Cass. pen., sez. I, sentenza 03/02/2005, n. 11525
CASS
Sentenza 3 febbraio 2005

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Possono ritenersi adeguatamente motivati "per relationem" i decreti di autorizzazione all'effettuazione di intercettazione di comunicazioni quando in essi il giudice faccia richiamo alle richieste del P.M. ed alle relazioni di servizio della polizia giudiziaria, ponendo così in evidenza, per il fatto di averle prese in esame e fatte proprie, l' "iter" cognitivo e valutativo seguito per giustificare l'adozione del particolare mezzo di ricerca della prova (principio affermato, nella specie, relativamente ad intercettazioni disposte nell'ambito di indagini sulla criminalità organizzata, per cui era richiesta la sola presenza di "sufficienti indizi di reato", ai sensi dell'art. 13 del D.L. n. 152/1991, conv. con modif. in Legge n. 203/1991).

In tema di intercettazione di comunicazioni, l'esistenza delle "eccezionali ragioni di urgenza" richieste dall'art. 268, comma terzo, cod. proc. pen. per l'impiego di apparecchiature diverse da quelle installate presso la procura della Repubblica può anche essere motivata per implicito, come si verifica allorquando essa sia desumibile dal riferimento ad attività criminosa in corso, quale deve ritenersi quella di un'associazione di tipo mafioso, per sua natura di carattere permanente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 03/02/2005, n. 11525
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11525
    Data del deposito : 3 febbraio 2005

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