Sentenza 15 dicembre 2011
Massime • 1
In tema di mandato di arresto europeo, la sussistenza del pericolo di fuga che legittima l'emissione di una misura cautelare ai sensi dell'art. 9, comma quarto, della L. n. 69/2005, ben può desumersi dal richiamo all'entità della pena applicabile per effetto della sentenza di condanna posta alla base della procedura di consegna. (Fattispecie relativa ad un m.a.e. esecutivo emesso dalle autorità rumene).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/12/2011, n. 1724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1724 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 15/12/2011
Dott. MILO Nicola - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRAMENDOLA Francesco P. - Consigliere - N. 1977
Dott. FAZIO Anna Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PETRUZZELLIS Anna - rel. Consigliere - N. 43878/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. TI HI, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del 24/10/2011 della Corte d'appello di Roma;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dr. Anna Petruzzellis;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Dr. Procuratore CEDRANGOLO Oscar, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
udito il difensore, avv. Bonu Alberto che si è riportato al ricorso, chiedendone l'accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1. La difesa di TI HI propone ricorso avverso l'ordinanza con la quale è stata disposta la custodia cautelare nei confronti del suo assistito nell'ambito di una procedura di mandato d'arresto Europeo promossa dalla Repubblica rumena per l'esecuzione della condanna alla pena di anni quattro mesi sei di reclusione comminata all'interessato dal Tribunale di Piatra Neamt, in relazione al delitto di furto aggravato.
Si eccepisce nullità dell'ordinanza, che ha del tutto omesso di valutare la necessità di applicazione della misura coercitiva traendo il pericolo di fuga dall'entità della pena da eseguire e dalla mancanza di vincoli stabili dell'interessato in Italia, violando i principi interpretativi stabiliti con riferimento all'applicazione dell'art. 274 cod. proc. pen., comma 1, lett. b), pacificamente applicabili nella specie, secondo cui il pericolo di fuga va desunto da elementi concreti.
2. Con il secondo motivo si lamenta l'omessa considerazione della situazione soggettiva dell'interessato, contestando la pericolosità dell'imputazione a suo carico, ponendo in rilievo la natura risalente nel tempo degli episodi delittuosi ed il radicamento in Italia, desumibile dalla dimostrata residenza dell'interessato, dalla presenza di un verbale d'identificazione dello stesso redatto nel 2004, dalla sua attività lavorativa nel nostro territorio che risulta risalire al 2007, oltre che dall'avvenuta costituzione di un nucleo familiare con la connazionale con la quale convive. L'omessa valutazione di tali elementi di fatto comporta violazione dei principi previsti nella L. 22 aprile 2005 n. 69, art. 9, che impone l'annullamento della misura disposta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso risulta inammissibile.
La L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 9, comma 4, prevede l'applicazione della misura al fine di garantire l'esecuzione del mandato di arresto Europeo, richiamando l'applicabilità delle norme in materia di cautelare, ed in particolare, quanto alle esigenze cautelari, quelle riguardanti il pericolo di fuga.
Tale elemento concreto, deve essere valutato sulla base dei dati a disposizione del giudice, e nella specie è innegabile che il richiamo all'entità della pena applicabile costituisca un elemento idoneo a tratteggiare la concretezza di tale pericolo (Sez. 6, Sentenza n. 42767 del 05/04/2007, dep. 20/11/2007, Franconetti, Rv. 237667), che può essere adeguatamente contrastata con allegazioni di segno contrario, ricavabili dalla persistente presenza nel territorio dello Stato della persona richiesta, che permetta di controbilanciare l'astratto interesse alla sottrazione alla misura nutrito dall'interessato.
Gli elementi di fatto richiamati devono però potersi ricavare da quanto allegato dall'interessato dinanzi al giudice di merito;
nel concreto risulta che l'odierno ricorrente si sia limitato sul punto a prospettare lo svolgimento di un'attività lavorativa nel nostro territorio, senza nulla documentare a riguardo, offrendo solo in questa sede di legittimità una produzione documentale, che per di più non risulta attestare la persistenza attuale di tale condizione. Sulla base delle allegazioni sottoposte alla valutazione del giudice di merito quindi, dovendo riportarsi la valutazione qui sollecitata al momento della decisione di cui si contesta la legittimità, deve in contrario osservarsi che, in mancanza di elementi concreti sul radicamento dell'interessato nel territorio italiano, la prospettiva che questi potesse trovarsi, in esecuzione del mandato di arresto, ad essere trasferito in Romania per scontare una pena elevata, costituisce un elemento sufficiente a ritenere conforme al modulo legale il provvedimento impugnato.
2. Per l'effetto, valutata l'inammissibilità del ricorso, deve disporsi la condanna del ricorrete al pagamento delle spese processuali e della somma indicata in dispositivo in favore della cassa delle ammende, in applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2012