Sentenza 3 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 03/04/2002, n. 4793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4793 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2002 |
Testo completo
E 00.74098 T S I G E K . REPUBBLICA ITALIANA0 47 9 3/02 R P . D A L L D E A D E I T S N N A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE E E S I S Oggetto I E R A E TRIBUTI T SEZIONE TRIBUTARIA AGEVOLAZIONI A TERREMOTO M Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G.N. 863/01 Dott. Mario CICALA - Rel. Consigliere - Dott. Antonio MERONE Cron. 10813 Consigliere Dott. Nino FICO Consigliere Rep. Dott Aldo CECCHERINI Ud. 25/01/02 Consigliere Dott. Stefano BENINI C. C. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE UFF II DD PERUGIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
CI GI;
- intimato avversO la sentenza n. 341/99 della Commissione 2002 tributaria regionale di PERUGIA, depositata il 303 20/12/99; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 25/01/02 dal Consigliere Dott. Antonio MERONE;
ai sensi della legge 89/01; lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. FATTO, SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DEL RICORSO LC GI, residente in uno dei comuni col- piti dagli eventi sismici del 1984, dopo avere benefi- Cato della sospensione delle pagamento delle imposte dirette, previsto dall'art. 13 quinquies del d.l. 26 maggio 1984, convertito con modificazioni in legge 24 luglio 1984, n. 363, nella dichiarazione dei redditi, presentata nell'anno successivo, ha detratto dall'imponibile l'ammontare dell'imposta sospesa. L'Ufficio, ritenendo che in aggiunta alla sospen- sione non spettasse la detrazione, rideterminava l'ammontare del reddito imponibile con esclusione della detrazione stessa e notificava al contribuente la car- tella di pagamento per la maggior somma. Il contribuente ha proposto ricorso vittoriosamente sia in primo che in secondo grado. Ricorre dinanzi а questa Corte il Ministero delle finanze, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 28, della legge 13 maggio 1999, n. 133, 3, comma 2 bis, del d.l. 30 dicembre 1985, n. 971, 13, comma 1, legge 27 dicembre 1997, n. 449, 10, legge 28 febbraio 1986, n. 46, e 2 DPR 597/1973. La parte intimata non si è costituita. DIRITTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso deve essere rigettato in adesione alla costante giurisprudenza di questa Corte. L'Amministrazione finanziaria ripropone il tema della corretta interpretazione dell'art. 3, comma 2 bis del d.l. 30 dicembre 1985, n. 791, che questa Corte ha sempre letto in senso opposto a quello prospettato dal- la ricorrente, nonostante l'intervento della interpre- tazione autentica di cui all'art. 28 della legge 13 maggio 1999, n. 133. Infatti, "l'art. 3, secondo comma bis, del D.L. 30 dicembre 1985, n. 791, convertito con modificazioni in legge 28 febbraio 1986, n. 46 1 il quale prevede che le somme relative a pagamenti delle imposte dirette, SO- spesi in virtù dell'art. 13 quinquies del D.L. 26 mag- gio 1984 n. 159, convertito con modificazioni in legge 24 luglio 1984 n. 363, fino al 31 dicembre 1985 per i residenti nei comuni dell'Italia centrale e meridionale colpiti da eventi sismici, non concorrono alla forma- zione dell'imponibile ai fini dell'IRPEF e dell'ILOR 3 in virtù della interpretazione autentica di cui all'art. 28 della legge 13 maggio 1999 n. 133, posto in relazione all'art. 11 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, deve essere considerato quale norma introduttiva di un' ulteriore agevolazione, consistente nella rideter- minazione dell'imponibile, dopo la scadenza della SO- spensione, al netto dei versamenti sospesi" (Cass. N. 4945/2000; conf. 8659/2001, 10237/2001, 11248/2001). Ritiene il Collegio che non vi siano motivi per di- scostarsi dall'indirizzo giurisprudenziale oramai con- solidato. Conseguentemente, il ricorso deve essere ri- gettato. Nulla è dovuto per le spesa, atteso che la parte vittoriosa non si è costituita.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. E N IO Così deciso in Roma il 25 gennaio 2002. Z A R 0 IST 8 S Il Consigliere estensore Il Presidente 9 . /1 G N E 9 / R (dr. torio Merone)рей 6 E A A (dr. Mario Cicala)M T . L .R R L D .P A A E D T T B L U N A E E T B D S I 1 E Α R 3 ΝΙ T 1 Ε N Τ Α IL CANCELLIERE C Λ CE TI DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 3 App 2002 IL CANCELLIERE C1 Innocent TI 4