Sentenza 19 novembre 2009
Massime • 1
L'indicazione da parte del cancelliere della sola data e non anche dell'ora di deposito del provvedimento del giudice, in specie di provvedimenti soggetti a termine "orario" di decadenza, non ne comporta l'automatica caducazione dell'efficacia, sempre che sia possibile, anche in base ad elementi presuntivi, dedurre la tempestività del deposito. (Nella specie, il termine orario di deposito del provvedimento di convalida previsto dall'art. 6, Legge n. 401 del 1989, scadeva in prossimità dell'orario di chiusura della cancelleria; la Corte, in base a tale rilievo, ha affermato che era possibile presumere che lo stesso fosse stato depositato nella mattinata, aggiungendo che era comunque onere dell'interessato dimostrare il contrario facendosi rilasciare dalla cancelleria l'attestazione dell'orario di deposito).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 19/11/2009, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GRASSI Aldo - Presidente - del 19/11/2009
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - N. 1452
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 6489/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
difensore di ZZ IM, nato a [...] il 24 ottobre del 1962;
avverso l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Verona del 23 gennaio del 2009;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Ciro Petti;
Letta la requisitoria del procuratore generale Dr. Francesco Mauro Iacoviello, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. letti il ricorso e l'ordinanza denunciata osserva quanto segue. IN FATTO E IN DIRITTO
Il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Verona, con ordinanza del 23 gennaio del 2009, convalidava il decreto del Questore del luogo, notificato a ZZ IM il 19 gennaio del 2009, con cui si era vietato al predetto, per la durata di anni 2, di accedere ai luoghi in cui si sarebbero svolte le competizioni sportive indicate nel provvedimento stesso e si era imposto altresì l'obbligo di presentazione, per lo stesso periodo, al Commissariato di P.S. San Fruttuoso in occasione degli incontri indicati nel decreto questorile.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso l'interessato per mezzo del proprio difensore deducendo:
la tardività della convalida, per essere intervenuta oltre le 48 ore dalla richiesta del pubblico ministero e comunque oltre le 96 ore dalla notifica all'interessato giacché, per la mancata indicazione dell'orario, non è possibile stabilire la tempestività;
contraddittorietà del provvedimento impugnato per i riferimenti a soggetti diversi dall'attuale ricorrente e per l'erronea indicazione della data in cui è stato emesso il provvedimento questorile che riguarda l'attuale ricorrente;
carenza di motivazione sui presupposti che legittimano la misura. Il ricorso va respinto perché infondato.
Con riferimento al primo motivo si osserva che,come risulta dallo stesso ricorso, il provvedimento questorile è stato notificato all'interessato alle ore 12,20 del 19 gennaio del 2009, la richiesta di convalida del pubblico ministero è pervenuta al giudice per le indagini preliminari alle ore 9,25 del 20 gennaio del 2009, l'ordinanza di convalida è stata depositata in Cancelleria il 23 gennaio del 2009 senza l'indicazione dell'orario. Ciò premesso, si rileva che questa Corte, per parificare la posizione dell'interessato a quella del pubblico ministero e per assicurargli un congruo termine per esercitare il diritto di difesa, ha stabilito che nel rispetto di quello massimo di 96 ore decorrente dalla notifica all'interessato, il giudice non possa provvedere prima della scadenza delle 48 ore dalla notifica del provvedimento questorile all'intimato (cfr. Cass.n. 2471 del 2008; n. 11467 del 2007). In base a tale ricostruzione il termine di 48 ore decorre, infatti, dalla notifica all'interessato e non dalla richiesta avanzata dal pubblico ministero. Il provvedimento del giudice perde efficacia se non viene depositato in cancelleria entro il termine di novantasei ore dalla notifica all'interessato e non se venga depositato oltre il termine di 48 ore dalla richiesta del pubblico ministero.
Indicare l'ora del deposito sul provvedimento incombeva al cancelliere. L'omessa indicazione di tale dato temporale non determina automaticamente l'intempestività della pronuncia se in base ad elementi sia pure presuntivi è possibile dedurre la tempestività del deposito. Nel caso in esame il termine scadeva alle ore 12,20 del 23 gennaio ossia scadeva in prossimità della chiusura della cancelleria, per cui si può presumere che sia stato depositato nella mattinata. D'altra parte l'interessato non ha dimostrato il contrario facendosi rilasciare dalla cancelleria l'attestazione dell'orario del deposito.
Infondato è il secondo motivo perché l'errore di nome deriva da un erronea trascrizione e non ha inciso sulla logicità della motivazione.
Il terzo motivo è generico oltre che manifestamente infondato. L'imposizione dell'obbligo di presentazione al Comando stazione dei carabinieri in occasione delle competizioni sportive è stato determinato dalla necessità di garantire l'osservanza del divieto di accesso agli stadi perché, per la pericolosità del soggetto, evidenziata dal giudice per le indagini preliminari, il divieto non sarebbe stato spontaneamente osservato.
La motivazione sull'urgenza, come più volte ribadito da questa Corte, si impone nei soli casi in cui si presume che tra il provvedimento questorile e l'intervento del giudice vi siano competizioni sportive, perché solo in tale ipotesi l'autorità amministrativa deve indicare la ragione per la quale limita la libertà personale prima dell'intervento del giudice La prova di tale situazione deve essere fornita dall'interesso che lamenta l'omessa motivazione su una situazione d'urgenza per dimostrare il suo interesse alla doglianza Per ulteriori approfondimenti si rinvia a Cass n. 22556 del 2008; n. 33861 del 2007; n. 39049 del 2006.
P.Q.M.
LA CORTE Letto l'art. 616 c.p.p.. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 19 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2010