Sentenza 9 marzo 2009
Massime • 1
In tema di delitti contro l'incolumità pubblica, le condotte colpose integranti pericolo di crollo di una costruzione non configurano il delitto di cui all'art. 449 cod.pen., che richiede il verificarsi di un disastro inteso come disfacimento dell'opera. (Nella specie, la Corte ha escluso che il grave, genetico disastro statico di un edificio, tanto rilevante da determinare pericolo di collasso, configurasse la fattispecie di disastro innominato colposo).
Commentari • 3
- 1. Art. 449 - Delitti colposi di dannohttps://www.filodiritto.com/
- 2. Scoppia un ordigno bellico: la Cassazione alle prese con i delitti diAlessandra Galluccio · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1. La sentenza in commento ha ad oggetto una curiosa fattispecie concreta: l'esplosione di un ordigno interrato - più volte segnalato alle autorità competenti e mai rimosso - risalente alla seconda guerra mondiale, con conseguenti ingenti danni alle costruzioni prossime alla sede di deflagrazione. Il caso, quasi di scuola, offre l'occasione di soffermarsi sul tema della posizione di garanzia incombente su sindaci e prefetti, nella loro veste di organi decentrati di protezione civile. La vicenda costituisce, inoltre, un buon esempio di come la figura del disastro innominato colposo (ex artt. 434 e 449 c.p.) vada "maneggiata con cura", se si intendono evitare pericolose frizioni con i …
Leggi di più… - 3. URBANISTICA: distinzione tra crollo colposo e rovina di edifici. Giurisprudenza.Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
In tema di identificazione del reato contestato e di distinzione tra violazione dell'art. 434 cod. pen. e dell'art. 676 cod. pen.: «Nel delitto di crollo colposo si richiede che il crollo assuma la fisionomia del disastro, cioè di un avvenimento di tale gravità da porre in concreto pericolo la vita delle persone, indeterminatamente considerate, in conseguenza della diffusività degli effetti dannosi nello spazio circostante; invece, per la sussistenza della contravvenzione di rovina di edifici non è necessaria una tale diffusività e non si richiede che dal crollo derivi un pericolo per un numero indeterminato di persone» (Sez. 4, n. 3221,6 del 20/06/2018, Capobianco e altri, Rv. 273569); …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/03/2009, n. 18977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18977 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MORGIGNI Antonio - Presidente - del 09/03/2009
Dott. CAMPANATO Graziana - Consigliere - SENTENZA
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - N. 696
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - N. 028423/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IN CO, N. IL 06/02/1938;
avverso SENTENZA del 11/11/2004 CORTE APPELLO di BARI;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. BLAIOTTA ROCCO MARCO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MONETTI Vito. Udito il difensore Avv. FRANCO che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il Tribunale di Trani ha emesso sentenza di non doversi procedere per prescrizione nei confronti di IN OL in ordine al reato di cui all'art. 449 cod. pen.. La pronunzia è stata confermata dalla Corte d'appello di Bari.
L'imputazione attiene alla realizzazione di due edifici affetti da vizi talmente gravi da implicare pericolo per la pubblica incolumità.
La pronunzia è molto diffusa e trascrive ampi brani delle acquisizioni probatorie, della sentenza del Tribunale, nonché dei motivi d'appello. Essa perviene alla conclusione che correttamente il giudice di primo grado ha adottato la pronunzia di estinzione del reato per prescrizione, alla luce del principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, in presenza di una causa estintiva, è consentita l'adozione di sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. solo nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la sua rilevanza penale e la sua commissione da parte dell'imputato emergono dagli atti in modo assolutamente non contestabile;
tanto che la valutazione da compiersi in proposito appartiene più al concetto di constatazione che a quello di apprezzamento. Nel caso di specie non emerge assolutamente in modo incontestabile, ex actis, l'insussistenza del fatto, la sua irrilevanza penale e la estraneità dell'imputato.
Per corroborare tale conclusiva valutazione la sentenza rammenta che i condomini dell'edificio interessato ebbero casualmente occasione di riscontrare personalmente la particolare fragilità del manufatto, tanto che il conglomerato cementizio tendeva addirittura a sfarinarsi. A seguito dei primi accertamenti tecnici, che evidenziarono le gravi deficienze strutturali delle opere, nel febbraio del 2001 fu adottata ordinanza sindacale di sgombero. Una prima consulenza tecnica fu esperita dal pubblico ministero ed evidenziò che la costruzione non era rispettosa dei coefficienti di sicurezza richiesti ed in una situazione di dissesto statico delle strutture portanti.
Nel giudizio di primo grado fu altresì disposta perizia tecnica dalla quale emerse che il calcestruzzo costituente elemento portante dell'edificio era di qualità molto scadente, tanto da non poter essere considerato idoneo a sopportare alcun tipo di sollecitazione;
da compromettere l'esercizio del manufatto e da costituire pericolo per la pubblica incolumità. Le opere, ha ritenuto il perito, hanno presentato, sin dal momento della loro ultimazione, reale e concreto pericolo di collassare;
e nel presente qualsiasi causa scatenante potrebbe far allontanare la struttura dallo stato di equilibrio in cui si trova. Tali sollecitazioni potrebbero essere costituite da una scossa di terremoto;
un transito stradale di peso notevole;
un festino in casa di uno dei condomini;
una forte nevicata;
un forte vento.
La Corte d'appello condivide le valutazioni del primo giudice circa la vulnerabilità genetica del manufatto, la condizione di dissesto statico già al momento della costruzione delle strutture in cemento armato.
La Corte condivide pure le valutazioni espressi dal Tribunale circa la rilevanza penale del fatto, che vengono analiticamente esposte. Il Tribunale ha ritenuto che il tema focale del processo è costituito dalla configurabilità, nel caso di specie, del delitto colposo di danno in contestazione, tenuto conto che pacificamente non si è realizzato il crollo dell'edificio. La fattispecie in questione è caratterizzata da un evento di danno che espone a serio pericolo l'incolumità pubblica. Occorre quindi che si configuri l'evento "disastro", accompagnata da pericolo per la pubblica incolumità. Tuttavia il "disastro" relativo alle costruzioni che emerge dal combinato disposto degli artt. 449 e 434 cod. pen. non è solo il crollo, ovvero la disintegrazione delle strutture essenziale, ma anche qualsiasi altro evento che riguardi la vita di una costruzione tale da essere in natura riconducibile ad un avvenimento che ponga in pericolo un numero indeterminato di persone. La locuzione "altro disastro" di cui all'art. 434 c.p. lascia spazio alla configurabilità di altri avvenimenti lesivi della pubblica incolumità connessi alla vita di una costruzione, paragonabili al collasso della stessa, avendo la dottrina più accreditata sostenuto che l'espressione "altro disastro", di evidente natura sussidiaria e complementare, è destinata a colmare ogni lacuna che le norme incriminatrici in materia rivelino rispetto alla multiforme varietà dei fatti che si possono verificare in conseguenza dei progressi della scienza e della tecnica. Ed è pure pacifico, sempre in dottrina, che l'art. 449 c.p. si riferisca a qualsiasi disastro preveduto dagli artt. 423 c.p. e segg. e anche ai cosiddetti disastri innominati di cui all'art. 434 c.p., purché ovviamente il disastro si verifichi. Tale situazione di disastro equiparabile al crollo si configura nel caso esaminato, in cui è presente un evento costituito da dissesto statico generalizzato di un edificio destinato all'uso di un numero indeterminato di persone.
Il Tribunale chiarisce a tale riguardo che il disastro che si è verificato nel caso di specie pacificamente non è il crollo dell'edificio; bensì un distinto evento costituito dal dissesto definitivo degli elementi primari, tale da compromettere la funzionalità dell'edificio destinato ad abitazioni civili e segnarne la vulnerabilità ovvero l'incapacità di rispondere alle prestazioni per le quali è stato costruito: evento caratterizzato dalla capacità diffusiva del nocumento per una cerchia indeterminata di persone.
Tale valutazione, secondo il Tribunale, non è in contrasto con il principio di tassatività. Le perplessità manifestate con riguardo al concetto di disastro innominato previsto dall'art. 434 cod. pen. e richiamato dall'art. 449 c.p. possono essere superate attingendo al bene giuridico tutelato dalle fattispecie di comune pericolo, costituito dalla dimensione superindividuale e collettiva dei beni della vita, dell'integrità fisica e della salute;
sicché il principio di determinatezza è rispettato se si fa riferimento, per il concetto di disastro, al fatto che provoca un pericolo o un danno di tale potenza espansiva da minacciare o ledere una cerchia non preventivamente individuabile di soggetti.
La Corte d'appello condivide pienamente tale valutazione e rammenta che si è determinata una grave situazione di pericolo che fortunosamente non si è concretizzata a causa dei provvidenziali lavori di ristrutturazione eseguiti in un appartamento, che hanno consentito di rilevare la presenza di calcestruzzo di pessima qualità che tendeva a sfarinarsi, a sgretolarsi, con coefficienti di sicurezza bassissimi ed assolutamente inadeguati;
tanto che il consulente dell'accusa ha significativamente parlato di "pilastri di sabbia". D'altra parte, il deficit costruttivo, dovuto precipuamente alla scarsa percentuale di cemento contenuta nell'impasto, è addebitabile all'imputato che, nella veste di costruttore, aveva un pregnante ruolo di garanzia. Ai sensi della L. n. 1086 del 1971, il direttore dei lavori ed il costruttore hanno la responsabilità della rispondenza dell'opera al progetto e della qualità dei materiali impiegati. Nel caso di specie è emerso che la cattiva qualità del calcestruzzo può essere colta anche visivamente da persona esperta. Deve quindi ritenersi che l'imputato fosse in grado, con la dovuta diligenza, di rendersi conto della grave difettosità del materiale. Di qui la conferma della pronunzia estintiva.
2 . Ricorre per cassazione l'imputato tramite il difensore deducendo tre motivi.
2.1. Con il primo motivo si lamenta violazione dell'art. 129 cod. pen. La Corte d'appello, si afferma, ha errato nel ritenere che la pronunzia di proscioglimento nel merito possa essere adottata solo nelle situazioni in cui vi sia la prova evidente dell'insussistenza del fatto o dell'estraneità dell'imputato. Invece, come ritenuto da una recente pronunzia di legittimità, il requisito dell'evidenza va riferito non solo alla prova dell'innocenza o alla totale mancanza di prova della colpevolezza, ma anche all'insufficienza o contraddittorietà della prova. Vi erano quindi le condizioni per adottare la invocata pronunzia liberatoria.
2.2 Con il secondo motivo si prospetta violazione dell'art. 449 cod. pen., attesa l'evidente insussistenza del fatto-reato sotto il profilo della assoluta mancanza dell'elemento costitutivo rappresentato dal crollo. Come ritenuto dalla dottrina e dalla stessa relazione ministeriale al Codice, nei delitti contro la pubblica incolumità deve sempre verificarsi il disastro con il relativo pericolo per le persone. Tale punto di vista è altresì espresso dalla costante giurisprudenza di legittimità che ha posto in luce la distinzione tra il crollo colposo e la contravvenzione di rovina di edifici di cui all'art. 676 cod. pen., basata precipuamente sul fatto che nella prima fattispecie l'evento è costituito da un disastro vero e proprio, mentre nella contravvenzione è sufficiente che si tratti di un piccolo crollo, anche se dal fatto possa derivare pericolo alle persone. La fattispecie delittuosa, in conseguenza, si configura solo ove possa riscontrarsi il disfacimento dell'opera che assume la fisionomia del disastro. Nella fattispecie in esame non si è verificato un crollo costituito dalla caduta al suolo di una costruzione o di parti significative di essa, bensì solo pericolo di crollo, sicché non può neppure configurarsi la fattispecie contravvenzionale richiamata. Un deficit di sicurezza di un edificio determinato da fragilità delle strutture portanti può essere la causa di un successivo ed eventuale evento di crollo, ma non può essere identificato con lo stesso crollo ne' con un disastro. La Corte barese, si lamenta, ha omesso di esaminare tali prospettazioni dedotte con i motivi d'appello ed ha passivamente recepito l'approccio della sentenza di primo grado, che ha proposto una interpretazione creativa della fattispecie contestata, che tende ad evidenziare una nuova ipotesi delittuosa di fonte giurisprudenziale. Per addivenire a tale esito il giudice di merito ha ignorato che l'art. 434 cod. pen., nel prevedere la responsabilità di chiunque commetta un fatto diretto a cagionare il crollo di una costruzione o di una parte di essa ovvero un altro disastro, tende evidentemente a riferirsi ad un evento diverso rispetto al pericolo di crollo o al crollo di una costruzione. L'esclusione della rilevanza penale del pericolo di crollo trova del resto spiegazione nella relazione ministeriale al progetto di Codice penale, a causa del timore che la valutazione di tale pericolo avrebbe potuto comportare frequenti accertamenti tecnici destinati a turbare le attività imprenditoriale. In ogni caso, si afferma ancora, il dovere di arginare il pericolo di crollo grava esclusivamente sul proprietario, ai sensi dell'art. 677 cod. pen. unica fattispecie, peraltro depenalizzata, rapportabile al fatto in esame.
In ogni caso, si afferma conclusivamente, la fragilità dell'immobile e la compromissione e la possibilità di disintegrazione non comportano di per sè il pericolo di crollo, per configurare il quale tali elementi devono avere contenuti qualitativi e quantitativi particolarmente elevati.
La pronunzia è d'altra parte gravata anche da vizio motivazionale a causa della illogicità dovuta alla confusione tra la causa ed i suoi effetti. Infatti la fragilità delle strutture portanti può essere la causa del crollo ma non può essere identificata con l'evento crollo.
2.3. Con il terzo motivo si censura la pronunzia sotto il profilo motivazionale per ciò che attiene alla valutazione dell'elemento soggettivo. È emerso, infatti, che l'imputato aveva acquistato calcestruzzo di qualità adeguata da un'azienda specializzata, sicché non gli può essere addebitato l'eventuale vizio occulto del materiale, non potendo il costruttore rispondere della sua cattiva qualità. La Corte d'appello ha eluso tale questione traendo argomento solo dall'obbligo di impedire l'evento che grava, in materie di opere in calcestruzzo, sul costruttore.
2.4 Successivamente sono stati presentati motivi aggiunti che ricalcano quelli già dedotti. Si sottolinea particolarmente che, anche a voler accedere alla tesi del disastro innominato, nel caso concreto non si è verificata una situazione tanto radicale da poter essere rapportata, appunto, all'idea di disastro.
3. Il ricorso è fondato.
3.1 La prima questione dedotta, afferente alla portata della regola di giudizio di cui all'art. 129 cod. proc. pen., è priva di decisivo rilievo giacché, come sarà meglio evidenziato nel prosieguo, questa Corte reputa che con evidenza il fatto di cui si è sopra dato conto non è previsto dalla legge come reato.
3.2. Il centrale quesito giuridico sul quale questa Corte è chiamata a pronunziarsi attiene alla configurabilità della fattispecie di disastro innominato colposo, derivante dalla lettura integrata degli artt. 449 e 434 cod. pen., nel fatto in esame, costituito dal grave, genetico dissesto statico di un edificio, tanto rilevante da determinare pericolo di collasso.
La questione, sulla quale si registra la convergente e diffusamente argomentata valutazione dei giudici di merito, richiede la sintetica analisi della complessivo quadro normativo al cui interno si colloca il reato in questione. Si tratta del titolo sesto del codice penale, relativo ai reati contro l'incolumità pubblica, al cui interno trovano collocazione, per quello che qui interessa, il capo primo dedicato ai delitti dolosi di comune pericolo mediante violenza ed il capo terzo dedicato ai delitti colposi di comune pericolo. Attraverso le fattispecie collocate nel titolo in questione il codificatore ha inteso proteggere la sfera superindividuale di beni primari quali la vita, l'integrità fisica, la salute. La tecnica di conformazione delle incriminazioni e" assai variegata e frutto di precise e dosate scelte di politica criminale.
Per quel che qui interessa, è possibile partire dalla considerazione che il nucleo centrale di tale categoria di illeciti è costituita, nell'ambito dei reati dolosi di cui al primo capo, dalle fattispecie di disastro, ordinariamente configurate come reati di pericolo astratto. Vi compare un definito evento, contrassegnato da tipica pericolosità in relazione ai beni primari cautelati: un evento di pericolo, appunto.
Si tratta di figure nelle quali non è affidata al giudice la concreta valutazione ex post della pericolosità della condotta ma è la norma che descrive alcune situazioni tipicamente caratterizzate, nella comune esperienza, per il fatto di recare con sè una rilevante possibilità di danno alla vita o all'incolumità personale. Si tratta di reati come l'incendio, l'inondazione, la frana, la valanga,il disastro ferroviario,il naufragio.
L'evocazione di tali drammatiche contingenze tipiche, storicamente ben note alla legislazione penale, evoca immediatamente l'idea di indeterminatezza del danno che caratterizza i reati di comune pericolo. Si è infatti in presenza di eventi dotati di forza dirompente e quindi in grado di coinvolgere numerose persone, in un modo che non è precisamente definibile o calcolabile. Rispetto a tali eventi non è richiesta l'analisi a posteriori di specifici decorsi causali che è invece propria degli illeciti che coinvolgono una o più persone determinate. Al contrario, ciò che caratterizza il pericolo per la pubblica incolumità è semplicemente la tipica, qualificata possibilità che le persone si trovino coinvolte nella sfera d'azione dell'evento disastroso descritto dalla fattispecie, esposte alla sua forza distruttiva. Di qui l'idea di indeterminatezza.
Come si è accennato, la struttura delle fattispecie è normalmente astratta;
sicché al giudice è solo richiesto di verificare l'esistenza di un fatto conforme al modello tipico. Per tale ragione, i reati in questione mostrano un rapporto di tensione con il principio costituzionale di offensività: non può infatti escludersi l'eventualità che l'evento di pericolo conforme al tipo non rechi con sè una concreta misura di possibile pregiudizio per i beni cautelati. Tale pericolo può essere arginato da un lato in via interpretativa conferendo alle sintetiche espressioni utilizzate dal codificatore per descrivere gli eventi in questione un significato che esprima, appunto, l'idea di accadimenti macroscopici, dirompenti e quindi potenzialmente lesivi nella dimensione indeterminata e superindividuale cui si è già sopra fatto cenno;
dall'altro, nella fase giudiziale, accertando che il caso concreto presenti le caratteristiche di tipica offensività insite nella fattispecie astratta.
Tale itinerario interpretativo è segnato anche dalla nota sentenza costituzionale n. 286 del 27 dicembre 1974. La Corte, investita della questione di costituzionalità degli artt. 423 e 428 cod. pen., l'ha ritenuta infondata "tenendo anche conto che per la sussistenza dei reati di naufragio e di incendio di cosa aliena è necessario che si verifichi un evento che possa qualificarsi, appunto, naufragio od incendio, cioè un evento tale che sia potenzialmente idoneo - se pur non concretamente - a creare la situazione di pericolo per la pubblica incolumità (per l'incendio sono richieste la vastità, la violenza, la capacità distruttiva, la diffusibilità del fuoco)". Tale pronunzia, sebbene riferita a due specifiche categorie di disastri, propone con tutta evidenza enunciazioni di carattere generale che definiscono indubitabilmente il disastro come un evento macroscopico tipicamente pericoloso.
Il codificatore, come si è accennato, ha tuttavia variegato la disciplina con diversi schemi. In qualche caso, nell'ambito degli illeciti dolosi, ha anticipato ulteriormente la tutela rispetto all'evento di pericolo. Ad esempio nel danneggiamento seguito da incendio di cui all'art. 424 c.p. si punisce la condotta di chi appicca il fuoco se dal fatto sorge pericolo di un incendio. Una tecnica analoga si riscontra nella fattispecie di danneggiamento seguito da naufragio di cui all'art. 429 c.p. ed in quella di pericolo di disastro ferroviario causato da danneggiamento di cui all'art. 431 c.p.. In altri casi, invece, il tipo comprende la verificazione di un pericolo concreto. Ad esempio, nell'ambito della fattispecie di naufragio o sommersione di natante ovvero di caduta di un aeromobile di proprietà dell'agente (art. 428 c.p., comma 3), è richiesto non solo che l'evento disastroso sia potenzialmente, astrattamente idoneo a creare la situazione di pericolo ma altresì che dal fatto derivi concreto pericolo per la pubblica incolumità.
In tale quadro presenta particolare interesse sotto diversi aspetti la fattispecie di cui all'art. 434 cod. pen., richiamata dall'art.449 c.p., relativa al crollo di costruzioni o altri disastri dolosi.
Essa da un lato anticipa la tutela sanzionando la condotta di attentato contrassegnata dal mero pericolo di crollo della costruzione, dall'altro chiede il concreto pericolo per la pubblica incolumità.
La norma, inoltre, con l'espressione "un altro disastro" delinea la fattispecie di disastro innominato. Tale previsione, come emerge anche dalla relazione al progetto del codice, è ispirata all'esigenza di colmare eventuali lacune che si possono verificare nella previsione degli eventi disastrosi illeciti per effetto della evoluzione della tecnica.
Di tale fattispecie si è recentemente occupata la Corte costituzionale (sentenza n. 327 del 2008) chiamata a valutare il dubbio di illegittimità costituzionale alla luce del principio di determinatezza. La Corte, nel dichiarare non fondata la questione, ha proposto alcune riflessioni che risultano interessanti anche ai fini del presente giudizio. Si rammenta che il principio di determinatezza è volto da un lato ad evitare che il giudice assuma un ruolo creativo, individuando in luogo del legislatore i confini tra il lecito e l'illecito; e dall'altro è finalizzato a garantire la libera autodeterminazione individuale, consentendo al destinatario della norma penale di apprezzare le conseguenze giuridiche della propria condotta. Quanto alla specifica espressione "disastro" utilizzata nell'articolo richiamato la Corte osserva che senza dubbio si tratta di formula sommaria capace di assumere nel linguaggio comune una gamma di significati ampiamente diversificati. Tuttavia la valenza del termine è illuminata dalla finalità dell'incriminazione e dalla sua collocazione nel sistema dei delitti contro la pubblica incolumità. Si tratta di evento diverso ma comunque omogeneo, sul piano delle caratteristiche strutturali, rispetto ai disastri contemplati negli articoli compresi nel capo relativo ai delitti di comune pericolo mediante violenza. Esso, pertanto, è caratterizzato dai tratti distintivi delle fattispecie di disastro tipiche, costituite da un evento distruttivo di proporzioni straordinarie anche se non necessariamente immani, atto a produrre effetti dannosi gravi, complessi ed estesi con conseguente pericolo per la vita e per l'integralità fisica di un numero indeterminato di persone. Tale interpretazione, conclude la Corte, è del resto conforme alla elaborazione giurisprudenziale di legittimità.
Da quanto precede emerge una prima significativa conclusione, conformata sulle fattispecie dolose cui si è sin qui fatto cenno: il disastro, nominato o innominato che sia, costituisce un evento fortemente connotato sul piano naturalistico e contrassegnato da forza distruttiva di dimensioni assai rilevanti. Come si è accennato, l'ordinamento penale contempla altresì, in qualche caso, la ulteriore anticipazione della tutela, prevedendo (è il caso dell'art. 434 c.p.) la fattispecie di attentato, contrassegnata dal pericolo di crollo o di disastro innominato, aggravata dalla verificazione dell'evento.
Resta da rapportare le indicate conclusioni all'ambito colposo definito dagli artt. 449 e 450 cod. pen. Quanto all'art. 449 c.p. è in primo luogo di rilevante interesse l'intitolazione "delitti colposi di danno", che trova specificazione nella descrizione della fattispecie costituita dalla produzione, per colpa, di un incendio o di un altro disastro preveduto dal capo primo. La dizione non lascia adito a dubbi: nell'ambito colposo rileva solo la situazione in cui si sia realizzato l'evento di pericolo tipico costituito da disastro nominato o innominato, inteso come accadimento poderoso, nei termini cui si è già sopra fatto cenno -. Tale conclusione è stata del resto già raggiunta da questa Corte quando ha affermato che per la configurabilità del delitto di disastro colposo (artt. 434 e 449 cod. pen.) è necessario che l'evento si verifichi, diversamente dall'ipotesi dolosa (art. 434 c.p., comma 1), nella quale la soglia per integrare il reato è anticipata al momento in cui sorge il pericolo per la pubblica incolumità e, qualora il disastro si verifichi, risulterà integrata la fattispecie aggravata prevista dal citato art. 434 c.p., comma 2 (Cass. 4, 17 maggio 2 006, Rv. 235668). Dunque, già la connotazione testuale dell'incriminazione esclude che nell'ambito colposo definito dall'art. 449 cod. pen. possano indistintamente rilevare condotte meramente prodromiche rispetto al già più volte indicato evento di pericolo. Tale lettura della norma trova ulteriore conforto nel successivo art. 450 c.p., che in contrapposizione al precedente, relativo ai delitti colposi di danno, riguarda i delitti colposi di mero pericolo. Tale fattispecie anticipa la tutela rispetto a quella delineata dal precedente art.449 c.p., incriminando anche le condotte che fanno solo sorgere o persistere il pericolo di un evento disastroso. La norma, tuttavia, non si riferisce indiscriminatamente a tutte le fattispecie di disastro, bensì solo ad alcune analiticamente indicate: disastro ferroviario, inondazione, naufragio sommersione. Si tratta di un'opzione normativa che, con tutta evidenza, non è casuale e trova esplicita spiegazione anche nella relazione ministeriale al progetto di codice, ove si spiega che l'esclusione della fattispecie colposa di pericolo di crollo trova giustificazione nella preoccupazione che lo sviluppo edilizio possa essere frenato da frequenti accertamenti tecnici connessi a tale fattispecie.
Dunque dalla lettura della complessiva disciplina di cui ci si occupa occorre trarre la conclusione che nel caso in esame si è in presenza di una condotta colposa integrante pericolo di crollo, che non è prevista dalla legge come reato.
I giudici di merito, peraltro, hanno mostrato di non ignorare che la lettura della disciplina legale, nei suoi tratti testuali, conduce pianamente alla indicate conclusioni. È stato tuttavia tentato un itinerario che approda, come si è sopra esposto, alla individuazione, nella situazione di grave dissesto statico pure descritta, di una fattispecie di disastro colposo atipico. Tale ricostruzione, si espone con immediatezza ad una obiezione risolutiva: invero il disastro atipico evocato nella pronunzia non riesce in alcun modo a distinguersi, nonostante gli sforzi argomentativi, dalla fattispecie di pericolo di crollo ed appare quindi piuttosto come il frutto di uno sforzo creativo. Tale prospettiva creativa, del resto, viene espressamente adombrata quando si invoca l'esigenza di una interpretazione evolutiva e moderna o quando si enuncia la necessità di attingere al bene giuridico tutelato dalle norme, che è quello di rilevanza superindividuale della vita, dell'integrità fisica e della salute di un numero indeterminato di persone, sicché il principio di determinatezza è rispettato se si fa riferimento, per il concetto di disastro, al fatto che comunque provoca un pericolo o un danno di tale potenza espansiva da minacciare o ledere un numero non preventivamente individuabile di soggetti.
Tale chiave interpretativa deve essere confutata. Essa, infatti, sebbene ispirata dalla migliori intenzioni, attraverso la diretta evocazione del bene giuridico e l'individuazione dell'illecito in esclusiva connessione con la lesione o esposizione a pericolo di tale bene, oblitera i principi di determinatezza e di frammentarietà, accreditando il pericoloso ruolo creativo della giurisprudenza penale paventato anche dalla richiamata sentenza costituzionale n. 327. In effetti proprio la frammentarietà espressa dalla concreta conformazione del tipo, quale connotato garantista del sistema penale, evita (come è stato condivisibilmente osservato in dottrina) che il giudice, pressato dalle esigenze di tutela espresse dalla realtà, sia spinto a dilatare senza fine lo spettro applicativo delle incriminazioni. Pertanto, nel nome della frammentarietà del sistema penale, la tesi prospettata dalla pronunzia impugnata deve essere censurata. Infatti si è visto che, nell'ambito degli illeciti di comune pericolo, il legislatore ha espresso nel codice scelte selettive, anche attraverso variegate tecniche d'incriminazione, che devono essere rispettate anche quando non sono condivise. Nè si può trascurare, sempre nell'ottica della frammentarietà che, nello specifico ambito della sicurezza delle costruzioni pure è stata espressa normativa di settore che è frutto di scelte non sindacabili dall'interprete. Dunque, a maggior ragione non vi è spazio per la creazione della fattispecie di pericolo di crollo.
La forte evidenza di tale conclusione impone l'accoglimento del ricorso e l'annullamento senza rinvio della sentenza perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Così deciso in Roma, il 9 marzo 2009.
Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2009