Sentenza 27 ottobre 1999
Massime • 1
In tema di misure alternative alla detenzione, nel caso in cui, per inerzia del giudice o per altro motivo, la revoca dell'affidamento non sia stata disposta e la misura alternativa abbia avuto completa esecuzione fino alla sua data di scadenza, la pena detentiva per la quale l'affidamento è stato concesso deve in ogni caso essere dichiarata estinta o per esito positivo della prova o per equiparazione del periodo trascorso in affidamento ad un periodo di esecuzione della pena di uguale durata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/10/1999, n. 5914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5914 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Signori Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI RENATO Presidente del 27.10.1999
1.Dott. LA GIOIA VITO Consigliere SENTENZA
2.Dott. MABELLINI ANNA " N.5914
3.Dott. CAMPO STEFANO " REGISTRO GENERALE
4.Dott. GIRONI EMILIO " N.10999/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) Procuratore Generale della Repubblica presso TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di VENEZIAnei confronti di:
IC NN N. IL 26.04.1959
avverso ordinanza del 13.10.1998 TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di VENEZIA sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. LA GIOIA VITO lette le conclusioni del P.G. Dr. Giovanni Galati che ha chiesto l'annullamento con rinvio della ordinanza;
Osserva in fatto
Con ordinanza emessa il 13/10/1998 il Tribunale di Sorveglianza di Venezia ha dichiarato la estinzione della pena per esito positivo dell'affidamento in prova a suo tempo concesso a NI Gianni. Contro la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il P.G. di Venezia deducendo violazione dell'art. 47 ord. pen. nonché carenza e illogicità della motivazione. Ha affermato che dalla relazione finale del servizio sociale risulta la sistematica violazione delle prescrizioni dell'affidamento, restando così escluso che la prova abbia avuto esito positivo.
Motivi della decisione
Il ricorso deve essere rigettato, anche se la motivazione della ordinanza impugnata è insufficiente ed incongrua. Infatti l'eventuale annullamento con rinvio al Tribunale di Sorveglianza non potrebbe in ogni caso condurre ad un risultato diverso da quello costituito dalla dichiarazione di estinzione della pena detentiva per la quale l'affidamento è stato concesso.
La esecuzione della misura alternativa si è infatti interamente conclusa il 18/2/1998, data originariamente prevista come fine della pena, senza che il servizio sociale abbia comunicato alcuna violazione delle prescrizioni e sia stata conseguentemente avanzata alcuna proposta di revoca del beneficio. La relazione del servizio sociale è stata redatta solo il 17/4/1998, dopo la conclusione della prova, in vista della declaratoria di estinzione della pena. Ne consegue che il Tribunale di Sorveglianza, anche se avesse apprezzato le violazioni delle prescrizioni che il ricorrente mette in evidenza, non avrebbe potuto revocare l'affidamento ormai concluso ed avrebbe dovuto in ogni caso dichiarare la estinzione totale della pena detentiva.
La sentenza della Corte Costituzionale 29(10(1987, n. 343, ha infatti dichiarato la illegittimità del comma 10 (ora 11) dell'art. 47 ord. pen. nella parte in cui, nel caso di revoca dell'affidamento per comportamento incompatibile con la prosecuzione della prova, non consentiva al Tribunale di Sorveglianza di valutare come pena scontata il periodo trascorso in affidamento prima della revoca. Da tale decisione si trae il principio, di ordine generale, secondo cui la afflittività delle limitazioni alla libertà personale imposte con le prescrizioni dell'affidamento deve essere apprezzata al fine di equiparare l'esecuzione della misura alternativa a quella della pena detentiva, così come avviene normalmente per altre forme di detenzione extracarceraria, ad esempio gli arresti domiciliari. Da tale principio deve trarsi la ovvia conseguenza che, nel caso in cui, per inerzia del giudice o per altro motivo, la revoca dell'affidamento non sia stata disposta e la misura alternativa abbia avuto completa esecuzione fino alla sua data di scadenza, la pena detentiva per la quale l'affidamento è stato concesso debba in ogni caso essere dichiarata estinta o per esito positivo della prova o per equiparazione del periodo trascorso in affidamento ad un periodo di esecuzione della pena di uguale durata.
Nel caso concreto, pertanto, l'eventuale errore del Tribunale di Sorveglianza nel ritenere che la prova abbia avuto esito positivo, non ha alcuna conseguenza pratica ai fini della dichiarazione di estinzione della pena detentiva originaria, estinzione che consegue in ogni caso alla esecuzione della misura alternativa per tutta la sua durata corrispondente a quella della pena detentiva inflitta. Il ricorso del P.G., con il quale è stato chiesto l'annullamento della ordinanza che ha pronunziato la estinzione della pena, è perciò infondato e deve essere rigettato.
P. Q. M.
la Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 27 ottobre 1999.
Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 1999