Sentenza 17 gennaio 2007
Massime • 3
Non sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa contestata e sentenza se la condanna è pronunciata per concorso morale, a fronte di un addebito per partecipazione materiale.
Il visto, espresso con una firma del pubblico ufficiale, quando sia destinato a provare determinate attività di controllo da lui esercitate, costituisce atto completo e autonomo, anche in mancanza di una dichiarazione scritta dell'autore della firma, poiché a tale carenza suppliscono l'esistenza della connessione intercorrente con la sua attività e il significato che al visto stesso è attribuito per convenzione e per necessità logica.
In tema di appalti pubblici, integra il delitto di falso ideologico previsto dall'art. 479 cod. pen. l'attestazione, totalmente o parzialmente non veritiera, redatta dal direttore dei lavori circa il loro stato di avanzamento, per conto della committenza pubblica.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/01/2007, n. 7638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7638 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 17/01/2007
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - SENTENZA
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - N. 61
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SANDRELLI Giangiacomo - Consigliere - N. 041798/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) AR LO, N. IL 06/02/1931;
2) OP UG BE, N. IL 31/01/1931;
3) AN RI IS, N. IL 19/06/1959;
4) NE ARMANDO, N. IL 13/03/1932;
avverso SENTENZA del 15/04/2005 CORTE APPELLO di SALERNO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. AMATO Alfonso;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. D'LO G., che ha concluso per il rigetto;
Uditi i difensore Avv. D'ASCOLA e MISASI per il 1^; OM per il 2^;
AN e ON per il 3^; BO per il 4^.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il tribunale di Salerno condannava PE UG, direttore dei lavori appaltati dall'Anas alla ER & DI s.p.a. per la sistemazione dello svincolo e del raccordo autostradale di Battipaglia per concorso nei reati di falso ideologico in atto pubblico (relativi alla contabilità del manto bituminoso, dei pali trivellati e delle colonne jet-gouting) commessi nel libretto delle misure, nei verbali di misurazione, nel registro della contabilità e in alcuni stati di avanzamento dei lavori.
Venivano pure condannati RA EL, primo dirigente tecnico dell'Anas, AN MA, direttore del cantiere per conto dell'impresa appaltatrice ed AL Armando capo-ripartizione Anas, per il medesimo delitto (capo b), relativo alla contabilità dei pali e delle colonne suindicato, commesso nel libretto delle misure e nel verbale del terzo stato di avanzamento dei lavori (SAL). La corte d'appello assolveva PE dal delitto sub a), riducendo la pena;
confermava per gli altri imputati.
Il presente procedimento costituisce lo stralcio di altro, più vasto, nel quale erano contestati ai prevenuti i reati di corruzione, frode in pubbliche forniture, truffa aggravata.
La corte di merito ha basato la pronuncia segnatamente sulle dichiarazioni dei testi assistiti CA (capocantiere, responsabile dei lavori), ER e DI (titolari della ditta appaltatrice), RR (direttore di cantiere di tale società), che hanno definito la loro posizione mediante patteggiamento della pena;
sulle sentenze rese ex art. 444 c.p.p.; sulla documentazione acquisita;
sulla consulenza tecnica disposta dal P.M..
Ricorrono gli imputati.
1) AL deduce personalmente il vizio di motivazione: il vizio da lui apposto non comporta assunzione di responsabilità circa l'esecuzione dei lavori dei lavori e la verifica delle misure e delle quantità poste a base dei SAL. Egli non era tenuto a conoscere le ragioni giustificanti la variante di progetto, ne' era dotato di poteri di interdizione rispetto alle valutazioni tecniche, economiche e di spesa da altri formulate.
Il visto in questione è un atto strumentale, accessorio, mero "passaggio amministrativo" imposto al responsabile del compartimento ANAS.
La contabilizzazione delle partite è avvenuta in via provvisoria, e dunque essa era suscettibile di mutamenti e correzioni previa verifica, fino al momento del collaudo.
Nessuna delucidazione, sotto profilo argomentativi, ha fornito la sentenza circa la peculiare contestazione ex art. 40 cpv. c.p. mossa al ricorrente, cui non incombevano obblighi diversi da quelli puntualmente adempiuti.
La corte di merito ha indebitamente disatteso l'eccezione di nullità ex art. 521 c.p.p., poiché la prima decisione è pervenuta all'affermazione di responsabilità "con argomenti, elementi e fatti non contestati nelle precedenti fasi", quali quelli inerenti la c.d. variante di progetto.
2) Per AN si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione:
la corte di merito ha tratto elementi di colpevolezza dalle pronunce ex art. 444 c.p.p. rese nei confronti dei coimputati, separatamente giudicati, anziché dalle risultanze processuali dibattimentali. In maniera contraddittoria, poi, la sentenza impugnata designa talvolta l'imputato quale autore materiale, talaltra come concorrente morale.
Accreditando lo CA circa l'esistenza di una doppia contabilità, la corte si è sottratta alle dovute indagini per stabilire il ruolo del prevenuto.
Accreditando lo CA circa l'esistenza di una doppia contabilità, la corte si è sottratta alle dovute indagini per stabilire il ruolo del prevenuto.
La giustificazione argomentativi del dolo è affidata, in via di presunzione, all'ipotesi del concorso morale.
3) Sono stati presentati motivi nuovi, ai sensi della L. n. 46 del 2006, coi quali si deduce il travisamento della prova.
4) Anche per RA A. si denuncia, in primo luogo, la violazione dell'art. 521 c.p.p. analogamente all'AL. Si deduce, poi, il vizio di motivazione, poiché la sentenza, dopo aver riconosciuto la correttezza dell'operato dell'ingegnere-capo ANAS, fonda il coinvolgimento criminoso sugli episodi di corruzione, estinti per prescrizione, derivati da una "pianificazione" concordata tra i vertici ANAS e i capi dell'impresa, oltre che sull'approvazione della relazione allegata alla perizia di variante.
Ma la fonte di prova della corruzione è costituita dal RR, teste assistito, privo di confronto ex art. 192 c.p.p.. Si sottolinea che lo stesso RR, che ha confessato di aver consegnato cospicue somme di denaro ai geometri IL e OG perché quantificassero le opere di fondazione e le colonne jet-grouting in misura maggiore rispetto a quella reale, ha asserito che le dazioni al RA A. ed all'AL furono mirate al diverso obiettivo dello sblocco (velocizzazione) delle pratiche necessarie per ottenere l'emissione del terzo SAL e del relativo certificato di pagamento. Sicché, non esisterebbe alcun collegamento causale fra la corruzione ed il falso.
RA A. non aveva alcun dovere di effettuare verifiche sul piano progettuale e poteva fare legittimo affidamento sulla relazione di variante.
Tutte le disposizioni normative implicate (R.D. 25 maggio 1895, n.350, artt. 36, 42, 47 e 58) indicano che gli atti recanti false attestazioni sono di competenza del direttore dei lavori, che li forma e li sottoscrive.
Il visto dell'ingegnere-capo integra un atto autonomo, che si limita ad attestare quanto riportato in atti preesistenti (stato di avanzamento, progetto, libretto delle misure) cui accede ed è dotato di una funzione puramente ricognitiva.
Il ricorrente lamenta pure che non siano state specificate le ragioni della determinazione sanzionatoria.
Sono stati presentati motivi nuovi, coi quali si approfondiscono le problematiche affrontate col ricorso.
5) Per PE si lamenta il travisamento di fatto, sia perché all'imputato non è mai stata contestata la accusa di corruzione, sia perché non risulta allo stesso addebitata la sottoscrizione del libretto delle misure.
6) l'accusa è priva di ogni supporto anche per ciò che attiene alle false misurazioni eseguite dal geometra contabilizzatore e riportate nel terzo SAL: ove si consideri che nel documento è precisato che "non si ammettono a pagamento le quantità relative alle lavorazioni soggette a nuovi prezzi", che sono proprio quelle in oggetto, per le quali si attendeva un nuovo decreto di finanziamento. Si deduce anche il vizio di motivazione, variamente articolato, sotto il profilo dell'illogicità:
l'ingegnere PE era estraneo alle misurazioni effettuate dai geometri dipendenti dell'ANAS, appositamente delegati, in contraddittorio con i tecnici dell'impresa.
L'apposizione del visto a quei verbali, pertanto, non significa conferma del contenuto, bensì mera identificazione del documento. Nè può ipotizzarsi il concorso morale, in difetto della prova della colpevolezza della falsità delle misure riportate. In assenza di corruzione e truffa, non è dato ipotizzare neppure la causale del falso, tanto che la Suprema Corte annullò a suo tempo l'ordinanza del tribunale del riesame, confermativa della custodia cautelare in carcere.
La corte di merito ignora che lo stato di avanzamento non conferisce "definitività" alle misure ed agli importi ivi enunciati e che i lavori "incriminati" erano esclusi dal pagamento anche in via provvisoria, trattandosi di "nuovi prezzi", per i quali si era in attesa di finanziamento.
Le censure non possono essere condivise.
È opportuno esaminare partitamene le posizioni dei ricorrenti. 7) Palesemente infondata è l'eccezione di nullità formulata dall'AL circa la violazione dello art. 521 c.p.p., già rigettata dalla corte salernitana.
La violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza postula l'immutazione radicale degli elementi essenziali della fattispecie, con la conseguente lesione delle garanzie difensive. La relativa indagine consiste nell'accertare se sia intervenuta la modifica dell'accusa, riguardata sotto il triplice profilo della condotta, dell'evento e dell'elemento psicologico (per tutte, v. S.U. 19/6/96, Di Francesco). Nella specie non si riscontra alcuna modifica strutturale dell'addebito, bensì la mera valorizzazione di un dato processuale ritualmente acquisito al contraddittorio, come la sottoscrizione della perizia di variante, da cui i giudici di merito hanno tratto 8) le conseguenze in tema di profili psicologici del reato. Accomunando l'AL ed il RA A., la corte territoriale ha rimarcato che gli stessi, nell'esplicazione della funzione di controllo della contabilità approntata dal direttore dei lavori PE, omisero deliberatamente di rilevarne le anomalie concernenti le misurazioni. Il primo, dopo che l'altro sottoscrisse il terzo SAL, provvide a trasmetterlo alla direzione generale in Roma, con la piena consapevolezza della falsità delle misure delle fondazioni. Nel contesto motivazionale è peraltro soverchiante la responsabilità concorsuale nel reato commissivo di falso ideologico documentale, che costituisce l'estrinsecazione di un vasto accordo collusivo intervenuto tra i vertici dell'ANAS e dell'impresa appaltatrice dei lavori. La questione non merita ulteriori approfondimenti, atteso che la censura non è stata esposta sub specie dell'art. 522 c.p.p.. Il carattere provvisorio della contabilità e l'attesa del finanziamento, dedotti dai difensori degli imputati, non escludono la consumazione dei reati di falso in evidenza nella vicenda che ne occupa.
Del tutto ininfluente sul falso cristallizzato nel documento si palesa la possibilità di mutare i dati della contabilità, a modifica, così come l'attesa del finanziamento dei "nuovi prezzi". Il "visto" non è un atto meramente ricognitivo o derivato, quando sia destinato a provare determinate attività di controllo demandate ad un pubblico dipendente nell'esercizio dei suoi compiti. Si tratta, invece, di un atto completo ed autonomo, anche se non si coniuga ad una dichiarazione scritta, poiché a questa supplisce la connessione che intercorre con l'attività del pubblico dipendente ed il significato che al visto è attribuito per convenzione e per necessità logica (cass., 5/11/91, Carniel). Resta così smentita la tesi avanzata dai difensori dei ricorrenti. 9) Quanto al AN, non è dato riscontrare mutamento della contestazione se la condanna è pronunciata per concorso morale, a fronte dell'addebito elevato al soggetto quale autore materiale. L'accusa di partecipazione materiale, infatti, implica necessariamente la contestazione di un concorso morale nella commissione del resto (giur.za pacifica).
L'imputato è raggiunto dalle convergenti accuse dei testi assistiti CA (cui egli impartiva direttive), DI e ER (titolari dell'impresa esecutrice dei lavori), che lo indicano come "trait d'union" fra i vertici dell'impresa ed i subordinati. Lo CA ha riferito pure che l'imputato gli consegnò le buste contenenti il denaro per corrompere lo MI, geometra contabilizzatore ANAS.
I motivi nuovi presentati sono tardivi. Ma, a prescindere da ciò, ulteriore ragione di inammissibilità è costituita dalla circostanza che essi sono versati in fatto, nella misura in cui non prospettano un travisamento della prova, bensì una diversa lettura delle risultanze apprezzate dai giudici di merito.
10) Non diversamente è a dire quanto ai motivi nuovi presentati alla stregua della legge n. 46/06 dal RA A.. L'eccezione di nullità ex art. 522 c.p.p. è infondata: valgono qui le ragioni già specificate riguardo all'analoga deduzione dell'AL.
Il RA A., ad avviso dei giudici di merito, risulta protagonista dell'accordo corruttivo e truffaldino intervenuto tra i responsabili dell'impresa appaltatrice ed i vertici ANAS, onde correttamente le pronunce di improcedibilità per intervenuta prescrizione e di patteggiamento per i reati di corruzione sono state assunte quali elementi comprovanti il falso, siccome mirato al conseguimento di illeciti profitti patrimoniali.
L'imputato è attinto dalle dichiarazioni accusatorie di RR (direttore di cantiere della ditta appaltatrice), ER, DI e CA. Specioso è l'assunto della "parcellizzazione" della corruzione, con la creazione di compartimenti stagno. Il fatto che RA A. ed AL siano protagonisti della corruzione per lo "sblocco" del pagamento all'impresa, non significa che gli stessi siano estranei ai reati di falso contestati. Al riguardo la sentenza impugnata si sofferma perspicuamente, dando conto di una pluralità di condotte tutte riconducibili alla corruzione generalizzata, da cui promanano falsi e truffe.
Inconsistente è pure la censura inerente la statuizione sanzionatoria, a fronte di una motivazione sintetica ma esauriente. 11) Alcune delle doglianze espresse dal PE sono state confutate nel corso dell'esame della posizione degli altri ricorrenti (sulla natura del "visto", sulla redazione di una contabilità provvisoria). Non rileva che l'imputato non sia stato accusato anche di corruzione. La programmazione criminosa che coinvolge i responsabili della ditta e i vertici ANAS si fonda ad avviso della corte di merito su accordo illecito che ha interessato, "nella fase esecutiva, quali destinatari di ordini superiori, soggetti estranei alla corruzione, ma responsabili della contabilizzazione delle misure, quali il PE ed il AN....".
Il teste DI ha confermato che il PE, direttore dei lavori per conto dell'ANAS, autorizzò l'esecuzione dei pali in misura inferiore, dopo aver ricalcolato il progetto di essi in relazione all'effettiva natura del terreno, ove dovevano essere eseguiti. Va rammentato che il direttore dei lavori per conto della committenza pubblica, nell'espletamento della propria opera di controllo sull'andamento dei lavori appaltati, attraverso la redazione degli stati di avanzamento attesta l'effettiva esecuzione dei lavori realizzati e la loro corrispondenza quantitativa ai capitolati;
donde l'integrazione del delitto ex art. 479 c.p., ove l'attestazione sia in tutto o in parte non veritiera (e pluribus, v. sez. 5^, cc. 5/7/01, n. 32888, in c. D'Arma). Chiaramente priva di fondamento, alla luce della trama argomentativi di cui si sostanzia la pronuncia impugnata, appare la censura riguardante la motivazione del dolo della contestata falsità. I ricorsi vanno, rigettati, con la condanna dei ricorrenti al pagamento in solido delle spese del procedimento.
P.T.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento in solido della spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2007.
Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2007