Sentenza 6 dicembre 2012
Massime • 1
Ai fini della preclusione connessa al principio del "ne bis in idem", l'identità del fatto sussiste solo quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto l'identità del fatto di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio in presenza del rinvenimento di un ulteriore quantitativo di sostanza stupefacente diverso rispetto a quello già scoperto nel corso della medesima perquisizione - "medio tempore" interrotta per ragioni di forza maggiore - e detenuto dall'imputato nelle medesime circostanze di tempo e di luogo riferite al quantitativo già precedentemente trovato).
Commentario • 1
- 1. Maresciallo pretende interruzione di atto di PG: quale giurisdizione? (Cass. 18621/17)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 14 ottobre 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/12/2012, n. 4103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4103 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARZANO Francesco - Presidente - del 06/12/2012
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere - N. 1861
Dott. VITELLI CASELLA Luca - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DELL'UTRI Marco - rel. Consigliere - N. 16106/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) GU LU N. IL 04/04/1986;
avverso la sentenza n. 2138/2008 CORTE APPELLO di CATANIA, del 10/02/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/12/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. DELL'UTRI Marco;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Mazzotta Gabriele, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. - Con sentenza resa in data 10.2.2012, la Corte d'appello di Catania ha parzialmente riformato la sentenza emessa in data 3.12.2007 dal Tribunale di Siracusa, sezione distaccata di Avola, con la quale UC AS è stato condannato alla pena di un anno e sei mesi di reclusione ed Euro 4.000,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.
Con la sentenza di primo grado, il Tribunale siciliano ha riconosciuto il AS responsabile del reato previsto e punito dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, per aver illecitamente detenuto, a fini di spaccio, 250 g di hashish.
Fatto accertato in Noto, il 6.2.2006.
Con la sentenza d'appello, la corte territoriale, ritenuta la continuazione tra i fatti del presente procedimento e quelli di cui alla sentenza di condanna emessa dal medesimo Tribunale di Siracusa nei confronti del AS in data 6.2.2006, ha rideterminato la pena complessiva in un anno e dieci mesi di reclusione ed Euro 4.000,00 di multa, confermando nel resto la sentenza di primo grado. Avverso la sentenza di appello, ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato affidato a tre motivi di impugnazione. 2.1. - Con i primi due motivi di ricorso, il difensore dell'imputato censura la sentenza d'appello per difetto di motivazione e violazione della legge processuale (art. 606 c.p.p., lett. c) ed e), in ordine al mancato riconoscimento dell'applicabilità, al caso di specie, del principio del ne bis in idem sostanziale (art. 649 c.p.p.), essendo stato il AS già giudicato, per il medesimo fatto di detenzione di stupefacenti, con la sentenza resa, ai sensi dell'art.444 c.p.p., dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Siracusa in data 6.2.2006, sia pure per la sola quantità di stupefacente immediatamente rinvenuta la sera stessa dell'arresto. Nella specie, la successiva sentenza resa dal medesimo Tribunale di Siracusa, sez. distaccata di Avola, in data 3.12.2007 (confermata dalla sentenza d'appello qui impugnata) era stata emessa in relazione a un ulteriore quantitativo di stupefacente rinvenuto in una fase successiva dello stesso procedimento di perquisizione che, in un primo momento, aveva condotto al rinvenimento e al sequestro della sola quantità di stupefacente per cui il AS era stato immediatamente giudicato con pena applicata su richiesta. Da tanto avrebbe dovuto conseguire la pronuncia del proscioglimento dell'imputato stante l'improcedibilità nei suoi confronti per un fatto in relazione al quale lo stesso era già stato sottoposto a giudizio;
riconoscimento disatteso dal giudice d'appello sulla base di una motivazione incongrua e altresì lesiva del principio del ne bis in idem sostanziale positivamente sancito dall'art. 649 c.p.p.. 2.2. - Con il terzo motivo di ricorso, l'impugnante censura il difetto di motivazione della sentenza d'appello per l'assoluta mancanza di giustificazione in ordine alla denegata applicazione delle circostanze attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3- I primi due motivi di ricorso possono essere trattati con- giuntamente, dipendendo entrambi dalla medesima valutazione. Il tema prospettato dal ricorrente, in particolare, concerne la qualificazione come "medesimo fatto" della detenzione di due differenti quantitativi di sostanze stupefacenti rinvenuti in momenti diversi (a distanza di tre giorni) nella disponibilità della stessa persona, nel medesimo tempo e nel medesimo luogo.
Nel caso di specie, la vicenda è stata determinata dalle particolari modalità di svolgimento del procedimento di perquisizione eseguito a carico dell'imputato: procedimento svoltosi nell'arco di tre giorni, durante il quale, in un primo momento (in data 3.2.2006), è stato rinvenuto un determinato quantitativo di sostanza stupefacente nella disponibilità dell'imputato (rinvenimento, ad esito del quale l'imputato è stato tratto in arresto e quindi giudicato nelle forme nel giudizio direttissimo concluso con sentenza resa, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Siracusa in data 6.2.2006), e in una successiva fase del medesimo procedimento di perquisizione (la cui interruzione venne imposta dalle avverse condizioni meteorologiche) è stata rinvenuta (in data 6.2.2006) un'ulteriore quantità di sostanza stupefacente, senza che l'imputato abbia medio tempore compiuto alcun altra attività penalmente rilevante al riguardo;
ulteriore quantità, per la cui detenzione è stato promosso il giudizio oggetto dell'odierno esame.
Concluso il giudizio relativo alla detenzione del primo quantitativo di sostanza stupefacente, occorre stabilire se la detenzione (nelle medesime circostanze di tempo e di luogo) della sostanza successivamente rinvenuta possa considerarsi come un fatto autonomamente considerabile, sul piano della rilevanza penale, rispetto alla detenzione del primo quantitativo di sostanza stupefacente.
Al riguardo, conviene evidenziare come, ai sensi dell'art. 649 c.p.p., l'imputato condannato con sentenza divenuta irrevocabile non può essere di nuovo sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto (c.d. preclusione per ne bis in idem), neppure se questo viene diversamente considerato per il titolo, per il grado o per le circostanze, salvo quanto disposto dall'art. 69, comma 2 (accertamento dell'erronea dichiarazione della morte dell'imputato successivo al proscioglimento per tale causa), e dall'art. 345 c.p.p. (sopravvenienza di una condizione di procedibilità a seguito di sentenza di proscioglimento).
Ai fini della preclusione connessa al principio del ne bis in idem, la nozione di identità del fatto deve ritenersi sussistente unicamente là dove sia riscontrabile "una corrispondenza storico- naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona" (v. Cass., Sez. U, n. 34655/2005, Rv. 231799; Cass., Sez. 2, n. 26251/2010, Rv. 247849; Cass., Sez. 5, n. 28548/2010, Rv. 247895). È appena il caso di evidenziare come l'efficacia preclusiva del principio del ne bis in idem, non può ritenersi strettamente limitata al caso in cui il "medesimo fatto" sia già stato giudicato con provvedimento divenuto irrevocabile, avendo questa corte già in precedenza stabilito come non possa essere promossa l'azione penale per un fatto e contro una persona per i quali un processo già sia pendente (anche se in fase o grado diversi) nella stessa sede giudiziaria e su iniziativa del medesimo ufficio del pubblico ministero, con la conseguenza che, se nel procedimento eventualmente duplicato l'azione sia stata esercitata, deve essere rilevata con sentenza la relativa causa di improcedibilità, in quanto opera la preclusione determinata dalla consumazione del potere già esercitato dal pubblico ministero (cfr. Cass., Sez. Unite, n. 34655/2005, Rv. 231800; Cass., Sez. 1, n. 17789/2008, Rv. 239849). Il concreto ricorso di tali circostanze, peraltro, deve ritenersi correttamente deducibile nel giudizio di cassazione, atteso che la violazione del divieto del bis in idem si traduce in un error in procedendo che, in quanto tale, consente al giudice di legittimità l'accertamento di fatto dei relativi presupposti (v. Cass., Sez. 1, n. 26827/2011, Rv. 250796; Cass., Sez. 6, n. 44484/2009, Rv. 244856). Orbene, ritiene questa corte che il caso oggetto dell'odierno esame integri pienamente la fattispecie del "medesimo fatto" già sottoposto alla valutazione di un precedente giudizio, atteso che il rinvenimento di un quantitativo di sostanza stupefacente diverso da quello già scoperto nel corso del medesimo procedimento di perquisizione (medio tempore interrotto per ragioni di forza maggiore, senza che all'imputato sia ascrivibile il compimento di alcuna ulteriore azione penalmente rilevante) (quantitativo di sostanza stupefacente detenuto dall'imputato nelle stesse identiche circostanze di tempo e di luogo riferite al diverso quantitativo di sostanza già precedentemente rinvenuta), non vale a determinare la realizzazione di un fatto di "detenzione" nuovo e autonomamente rilevabile rispetto al precedente, poiché il secondo rinvenimento consente unicamente di operare una diversa considerazione del medesimo fatto di "detenzione" in relazione alla diversità dei soli indici del grado o delle circostanze" (v. art. 649 c.p.p.) ossia di caratterizzare la pretesa "diversità" del fatto unicamente sotto il profilo quantitativo;
ciò che appare in ogni modo insufficiente al fine di superare la tassativa preclusione del principio del divieto di bis in idem stabilito dall'art. 649 c.p.p. cit., (cfr. al riguardo Cass., sez. 5, n. 5399/1997). Sulla base di tali argomentazioni, pertanto, la sentenza impugnata - avendo sottoposto a giudizio l'imputato per un fatto già giudicato in altra sede (sia pure diversamente considerato per il grado o le circostanze) - dev'essere annullata senza rinvio, perché l'azione penale non avrebbe potuto essere esercitata.
L'accoglimento dei primi due motivi di ricorso assorbe il dovere di pronuncia sul terzo motivo d'impugnazione illustrato dal ricorrente.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale non avrebbe potuto essere esercitata per precedente giudicato.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 dicembre 2012. Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2013