Sentenza 21 gennaio 1998
Massime • 1
Quando all'imputato è stata contestata una condotta materiale relativa ad un fatto costituente reato e venga poi ritenuto responsabile a titolo di concorso morale nello stesso reato, non può ritenersi che in tal modo si sia effettuata una trasformazione rilevante ed essenziale e, cioè, una immutazione del fatto addebitato (che rimane sempre lo stesso)con una conseguente menomazione del diritto difesa, atteso che la materialità della partecipazione implica anche quella di un eventuale concorso morale (Fattispecie in tema di falsità materiale del pubblico ufficiale in atti pubblici).
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La massima Ai fini dell'applicazione della circostanza aggravante di cui all' art. 640, comma secondo, n. 1, cod. pen., sono da qualificarsi enti pubblici le associazioni private che, in attuazione di programmi finanziati, in forza di apposita legge, dall'ente provinciale, svolgono attività di formazione, di ricerca e di innovazione tecnologica volta alla realizzazione dell'interesse pubblico della promozione e lo sviluppo socio-economico del territorio di riferimento, al di fuori di ogni logica di tipo industriale o commerciale finalizzata al perseguimento di obiettivi di natura imprenditoriale o con scopo di lucro, tipici di chi opera in regime concorrenziale (Cassazione penale , sez. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/01/1998, n. 1258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1258 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Giuseppe Consoli Presidente del 21/01/1998
1. Dott. Guido Ietti Consigliere SENTENZA
2. Dott. Giuseppe Sica Consigliere N.106
3. Dott. Angelo Di Popolo Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Aniello Nappi Consigliere N.19038/1997
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: OC RU, nato a [...] il [...]. Avverso la sentenza in data 20/12/1996 della Corte di Appello di ROMA. Visti gli atti, la sentenza denunziata ed i ricorsi,
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dr. GIUSEPPE SICA
Udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto Procuratore Generale Dr. G. Palombarini che ha concluso per il rigetto del ricorso
Udito il difensore avv. G. Zeppieri
RITENUTO IN FATTO.
Con sentenza in data 2/3/1995, il Tribunale di Latina, dichiarava OC RU, responsabile dei reati di cui agli artt. 476 e 323 C.P. e, con le attenuanti generiche equivalenti all'aggravante, lo condannava alla pena di un anno di reclusione;
pena accessoria dell'interdizione dal pp.uu. per un anno;
pena principale e pene accessorie sospese.
Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Roma confermava la decisione.
Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato deducendo un triplice motivo di annullamento.
Con il primo motivo, lamenta la violazione dell'art. 606, lett. d) cpp per la mancata assunzione di una prova decisiva, con una motivazione illogica ritenendo V istanza irrilevante perché risulta provato che il OC alterò o fece alterare il verbale contravvenzionale.
Inoltre, con il secondo deduce che la motivazione è contraddittoria, in quanto ha acquisito la trascrizione di quanto contenuto nella videocassetta fonica, senza riaprire l'istruttoria e sulla base della stessa ha modificato radicalmente la pronuncia di primo grado, confermando la condanna sulla base di una partecipazione psicologica al falso e non più con riferimento al falso materiale contestato. Tale modus procedendi integra altresì la violazione di norma processuale
Con il terzo motivo, deduce la violazione dell'art. 606, lett. c) in relazione agli artt. 521 e 178 cpp per erronea applicazione della norma processuale, in tema di correlazione tra contestazione e pronuncia, risultando violati i diritti della difesa. CONSIDERATO IN DIRITTO.
Il ricorso è fondato e va accolto nei limiti che seguono. All'imputato è stato contestato di avere, nell'esercizio delle sue funzioni di operatore di polizia municipale, alterato il verbale di contravvenzione n. 10293 del 27/5/1992, trasformando la seconda cifra del numero di targa da "3 in 8" (capo A) e di avere abusato con la suddetta condotta, del proprio ufficio allo scopo di procurare al proprio figlio Luca, V ingiusto profitto dell'omesso pagamento della contravvenzione (capo B).
Si osserva.
La sentenza impugnata è illogica.
I giudici di merito pongono a base della responsabilità del OC la condotta materiale costituita dalla correzione di una delle cifre del numero di targa della vettura del figlio dell'imputato, come comprovato sulla base della perizia dibattimentale svolta. Da tale fatto, con un evidente salto logico, avendo la perizia provato solamente la avvenuta correzione della cifra, per di più con lo stesso inchiostro con il quale era stato redatto il verbale, i primi giudici hanno dedotto che, essendo il figlio del OC e il OC stesso gli unici a trarne profitto, la falsificazione era da addebitare all'opera dell'imputato, senza però indicare in quali circostanze Inoltre, la ritenuta responsabilità contrasta con altri elementi accertati ed indicati nella sentenza, quali l'esclusione della possibilità per il OC di accedere ai verbali di contravvenzione, mentre è stato sminuito il valore di un elemento emerso dalla perizia (alterazione compiuta con lo stesso inchiostro), in presenza di un deposito giornaliera dei verbali di contravvenzione.
Ed ancora illogica si presenta la decisone, quando, a fronte della richiesta dei difensori di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, sulla base di una videocassetta fonica, contenente la registrazione di una conversazione tra l'imputato ed la collega che aveva redatto il verbale di contravvenzione contraffatto, e, nella quale, quest'ultima ammetteva espressamente di avere eseguita la correzione, la Corte di merito, acquisita de piano la sola trascrizione di quanto registrato, senza procedere alla riapertura dell'istruttoria dibattimentale ex artt. 507 e 190 c.p.p., ha ritenuto tale circostanza ininfluente sulla posizione dell'imputato, "essendo provato che egli alterò o fece alterare il verbale di cui si tratta".
Trattasi, come è evidente, in mancanza di indicazione di elementi che prospettino il comportamento del OC come autore diretto o materiale del falso, di semplici presunzioni, conseguenza di deduzioni astratte e caratterizzate da affermazioni, come, "certamente un intervento del RO vi è stato allo scopo di determinare altri a fare qualcosa per... togliere la contravvenzione", oppure "ciò può essere avvenuto... anche dietro semplice sollecitazione che abbia determinato altri a compiere la falsità".
Sono, invece, infondate le censure relative alle assunte violazioni degli artt. 521 e 178 c.p.p., in tema di correlazione tra contestazione e pronuncia.
Infatti, quando all'imputato è stata contestata una condotta materiale relativa ad un fatto costituente reato e venga, poi, ritenuto responsabile a titolo di concorso morale nello stesso reato, non può ritenersi che in tal modo si sia effettuata una trasformazione rilevante ed essenziale e, cioè, una immutazione del fatto addebitato (che rimane sempre lo stesso), con conseguente menomazione del diritto di difesa, atteso che la materialità della partecipazione implica anche quella di un eventuale concorso morale.
P.Q.M.
Annulla l'impugnata sentenza con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Roma per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 21 gennaio 1998.
Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 1998