito dall'eccezione non si limita al richiamo delle ragioni poste a fondamento del precedente decreto e dell'ulteriore richiesta del pubblico ministero, ma contiene un'esplicita - e adeguata - motivazione circa la necessità, alla luce delle conversazioni fino ad allora captate, di proseguire le operazioni intercettative sull'autoveicolo acquistato frattanto da Gaetano Arena, al fine di monitorare gli incontri e gli spostamenti di costui. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso sono inammissibili nelle parti in cui, dietro l'apparente denuncia di violazione di legge e di vizi della motivazione, si traducono nella sollecitazione di un riesame del merito - non consentito in sede di legittimità - attraverso la rinnovata valutazione degli elementi indiziari acquisiti.
Il Tribunale ha dato pienamente conto delle ragioni che l'hanno indotto a ravvisare nel materiale investigativo offerto al suo esame la sussistenza di un robusto compendio indiziario, dimostrativo del coinvolgimento del TO in un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti;
a tal fine ha valorizzato le conversazioni intercettate nella notte fra il 30 e il 31 luglio 2004, allorquando lo stesso TO e RI PA, recatisi a Catania per l'approvvigionamento di cocaina, erano stati fermati dai carabinieri ed erano riusciti ad eludere il controllo solo perché il PA, ponendo a rischio la propria salute (tanto che si era poi sentito male e aveva dovuto farsi radiografare), aveva inghiottito lo stupefacente. Dal contenuto dei dialoghi il giudice di merito ha tratto la ricostruzione del fatto secondo le suesposte modalità, confermate anche dai commenti captati nel giorno successivo. In altre conversazioni, specificamente del 25 dicembre 2004, del 31 dicembre 2004 e del 1 gennaio 2005, ha colto riferimenti al TO quale soggetto dedito allo spaccio di droga, tenuto a rendere conto al superiore gerarchico CE US del denaro ricavatone. La linea argomentativa sviluppata nell'ordinanza non presenta alcuna caduta di consequenzialità, che emerga ictu oculi dal testo stesso del provvedimento;
mentre il tentativo del ricorrente di prospettare una diversa lettura delle conversazioni intercettate s'infrange nel principio, più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'interpretazione delle conversazioni intercettate, sia quanto al significato delle e-spressioni usate, sia quanto al contenuto, è compito esclusivo del giudice di merito, le cui valutazioni sul punto non sono soggette a sindacato in sede di legittimità (Cass. 10 giugno 2005 n. 35680; Cass. 10 dicembre 2007 n. 15396/08), al di fuori dell'ipotesi - qui neppure prospettata - di travisamento della prova, cioè di indicazione del suo contenuto in modo difforme da quello reale (Cass. 17 ottobre 2007 n. 38915). Altrettanto è a dirsi in ordine all'addebito riguardante la detenzione e il porto in luogo pubblico di un'arma da sparo: il relativo materiale gravemente indiziario è stato ricavato, con valutazione anch'essa non censurabile in questa sede, dalla già menzionata conversazione del 31 dicembre 2004; nel corso di questa all'Arena, che lo invitava a non consumare i proiettili della pistola, il TO aveva risposto di non averne;
e più oltre aveva riferito che tale HA si trovava da sua madre ed era sceso con una pistola argentata simile alla sua, e che nel corso della serata egli doveva andare a ritirarne un'altra che gli era stata messa da parte per il prezzo di Euro 850,00 (dunque non certamente una pistola giocattolo); la conversazione si era poi chiusa con il rumore, descritto dagli operatori all'ascolto, di uno scartellamento di pistola e della caduta di un proiettile. Privo di fondamento è il rimprovero, mosso al giudice del riesame, di aver omesso di motivare in ordine alla configurabilità dell'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7; il tema, infatti, è espressamente trattato nel passaggio motivazionale in cui si osserva che la contestata aggravante emerge dal quadro indiziario posto a base del titolo cautelare, in cui il traffico di stupefacenti si inserisce come attività illecita dalla quale l'associazione mafiosa traeva proventi. Sotto il profilo soggettivo si è poi evidenziata la certa percezione da parte dell'indagato, per effetto della continuativa collaborazione con CE US, del contributo offerto dalla sua condotta all'associazione mafiosa, non incidendo sulla finalità obiettiva dell'atto l'avere il TO eventualmente agito anche per il proprio tornaconto personale. Da rigettare, infine, è il quarto motivo. Anziché limitarsi ad applicare la presunzione di pericolosità e di adeguatezza di cui all'art. 275 c.p.p., comma 3 in rapporto alla natura delle imputazioni per le quali ha riconosciuto la gravità indiziaria, il Tribunale ha inteso arricchire la propria motivazione circa la sussistenza delle esigenze cautelari con un riferimento alla gravità dei fatti e alla personalità dell'indagato, quali elementi dimostrativi della sua pericolosità sociale ed, in ispecie, della carenza di quelle doti di autocontrollo e autoprevenzione che costituiscono il presupposto per l'applicazione di misure cautelari più rilievi di quella inframuraria;
nell'attendere a ciò ha anche incidentalmente menzionato un precedente per evasione, che il TO vigorosamente contesta nel suo ricorso. La discussione sul punto, tuttavia, è ininfluente in quanto bastava il richiamo - comunque effettuato - alla presunzione di pericolosità e di adeguatezza testè menzionata, non risultando apportato alcun elemento di segno contrario.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2012