Sentenza 3 giugno 2005
Massime • 1
Nel caso in cui all'imputato sia stato contestato di essere stato l'autore materiale del fatto, non v'è mutamento della contestazione se il giudice, poi, lo ritenga responsabile a titolo di concorso morale. Tale modifica, infatti, non comporta una trasformazione essenziale del fatto addebitato, nè può provocare menomazione del diritto di difesa, poiché l'accusa di partecipazione materiale al reato necessariamente implica, a differenza di quanto avverrebbe nell'ipotesi inversa, la contestazione di un concorso morale nella commissione del reato (fattispecie in tema di falsità materiale di un certificato medico)
Commentari • 2
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La massima In tema di truffa, la prova dell'elemento soggettivo, costituito dal dolo generico, diretto o indiretto, può desumersi dalle concrete circostanze e dalle modalità esecutive dell'azione criminosa, attraverso le quali, con processo logico-deduttivo, è possibile risalire alla sfera intellettiva e volitiva del soggetto, in modo da evidenziarne la cosciente volontà e rappresentazione degli elementi oggettivi del reato, quali l'inganno, il profitto ed il danno, anche se preveduti come conseguenze possibili della propria condotta, di cui si sia assunto il rischio di verificazione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione impugnata che aveva affermato la …
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La massima Ai fini dell'applicazione della circostanza aggravante di cui all' art. 640, comma secondo, n. 1, cod. pen., sono da qualificarsi enti pubblici le associazioni private che, in attuazione di programmi finanziati, in forza di apposita legge, dall'ente provinciale, svolgono attività di formazione, di ricerca e di innovazione tecnologica volta alla realizzazione dell'interesse pubblico della promozione e lo sviluppo socio-economico del territorio di riferimento, al di fuori di ogni logica di tipo industriale o commerciale finalizzata al perseguimento di obiettivi di natura imprenditoriale o con scopo di lucro, tipici di chi opera in regime concorrenziale (Cassazione penale , sez. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 03/06/2005, n. 42691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42691 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 03/06/2005
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. COLONNESE Andrea - Consigliere - N. 1284
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 039873/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) BA LU, N. IL 16/02/1966;
avverso SENTENZA del 02/07/2004 CORTE APPELLO di FIRENZE;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIZZUTI GIUSEPPE;
sentito il P.G. Dott. IACOVIELLO Francesco che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
Udito il dif. Avv. DE SALVO Placido.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza del 02/07/2004 la corte d'appello di Firenze confermava la sentenza del tribunale di Livorno in data 13.2.2003, che aveva condannato BA CA, con attenuanti generiche, alla pena di mesi uno e giorni ventiquattro di reclusione, avendolo riconosciuto colpevole del reato di cui agli artt. 477 e 482 c.p. (per avere falsificato materialmente il certificato, rilasciato il 12/05/2000 e relativo agli esami radiologici effettuati dal doti FF Massimo, riproducendolo con la diagnosi diversa da quella realmente formulata dal medico).
Avverso la summenzionata sentenza della corte d'appello di Firenze il BA proponeva ricorso per Cassazione.
L'imputato chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata, deducendo: 1) violazione degli artt. 521 e 518 c.p.p., giacché nel decreto di citazione era stato contestata la falsificazione materiale del certificato, mentre il provvedimento di condanna aveva insinuato la possibilità che lo stesso imputato avesse "commissionato all'ipotetico compilatore" l'atto; 2) erronea applicazione degli artt. 477 e 482 c.p., manifesta illogicità della motivazione, violazione dell'art. 192 c.p.p. con riferimento all'affermazione della penale responsabilità nonostante la carenza di prove. Il ricorso deve essere rigettato.
Il primo motivo non è fondato.
La giurisprudenza di questa Corte Sprema ha chiarito che allorquando all'imputato sia stato contestato di essere l'autore materiale del fatto, non v'è mutamento della contestazione se il giudice lo ritenga, poi, responsabile di concorso morale. Tale modifica, infatti, non comporta una trasformazione essenziale del fatto addebitato, ne' può provocare menomazione del diritto di difesa, poiché l'accusa di partecipazione materiale al reato implica necessariamente, a differenza di quanto avverrebbe nell'ipotesi inversa, la contestazione di un concorso morale nella commissione del reato (Cass. 21/01/1998, Rocci). Il secondo motivo è parimenti infondato.
La corte territoriale ha ribadito la responsabilità dell'imputato con motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici. In particolare, detta corte ha rilevato che il certificato falso era intestato al nome del BA e che l'imputato aveva prodotto lo stesso certificato all'assicurazione allo scopo evidente di conseguire un risarcimento maggiore del dovuto. Era, quindi, del tutto ininfluente che il BA fosse stato o meno l'autore materiale della falsificazione, posto che, essendo il certificato falso intestato al nome dello stesso BA, solo quest'ultimo poteva averlo commissionato all'ipotetico compilatore, restando, anche in questo caso, dimostrata la responsabilità concorsuale del medesimo imputato, ai sensi dell'art. 110 c.p., quale istigatore del falso.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 3 giugno 2005. Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2005