Sentenza 20 gennaio 1998
Massime • 1
In tema di sequestro probatorio di cose costituenti corpo di reato, se è vero che non è necessario offrire la dimostrazione della necessità del sequestro in funzione dell'accertamento dei fatti, atteso che la esigenza probatoria del "corpus delicti" è "in re ipsa", è anche vero che, ai fini della qualificazione come corpo di reato delle cose in sequestro, il provvedimento deve dare concretamente conto della relazione di immediatezza descritta nel comma secondo dell'art. 253 cod. proc. pen. tra la "res" e l'illecito penale. (Fattispecie riguardante il sequestro di pratiche di sussidio economico presso un comune le quali, secondo la prospettazione accusatoria, costituivano corpo del reato di abuso di ufficio). (Vedi Cass., sez. VI, sent. n. 337, c.c. 29 gennaio 1998, P.M. in proc. Sarnataro, rv. 210820).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/01/1998, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 1998 |
Testo completo
composta dai signori: Camera di consiglio
Dott. Fortunato Pisanti Presidente del 20/1/1998
1. Dott. Francesco Romano Consigliere SENTENZA
2. Dott. Giovanni de Roberto Consigliere N. 103
3. Dott. Tito Garribba Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Antonio Stefano Agrò Consigliere N. 41803/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da IN GI, avverso l'ordinanza 3 ottobre 1997 del Tribunale di Siracusa. Visti gli atti, l'ordinanza denunciata ed il ricorso.
Udita nell'udienza in camera di consiglio la relazione fatta dal Consigliere dr. de Roberto.
Udite le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Antonio Siniscalchi, che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. Udito l'avvocato Ezechia Paolo Reale, per il ricorrente. FATTO E DIRITTO
1. Con ordinanza 3 ottobre 1997 il Tribunale di Siracusa rigettava la richiesta di riesame del provvedimento di sequestro probatorio adottato dalla Procura della Repubblica presso lo stesso Tribunale nei confronti di Carfì Giuseppa, avente ad oggetto la documentazione relativa alle pratiche di sussidio economico per gli anni 1997. Rilevava il Tribunale che il sequestro, disposto a seguito di denuncia sottoscritta da numerose persone e relativamente alla quale era stato ipotizzato il reato di abuso di ufficio, era da ritenere legittimo, sia sulla base del fumus delicti, la cui verifica è rimessa all'insindacabile giudizio del pubblico ministero sia per l'evidente natura di corpo di reato della documentazione sequestrata. Tanto più che solo a mezzo dell'acquisizione di tale documentazione restava possibile accertare la fondatezza della notitia criminis e gli esatti termini della condotta ipotizzata.
2. Ha proposto ricorso per cassazione il sindaco pro tempore del Comune di Augusta svolgendo quattro articolate serie di motivi. Con il primo si deduce violazione dell'art. 606, lettere b, c, ed e c.p.p., inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 125, 3^ comma, 239, 253, 329, 330, 332, 333 e 347 dello stesso codice, anche in relazione all'art. 2, n. 37, della legge 16 febbraio 1987, n. 81, agli artt. 19, 24 e 97 della costituzione, all'art. 8 della convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ed all'art. 1 del primo protocollo addizionale alla Convenzione stessa, nonché mancanza o manifesta illogicità della motivazione. si assume che il provvedimento di sequestro sarebbe stato adottato in assenza di una vera e Propria notitia criminis, sulla base di un esposto-denuncia, privo dei necessari requisiti, perché generico e senza che venisse previamente disposta l'identificazione degli autori dello stesso. Cosicché il sequestro sarebbe stato utilizzato non come mezzo di ricerca della prova, ma come strumento, illegittimo, diretto ad acquisire la notizia di reato.
Con il secondo motivo si lamenta violazione dell'art. 606, lettere b, c, ed e, c.p.p., inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 50, 125, 30 comma, 178, 253, dello stesso codice, anche in relazione all'art. 2, n. 37 della legge 16 febbraio 1987, n. 81, agli artt. 14, 24, 97 e 112 della Costituzione, agli artt. 6 e 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ed all'art. 1 del primo protocollo addizionale alla Convenzione stessa, nonché mancanza o manifesta illogicità della motivazione, per assoluta carenza dell'indicazione del fatto oggetto di indagine e senza, dunque, che sia identificabile il nesso tra il provvedimento ablativo dei documenti ed il fatto reato.
Si denuncia, poi, violazione dell'art. 606, lettere b ed e, c.p.p., inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 125, 30 comma, 253 c.p.p., anche in relazione all'art. 2, n. 37 della legge 16 febbraio 1987, n. 81, agli artt. 14, 24, 97 e 112 della Costituzione, all'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ed all'art. 1 del primo protocollo addizionale alla Convenzione stessa, nonché mancanza o manifesta illogicità della motivazione, per non avere l'ordinanza impugnata in alcun modo argomentato circa l'individuazione di un, ipotesi concreta e specifica di reato, per l'accertamento del quale vengono svolte le indagini.
Si deduce, infine, violazione dell'art. 606, lettere b ed e, c.p.p., inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 125, 30 comma, 235, 253, 256, 262, dello stesso codice, anche in relazione agli artt. 14, 24 e 97 della Costituzione, all'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ed all'art. 1 del primo protocollo addizionale alla Convenzione stessa, nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione, per l'assenza di ogni argomentazione circa il rapporto corrente tra le cose sottratte alla disponibilità dell'interessato ed il reato per cui si procede;
con in più l'assenza di qualsivoglia motivazione sulla natura di corpo di reato o di cosa pertinente al reato della documentazione sequestrata.
3. Il ricorso è fondato.
3.1. Le Sezionì unite di questa Corte hanno di recente statuito come in sede di riesame del sequestro probatorio il Tribunale deve stabilire l'astratta configurabilità del reato ipotizzato. Tale astrattezza non limita, però, i poteri del giudice, nel senso che questi deve esclusivamente "prendere atto" della tesi accusatoria senza svolgere alcuna attività, ma determina soltanto l'impossibilità di esercitare una verifica in concreto della sua fondatezza. Cosicché al giudice compete il potere-dovere di espletare il controllo di legalità, sia pure nell'ambito delle indicazioni di fatto offerte dal pubblico ministero. L'accertamento del fumus commissi delicti va, dunque, compiuto sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati, che non possono essere censurati in punto di fatto per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali, ma che vanno valutati cosi come esposti al fine di verificare se essi consentono di sussumere l'ipotesi formulata in quella tipica;
con la conseguenza che il tribunale non deve instaurare un processo nel processo, ma svolgere l'indispensabile ruolo di garanzia, tenendo nel debito conto le contestazioni difensive sull'esistenza della fattispecie dedotta ed esaminando l'integralità dei presupposti che legittimano il sequestro (Sez. un., 20 novembre 1996, Bassi). A tale regula iuris risulta essersi sottratta l'ordinanza impugnata la quale ha indicato quale fumus per l'azionabilità del sequestro probatorio "alcuni necessariamente generici elementi di fatto", come tali inidonei a configurare anche un'astratta fattispecie di reato accessibile al controllo di legalità, tanto che il provvedimento sembrerebbe diretto più che "ad accertare la fondatezza della notitia criminis", come sostiene il giudice a quo, a ricavare dalla documentazione sequestrata la stessa notizia di reato.
3.2. Nè, d'altro canto, pare adeguatamente sorreggere la motivazione dell'ordinanza impugnata, il rilievo che la detta documentazione costituisce corpo di reato.
Su tale qualificazione il Tribunale ha fornito indicazioni tanto perentorie quanto apodittiche, cosi da enunciare affermazioni prive di ogni apparato dimostrativo. se è vero, infatti, che la giurisprudenza di questa Corte Suprema appare orientata nel senso che, in tema di sequestro probatorio, in relazione alle cose che assumono la qualifica di corpo di reato, non è necessario pervenire alla dimostrazione della necessità del sequestro in funzione dell'accertamento dei fatti, atteso che l'esigenza probatoria del corpus delicti è in re ipsa (cfr. Sez. un., 11 febbraio 1994, Carella), è anche vero che il presupposto per una simile verifica rimane la necessità che il giudice dia concretamente conto, accertando l'effettiva possibilità di qualificare corpo di reato le cose apprese, delle ragioni che lo hanno indotto a ritenere la relazione di immediatezza descritta nel 2^ comma dell'art. 253 tra la res e l'illecito penale, argomentando nella motivazione circa l'esito di tale verifica (v. Sez. II, 22 maggio 1997, Acampora). Nell'esercizio di una simile funzione di garanzia in cui si concretizza l'opera demandata al tribunale del riesame, il giudice è, quindi, tenuto a prendere nella dovuta considerazione le contestazioni difensive, esaminando anche la totalità dei presupposti che legittimano il ricorso al mezzo di ricerca della prova. Un, operazione qui del tutto trascurata, donde l'assoluta assenza di motivazione del provvedimento impugnato, al quale va addebitato di non avere espresso alcun giudizio sulle censure prospettate nel procedimento di riesame;
così da non adempiere a quella tipica funzione di garanzia demandata all'impugnazione prevista dall'art. 309 c.p.p.
3.3. Nè può essere trascurato come la finalità divisata avrebbe potuto essere realizzata (ed in tal senso il sequestro appare strumento eccedente lo scopo tipico) a mezzo della richiesta di esibizione alla pubblica amministrazione ovvero utilizzando lo strumento previsto dall'art. 258 c.p.p., cosi da impedire l'addotta paralisi del settore dell'attività amministrativa in questione, in ordine alla quale, peraltro, l'ordinanza impugnata risulta illegittimamente del tutto silente.
4. La mera apparenza della motivazione comporta, dunque, l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Siracusa che si conformerà ai principi di diritto sopra enunciati.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Siracusa per nuova deliberazione.
Così deciso in Roma, il 20 gennaio 1998.
Depositato in Cancelleria il 16 marzo 1998