Sentenza 25 marzo 2014
Massime • 1
L'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non può fondarsi sulla scelta da parte dell'imputato di definire il processo nelle forme del rito abbreviato, che implica "ex lege" l'applicazione di una predeterminata riduzione della pena, poiché in caso contrario la stessa circostanza comporterebbe due distinte determinazioni favorevoli all'imputato.
Commentari • 2
- 1. Sostituzione di persona e truffa continuata: condanna per millantata qualifica di Capitano della Guardia di Finanzahttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
- 2. Cameriere prostitute, titolare condannata (Cass. 31198/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 17 luglio 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 25/03/2014, n. 24312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24312 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 25/03/2014
Dott. IANNELLI Enzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. IASILLO Adriano - Consigliere - N. 742
Dott. RAGO Geppino - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BELTRANI Sergio - rel. Consigliere - N. 51226/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
AN OS, nato a [...] il [...];
RO AN, nata a [...] il [...];
RO OS, nato a [...] il [...];
PI NA, nato a [...] il [...];
CI NC, nato a [...] il [...];
ZI BR, nato a [...] il [...];
contro la sentenza emessa in data 15 marzo 2013 dalla Corte di appello di Napoli;
Letti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Sergio Beltrani;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. PRATOLA Gianluigi, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata nei confronti dei ricorrenti IA e PI, ed il rigetto di tutti gli altri ricorsi;
uditi:
- l'avv. Antonio Abet e l'avv. Saverio Senese, difensori di fiducia di CC ZO, che hanno insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso;
- l'avv. Paolo Caterino, difensore di fiducia di AL TI e PI TO, nonché sostituto processuale DEavv. Carlo De Stavola, difensore di fiducia di AL AN, che ha insistito per l'accoglimento di tutti i motivi di ricorso;
rilevata la regolarità degli avvisi di rito.
RITENUTO IN FATTO
1. Il G.U.P. del Tribunale di Napoli, con sentenza emessa in data 5 luglio 2010 LLesito del giudizio abbreviato, aveva:
- dichiarato AL AN, AL TI, CC ZO e LO NO colpevoli del reato associativo di cui al capo 1;
- dichiarato CC ZO colpevole di tutte le estorsioni (tentate o consumate) ascrittegli, con esclusione di quella di cui al capo 19;
- assolto IA TI e PI TO da tutti i reati a ciascuno ascritti per non aver commesso il fatto.
1.1. La Corte di appello, con la sentenza indicata in epigrafe, in parziale accoglimento degli appelli de P,M, e di alcuni imputati, ha:
- confermato le condanne di AL AN, AL TI, CC ZO e LO NO in ordine al reato associativo di cui al capo 1, del quale ha dichiarato colpevoli anche IA TI e PI TO;
(capo 1) delitto di cui LLart. 416 bis c.p., commi 1, 3, 4 e 5, e L. n. 575 del 1976, art. 7, per avere partecipato anche con soggetti separatamente giudicati ciascuno nella consapevolezza della rilevanza causale del proprio apporto, ad un'associazione di tipo camorristico inserita nel più ampio sodalizio denominato "clan dei casalesi", operante prevalentemente in Villa RN, organizzazione che si avvale della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti contro la persona ed il patrimonio (in particolare, estorsioni contro imprenditori e commercianti) nonché per acquisire il controllo di attività economiche e per realizzare profitti e vantaggi ingiusti. Con l'aggravante di far parte di un'associazione armata e, per CC ZO ed altri soggetti separatamente giudicati, del ruolo direttivo ed organizzativo;
con l'aggravante, per PI TO, di aver commesso il fatto durante il periodo in cui era sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno in Casapesenna. Fatti commessi in Villa RN, ed accertati dal giugno al settembre del 2009.
- assolto CC ZO da tutte le estorsioni (tentate e consumate) ascrittegli perché i fatti non sussistono, ad eccezione di quelle di cui ai capi 10 ed 11;
(capo 10) concorso con soggetti separatamente giudicati nella tentata estorsione pluriaggravata (anche L. n. 203 del 1991, ex art. 7) e continuata in danno del titolare di una sartoria ubicata in via S. Maria a Cubito di Villa RN (l'CC, LLepoca detenuto, quale mandante e promotore). Fatti commessi in Villa RN, nei mesi di luglio ed agosto 2009.
capo 11 concorso con soggetti separatamente giudicati nella tentata estorsione pluriaggravata (anche L. n. 203 del 1991, ex art. 7) e continuata in danno del titolare della concessionaria AU ubicata in via Aversa di Villa RN (l'CC, LLepoca detenuto, quale mandante e promotore). Fatti commessi in Villa RN, nei mesi di luglio ed agosto 2009.
- riconosciuto in favore di AL TI la sussistenza del vincolo della continuazione tra i fatti contestati LLimputato nel processo, e quelli separatamente giudicati con sentenza n. 4791 del 2010 - irrevocabile - della stessa Corte di appello partenopea, rideterminando di conseguenza la pena in termini nel complesso più favorevoli per l'imputato.
2. Avverso tale provvedimento, gli imputati (tutti con l'ausilio di difensori iscritti nell'apposito albo speciale) hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto L'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1:
2.1. IA TI:
1 - difetto di motivazione in ordine alla valutazione della prova (il ricorrente lamenta l'illogicità DEinterpretazione degli indizi adottata dalla Corte di appello nella sentenza impugnata, ponendosi in contrasto con le valutazioni intervenute nell'ambito del subprocedimento cautelare oltre che ad opera del G.U.P.; definisce entenza impugnata "inquietante" ed "illogica", per non essersi nemmeno posta il problema di contraddire le conclusioni cui erano pervenuti altri due collegi giudicanti e lo stesso GUP;
lamenta, in sostanza, l'assenza di validi riscontri esterni alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia LO GA classe 1980). Ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.
2.2. AL AN:
1 - violazione DEart. 192 c.p.p., commi 3 e 4, e art. 416 bis c.p., e vizio di motivazione, in relazione LLart. 606 c.p.p., comma 1, lett. B) e C), (la ricorrente lamenta che la Corte di appello avrebbe - con motivazione meramente apparente - ritenuto infondate le censure DEappellante sulla non configurabilità di un sodalizio ex art. 416 bis c.p., tra i quattro soggetti detenuti, avente ad oggetto il controllo del territorio in zona di Villa RN con modalità camorristiche, in particolare in assenza del metodo di intimidazione mafiosa e DEomertà, poiché i messi del sodalizio furono respinti dai commercianti che avrebbero dovuto essere assoggettati ad estorsioni, senza porre in essere alcuna intimidazione;
d'altro canto, il medesimo territorio risultava già assoggetto, secondo i racconti dei collaboratori di giustizia LO GA classe 79 e AP AN, ad altro più agguerrito sodalizio facente capo al gruppo BIDOGNETTI);
2 - violazione DEart. 192 c.p.p., commi 3 e 4, e artt. 110 e 416 bis c.p., e vizio di motivazione, in relazione LLart. 606 c.p.p., comma 1, lett. B) e C), (la ricorrente lamenta che dalle dichiarazioni valorizzate a fondamento della sua affermazione di responsabilità - dei collaboratori predetti, oltre che del collaboratore RD IO - emergerebbe la non configurabilità del suo ritenuto concorso esterno nel predetto ipotizzato sodalizio;
in particolare, vi sarebbe prova di colloqui tra il collaboratore LO GA classe 79 e la moglie AP AN, la quale ultima sulla ricorrente nulla avrebbe riferito per conoscenza diretta, limitandosi a riportare quanto appreso dal marito stesso, peraltro con plurime discrasie tra i due;
la stessa AP avrebbe riferito la circostanza relativa alla consegna di una missiva/lista DECC, detenuto, al marito da parte della AL solo il 7 novembre 2009, dopo aver taciuto l'episodio nel corso DEinterrogatorio del 26 settembre 2009; ulteriori modifiche - che il ricorrente non indica - emergerebbero dai verbali degli esami dibattimentali dei due nel corso del processo a carico degli imputati che avevano scelto di non procedere con rito abbreviato;
la Corte non avrebbe infine tenuto conto di una missiva prodotta dalla difesa sin dal subprocedimento di riesame, nella quale LO invitava AL TI a collaborare con la giustizia, indicandogli i nominativi dei soggetti da accusare);
3 - violazione della L. n. 45 del 2001, art. 6 (comma 15), e vizio di motivazione (la ricorrente lamenta l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dallo LO e dalla AP dopo l'interrogatorio del 22 settembre 2009, essendosi i due pacificamente incontrati a colloquio;
la Corte di appello ha ritenuto la sanzione di inutilizzabilità inapplicabile nel giudizio abbreviato, trattandosi di inutilizzabilità fisiologica, non patologica);
4 - violazione DEart. 62 bis c.p., e vizio di motivazione (la ricorrente lamenta che la Corte di appello abbia negato le attenuanti generiche in difetto di elementi sintomatici di meritevolezza, se si prescinde L'incensuratezza, senza tener conto del fatto che ella è donna di età avanzata, ha in ipotesi assunto - con riferimento alle vicende in contestazione - un ruolo marginale, ed ha scelto di procedere con rito abbreviato).
Ha concluso chiedendo l'annullamento con o senza rinvio DEimpugnata sentenza.
2.3. AL TI:
1 - violazione DEart. 192 c.p.p., art. 416 bis c.p., commi 1, 3, 4 e 5 - L. n. 575 del 1965, art. 7, con vizio di motivazione (a carico del ricorrente sono state valorizzate le dichiarazioni del collaboratore di giustizia LO GA cl. 79 e della di lui moglie AP AN;
il ricorrente lamenta l'inattendibilità intrinseca delle dichiarazioni dello LO, ricordando che nel troncone del procedimento che prosegue con rito ordinario il fratello di CC ZO, CC SS, è stato assolto - ma con sentenza non ancora in giudicato -, e comunque l'assenza dei necessari riscontri esterni, poiché la moglie, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di appello, ha riferito circostanze apprese dal marito, o comunque assolutamente generiche e di certo non valorizzagli come riscontro individualizzante in danno del ricorrente);
2 - violazione DEart. 192 c.p.p. - art. 81 c.p. - art. 416 bis c.p. (capo 1) in relazione al reato di cui LLart. 629 c.p. (capo 19
- separatamente giudicato in data 28 gennaio 2011), con vizio di motivazione (i ricorrente lamenta che sia stato considerato reato più grave quello giudicando, mentre lo era quello separatamente giudicato, il che avrebbe comportato l'irrogazione di una pena troppo elevata).
Ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata, con o senza rinvio.
2.4. PI TO:
I - violazione DEart. 192 c.p.p. - art. 416 bis c.p., commi 1, 3, 4 e 5 - L. n. 575 del 1965, art. 7, con vizio di motivazione (lamenta che, nonostante l'assoluzione intervenuta in primo grado per la ritenuta insufficienza, ai fini DEaffermazione di responsabilità, delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia LO GA cl. 79 e della di lui moglie AP AN, la Corte di appello abbia valorizzato a suo carico proprio e soltanto tali dichiarazioni;
lamenta, in particolare, l'inattendibilità intrinseca delle dichiarazioni dello LO, ricordando che nel troncone del procedimento che prosegue con rito ordinario il fratello di CC ZO, CC SS, è stato assolto - ma con sentenza non ancora in giudicato -, e comunque l'assenza dei necessari riscontri esterni, poiché la moglie, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di appello, ha riferito circostanze apprese dal marito, o comunque assolutamente generiche e di certo non valorizzabili come riscontro individualizzante in danno del ricorrente;
tra l'altro, essendo sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno in Casapesenna, non gli sarebbe stato facile avere contatti con i pentiti in altra località, ne' gli era stata contestata alcuna violazione della predetta misura di prevenzione;
sarebbe stato, comunque, impensabile pensare di opporsi LLegemonia del gruppo malavitoso egemone in zona, facente capo al latitante SETOLA);
2 - violazione DEart. 192 c.p.p., - artt. 133 e 62 bis c.p., con vizio di motivazione (lamenta la mancata concessione delle attenuanti generiche in considerazione del positivo comportamento processuale - che non specifica -).
Ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata, con o senza rinvio.
2.5. CC ZO: ricorso avv. ABET:
1 - violazione di legge e vizio di motivazione:
A) per erronea applicazione ed interpretazione delle norme in tema di valutazione della prova (artt. 187 e 192 c.p.p.) in relazione al delitto associativo e per travisamento della prova in ordine alla ritenuta sussistenza del reato associativo e della qualifica di capo- promotore.
Lamenta in particolare:
- l'inattendibilità intrinseca di LO GA cl. 79 (la sua ritenuta attendibilità sarebbe stata argomentata dalla Corte di appello con motivazione priva di pregio): valorizza LLuopo il mancato rinvenimento della lista contenente l'elenco dei soggetti da sottoporre ad estorsione, asseritamente stilata da CC ZO e fatta recapitare ai sodali in stato di libertà, lista che la moglie del collaboratore LO ha riferito di aver distrutto;
inoltre, il collaboratore avrebbe tentato di convincere AL TI a non riferire di una rapina cui lo LO aveva partecipato e che si era conclusa con l'uccisione di una guardia giurata;
- la carenza di autonomia delle chiamate in correità di LO GA cl. 79 e della di lui moglie AP AN, valorizzate ai fini DEaffermazione di responsabilità, ed asseritamente prive di riscontri ulteriori;
- l'assenza dei necessari riscontri individualizzanti a carico DECC (l'altro collaboratore RD sarebbe stato documentalmente smentito in relazione LLunico episodio di rilievo narrato, quanto alla consegna ad un altro detenuto di un biglietto allungatogli L'CC durante l'ora d'aria: la difesa asserisce di aver documentato con una certificazione della Casa circondariale di S. Maria Capua Vetere che il RD e l'CC non avevano svolto alcun passeggio in comune durante l'anno 2009);
- l'inattendibilità intrinseca del RD, animato da motivi di contrasto nei confronti DECC (in passato coinvolto nel tentativo di omicidio del padre del RD);
- l'impossibilità di controllare efficacemente il territorio ad opera di soggetti detenuti;
- l'inutilità di costituire una nuova associazione da parte di soggetti già inseriti in diverso, più ampio, sodalizio malavitoso, del quale sfruttavano la capacità di intimidazione (invero una informativa del 29 gennaio 2010 parlava di un "gruppo CC" operante con "quelli di BIDOGNETTI" in Villa RN come un'unica associazione);
- l'assenza di riscontri quanto allo specifico ruolo di capo o promotore riconosciuto LLCC (invero, lo stesso collaboratore nell'interrogatorio del 22 settembre 2009 attribuisce tale ruolo a CC SS, per conto del quale bisognava andare a chiedere denaro alle pp.oo.), tant'è che secondo il narrato dei collaboratori, nella perpetrazione delle estorsioni avrebbe dovuto essere indicato come mandante CC SS, non ZO;
- le chiamate de relato (AP AN e IA ES) valorizzate come riscontro alle dichiarazioni di LO GA cl. 79 sarebbero prive di elementi individualizzanti, non riguarderebbero circostanze rilevanti del thema probandum, e non proverrebbero da fonti esterne (come nel caso della AP), o sarebbero comunque frutto di conoscenza indiretta (come nel caso del IA);
B) per erronea applicazione ed interpretazione delle norme in tema di valutazione della prova (artt. 187 e 192 c.p.p.) in relazione ai delitti estorsivi di cui ai capi 10) ed 11) e per travisamento della prova in ordine alla sussistenza dei riscontri.
Lamenta, in particolare:
- l'inattendibilità intrinseca di LO GA cl. 79 (la sua ritenuta attendibilità sarebbe argomentata dalla Corte di appello con motivazione priva di pregio), anche in considerazione del mancato rinvenimento della lista contenente l'elenco dei soggetti da sottoporre ad estorsione, asseritamente stilata da CC ZO e fatta recapitare ai sodali in stato di libertà, lista che la moglie del collaboratore LO ha riferito di aver distrutto;
- la carenza di autonomia delle chiamate in correità di LO GA cl. 79 e della di lui moglie AP AN valorizzate ai fini DEaffermazione di responsabilità, ed asseritamente prive di riscontri ulteriori;
- l'assenza dei necessari riscontri individualizzanti a carico DECC;
2 - violazione di legge ed illogicità e contraddittorietà della motivazione sia intrinseca sia con il materiale probatorio in ordine alla ritenuta sussistenza DEaggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art.
7. Lamenta, in particolare:
- carenza di riscontri individualizzanti alle dichiarazioni del collaboratore LO quanto al metodo camorristico impiegato per commettere le due estorsioni in oggetto (esplosione di colpi di arma da fuoco in danno dei commercianti prescelti);
- mancata notorietà della costituita associazione;
- assenza della finalità di incrementare le finanze della predetta associazione, avendo i sodali agito per finalità personali;
- incompatibilità con l'aggravante di cui LLart. 628 c.p., comma 3, n. 3. 3 - violazione di legge ed illogicità della motivazione quanto alla quantificazione della pena irrogata, alla luce dei molteplici capi riformati, nonché LLeccessivo aumento per la continuazione. Lamenta, in particolare, l'inadeguatezza della riduzione di pena operata dalla Corte di appello rispetto a quella determinata dal primo giudice, nonostante la sopravvenuta assoluzione da numerosi reati;
ricorso avv. SENESE:
1 - violazione DEart. 606 c.p.p., comma 1, lett. E), in relazione LLart. 546 c.p.p., comma 1, lett. E), e art. 192 c.p.p. (lamenta che la Corte di appello, nel confermare la sentenza di primo grado e nel condividerne per relationem il percorso motivazionale, sia incorsa nel medesimo vizio di illogicità, contraddittorietà e travisamento della prova poiché il GIP - rectius, il GUP -, trascurando e superando ben due giudicati assolutori, ha ritenuto di utilizzarne - ma in maniera decisiva ai fini della condanna - il materiale probatorio;
lamenta inoltre omessa valutazione delle censure difensive sviluppate in una memoria depositata ex art. 121 c.p.p.);
2 - violazione DEart. 606 c.p.p., comma 1, lett. E), in relazione LLart. 546 c.p.p., comma 1, lett. E), e art. 192 c.p.p., comma 3, per motivazione apparente, omissiva e travisante (lamenta che la Corte di appello, nel valutare la chiamata in correità di LO GA cl. 79, da una parte si sarebbe limitata - e con riferimento a tutti gli appellanti - ad un mero riepilogo di orientamenti giurisprudenziali, L'altra parte avrebbe unicamente richiamato per relationem considerazioni svolte nella sentenza di primo grado, omettendo di rispondere alle puntuali censure difensive sviluppate nella predetta memoria, tutte fondate sul tenore letterale delle dichiarazioni, unitamente alle altre risultanze processuali, comprovanti non soltanto l'assenza di credibilità soggettiva del dichiarante, ma anche il suo mendacio, nonché l'assoluta inverosimiglianza ed inattendibilità del racconto reso dallo LO, attestante al più un'ipotesi di concorso nei delitti estorsivi, ma non un'ipotesi associativa);
3 - violazione DEart. 606 c.p.p., comma 1, lett. E), in relazione LLart. 546 c.p.p., comma 1, lett. E), e art. 192 c.p.p., comma 3, con motivazione apparente, omissiva e travisante (lamenta che la Corte di appello avrebbe acriticamente condiviso il percorso motivazionale del primo giudice, anche con riferimento ai riscontri, trascurando le ampie doglianze sviluppate nella memoria già citata in relazione ad ogni doglianza e tese a dimostrare la insicurezza ed equivocità DEintera piattaforma indiziaria. Il riferimento (sia in relazione alla compagine associativa che ai delitti fine, in assenza di riscontri certi ed individualizzanti) è, in particolare:
- alla provenienza delle dichiarazioni accusatorie da un contesto di natura familiare molto sospetto;
- LLinesistenza DEunico riscontro certo, ossia la lista attribuita ad CC ZO;
- al mendacio di RD IO;
- LLirrilevanza delle dichiarazioni di IA ES;
4 - violazione DEart. 606 c.p.p., comma 1, lett. E), in relazione alle aggravanti di cui LLart. 416 bis c.p., commi 2 e 4, e L. n. 203 del 1991, art. 7, in violazione dei criteri di cui agli artt. 192
e 546 c.p.p., con motivazione omissiva, travisante e manifestamente illogica lamenta che i giudici della Corte di appello avrebbero "valorizzato apoditticamente la redazione della lista (presuntamente compilata da CC ZO) contenente la indicazione dei soggetti da estorcere laddove - pure a fronte di diverse perquisizioni operate nella Renault Scenic, nell'abitazione dello LO, e persino nella cella di CC ZO e LO GA cl. 80 - la predetta lista non è mai stata rinvenuta, e per giunta lo stesso collaboratore di giustizia ha escluso di aver mai consegnato parte del provento delle tangenti riscosse ai presunti capi, e nonostante fossero tutti detenuti, e al contempo trattenendo una parte per sè, e per i complici liberi"; lamenta inoltre motivazione apparente e travisante anche con riferimento LLaggravante di essere l'associazione armata, poiché i giudici di appello avrebbero ignorato due circostanze assolutamente decisive:
non sono state, infatti, ritrovate nemmeno le lettere con cui LO GA cl. 1980 - forse per quanto dettogli da CC ZO - consigliava di acquistare le armi;
mancherebbe, inoltre, la prova certa che le poche armi sequestrate fossero nella consapevole detenzione del sodalizio, anziché - come ritenuto dalla difesa - nella personale ed esclusiva disponibilità di LO GA cl. 79 per il conseguimento di fini propri.
2.6. LO NO cl. 1950:
1 - inosservanza od erronea applicazione DEart. 416 bis c.p., L. n. 203 del 1991, art. 8, artt. 132, 133 e 62 bis c.p., (lamenta,
quanto LLaffermazione di responsabilità, che il contributo fornito LLassociazione de qua sia stato meramente occasionale, privo della necessaria affectio societatis, e non integrante neanche gli estremi del ritenuto concorso esterno, poiché LLepoca in cui avrebbe fornito il suo contributo, l'associazione non era stata ancora costituita;
lamenta, inoltre, la mancata applicazione della diminuente di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 8, in ragione della collaborazione fornita;
lamenta, infine, che avrebbe dovuto essere valorizzata la sua sostanziale incensuratezza, unitamente alla collaborazione prestata, per ridurre la pena e fruire delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza: lo stesso P.G. di udienza aveva chiesto la concessione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle aggravanti concorrenti, ma la Corte di appello avrebbe disatteso la richiesta senza indicare le ragioni);
2 - mancanza, arbitrarietà e manifesta illogicità della motivazione (reitera le doglianze di cui al precedente motivo, sub specie di vizio di motivazione).
2. All'odierna udienza pubblica, il collegio ha preliminarmente verificato la regolarità degli avvisi di rito;
LLesito, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe, e questa Corte Suprema ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato mediante lettura in udienza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La sentenza impugnata va annullata, nei confronti di IA TI e PI TO, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo esame.
I ricorsi degli altri imputati sono nel complesso infondati e vanno integralmente rigettati.
I LIMITI DEL SINDACATO DI LEGITTIMITÀ SULLA MOTIVAZIONE. 1. È necessario premettere, con riguardo ai limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione dei provvedimenti oggetto di ricorso per cassazione, delineati L'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), come vigente a seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 46 del 2006, che, a parere di questo collegio, la predetta novella non ha comportato la possibilità, per il giudice della legittimità, di effettuare un'indagine sul discorso giustificativo della decisione, finalizzata a sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito, dovendo il giudice della legittimità limitarsi a verificare l'adeguatezza delle considerazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per giustificare il suo convincimento.
1.1. La mancata rispondenza di queste ultime alle acquisizioni processuali può, soltanto ora, essere dedotta quale motivo di ricorso qualora comporti il c.d. "travisamento della prova" (consistente nell'utilizzazione di un'informazione inesistente o nell'omissione della valutazione di una prova, accomunate dalla necessità che il dato probatorio, travisato od omesso, abbia il carattere della decisività nell'ambito DEapparato motivazionale sottoposto a critica), purché siano indicate in maniera specifica ed inequivoca le prove che si pretende essere state travisate, nelle forme di volta in volta adeguate alla natura degli atti in considerazione, in modo da rendere possibile la loro lettura senza alcuna necessità di ricerca da parte della Corte, e non ne sia effettuata una monca individuazione od un esame parcellizzato.
1.1.1. Il ricorso che, in applicazione della nuova formulazione DEart. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), intenda far valere il vizio di "travisamento della prova" deve, a pena di inammissibilità (Cass. pen., Sez. 1^, sentenza n. 20344 del 18 maggio 2006, CED Cass. n. 234115; Sez. 6^, sentenza n. 45036 del 2 dicembre 2010, CED Cass. n. 249035):
(a) identificare specificamente l'atto processuale sul quale fonda la doglianza;
(b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta asseritamente incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza impugnata;
(c) dare la prova della verità DEelemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché DEeffettiva esistenza DEatto processuale su cui tale prova si fonda tra i materiali probatori ritualmente acquisiti nel fascicolo del dibattimento;
(d) indicare le ragioni per cui l'atto invocato asseritamente inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale "incompatibilità" LLinterno DEimpianto argomentativo del provvedimento impugnato.
1.2. La mancanza, l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione, come vizi denunciabili in sede di legittimità, devono risultare di spessore tale da risultare percepibili ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici (in tal senso, conservano validità, e meritano di essere tuttora condivisi, i principi affermati da questa Corte Suprema, Sez. un., sentenza n. 24 del 24 novembre 1999, CED Cass. n. 214794; Sez. un., sentenza n. 12 del 31 maggio 2000, CED Cass. n. 216260; Sez. un., sentenza n. 47289 del 24 settembre 2003, CED Cass. n. 226074). Devono tuttora escludersi la possibilità, per il giudice di legittimità, di "un'analisi orientata ad esaminare in modo separato ed atomistico i singoli atti, nonché i motivi di ricorso su di essi imperniati ed a fornire risposte circoscritte ai diversi atti ed ai motivi ad essi relativi" (Cass. pen., Sez. 6^, sentenza n. 14624 del 20 marzo 2006, CED Cass. n. 233621; Sez. 2^, sentenza n. 18163 del 22 aprile 2008, CED Cass. n. 239789), e di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o DEautonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Sez. 6^, sentenza n. 27429 del 4 luglio 2006, CED Cass. n. 234559;
Sez. 6^, sentenza n. 25255 dei 14 febbraio 2012, CED Cass. n. 253099).
1.3. Il giudice di legittimità ha, pertanto, ai sensi del novellato art. 606 c.p.p., il compito di accertare (Cass. pen., Sez. 6^, sentenza n. 35964 del 28 settembre 2006, CED Cass. n. 234622; Sez. 3^, sentenza n. 39729 del 18 giugno 2009, CED Cass. n. 244623; Sez. 5^, sentenza n. 39048 del 25 settembre 2007, CED Cass. n. 238215;
Sez. 2^, sentenza n. 18163 del 22 aprile 2008, CED Cass. n. 239789):
(a) il contenuto del ricorso (che deve contenere gli elementi sopra individuati);
(b) la decisività del materiale probatorio richiamato (che deve essere tale da disarticolare l'intero ragionamento del giudicante o da determinare almeno una complessiva incongruità della motivazione);
(c) l'esistenza di una radicale incompatibilità con l'iter motivazionale seguito dal giudice di merito e non di un semplice contrasto;
(d) la sussistenza di una prova omessa od inventata, e del c.d. "travisamento del fatto", ma solo qualora la difformità della realtà storica sia evidente, manifesta, apprezzabile ictu oculi ed assuma anche carattere decisivo in una valutazione globale di tutti gli elementi probatori esaminati dal giudice di merito (il cui giudizio valutativo non è sindacabile in sede di legittimità se non manifestamente illogico e, quindi, anche contraddittorio).
1.4. Va, infine, evidenziato che non è denunciabile il vizio di motivazione con riferimento a questioni di diritto.
1.4.1. Invero, come più volte chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte Suprema (Sez. 2^, sentenze n. 3706 del 21. - 27 gennaio 2009, CED Cass. n. 242634, e n. 19696 del 20 - 25 maggio 2010, CED Cass. n. 247123), anche sotto la vigenza DEabrogato codice di rito (Sez. 4^, sentenza n. 6243 del 7 marzo - 24 maggio 1988, CED Cass. n. 178442), il vizio di motivazione denunciabile nel giudizio di legittimità è solo quello attinente alle questioni di fatto e non anche di diritto, giacché ove queste ultime, anche se in maniera immotivata o contraddittoriamente od illogicamente motivata, siano comunque esattamente risolte, non può sussistere ragione alcuna di doglianza, mentre, viceversa, ove tale soluzione non sia giuridicamente corretta, poco importa se e quali argomenti la sorreggano.
E, d'altro canto, l'interesse LLimpugnazione potrebbe nascere solo L'errata soluzione di una questione giuridica, non L'eventuale erroneità degli argomenti posti a fondamento giustificativo della soluzione comunque corretta di una siffatta questione (Sez. 4^, sentenza n. 4173 del 22 febbraio - 13 aprile 1994, CED Cass. n. 7993).
Va, pertanto, ribadito il seguente principio di diritto:
"nel giudizio di legittimità il vizio di motivazione non è denunciabile con riferimento alle questioni di diritto decise dal giudice di merito, allorquando la soluzione di esse sia giuridicamente corretta. D'altro canto, l'interesse LLimpugnazione potrebbe nascere soltanto L'errata soluzione delle suddette questioni, non L'indicazione di ragioni errate a sostegno di una soluzione comunque giuridicamente corretta).
1.5. È anche inammissibile il motivo in cui si deduca la violazione DEart. 192 c.p.p., anche se in relazione LLart. 125 c.p.p., e art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e), per censurare l'omessa od erronea valutazione di ogni elemento di prova acquisito o acquisibile, in una prospettiva atomistica ed indipendentemente da un raffronto con il complessivo quadro istruttorio, in quanto i limiti LLammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente L'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui LLart. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), nella parte in cui consente di dolersi DEinosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Cass. pen., Sez. 6^, sentenza n. 45249 DE8 novembre 2012, CED Cass. n. 254274). LA NECESSARIA SPECIFICITÀ DEL RICORSO PER CASSAZIONE.
2. La giurisprudenza di questa Corte Suprema è, condivisibilmente, orientata nel senso DEinammissibilità, per difetto di specificità, del ricorso presentato prospettando vizi di motivazione del provvedimento impugnato, i cui motivi siano enunciati in forma perplessa o alternativa (Sez. 6^, sentenza n. 32227 del 16 luglio 2010, CED Cass. n. 248037: nella fattispecie il ricorrente aveva lamentato la "mancanza e/o insufficienza e/o illogicità della motivazione" in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari posti a fondamento di un'ordinanza applicativa di misura cautelare personale;
Sez. 6^, sentenza n. 800 del 6 dicembre 2011 - 12 gennaio 2012, Bidognetti ed altri, CED Cass. n. 251528).
Invero, l'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), stabilisce che i provvedimenti sono ricorribili per "mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame".
La disposizione, se letta in combinazione con l'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c), (a norma del quale è onere del ricorrente
"enunciare i motivi del ricorso, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta") evidenzia che non può ritenersi consentita l'enunciazione perplessa ed alternativa dei motivi di ricorso, essendo onere del ricorrente di specificare con precisione se la deduzione di vizio di motivazione sia riferita alla mancanza, alla contraddittorietà od alla manifesta illogicità ovvero a una pluralità di tali vizi, che vanno indicati specificamente in relazione alle varie parti della motivazione censurata. Il principio è stato più recentemente accolto anche da questa sezione, a parere della quale "È inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso nel quale siano prospettati vizi di motivazione del provvedimento impugnato, i cui motivi siano enunciati in forma perplessa o alternativa, essendo onere del ricorrente specificare con precisione se le censure siano riferite alla mancanza, alla contraddittorietà od alla manifesta illogicità ovvero a più di uno tra tali vizi, che vanno indicati specificamente in relazione alle parti della motivazione oggetto di gravame" (Sez. 2^, sentenza n. 31811 DE8 maggio 2012, CED Cass. n. 254329). Per tali ragioni la censura alternativa ed indifferenziata di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione risulta priva della necessaria specificità, il che rende il ricorso in parte qua inammissibile.
2.1. Infine, secondo altro consolidato e condivisibile orientamento di questa Corte Suprema (per tutte, Sez. 4^, sentenza n. 15497 del 22 febbraio - 24 aprile 2002, CED Cass. n. 221693; Sez. 6^, sentenza n. 34521 del 27 giugno - 8 agosto 2013, CED Cass. n. 256133), è inammissibile per difetto di specificità il ricorso che riproponga pedissequamente le censure dedotte come motivi di appello (al più con l'aggiunta di frasi incidentali contenenti contestazioni, meramente assertive ed apodittiche, della correttezza della sentenza impugnata) senza prendere in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non siano stati accolti.
2.1.1. Si è, infatti, esattamente osservato (Sez. 6^, sentenza n. 8700 del 21 gennaio - 21 febbraio 2013, CED Cass. n. 254584) che "La funzione tipica DEimpugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale DEatto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano i dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta)".
2.1.2. Il motivo di ricorso in cassazione è caratterizzato da una "duplice specificità": "Deve essere sì anch'esso conforme LLart. 581 c.p.p., lett. C (e quindi contenere l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta presentata al giudice DEimpugnazione); ma quando attacca le ragioni che sorreggono la decisione deve, altresì,
contemporaneamente enucleare in modo specifico il vizio denunciato, in modo che sia chiaramente sussumibile fra i tre, soli, previsti L'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), deducendo poi, altrettanto specificamente, le ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice del merito per giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a decisione differente" (Sez. 6^, sentenza n. 8700 del 21 gennaio - 21 febbraio 2013, CED Cass. n. 254584).
2.1.3. Risulta, pertanto, evidente che, "se il motivo di ricorso si limita a riprodurre il motivo d'appello, per ciò solo si destina LLinammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento ora forma/mente attaccato, lungi L'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. Nè tale forma di redazione del motivo di ricorso (la riproduzione grafica del motivo d'appello) potrebbe essere invocata come implicita denuncia del vizio di omessa motivazione da parte del giudice d'appello in ordine a quanto devolutogli nell'atto di impugnazione. Infatti, quand'anche effettivamente il giudice d'appello abbia omesso una risposta, comunque la mera riproduzione grafica del motivo d'appello condanna il motivo di ricorso LLinammissibilità. E ciò per almeno due ragioni. È censura di merito. Ma soprattutto (il che vale anche per l'ipotesi delle censure in diritto contenute nei motivi d'appello) non è mediata dalla necessaria specifica e argomentata denuncia del vizio di omessa motivazione (e tanto più nel caso della motivazione cosiddetta apparente che, a differenza della mancanza grafica, pretende la dimostrazione della sua mera apparenza rispetto ai temi tempestivamente e specificamente dedotti); denuncia che, come detto, è pure onerata DEobbligo di argomentare la decisività del vizio, tale da imporre diversa conclusione del caso".
2.1.4. Può, pertanto, concludersi che "la riproduzione, totale o parziale, del motivo d'appello ben può essere presente nel motivo di ricorso (ed in alcune circostanze costituisce incombente essenziale DEadempimento DEonere di autosufficienza del ricorso), ma solo quando ciò serva a documentare il vizio enunciato e dedotto con autonoma specifica ed esaustiva argomentazione, che, ancora indefettibilmente, si riferisce al provvedimento impugnato con il ricorso e con la sua integrale motivazione si confronta. A ben vedere, si tratta dei principi consolidati in materia di motivazione per relazione nei provvedimenti giurisdizionali e che, con la mera sostituzione dei parametri della prima sentenza con i motivi d'appello e della seconda sentenza con i motivi di ricorso per cassazione, trovano piena applicazione anche in ordine agli atti di impugnazione" (Sez. 6^, sentenza n. 8700 del 21 gennaio - 21 febbraio 2013, CED Cass. n. 254584). LA MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA D'APPELLO.
3. Anche il giudice d'appello non è tenuto a rispondere a tutte le argomentazioni svolte nell'impugnazione, giacché le stesse possono essere disattese per implicito o per aver seguito un differente iter motivazionale o per evidente incompatibilità con la ricostruzione effettuata (per tutte, Cass. pen., Sez. 6^, sentenza n. 1307 del 26 settembre 2002 - 14 gennaio 2003, CED Cass. n. 223061).
3.1. In presenza di una doppia conforma affermazione di responsabilità, va, peraltro, ritenuta l'ammissibilità della motivazione della sentenza d'appello per relationem a quella della decisione impugnata, sempre che le censure formulate contro la sentenza di primo grado non contengano elementi ed argomenti diversi da quelli già esaminati e disattesi, in quanto il giudice di appello, nell'effettuazione del controllo della fondatezza degli elementi su cui si regge la sentenza impugnata, non è tenuto a riesaminare questioni sommariamente riferite L'appellante nei motivi di gravame, sulle quali si sia soffermato il primo giudice, con argomentazioni ritenute esatte e prive di vizi logici, non specificamente e criticamente censurate.
In tal caso, infatti, le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, tanto più ove i giudici DEappello abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal giudice di primo grado e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, sicché le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscano una sola entità (Cass. pen., Sez. 2^, sentenza n. 1309 del 22 novembre 1993 - 4 febbraio 1994, CED Cass. n. 197250; Sez. 3^, sentenza n. 13926 del 1 dicembre 2011 - 12 aprile 2012, CED Cass. n. 252615).
3.2. Deve, al contrario, ritenersi illegittima la sentenza d'appello che, in riforma di quella assolutoria, affermi la responsabilità DEimputato sulla base di una interpretazione alternativa, ma non maggiormente persuasiva, del medesimo compendio probatorio utilizzato nel primo grado di giudizio (Sez. 2^, n. 27018 del 27 marzo 2012, Urciuoli, rv. 253407; Sez. 6^, n. 20656 del 22 novembre 2011, dep. 28 maggio 2012, De Gennaro ed altro, n.m. sul punto).
3.2.1. Secondo il condivisibile insegnamento di questa Corte Suprema, la radicale riforma, in appello, di una sentenza di assoluzione non può, infatti, essere basata su valutazioni semplicemente diverse dello stesso compendio probatorio, qualificate da pari o persino minore razionalità e plausibilità rispetto a quelle sviluppate dalla sentenza di primo grado, ma deve fondare su elementi dotati di effettiva e scardinante efficacia persuasiva, in grado di vanificare ogni ragionevole dubbio immanente nella delineatasi situazione conflitto valutativo delle prove: ciò in quanto il giudizio di condanna presuppone la certezza processuale della colpevolezza, mentre l'assoluzione non presuppone la certezza DEinnocenza, bensì la semplice non certezza - e, dunque, anche il dubbio ragionevole -della colpevolezza.
In particolare, il principio secondo il quale la sentenza di condanna deve essere pronunciata soltanto "se l'imputato risulta colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio", formalmente introdotto nell'art. 533 c.p.p., comma 1, dalla L. n. 46 del 2006, "presuppone comunque che, in mancanza di elementi sopravvenuti, l'eventuale rivisitazione in senso peggiorativo compiuta in appello sullo stesso materiale probatorio già acquisito in primo grado e ivi ritenuto inidoneo a giustificare una pronuncia di colpevolezza, sia sorretta da argomenti dirimenti e tali da evidenziare oggettive carenze o insufficienze della decisione assolutoria, che deve, quindi, rivelarsi, a fronte di quella riformatrice, non più sostenibile, neppure nel senso di lasciare in piedi residui ragionevoli dubbi sull'affermazione di colpevolezza" (Sez. 6^, n. 40159 del 3 novembre 2011, Galante, rv. 251066; Sez. 6^, n. 4996 del 26 ottobre 2011, dep. 9 febbraio 2012, Abbate ed altro, rv. 251782; Sez. 2^, n. 27018 del 27 marzo 2012, Urciuoli, rv. 253407).
Ai fini della riforma in appello di una assoluzione deliberata in primo grado non può ritenersi sufficiente la possibilità di addivenire ad una ricostruzione dei fatti connotata da uguale plausibilità rispetto a quella operata dal primo giudice, occorrendo, invece, che la ricostruzione in ipotesi destinata a legittimare - in riforma della precedente assoluzione - la sentenza di condanna sia dotata di "una forza persuasiva superiore, tale da far cadere ogni ragionevole dubbio, in qualche modo intrinseco alla stessa situazione di contrasto. La condanna, invero, presuppone la certezza della colpevolezza, mentre l'assoluzione non presuppone la certezza DEinnocenza ma la mera non certezza della colpevolezza". Deve, pertanto, ritenersi illegittima la sentenza d'appello che, in riforma di quella assolutoria, affermi la responsabilità DEimputato unicamente sulla base di una interpretazione alternativa, ma non maggiormente persuasiva, del medesimo compendio probatorio utilizzato nel primo grado di giudizio.
L'AFFERMAZIONE DI RESPONSABILITÀ "OLTRE OGNI RAGIONEVOLE DUBBIO".
4. Per quel che concerne il significato da attribuire alla locuzione "oltre ogni ragionevole dubbio", presente nel testo novellato DEart. 533 c.p.p., quale parametro cui conformare la valutazione inerente LLaffermazione di responsabilità DEimputato, è opportuno evidenziare che, al di là DEicastica espressione, mutuata dal diritto anglosassone, ne costituiscono fondamento il principio costituzionale della presunzione di innocenza e la cultura della prova e della sua valutazione, di cui è permeato il nostro sistema processuale.
Si è, in proposito, esattamente osservato che detta espressione ha una funzione meramente descrittiva più che sostanziale, giacché, in precedenza, il "ragionevole dubbio" sulla colpevolezza DEimputato ne comportava pur sempre il proscioglimento a norma DEart. 530 c.p.p., comma 2, sicché non si è in presenza di un diverso e più
rigoroso criterio di valutazione della prova rispetto a quello precedentemente adottato dal codice di rito, ma è stato ribadito il principio, già in precedenza immanente nel nostro ordinamento costituzionale ed ordinario (tanto da essere già stata adoperata dalla giurisprudenza di questa Corte Suprema - per tutte, Sez. un., sentenza n. 30328 de 10 luglio 2002, CED Cass. n. 222139 -, e solo successivamente recepita nel testo novellato DEart. 533 c.p.p.), secondo cui la condanna è possibile soltanto quando vi sia la certezza processuale assoluta della responsabilità DEimputato (Cass. pen., Sez. 2^, sentenza n. 19575 del 21 aprile 2006, CED Cass. n. 233785; Sez. 2^, sentenza n. 16357 del 2 aprile 2008, CED Cass. n.
239795).
In argomento, si è più recentemente, e conclusivamente, affermato (Sez. 2^, sentenza n. 7035 del 9 novembre 2012 - 13 febbraio 2013, CED Cass. n. 254025) che "La previsione normativa della regola di giudizio DEal di là di ogni ragionevole dubbio, che trova fondamento nel principio costituzionale della presunzione di innocenza, non ha introdotto un diverso e più restrittivo criterio di valutazione della prova ma ha codificato il principio giurisprudenziale secondo cui la pronuncia di condanna deve fondarsi sulla certezza processuale della responsabilità DEimputato". I RICORSI.
5. Alla luce di queste necessarie premesse vanno esaminati gli odierni ricorsi.
RICORSI IA TI e PI TO.
6. I ricorsi presentati nell'interesse di IA TI e PI TO possono essere esaminati congiuntamente (comportando entrambi l'applicazione dei principi premessi nei pp.
3.2. s. di queste Considerazioni in diritto), e sono entrambi fondati.
6.1. Il primo giudice era pervenuto alla conclusiva assoluzione dei due ricorrenti, entrambi attinti dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia LO GA classe 79 (ritenuto in parte qua intrinsecamente credibile), valorizzando l'assenza di adeguati riscontri esterni, tali non essendo state ritenute in danno di entrambi, le convergenti dichiarazioni collaborative di LO GA classe 1980, omonimo cugino del primo dichiarante, che si era limitato a ribadire notizie dichiaratamente apprese dal cugino, senza, pertanto, essere portatore di alcuna autonoma conoscenza, in assenza del rinvenimento DEasserito dato di conoscenza documentale originario (la missiva cui avevano fatto riferimento entrambi i collaboratori di giustizia).
Per analoghe ragioni, erano state ritenute insufficienti allo scopo anche le dichiarazioni di AP AN, moglie del primo dichiarante, il cui unico autonomo apporto conoscitivo (la circostanza che il IA ed il PI frequentassero l'abitazione dei coniugi LO classe 79 - AP) "non è dato che permette di istituire un collegamento diretto tra gli imputati ed il fatto-reato ascritto (...). Si tratta invero di un fatto materiale (...) che non ha funzione convalidante DEattendibilità, poiché la stessa AP ha, dei pari, spiegato che il marito, il IA ed il PI erano amici di vecchia data" (cfr. sentenza di primo grado, f. 113). Generici, e comunque non portatori di elementi conoscitivi autonomi, rilevanti ed individualizzanti in danno del IA e del PI, erano stati ritenuti anche gli ulteriori contributi di collaboratori di giustizia acquisiti in tema (f. 115 s.).
Nè poteva evidenziarsi contrasto logico con la valorizzazione, ai fini DEaffermazione di responsabilità del coimputato AL TI, del medesimo quadro probatorio, in realtà nei confronti di quest'ultimo disomogeneamente (rispetto ai predetti IA e PI) vivificato L'accertata circostanza del suo arresto in flagranza di una delle estorsioni (pur di necessità rimasta allo stadio del mero tentativo) programmate.
6.2. In senso contrario, la Corte di appello ha valorizzato (cfr. sentenza di appello, f. 53 ss.) le dichiarazioni di AP AN ("la quale ha precisato che il PI, il IA ed il AL TI erano amici di vecchia data del marito, che spesso si erano recati a casa sua e che tutti insieme avevano intrapreso, con il marito, le attività estorsive"), ponendo in evidenza che gli stessi elementi investigativi acquisiti in danno del IA e del PI erano stati, al contrario, dallo stesso GUP ritenuti sufficienti ad integrare il quadro probatorio necessario ai fini DEaffermazione di responsabilità di AL TI, il cui arresto in flagranza di una delle estorsioni programmate "non può assurgere (...) ad elemento di discrimine ovvero a dato centrale che segna al linea di confine, differenziando il risultato della prova, tra le posizioni del AL, da un lato, e quelle di PI e IA, L'altro".
6.3. I rilievi della Corte di appello si concretizzano, invero, nella diversa valutazione del medesimo stesso compendio probatorio valutato dal GUP, in difetto di utili sopravvenienze, ovvero DEenucleazione di elementi trascurati in primo grado, e qualificata, nel caso di specie, da pari, se non minore, razionalità e plausibilità rispetto alle considerazioni sviluppate nella sentenza di primo grado;
l'intervenuta reformatio del primo verdetto assolutorio non fonda, quindi, come necessario, su elementi dotati di effettiva e scardinante efficacia persuasiva, in grado di vanificare ogni ragionevole dubbio immanente nella delineatasi situazione conflitto valutativo delle prove.
Invero, la Corte di Appello:
- non ha per nulla valutato la concreta rilevanza DEapporto conoscitivo fornito da AP AN (secondo il primo giudice autonomo solo in relazione ad un dato correttamente ritenuto "neutro", ovvero la frequentazione tra il marito ed i due odierni ricorrenti - ben compatibile anche soltanto con i rapporti amicali tra i predetti intercorrenti, pacificamente di vecchia data, e non necessariamente con la ipotizzata, comune militanza nella neo- costituita associazione per delinquere di stampo camorristico de qua -), ne' ha indicato specificamente quale fosse l'origine della conoscenza del dato, meramente enunciato, che i tre, con il AL, fossero dediti ad attività estorsive (dato che il primo giudice aveva motivatamente non valorizzato perché appreso dalla donna pur sempre dal marito, ovvero dal soggetto le cui dichiarazioni andavano in ipotesi riscontrate), essendosi unicamente limitata ad enunciarne la decisività;
- non ha in alcun modo spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto che l'arresto in flagranza di estorsione tentata di AL TI (al contrario valorizzato con ampia motivazione dal primo giudice quale elemento particolarmente rilevante, ed atto a diversificare incisivamente, ai fini DEaffermazione di responsabilità, le posizioni del IA e del PI rispetto a quella del AL) non potesse "assurgere (...) ad elemento di discrimine ovvero a dato centrale che segna al linea di confine, differenziando il risultato della prova, tra le posizioni del AL, da un lato, e quelle di PI e IA, L'altro", limitandosi sul punto ad una affermazione meramente assertiva.
6.4. In accoglimento delle richieste del sostituto Procuratore Generale di udienza, la sentenza impugnata va, pertanto, annullata, nei confronti di IA TI e PI TO (entrambi liberi nell'ambito del presente procedimento, e detenuti per altra causa), con rinvio ad altra sezione di appello per nuovo esame, che andrà condotto attenendosi ai rilievi - inerenti alla valutazione del compendio probatorio acquisito - appena svolti nei 6 ss. di queste Considerazioni in diritto.
6.4.1. Detta statuizione assorbe le doglianze costituenti oggetto del secondo motivo del ricorso presentato nell'interesse DEimputato PI.
RICORSO AL AN.
7. Il ricorso presentato nell'interesse di AL AN è, nel complesso, infondato, e va, pertanto, integralmente rigettato.
7.1. Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta l'inutilizzabilità per violazione della L. n. 45 del 2001, art. 6, comma 15, (con relativo vizio di motivazione) delle dichiarazioni rese dallo LO e dalla AP dopo l'interrogatorio del 22 settembre 2009, essendosi i due pacificamente incontrati a colloquio. La Corte di appello ha, al contrario, ritenuto la sanzione di inutilizzabilità inapplicabile nel giudizio abbreviato, trattandosi di inutilizzabilità fisiologica, non patologica.
7.1.1. Il motivo, che va esaminato preliminarmente, poiché la sua eventuale fondatezza condizionerebbe decisivamente la consistenza delle risultanze probatorie utilizzabili ai fini DEaffermazione di responsabilità DEimputata, è in parte infondato, in parte non consentito.
7.1.2. Come già chiarito nei 1.4. s. di queste Considerazioni in diritto, nel giudizio di legittimità il vizio di motivazione non è denunciabile con riferimento alle questioni di diritto decise dal giudice di merito, allorquando la soluzione di esse sia giuridicamente corretta: l'interesse LLimpugnazione potrebbe nascere soltanto L'errata soluzione delle suddette questioni, non L'indicazione di ragioni errate a sostegno di una soluzione comunque giuridicamente corretta.
7.1.3. Ai sensi della L. n. 45 del 2001, art. 6, comma 9, "L'autorità giudiziaria può autorizzare con provvedimento motivato i soggetti di cui LLart. 16 quater, comma 2, ad incontrarsi tra loro quando ricorrono apprezzabili esigenze inerenti alla vita familiare".
Il comma 14 della stessa disposizione stabilisce che "Il fatto altresì divieto, alla persona medesima e per lo stesso periodo, di avere corrispondenza epistolare, telegrafica o telefonica, nonché di incontrare altre persone che collaborano con la giustizia, salvo autorizzazione DEautorità giudiziaria per finalità connesse ad esigenze di protezione ovvero quando ricorrano gravi esigenze relative alla vita familiare".
Ai sensi del successivo comma 15, infine, "L'inosservanza delle prescrizioni di cui al comma 14, comporta l'inutilizzabilità in dibattimento, salvi i casi di irripetibilità DEatto, delle dichiarazioni rese al pubblico ministero e alla polizia giudiziaria successivamente alla data in cui si è verificata la violazione".
7.1.4. Emerge immediatamente, e con evidenza, che l'eventuale violazione delle disposizioni di cui al comma 14:
- è configurabile soltanto con riguardo ai colloqui non autorizzati (nel caso di specie, il contestato colloquio era, al contrario, stato autorizzato);
- comporta l'inutilizzabilità soltanto in dibattimento delle dichiarazioni rese al P.M. oppure alla P.G. dal collaboratore successivamente alla data in cui si è verificata la violazione;
- non comporta - in virtù del principio di tassatività delle sanzioni di nullità ed inutilizzabilità accolto dal vigente ordinamento processuale - analoga inutilizzabilità nell'ambito dei riti alternativi caratterizzati dal mancato svolgimento del dibattimento (come nel caso del giudizio abbreviato, cui la ricorrente ha scelto di accedere);
- non comporta neanche l'assoluta inutilizzabilità in dibattimento delle dichiarazioni rese al P.M. oppure alla P.G. dal collaboratore successivamente alla data in cui si è verificata la violazione, potendo le stesse essere utilizzate anche in dibattimento, nei casi di sopravvenuta irripetibilità, a riprova del fatto che il vizio enucleato dal comma 15 non è riconducibile alla categoria della "inutilizzabilità patologica", ma "fisiologica". Ed in relazione a quest'ultimo profilo, non può che farsi riferimento al sempre attuale e condiviso insegnamento della Sezioni unite di questa Corte Suprema, (sentenza n. 16 del 21 giugno 2000, Tammaro, CED Cass. n. 215246) a parere delle quali il giudizio abbreviato costituisce un procedimento "a prova contratta", alla cui base è identificabile un patteggiamento negoziale sul rito, a mezzo del quale le parti accettano che la regiudicanda sia definita LLudienza preliminare alla stregua degli atti di indagine già acquisiti e rinunciano a chiedere ulteriori mezzi di prova, così consentendo di attribuire agli elementi raccolti nel corso delle indagini preliminari quel valore probatorio di cui essi sono normalmente sprovvisti nel giudizio che si svolge invece nelle forme ordinarie del "dibattimento".
Tuttavia tale negozio processuale di tipo abdicativo può avere ad oggetto esclusivamente i poteri che rientrano nella sfera di disponibilità degli interessati, ma resta privo di negativa incidenza sul potere-dovere del giudice di essere, anche in quel giudizio speciale, garante della legalità del procedimento probatorio.
Ne consegue che in esso, mentre non rilevano ne' l'inutilizzabilità cosiddetta fisiologica della prova, cioè quella coessenziale ai peculiari connotati del processo accusatorio, in virtù dei quali il giudice non può utilizzare prove, pure assunte "secundum legem", ma diverse da quelle legittimamente acquisite nel dibattimento secondo l'art. 526 c.p.p., con i correlati divieti di lettura di cui LLart. 514 c.p.p., (in quanto in tal caso il vizio-sanzione DEatto
probatorio è neutralizzato dalla scelta negoziale delle parti, di tipo abdicativo), ne' le ipotesi di inutilizzabilità "relativa" stabilite dalla legge in via esclusiva con riferimento alla fase dibattimentale, va attribuita piena rilevanza alla categoria sanzionatoria DEinutilizzabilita cosiddetta "patologica", inerente, cioè, agli atti probatori assunti "contra legem", la cui utilizzazione è vietata in modo assoluto non solo nel dibattimento, ma in tutte le altre fasi del procedimento, comprese quelle delle indagini preliminari e DEudienza preliminare, nonché le procedure incidentali cautelari e quelle negoziali di merito.
7.1.5. Ne consegue che, in difetto di espressa sanzione di inutilizzabilità riferibile al caso di specie (nel quale le dichiarazioni delle quali la difesa della ricorrente invoca l'inutilizzabilità - certamente non affette da una più radicale inutilizzabilità patologica - sono state rese a seguito di un colloquio autorizzato tra i collaboratori de quibus, e comunque utilizzate non in dibattimento, ma in giudizio abbreviato), il motivo è infondato.
7.2. Con il primo motivo, la ricorrente lamenta che la Corte di appello avrebbe - con motivazione meramente apparente - ritenuto infondate le censure formulate in appello sulla non configurabilità di un sodalizio ex art. 416 bis c.p., tra quattro soggetti detenuti, avente ad oggetto il controllo del territorio in zona di Villa RN con modalità camorristiche, in particolare in assenza del metodo di intimidazione mafiosa e DEomertà, poiché i messi del sodalizio furono respinti dai commercianti che avrebbero essere assoggettati ad estorsioni, senza porre in essere alcuna intimidazione;
d'altro canto, il medesimo territorio risultava già assoggetto, secondo i racconti dei collaboratori di giustizia LO GA classe 79 e AP AN, ad altro più agguerrito sodalizio facente capo al gruppo BIDOGNETTI.
7.2.1. Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta che dalle dichiarazioni - dei collaboratori predetti, oltre che del collaboratore RD IO - valorizzate a fondamento della sua affermazione di responsabilità emergerebbe la non configurabilità del suo ritenuto concorso esterno nel predetto ipotizzato sodalizio;
in particolare, vi sarebbe prova di colloqui tra il collaboratore LO GA classe 79 e la moglie AP AN, la quale ultima sulla ricorrente nulla avrebbe riferito per conoscenza diretta, limitandosi a riportare quanto appreso dal marito stesso, peraltro con plurime discrasie tra i due;
la stessa AP avrebbe riferito la circostanza relativa alla consegna di una missiva/lista inviata L'CC, detenuto, figlio della AL, al marito da parte della stessa AL solo il 7 novembre 2009, dopo aver taciuto l'episodio nel corso DEinterrogatorio del 26 settembre 2009; ulteriori modifiche - che la ricorrente non indica - emergerebbero dai verbali degli esami dibattimentali dei due collaboratori nel corso del processo a carico degli imputati che avevano scelto di non procedere con rito abbreviato;
la Corte di appello non avrebbe, infine, tenuto conto di una missiva prodotta dalla difesa sin dal subprocedimento di riesame, nella quale LO invitava AL TI a collaborare con la giustizia, e gli indicava i nominativi dei soggetti da accusare.
7.2.2. Le doglianze, che possono essere esaminate congiuntamente, attenendo entrambe LLaffermazione di responsabilità, sono inammissibili per genericità e/o manifesta infondatezza. La Corte di appello, senza incorrere nelle - in realtà - solo formalmente denunciate (poiché le censure formulate dalla ricorrente si concretizzano LLevidenza in meri vizi di motivazione) violazioni di legge, e con rilievi esaurienti, logici, non contraddittori, e pertanto incensurabili in questa sede, con ì quali la ricorrente non si confronta con la necessaria specificità, limitandosi a reiterare più o meno pedissequamente censure già costituenti oggetto di appello, e già motivatamente ritenute infondate, ha compiutamente ricostruito le vicende de quibus ed indicato gli elementi posti a fondamento DEaffermazione di responsabilità, valorizzando, in particolare, in accordo con la sentenza di primo grado, come è fisiologico in presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità (f. 28 ss.), le convergenti dichiarazioni (motivatamente ritenute attendibili) dei collaboratori di giustizia LO GA classe 79, AP AN (moglie del predetto) e RD IO, dalle quali è emerso, a fondamento del ritenuto concorso "esterno" della donna nell'enucleata associazione ex art. 416 bis c.p., la saltuaria attività di "ambasciatrice" svolta dalla predetta, incaricata di recapitare messaggi indirizzati dai soggetti ristretti in carcere (in particolare, dal figlio) a quelli operanti LLesterno, in stato di libertà, nella piena consapevolezza DEesistenza DEassociazione, e con la volontà di fornirvi un saltuario ausilio, pur non in qualità di partecipe intranea. La Corte di appello ha anche specificamente esaminato le più incisive doglianze difensive, osservando:
- che la qualificazione giuridica delle condotte ascrivibili alla AL deve ritenersi corretta (f. 30 s.);
- che le contraddizioni evocate dalla difesa per contestare la ritenuta attendibilità delle dichiarazioni di LO GA classe 79 "sono ampiamente superate alla luce della lettura complessiva dei verbali di interrogatori dello LO, il quale fa riferimento a più liste avute ed anche a fotocopie di queste, effettuate per consentirne la distribuzione anche agli altri partecipi, che avevano il ruolo di esattori. Lo LO ha inequivocamente affermato di avere avuto "imbasciate" dalla donna, di avere da lei avuto un foglio scritto di pugno dal figlio CC ZO e di avere appreso da lei che le era stato consegnato proprio dal predetto;
sul foglio (...) erano annotati circa cinquanta nominativi di persone presso le quali avrebbe dovuto recarsi per chiedere la tangente" (f. 31);
- che priva di rilievo si è rivelata, in concreto, la invocata (sul presupposto che fonte di conoscenza fosse pur sempre il marito LO GA classe 79) non autonomia delle dichiarazioni di AP AN, atteso che ai fini de quibus sono state fondamentalmente valorizzate le convergenti dichiarazioni di RD IO (f. 31 s.), il quale aveva, tra l'altro, riferito "di aver saputo che gli affiliati liberi, in un'occasione, si erano recati presso l'abitazione di CC SS e che la moglie di questi, presente nella casa, li aveva invitati in malo modo ad uscire, perché non voleva che il marito continuasse nelle illecita attività. Di qui l'ordine di rivolgersi esclusivamente alla madre, ovvero alla AL, per qualsiasi necessità".
Ed ha concluso (f. 32) che "gli elementi acquisiti danno atto della effettiva partecipazione della donna alle attività illecite del clan, partecipazione limitata e collegata al dato temporale della detenzione di entrambi i figli, e, per tale ragione, ritenuta dal primo giudice non espressiva di uno stabile inserimento nel gruppo camorristico. Il suo apporto viene offerto al mero fine di dare un contributo alla struttura associativa e di consentire la prosecuzione delle illecite attività, nella consapevolezza delle gravi difficoltà legate a quel momento storico a causa dello stato di detenzione dei maggiori esponenti".
A tali rilievi, nel complesso, la ricorrente non ha opposto alcunché di decisivo, se non generiche ed improponibili doglianze, fondate su una personale e congetturale rivisitazione dei fatti di causa, senza documentare eventuali travisamenti nei modi di rito, tentando di "atomizzare" gli elementi probatori raccolti nel corso delle indagini preliminari e valorizzati dalla Corte di appello, i quali, al contrario, se concatenati, consentono di ritenere accertato il ruolo assunto pur saltuariamente L'imputata nell'ambito di attività malavitose associate ascrivibili al figlio ed ai sodali.
7.3. Con il quarto motivo, la ricorrente lamenta violazione DEart. 62 bis c.p., e vizio di motivazione quanto al diniego delle attenuanti generiche, argomentato dalla Corte di appello in difetto di elementi di meritevolezza, se si prescinde L'incensuratezza (che, secondo il testo DEart. 62 bis c.p., modificato dal D.L. n. n. 92 del 2008, convertito in L. n. 125 del 2008, vigente perdurando la condotta contestata ed accertata), la Corte di appello non avrebbe tenuto conto del fatto che l'imputata è donna di età avanzata, con ruolo marginale, ed ha scelto di procedere con rito abbreviato.
7.3.1. Il motivo è manifestamente infondato.
Questa Corte Suprema ha in più occasioni chiarito che, ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati L'art. 133 c.p., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o LLentità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso (così, da ultimo, Sez. 2^, sentenza n. 3609 del 18 gennaio - 1 febbraio 2011, CED Cass. n. 249163). A questo orientamento si è correttamente conformata la Corte di appello valorizzando, ai fini del diniego, l'assenza di elementi sintomatici della necessaria meritevolezza (tal non essendo stata ritenuta l'età DEimputata, poco più che sessantenne LLepoca dei fatti), valutata in relazione alla evocata gravità del reato (f. 33).
Nè potrebbe attribuirsi rilievo, ai fini de quibus, al pure invocato accesso al rito abbreviato (Cass. pen., sez. 4^, sentenze n. 17537 del 1 aprile 2008, CED Cass. n. 240394, e n. 6220 del 19 dicembre 2008, dep. 12 febbraio 2009, CED Cass. n. 242861): la determinazione di avvalersi del predetto rito è già premiata con la speciale e rilevante diminuzione di pena prevista ad hoc dalla legge, e non può quindi essere nuovamente presa in considerazione per i fini in questione, poiché la reiterata valutazione di un'unica, specifica circostanza di fatto, per legittimare due distinte determinazioni favorevoli LLimputato risulterebbe irrazionale e contra legem. Va, in proposito, ribadito il seguente principio di diritto:
"L'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non può fondare sulla scelta da parte DEimputato di procedere con rito abbreviato, che già implica ex lege l'applicazione di una prederminata riduzione premiale della pena;
in caso contrario, la medesima circostanza comporterebbe irrazionalmente, ed in contrasto con l'art. 442, comma 2, c.p.p., due distinte determinazioni favorevoli LLimputato".
RICORSO AL TI.
8. Il ricorso presentato nell'interesse di AL TI è, nel complesso, infondato, e va, pertanto, integralmente rigettato.
8.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione DEart. 192 c.p.p., art. 416 bis c.p., commi 1, 3, 4 e 5 -L. n. 575 del 1965, art. 7, con vizio di motivazione.
Il ricorrente lamenta l'inattendibilità intrinseca delle dichiarazioni dello LO (ricordando che nel troncone del procedimento che prosegue con rito ordinario il fratello di CC ZO, CC SS, è stato assolto - ma non dice che sul punto vi è giudicato -), e comunque l'assenza dei necessari riscontri esterni, poiché la moglie AP AN, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di appello, riferisce o circostanze apprese dal marito, o comunque assolutamente generiche e di certo non valorizzagli come riscontro individualizzante in danno del ricorrente.
8.1.1. Il motivo è generico e manifestamente infondato. La Corte di appello, senza incorrere nelle - in realtà - solo formalmente denunciate (poiché le censure formulate dalla ricorrente si concretizzano LLevidenza in meri vizi di motivazione) violazioni di legge, e con rilievi esaurienti, logici, non contraddittori, e pertanto incensurabili in questa sede, con i quali il ricorrente non si confronta con la necessaria specificità, limitandosi a reiterare più o meno pedissequamente censure già costituenti oggetto di appello, e già motivatamente ritenute infondate, ha compiutamente ricostruito le vicende de quibus ed indicato gli elementi posti a fondamento DEaffermazione di responsabilità, valorizzando, in particolare, in accordo con la sentenza di primo grado, come è fisiologico in presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità (f. 46 ss.), le convergenti dichiarazioni (motivatamente ritenute attendibili) dei collaboratori di giustizia LO GA classe 79 e AP AN (moglie del predetto), dalle quali è emerso il ruolo assunto dal AL nell'ambito DEidentificato sodalizio criminoso.
La Corte di appello ha anche specificamente esaminato le più incisive doglianze difensive.
Questa Corte Suprema ha, in più occasioni (Sez. 2^, sentenza n. 36 del 14 gennaio 1997, CED Cass. n. 207305; Sez. 1^, sentenza n. 5850 del 29 settembre 2000, dep. 12 febbraio 2001, CED Cass. n. 218079;
Sez. 6^, sentenza n. 43526 del 3 ottobre 2012, CED Cass. n. 253709;
Sez. 6^, sentenza n. 46483 del 30 ottobre 2013, CED Cass. n. 257389), chiarito che, in tema di dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, il c.d. "pentimento", collegato nella maggior parte dei casi a motivazioni utilitaristiche ed LLintento di conseguire vantaggi di vario genere, non può essere assunto ad indice di una metamorfosi morale del soggetto già dedito al crimine, capace di fondare un'intrinseca attendibilità delle sue propalazioni. Ne consegue che l'indagine sulla credibilità del collaboratore deve essere compiuta dal giudice non tanto facendo leva sulle qualità morali della persona - e quindi sulla genuinità del suo pentimento - quanto sulle ragioni che possono averlo indotto alla collaborazione e sulla valutazione dei suoi rapporti con i chiamati in correità, oltre che sulla precisione, coerenza, costanza e spontaneità delle dichiarazioni.
A tale orientamento si è correttamente attenuta la Corte di appello, valorizzando - a confutazione della doglianza che la scelta collaborativa dello LO sarebbe stata meramente utilitaristica, il che inficerebbe la sua attendibilità - i contenuti delle dichiarazioni rese dal pentito, la loro precisione e conferma, traendone spunto per la conferma del conclusivo giudizio di attendibilità.
Priva di rilievo si è, inoltre, rivelata, in concreto, la invocata (sul presupposto che fonte di conoscenza fosse pur sempre il marito LO GA classe 79) non autonomia delle dichiarazioni di AP AN, e conseguente carenza di riscontri alle dichiarazioni dello LO, poiché la Corte di appello (f. 49 s.) ha espressamente distinto - nell'ambito delle dichiarazioni rese dalla AP - le circostanze riferite perché apprese da narrazioni del marito e quella che le erano note per conoscenza diretta, valorizzando solo queste ultime come elemento di riscontro alle dichiarazioni del marito.
Le dichiarazioni dei collaboratori sono state, infine, decisivamente corroborate (f. 49) L'intervenuto arresto del AL e dello LO, in flagranza di uno dei reati di estorsione programmati dal sodalizio: "tale episodio assume particolare rilevanza, perché segna il momento DEinizio della collaborazione dello LO ed è significativa del pieno coinvolgimento del AL nell'ambito del gruppo criminale di cui si discute"; secondo la Corte di appello, infine, "milita a carico DEappellante anche la lettere a lui diretta, proveniente dallo LO, il quale, dopo essersi determinato ad intraprendere il percorso collaborativo, gli comunica la sua intenzione e, nel tentativo di indù rio ad adottare la stessa decisione, lo invita a raccontare i fatti a sua conoscenza". A tali rilievi, nel complesso, il ricorrente non ha opposto alcunché di decisivo, se non generiche ed improponibili doglianze, fondate su una personale e congetturale rivisitazione dei fatti di causa, senza documentare eventuali travisamenti nei modi di rito, tentando di "atomizzare" gli elementi probatori raccolti nel corso delle indagini preliminari e valorizzati dalla Corte di appello, i quali, al contrario, se concatenati, consentono di ritenere accertato il ruolo assunto L'imputato.
8.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione DEart. 192 c.p.p., - art. 81 c.p., - art. 416 bis c.p. (capo 1) in relazione al reato di cui LLart. 629 c.p. (capo 19 - separatamente giudicato in data 28 gennaio 2011), con vizio di motivazione.
Il ricorrente lamenta che sia stato considerato reato più grave quello giudicando, mentre lo era quello separatamente giudicato, con conseguente irrogazione di una pena troppo elevata.
8.2.1. Il motivo è infondato.
Invero, il ricorrente non risulta aver proposto ricorso quanto LLentità della pena irrogatagli in ordine al reato associativo oggetto del presente procedimento;
pertanto, una volta riconosciuta la invocata continuazione con un reato separatamente giudicato, il giudice del merito, secondo quanto previsto L'art. 187 disp. att. c.p.p. (espressivo di un principio senz'altro applicabile al caso di specie, nel quale ci si è trovati - pur nell'ambito del giudizio di cognizione - ad applicare la disciplina del reato continuato a due reati in relazione ai quali vi era giudicato - in un caso meramente interno - sia sull'affermazione di responsabilità che sull'entità della pena da irrogare), non poteva che ritenere più grave, ai sensi DEart. 81 c.p., comma 2, il reato per il quale era stata irrogata la pena più elevata, determinandosi di conseguenza. LO NO cl. 1950.
9. Il ricorso presentato nell'interesse di LO NO classe 1950 è, nel complesso, infondato, e va, pertanto, integralmente rigettato.
9.1. Con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto inosservanza od erronea applicazione DEart. 416 bis c.p., L. n. 203 del 1991, art. 8, artt. 132, 133 e 62 bis c.p., lamentando:
- quanto LLaffermazione di responsabilità, che il contributo fornito LLassociazione de qua sia stato meramente occasionale, e privo della necessaria affectio societatis, e non integrante neanche gli estremi del ritenuto concorso esterno, poiché LLepoca in cui avrebbe fornito il suo contributo, la associazione non era stata ancora costituita;
- quanto al complessivo trattamento sanzionatorio, che andava applicata la diminuente di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 8, in ragione della collaborazione fornita, e che la sua sostanziale incensuratezza avrebbe dovuto essere valorizzata, unitamente alla collaborazione, per ridurre la pena e fruire delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza: d'altro canto, lo stesso P.G. di udienza aveva chiesto la concessione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle aggravanti concorrenti, ma la Corte di appello aveva disatteso la richiesta senza indicare compiutamente le ragioni del suo contrario convincimento.
Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto mancanza, arbitrarietà e manifesta illogicità della motivazione, reiterando le doglianze di cui al precedente motivo, sub specie di vizio di motivazione.
9.2. Le promiscue doglianze del ricorrente sono in parte generiche e manifestamente infondate, in parte infondate.
9.2.1. Per quanto riguarda l'affermazione di responsabilità, la Corte di appello, senza incorrere nelle - in realtà - solo formalmente denunciate (poiché le censure formulate dalla ricorrente si concretizzano LLevidenza in meri vizi di motivazione) violazioni di legge, e con rilievi esaurienti, logici, non contraddittori, e pertanto incensurabili in questa sede, con i quali il ricorrente non si confronta con la necessaria specificità, limitandosi a reiterare più o meno pedissequamente censure già costituenti oggetto di appello, e già motivatamente ritenute infondate, ha compiutamente ricostruito le vicende de quibus ed indicato gli elementi posti a fondamento DEaffermazione di responsabilità, valorizzando, in particolare, in accordo con la sentenza di primo grado, come è fisiologico in presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità (f. 25 ss.), le convergenti dichiarazioni (motivatamente ritenute attendibili) dei collaboratori di giustizia LO GA classe 79 e LO GA classe 1980 (figlio DEodierno ricorrente), nonché le stesse ammissioni DEimputato, elementi dai quali è emerso, a fondamento del ritenuto concorso "esterno" nell'enucleata associazione ex art. 416 bis c.p., la saltuaria attività di "ambasciatore" svolta dal predetto: "la condotta posta in essere dallo LO si sostanzia nell'avere consentito la comunicazione, LLesterno della Casa circondariale, delle informazioni in ordine alle persone da estorcere", attraverso la consegna di una lettera ricevuta dal figlio nel corso di un colloquio, con la quale i detenuti impartivano disposizioni operative ai "liberi", e tale comportamento è stato ritenuto "significativo e connotato da una specifica rilevanza in quanto egli ha reso operativa la deliberazione DEassociazione, consentendo l'attuazione del disegno criminoso"; tuttavia, lo LO non è stato considerato pienamente e stabilmente inserito nell'individuata struttura associativa, in difetto della affectio societatis, e la sua condotta è stata qualificata come mero "concorso esterno" (f. 25).
La Corte di appello ha anche specificamente esaminato le doglianze difensive (f. 26), confermando la correttezza della qualificazione giuridica delle condotte ascrivibili LLimputato. A tali rilievi, nel complesso, il ricorrente non ha opposto alcunché di decisivo, se non generiche ed improponibili doglianze, fondate su una personale e congetturale rivisitazione dei fatti di causa, senza documentare eventuali travisamenti nei modi di rito, tentando di "atomizzare" gli elementi probatori raccolti nel corso delle indagini preliminari e valorizzati dalla Corte di appello, i quali, al contrario, se concatenati, consentono di ritenere accertato il ruolo assunto pur saltuariamente L'imputato nell'ambito di attività malavitose associate ascrivibili a terzi.
9.2.2. Per quanto riguarda il diniego della circostanza attenuante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 8, la Corte di appello ha motivatamente condiviso il convincimento del GUP, che non ne aveva ravvisato gli estremi in considerazione dello scarso valore delle dichiarazioni rese L'imputato, non integranti una vera e propria collaborazione (f. 26 s.).
9.2.3. Per quanto riguarda le circostanze attenuanti generiche, già concesse con giudizio di equivalenza alle circostanze aggravanti concorrenti, premesso che LLevidenza le richieste (favorevoli o sfavorevoli LLimputato) del P.G. non vincolano la Corte di appello, deve rilevarsi che la Corte di appello ha espressamente (f. 28) ritenuto la correttezza del bilanciamento. E questa Corte Suprema (Sez. un., sentenza n. 10713 del 25 febbraio 2010, CED Cass. n. 245931) ha già chiarito che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione DEequivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto.
9.2.4. Analogo espresso giudizio (insindacabile in questa sede) di adeguatezza e proporzione alla condotta posta in essere sorregge (f. 28) la conclusiva determinazione della pena irrogata. CC ZO.
10. I ricorsi presentati nell'interesse di CC ZO sono, nel complesso, infondati, e vanno, pertanto, integralmente rigettati. 10.1. Con riguardo alla affermazioni di responsabilità, l'imputato, con i due ricorsi presentati nel suo interesse, lamenta:
(ricorso avv. ABET).
1 - violazione di legge e vizio di motivazione per erronea applicazione ed interpretazione delle norme in tema di valutazione della prova (artt. 187 e 192 c.p.p.) in relazione al delitto associativo e per travisamento della prova in ordine alla ritenuta sussistenza del reato associativo e della qualifica di capo- promotore.
Lamenta in particolare:
- l'inattendibilità intrinseca di LO GA cl. 79 (la sua ritenuta attendibilità sarebbe stata argomentata dalla Corte di appello con motivazione priva di pregio), anche in considerazione del mancato rinvenimento della lista contenente l'elenco dei soggettiva sottoporre ad estorsione, asseritamente stilata da CC ZO e fatta recapitare ai sodali in stato di libertà, lista che la moglie del collaboratore LO riferisce di aver distrutto;
LO GA cl. 79 avrebbe, inoltre, tentato di convincere AL TI a non riferire di una rapina cui aveva partecipato e che si era conclusa con l'uccisione della guardia giurata;
- la carenza di autonomia delle chiamate in correità di LO GA cl. 79 e della di lui moglie AP AN valorizzate ai fini DEaffermazione di responsabilità, ed asseritamente prive di riscontri ulteriori;
- l'assenza dei necessari riscontri individualizzanti a carico DECC (l'altro collaboratore RD sarebbe stato documentalmente smentito in relazione LLunico episodio di rilievo narrato, quanto alla consegna ad un altro detenuto di un biglietto allungatogli L'CC durante l'ora d'aria, ma la difesa asserisce di aver documentato con una certificazione della Casa circondariale di S. Maria C.V. che il RD e l'CC non avevano svolto alcun passeggio in comune durante l'anno 2009);
- l'inattendibilità intrinseca del RD, animato da motivi di contrasto nei confronti DECC (coinvolto nel tentativo di omicidio del padre del RD);
- le chiamate de relato (AP AN e IA ES) valorizzate come riscontro alle dichiarazioni di LO GA cl. 79 sarebbero, nel complesso, prive di elementi individualizzanti, non riguarderebbero circostanze rilevanti del thema probandum, e comunque non proverrebbero da fonti esterne (come nel caso della AP), o sarebbero comunque frutto di conoscenza indiretta (come nel caso del IA).
- più in generale, l'impossibilità di controllare il territorio ad opera di soggetti detenuti, e l'inutilità di costituire una nuova associazione da parte di soggetti già inseriti in diverso più ampio sodalizio malavitoso del quale sfruttano la capacità di intimidazione (invero una informativa del 29 gennaio 2010 parlava di un "gruppo CC" operante con "quelli di BIDOGNETTI" in Villa RN come un'unica associazione).
Quanto ai delitti estorsivi di cui ai capi 10) ed 11), lamenta ancora una volta:
- l'inattendibilità intrinseca di LO GA cl. 79 (la sua ritenuta attendibilità è argomentata dalla Corte di appello con motivazione priva di pregio), anche in considerazione del mancato rinvenimento della lista contenente l'elenco dei soggettiva sottoporre ad estorsione, asseritamente stilata da CC ZO e fatta recapitare ai sodali in stato di libertà, lista che la moglie del collaboratore LO riferisce di aver distrutto;
- la carenza di autonomia delle chiamate in correità di LO GA cl. 79 e della di lui moglie AP AN valorizzate ai fini DEaffermazione di responsabilità, ed asseritamente prive di riscontri ulteriori;
- l'assenza dei necessari riscontri individualizzanti a carico DECC.
(ricorso avv. SENESE).
- violazione DEart. 606 c.p.p., comma 1, lett. E), in relazione LLart. 546 c.p.p., comma 1, lett. E), e art. 192 c.p.p., poiché la Corte di appello, nel confermare la sentenza di primo grado e nel condividerne per relationem il percorso motivazionale, sarebbe incorsa nel medesimo vizio di illogicità, contraddittorietà e travisamento della prova poiché il GIP (rectius, il GUP) trascurando e superando ben due giudicati assolutori, ha ritenuto di utilizzarne - ma in maniera decisiva ai fini della condanna - il materiale probatorio;
- omessa valutazione delle censure difensive sviluppate in una memoria depositata ex art. 121 c.p.p.;
- violazione DEart. 606 c.p.p., comma 1, lett. E), in relazione LLart. 546 c.p.p., comma 1, lett. E), e art. 192 c.p.p., comma 3, per motivazione apparente, omissiva e travisante, perché la Corte di appello, nel valutare la chiamata in correità di LO GA cl. 79, da una parte si è limitata - e con riferimento a tutti gli appellanti.
- ad una mera citazione giurisprudenziale, L'altra parte ha richiamato per relationem la sentenza di primo grado, omettendo di rispondere alle puntuali censure difensive sviluppate nella predetta memoria, tutte fondate sul tenore letterale delle dichiarazioni, in uno alle altre risultanze processuali, comprovanti non solo l'assenza di credibilità soggettiva, ma anche il mendacio, nonché l'assoluta inverosimiglianza ed inattendibilità del racconto reso dallo LO, attestante al più un'ipotesi di concorso nei delitti estorsivi, ma non un'ipotesi associativa;
- violazione DEart. 606 c.p.p., comma 1, lett. E), in relazione LLart. 546 c.p.p., comma 1, lett. E), e art. 192 c.p.p., comma 3, con motivazione apparente, omissiva e travisante, perché la Corte di appello avrebbe acriticamente condiviso il percorso motivazionale del primo giudice, anche con riferimento ai riscontri, trascurando le ampie doglianze sviluppate nella memoria già citata in relazione ad ogni doglianza e tese a dimostrare la insicurezza ed equivocità DEintera piattaforma indiziaria.
Il riferimento (sia in relazione alla compagine associativa che ai delitti fine, in assenza di riscontri certi ed individualizzanti) riguarda, in particolare:
- la provenienza delle dichiarazioni accusatorie da un contesto di natura familiare molto sospetto;
- l'inesistenza DEunico riscontro certo, ossia la lista attribuita ad CC ZO;
- il mendacio di RD IO;
- l'irrilevanza delle dichiarazioni di IA ES;
10.1.1. Le doglianze, formulate promiscuamente pur attenendo a capi e/o punti diversi della sentenza impugnata (con censurabile tecnica di redazione del ricorso, che rasenta di per sè la soglia DEinammissibilità ex art. 581 c.p.p.) sono generiche e comunque manifestamente infondate.
10.1.2. Deve premettersi che nel vigente sistema processuale, che va necessariamente delineato alla luce dei principi sanciti dagli artt. 3, 24 e 111 Cost., e dagli artt. 1, 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti DEuomo, come rispettivamente interpretati dalla Corte costituzionale e dalla Corte europea dei diritti DEuomo, sussiste il diritto DEindagato/imputato LLutilizzazione ed alla valutazione della prova;
sussiste, cioè, il diritto DEindagato/imputato di difendersi provando, che si estrinseca anche attraverso la sua facoltà di presentare memorie ed istanze a partire dalla fase delle indagini preliminari, ed in ogni stato e grado del procedimento (ex art. 121 c.p.p.). Tale diritto è tutelato, LLinterno del procedimento, in maniera specifica dal suo diritto di impugnazione.
All'obbligo di motivazione delle ordinanze e delle sentenze fa, infatti, riscontro il potere di impugnazione, che - sia pur limitato dai principi che lo regolano - è così vasto e penetrante da consentire di individuare, al di là DEaffermazione DEesistenza di un dovere funzionale del giudice teso LLaccertamento della verità (e non già solo a provare il contenuto DEaccusa), l'esercizio di un diritto soggettivo DEimputato LLesercizio effettivo di tale dovere;
diritto che, in sede di legittimità, può, secondo i casi, essere fatto valere sub specie di vizio della motivazione (in argomento, cfr. Sez. 1^, sentenza n. 14121 del 10 febbraio 1986, CED Cass. n. 174630). Si è, più recentemente, affermato, che l'omessa valutazione di memorie difensive, pur non potendo essere fatta valere in sede di gravame come causa di nullità del provvedimento impugnato, può, comunque, influire sulla congruità e correttezza logico-giuridica della motivazione della decisione che definisce la fase o il grado nel cui ambito siano state espresse le ragioni difensive, e legittimare - in sede di legittimità - il ricorso per vizio di motivazione (Sez. 1^, sentenza n. 37531 del 7 ottobre 2010, CED Cass. n. 248551; Sez. 6^, sentenza n. 18453 del 28 febbraio 2012, CED Cass. n. 252713).
A tal fine è, peraltro, necessario, come ordinariamente imposto L'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. C), che il ricorrente non si limiti a lamentare l'omessa motivazione sul contenuto di una propria memoria, ma indichi, con la necessaria specificità, in qual modo l'omessa considerazione delle argomentazioni svolte in memoria abbia inficiato la complessiva tenuta DEiter argomentativo seguito dal provvedimento impugnato.
10.1.3. Ciò premesso, le doglianze inerenti alle affermazioni di responsabilità sono generiche e manifestamente infondato. 10.1.4. Quanto al reato associativo, la Corte di appello, senza incorrere nelle - in realtà - solo formalmente denunciate (poiché le censure formulate dalla ricorrente si concretizzano LLevidenza in meri vizi di motivazione) violazioni di legge, e con rilievi esaurienti, logici, non contraddittori, e pertanto incensurabili in questa sede, con i quali il ricorrente non si confronta con la necessaria specificità, limitandosi a reiterare più o meno pedissequamente censure già costituenti oggetto di appello, e già motivatamente ritenute infondate, ha compiutamente ricostruito le vicende de quibus ed indicato gli elementi posti a fondamento DEaffermazione di responsabilità, valorizzando, in particolare, in accordo con la sentenza di primo grado, come è fisiologico in presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità (f. 38 ss.), le convergenti dichiarazioni (motivatamente ritenute attendibili) dei collaboratori di giustizia LO GA classe 79, AP AN (moglie del predetto), LO NO, LO GA classe 1980 e RD IO, dalle quali è emerso il ruolo assunto L'CC nell'ambito DEidentificato sodalizio criminoso, del quale era stato promotore ed era capo (non sono state utilmente valorizzate le dichiarazioni del collaboratore IA, il che rende prive di rilievo le relative doglianze della difesa). La Corte di appello ha anche specificamente esaminato le più incisive doglianze difensive, osservando che le dichiarazioni di LO GA classe 79 quanto ai colloqui avuti con l'CC in periodi di detenzione presso la medesima Casa circondariale (in diverse occasioni, ovvero nell'ora del passeggio, attraverso un muro di cinta oppure in attesa dei colloqui con i parenti: cadono, pertanto, le censure difensive inerenti alla presunta impossibilità di contatti durante il solo "passeggio" - cfr. anche f. 39) erano state sorrette dal riscontro individualizzante costituito dalle dichiarazioni di RD IO ("il quale ha precisato che comunque gli incontri tra i due, seppure non detenuti presso lo stesso reparto, sarebbero stati possibili nei momenti dei colloqui con i familiari", ed a buona ragione non è stato ritenuto mendace, come al contrario preteso dalla difesa) e trasfuse in una lettera inviata alla moglie (f. 38).
Priva di rilievo si è, inoltre, rivelata, in concreto, la invocata (sul presupposto che fonte di conoscenza fosse pur sempre il marito LO GA classe 79) non autonomia delle dichiarazioni di AP AN, e la pretesa conseguente carenza di riscontri alle dichiarazioni dello LO, poiché la Corte di appello ha valorizzato, come necessario riscontro individualizzante, elementi ulteriori rispetto alle dichiarazioni della donna. Nè può assumere rilievo il mancato rinvenimento della lista contenente i nominativi dei soggetti da sottoporre ad estorsione, inizialmente stilata L'CC, a fronte dei precisi riferimenti ad essa emergenti da plurime dichiarazioni dei collaboratori. Le dichiarazioni dei collaboratori sono state, infine, decisivamente corroborate (f. 49) L'intervenuto arresto del AL e dello LO, in flagranza di uno dei reati di estorsione programmati dal sodalizio su impulso DECC.
A tali rilievi, nel complesso, il ricorrente non ha opposto alcunché di decisivo, se non generiche ed improponibili doglianze, fondate su una personale e congetturale rivisitazione dei fatti di causa (in particolare quanto LLimpossibilità, per il sodalizio enucleato dalla contestazione, di controllare efficacemente il territorio di riferimento, in via autonoma rispetto al controllo ivi già asseritamente operato in zona da altro clan camorristico egemone), senza documentare eventuali travisamenti nei modi di rito, tentando di "atomizzare" gli elementi probatori raccolti nel corso delle indagini preliminari e valorizzati dalla Corte di appello, i quali, al contrario, se concatenati, consentono di ritenere accertata la sussistenza della societas sceleris di tipo camorristico di cui al capo 1 (f. 21 ss.) ed il ruolo, di impulso nella costituzione e comunque verticistico, nel suo ambito assunto L'imputato. È stato infine escluso (f. 37) l'invocato ne bis idem, con argomentazioni non superate dagli odierni ricorsi (sul punto ancora una volta meramente reiterativi, nella sostanza, delle doglianze già costituenti motivo di appello): le sentenze richiamate dalla difesa riguardavano, infatti, fatti diversi, perché commessi in epoche diverse (quelli oggetto delle odierne contestazioni sono stati commessi da giugno 2009 in poi, gli altri sono stati commessi in epoche più risalenti), e soggettivamente disomogenei (quelli oggetto delle odierne contestazioni sono stati commessi da un gruppo più ristretto e con caratteristiche - anche quanto ai programmati reati fine - peculiari).
10.1.5. Quanto alle tentate estorsioni di cui ai capi 10 ed 11, la Corte di appello (f. 41 ss.) ha in concreto valorizzato le medesime risultanze, sorrette - come già in relazione al reato associativo - da motivata valutazione di attendibilità intrinseca ed estrinseca dei dichiaranti, ed in particolare le dichiarazioni autoaccusatorie ed etero accusatorie di LO GA classe 79, riscontrate dalla moglie anche per conoscenza diretta, concludendo che "nelle due fattispecie il ruolo rivestito L'CC è, senza dubbio, quello di mandante: egli concorre nel reato commesso da più persone riunite (lo LO era mero esecutore) nella qualità di promotore della condotta illecita, avendola ideata ed avendo dato disposizioni in ordine alle persone da estorcere, alle modalità da seguire, alle somme da richiedere, nonché al nome da spendere" (f. 42). 10.2. Con riguardo alla ritenuta sussistenza DEaggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, l'imputato, con i due ricorsi presentati nel suo interesse, lamenta:
(ricorso avv. ABET).
- carenza di riscontri individualizzanti alle dichiarazioni del collaboratore LO quanto al metodo camorristico impiegato per commettere le due estorsioni in oggetto (esplosione di colpi di arma da fuoco in danno dei commercianti prescelti);
- mancata notorietà della costituita associazione;
- assenza della finalità di incrementare le finanze della predetta associazione, avendo i sodali agito per finalità personali;
- incompatibilità con l'aggravante di cui LLart. 628 c.p., comma 3, n. 3. 10.2.1. Con riguardo alla ritenuta sussistenza delle aggravanti di cui al L. n. 203 del 1991, art. 7, e art. 416 bis c.p., commi 2 e 4, (tali qualificate dal ricorrente) l'imputato, lamenta ancora. (ricorso avv. SENESE).
violazione DEart. 606 c.p.p., comma 1, lett. E), e violazione dei criteri di cui agli artt. 192 e 546 c.p.p., con motivazione omissiva, travisante e manifestamente illogica.
I giudici della Corte di appello avrebbero a fondamento della ritenuta qualità di capo "valorizzato apoditticamente la redazione della lista (presuntivamente compilata da CC ZO) contenente l'indicazione dei soggetti da estorcere laddove - pure a fronte di diverse perquisizioni operate nella Renault Scenic, nell'abitazione dello LO, e persino nella cella di CC ZO e LO GA cl. 80 - la predetta lista non è mai stata rinvenuta, e per giunta lo stesso collaboratore di giustizia ha escluso di aver mai "consegnato parte del provento delle tangenti riscosse" ai presunti capi, e nonostante fossero tutti detenuti, e al contempo trattenendo una parte per sè, e per i complici liberi". Il ricorrente lamenta inoltre motivazione apparente e travisante anche con riferimento LLaggravante di essere l'associazione armata, poiché i giudici di appello avrebbero ignorato due circostanze assolutamente decisive, ossia che non sono state ritrovate nemmeno le lettere con cui LO GA cl. 80 (forse per quanto dettogli da CC ZO) consigliava di acquistare le armi, e che manca altresì la prova certa che le poche armi sequestrate fossero nella consapevole detenzione del sodalizio, anziché - come ritenuto dalla difesa - nella personale ed esclusiva disponibilità di LO GA cl. 79 per il conseguimento di fini propri".
Sempre in relazione alla qualità di capo (ricorso avv. ABET) l'imputato lamenta infine:
- l'assenza di riscontri alle dichiarazioni di LO GA classe 79 quanto allo specifico ruolo di capo o promotore riconosciuto LLCC (lo stesso collaboratore nell'interrogatorio del 22 settembre 2009 avrebbe attribuito tale ruolo a CC SS, per conto del quale bisognava andare a chiedere denaro alle pp.oo.), tant'è che secondo il narrato dei collaboratori, nella perpetrazione delle estorsioni avrebbe dovuto essere indicato come mandante CC SS, non ZO. 10.2.2. Con riguardo alla qualità di capo o promotore della societas sceleris deve premettersi, per superare un insistito quanto erroneo riferimento difensivo, pur non costituente oggetto di autonoma doglianza ed improduttivo di conseguenze, che essa non integra mera circostanza aggravante, bensì autonoma figura di reato (così, da ultimo, Sez. 5^, sentenza n. 8430 dei 17 gennaio 2014, CED Cass. n. 258304).
Ciò premesso, le doglianze difensive sono infondate. La Corte di appello, ancora una volta senza incorrere nelle - in realtà - solo formalmente denunciate (poiché le censure formulate dalla ricorrente si concretizzano LLevidenza in meri vizi di motivazione) violazioni di legge, e con rilievi esaurienti, logici, non contraddittori, e pertanto incensurabili in questa sede, con i quali il ricorrente non si confronta con la necessaria specificità, limitandosi a reiterare più o meno pedissequamente censure già costituenti oggetto di appello, e già motivatamente ritenute infondate, ha valorizzato LLuopo (f. 39) le convergenti dichiarazioni (motivatamente ritenute attendibili) dei collaboratori di giustizia LO GA classe 79, AP AN (moglie del predetto), LO NO, LO GA classe 1980 e RD IO, dalle quali è emerso il ruolo assunto
L'CC nell'ambito DEidentificato sodalizio criminoso, di promotore e capo: l'CC aveva inizialmente redatto la lista contenente i nominativi dei soggetti da sottoporre ad estorsione, della quale hanno concordemente parlato più collaboratori, impartendo le direttive sul modus operandi da seguire e sulle iniziative da prendere in danno dei soggetti che avessero rifiutato la richiesta estorsiva, individuando in LO GA classe 79 il proprio referente;
la disposizione di evocare, nella perpetrazione delle estorsioni, il nome del fratello SS è ininfluente poiché, come riferito dalla AP, "a Villa RN comandavano solo gli CC, sia SS che ZO". A tali rilievi, nel complesso, ancora una volta il ricorrente non ha opposto alcunché di decisivo, se non generiche ed improponibili doglianze, fondate su una personale e congetturale rivisitazione dei fatti di causa, senza documentare eventuali travisamenti nei modi di rito, tentando di "atomizzare" gli elementi probatori raccolti nel corso delle indagini preliminari e valorizzati dalla Corte di appello, i quali, al contrario, se concatenati, consentono di ritenere accertata la sussistenza del ruolo assunto L'imputato nell'ambito DEenucleato sodalizio.
10.2.3. Con riguardo alla circostanza aggravante di cui LLart. 416 bis c.p., comma 4, le doglianze difensive sono manifestamente infondate.
Valgono, in proposito i rilievi della Corte di appello (f. 40), a parere della quale "nel caso di specie le attività di investigazione hanno dimostrato in capo ai partecipi la detenzione illecita di armi adoperate al fine di perseguire gli scopi illeciti DEassociazione come risulta dalle dichiarazioni dei collaboranti". Deve, infatti, ribadirsi che, in tema di associazione per delinquere di stampo mafioso, la circostanza aggravante della disponibilità delle armi non richiede la diretta detenzione ne1 il porto di esse, e, una volta provato l'apparato strutturale mafioso, l'eventuale disponibilità di armi o esplosivi da parte di alcuni degli associati, ben può ritenersi finalizzata, in linea di principio, al conseguimento degli scopi propri DEassociazione di tipo mafioso. È dunque sufficiente che il gruppo o i singoli aderenti abbiano la disponibilità di armi, per il conseguimento dei fini del sodalizio, perché detta aggravante, di natura oggettiva, sia configurabile a carico di ogni partecipe il quale sia consapevole del possesso di armi da parte degli associati, o lo ignori per colpa, non sussistendo - attesa l'ampia formulazione DEart. 59 c.p.p., comma 2, introdotto dalla L. 7 febbraio 1990, n. 19 - logica incompatibilità tra l'imputazione a titolo di dolo della fattispecie criminosa base e quella, a titolo di colpa, di un elemento accidentale come la circostanza in questione.
10.2.3. Anche con riguardo alla circostanza aggravante di cui alla L. n. 203 del 2001, art. 7, le doglianze difensive sono manifestamente infondate.
Valgono, in proposito i rilievi della Corte di appello (f. 42 s.), a parere della quale "le condotte illecite poste in essere danno conto di un collegamento a compagini associative in considerazione delle espressioni eloquenti e significative adoperate, consistenti nell'evocazione del clan, operante nel territorio, e nella raccomandazione di non versare a gruppi diversi da quello indicato. L'evocazione dei soggetti suddetti è segno di modalità (...) idonea a richiamare la forza intimidatrice derivante L'organizzazione (...)", e comunque di un clan camorristico organizzato operante sul territorio.
Nè può ritenersi sussistente la dedotta incompatibilità con la circostanza aggravante di cui LLart. 628 c.p.p., comma 3, avendo la giurisprudenza di questa Corte Suprema da tempo chiarito che, in tema di rapina ed estorsione, la circostanza aggravante di cui al D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7, convertito nella L. 12 luglio 1991, n. 203 (impiego del metodo mafioso nella commissione dei singoli reati o finalità di agevolare, con il delitto posto in essere, l'attività DEassociazione per delinquere di stampo mafioso) può concorrere con quella di cui LLart. 628 c.p., comma 3, n. 3, e art. 629 c.p., comma 2, (violenza o minaccia poste in essere L'appartenente a un'associazione di stampo mafioso) (Sez. un., sentenza n. 10 del 28 marzo 2001, CED Cass., n. 218378; Sez. 6^, sentenza n. 27040 del 22 gennaio 2008, CED Cass. n. 241008; Sez. 2^, sentenza n. 510 del 7 dicembre 2011, dep. 12 gennaio 2012, CED Cass. n. 251769). 10.3. Con riguardo al complessivo trattamento sanzionatorio, l'imputato, con i due ricorsi presentati nel suo interesse, lamenta:
(ricorso avv. ABET).
- l'inadeguatezza della riduzione di pena operata nonostante la sopravvenuta assoluzione da numerosi reati.
10.3.1. La doglianza è estremamente generica, non contenendo specifici riferimenti ad elementi non considerati o mal considerati dalla Corte di appello, che ha, da parte sua, valorizzato la notevole gravità dei fatti.
11. LE STATUIZIONI ACCESSORIE.
Il rigetto dei ricorsi di AL AN, AL TI, CC ZO e LO NO comporta, ai sensi DEart. 616 c.p.p., la condanna dei predetti ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di IA TI e PI TO e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio.
Rigetta i ricorsi di AL AN, AL TI, CC ZO e LO NO, che condanna al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 25 marzo 2014.
Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2014