Sentenza 9 ottobre 2013
Massime • 1
Tra gli elementi essenziali la cui mancanza o incompletezza determina la nullità della sentenza a norma dell'art. 546, terzo comma, cod. proc. pen., non è previsto il capo di imputazione, posto che l'enunciazione dei fatti e delle circostanze ascritte all'imputato ben possono desumersi dal complessivo contenuto della decisione, tenendo conto delle sentenze di primo e secondo grado, che si integrano a vicenda confluendo in un risultato organico ed inscindibile. (Fattispecie, nella quale la Corte ha escluso profili di nullità nella sentenza di secondo grado, che recava nell'intestazione, a causa di un refuso, un capo di imputazione relativo ad altro procedimento, mentre quello corretto e pertinente era riportato nella sentenza di primo grado).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/10/2013, n. 5500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5500 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 09/10/2013
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - SENTENZA
Dott. TADDEI Margherita B. - Consigliere - N. 2218
Dott. DAVIGO Piercamillo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IASILLO Adriano - Consigliere - N. 6773/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EL AO, nato Bassano del Grappa il 12.7.1968;
avverso la sentenza n. 1301 della Corte d'appello di Venezia, 4^ sezione penale, datata 31.10.2012;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Margherita B. Taddei;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, dott. D'AMBROSIO Vito che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per l'imputato, l'avv. che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bassano del Grappa, in data 28.9.2005, che aveva condannato EL AO per entrambi i reati di seguito indicati, dichiarava prescritto il reato ascritto al capo b) della rubrica, rideterminando la pena e confermando la condanna dell'imputato per il reato di tentata rapina in danno di EN IL.
a) del reato previsto dall'art. 56 c.p. e art. 628 c.p., comma 2 perché dapprima compiva atti idonei e diretti in modo non equivoco ad impossessarsi, per procurarsi un ingiusto profitto, di un veicolo parcheggiato sotto il portico dell'abitazione di EN IL (o comunque ad impossessarsi di cose esistenti all'interno di tale veicolo o presso l'abitazione del EN) e immediatamente dopo il tentativo di sottrazione adoperava minaccia nei confronti del EN, che cercava di impedirgli la fuga, per procurarsi l'impunità; in particolare il EL si introduceva nel cortile dell'abitazione del EN e armeggiava intorno alla portiera del veicolo, ma non riusciva a compiere l'azione per l'intervento del proprietario;
successivamente, inseguito e raggiunto dal EN, gli diceva ripetutamente: "Varda che te copemo";
in Rossano Veneto il 16 febbraio 2004.
b) del reato previsto dall'art. 614 c.p. perché s"introduceva clandestinamente, durante la notte, nelle appartenenze (cortile.e portico) dell'abitazione di EN IL;
in Rossano Veneto il 16 febbraio 2004: in Rossano Veneto il 16 febbraio 2004:
1.1 La Corte territoriale respingeva le censure mosse con l'atto d'appello, in punto di ricostruzione dei fatti e di mancata attendibilità della denuncia delle parti lese e confermava la statuizione di condanna del primo giudice, ritenendo accertata la penale responsabilità dell'imputato in ordine ai reati a lui ascritti.
1.2 Avverso tale sentenza propone ricorso l'imputato per mezzo del suo difensore di fiducia, chiedendo l'annullamento della sentenza e deducendo a motivo:
a) mancanza e manifesta illogicità della motivazione con riferimento al capo d'imputazione. Il capo di imputazione riportato nell'intestazione, infatti, riguarda un'altra vicenda ed un altro procedimento sicché non vi è alcuna correlazione tra l'accusa e la motivazione della sentenza.
b) mancanza, manifesta illogicità e contradditorietà della motivazione. La Corte non ha chiarito perché non ha reputato condivisibili le considerazioni prospettate dalla difesa e dallo stesso Procuratore Generale sulle numerose lacune e contraddizioni della sentenza di primo grado, giustificando la scelta di condannare l'imputato avvalendosi di un semplicistico rinvio meramente adesivo alla sentenza del Tribunale. In particolare non ha risposto adeguatamente alla censura di contraddittorietà del contenuto delle testimonianze di EN NO e EN NA riguardo al momento in cui EL pronunciò la minaccia. Del pari contraddizioni emergono tra le dichiarazioni di EN NA e il contenuto della querela;
tra le stesse e quelle del teste Bragagnolo. oltre che dal contenuto della querela.
Si duole anche che la Corte abbia attribuito credibilità alle dichiarazioni della parte lesa ENo IL senza una adeguata verifica e che, pur in assenza di una prova della minaccia, sia stata ritenuta la rapina invece che il tentativo di furto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il ricorso non è fondato e deve essere rigettato.
Quanto al primo motivo, che postula la dichiarazione di nullità della sentenza essendovi una palese contraddizione tra l'imputazione indicata nell'epigrafe della sentenza e il contenuto della motivazione che, all'evidenza, si riferisce ad un fatto del tutto diverso, rileva che la giurisprudenza di questa Corte ha colto due aspetti che escludono ogni nullità se nella sentenza d'appello manchi o sia incompleto il capo di imputazione.
2.1 Per un verso la Corte di legittimità ha affermato che il capo di imputazione non è previsto tra gli elementi essenziali la cui mancanza o incompletezza determina la nullità della sentenza a norma dell'art. 546 c.p.p., comma 3 perché l'enunciazione dei fatti e delle circostanze ascritte all'imputato ben possono desumersi dal complessivo contenuto della decisione. ( Rv. 208462; Rv. 242828).
2.2 Per altro verso è stato anche affermato che non sia affetta da nullità la sentenza di appello, nella cui intestazione non figuri il reato addebitato e sul quale sia intervenuta decisione, allorché l'indicazione di esso risulti dall'epigrafe della sentenza di primo grado o dal decreto di citazione per il giudizio di secondo grado (rv 220630;rv 208178). Entrambe le decisioni si ricollegano al principio giurisprudenziale di questa Corte secondo il quale, ai fini della valutazione della congruità della motivazione del provvedimento impugnato, il giudice di legittimità deve fare riferimento alle sentenze di primo e secondo grado, che si integrano a vicenda confluendo in un risultato organico ed inscindibile.
2.3 Orbene proprio dalla lettura delle due sentenza emerge con tutta evidenza che l'originaria imputazione, riportata nell'intestazione della sentenza di primo grado, riguarda la tentata rapina in danno dei fratelli EN e che nessuna modifica ha subito tale accusa nel processo di secondo grado, che, sul punto, ha confermato la sentenza di prime cure. Nessuna contraddittorietà effettiva può, pertanto, riscontrarsi nella sentenza impugnata a causa del refuso, perché di ciò si tratta, che ha provocato l'inserimento nell'intestazione della sentenza di un capo di imputazione relativo ad altro procedimento.
2.4 Le restanti censure alla motivazione della sentenza sono del tutto prive di fondamento.
Il giudice di prime cure ha analizzato tutte le pretese incongruenze delle testimonianze dei fratelli EN, alle pagine 3, 4, 5 (in particolare sono riportate puntualmente le censure della difesa, poi riproposte pedissequamente anche con il ricorso, e le valutazioni rese dal primo giudice) e le ha respinte con una motivazione ampia e priva di sostanziali illogicità o contraddizioni. La Corte di merito ha recepito, condividendola, tale motivazione e l'ha integrata con proprie considerazioni circa le alternative ricostruzioni e valutazioni prospettate con l'atto di appello.
2.5 Anche a voler prescindere dalla genericità dei motivi di ricorso, perché meramente reiterativi di doglianze già avanzate nei precedenti gradi, rileva che in tema di censure prospettate ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), la denunzia di minime incongruenze argomentative o l'omessa esposizione di elementi di valutazione, che il ricorrente ritenga tali da determinare una diversa decisione, ma che non siano inequivocabilmente munite di un chiaro carattere di decisività, come quelli proposto con il ricorso qui in esame, non possono dar luogo all'annullamento della sentenza, perché non costituisce vizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto, ma è solo l'esame del complesso probatorio entro il quale ogni elemento sia contestualizzato che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione. (Rv. 254988).
2.6 Questa Corte, infatti, ha ripetutamente affermato che il giudice del gravame di merito non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo. Ne consegue che debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata. (Rv. 254107). 2.7 È stato inoltre già deciso che in tema di integrazione delle motivazioni tra le conformi sentenze di primo e di secondo grado, se l'appellante si limita alla riproposizione di questioni di fatto o di diritto già adeguatamente esaminate e correttamente risolte dal primo giudice, oppure prospetta critiche generiche, superflue o palesemente infondate, il giudice dell'impugnazione ben può motivare per relazione;
quando invece sono formulate censure o contestazioni specifiche, introduttive di rilievi non sviluppati nel giudizio anteriore o contenenti argomenti che pongano in discussione le valutazioni in esso compiute, è affetta da vizio di motivazione la decisione di appello che si limita a respingere con formule di stile o in base ad assunti meramente assertivi o distonici dalle risultanze istruttorie le deduzioni proposte. Rv. 256435.
3. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato: ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, l'imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2014