Cass. pen., sez. III, sentenza 22/06/2004, n. 37880
CASS
Sentenza 22 giugno 2004

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Il delitto di sequestro di persona concorre con quelli di violenza sessuale o di rapina nel caso in cui la privazione della libertà personale non si esaurisce nel tempo occorrente a commettere i delitti stessi: per la precisione, relativamente al delitto contro la libertà sessuale, quando detta privazione si è protratta prima o dopo la costrizione necessaria a compiere gli atti sessuali e relativamente al delitto di rapina, quando la privazione stessa si sia protratta anche dopo l'avvenuto impossessamento della "res", ma per un tempo apprezzabile e senza necessità ai fini della consumazione della rapina.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 22/06/2004, n. 37880
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 37880
    Data del deposito : 22 giugno 2004

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