Sentenza 3 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 03/07/2001, n. 8990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8990 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2001 |
Testo completo
8 99 0 01 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIAN LA CORTE SUPRIM Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE PABAMENTO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Sorma Dott. Rafaele CORONA Presidente R.G.N. 7267/99 Rel. Consigliere Cron. Dott. Alfredo MENSITIERI 20521 Consigliere Dott. Rosario DE JULIO Rep. 3175 © Consigliere Dott. Enrico SPAGNA MUSSO Ud. 28/03/01 - _ CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - Consigliere Dott. Carlo CIOFFI UFFICIO COPIE Richiesta copia studio ha pronunciato la seguente dal Sig. SOLE 24 ORE S ENTENZA per diritti L. il 3 sul ricorso proposto da: IL CANZEULIERE AGRICOLA CASAL PALOCCO S.r.l. in persona del legale rapp.te LAURA PRESTI, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RONCIGLIONE 3, presso lo studio dell'avvocato GULLOTTA FABIO, che la difende, giusta delega in atti;
LIRE 1500 CANCELLERIA ricorrente
contro
LI MO, elettivamente domiciliato in ROMA, 0406938 V.LE G. CESARE 137, presso lo studio dell'avvocato PRUNAS FRANCESCO, che 10 difende, giusta delega in atti;
2001 controricorrente avverso la sentenza n. 465/99 del Giudice di pace di 543 -1- ROMA, depositata il 21/01/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/03/01 dal Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO notificato il 28.10.97 la Società Con atto Agricola Casalpalocco conveniva in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Roma, CO IG per sentirlo condannare alla restituzione della somma di L.
3.500.000 corrisposte al convenuto а fronte di prestazioni professionali di cui l'attrice contestava l'effettuazione. Costituitosi, il IG chiedeva il rigetto dell'avversa domanda ed instava in via riconvenzionale per la condanna di controparte al risarcimento dei danni per lite temeraria. dell'istruttoria All'esito il Giudice adito, rigettava tutte le 15.12.98-21.1.99, con sentenza domande compensando le spese del giudizio. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la Società Agricola Casalpalocco sulla base di due motivi. Resiste con controricorso CO IG. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è inammissibile in quanto, superando il valore della causa (L.3.500.000) il limite dei due milioni stabilito dalla legge per la ricorribilità in cassazione avverso le sentenze del giudice di pace, la gravata pronunzia avrebbe 3 dovuto essere sindacata con l'ordinario strumento dell'appello (artt. 7,113 comma secondo, 339 comma terzo e 341 cpc, nel testo novellato con la legge 21.11.1991 n.374 e Cass. S.U. sent. n.12342/98, Sez. 1 n.1789/99, Sez. 2 n. 11203/2000). All'inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente alle spese di questo giudizio, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore di CO IG, delle spese del presente 20000 giudizio che liquida in I 131200 L oltre a 270000 L.
1.200.000 per onorari. лепти Roma 28 marzo 2001. Meridia IL CANCELLIERE C1 OL AL EL DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma -3LUG 2001 IL GASICS UFFICIODELLER ENTRATE ROMA 2 2001 A Registrato in data.... 270.000 an44573 versato 2 EC (D.ssa Maria Grazia FILIPPO) p. Il Dirigente rea 11 Responsabile Service Atti Giudiziari (lire D. M. CI