Sentenza 8 novembre 2011
Massime • 2
E inammissibile la rinuncia al ricorso per cassazione presentata dall'imputato detenuto alla direzione dell'istituto di pena in busta chiusa, in quanto priva del requisito dell'autenticazione prescritto dal combinato disposto degli artt. 583 e 591 cod. proc. pen.
La proposizione della richiesta di rinvio a giudizio prima del decorso del termine di 20 giorni, previsto dall'art. 415-bis cod. proc. pen., determina una nullità di ordine generale a regime intermedio, che non può essere dedotta a seguito della scelta del giudizio abbreviato, in quanto la richiesta del rito speciale opera un effetto sanante, ai sensi dell'art. 183 cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/11/2011, n. 949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 949 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 08/11/2011
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - N. 1292
Dott. CAPOZZI Raffaele - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LA POSTA Lucia - Consigliere - N. 13994/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AC RM N. IL 21/08/1965;
avverso la sentenza n. 3216/2010 CORTE APPELLO di CATANIA, del 07/12/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 08/11/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELE CAPOZZI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. D'ANGELO Giovanni che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 7 ottobre 2010 la Corte d'appello di Catania ha ridotto da anni 7 e mesi 10 ed Euro 2000,00 di multa ad anni 5 e mesi 8 di reclusione ed Euro 1.200,00 di multa la pena inflitta a AC RM dal G.U.P. del Tribunale di Catania col rito abbreviato per i reati, riuniti col vincolo della continuazione, di illecita detenzione di più armi da guerra con relativo munizionamenti (capo A) della rubrica); di ricettazione delle armi anzidette, siccome di provenienza illecita (capo B) della rubrica);
di illegale detenzione di munizioni e di numerose armi bianche (capo C) della rubrica); di illegale detenzione di numerose armi comuni da sparo con relativo munizionamento (capo D) della rubrica).
2.La Corte d'appello di Catania ha disposto la riduzione di pena di cui sopra avendo escluso a carico dell'imputato l'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, a lui contestata per ciascuno dei quattro reati anzidetti.
4. Avverso detta sentenza della Corte d'appello di Catania ricorre personalmente per cassazione AC RM deducendo violazione del suo diritto di difesa per non avere il P.M. effettuato il suo interrogatorio ai sensi dell'art. 415 bis cod. proc. pen., sebbene detto interrogatorio fosse stato da lui ritualmente richiesto;
ulteriore violazione del suo diritto di difesa, per essere stata la richiesta di rinvio a giudizio depositata dal P.M. prima dei 20 giorni previsti dall'art. 415 bis cod. proc. pen.; motivazione illogica riferita alla mancata concessione in suo favore delle attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Va rilevato che non può tenersi conto della dichiarazione a firma del ricorrente datata 26 agosto 2011, con la quale il medesimo ha rinunciato al ricorso. Risulta invero che essa è stata presentata al direttore della casa di reclusione, dove il medesimo era detenuto, in busta chiusa;
ed anche alla rinuncia del ricorso è da ritenere applicabile la giurisprudenza di questa Corte, alla stregua della quale è inammissibile il ricorso per cassazione presentato dall'imputato detenuto alla direzione dell'istituto di pena in busta chiusa, per essere esso inevitabilmente privo del requisito dell'autentificazione prescritto dal combinato disposto degli artt.583 e 591 cod. proc. pen. (cfr., in termini, Cass. Sez. 4, n. 1771
del 25/11/2008, dep. 16/01/2009, Cavuoto, Rv. 242495). 2. È infondata la doglianza con cui il ricorrente lamenta violazione del suo diritto di difesa, per essere stato disposto il suo rinvio a giudizio senza che fosse stato espletato il suo interrogatorio da parte del P.M. ex art. 415 bis cod. proc. pen., pur essendo stato detto interrogatorio da lui ritualmente richiesto. La sentenza impugnata ha invero fatto corretta applicazione della giurisprudenza di questa Corte, alla stregua della quale l'omesso espletamento dell'interrogatorio a seguito dell'avviso di cui all'art. 415 bis cod. proc. pen., pur sollecitato dall'imputato, determina una nullità d'ordine generale a regime intermedio, che non può più essere dedotta qualora, come nel caso in esame, sia stato chiesto il giudizio abbreviato, atteso che detta richiesta del rito speciale è da ritenere avere operato un effetto sanante della nullità, ai sensi dell'art. 183 cod. proc. pen. (cfr. Cass. Sez. 1 n. 19948 del 05/05/2010, dep. il 26/05/2010, Merafina, Rv. 247566). 3. È altresì infondata la doglianza, con la quale il ricorrente lamenta violazione del diritto di difesa, per avere il P.M. depositato la richiesta di rinvio a giudizio prima del decorso del termine di giorni 20, di cui all'art. 415 bis c.p.p., comma 3. Premessa la natura ordinatoria del termine in questione (cfr. Cass. sez. 3 n. 13713 del 17/02/2005, dep. il 17/02/2005, Rota, Rv. 231609); premesso che trattasi di termine la cui inosservanza non è espressamente prevista dall'art. 416 c.p.p., comma 1 come causa di nullità della richiesta di rinvio a giudizio, si osserva, conformemente a quanto rilevato dalla sentenza impugnata, che la mancata osservanza di detto termine costituisce comunque una nullità generale a regime intermedio, come tale suscettibile di essere sanata ex art. 183 c.p.p., lett. a); e, nella specie, il ricorrente, oltre a non aver fatto valere innanzi al G.I.P. la mancata osservanza del termine anzidetto da parte del P.M., ha altresì chiesto al G.I.P. il giudizio abbreviato, in tal modo mostrando di avere in sostanza rinunciato a far valere detta nullità.
4. È infine infondata la censura relativa alla mancata concessione in suo favore delle attenuanti generiche.
È noto che la loro funzione è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in relazione a peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile.
La meritevolezza di dette attenuanti non può pertanto mai essere data per scontata, ne' può essere presunta, esigendo essa un'apposita motivazione, la quale neppure deve mancare in caso di loro diniego, quando vi sia stata, come nel caso in esame, una specifica richiesta dell'imputato, volta all'ottenimento delle medesime.
Anche in tale ipotesi il giudice è tenuto infatti ad indicare le ragioni a sostegno del rigetto delle relative richieste, senza che sia tuttavia necessario procedere ad un'analitica e specifica valutazione di tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalla parte o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente che vengano indicati gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti e rimanendo implicitamente disattesi tutti gli altri (cfr. Cass. 2, 11.10.04 n. 2285). Ora, nella specie, è da ritenere adeguata la motivazione addotta dalla sentenza impugnata per negare al ricorrente le attenuanti generiche, avendo essa fatto riferimento alla gravità dei fatti contestati, ai suoi gravi precedenti penali ed alla sostanziale ultroneità delle ammissioni da lui fatte, tenuto conto dello schiacciante quadro probatorio emerso a suo carico.
5. Da quanto sopra consegue il rigetto del ricorso in esame, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 8 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2012