Sentenza 19 dicembre 2008
Massime • 1
È illegittima la concessione delle circostanze attenuanti generiche se motivata dalla scelta dell'imputato di accedere al giudizio abbreviato, atteso che la valutazione premiale di tale scelta è già posta a fondamento del riconoscimento della diminuzione di pena prevista per il rito alternativo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/12/2008, n. 6220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6220 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARINI Lionello - Presidente - del 19/12/2008
Dott. MARZANO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - N. 2386
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IZZO Fausto - Consigliere - N. 032519/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO di GENOVA;
nei confronti di:
1) NZ ON N. IL 07/01/1960;
avverso SENTENZA del 11/07/2008 GIP TRIBUNALE di SANREMO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. BRUSCO CARLO GIUSEPPE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Geraci Vincenzo che ha concluso per il rigetto del ricorso.
La Corte:
OSSERVA
1) Il Procuratore generale presso la Corte d'Appello di Genova ha proposto ricorso avverso la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Sanremo che, all'esito del giudizio abbreviato, ha condannato NZ ON alla pena di anni quattro di reclusione ed Euro 100.000,00 di multa per il delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 (aggravato ai sensi dell'art. 80, comma 2) per l'importazione in Italia di kg. 5,0405 di cocaina (prodotto puro kg. 4,6222).
Il ricorrente censura, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, la sentenza impugnata quanto al trattamento sanzionatorio evidenziando che la sentenza ha concesso le attenuanti generiche e ha formulato un giudizio di equivalenza tra queste attenuanti e l'aggravante contestata (ingente quantità) con una motivazione che si pone in contrasto con la disciplina normativa e comunque manifestamente illogica.
Ci si duole poi, nel ricorso, che il giudice abbia immotivatamente escluso la recidiva e la dichiarazione di abitualità nel reato. L'imputato ha replicato con memoria difensiva con la quale si sostiene la correttezza delle argomentazioni contenute nella sentenza e si evidenzia che, contrariamente a quanto si afferma in ricorso, la recidiva è stata esclusa e non inclusa nel giudizio di comparazione. 2) Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati e deve conseguentemente essere accolto.
Le attenuanti generiche sono state, dal giudicante, concesse in base a due argomenti. Il primo fa riferimento al comportamento dell'imputato che, con la richiesta di rito abbreviato, "ha consentito la definizione in tempi più celeri del procedimento". Trattasi all'evidenza di una proposizione che, oltre ad essere manifestamente illogica, si pone in contrasto con la disciplina dei riti alternativi perché la scelta del rito trova già un premio nella diminuzione di pena prevista per tale scelta e non può quindi essere nuovamente presa in considerazione per i fini in questione così duplicando i benefici.
La seconda proposizione (costituita dalle "dichiarazioni confessorie rese in udienza") è del tutto generica perché la sentenza non precisa di quali dichiarazioni si tratti e se non siano costituite esclusivamente, come sostiene il ricorrente, dalla sola ammissione di un fatto incontestato (NZ è stato arrestato in flagranza perché trasportava la sostanza stupefacente sulla sua autovettura) senza l'aggiunta di alcun particolare utile per le indagini. Con la conclusione che la motivazione, sui due punti indicati, deve ritenersi affetta dai vizi di erronea applicazione di legge e mancanza di motivazione.
Parimenti immotivata è la valutazione sulla esclusione della recidiva "in considerazione della specificità del fatto" e della "occasionalità della condotta"; trattandosi dell'importazione di un elevato quantitativo di cocaina quasi pura il giudice avrebbe infatti dovuto non limitarsi ad affermazioni generiche ma precisare gli elementi sui quali fondava questa valutazione.
3) La sentenza impugnata va dunque annullata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, per quanto concerne il punto relativo alla concessione delle attenuanti generiche e quello riguardante l'esclusione della recidiva.
Il motivo che si riferisce al giudizio di comparazione delle circostanze deve ritenersi assorbito;
a tale giudizio provvederà il giudice di rinvio se riterrà, motivando adeguatamente e tenendo conto delle circostanze indicate in ricorso, di confermare la concessione delle ricordate attenuanti. All'esito il giudice del rinvio valuterà anche l'esistenza dei presupposti per la dichiarazione di abitualità nel reato come richiesto dal ricorrente.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, sezione quarta penale, annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio al Tribunale di Sanremo.
Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2009