Sentenza 17 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/03/2001, n. 3893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3893 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2001 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA + OL ALIANO0 389 3/0 1 LA COM E SU RE CAS AZIONE Oggetto previdenze sociale;
SEZIONE LAVORO -tetto pensionabile Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G.N. 1645/98 MERCURIODott. Ettore - 8324 Consigliere Dott. Pietro CUOCO Cron. Dott. Federico ROSELLI Rel. Consigliere Rep. - Consigliere Dott. Gabriella COLETTI Ud.30/11/00 Consigliere Dott. Giovanni AMOROSO - ha pronunciato la seguente 720 SENTENZA sul ricorso proposto da: INPS- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,VVIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati DE ANGELIS CARLO, BARBARIA GIANFRANCO, PESCOSOLIDO GABRIELLA, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
AN AN IT, elettivamente domiciliato in 2000 ROMA VIA ARNO 47, presso lo studio dell'avvocato FRANCO, che lo rappresenta e difende, giusta 4985 AGOSTINI -1- delega in atti;
controricorrente • del Tribunale di avverso la sentenza n. 342/97 BOLOGNA, depositata il 11/11/97 R.G.N.6069/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/11/00 dal Consigliere Dott. Federico ROSELLI;
udito l'Avvocato DI LULLO (per delega DE ANGELIS); udito l'Avvocato AGOSTINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco MELE, che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso del 18 settembre 1995 al Pretore di Bologna, DA TT RA chiedeva che l'Inps fosse condannato a riliquidargli la pensione di vecchiaia secondo il nuovo computo della retribuzione media settimanale stabilito dall'art. 21 1. 11 marzo 1988 n.67, corrispondendo di conseguenza gli arretrati, con interessi e rivalutazione, a decorrere dal 1° gennaio 1988. L'Inps si costituiva ed osservava che il nuovo criterio di calcolo della pensione, invocato dal ricorrente e stabilito nell'art. 21 cit., autenticamente interpretato dall'art. 3, comma 2 bis, 1.20 maggio 1988 n.160, doveva applicarsi solamente ai pensionati che, prima dell'entrata in o c i u d e T vigore della legge n.67 del 1988, fossero stati trattati dal sistema del sfavorevolmente pensionabile” ossia cosiddetto "tetto dell'imposizione .di un limite massimo delle retribuzioni calcolabili ai fini del trattamento di quiescenza. In tale categoria di pensionati non rientrava, ad avviso dell'Inps, il RA poiché la sua retribuzione media del quinquennio anteriore al collocamento a riposo (1° dicembre 1985) era inferiore al tetto pensionabile, non rilevando che 3 questo fosse stato superato nel 1985. Esperita una consulenza tecnica contabile, il Pretore accoglieva la domanda con decisione del 2 settembre 1996, confermata con sentenza 11 novembre 1997 dal Tribunale, il quale riteneva che state fessere applicato il c.d. “tetto al RA pensionabile" e che perciò la pensione andasse ricalcolata con riferimento all'intero quinquennio precedente il 1° dicembre 1985. Contro questa sentenza ricorre per cassazione l'Inps. Resiste il RA con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso l'Inps lamenta la violazione degli artt. 21, comma 6, 1. n.67 del 1988, 3, comma 11, 1. 29 maggio 1982 n.297, 3, comma 2 bis, 1. n. 160 del 1988 e sostiene che le "ultime 260 settimane di contribuzione" (così l'art. 3, comma 2 bis, 1. n.160, del 1988), ossia il quinquennio anteriore al collocamento a riposo, entro il quale theva determinata la retribuzione media pensionabile, deve essere considerato nella sua completezza ossia senza mai prendere in esame i singoli anni solari. Se la retribuzione media così ottenuta non supera il cosiddetto "tetto pensionabile", non potrebbe 4 operare il nuovo e più favorevole criterio di pensioni, stabilito nelle citatecalcolo delle leggi del 1988. Avrebbe perciò errato il Tribunale, che considerò la media di un solo anno solare (il 1985), ne constatò la superiorità al tetto pensionabile ed operò la rivalutazione della pensione con riferimento all'intero quinquennio. Il motivo non è fondato. Una volta stabilito dal legislatore il cosiddetto tetto pensionabile, vale a dire il limite massimo di retribuzione annua pensionabile, si dovette constatare, col trascorrere del tempo, un sempre più accentuato distacco fra tale tetto e retribuzione imponibile, ciò che apparve la iniquo. Si volle così correggere la compressione trattamento di quiescenza, disponendo di del assumere quale base di calcolo della pensione di anzianità anche la parte di retribuzione eccedente il tetto, per se con più basse aliquote. 21, comma 6 1. n.67 del 1988 stabilì L'art. pertanto: "A decorrere dal 1° gennaio 1988 ai fini della determinazione della misura della pensione a carico obbligatoria per dell'assicurazione generale 5 l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, la retribuzione imponibile eccedente il limite massimo di retribuzione annua pensionabile previsto per l'assicurazione predetta è computata secondo le aliquote di cui alla allegata tabella. La quota di pensione così calcolata si somma alla pensione determinata in base al limite massimo suddetto e diviene, a tutti gli effetti, parte integrante di essa". Con sentenza interpretativa di rigetto 22 febbraio 1990 n.72 la Corte costituzionale ritenne e sul punto non v'è attualmente controversia che tale disposizione dovesse applicarsi anche alle pensioni liquidate prima del gennaio 1988, come quella di cui al caso di specie. La disposizione è stata poi autenticamente interpretata dall'art. 3, comma 2 bis, 1. n.160 del 1988 "nel senso che la retribuzione pensionabile va calcolata sulla media delle retribuzioni imponibili e pensionabili, rivalutate a norma dell'undicesimo comma della legge 29 maggio 1982 n.297 e relative alle ultime 260 settimane di contribuzione. "" L'art. 3, comma 11, 1. n.297 del 1982 stabilisce: "La retribuzione media settimanale 6 determinata per ciascun anno solare ai sensi del precedente nono comma è rivalutata in misura corrispondente alla variazione dell'indice annuo del costo della vita calcolato dall'Istat ai fini della scala mobile delle retribuzioni ai lavoratori dell'industria, tra l'anno solare cui la retribuzione si riferisce e quello precedente la decorrenza della pensione". La questione che l'Istituto ricorrente sottopone attualmente alla Corte è se spetti un qualche aumento di pensione nel caso in cui, nel quinquennio precedente il collocamento a riposto, il tetto pensionabile sia stato superato in un solo anno ma la media del quinquennio, pur ricalcolata e risultando superiore a quella originaria (ossia calcolata prima della legge n.67 del 1988), sia rimasta inferiore al tetto. La soluzione positiva è stata adottata dal Tribunale, che ha perciò proceduto al ricalcolo della pensione, mentre la soluzione negativa è sostenuta dall'Inps, secondo cui "nessun aumento di pensione spetta nei casi in cui la retribuzione pensionabile, benchè rideterminata senza operare il taglio delle pensioni nei singoli gruppi di anni solari, risulti inferiore alsettimane 7 tetto vigente pro tempore. della retribuzione Infatti l'importo risultando superiore a quello pensionabile, pur della retribuzione determinata originariamente per il calcolo della pensione, è comunque rimasto inferiore al "tetto" vigente alla data di decorrenza della pensione stessa. Ne consegue che nel caso in specie non sussiste una quota di retribuzione eccedente il tetto "alla quale riconoscere effetto dal 1° gennaio 1988, in applicazione dell'art. 21 legge 67/88″. Ma tale tesi non può essere condivisa. Come stabilisce il riportato undicesimo comma dell'art. 3 1. n.297 del 1982, la retribuzione da prendere in considerazione per determinare la media settimanale, ossia per quanto attiene al tetto relativa all' anno solare , con la conseguenna che il superamento pensionabile, è quella del tetto in un solo anno rende applicabili le due sopra citate leggi del 1988. In questo senso si sono espresse anche Cass. 8 febbraio 2000 n.1413, 13 gennaio 1998 n.220, e 10 febbraio 2000 n.1485, secondo le quali decisioni al fine di verificare la spettanza del beneficio ai sensi della legge n.67 del 1988 occorre far riferimento alla retribuzione media settimanale di F 8 1. ciascun anno, che precedentemente veniva considerata come base per accertare se fosse stato superato il tetto, e non alla retribuzione media riferimento agli ultimi settimanale calcolata con cinque anni. A tale criterio si è attenuto il Tribunale nella sentenza qui impugnata, che perciò non merita la censura del ricorrente. Del resto questi non contesta il contenuto di una propria circolare, emessa dal Direttore generale il 30 novembre 1990 e citata dal controricorrente, oltrechè a suo tempo dal consulente tecnico, secondo la quale beneficiari "anziché coloro per idelle leggi del 188 sono quali è stata utilizzata una retribuzione media pensionabile inferiore al limite massimo, nel caso in cui il contenimento entro il limite del 'tetto' abbia riguardato non l'intero periodo preso a riferimento per l'individuazione della retribuzione pensionabile, ma solo uno o più gruppi di settimane ovvero uno o più anni solari .". Rigettato il ricorso, le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in lire 22.000 - oltre a lire duemilioni per • onorario, da distrarre a favore dell'avv. Agostini, che si dichiara antistatario. IIPresidente: to Mercizio Così deciso in Roma il 30 novembre 2000 E ton II Cons. estensore: Tederica Roselli, IL IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Dep in Cancelleria Oggi, 1 MAR. 2001 OLLABORATORE IL E DI CANCELLERIA P P TE U R S O E N O C E DA IMPOSTA DI BOLLO, DI PEGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA AI SENSI DELL'ART. 10 N. 533 11-8-73 DIRITTO LEGGE O DELLA 10