Sentenza 15 giugno 2000
Massime • 2
In tema di circostanze del reato, con riferimento alla globalità del giudizio di comparazione tra circostanze attenuanti ed aggravanti, previsto dall'articolo 69 cod. pen., tale giudizio può ritenersi adeguatamente motivato se il giudice pone in risalto una sola delle circostanze suscettibili di valutazione di prevalenza o di equivalenza rispetto alle altre circostanze, per dimostrare la ragione del proprio convincimento; infatti, il giudice non è tenuto a specificare analiticamente le singole circostanze e ad indicare le rispettive ragioni che lo hanno indotto a formulare il giudizio di comparazione.
La privazione della libertà personale costituisce ipotesi aggravata del delitto di rapina (e rimane in esso assorbita) solo quando la stessa si trovi in rapporto funzionale con la esecuzione della rapina medesima, mentre, nell'ipotesi in cui la privazione della libertà non abbia una durata limitata al tempo strettamente necessario alla consumazione della rapina, ma ne preceda o ne segua l'attuazione, in ogni caso protraendosi oltre il suddetto limite temporale, il reato di sequestro di persona concorre con quello di rapina.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 15/06/2000, n. 9387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9387 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Nicola ZINGALE Presidente del 15/6/2000
Dott. Pietro Antonio SIRENA Consigliere SENTENZA
Dott. Francesco DE CHIARA Consigliere N. 623
Dott. Alessandro CONZATTI Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Antonio ESPOSITO Consigliere N. 42.091/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da DU IZ, nato a [...], il [...], e da CC DE, nato a [...], il [...], avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, sezione I penale, in data 18 maggio 1999. Sentita la relazione della causa fatta dal Consigliere Dott. Pietro Antonio Sirena.
Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale Dott. Antonio Frasso, il quale ha concluso chiedendo che la Corte dichiari inammissibile il ricorso del DU e rigetti quello del osserva:
in fatto e in diritto
Con sentenza del 28 maggio 1998, il Tribunale di Latina dichiarò DU IZ e CC DE responsabili dei reati di rapina aggravata e sequestro di persona in pregiudizio di GA GI, BE LD e CI AN, nonché di furto aggravato di un'autovettura, unificati dal vincolo della continuazione, e condannò il DU alla pena principale di tre anni e sei mesi di reclusione e di lire 2.000.000 di multa, il CC alla pena principale di tre anni e dieci mesi di reclusione e di lire 2.000.000 di multa ed entrambi alle pene accessorie dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque e legale per la durata della rispettive pene.
Avverso tale provvedimento gli imputati proposero impugnazione, ma la Corte di appello di Roma, con sentenza del 18 maggio 1999, respinse il gravame.
Ricorrono per cassazione sia il DU che il CC. Il primo deduce erronea applicazione della legge penale, sostenendo che i giudici del secondo grado avrebbero errato a non ritenere assorbito il reato di sequestro di persona in quello di rapina. Il secondo deduce:
a) violazione dell'articolo 606, comma 1, lettere b), c) ed e), c.p.p., nonché nullità dell'ordinanza emessa dalla Corte di appello in data 23 aprile 1999, con cui erano stati acquisiti - sull'accordo delle parti - i verbali di interrogatorio resi da Di SI IA AZ, imputata di un reato connesso, e ciò in quanto il consenso non era stato prestato da esso imputato personalmente. b) Violazione dell'articolo 606, comma 1, lettere b), c) ed e), c.p.p., nonché nullità dell'ordinanza emessa dalla Corte di appello in data 18 maggio 1999, con cui venne respinta la richiesta di revoca della precedente ordinanza del 23 aprile.
c) Nullità della sentenza impugnata, conseguente alla nullità delle due ordinanza su menzionate ed alla circostanza che nella motivazione della sentenza di secondo grado si fa riferimento alle dichiarazione acquisite in virtù di quei provvedimenti.
d) violazione dell'articolo 606, comma 1, lettere b), c) ed e), c.p.p., nonché nullità della sentenza impugnata per violazione dell'articolo 34 c.p.p.; il ricorrente assume che i giudici della Corte di appello di Roma, avendo rigettato la richiesta di applicazione delle pena ex articolo 444 c.p.p., sarebbero diventati incompatibili, con conseguente nullità del procedimento. e) violazione dell'articolo 606, comma 1, lettere b), c) ed e), c.p.p., per erronea applicazione della legge penale nonché per mancanza e manifesta illogicità della motivazione;
secondo il ricorrente, i giudici della Corte di appello di Roma lo avrebbero condannato, sebbene a suo carico non vi fossero indizi gravi, precisi e concordanti.
f) Violazione degli articoli 125 e 606, comma 1, lettere b), c) ed e), c.p.p., in relazione all'articolo 605 C.P.; anche secondo il CC, i giudici del secondo grado avrebbero errato a non ritenere assorbito il reato di sequestro di persona in quello di rapina. g) Violazione degli articoli 125 e 606, comma 1, lettere b), c) ed e), c.p.p., in relazione all'articolo 69 C.P.; infine, per il ricorrente i giudici della Corte di appello di Roma avrebbero reso una motivazione manifestamente illogica non ritenendo le concesse attenuanti prevalenti sulle aggravanti contestate ed irrogando una pena eccessiva.
Il ricorso del DU è inammissibile in quanto manifestamente infondato.
Ed in vero, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, "il delitto di sequestro di persona resta assorbito dal reato di rapina aggravata a norma del n. 2 del secondo capoverso dell'art. 628 C.P. (reato complesso) soltanto quando la violenza usata per il sequestro si identifichi e si esaurisca col mezzo immediato di esecuzione della rapina stessa, non quando invece ne preceda l'attuazione con carattere di reato assolutamente autonomo anche se finalisticamente collegato con quello successivo (rapina), ancora da porre in esecuzione, o ne segua l'attuazione per un tempo non strettamente necessario alla consumazione della rapina e, perciò, con carattere di condotta delittuosa autonoma, anche se finalisticamente collegata a detto reato. Pertanto la privazione della libertà personale costituisce ipotesi aggravata del delitto di rapina e rimane in esso assorbita solo quando la stessa si trovi in rapporto funzionale con la esecuzione della rapina medesima, mentre nell'ipotesi in cui la privazione della libertà non abbia una durata limitata al tempo strettamente necessario alla consumazione della rapina, ma si protragga oltre tale termine temporale, il reato de quo concorre con il delitto di sequestro di persona" (Cass. pen., sez. II, 24 maggio 1990, Platania, RV 186775; conforme: Cass. pen., sez. II, 6 dicembre 1990, Navarra, RV 187716). Ed a tale giurisprudenza si sono uniformati - i giudici del merito, avendo accertato che - nella fattispecie - le parti lese furono bloccate in una stanza per almeno trenta minuti, al fine di consentire un più agevole allontanamento dei rapinatori. Il ricorso del CC deve, invece, essere rigettato, in quanto tutte le censure da lui mosse sono destituite di fondamento. In ordine alla prima di esse, si osserva che correttamente è stata dichiarata l'utilizzabilità, nel corso del giudizio di secondo grado, delle dichiarazioni rese da DI IL IA AZ, imputata di reato connesso, e dal coimputato DU IN;
ed infatti, il Procuratore generale ha fatto esplicita richiesta in tale senso ed i difensori degli imputati, tra essi compreso quello del CC, hanno prestato il loro consenso a tale utilizzazione. Nè è sostenibile che tale consenso avrebbe dovuto essere prestato dalla parte personalmente: ed in vero, per espresso disposto legislativo "al difensore competono le facoltà ed i diritti che la legge riconosce all'imputato, a meno che essi siano riservati personalmente a quest'ultimo" (articolo 99, comma 1, c.p.p.); mentre l'articolo 513 c.p.p. non riserva esclusivamente all'imputato il diritto di consentire alla utilizzazione delle dichiarazioni rese dal coimputato.
Quanto alla seconda censura, si osserva invece che - sempre per espresso disposto legislativo - "l'imputato può togliere effetto, con espressa dichiarazione contraria, all'atto compiuto dal difensore prima che, in relazione all'atto stesso, sia intervenuto un provvedimento del giudice" (articolo 99, comma 2, c.p.p.); perciò, correttamente i giudici del secondo grado hanno rigettato la richiesta del prevenuto, volta a togliere efficacia al consenso prestato dal suo difensore, dal momento che tale richiesta intervenne dopo che la Corte aveva già dichiarato l'utilizzabilità degli atti di che trattasi.
Ovviamente, dal rigetto dei primi due motivi di ricorso, consegue l'infondatezza del terzo, con cui il ricorrente aveva sostenuto che l'annullamento dell'ordinanza concernenti l'utilizzazione delle dichiarazioni della DI IL e del DU, avrebbe comportato l'annullamento della sentenza, che si fonda proprio su tali dichiarazioni.
Relativamente alla quarta censura, va invece rilevato che - secondo la giurisprudenza di questa Corte - "l'incompatibilità del giudice, disciplinata dagli articoli 34 e seguenti c.p.p., non è motivo di nullità del provvedimento adottato, ma attribuisce all'interessato esclusivamente la facoltà di chiedere la ricusazione che, se non tempestivamente esercitata, preclude ogni ulteriore doglianza" (Cass. pen., sez. I, 13 gennaio 1997, Fusco); e poiché, nel caso concreto, il CC non ha proposto alcuna dichiarazione di ricusazione, ne consegue l'infondatezza della dedotta impugnazione su punto. In riferimento al quinto motivo di ricorso, la Corte osserva che il ricorrente - attraverso la pretestuosa deduzione di un'asserita carenza di motivazione della sentenza impugnata - ha tentato di ottenere una rivalutazione delle prove, che si risolverebbe in un sostanziale nuovo giudizio sul fatto;
e tale giudizio, per costante giurisprudenza di questa Corte, è sottratto, come tutte le valutazioni di merito, al sindacato di legittimità della Cassazione. IL sesto motivo di ricorso del CC, deve esser dichiarato inammissibile per le ragioni indicate trattando l'unico motivo di impugnazione proposto dal DU, attesa l'identità delle doglianze.
Infine, in riferimento all'ultima censura del CC, si osserva - con riguardo all'entità della sanzione inflitta - che "in tema di determinazione della misura della pena, il giudice di merito, con la enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'articolo 133 C.P., assolve adeguatamente all'obbligo della motivazione;
infatti, tale valutazione rientra nella sua discrezionalità e non postula un'analitica esposizione dei criteri adottati per addivenirvi in concreto" (Cass. pen., sez. IV, 16 novembre 1988, Spina). Ed a tale giurisprudenza si sono uniformati i giudici del merito, affermando testualmente che la pena inflitta al prevenuto "appare congrua, in relazione alla gravità e modalità dei fatti ed alla personalità del prevenuto, con precedenti per detenzione d'arma". Mentre con riguardo al mancato giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti contestate, va rilevato che "in considerazione della globalità del giudizio di comparazione tra circostanze attenuanti ed aggravanti, previsto dall'articolo 69 C.P., tale giudizio può ritenersi adeguatamente motivato se il giudice pone in risalto una sola delle circostanze suscettibili di valutazione di prevalenza o di equivalenza rispetto alle altre circostanze, per dimostrare la ragione del proprio convincimento;
infatti, il giudice non è tenuto a specificare analiticamente le singole circostanze e ad indicare le rispettive ragioni che lo hanno indotto a formulare il giudizio di equivalenza" (Cass. pen., sez. IV, 2 novembre 1983, Albanese). Ora, nel caso concreto, i giudici della Corte di appello di Roma hanno evidenziato che "non sussiste motivo alcuno per ritenere le già concesse attenuanti generiche prevalenti sulla contestata e ritenuta aggravante": la confessione dei prevenuti è già stata positivamente valutata con la concessione delle attenuanti generiche, nonostante la gravità dell'episodio, il coinvolgimento di più persone quali persone offese, l'uso di arma, le modalità organizzative ed esecutive, denotanti una considerevole pericolosità sociale".
E tale motivazione - priva di vizi logici e condivisa da questo Collegio - resiste alle censure del ricorrente.
Ai sensi dell'articolo 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile o rigetta i ricorsi, gli imputati che li hanno proposti devono essere condannati in solido al pagamento delle spese processuali;
il DU, inoltre, va condannato al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di lire un milione, così fissata in ragione dei motivi dedotti, che sono chiaramente pretestuosi e quindi idonei a dimostrare la sua colpa.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso proposto dal DU e rigetta quello del CC;
condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali ed il DU, inoltre, al pagamento di lire un milione alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 15 giugno 2000. Depositato in Cancelleria il 2 settembre 2000