Sentenza 3 febbraio 2005
Massime • 2
Possono ritenersi adeguatamente motivati "per relationem" i decreti di autorizzazione all'effettuazione di intercettazione di comunicazioni quando in essi il giudice faccia richiamo alle richieste del P.M. ed alle relazioni di servizio della polizia giudiziaria, ponendo così in evidenza, per il fatto di averle prese in esame e fatte proprie, l' "iter" cognitivo e valutativo seguito per giustificare l'adozione del particolare mezzo di ricerca della prova (principio affermato, nella specie, relativamente ad intercettazioni disposte nell'ambito di indagini sulla criminalità organizzata, per cui era richiesta la sola presenza di "sufficienti indizi di reato", ai sensi dell'art. 13 del D.L. n. 152/1991, conv. con modif. in Legge n. 203/1991).
In tema di intercettazione di comunicazioni, l'esistenza delle "eccezionali ragioni di urgenza" richieste dall'art. 268, comma terzo, cod. proc. pen. per l'impiego di apparecchiature diverse da quelle installate presso la procura della Repubblica può anche essere motivata per implicito, come si verifica allorquando essa sia desumibile dal riferimento ad attività criminosa in corso, quale deve ritenersi quella di un'associazione di tipo mafioso, per sua natura di carattere permanente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/02/2005, n. 11525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11525 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FABBRI Gianvittore - Presidente - del 03/02/2005
Dott. SILVESTRI GI - Consigliere - SENTENZA
Dott. RIGGIO Gianfranco - Consigliere - N. 535
Dott. VANCHERI Angelo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 041674/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIB. LIBERTÀ di ROMA;
nei confronti di:
1) CE IO, N. IL 01/07/1954;
avverso ORDINANZA del 04/10/2004 TRIB. LIBERTÀ di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVESTRI GIOVANNI;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. CEDRANGOLO, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
sentito per l'indagato l'Avv. LOJACONO.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 4.10.2004, il Tribunale di Roma accoglieva la richiesta di riesame proposta nell'interesse di AL GA e, per l'effetto, annullava il provvedimento emesso dal GIP il 14.9.2004 con cui era stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere per il delitto associativo di cui all'art. 416-bis c.p., quale promotore, organizzatore e dirigente della locale di Guardavalle, affiliata all'associazione di stampo mafioso denominata '"ndrangheta" ed operante nel territorio di Anzio e di Nettuno attraverso la '"ndrina" locale. Dopo avere rilevato che gli indizi a carico dell'indagato erano costituiti dalle dichiarazioni di numerosi collaboratori di giustizia e dai risultati delle intercettazioni telefoniche ed ambientali, il tribunale esaminava le dichiarazioni del collaboratore AN GI, osservando che questi, pur avendo riferito che AL GA era inserito nella cosca criminale, non aveva indicato alcun dato fattuale idoneo a dimostrare l'effettiva partecipazione dell'indagato e il suo ruolo di killer:
rilevava altresì il tribunale che nessun preciso elemento a carico del AL poteva trarsi dal racconto dei collaboratori NG e RÀ. Nell'ordinanza impugnata venivano, poi, esaminati analiticamente i provvedimenti relativi alle numerose intercettazioni disposte nel corso delle indagini e veniva ritenuta l'inutilizzabilità di parte delle operazioni captative per le seguenti ragioni: a) la motivazione "per relationem" era soltanto apparente per la mancanza di un reale controllo delle condizioni richieste dalla legge;
b) violazione dell'art. 268, comma 3, c.p.p. per la carenza dei requisiti delle eccezionali ragioni di urgenza e dell'indisponibilità o inidoneità degli impianti installati negli uffici della procura della Repubblica, non risultando all'uopo congrua la motivazione relativa alla finalità di "una rapida concertazione di un eventuale tempestivo intervento della P.G. nei confronti degli indagati" o alla "necessità di recarsi sul luogo nel più breve tempo possibile per effettuare immediate operazioni di P.G.". Infine, il tribunale riteneva che gli elementi probatori disponibili non offrissero la qualificata probabilità di colpevolezza richiesta dall'art. 273 c.p.p. per l'applicazione della misura cautelare.
Il P.M. ha proposto ricorso per Cassazione denunciando, anzitutto, la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p., in relazione agli artt. 192, commi 3 e 4, e 273, comma 1-bis, stesso codice, sull'assunto che il tribunale aveva equiparato alla prova i gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 273 c.p.p., non tenendo conto che le dichiarazioni accusatorie dei collaboratori di giustizia risultavano intrinsecamente attendibili. Veniva altresì denunciata l'inosservanza e l'erronea applicazione degli artt. 271, comma 1, 267, comma 1, e 268 comma 3, c.p.p., sul rilievo che: a) il tribunale aveva erroneamente escluso l'adeguatezza della motivazione "per relationem", in contrasto con la costante giurisprudenza di legittimità, b) non era stato tenuto presente che le intercettazioni erano state disposte in indagini riguardanti delitti di criminalità organizzata, c) le eccezionali ragioni di urgenza trovavano giustificazione nella natura del reato permanente con attività criminosa in atto;
d) l'inidoneità e l'insufficienza degli impianti della procura della Repubblica era determinata da motivi tecnici che richiedevano che le apparecchiature fossero collocate in prossimità del luogo in cui si svolgevano le conversazioni (nella specie, istituti penitenziari e autovetture), dalla necessità di provvedere all'immediato intervento della polizia giudiziaria e dalla circostanza che, per alcuni decreti, era documentata l'impossibilità derivata dalla mancata dotazione di idonei strumenti di captazione. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. - Nel controllo della valutazione della insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, sulla cui base il tribunale ha annullato la misura cautelare applicata all'indagato, assume fondamentale rilievo il sindacato affidato al Giudice di legittimità sull'esattezza giuridica delle argomentazioni sviluppate nell'ordinanza per affermare l'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche ed ambientali sotto diversi profili., afferenti la mancanza di motivazione dei decreti autorizzativi del GIP o dei provvedimenti emessi dal P.M. a norma dell'art. 268, comma 3, c.p.p.- L'esame postula la previa enunciazione dei principi di diritto enunciati nella giurisprudenza di questa Corte in materia di intercettazioni telefoniche ed ambientali, tenendo conto, soprattutto, dei numerosi interventi delle Sezioni Unite. In primo luogo, è stato precisato che, in tema di motivazione di decreti autorizzativi di attività di intercettazione, ciò che rileva è che dalla motivazione si possa dedurre l'iter cognitivo e valutativo seguito dal giudice e se ne possano conoscere i risultati che debbono essere conformi alle prescrizioni della legge: pertanto la motivazione per relationem di un provvedimento giudiziale è da considerare legittima quando faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria al provvedimento di destinazione;
fornisca la dimostrazione che il decidente ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti alla sua decisione;
l'atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, sia conosciuto dall'interessato o almeno ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale l'esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed eventualmente di gravame e, conseguentemente, di controllo dell'organo della valutazione o dell'impugnazione (Cass., Sez. Un., 21 giugno 2000, Primavera ed altri). Tali posizioni sono state condivise dalla successiva giurisprudenza, nella quale risulta chiarito, proprio in tema di intercettazioni, che, ai fini della motivazione per relationem, "per istituire una relazione tra due provvedimenti non occorrono formule particolari e la idoneità di quella usata va valutata in concreto, tenendo conto dei rapporti esistenti tra i provvedimenti" (Cass., Sez. Un., 26 novembre 2003, Gatto). 2. - Alla luce di tale principi non possono condividersi le conclusioni accolte nell'ordinanza impugnata circa l'esistenza di motivazioni meramente apparenti dei decreti autorizzativi emessi dal GIP, per la ragione che tali provvedimenti - valutati in concreto e nella loro concreta sequenza procedimentale - trovano sufficiente supporto argomentativo nel richiamo alle richieste del P.M. e alle relazioni di servizio della polizia giudiziaria, che, per il fatto di essere state prese in esame e fatte proprie dal giudice, integrano idonea motivazione per relationem dei decreti anzidetti, ponendo in evidenza l'iter cognitivo e valutativo seguito dal decidente per giustificare l'adozione del particolare mezzo di ricerca della prova. D'altro canto, mette conto sottolineare che nel caso di specie la materia delle intercettazioni è soggetta allo speciale regime giuridico previsto per i delitti di criminalità organizzata dall'art. 13 l. 12 luglio 1991 n. 203, che ha innovato sul punto l'originaria disciplina contenuta nell'art. 267 c.p.p.: di talché, per la loro legittimità, basta che i decreti diano conto dell'esistenza di "sufficienti indizi di reato" mediante la sintetica illustrazione degli elementi essenziali di indagine, sì da consentire alle parti e al giudice del riesame di stabilire la ritualità del provvedimento adottato, anche attraverso il rinvio, previo adeguato vaglio critico, alle risultanze delle informative redatte dalla polizia giudiziaria, nelle quali sia stato esposto che l'attività associativa è tuttora in atto.
Queste stesse considerazioni valgono ad escludere che i decreti emessi dal P.M. siano privi di motivazione in ordine alle "eccezionali ragioni di urgenza", atteso che tale requisito può ben essere univocamente desunto dal riferimento ad attività criminosa in corso (Cass., Sez. 5^, 11 maggio 2004, Mancuso), quale è indubbiamente quella di un'associazione di stampo mafioso, per sua natura di carattere permanente.
I rilievi critici formulati dal P.M. ricorrente risultano, dunque, fondati nella parte in cui lamentano l'inutilizzabilità delle intercettazioni affermata dal tribunale sotto gli specifici profili sopra indicati.
3. - Restano da esaminare le censure mosse contro il provvedimento impugnato relativamente alla ritenuta inutilizzabilità per violazione della disposizione di cui all'art. 268, comma 3, c.p.p., che regola l'esecuzione delle intercettazioni, ossia la fase operativa, disponendo che "le operazioni possono essere compiute esclusivamente per mezzo degli impianti installati nella procura della Repubblica", con la sola eccezione relativa alle situazioni nelle quali essi risultino "insufficienti o inidonei" e il P.M., in presenza di eccezionali ragioni di urgenza, disponga, con decreto motivato, il compimento delle operazioni mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria. Orbene, accertato che l'attualità del reato associativo oggetto delle indagini giustificava senz'altro la ritenuta esistenza delle eccezionali ragioni di urgenza, occorre stabilire se i decreti del P.M. contengano o non idonea motivazione in ordine alla insufficienza o all'inidoneità degli impianti esistenti presso la procura della Repubblica.
Premesso che il decreto motivato del P.M. costituisce condizione di utilizzabilità anche rispetto alle c.d. intercettazioni ambientali (Cass., Sez. Un., 31 ottobre 2001, Policastro), è stato stabilito che, ai fini della legittimità del decreto del pubblico ministero che dispone, a norma dell'art. 268, comma 3, ult. parte, cod. proc. pen., il compimento delle operazioni mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria, la motivazione relativa alla insufficienza o alla inidoneità degli impianti della procura della Repubblica non può limitarsi a dare atto dell'esistenza di tale situazione, ma deve anche specificare la ragione della insufficienza o della inidoneità, sia pure mediante una indicazione sintetica, purché' questa non si traduca nella mera riproduzione del testo di legge, ma dia conto del fatto storico, ricadente nell'ambito dei poteri di cognizione del P.M., che ha dato causa ad essa (Cass., Sez. Un., 26 novembre 2003, Gatto). In tale decisione è stato precisato che "non basta l'asserzione che gli impianti sono insufficienti o inidonei ma va specificata la ragione della insufficienza o della inidoneità, anche solo mediante una indicazione come quella contenuta nel provvedimento in esame ("attesa l'indisponibilità di linee presso la procura"', n.d.r.), senza che in questo caso occorrano ulteriori chiarimenti sulle cause della indisponibilità".
4. - Deve verificarsi, a questo punto, se il tribunale abbia dichiarato l'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche e ambientali con la corretta applicazione dei parametri valutativi desunti dalla disposizione dell'art. 268, comma 3, c.p.p., analizzando i singoli provvedimenti del P.M. e controllandone la rispondenza alle prescrizioni di legge.
A) I decreti del P.M. riguardanti l'esecuzione delle intercettazioni autorizzate dal GIP in data 28.8.1997 e 3.11.1997 non contengono alcuna motivazione sulla insufficienza o inidoneità degli impianti esistenti presso l'ufficio della procura, ma contengono unicamente una "delega per le operazioni Ufficiali di P.G. del R.O.S. CC: - Sez. Ant.ne di Roma con facoltà di sub-delega" (p. 27-29 dell'ordinanza impugnata). La totale assenza di motivazione è causa di inutilizzabilità delle intercettazioni.
B) I decreti di intercettazione ambientale su autovetture risultano adeguatamente motivati in merito ai presupposti delle autorizzazioni concesse dal P.M. in via di urgenza a norma del secondo comma dell'art. 267, come risultano sorretti da sufficiente motivazione i provvedimenti di convalida del GIP del 22.12.1997. Ai fini dell'osservanza della disposizione ex art. 268, comma 3, va sottolineato che la motivazione delle ragioni riguardanti l'impiego degli "impianti installati nella sala ascolto del Comando richiedente" deve considerarsi integrata dall'attestazione rilasciata dal responsabile del centro intercettazioni della procura circa la mancata dotazione dei necessari apparecchi di intercettazione telefonica cellulare, sicché, tenuto anche conto della riferita situazione di urgenza, i provvedimenti in esame hanno adeguata base giustificativa, che permette l'utilizzazione dei risultati delle operazioni di captazione (p. 29-31 dell'ordinanza). C) Per quanto concerne la ritualità dei provvedimenti di proroga, occorre sottolineare che, in mancanza di accertate modificazioni delle situazioni fattuali, non è prescritta a pena di inutilizzabilità una rinnovata motivazione dei decreti esecutivi del P.M. sulla perdurante inidoneità o insufficienza degli impianti esistenti presso la procura (Cass., Sez. Un, 31 ottobre 2001, Policastro).
D) Non si pone alcun problema di inutilizzabilità rispetto all'intercettazione di cui ai decreti captativi di urgenza emessi dal P.M. il 6.2.1998, convalidati dal GIP il giorno successivo, dato che le operazioni sono state effettuate per mezzo degli impianti installati nella sala ascolto della procura (p. 33-34 dell'ordinanza).
E) Sono state giustamente considerate inutilizzabili le intercettazioni ambientali su autovetture disposte dal GIP il 25.3.1998, in quanto i decreti in data 26.3.1998 del P.M. non - contengono alcun riferimento alla insufficienza o alla inidoneità degli impianti dell'ufficio di procura (p. 35-36 dell'ordinanza). F) Devono ritenersi, invece, rispondenti alle prescrizioni dell'art. 268, comma 3, c.p.p. i decreti emessi dal P.M. presso il Tribunale di Catanzaro in data 15.10.2001 e 18 marzo 2002. In quest'ultimo è dato esplicitamente conto della mancanza di postazioni libere nella sala ascolto della procura, e quindi della indisponibilità degli impianti, mentre nel primo decreto è dato atto della inidoneità degli impianti, "attesa la necessità di collocare le apparecchiature in prossimità dei luoghi ove avvengono le comunicazioni intercettande, anche in considerazione dell'esigenza sia di provvedere al controllo visivo delle persone poste all'interno delle autovetture (al fine di una loro identificazione), sia di consentire un intervento immediato delle forze dell'ordine". In proposito mette conto sottolineare che, in una situazione analoga a quella di specie, nella giurisprudenza di questa Corte è stato chiarito che il requisito della inidoneità od insufficienza degli impianti installati presso la procura della Repubblica - che legittima il ricorso, con decreto motivato del pubblico ministero, ad impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria - deve essere valutato non in astratto, ma con riguardo alle concrete ed obiettive caratteristiche dell'indagine nel cui contesto si inseriscono le operazioni di intercettazione, sicché è consentito il ricorso ad impianti della polizia giudiziaria quando l'indagine richieda il coordinamento immediato di molti investigatori sparsi sul territorio, e dunque l'uso contestuale di numerose linee telefoniche e apparecchiature radio, oppure il sollecito raffronto tra gli esiti dell'intercettazione e l'oggetto di riprese televisive automatiche trasmesse ad impianti esistenti presso strutture di polizia giudiziaria (Cass., Sez. 1, 19 novembre 2003, Caleca). 5. - In definitiva, a conclusione dell'analitica disamina delle intercettazioni telefoniche e ambientali compiute nel presente procedimento, deve essere parzialmente accolto il ricorso del P.M. e, per l'effetto, deve pronunciarsi l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Roma, che dovrà procedere, dunque, alla valutazione delle sole intercettazioni ritenute utilizzabili in applicazione dei principi di diritto precedentemente indicati, i cui risultati dovranno, quindi, essere oggetto di apprezzamento congiuntamente alle prove dichiarative provenienti dai collaboratori di giustizia al fine di accertare se nei confronti di AL GA sussistano o non i gravi indizi di colpevolezza richiesti per l'applicazione della misura cautelare.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Penale, annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Roma per nuovo esame. Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2005.
Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2005