Sentenza 19 febbraio 2013
Massime • 2
In caso di errore materiale o di calcolo, la Corte di cassazione può direttamente ricondurre nei limiti legali la sola sanzione inflitta in misura illegale, tale essendo la pena diversa, per specie, da quella che la legge stabilisce per un determinato reato, ovvero inferiore o superiore, per quantità, ai relativi limiti edittali. (Nella specie la Corte ha escluso tale evenienza atteso che la pena irrogata in dispositivo benché erroneamente calcolata in motivazione rientrava, per specie e quantità, nei limiti di quella astrattamente comminata per il delitto di rapina aggravata ai sensi del comma terzo, n. 1 dell'art. 628 cod. pen. e per gli altri delitti in continuazione).
Il principio di libera valutazione della prova concerne anche la prova tecnica e, pertanto, il giudice, quale "peritus peritorum", può esprimere il proprio giudizio in motivato contrario avviso rispetto a quello del perito. (Fattispecie in tema di ascolto diretto da parte dei giudici dei "files" audio relativi agli originali delle intercettazioni ambientali, pur dopo l'espletamento di perizie foniche).
Commentari • 5
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/02/2013, n. 12991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12991 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DAVIGO Piercamillo - Presidente - del 19/02/2013
Dott. IASILLO Adriano - Consigliere - SENTENZA
Dott. MANNA A. - rel. Consigliere - N. 496
Dott. BELTRANI Sergio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARRELLI P.d.M. Roberto M. - Consigliere - N. 28092/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ST IC;
NE CE;
NZ NO;
Di FI CE;
avverso la sentenza 28.11.2011 della Corte d'Appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Antonio Manna;
udito il Procuratore Generale nella persona del Dott. Roberto Aniello, che ha concluso per il rigetto del ricorso del NZ e per l'inammissibilità dei restanti ricorsi;
udito il difensore della parte civile S.p.A. Damiani - Avv. Bana Antonio quale sostituto processuale dell'Avv. Bana IU - che ha depositato nota spese e conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
uditi i difensori dello ST - Avv. Russo Riccardo, dello NE - Avv. Colucci Angelo - e del NZ - Avv. Giordano Benedetto, che hanno concluso per l'annullamento dell'impugnata sentenza in virtù dei motivi di cui ai rispettivi ricorsi. RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 28.11.2011 la Corte d'Appello di Milano, in parziale accoglimento degli appelli del PM e del PG, rideterminava le pene irrogate con pronuncia del 15.7.2010 dal Tribunale della stessa sede a IC ST, CE NE, NO NZ e CE Di FI per i reati loro ascritti (concorso - fra loro e con IU RO, IT RT e MU AN, separatamente giudicati - in rapina pluriaggravata, sequestro di persona, ricettazioni e furto) e confermava nel resto le statuizioni di prime cure.
Questa, in sintesi e per sommi capi, la ricostruzione dei fatti operata dai giudici del merito: lo ST, lo NE, il NZ e il Di FI avevano rapinato, in concorso con altre persone separatamente giudicate, lo show room "Damiani Gioielli" sito al primo piano dell'edificio di c.so Magenta n. 82 a Milano, sottraendo gioielli per un valore stimato in oltre Euro 16 milioni. La rapina era avvenuta domenica 24.2.08, giornata in cui era prevista un'apertura straordinaria dell'esercizio commerciale, nel quale i malviventi erano penetrati da un foro che avevano praticato in una parete;
dopo aver immobilizzato i presenti, si erano allontanati con la refurtiva. Per l'esecuzione della rapina si erano avvalsi di un furgone FIAT con targhe false e di due auto (una Volkswagen SA e una Volkswagen Golf), di provenienza furtiva. I rapinatori che erano entrati nell'esercizio commerciale si erano tenuti in contatto, a mezzo radio ricetrasmittenti, con i complici che li attendevano all'esterno.
I giudici del merito erano pervenuti alla condanna in forza dell'individuazione (grazie alla deposizione di una teste oculare) del suddetto furgone come del mezzo su cui era stata caricata la refurtiva e delle autovetture che con esso, incolonnate, erano passate attraverso il varco ecopass S. Vittore.
Le intercettazioni telefoniche, le risultanze relative al monitoraggio satellitare mediante GPS dei veicoli in uso agli imputati e le ammissioni di RO CE (fratello di IU) avevano permesso di accertare che questi aveva avuto dal Di FI, dopo la rapina, il furgone e le due auto affinché provvedesse a bruciare l'uno e portasse alla demolizione le altre. A sua volta lo NE aveva avuto contatti con il Di FI (che, conoscendo il cognato di un dipendente dello show room "Damiani Gioielli", aveva appreso dell'apertura straordinaria dell'esercizio commerciale prevista per domenica 24.2.08) e con tale GG NZ per problemi insorti per il pagamento di "operai" (cioè di altri concorrenti nel reato).
Il GG aveva poi riferito a NI ST (a lui legata e sentita in dibattimento come teste) che lo NE aveva organizzato la rapina e che era in possesso di alcuni gioielli che avrebbe tenuto nell'oreficeria "Oro e Ore" che si apprestava ad aprire con il fratello salvatore e con il figlio del Di FI (MI).
Ancora la ST aveva riferito che lo NE aveva proposto al GG l'acquisto di gioielli provento della rapina e aveva riconosciuto lo ST come persona incontrata a casa del GG.
Contro lo ST i giudici valorizzavano anche il tenore di conversazioni captate "a cornetta alzata" in cui egli aveva parlato di uso di radio ricetrasmittenti, dell'ingresso di auto dal varco ecopass S. Vittore e di un "foro" (di cui aveva parlato con il RT, con il quale in passato era stato condannato per tentati furti posti in essere con tale metodica per raggiungere i locali della Banca di Legnano, a Milano, e quelli di una gioielleria passando dall'adiacente negozio di abbigliamento). Le intercettazioni ambientali presso l'oreficeria "Oro e Ore" avevano consentito di accertare che nell'esercizio vi erano gioielli provenienti dalla rapina in discorso.
Altre intercettazioni (telefoniche) avevano permesso di verificare che lo NE conosceva lo ST e il NZ e che aveva parlato con quest'ultimo del furgone, così come da altre intercettazioni telefoniche disposte nel corso di indagini relative a diverso procedimento presso l'A.G. di Palermo era emerso che lo ST aveva parlato con IT RT di "S. Vittore" nonché di contatori e di radio;
alcune radio ricetrasmittenti erano state, poi, sequestrate al RT all'esito d'una perquisizione domiciliare;
un'altra radio ricetrasmittente era stata trovata presso l'abitazione dello NE.
Il telefonino cellulare di IU RO (identificato da una teste oculare come la persona alla guida del furgone su cui era stata caricata la refurtiva) aveva agganciato le celle dei luoghi vicini a quelli in cui erano state sottratte le targhe poi apposte sul furgone e i luoghi in cui erano state rubate le due Volkswagen. Nei giorni immediatamente precedenti la rapina i contatti tra il Di FI, lo NE e il NZ erano stati estremamente fitti, così come quelli fra lo ST, il RT e lo NE, contatti di cui gli imputati non avevano saputo fornire adeguate spiegazioni (il NZ e lo ST erano residenti non in Lombardia, ma a Palermo), così come non avevano saputo spiegare come mai domenica 24.2.08 tutti costoro tenessero spenti (contrariamente alle loro abitudini accertate tramite tabulati telefonici relativi ad altri periodi) i propri telefonini cellulari (affinché non fosse individuata, mediante le celle di aggancio, la propria presenza sul luogo della rapina).
Ricorrevano IC ST, CE NE, NZ NO e CE Di FI contro detta sentenza, di cui chiedevano l'annullamento per i motivi qui di seguito riassunti nei limiti prescritti dall'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1. Lo ST lamentava:
1) vizio di motivazione e del criterio di giudizio sancito dall'art.533 c.p.p., comma 1 nella parte in cui i giudici del merito non avevano considerato che dal materiale acquisito agli atti non risultava in alcun modo dimostrata la sua presenza presso lo show room "Damiani Gioielli" ne' prima, ne' durante ne' dopo la rapina;
anzi, da un attento esame del tracciamento del cellulare dello ST e da altre risultanze emergeva che egli si trovava a casa propria, degente per una forma influenzale;
il ricorrente esaminava puntualmente tutti gli elementi d'accusa valorizzati dall'impugnata sentenza per evidenziarne la non significatività e, comunque, l'inconcludenza; contestava il personalissimo ed empirico giudizio emesso dalla Corte territoriale all'esito dell'ascolto diretto (non era chiaro se effettuato con normale cuffia od altro) dei files audio relativi agli originali delle intercettazioni ambientali, pur dopo apposite perizie sulle conversazioni, perizie che addirittura escludevano, in ordine alla conversazione del 18.3.08, che il ricorrente fosse uno dei colloquianti: in proposito lamentava un travisamento della prova e un'omessa valutazione di prove decisive, così come denunciava che i tabulati relativi al proprio telefonino cellulare e a quello degli altri non dimostravano che i cellulari fossero spenti la domenica della rapina, ben potendo essere state fatte delle chiamate senza risposta;
2) mancato deposito dei decreti autorizzativi, delle proroghe e dei verbali di inizio e fine delle intercettazioni, nonché dei tabulati delle comunicazioni delle utenze cellulari degli imputati, dei codici IMEI e delle schede prepagate che avevano formato oggetto di analisi da parte della polizia giudiziaria con il sistema c.d. Sfera;
nel DVD prodotto dal PM non risultavano gli estremi di certificazione e di originalità per nessuno dei files, che - per altro - risultavano incompleti e messi a disposizione della difesa non nel formato elettronico certificato;
3) tali doglianze venivano fatte valere anche sotto forma di mancata assunzione di prove decisive, in via di rinnovazione dibattimentale, intese a verificare le eventuali violazioni di cui sopra: a tal fine si sarebbe dovuto procedere a perizia sui tabulati e sui tracciamenti delle intercettazioni;
il ricorrente lamentava, altresì, violazione dell'art. 268 c.p.p., commi 6 e 8 in relazione agli artt. 416 e 415 bis c.p.p., con conseguente nullità del decreto che dispone il giudizio e di tutti gli atti successivi, nonché sotto forma di violazione degli artt. 268, 270 e 271 c.p.p. in relazione al mancato deposito degli originali delle intercettazioni e dei verbali delle relative operazioni.
Il Di FI denunciava:
4) mancato deposito - e conseguente inutilizzabilità - delle risultanze relative al monitoraggio satellitare mediante GPS dei veicoli usati dagli imputati, che la polizia giudiziaria aveva registrato su supporto magnetico, come riferito in dibattimento dal teste vice sovrintendente di polizia IG;
5) vizio di motivazione in ordine all'asserita responsabilità del ricorrente, non avendo la sentenza impugnata valutato ipotesi alternative a quella accusatoria per spiegare gli indizi ravvisati a carico dell'imputato, anche per quel che riguardava il transito al varco ecopass S. Vittore il giorno della rapina;
il ricorrente contestava gli ulteriori elementi indiziari concernenti la demolizione delle due auto rubate che erano servite (insieme con il furgone) per l'esecuzione della rapina, i contatti con gli altri coimputati, l'abitudine di usare il telefonino cellulare la domenica eccezion fatta che per la domenica della rapina (a tale ultimo riguardo lamentava un travisamento dei tabulati telefonici);
contestava, altresì, le dichiarazioni di CE RO - sentito nelle forme dell'art. 210 c.p.p. - circa il furto delle targhe poi apposte sul furgone, dichiarazioni che riteneva smentite da riscontri di segno contrario;
6) erronea applicazione dell'art. 605 c.p., atteso che la privazione della libertà delle persone presenti nello show room "Damiani Gioielli" si era protratta solo per il tempo strettamente necessario all'esecuzione della rapina;
7) vizio di motivazione sull'entità della pena e sulla mancata concessione delle attenuanti generiche.
Il NZ prospettava:
8) vizio di motivazione per avere la Corte territoriale trascurato le dichiarazioni di CE RO, che pur aveva negato di conoscere il NZ, il che elideva fra i pretesi indizi a suo carico i presunti contatti con il RO nei giorni precedenti la rapina, anche perché nessuno aveva visto il ricorrente la mattina del 24.2.08 all'interno o all'esterno della gioielleria e neppure dopo il delitto;
inoltre, almeno alle h. 17,52 di quello stesso giorno egli si trovava in un comune della provincia di Roma e la proprietaria di una delle auto usate per la rapina aveva escluso che il NZ fosse la persona cui aveva consegnato le chiavi della propria autovettura credendolo un meccanico della concessionaria cui si era rivolta;
9) nullità del decreto che dispone il giudizio - e di tutti gli atti conseguenti - per genericità dell'apporto causale attribuito al NZ, se materiale o meramente morale;
10) vizio di motivazione in ordine al delitto di cui all'art. 605 c.p. atteso che la privazione della libertà delle persone presenti nello show room "Damiani Gioielli" si era protratta solo per il tempo strettamente necessario all'esecuzione della rapina;
11) disparità di trattamento a danno del ricorrente al momento della determinazione della pena, che si sarebbe dovuta quantificare in misura più ridotta visto il limitato apporto causale che, al più, gli si sarebbe potuto attribuire;
12) vizio di motivazione su entità della pena e omessa concessione delle attenuanti generiche.
Lo NE deduceva:
13) vizio di motivazione, essendo rimasto incerto il numero esatto dei partecipanti alla rapina e il ruolo da ognuno rivestito (in proposito riteneva errata l'affermazione dell'impugnata sentenza secondo cui gli esecutori materiali della rapina sarebbero stati almeno cinque); del pari censurabile era la motivazione esposta dalla Corte territoriale nella parte in cui aveva analizzato il traffico relativo alle utenze telefoniche attribuite allo NE, aveva valutato l'esito delle intercettazioni ambientali all'interno della gioielleria "Oro ed ore" e dell'intercettazione telefonica del 18.3.08 (in cui si parlava di problemi insorti per il pagamento degli "operai"); la gravata pronuncia era, ancora, da censurarsi nella parte in cui aveva ritenuto attendibile la deposizione della teste ST nonostante le plurime incongruenze e contraddizioni in cui ella era incorsa;
14) vizio di motivazione sulla pena e sul diniego delle attenuanti dell'art. 62 bis c.p.. Con motivi aggiunti depositati in cancelleria il 22.1.13 il difensore del NZ denunciava vizio di motivazione nella parte in cui l'impugnata sentenza aveva ritenuto inattendibile la deposizione a discarico del teste salvaggio e aveva ritenuto che il ricorrente fosse responsabile anche dei reati di cui ai capi 2), 3) e 4), che riguardavano la fase esecutiva e non quella organizzativa della rapina, solo rispetto alla quale il NZ medesimo si sarebbe potuto, in ipotesi, supporre compartecipe. Per analoghe ragioni gli si sarebbero dovute concedere le attenuanti dell'art. 62 bis c.p.. Martedì 5.2.13 il difensore dello ST ha depositato in cancelleria memoria contenente un motivo aggiunto con cui ha lamentato l'erroneo calcolo della pena in quanto, essendosi in presenza di concorso di circostanze aggravanti ad effetto speciale (quella di cui all'art. 628 c.p., comma 3, n. 1 e quella della recidiva specifica reiterata infraquinquennale), in virtù dell'insegnamento delle S.U. di questa S.C. (sentenza n. 20798 del 24.2.2011) si sarebbe dovuto applicare, ex art. 63 c.p., comma 4, solo l'aumento di pena per la circostanza più grave, nel caso di specie da individuarsi nell'aggravante dell'art. 628 c.p., comma 3, n. 1, mentre dalla motivazione della sentenza impugnata risultava essere stato indebitamente applicato anche l'aumento per la recidiva. CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1. - I motivi che precedono sub 1), 5), 8), 13) e il primo dei motivi aggiunti depositati in cancelleria il 22.1.13 dalla difesa del NZ si collocano all'esterno dell'area di cui all'art. 606 c.p.p., perché le differenti letture degli atti processuali cui le doglianze si riferiscono scivolano sul piano dell'apprezzamento di merito, che presupporrebbe un accesso diretto agli atti e una loro delibazione in punto di fatto incompatibili con il giudizio innanzi a questa Corte Suprema, cui spetta soltanto il sindacato sulle massime di esperienza adottate nella valutazione degli indizi di cui all'art. 192 c.p.p., comma 2, nonché la verifica sulla correttezza logico-giuridica del ragionamento seguito e delle argomentazioni sostenute per qualificare l'elemento indiziario come grave, preciso e concordante, senza che ciò possa tradursi in un nuovo accertamento, ovvero nella ripetizione dell'esperienza conoscitiva propria dei gradi precedenti (cfr., ad es., Cass. Sez. 6, n. 20474 del 15.11.02, dep. 8.5.03). A sua volta il controllo in sede di legittimità delle massime di esperienza non può spingersi fino a sindacarne la scelta, che è compito del giudice di merito, dovendosi limitare questa S.C. a verificare che egli non abbia confuso con massime di esperienza quelle che sono, invece, delle mere congetture.
Le massime di esperienza sono definizioni o giudizi ipotetici di contenuto generale, indipendenti dal caso concreto sul quale il giudice è chiamato a decidere, acquisiti con l'esperienza, ma autonomi rispetto ai singoli casi dalla cui osservazione sono dedotti e oltre i quali devono valere;
tali massime sono adoperabili come criteri di inferenza, vale a dire come premesse maggiori dei sillogismi giudiziali di cui alle regole di valutazione della prova sancite dall'art. 192 c.p.p., comma 2. Costituisce, invece, una mera congettura, in quanto tale inidonea ai fini del sillogismo giudiziario, tanto l'ipotesi non fondata sull'id quod plerumque accidit, insuscettibile di verifica empirica, quanto la pretesa regola generale che risulti priva, però, di qualunque pur minima plausibilità (cfr. Cass. Sez. 6, n. 15897 del 15 aprile 2009;
Cass. Sez. 6, n. 16532 del 13.2.07, dep. 24.4.07, rv. 237145). Ciò detto, si noti che nel caso di specie i suddetti motivi di ricorso non evidenziano l'uso di inesistenti massime di esperienza nè violazioni di regole inferenziali, ma si limitano a segnalare soltanto possibili difformi valutazioni degli elementi raccolti, il che costituisce compito precipuo del giudice del merito, non di quello di legittimità, che non può prendere in considerazione quale ipotetica illogicità argomentativa la mera possibilità di un'ipotesi alternativa rispetto a quella ritenuta in sentenza (a riguardo la giurisprudenza di questa S.C. è antica e consolidata:
cfr. Cass. Sez. 1, n. 12496 del 21.9.99, dep. 4.11.99; Cass. Sez. 1, n. 1685 del 19.3.98, dep. 4.5.98; Cass. Sez. 1, n. 7252 del 17.3.99, dep. 8.6.99; Cass. Sez. 1, n. 13528 dell'11.11.98, dep. 22.12.98;
Cass. Sez. 1, n. 5285 del 23.3.98, dep. 6.5.98; Cass. S.U. n. 6402 del 30.4.97, dep. 2.7.97; Cass. S.U. n. 16 del 19.6.96, dep. 22.10.96; Cass. Sez. 1, n. 1213 del 17.1.84, dep. 11.2.84 e numerosissime altre).
Nel particolare della prova dichiarativa, va ricordato che per sua stessa natura essa è scandita da significati non univoci: infatti, salvi i casi limite in cui l'oggetto della deposizione sia del tutto definito o attenga alla proposizione di un dato storico assolutamente semplice e non opinabile, ogni narrazione è sempre frutto di una percezione soggettiva del dichiarante anche se concerne fatti di cui abbia scienza diretta;
ne consegue che il giudice di merito, nel valutare i contenuti della deposizione testimoniale, è sempre chiamato a depurare, in diversa misura, il dichiarato dalle possibili cause di (fisiologica) interferenza provenienti dal dichiarante medesimo (capacità cognitiva e di memorizzazione, sensibilità percettiva, stato di coinvolgimento emotivo nella vicenda su cui è chiamato a rispondere etc).
Dunque, il giudice di legittimità, per poter esprimere un eventuale giudizio sulla completezza, logicità e non contraddittorietà della motivazione in rapporto all'apprezzamento di fatto di una fonte testimoniale, dovrebbe avere contezza dell'intero compendio probatorio raccolto fino al momento della decisione, sulla base del quale svolgere l'analisi comparativa attinente alla decisività o non della fonte testimoniale e dell'incidenza causale della stessa nell'iter decisionale del giudice di merito, il che è ovviamente impraticabile in rapporto alla natura del giudizio di legittimità. Tale analisi comparativa, preclusa davanti alla Corte Suprema, non potrebbe neppure essere surrogata dalla circostanza per cui il testo della pronuncia impugnata non rechi menzione (neppure per interpretarne od escluderne il valore dimostrativo) di talune delle testimonianze evocate dalla difesa dell'imputato: anche in tale evenienza, infatti, qualsiasi apprezzamento imporrebbe la conoscenza dell'intero quadro delle emergenze probatorie, cioè di tutti gli atti processuali (non ostensibili al giudice di legittimità). Valgano analoghe considerazioni anche in ordine alle prove documentali, poiché anche queste ultime possono essere diversamente apprezzate a seconda del materiale probatorio adottato come termine di confronto.
Nè gioverebbe agli odierni ricorrenti intendere i summenzionati motivi di ricorso come denunce di travisamento dei fatti o delle prove: il travisamento dei fatti, com'è noto, proprio perché attiene alla generale ricostruzione della vicenda alla luce delle acquisizioni processuali e perché richiede una reiterazione dell'esperienza conoscitiva dei giudici di merito mediante accesso diretto e completo a tutti gli atti processuali, non può dedursi come vizio neppure alla luce del nuovo testo dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) come modificato dalla L. n. 46 del 2006 (cfr., per tutte, Cass. Sez. 6, n. 25255 del 14.2.12, dep. 26.6.12). Quanto alla denuncia di travisamento della prova, è pur vero che questa Corte Suprema, lungi dal procedere ad una (inammissibile) rivalutazione del fatto (e del contenuto delle prove), si limita a prendere in esame gli elementi di prova indicati in ricorso al fine di verificare se il relativo contenuto è stato veicolato o meno, senza distorsioni, all'interno della decisione (cfr. Cass. Sez. 3, n. 39729 del 18.6.2009, dep. 12.10.2009, rv. 244623; Cass. n. 15556 del 12.2.2008, dep. 15.4.2008; Cass. n. 39048/2007, dep. 23.10.2007;
Cass. n. 35683 del 10.7.2007, dep. 28.9.2007; Cass. n. 23419 del 23.5.2007, dep. 14.6.2007; Cass. n. 13648 del 3.4.06, dep. 14.4.2006, ed altre).
Nondimeno, nel caso in esame qualsivoglia denuncia di eventuale travisamento della prova risulta pregiudizialmente inibita dal rilievo che, in tema di motivi di ricorso per cassazione, la novella dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) ad opera della L. n. 46 del 2006 consente la deduzione del vizio di travisamento della prova, in ipotesi di doppia pronuncia conforme, nel solo caso in cui il giudice di appello, al fine di rispondere alle censure fatte valere in via di impugnazione, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice, ostandovi altrimenti il limite del devoluto, che non può essere superato ipotizzando recuperi in sede di legittimità (cfr., ad es., Cass. Sez. 4, n. 19710 del 3.2.09, dep. 8.5.09; Cass. Sez. 2, n. 24667 del 15.6.2007, dep. 21.6.2007;
Cass. Sez. 2, n. 5223 del 24.1.2007, dep. 7.2.2007; Cass. Sez. 2, n. 42353 del 12.12.2006, dep. 22.12.2006, e numerose altre). A ciò si aggiunga, infine, che nel dedurre un travisamento della prova la parte deve trascriverla integralmente od allegare in copia il documento in cui essa è consacrata (il che non è avvenuto nel caso di specie), evidenziando l'esatto passaggio in cui si annida il vizio: diversamente, non consentendo la citazione di alcuni brani della prova l'effettivo apprezzamento del vizio dedotto, il ricorso non è autosufficiente (cfr., ex aliis, Cass. Sez. 2, n. 25315 del 20.3.12, dep. 27.6.12; Cass. Sez. F n. 32362 del 19.8.10, dep. 26.8.10; Cass. Sez. 1, n. 6112 del 22.1.09, dep. 12.2.09; Cass. Sez. 4, n. 37982 del 26.6.08, dep. 3.10.08). Valgano le osservazioni che precedono anche riguardo all'ascolto diretto da parte dei giudici d'appello dei files audio relativi agli originali delle intercettazioni ambientali, pur dopo apposite perizie foniche, questione che viene dedotta pur sempre come travisamento della prova.
La doglianza è infondata anche nella parte in cui viene estesa alla possibilità, per il giudice, di valutare una prova tecnica in modo difforme da quello suggerito dal perito: invero, è appena il caso di ricordare che il principio di libera valutazione della prova concerne pure la prova tecnica, sicché ben può il giudice, quale peritus peritorum, esprimere il proprio giudizio in motivato contrario avviso rispetto a quello dei periti.
Nel caso in esame a tale giudizio la Corte territoriale non è pervenuta in base ad apodittiche od arbitrarie intuizioni, ma grazie all'ascolto diretto delle intercettazioni, per il quale nessuna norma di legge prescrive o vieta l'uso di normali cuffie o di altro particolare accorgimento tecnico.
In ordine, poi, al primo dei motivi aggiunti depositati in cancelleria il 22.1.13 dal difensore del NZ, è appena il caso di aggiungere che la valutazione d'una data testimonianza rientra nel più squisito apprezzamento di merito e che l'esclusione della responsabilità del concorrente anche per i reati satellite che non abbia materialmente eseguito può aversi soltanto nell'ipotesi di cui all'art. 116 c.p. (che il ricorrente non deduce). 1.2. - I motivi che precedono sub 2) e sub 3) - da vagliarsi congiuntamente perché connessi - sono infondati.
La legge non prescrive a pena di inutilizzabilità gli estremi di certificazione per accertare l'originalità dei files audio prodotti dal PM, noto essendo che l'art. 191 c.p.p., nel prevedere l'inutilizzabilità delle prove illegittimamente acquisite, si riferisce soltanto a prove assunte in violazione dei divieti stabiliti dalla legge o dalla Costituzione - cioè a prove in sè e per sè illegittime perché vietate - e non a quelle la cui assunzione, pur consentita, sia avvenuta senza l'osservanza delle formalità prescritte, dovendosi applicare in siffatta evenienza la disciplina delle nullità processuali (cfr., ex aliis, Cass. Sez. 6, n. 40973 dell'8.10.08, dep. 31.10.08; Cass. Sez. 6, n. 3460 del 13.2.98, dep. 19.3.98). Nella vicenda in esame, anche a voler seguire l'ottica dei suddetti motivi di ricorso, devono comunque escludersi nullità assolute - in quanto tali, ex art. 179 c.p.p., insanabili e rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento - non versandosi in ipotesi ne' di nullità previste dall'art. 178 c.p.p., comma 1, lett. a), ne' di nullità concernenti l'iniziativa del PM nell'esercizio dell'azione penale, ne' di nullità derivanti dall'omessa citazione dell'imputato o dall'assenza del suo difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza, ne' di nullità definite assolute da specifiche disposizioni di legge.
Riguardo all'ipotesi di eventuali nullità a regime intermedio verificatesi nel corso delle indagini preliminari, basti osservare che, ex art. 180 c.p.p., esse si sarebbero dovute dedurre prima della pronuncia della sentenza di primo grado (a tal fine i ricorrenti avrebbero dovuto indicare la sede processuale in cui ciò sarebbe avvenuto).
Va, ancora, escluso che nel caso di specie la Corte territoriale abbia omesso di assumere in via di rinnovazione dibattimentale, attraverso perizia sui tabulati e sui tracciamenti delle intercettazioni, prove decisive intese ad accertare le eventuali violazioni ipotizzate dal ricorrente ST: è noto, infatti, per antica e costante giurisprudenza di questa Corte Suprema che la perizia, proprio per il suo carattere neutro sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva. Ne consegue che il relativo provvedimento di diniego non è suscettibile di essere impugnato ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d) (cfrr., ex aliis, Cass. Sez. 4, n. 14130 del 22.1.2007,
dep. 5.4.2007; conf. Cass. n. 4981/2004; Cass. n. 37033/2003; Cass.n. 17629/2003; Cass. n. 9279/2003; Cass. n. 12027/99; Cass. n.
13086/98; Cass. n. 6074/97; Cass. n. 275/97; Cass. n. 9788/94; Cass.n. 6881/93). Quanto al lamentato mancato deposito dei decreti autorizzativi, delle proroghe e dei verbali di inizio e fine delle intercettazioni, nonché dei tabulati delle comunicazioni delle utenze cellulari degli imputati, dei codici IMEI e delle schede prepagate che avevano formato oggetto di analisi da parte della polizia giudiziaria con il sistema c.d. Sfera, va rilevato che in proposito l'impugnata sentenza (v. pag. 76) ha adeguatamente risposto con l'evidenziare che davanti al GIP era stata sollevata e correttamente respinta l'eccezione di nullità ex art. 268 c.p.p., commi 6 e 8 in quanto, con l'avviso ex art. 415 bis c.p.p., era stato reso noto che gli atti erano stati depositati dal PM;
nessun difensore aveva avanzato richiesta di ascolto delle intercettazioni ne' aveva lamentato che vi fossero atti non messi a disposizione delle parti.
1.3. - Il motivo che precede sub 4) è infondato, perché in tanto il mancato deposito di atti di indagine è assoggettato alla sanzione della inutilizzabilità in quanto gli atti stessi, pur presenti nel fascicolo del PM, non siano stati poi messi a disposizione delle parti private.
Nel caso di specie, al contrario, è lo stesso ricorrente a precisare che l'esistenza presso la polizia giudiziaria delle risultanze relative al monitoraggio satellitare mediante GPS, registrato su supporto magnetico, dei veicoli usati dagli imputati è emersa solo in dibattimento all'esito della deposizione del teste vice sovrintendente IG.
A ciò si aggiunga che tali risultanze non sono state acquisite come prove autonome, ma sono servite a consentire servizi di o.c.p. che, poi, sono stati oggetto di prova testimoniale (e non documentale). 1.4. - Il motivo che precede sub 9) è infondato, non essendo necessario ai sensi dell'art. 429 c.p.p. che il capo di imputazione contenuto nel decreto che dispone il giudizio raggiunga un livello di specificazione tale da indicare, per ciascun ricorrente, l'esatto contributo causale alla commissione del delitto;
ne' è indispensabile che esso chiarisca se il concorso debba intendersi come materiale o solo morale.
D'altronde, se in presenza di una condotta dell'imputato tale da richiedere un approfondimento dell'attività dibattimentale per la definitiva qualificazione dei fatti contestati è legittima la formulazione, nel decreto che dispone il giudizio, di imputazioni alternative (cfr., e pluribus, Cass. Sez. 1, n. 2112 del 22.11.07, dep. 15.1.08), afortiori è consentito non precisare se quello attribuito all'imputato sia un concorso materiale o solo morale. Nè ciò può indurre - all'esito del giudizio - modificazione alcuna tale da comportare una trasformazione essenziale del fatto addebitato qualora il giudicabile, cui sia stato contestato di essere autore materiale del reato, venga riconosciuto responsabile a titolo di mero concorso morale: infatti, in tale evenienza l'accusa di partecipazione materiale necessariamente implica, a differenza di quanto avverrebbe nell'ipotesi inversa (che qui non ricorre), la contestazione anche di un concorso morale nella commissione del reato medesimo (in altre parole, il normale rapporto di continenza tra concorso materiale e concorso morale esclude la violazione degli artt. 521 e 522 c.p.p.): cfr. Cass. Sez. 1, n. 42993 del 25.9.08, dep. 18.11.08; Cass. Sez. 5, n. 7638 del 17.1.07, dep. 23.2.07; Cass. Sez. 5, n. 42691 del 3.6.05, dep. 25.11.05; Cass. Sez. 5, n. 1258 del 21.1.98, dep. 3.2.98; Cass. Sez. 1, n. 3791 del 16.2.94, dep. 31.3.94; Cass. Sez. 1, n. 63 del 28.2.79, dep. 7.1.80. 1.5. -1 motivi che precedono sub 6) e sub 10) - da esaminarsi congiuntamente perché entrambi relativi al concorso del delitto di sequestro di persona con quello di rapina - sono infondati. Nel caso di specie l'impugnata sentenza e quella di primo grado (trattandosi di doppia conforme in punto di penale responsabilità, le motivazioni delle due pronunce di merito vanno ad integrarsi reciprocamente, saldandosi in un unico complesso argomentativo: cfr. Cass. Sez. 2, n. 5606 del 10.1.2007, dep. 8.2.2007; Cass. Sez. 1, n. 8868 del 26.6.2000, dep. 8.8.2000; v. altresì, nello stesso senso, le sentenze n. 10163/02, rv. 221116; n. 8868/2000, rv. 216906; n. 2136/99, rv. 213766; n. 5112/94, rv. 198487; n. 4700/94, rv. 197497;
n. 4562/94, rv. 197335 e numerose altre) hanno evidenziato - con motivazione immune da vizi logici o giuridici - che le persone presenti nello show room "Damiani Gioielli" sono state immobilizzate legando loro i polsi con fascette da elettricista e chiuse in una stanza con la porta bloccata, dall'esterno, con una sedia, stanza in cui sono rimaste anche dopo che gli esecutori della rapina si erano allontanati con la refurtiva.
Ciò dimostra che la privazione di libertà si è protratta oltre il tempo strettamente necessario alla sottrazione dei gioielli. Dunque, correttamente i giudici del merito hanno applicato la costante giurisprudenza di questa S.C. (cui va data continuità anche nella presente sede) secondo cui la privazione della libertà personale costituisce ipotesi aggravata del delitto di rapina (e vi rimane assorbita) solo quando si trovi in rapporto funzionale con l'esecuzione della rapina medesima, mentre il reato di sequestro di persona concorre con quello di cui all'art. 628 c.p. ove la privazione della libertà non abbia una durata limitata al tempo strettamente necessario alla consumazione della rapina, ma ne preceda o ne segua l'attuazione, in ogni caso prolungandosi oltre il suddetto limite temporale (cfr., ad es., Cass. Sez. 2, n. 29445 del 21.5.2003, dep. 14.7.2003; Cass. Sez. 2, n. 9387 del 15.6.2000, dep. 2.9.2000;
cfr. altresì Cass. Sez. 3, n. 37880 del 22.6.2004, dep. 24.9.2004), così come avviene allorquando si protragga dopo la consumazione al fine di consentire ai rapinatori di allontanarsi più agevolmente (cfr. Cass. Sez. 2, n. 7390 del 6.12.90, dep. 12.7.91), oppure quando preceda l'esecuzione della rapina.
1.6. - I motivi che precedono sub 7), 11), 12) e 14), nonché il secondo motivo aggiunto di cui alla memoria depositata in cancelleria dalla difesa del NZ il 22.1.13 - motivi da trattarsi congiuntamente perché tutti concernenti la quantificazione della pena e/o il diniego delle attenuanti di cui all'art. 62 bis c.p. - sono infondati.
È noto nella giurisprudenza di questa S.C. che ai fini della determinazione della pena e dell'applicabilità delle circostanze attenuanti dell'art. 62 bis c.p. non è necessario che il giudice, nel riferirsi ai parametri di cui all'art. 133 c.p., li esamini tutti, essendo invece sufficiente che specifichi a quale di essi ha inteso fare riferimento (cfr. ad esempio Cass. Sez. 1, n. 707 del 13.11.97, dep. 21.2.98; Cass. Sez. 1, n. 8677 del 6.12.2000, dep. 28.2.2001 e numerose altre).
Nondimeno, nel caso di specie l'impugnata sentenza ha motivato analiticamente (e senza vizi logico-giuridici) su tutti i parametri di cui all'art. 133 c.p., valorizzando i precedenti penali anche specifici degli imputati, indice concreto della loro personalità, nonché la gravità del fatto (desunta dalle modalità organizzative della rapina e dal numero dei soggetti coinvolti), l'entità del profitto e del danno, l'intensità del dolo, i motivi a delinquere (fine esclusivo di lucro) e il comportamento processuale. Dunque, l'impugnata sentenza ha sicuramente adempiuto l'obbligo di motivare la determinazione della pena applicata e il diniego delle attenuanti generiche.
Le difformi considerazioni svolte dai ricorrenti mirano soltanto a sollecitare un nuovo apprezzamento nel merito del trattamento sanzionatorio, operazione non consentita in sede di legittimità. Del pari estranea al novero di quelle consentite ex art. 606 c.p.p. è la censura relativa alla pretesa disparità di trattamento che il NZ lamenta in relazione al proprio apporto causale, che ritiene più limitato rispetto a quello degli altri.
1.7. - Il motivo di ricorso aggiunto dalla difesa dello ST con memoria depositata in cancelleria solo martedì 5.2.13 è inammissibile perché tardivo rispetto al termine ultimo di cui all'art. 585 c.p.p., comma 4 (che è di quindici giorni prima dell'udienza), termine previsto a pena di decadenza (v. cit. art. 585 c.p.p., u.c.). Nè la censura in esso svolta può essere esaminata d'ufficio da questa S.C., operazione consentita soltanto in ipotesi di c.d. pena illegale, vale a dire di pena diversa per specie da quella che la legge (applicabile nel tempo secondo i dettami dell'art. 2 c.p.) stabilisce per quel determinato reato o di pena inferiore o superiore, per quantità, ai relativi limiti edittali. In tale eventualità, infatti, irrogare una sanzione diversa per specie e/o quantità rispetto ai confini edittali impegna il valore costituzionale della legalità della pena di cui all'art. 25 Cost., che resterebbe vulnerato se non si potesse porre rimedio, anche d'ufficio, all'errore del giudice del grado precedente. Non è questo il caso di specie, atteso che la pena complessivamente irrogata in dispositivo (anni 13 e mesi 2 di reclusione ed Euro 5.500,00 di multa per ciascun imputato) rientra, per specie e quantità, nei limiti di quella astrattamente irrogabile per il delitto di rapina aggravata ai sensi dell'art. 628 c.p., comma 3, n. 1 e per gli altri delitti posti in continuazione ex art. 81 cpv. c.p..
Nè l'intervento d'ufficio da parte di questa S.C. potrebbe giustificarsi sol perché la pena, legittimamente quantificata nel dispositivo letto in udienza, risulta erroneamente calcolata in motivazione (solo in motivazione, infatti, l'impugnata sentenza ha erroneamente distinto in due diversi aumenti di pena, anziché in uno solo ex art. 63 c.p., comma 4, le conseguenze delle due aggravanti ad effetto speciale): diversamente, qualunque errore di diritto nel computo della pena dovrebbe essere corretto d'ufficio, il che finirebbe con lo snaturare il meccanismo stesso dell'impugnazione, retto dal principio devolutivo (espresso, per il giudizio di cassazione, dall'art. 609 c.p.p., comma 1). Ciò è conforme all'insegnamento di questa S.C. che - ad esempio, anche in ipotesi di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. - ha costantemente statuito che gli eventuali errori di calcolo commessi nel determinare la sanzione non rilevano purché il risultato finale non si traduca in una pena illegale (cfr., ex aliis, Cass. n. 90/09;
Cass. n. 518/2000; Cass. n. 3351/99). 1.8. - In conclusione, tutti i ricorsi vanno rigettati. Ex art. 616 c.p.p. consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile S.p.A. Damiani, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Seconda Penale, rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile S.p.A. Damiani liquidate in Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 febbraio 2013. Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2013