Cass. pen., sez. II, sentenza 09/10/2013, n. 5500
CASS
Sentenza 9 ottobre 2013

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Tra gli elementi essenziali la cui mancanza o incompletezza determina la nullità della sentenza a norma dell'art. 546, terzo comma, cod. proc. pen., non è previsto il capo di imputazione, posto che l'enunciazione dei fatti e delle circostanze ascritte all'imputato ben possono desumersi dal complessivo contenuto della decisione, tenendo conto delle sentenze di primo e secondo grado, che si integrano a vicenda confluendo in un risultato organico ed inscindibile. (Fattispecie, nella quale la Corte ha escluso profili di nullità nella sentenza di secondo grado, che recava nell'intestazione, a causa di un refuso, un capo di imputazione relativo ad altro procedimento, mentre quello corretto e pertinente era riportato nella sentenza di primo grado).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 09/10/2013, n. 5500
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5500
    Data del deposito : 9 ottobre 2013

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