Sentenza 13 febbraio 1998
Massime • 2
Il vizio di difetto di correlazione tra accusa e sentenza presuppone che venga posto a base della decisione un fatto radicalmente trasformato rispetto a quello contenuto nella imputazione. Ciò significa, che il fatto ritenuto in sentenza, affinché il principio di correlazione sia violato, deve porsi in rapporto di incompatibilità ovvero di eterogeneità rispetto alla enunciazione dell'imputazione, dimodoché l'imputato venga messo di fronte ad una vera e propria trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell'addebito. Ciò non si verifica quando l'imputazione venga precisata, o integrata, con le risultanze degli interrogatori e degli altri atti acquisiti al processo, alla cui assunzione abbia partecipato la difesa dell'imputato, sempre che tali integrazioni non incidano sugli elementi costitutivi del reato formalmente contestato in modo che l'imputato stesso sia venuto a trovarsi nella condizione di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione.
L'art. 191 cod. proc. pen. nel prevedere l'inutilizzabilità della prova illegittimamente acquisita, si riferisce solamente al caso di prove assunte in violazione dei divieti stabiliti dalla legge, cioè di prove in sè e per sè illegittime perché vietate, e non dell'assunzione di prove previste dalla legge (quale l'esame testimoniale) senza l'osservanza delle regole formali dettate per le modalità di acquisizione. La mancata osservanza delle formalità di acquisizione delle prove può porsi, eventualmente, sul piano della nullità della prova, sempre che tale sanzione sia prevista con riferimento alla singola violazione, in base al principio di tassatività delle nullità sancito dall'art. 177 cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/02/1998, n. 3460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3460 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Fortunato Pisanti IDnte del 13/02/1998
Dott. Ugo Scelfo Consigliere SENTENZA
Dott. Ilario Martella Consigliere N. 177
Dott. Arturo Cortese Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Giorgio Colla Consigliere rel. N. 31407/1997
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dagli avvocati Giuseppe Botta e Piero Milio, nell'interesse di MA GR, avverso la sentenza in data 13 - 28 maggio 1997 della Corte d'appello di Messina;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giorgio Colla;
udito il pubblico ministero nella persona del sostituto procuratore generale Dott. Mario Favalli che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza;
uditi i difensori, Avvocati Giuseppe Botta e Piero Milio per la ricorrente, e Avvocato Sirio Bargiacchi, in sostituzione dell'Avvocato Michele Manfredi Gigliotti, per la parte civile. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Con sentenza del 13 giugno 1994 il Pretore di Patti - sezione distaccata di S. Agata Militello - condannava MA GR alla pena di mesi otto di reclusione per il reato di oltraggio (art. 341 c.p.), oltre al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede in favore della parte civile, per essersi rivolta, quale insegnante della scuola media di Pluvio di Torrenova, all'indirizzo della ID dell'istituto, MA IL RU, alla sua presenza ed a causa delle funzioni, con l'espressione: "Vedo quando vieni e come fai la preside, come lavori, che non fai niente", in tal modo ledendone il prestigio;
concedeva, inoltre, all'imputata i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Messina riconosceva alla GR le attenuanti generiche e riduceva la pena inflittale a mesi uno di reclusione, confermando nel resto la pronuncia del Pretore.
2. - Avverso la decisione di appello propone ricorso per cassazione l'imputata.
Con il primo motivo deduce la nullità della sentenza per essere stato condotto l'esame dei testimoni, nel giudizio di primo grado, in violazione della legge processuale e per non essere state ammesse prove decisive a discarico, tempestivamente richieste. Specifica la ricorrente che la ID dell'Istituto, dopo l'evento, aveva fatto sottoscrivere ad alcune persone presenti, poi escusse quali testi (SA, IT e NI), una dichiarazione dalla quale risultavano le parole usate dalla GR. Tale scritto, neppure inserito nel fascicolo del P.M., ma prodotto solo nel corso del giudizio di primo grado, era stato posto nel fascicolo del dibattimento ed era stato utilizzato per le contestazioni ai testi e per l'integrazione delle loro dichiarazioni. La Corte d'appello (con ordinanza 29 ottobre 1996), aveva rigettato l'istanza di esclusione dagli atti di tale documento (oltretutto - si sostiene - redatto in violazione dell'art. 188 c.p.p.), del quale, invece, avrebbe dovuto essere sanzionata l'inutilizzabilità. Da tale modo di procedere sarebbe, comunque, derivata l'invalidità delle prove assunte ex art.500 c.p.p., anche perché la norma, nell'affermare che le parti, per contestare in tutto o in parte il contenuto della deposizione, "possono servirsi delle dichiarazioni precedentemente rese dal testimone", farebbe esclusivo riferimento alle sommarie informazioni testimoniali assunte dalla P.G. o dal P.M..
In particolare, per quanto riguarda il teste RI, la deposizione nel giudizio pretorile sarebbe stata assunta anche in violazione dell'art. 499, comma 3, essendogli stata letta prima della risposta la frase che conteneva l'articolato di parte civile. Per di più, non sarebbero state ammesse prove regolarmente dedotte che avrebbero dimostrato la falsità di tale teste il quale, al momento del fatto, non si trovava nella scuola.
Con il secondo mezzo la ricorrente denuncia il difetto di correlazione tra accusa e sentenza (art. 521 c.p.p.): mentre l'imputazione contiene, nella parte finale, la frase "... che non fai niente", la Corte d'appello avrebbe confermato la sentenza ritenendo che le frasi profferite sarebbero state "tu non sai fare la preside" o "bada a come fai la preside", riferite dalle testi NI e SA.
Con il terzo motivo la GR si duole dell'inosservanza della legge penale e della illogicità della motivazione nella parte in cui si è ritenuta la sua responsabilità in ordine al reato contestato. Erroneamente ed illogicamente - ad avviso della ricorrente - la Corte avrebbe omesso di considerare le emergenze processuali sull'attendibilità del teste RI, ritenendo superflua la sua deposizione, come erroneamente ed illogicamente avrebbe giustificato il fatto che le testi escusse (NI, SA e IT) avevano offerto una diversa versione in sede di sommarie informazioni testimoniali rispetto a quanto riferito in dibattimento (in quella occasione le testi avrebbero addirittura detto che non avevano voluto sottoscrivere quanto loro sottoposto dalla ID perché non rispondente al vero); ed ancora, erroneamente e illogicamente la Corte avrebbe affermato che le dichiarazioni della parte offesa avevano trovato riscontro nelle dichiarazioni delle testi e che la frase "non fai niente" equivalesse a quella "non sai fare la preside". Infine, la sentenza avrebbe trascurato di considerare le circostanze oggettive e soggettive in cui l'episodio si era verificato al fine di valutarne la portata ingiuriosa, in quanto l'espressione ritenuta in sentenza "bada a come fai la preside" doveva considerarsi non un'offesa ma una manifestazione di critica all'operato di quest'ultima, che l'aveva rimproverata pubblicamente (anche alla presenza del figlio) per essere giunta in ritardo sul luogo di lavoro. Nella discussione orale era stata in proposito sollecitata una valutazione da parte della Corte sulla presenza della scriminante della reazione ad un atto arbitrario del superiore gerarchico.
La parte civile ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. - Il primo motivo di ricorso è infondato.
Con tale mezzo si sostiene l'inutilizzabilità delle deposizioni testimoniali assunte nel giudizio di primo grado, in quanto l'esame dei testimoni si era svolto anche attraverso la sottoposizione ai testi, da parte del Pretore, di un documento - al fine di sollecitarne i ricordi - fatto loro sottoscrivere dalla parte civile nella immediatezza del fatto, con indicazione delle frasi dalla stessa parte civile ritenute offensive, documento acquisito agli atti dallo stesso Pretore nella fase del dibattimento e non facente parte del fascicolo relativo agli atti di indagine (non risulta che tale documento sia stato utilizzato per le "contestazioni" delle parti, come affermato nel ricorso).
Tuttavia, ritiene la Corte, conformemente alla consolidata giurisprudenza di legittimità, per discostarsi dalla quale non sussistono valide ragioni, che l'art. 191 c.p.p., nel prevedere l'inutilizzabilità della prova illegittimamente acquisita, si riferisca solamente al caso di prove assunte in violazione dei divieti stabiliti dalla legge, cioè di prove in sè e per sè illegittime perché vietate, e non dell'assunzione di prove previste dalla legge (quale l'esame testimoniale) senza l'osservanza delle regole formali dettate per le modalità di acquisizione (ex multis, v. Cass., V, 10 novembre 1997 [ud. 20 maggio 1997], D'Ambrosio; Cass. VI, 5 settembre 1995 [ud. 31 maggio 1995], Saporiti;
Cass., I, 28 marzo 1995 [ud. 9 marzo 1995], Pischedda ed altri).
Diversamente opinando, infatti, nella materia delle prove, il concetto di nullità andrebbe a dissolversi in quello di inutilizzabilità, il che non solo sarebbe contrario a quanto si legge nei lavori preparatori del nuovo codice di procedura penale con riferimento al contenuto della materia probatoria che poi sarebbe confluita nell'art. 191 c.p.p. (dove sono ben distinti i concetti di nullità e inutilizzabilità), ma finirebbe per rendere prive di un fondamento razionale le stesse ipotesi di nullità previste dal codice nella materia in questione (si pensi, ad esempio, alla nullità prevista dall'art. 497, co. 3, c.p.p. per l'ipotesi in cui sia omesso l'avvertimento del teste circa l'obbligo di dire la verità).
La mancata osservanza delle formalità di acquisizione delle prove può, dunque, porsi, eventualmente, sul piano della nullità della prova, sempre che tale sanzione sia prevista con riferimento alla singola violazione, in base al principio di tassatività delle nullità sancito dall'art. 177 c.p.p. (v. le prime due sentenze sopra richiamate).
Ora, pur volendo ammettere solo in ipotesi che nella specie la prova sia stata irregolarmente assunta in ragione delle modalità sopra evidenziate, va osservato che nessuna norma prevede la sanzione di nullità in relazione a tali modalità ne' la nullità sarebbe configurabile in base alle disposizioni generali di cui all'art. 178 c.p.p.. Consegue che le prove stesse devono ritenersi legittimamente acquisite al processo ed altrettanto legittimamente utilizzate dai giudici di merito per la decisione.
Sull'argomento va, poi, osservato come sia invocata del tutto fuori luogo la norma dell'art. 188 c.p.p. che si riferisce alle prove assunte con metodi o tecniche idonee "ad alterare" la capacità di ricordare i fatti, ma non certo con modalità idonee a "stimolare", da parte del magistrato, il ricordo dei fatti ai fini dell'accertamento della verità, nel pieno rispetto della libertà di autodeterminazione.
Sul motivo in esame si deve, infine, rilevare che le doglianze relative alla assunzione del teste RI, comprese quelle relative alla mancata ammissione di prove che ne avrebbero dimostrato l'inattendibilità, devono essere disattese, perché tale deposizione non è stata posta a base della decisione, secondo i poteri sicuramente spettanti alla Corte di merito.
4. - Neanche il secondo motivo è fondato.
I giudici messinesi hanno finito per porre a base del loro iter argomentativo e della stessa decisione le sole espressioni riferite dalla teste SA: "Bada a come fai la preside" e dalla teste NI "Non sai fare la preside", ed hanno affermato che tali frasi sono sostanzialmente equivalenti, perché di pari contenuto offensivo, alla espressione "Non fai niente" contenuta nel capo di imputazione.
Tale decisione è corretta.
Il vizio di difetto di correlazione tra accusa e sentenza presuppone che venga posto a base della decisione un fatto radicalmente trasformato rispetto a quello contenuto nella imputazione (Cass., sez. un., 22 ottobre 1996 [c.c. 19 giugno 1966], Di Francesco). Ciò significa, come è stato precisato in altre decisioni di questa Corte suprema, che il fatto ritenuto in sentenza, affinché il principio di correlazione sia violato, deve porsi in rapporto di incompatibilità ovvero di eterogeneità rispetto alla enunciazione dell'imputazione (Cass., sez. VI, 22 ottobre 1996 [ud. 26 settembre 1996], Martina), dimodoché l'imputato venga messo di fronte ad una vera e propria trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell'addebito (Cass., sez. II, 23 maggio 1994 [ud. 11 aprile 1994], De Vecchi).
La situazione ora descritta non si verifica quando l'imputazione venga precisata, o meglio, integrata, con le risultanze degli interrogatori e degli altri atti acquisiti al processo, alla cui assunzione abbia partecipato la difesa dell'imputato, sempre che tali integrazioni non incidano sugli elementi costitutivi del reato formalmente contestato (si veda la sentenza Martina, cit.), in modo che l'imputato stesso sia venuto a trovarsi nella condizione di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (si veda la sentenza Di Francesco, cit.).
Tali principi sono stati pienamente rispettati nel caso di specie. Le deposizioni delle testi da ultimo citate sono state assunte fin dal giudizio di primo grado alla presenza dei difensori ed hanno, anzi, dato un contributo di chiarezza alla vicenda, permettendo di ricostruire con maggiore precisione - fermi i connotati essenziali del fatto contestato - lo svolgimento della vicenda. 5. - È privo di fondamento anche il terzo motivo di ricorso. Mentre si è già detto della piena legittimità dell'operato della Corte messinese, che nell'ambito dei suoi poteri ha omesso di prendere in esame la deposizione del RI (non si vede, invero, per quale motivo la difesa della GR - che aveva a più riprese contestato l'attendibilità di tale teste - si dolga di questa scelta), appare del tutto convincente anche la giustificazione data dai giudici di merito sul comportamento delle altre tre testi escusse, le quali, dopo aver dichiarato, in sede di sommarie informazioni da parte della P.G., di non avere ricordato le esatte frasi dette dall'imputata (verosimilmente, secondo il giudizio della Corte, per il decorso del tempo dall'epoca del fatto), hanno più precisamente saputo riferire sull'episodio nel dibattimento di primo grado attraverso un loro più accurato esame che ne ha stimolato il ricordo.
Infine, osserva questa Suprema corte che il mezzo in questione è privo di pregio anche per la parte in cui si afferma che i giudici di merito non avrebbero collocato l'episodio, come dovuto, nelle sue esatte dimensioni ambientali, dalle quali avrebbe potuto ricavarsi l'insussistenza del reato.
Al contrario, tale operazione è stata correttamente compiuta dai giudici di merito che hanno dato adeguatamente conto dell'indagine svolta.
Premesso che la motivazione della sentenza di appello e di quella di primo grado si integrano nelle parti in cui non sono in contrasto (Cass., sez. II, 24 maggio 1994 [ud. 2 marzo 1994], Palazzotto;
Cass., sez. I, 4 febbraio 1994 [ud. 22 novembre 1993], Albergamo ed altri;
Cass., sez. IV, 5 febbraio 1993 [ud. 24 novembre 1992], Pelli), si ricava da dette decisioni, assolutamente concordi, che l'episodio è da porre in relazione al fatto che l'imputata, quella stessa mattina, era stata ripresa dalla ID (nell'esercizio di poteri sicuramente ad essa spettanti quale Capo d'Istituto), per essere giunta a scuola in ritardo, come aveva avuto modo di rilevare la stessa ID. Le frasi indirizzate a quest'ultima dall'imputata furono pronunciate nel corso di un vero e proprio diverbio insorto tra le due per tale motivo. La sentenza di primo grado, in particolare, esclude che si sia trattato della manifestazione di un diritto di critica da parte della GR, ricavando tale esatto convincimento anche dalle altre frasi pronunciate dall'odierna ricorrente nell'occasione ("... da oggi tu sarai la signora IL, anzi RU, perché IL era quella santa donna di tua madre... ", pure riferite dalle testi escusse) e dal fatto che l'episodio avvenne nella segreteria della scuola, alla presenza di personale amministrativo;
circostanze, tutte, dalle quali i giudici di merito hanno correttamente ritenuto di poter inferire che il "Non fai niente" di cui alla imputazione, poi meglio precisato nel "Non sai fare la preside", aveva proprio il significato, nell'intenzione della GR, di colpire il prestigio del superiore gerarchico, richiamando alla sua attenzione - alla presenza di persona dipendente - con l'intenzione di umiliarla, il fatto di non sapere fare il capo d'istituto, per mezzo dell'uso di un'espressione di contenuto offensivo superiore a quella descritta nel capo di imputazione. 6. - Il ricorso va, pertanto, rigettato ed al rigetto consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. Non deve essere liquidato il compenso per la difesa della parte civile davanti a questa Corte, non essendone stata fatta richiesta.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 13 febbraio 1998.
Depositato in Cancelleria il 19 marzo 1998