Sentenza 5 novembre 2008
Massime • 1
La mancata annotazione formale nella sentenza di secondo grado del capo di imputazione non costituisce causa di nullità della sentenza, stante la tassatività della previsione di cui all'art. 546, comma terzo, cod. proc. pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 05/11/2008, n. 4098 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4098 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. RIZZO Aldo Sebastiano - Presidente - del 05/11/2008
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - N. 1900
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - N. 036812/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DE CC AU N. IL 17/02/1964;
avverso SENTENZA del 04/06/2003 CORTE APPELLO di L'AQUILA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. BEVERE ANTONIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. IANNELLI Mario, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza emessa il 4 giugno 2003 la Corte di appello Dell'Aquila ha parzialmente riformato la sentenza, emessa ex art. 442 c.p.p., dal tribunale di Teramo il 27 novembre 2002, nei confronti di DE SU CL, concedendo l'attenuante D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, ex comma 5, equivalente alla contestata recidiva, e riducendo la pena da 5 anni e 10 mesi e Euro 20.000 di multa a 5 anni, 8 mesi di reclusione e Euro 18.000 di multa. Ha confermato nel resto l'impugnata sentenza. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il difensore del DE SU, per i seguenti motivi:
1. nullità della sentenza, in quanto non solo manca l'indicazione del capo d'imputazione, ma il fatto non può evincersi dal complessivo contenuto della sentenza;
2. mancanza di motivazione su deduzioni difensive illustrate nell'atto di appello concernenti la ricostruzione del fatto;
3. mancanza di motivazione sulla commisurazione della pena. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato.
Quanto al motivo sub 1, si osserva che - stante la previsione tassativa di cui all'art. 546 c.p.p., comma 3 - la mancata annotazione formale nella sentenza di secondo grado del capo di imputazione non costituisce causa di nullità. Nel caso in esame, comunque formalmente l'indicazione del fatto risulta dall'epigrafe della sentenza del tribunale di Teramo, richiamata nella parte introduttiva della sentenza di secondo grado. Comunque l'incompletezza dell'intestazione di quest'ultima non si traduce nell'assenza dell'enunciazione del fatto contestato, che è analizzato e ricostruito con estrema precisione nella parte motiva, tanto che emerge chiaramente in ordine a quale contestazione sia stata adottata la decisione in esame.
Quanto al motivo sub 2, si osserva che - accertato il logico apparato della decisione impugnata della Corte di appello Dell'Aquila - non esiste la possibilità di effettuare una "rilettura" degli elementi di fatto posti a suo fondamento, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito.
La ricostruzione della struttura, ritenuta dai giudici di merito, funzionale al confezionamento di "dosi commerciali" è estremamente precisa lineare sul piano logico, tanto da presentare estrema forza dimostrativa:
locale del garage dell'imputato, attrezzato con impianto di monitors collegati a telecamere, posizionate in modo da controllare l'ingresso nella stabile e negli altri garage;
presenza, all'interno del locale, di bilancino di precisione, di materiale di involucri di nailon dello stesso colore e tipo di quello che avvolgeva la sostanza in sequestro;
altri pezzi di ritagli di nailon di forma circolare.
Il tutto a tre metri dal luogo in cui è stata rinvenuta la droga. Questo quadro di indiziario a carico dell'imputato - secondo i giudici di merito - non è stato contrastato dalla difesa che non ha adempiuto all'onere di allegazione, essendosi limitata a prospettare elementi incapaci di ridurre e smentire questa valenza indiziante. Non può essere, in sede di legittimità, invocata la sussistenza di un vizio nella motivazione della sentenza impugnata, attraverso la prospettazione di una diversa e, per il ricorrente, più favorevole valutazione delle risultanze processuali.
Quanto al motivo sub 3, si osserva che le ragioni poste a fondamento della determinazione della pena e della non riduzione della medesima emergono dall'analisi effettuata dai giudici di appello del fatto di alta tecnologia, che è indicativa di una radicata presenza nel campo della distribuzione degli stupefacenti e che è quindi, incompatibile con una quantificazione della sanzione pari o inferiore al minimo edittale.
Va infine rilevato che nelle ipotesi in cui la pena venga applicata, come nel caso di specie, in misura di poco superiore al minimo edittale (pari a 8 anni di reclusione e Euro 26.000) non occorre, secondo un condivisibile orientamento, una motivazione sul punto dell' adeguamento della pena al caso concreto.
Il ricorso va quindi rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 5 novembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2009