Sentenza 8 ottobre 2008
Massime • 1
La sanzione dell'inutilizzabilità prevista in via generale dall'art. 191 cod. proc. pen. si riferisce alle prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge e non a quelle la cui assunzione, pur consentita, sia avvenuta senza l'osservanza delle formalità prescritte, dovendosi applicare in tal caso la disciplina delle nullità processuali. (Fattispecie in cui si è ritenuta la preclusione della rilevabilità di una nullità a regime intermedio della prova testimoniale).
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- 1. Calunnia: la prova dell'elemento soggettivo va dedotta dalle circostanze e modalità dell'azioneAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 18 settembre 2023
La massima In tema di calunnia, la prova dell'elemento soggettivo può desumersi dalle concrete circostanze e modalità esecutive dell'azione criminosa, attraverso le quali, con processo logico-deduttivo, è possibile risalire alla sfera intellettiva e volitiva del soggetto, in modo da evidenziarne la cosciente volontà di un'accusa mendace nell'ambito di una piena rappresentazione del fatto attribuito all'incolpato. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione impugnata che aveva affermato la responsabilità dell'imputato per aver presentato la denuncia di smarrimento di un assegno, da lui precedentemente affidato ad altro soggetto affinché, in sua vece, lo consegnasse ad …
Leggi di più… - 2. Calunnia: i fatti oggetto di falsa incolpazione devono essere seri e credibiliAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 18 settembre 2023
La massima Ai fini della configurabilità del reato di calunnia - che è di pericolo - non è necessario l'inizio di un procedimento penale a carico del calunniato, occorrendo soltanto che la falsa incolpazione contenga in sé gli elementi necessari e sufficienti per l'esercizio dell'azione penale nei confronti di una persona univocamente e agevolmente individuabile; cosicché soltanto nel caso di addebito che non rivesta i caratteri della serietà, ma si compendi in circostanze assurde, inverosimili o grottesche, tali da non poter ragionevolmente adombrare - perché in contrasto con i più elementari principi della logica e del buon senso - la concreta ipotizzabilità del reato denunciato, è da …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/10/2008, n. 40973 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40973 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2008 |
Testo completo
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40 9 73 /08 Sent. N..N. 7268 Udienza pubblica R.G. n.
del giorno 8 ottobre 2008 20484/08
Ruolo d'udienza n.: 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE VI PENALE
composta dai signori magistrati: dott. AN S. Agrò Presidente
dott. Francesco Ippolito
Consigliere
dott. Luigi Lanza
Consigliere
dott. Giorgio Colla
Consigliere
dott. Lina Matera
Consigliere riuniti in camera di consiglio,
Ch ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da IT AN PA, n. a San Rufo il 16 luglio 1954, nei confronti della sentenza in data 27 marzo 2008 della Corte d'appello di Salerno;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. Giorgio Colla;
udito il Procuratore generale nella persona del sostituto dott. Eugenio Selvaggi, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe, pronunciata a seguito di impugnazione di IT AN
PA, la Corte d'appello di Salerno ha confermato quella del Tribunale di Salerno in data 11 maggio 2004 che aveva condannato il predetto alla pena di anni due di reclusione per il reato di calunnia (art. 368, commi 1 e 2, c.p.) per avere falsamente accusato il pubblico ufficiale l'ing. Fonte, sapendolo innocente, con dichiarazione resa al pubblico
Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato che deduce i seguenti motivi.
- Violazione degli artt. 178 lett. c) e 180 c.p.p. Il giudice di primo grado aveva opposto un
"pervicace divieto" di svolgere il controesame dei testi al difensore, ritenendo, con l'ordinanza 8 ottobre 2003, impugnata con il gravame principale, che il controesame costituisse un autonomo mezzo di prova ex art. 493 c.p.p.: erroneamente la Corte
d'appello aveva ritenuto che la nullità della prova testimoniale avrebbe dovuto essere dedotta mentre era ancora in corso il suo compimento, in quanto essa era già stata formulata non già dopo l'atto, ma addirittura nel corso del suo svolgimento.
- Violazione dell'art. 498 c.p.p. per assunzione della prova testimoniale difformemente dal modello legale, per le ragioni anzidette e conseguente inutilizzabilità della prova. Ai sensi
Ch dell'art. 113 della Costituzione, il comportamento del giudice di primo grado che sostanzialmente avrebbe interrotto la prova testimoniale, avrebbe comportato che la prova testimoniale non poteva ritenersi tale, con la conseguenza ulteriore che il risultato di essa non avrebbe potuto essere utilizzato.
- Erronea applicazione dell'art. 368 c.p. La Corte di merito avrebbe ritenuto la ritrattazione delle frasi indicate come calunniose, reputando divergenti la prima dichiarazione del
PA e quella successiva, e considerando tale circostanza ulteriore prova del dolo. Ma i giudici di merito avrebbero dovuto considerare insieme le due dichiarazioni, ai fini della verifica della sussistenza del delitto di calunnia, in quanto il fatto addebitato a titolo di calunnia sarebbe dovuto risultare dalle due dichiarazioni congiunte che avrebbero avuto un fondamentale nucleo descrittivo, escludente, anche sotto il profilo soggettivo, il reato di calunnia (nella prima dichiarazione l'imputato aveva affermato che la persona offesa lo avrebbe indotto alla dazione indebita di 15 milioni;
nella seconda, aveva detto che, in occasione delle festività natalizie del 1986 e 1987, aveva regalato al Fonte due agende, all'interno delle quali aveva inserito una busta contenente un milione di lire ciascuna,
n.d.e.).
2 Il ricorso non può trovare accoglimento.
I primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente data la loro connessione, avendo a oggetto una doglianza unitaria sul modo di assunzione della prova testimoniale.
Osserva la Corte in proposito che se è vero che dal verbale stenotipico risulta pienamente confermata la tesi del ricorrente, è anche vero che non può ricorrere nel caso di specie una nullità assoluta della prova testimoniale ai sensi dell'art. 178 lett. c) c.p.p., potendo verificarsi tale situazione solo in caso di assenza del difensore alla assunzione della prova testimoniale per causa imputabile all'ufficio procedente, mentre nella specie il difensore era certamente presente. Tanto meno può assumersi l'inutilizzabilità della prova ai sensi dell'art. 191 c.p.p., trattandosi di procedimento probatorio implicitamente vietato, come sostenuto dal difensore. A prescindere dalla considerazione che di inutilizzabilità potrebbe parlarsi nei confronti del risultato probatorio e non di un procedimento probatorio di dubbia identificazione, la inutilizzabilità può ricorrere solo in caso di assunzione di prove vietate ai sensi dell'art. 191 c.p.p., connotazione che non può individuarsi nel caso di specie sotto il profilo del divieto (implicito) di assunzione della prova, vigendo anche in materia di ch inutilizzabilità il principio della tassatività. ( su tutti tali principi v. Sez. 3, Sentenza n. 7747 del 30/04/1999 Ud. (dep. 16/06/1999 ) Rv. 214162 Sez. 6, Sentenza n. 3460 del
13/02/1998 Ud. (dep. 19/03/1998 ) Rv. 210089; Sez. 5, Sentenza n. 10046 del
20/05/1997 Ud. (dep. 10/11/1997) Rv. 208821).
Non resta che ipotizzare una nullità della ordinanza riverberantesi sulla sentenza ai sensi degli artt. 125 e 546 c.p.p., ma a parte la difficoltà dommatica di costruire un tal tipo di nullità nella specie, stante il principio fissato dall'art. 177 c.p.p., resta il fatto che si verterebbe in ipotesi di nullità a regime intermedio che il difensore avrebbe dovuto rilevare prima del compimento dell'atto ovvero, ove ciò non fosse stato possibile, "immediatamente dopo" (v. art 182 c.p.p.), ciò che il difensore non ha fatto, con conseguente preclusione della rilevabilità della nullità.
Sul terzo motivo di ricorso la Corte d'appello ha correttamente motivato nel senso che i due atti sopra menzionati non potevano rappresentare il secondo ritrattazione del primo, considerati in una unitaria visione come dovuto, ad avviso della difesa. Una cosa è
3 affermare di essere stato indotto a versare al pubblico ufficiale la somma di lire quindici milioni in più riprese, per ottenerne i favori (assegnazione di lavori) altra cosa è affermare di avere consegnato al medesimo funzionario, in occasione delle festività natalizie, un'agenda con all'interno una busta contenente un milione. La valutazione della Corte di merito secondo cui ictu oculi si tratterebbe non di una precisazione della seconda dichiarazione nei confronti della prima, ma si verterebbe invece in ipotesi di totale stravolgimento della prima dichiarazione, è corretta: ne risulta quindi conferma la sussistenza di tutti i requisiti del reato di calunnia. Si tratta, invero, di dichiarazioni ontologicamente diverse a prescindere dalla qualificazione giuridica da attribuire a ciascuna di esse.
Il ricorso va conclusivamente rigettato e al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Roma, 8 ottobre 2008
Il Consigliere estensore
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi 31 OTT 2008
IL CANCELLIERE C1 SUPER
Lidia Scalia
قصودی
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