Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/12/2012, n. 4103
CASS
Sentenza 6 dicembre 2012

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Massime1

Ai fini della preclusione connessa al principio del "ne bis in idem", l'identità del fatto sussiste solo quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto l'identità del fatto di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio in presenza del rinvenimento di un ulteriore quantitativo di sostanza stupefacente diverso rispetto a quello già scoperto nel corso della medesima perquisizione - "medio tempore" interrotta per ragioni di forza maggiore - e detenuto dall'imputato nelle medesime circostanze di tempo e di luogo riferite al quantitativo già precedentemente trovato).

Commentario1

  • 1Maresciallo pretende interruzione di atto di PG: quale giurisdizione? (Cass. 18621/17)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 14 ottobre 2018

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/12/2012, n. 4103
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4103
Data del deposito : 6 dicembre 2012

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