Cass. pen., sez. I, sentenza 29/09/2000, n. 5850
CASS
Sentenza 29 settembre 2000

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Massime1

In tema di sequestro di persona a scopo di estorsione, la speciale attenuante prevista dall'art.6 del D.L.15 gennaio 1991 n.8, conv. con modif. in legge 15 marzo 1991 n.82, a favore del concorrente dissociatosi dagli altri il quale, nell'ambito delle ipotesi già previste dai commi 4 e 5 dell'art.630 cod.pen., abbia fornito un contributo di "eccezionale rilevanza", richiede, per la sua configurabilità, che detto contributo sia "eccezionale" nel suo complesso, e debba quindi anche concorrere, in una qualche misura, pur non necessariamente determinante, ad assicurare l'integrità personale dell'ostaggio e ad abbreviare la privazione della libertà. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C.ha ritenuto che correttamente fosse stata esclusa la sussistenza della circostanza in questione in un caso in cui l'apporto del dissociato, pur definito di determinante importanza, si era limitato alla sola fase delle indagini successive alla conclusione dell'attività criminosa).

Commentario1

  • 1Piccola coltivazione di marijuana può costituire uso personaleAccesso limitato
    Andrea Ceccobelli · https://www.altalex.com/ · 11 agosto 2000

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 29/09/2000, n. 5850
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5850
Data del deposito : 29 settembre 2000

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