Sentenza 12 dicembre 2006
Massime • 1
In tema di motivi di ricorso per cassazione, la novella dell'art. 606, comma primo, lett. e) cod. proc. pen., ad opera della l. n. 46 del 2006, consente la deduzione del vizio di travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione rilevante che non esiste nel processo o per omessa valutazione di una prova decisiva, che può essere fatto valere nell'ipotesi di doppia pronuncia conforme nel solo caso in cui il giudice di appello, al fine di rispondere alle censure contenute nell'atto di impugnazione, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice, ostandovi altrimenti il limite del "devolutum", che non può essere superato ipotizzando recuperi in sede di legittimità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 12/12/2006, n. 42353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42353 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MORELLI AN - Presidente - del 12/12/2006
Dott. MONASTERO AN - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIANDANESE Franco - Consigliere - N. 1741
Dott. ZAPPIA ET - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 19857/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno;
nei confronti di:
1. EN IA, nato il [...];
2. IT AN, nato il [...];
3. CI UR, nata il [...];
4. ZA AU, nata il [...];
5. RU DO, nato il [...];
6. IR BE, nato il [...];
7. IL RA, nata il [...];
8. IL AN, nato il [...];
9. De UC IN, nato il [...];
10. De BE CA, nata il [...];
11. Di NZ LB, nato il [...];
12. SP AN, nato il [...];
13. RT ET, nato il [...];
14. NE RI, nato il [...];
15. AL NS, nato il [...];
16. AL TA, nata il [...];
17. RI IN, nato il [...];
18. LL RL, nato il [...];
19. RO LI, nato il [...];
20. LO LU, nato il [...];
21. LO MO, nato il [...];
22. LI AN, nato il [...];
23. IN AN, nato il [...];
24. EL NN, nata il [...];
25. NI IO, nato il [...];
26. TO AN AO, nato il [...];
27. TO IL, nato il [...];
28. ST NT, nato il [...];
29. TI LO, nato il [...];
30. ZZ UR, nato il [...];
avverso l'ordinanza del Tribunale di Salerno, Sezione del riesame, in data 26.4.2006.
Sentita la relazione della causa fatta dal Consigliere Dott. Piercamillo Davigo.
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Vito Monetti il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato;
Uditi i difensori:
Avv. BOTTI Bruno per LL RL, il quale ha concluso chiedendo in via principale la dichiarazione di inammissibilità del ricorso ed in subordine il rigetto dello stesso;
Avv. BRANCACCIO NT per RO LI e De BE CA, il quale ha concluso chiedendo in via principale la dichiarazione di inammissibilità del ricorso ed in subordine il rigetto dello stesso;
Avv. CARBONE AO per De UC IN e RO LI, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
Avv. CASTALDO Andrea per RI RA e IL AN, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità dei motivi di ricorso relativi alle esigenze cautelari ed il rigetto nel resto;
Avv. COLIVA Daniele per EN IA, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
Avv. D'APOTE IN Armando per IL RA e IL AN, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
Avv. Franco Arnaldo per Di NZ LB, il quale ha concluso chiedendo in via principale la dichiarazione di inammissibilità del ricorso ed in subordine il rigetto dello stesso;
Avv. Fusco Giuseppe per AL NS, AL TA, SP AN, NE RI e ZA AU, il quale ha concluso chiedendo;
Avv. Sira Silverio per De BE CA, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
Avv. Tedesco Giuseppe per RI IN e RT ET, il quale ha concluso chiedendo in via principale la dichiarazione di inammissibilità del ricorso ed in subordine il rigetto dello stesso. Osserva:
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Con ordinanza 21.12.2005, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Salerno dichiarò inammissibili le richieste del P.M. di trasmissione degli atti alla Camera dei Deputati per l'autorizzazione all'utilizzo delle intercettazioni telefoniche alle quali aveva preso parte De UC IN, Deputato al Parlamento e rigettò le richieste di applicazione di misure cautelari personali, formulate con tre distinti atti (19.11.2004, 21.7.2005 e 22.7.2005), accogliendo in parte le richieste di misure cautelari reali. Per quanto riguarda le misure cautelari personali, ad avviso del G.I.P.:
- non era possibile emettere alcuna misura, anche non custodiale, per i reati di cui ai capi B (artt. 110 e 323 cpv. c.p.) e C (artt. 81 cpv., 110 e 481 c.p.) della terza richiesta cautelare, non sussistendo le condizioni di cui agli artt. 280 e 287 c.p.p. trattandosi di reati puniti con pena non superiore nel massimo a 3 anni;
- non era possibile richiedere alla Camera dei Deputati l'autorizzazione all'utilizzo delle intercettazioni indirette relative a De UC IN, Deputato al Parlamento, difettando, da parte del P.M., il deposito in segreteria dei verbali, delle registrazioni e dei provvedimenti autorizzativi, nonché la specifica indicazione delle conversazioni da acquisire, sicché la richiesta ex L. n. 140 del 2003 era inammissibile;
- escluse le predette intercettazioni non sussistevano gravi indizi di reità a carico di De UC IN;
- sussistevano gravi indizi di reità per i delitti di cui ai capi B, C, F, I, M, N, O, Q, R, T, U, V, Z della prima richiesta cautelare, A1, A2 della seconda richiesta cautelare, D ed E della terza richiesta cautelare;
- era estinto per prescrizione il reato di cui al capo G della prima richiesta cautelare;
- non sussistevano gravi indizi di reità in ordine ai reati di cui ai capi A (associazione per delinquere), I (falso ideologico) ed S (riciclaggio) della prima richiesta cautelare;
- non sussistevano le esigenze cautelari di cui all'art. 274 c.p.p., lettere a), b) e c).
Il Avverso tale provvedimento il pubblico ministero propose appello, ai sensi dell'articolo 310 c.p.p., deducendo tre motivi:
1. l'erroneità della decisione di considerare inammissibile la richiesta di autorizzazione all'utilizzo delle intercettazioni telefoniche nei confronti del Deputato al Parlamento De UC IN e della ritenuta insussistenza di gravi indizi di reità nei confronti dello stesso a prescindere dalle intercettazioni stesse;
2. l'erroneità della decisione di considerare inesistenti i gravi indizi di reità in ordine al reato associativo di cui al capo A della prima richiesta cautelare e la mancata pronunzia sul reato associativo di cui al capo A della terza richiesta cautelare;
l'erroneità della ritenuta non configurabilità del delitto di riciclaggio di cui al capo S della prima richiesta cautelare;
3. l'erroneità della decisione di ritenere insussistenti le esigenze cautelari in relazione ai reati per i quali era stata ritenuta la sussistenza dei gravi indizi di reità.
3 - In parziale accoglimento dell'appello del P.M., il Tribunale di Salerno, con ordinanza del 11.2.2006, depositata il 26.4.2006, applicò: la misura interdittiva di cui all'art. 290 c.p.p. per mesi 2 a:
1. EN IA, limitatamente ai capi A, Q, S, T, U della prima richiesta cautelare e A1 della seconda richiesta cautelare;
2. RU DO, limitatamente ai capi A, C, S, T della prima richiesta cautelare;
3. TI LO, limitatamente ai capi A, S, T della prima richiesta cautelare;
4. TO AN AO, limitatamente ai capi A, F, T, U della prima richiesta cautelare e A, D, E della terza richiesta cautelare;
5. ZZ UR, limitatamente ai capi A, C, S, U della prima richiesta cautelare;
la misura interdittiva di cui all'art. 289 c.p.p. per mesi 2 a EL NN in relazione ai capi B, C, N della prima richiesta cautelare e A1 della seconda richiesta cautelare;
rigettò nel resto l'appello del P.M..
4 - Avverso la menzionata ordinanza del Tribunale di Salerno ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno nei confronti di EN IA, IT AN, LI UR, ZA AU, RU DO, IR BE, IL RA, IL AN, De UC IN, De BE CA, Di NZ LB, SP AN, RT ET, NE RI, AL NS, AL TA, RI IN, LL RL, RO LI, LO LU, LO MO, LI AN, IN AN, EL NN, NI IO, TO AN AO, TO IL, ST NT, TI LO e ZZ UR, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, anche ai sensi dell'art.606 c.p.p., lettera e) come modificato dalla L. 8 febbraio 2006, n.46, nella parte in cui il Tribunale ha escluso la sussistenza di gravi indizi di reità in ordine ai capi A, F, M, Q (nei limiti di cui all'impugnata ordinanza) ed S.
Il ricorrente premette che il Tribunale avrebbe erroneamente attribuito al P.M. di aver ritenuto fittizio il progetto del parco marino sulla litoranea orientale di Salerno, così travisando il contenuto delle richieste di misura cautelare che avevano invece dedotto la natura illecita dell'operazione Sea Park, sviluppatasi dal 1998 sia sull'area industriale Ideal Standard che sulla litoranea orientale di Salerno. L'operazione "Sea Park" comprenderebbe sia il progetto del parco marino in senso proprio (con previsione di attività turistico - commerciali nella litoranea orientale di Salerno e conseguente variante al P.R.G. vigente) che il piano di riconversione industriale dello stabilimento Ideal Standard con possibilità per tale società di accedere ai benefici della L. n.223 del 1991 e nuovi insediamenti del subentrante Consorzio CECAM di
Modena. Secondo la tesi del P.M. l'intera operazione sarebbe stata contraddistinta da criteri di illiceità siccome attuata con l'apporto di capitali illeciti (erogazione da parte di Ideal Standard di somme per L. 6.650.000.000, cessione dell'opificio al prezzo di L.
1.650.000.000 a fronte di un valore effettivo di oltre 18.000.000.000, successivo contributo Ideal Standard di L. 420.000.000 non contabilizzato), correlata ad un piano di riconversione industriale fittizio, con erogazione dei benefici di cui alla L. n. 223 del 1991 nonostante la sua non attuabilità e attuazione, caratterizzato da illecita concertazione tra privati, pubblici amministratori e tecnici quanto al progetto di costruzione del parco marino.
Il Tribunale avrebbe poi ravvisato contrasto tra la contestazione del delitto di associazione per delinquere di cui al capo A della prima richiesta cautelare e quella del delitto di concussione di cui al capo F della stessa richiesta, escludendo di conseguenza la sussistenza di gravi indizi di reità per entrambi i reati. Ad avviso del P.M. invece il reato associativo si sarebbe sviluppato fra tre gruppi imprenditoriali, con i pubblici amministratori quali concorrenti esterni, mentre la concussione sarebbe stata un segmento particolare ed autonomo della vicenda.
Infine secondo il P.M. sarebbe illogica e contraddittoria la motivazione in ordine alla esclusione della gravità indiziaria nei confronti degli amministratori indagati e del Parlamentare De UC IN. L'illogicità sarebbe frutto della scissione operata dal Tribunale fra il progetto del parco marino e quello della riconversione dello stabilimento Ideal Standard.
Con riferimento ai singoli capi di imputazione il ricorrente lamenta:
1. vizio di motivazione in relazione alla ritenuta insussistenza di gravi indizi in ordine al delitto di associazione per delinquere di cui al capo A della prima richiesta cautelare in quanto erroneamente sarebbe stata esclusa la sussistenza del vincolo associativo, di una stabile organizzazione, di un programma delinquenziale indeterminato e del concorso esterno di amministratori pubblici;
nessuna incompatibilità giuridica vi sarebbe fra il concorso esterno nei reati associativi degli amministratori e politici locali ed il delitto di concussione ascritto agli stessi al capo F della prima richiesta cautelare;
2. vizio di motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza di gravi indizi di reità del delitto di concussione di cui al capo F della prima richiesta cautelare, sia per la già segnalata assenza di incompatibilità giuridica con il concorso esterno degli asseriti autori della concussione nell'associazione per delinquere sia perché non sussisterebbe la contraddittorietà ravvisata dal Tribunale nell'imputazione relativa (attività dell'amministrazione volta a favorire l'insediamento della AR sull'area industriale per poi costringere i rappresentanti della stessa a subire comportamenti vessatori;
aver indotto i privati all'acquisto di terreni a prezzi eccessivi per poi avere gli esponenti degli uffici tecnici frustrato la realizzazione dell'iniziativa); il Tribunale avrebbe considerato corretto l'agire discrezionale della pubblica Amministrazione omettendo di considerare una serie di accadimenti antecedenti alla Delib. Consigliare 22 luglio 1999, n. 42; tale decisione sarebbe erronea perché trascura una serie di elementi di fatto la esclusione di ogni interesse di favore nei confronti di RI IN (proprietario dei terreni acquistati per la realizzazione del parco marino); lamenta poi la superficialità del giudizio relativo all'insussistenza di illegittimità della procedura di adozione della variante del P.R.G. per la litoranea orientale di Salerno in ragione della conformità ad una prassi;
si duole altresì della contraddittorietà della decisione di ritenere legittima l'adozione di una procedura semplificata di adozione della variante, mentre era ancora in corso quella ordinaria;
in ogni caso, ai fini del delitto di concussione rileverebbe l'abuso di poteri o qualità dei pubblici amministratori;
3. vizio di motivazione in ordine alla ritenuta non configurabilità del delitto di riciclaggio di cui al capo S della prima richiesta cautelare, quanto agli indagati EN IA, IL RA, IL AN, TI LO, RU DO e ZZ UR, essendo contestato ai predetti di aver concorso nel reato presupposto di false comunicazioni sociali di cui al capo Y;
ad avviso del ricorrente le condotte di falsificazione delle scritture contabili di cui ai n. 2, 4, 5 e 6 del capo Y sarebbero diverse dalle condotte di riciclaggio contestate e reato presupposto del riciclaggio sarebbero le condotte descritte ai n. 1 e 3 del capo Y, il reato di false comunicazioni sociali ascritto al capo W agli indagati AR AT IO e LO LB, amministratori della Ideal Standard;
inoltre il Tribunale avrebbe erroneamente escluso la sussistenza dell'elemento soggettivo (sotto il profilo della consapevolezza delle falsità contabili dell'Ideal Standard) in capo agli indagati, stante la forma occulta di finanziamenti, accordi e trasferimenti di somme;
ancora il Tribunale avrebbe errato nell'escludere la sussistenza del reato presupposto dell'esercizio abusivo del credito giacché ricorrerebbe - contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale - l'esercizio dell'attività nei confronti del pubblico;
anche accettando la tesi del Tribunale sulla non configurabilità del delitto di riciclaggio a carico dei concorrenti nel reato presupposto, residuerebbero le condotte di cui ai n. 2, 4, 5, 6 e 8 del capo S a carico di EN IA, IL RA, IL AN, TI LO, RU DO e ZZ UR;
infine sussisterebbero gravi indizi del reato di riciclaggio a carico di NI IO, LO LU, LO MO e RT ET, sulla scorta delle risultanze rassegnate nel ricorso;
4. vizio di motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza di gravi indizi di reità del delitto di cui all'art. 338 c.p. (capo M) in quanto l'assessore comunale sarebbe da considerare corpo politico o amministrativo ed in ogni caso si sarebbe in presenza di comportamenti intimidatori e non di mera influenza politica;
5. vizio di motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza di gravi indizi di reità nei confronti di De UC IN in ordine ai reati di cui ai capi A, F, M e Q della prima richiesta cautelare e A1 della seconda richiesta cautelare sull'assunto che costui si sarebbe limitato ad attività politica e non sarebbe stato consapevole della fittizzietà dei meccanismi e degli accordi sottesi alla concessione dei benefici di cui alla L. n. 223 del 1991; ad avviso del ricorrente gli elementi esaminati dal Tribunale indurrebbero a diversa conclusione;
inoltre nel ricorso si rassegnano ulteriori risultanze che il Tribunale avrebbe trascurato;
6. vizio di motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza dei gravi indizi di reità in relazione alla vicenda della centrale termoelettrica di cui ai capi A (ulteriore associazione per delinquere) della terza richiesta cautelare, in quanto sarebbe stata esclusa la sussistenza del reato associativo ravvisando erroneamente una mera attività di lobby;
7. vizio di motivazione, sempre in relazione alla vicenda della centrale termoelettrica, in ordine alla ritenuta insussistenza dei gravi indizi di reità dei delitti di cui ai capi D (falso) ed E (truffa aggravata) della terza richiesta cautelare, che sarebbero invece ravvisabili sulla base di una serie di considerazioni logiche fondate su significativi elementi fattuali, nonché alla esclusione dei gravi indizi di reità quanto ai delitti di cui ai capi B e C della stessa, per i quali non vi era alcuna richiesta cautelare, sicché il Tribunale non avrebbe potuto pronunziare e comunque sarebbero sussistenti gli elementi necessari ad integrare la fattispecie sub B come l'individuabilità dei pubblici ufficiali;
del pari il Tribunale avrebbe esorbitato dall'ambito devolutivo di cui all'art. 310 c.p.p. esprimendo valutazioni sulla posizione di AI L.;
8. vizio di motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza del pericolo di inquinamento probatorio desumibile dalle intercettazioni effettuate nei confronti di AI NZ e dai comportamenti di costui e di RO IN, sull'assunto che non vi sarebbe stata violazione del segreto e neppure il riferimento degli interlocutori alla possibilità di essere intercettati sarebbe di per se indicativo della pericolosità per la genuinità dell'acquisizione e della formazione della prova;
neppure, secondo il Tribunale, sarebbero segno di inquinamento probatorio le conversazioni fra gli indagati e la diffusione a mezzo stampa da parte di De UC IN di notizie riservate sulla vicenda AR o CM o la diffusione del contenuto dell'ordinanza cautelare;
ad avviso del ricorrente non sarebbe sufficiente il riferimento alle prove già acquisite e non sarebbe possibile un'analitica elencazione degli atti investigativi da compiere;
inoltre il ricorrente contesta le valutazioni espresse dal Tribunale e segnala che taluni degli indagati potrebbero acquisire informazioni sul procedimento all'interno degli uffici giudiziari;
erroneamente, considerando durata delle condotte, permanenza dei programmi di riconversione, mantenimento delle cariche e dei rapporti;
il Tribunale avrebbe ritenuto scemato il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie per De BI RI, MA AN, RI AN e IN AN;
dovrebbe essere rivalutata la sussistenza dell'esigenza cautelare di cui all'art. 274 c.p.p., lettera c) in generale e per LI AN, IL
AN, IL RA e TO AN AO (per i quali è stata esclusa) ove si ravvisino gravi indizi di reità in ordine ai reati di cui ai capi A, F, M, Q ed S della prima richiesta.
5 - Prima di esaminare i singoli motivi di ricorso è necessario ricordare che a questa Corte non possono essere sottoposti giudizi di merito, non consentiti neppure alla luce dei motivi nuovi presentati ai sensi della L. n. 46 del 2006. Va infatti premesso che la modifica normativa dell'art. 606 c.p.p., lettera e), di cui alla L. 20 febbraio 2006, n. 46 lascia inalterata la natura del controllo demandato alla Corte di cassazione, che può essere solo di legittimità e non può estendersi ad una valutazione di merito. Il nuovo vizio introdotto è quello che attiene alla motivazione, il cui vizio di mancanza, illogicità o contraddittorietà può ora essere desunto non solo dal testo del provvedimento impugnato, ma anche da altri atti del processo specificamente indicati, è perciò possibile ora valutare il cosiddetto travisamento della prova, che si realizza allorché si introduce nella motivazione un'informazione rilevante che non esiste nel processo oppure quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronunzia. Attraverso l'indicazione specifica di atti contenenti la prova travisata od omessa si consente nel giudizio di cassazione di verificare la correttezza della motivazione.
Ciò peraltro vale nell'ipotesi di decisione di appello difforme da quella di primo grado, in quanto nell'ipotesi di doppia pronunzia conforme il limite del devolutum non può essere superato ipotizzando recuperi in sede di legittimità, salva l'ipotesi in cui il giudice d'appello, al fine di rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, richiami atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice.
Infine il dato probatorio che si assume travisato od omesso deve avere carattere di decisività non essendo possibile da parte della Corte di cassazione una rivalutazione complessiva delle prove che sconfinerebbe nel merito.
È poi necessario chiarire i limiti di sindacabilità da parte di questa Corte dei provvedimenti adottati dal giudice del riesame dei provvedimenti sulla libertà personale.
Secondo l'orientamento di questa Corte, che il Collegio condivide, "l'ordinamento non conferisce alla Corte di Cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, ne' alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, ivi compreso l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura cautelare, nonché del tribunale del riesame. Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: 1) - l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
2) - l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento". (Cass. Sez. 6^, sent. n. 2146 del 25/05/1995 dep. 16/06/1995 rv 201840).
Inoltre "il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale è diretto a verificare, da un lato, la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato e, dall'altro, la valenza sintomatica degli indizi. Tale controllo, stabilito a garanzia del provvedimento, non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e la concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici. In particolare, il vizio di mancanza della motivazione dell'ordinanza del riesame in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza non può essere sindacato dalla Corte di legittimità, quando non risulti prima facie dal testo del provvedimento impugnato, restando ad essa estranea la verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle questioni di fatto". (Cass. Sez. 1^ sent. n. 1700 del 20/03/1998 dep. 04/05/1998 rv 210566).
Siffatti limiti valgono anche nell'ipotesi di ricorso avverso decisione resa in appello ai sensi dell'art. 310 c.p.p. ed ovviamente anche nell'ipotesi di ricorso contro ordinanza che rigetti in tutto o in parte richieste di applicazione di misure cautelari personali. 6^ - Alla luce dei criteri sopra esposti il primo ed il secondo motivo di ricorso sono proposti al di fuori dei casi consentiti. Attraverso la deduzione del vizio di motivazione in relazione alla ritenuta insussistenza di gravi indizi in ordine al delitto di associazione per delinquere di cui al capo A e al delitto di concussione di cui al capo F della prima richiesta cautelare si cerca infatti di sottoporre a questa Corte in giudizio di merito sulla sussistenza di gravi indizi di reità.
Nella specie il Tribunale ha escluso, quanto al delitto di associazione per delinquere, la sussistenza del vincolo associativo, di una stabile organizzazione, di un programma delinquenziale indeterminato e del concorso esterno di amministratori pubblici. È vero che astrattamente non vi nessuna incompatibilità giuridica fra il concorso esterno nei reati associativi degli amministratori e politici locali ed il delitto di concussione che taluno dei concorrenti esterni possa aver posto in essere, ma il Tribunale ha ritenuto tale incompatibilità sussistente di fatto in concreto. Anche il giudizio di contraddittorietà, espresso dal Tribunale, sull'imputazione relativa alla concussione (attività dell'amministrazione volta a favorire l'insediamento della AR sull'area industriale per poi costringere i rappresentanti della stessa a subire comportamenti vessatori;
aver indotto i privati all'acquisto di terreni a prezzi vessatori per poi avere gli esponenti degli uffici tecnici frustrato la realizzazione dell'iniziativa) è un giudizio di merito, così come quello sulla correttezza dell'agire discrezionale della pubblica Amministrazione. Tali giudizi non possono essere oggetto di censura da parte di questa Corte.
Infatti, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti ne' deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con "i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento", secondo una formula giurisprudenziale ricorrente (Cass. Sez. 5^ sent. n. 1004 del 30/11/1999 dep. 31/1/2000 rv 215745, Cass., Sez. 2^ sent. n. 2436 del 21/12/1993 dep. 25/2/1994, rv 196955). Alla stessa conclusione si deve pervenire in relazione al quinto (vizio di motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza di gravi indizi di reità nei confronti di De UC IN in ordine ai reati di cui ai capi A, F, M e Q della prima richiesta cautelare e A1 della seconda richiesta cautelare), sesto (vizio di motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza dei gravi indizi di reità in relazione alla vicenda della centrale termoelettrica di cui ai capi A, ulteriore associazione per delinquere, della terza richiesta cautelare) e settimo motivo di ricorso (vizio di motivazione, sempre in relazione alla vicenda della centrale termoelettrica, in ordine alla ritenuta insussistenza dei gravi indizi di reità dei delitti di falso di cui ai capi D e di truffa aggravata di cui al capo E della terza richiesta cautelare) si devono richiamare le considerazioni già svolte al punto 5^ in ordine ai limiti del giudizio di cassazione ed alla non deducibilità in questa sede di censure di merito, neppure alla luce delle modifiche apportate all'art. 606 c.p.p., lettera e, con L. n. 46 del 2006.
Infatti con tali motivi, sostanzialmente il ricorrente propone una diversa ed alternativa lettura delle risultanze di fatto rispetto a quella effettuata dal giudice di appello.
Invece è manifestamente infondata ed in parte proposta in carenza di interesse la doglianza relativa alla esclusione dei gravi indizi di reità quanto ai delitti di cui ai capi B e C della terza richiesta cautelare (per i quali non vi era alcuna richiesta cautelare, sicché il Tribunale non avrebbe potuto pronunziare e comunque sarebbero sussistenti gli elementi necessari ad integrare la fattispecie sub B come l'individuabilità dei pubblici ufficiali) così come quella relativa alle valutazioni espresse dal Tribunale in ordine alla posizione di AI L..
Dei reati di cui ai capi B e C il Tribunale ha trattato in relazione agli artifizi e raggiri del delitto di truffa. Quanto alla posizione di AI L. si tratta di considerazioni che il Tribunale ha svolto al di fuori del tema del decidere che non riverberano nel dispositivo dell'ordinanza impugnata, sicché nessun pregiudizio alle autonome valutazioni del P.M. in ordine alle determinazioni di sua competenza. Non essendo pregiudicata in alcun modo la posizione e l'attività della parte ricorrente non vi è perciò neppure interesse della stessa ad impugnare l'ordinanza del Tribunale.
Tutti i predetti motivi di ricorso sono pertanto inammissibili.
7 - Il terzo motivo di ricorso è inammissibile in quanto in parte manifestamente infondato ed in parte perché relativo a censure di merito.
Anzitutto è esatta (ed a ben vedere neppure contestata) l'affermazione del Tribunale secondo la quale non possono essere chiamati a rispondere di riciclaggio coloro che sono accusati di concorso in un reato presupposto.
Peraltro il P.M. ricorrente afferma che le condotte di falsificazione delle scritture contabili di cui ai capi 2, 4, 5 e 6 del capo Y sarebbero diverse dalle condotte di riciclaggio contestate e reato presupposto del riciclaggio sarebbero le condotte descritte ai n. 1 e 3 del capo Y, oltre che il reato di false comunicazioni sociali ascritto al capo W agli indagati AR AT IO e LO LB, amministratori della Ideal Standard.
Quanto al primo punto va rilevato che nell'imputazione provvisoria è contestato a tutti gli indagati ai quali il capo Y è attribuito il concorso, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, in tutte le condotte di cui al menzionato capo Y, sicché si deve escludere che sia possibile suddividere l'imputazione ai soli fini di attribuire a taluni degli stessi il delitto di riciclaggio delle somme che sarebbero compendio di tali condotte.
Quanto invece alle falsità contabili di cui al capo W si deve escludere che le somme che si assumono riciclate siano compendio di tale delitto, posto che le falsità sono contestate come commesse successivamente all'erogazione di tali somme, come omessa rappresentazione nelle scritture contabili che le erogazioni erano avvenute. È perciò irrilevante la sussistenza o meno dell'elemento soggettivo (sotto il profilo della consapevolezza delle falsità contabili dell'Ideal Standard) in capo agli indagati. È valutazione di merito quella del Tribunale che ha escluso la sussistenza del reato di esercizio abusivo del credito, anch'esso indicato quale presupposto del riciclaggio e non si ravvisa illogicità nella motivazione che ha escluso che i soggetti avessero operato indiscriminatamente fra il pubblico attraverso una delle condotte di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 106. Anche con riferimento a NI IO, LO LU, LO MO e RT ET, il Tribunale ha rilevato che agli stessi erano contestate le condotte di esercizio abusivo del credito che sono state poste a base del delitto di riciclaggio quale reato presupposto, sicché non era configurabile per essi il delitto di cui al capo S.
8 - Il quarto motivo di ricorso, relativo al vizio di motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza di gravi indizi di reità per il delitto di cui al capo M, è manifestamente infondato posto che, per costante orientamento di questa Corte, che il Collegio condivide, il reato di cui all'art. 338 c.p. è configurabile soltanto nei confronti di organismi collegiali e non di singoli pubblici ufficiali.
In proposito si richiamano le seguenti pronunzie:
- Cass. Sez. 6 sent. n. 2636 del 14/1/2000 dep. 1/3/2000 rv 215777:
"Agli effetti di quanto previsto dall'art. 338 c.p., per corpo politico, amministrativo o giudiziario deve intendersi una autorità collegiale che eserciti una delle suddette funzioni, in modo da esprimere una volontà unica tradotta in atti che siano riferibili al collegio e non ai singoli componenti che alla formazione di tale volontà concorrono". (Fattispecie nella quale la S.C. ha escluso che possa integrare la nozione suddetta un comando provinciale dell'Arma dei Carabinieri);
- Cass. Sez. 6 sent. n. 32869 del 18/5/2005 dep. 2/9/2005 rv 231661:
"Non può ritenersi sussistente il reato di cui all'art. 338 c.p. (violenza o minaccia ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario) qualora la condotta violenta o minacciosa non sia diretta ad un organo collegiale o ad una sua rappresentanza, qualificabile, quest'ultima, come tale, solo nel presupposto che ad essa sia attribuito il potere di agire in nome e per conto del collegio". (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha escluso la configurabilità del reato in un caso in cui esso era stato ipotizzato sulla base della ritenuta sussistenza di una "campagna di aggressione mediatica" condotta nei confronti di taluni singoli magistrati).
La non configurabilità nel caso concreto del delitto in questione, ipotizzato nei confronti di un singolo assessore comunale, nei confronti di un singolo pubblico ufficiale rende superfluo l'esame del vizio di motivazione denunziato dal ricorrente.
9 - In ordine all'ottavo motivo di ricorso (vizio di motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza del pericolo di inquinamento probatorio e del pericolo di reiterazione di reati della stessa specie) si deve anzitutto richiamare quanto evidenziato al punto 5^ in ordine ai limiti del sindacato della Corte di cassazione sulla sussistenza o meno delle esigenze cautelari.
Il Tribunale ha dettagliatamente motivato in ordine alle esigenze cautelari, segnalando, in ordine alla previsione di cui all'art. 274 c.p.p., lettera a che l'ipotesi su cui il P.M. ha insistito (taluni degli indagati potrebbero acquisire informazioni sul procedimento all'interno degli uffici giudiziari) riguarderebbero persone sottoposte ad indagini nei confronti delle quali non è stata formulata alcuna richiesta cautelare (AI L. e RO). Quanto all'esigenza cautelare di cui all'art. 274 c.p.p., lettera c non solo il Tribunale ha motivato in modo immune da vizi, sul fatto che sarebbe scemato il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie (per De BI RI, MA AN, RI AN e IN AN), ma non si è verificata la condizione ipotizzata dallo stesso ricorrente per una diversa valutazione di tale esigenza cautelare in generale e per LI AN, IL AN, IL RA e TO AN AO (per i quali è stata esclusa) essendo stati ritenuti inammissibili i motivi relativi alla ritenuta insussistenza di gravi indizi di reità in ordine ai reati di cui ai capi a, F, M, Q ed S della prima richiesta.
Anche tale motivo è dunque in parte proposto fuori dai casi consentiti ed in parte manifestamente infondato.
10 - In presenza di motivi ritenuti tutti inammissibili il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 dicembre 2006. Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2006