Sentenza 29 settembre 2000
Massime • 1
In tema di sequestro di persona a scopo di estorsione, la speciale attenuante prevista dall'art.6 del D.L.15 gennaio 1991 n.8, conv. con modif. in legge 15 marzo 1991 n.82, a favore del concorrente dissociatosi dagli altri il quale, nell'ambito delle ipotesi già previste dai commi 4 e 5 dell'art.630 cod.pen., abbia fornito un contributo di "eccezionale rilevanza", richiede, per la sua configurabilità, che detto contributo sia "eccezionale" nel suo complesso, e debba quindi anche concorrere, in una qualche misura, pur non necessariamente determinante, ad assicurare l'integrità personale dell'ostaggio e ad abbreviare la privazione della libertà. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C.ha ritenuto che correttamente fosse stata esclusa la sussistenza della circostanza in questione in un caso in cui l'apporto del dissociato, pur definito di determinante importanza, si era limitato alla sola fase delle indagini successive alla conclusione dell'attività criminosa).
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 29/09/2000, n. 5850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5850 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. EDOARDO FAZZIOLI - Presidente - del 29/09/2000
1. Dott. SEVERO CHIEFFI - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. PAOLO BARDOVAGNI - Consigliere - N. 834
3. Dott. GIUSEPPE DE NARDO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. ANGELO VANCHIERI - Consigliere - N. 43843/1999
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
1) UC AN OS, n. 03/07/1951 a Foni;
2) RE PE, n. 18/08/1951 a Nuoro;
3) OI PE, n. 01/09/1948 a Seulo;
4) AR SC, n. 01/04/1965 a Cagliari
avverso la sentenza in data 06/05/1999 della Corte d'Appello di Cagliari Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Bardovagni
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Vincenzo GERACI che ha concluso per il rigetto dei ricorsi
Uditi i difensori, Avv. Agostinangelo MARRAS per RE PE e OI PE;
Avv. Franco Luigi SATTA per OI PE;
Avv. Dino MILIA per UC AN OS
Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Intorno alle 20.30 di sabato 20.10.1990 UR AN, imprenditore di Dolianova, fu prelevato da tre persone travisate e sequestrato mentre si accingeva a lasciare un fabbricato rurale ove si era intrattenuto con la fidanzata ZA TO, che all'epoca si incontrava segretamente con lui in occasione dei fine settimana. La ragazza veniva rilasciata poche ore dopo mentre l'ostaggio fu liberato dai rapitori solo l'11.1.1991, dopo il pagamento di un riscatto di lire 600.000.000. La sua attenta osservazione dei particolari aveva consentito di individuare i soggetti che lo avevano custodito durante la prigionia, già separatamente giudicati con condanna ormai definitiva. Successivamente, nel giugno 1994, il pregiudicato AR SC, indagato per traffico di stupefacenti, decise di collaborare con la giustizia e rivelò di avere conosciuto nel 1988 UC AN OS e OI PE, presentatigli da suo zio IN SS. I predetti erano interessati all'acquisto di armi, da impiegare, come gli spiegarono in seguito, in sequestri di persone e rapine. Insieme al IN si era recato più volte a Dolianova, intrattenendosi con il OI che vi possedeva una rivendita di tabacchi ed un'azienda agricola. Durante tali incontri si era parlato di eventuali sequestri di persona;
fra i possibili obbiettivi il OI gli aveva indicato, come persona particolarmente facoltosa, il UR, mostrandogli anche la casupola ove incontrava la ragazza, che lavorava come infermiera in ospedale. Egli ed il IN erano stati incaricati di sorvegliare altre eventuali vittime, mentre il OI seguiva i movimenti del UR. All'inizio del 1990 il UC gli aveva presentato RE PE;
successivamente, all'inizio di ottobre, egli, il OI, il UC, il RE e un altro suo conoscente a nome NI LO si erano visti per una preliminare definizione delle modalità del sequestro. Egli era stato incaricato di accompagnare gli esecutori nei pressi del fabbricato rustico e di attenderli in macchina;
per il trasporto dell'ostaggio doveva essere usata una FIAT Uno bianca che lui, raggiunta la nazionale 131, avrebbe dovuto sorpassare e precedere, onde avvistare eventuali posti di controllo delle forze dell'ordine e, se del caso, distrarle o impegnarle. Il UC aveva anche, in presenza del AR, interpellato un comune conoscente, SC (di nome probabilmente IO) ottenendone - senza specificare altri particolari - l'assenso al rilascio di una falsa fattura per cena e pernottamento nel suo albergo di Carbonia in una data che gli avrebbe poi indicata. L'esecuzione era stata in un primo tempo fissata per il sabato 13 ottobre;
il AR doveva raggiungere, insieme al NI e al RE, la casa di tal IS AN, amico del UC, che di li avrebbe contattato col radiotelefono della propria macchina il OI. Il piano era stato per questa parte attuato, ma non aveva avuto seguito perché il OI aveva riferito che quella sera i due fidanzati non erano andati sul posto;
il UC aveva quindi disposto di ripeterlo il successivo sabato 20. Quel giorno il AR aveva atteso conferma e, non avendola ricevuta. aveva telefonato intorno alle 20 all'apparecchio radiomobile del UC, che lo aveva invitato a raggiungere i complici. Egli li aveva presi sulla sua auto e lasciati qualche metro prima della casupola del UR, portandosi poi in uno spiazzo ove doveva attenderli. Circa mezz'ora dopo era passata la uno bianca che gli aveva fatto un segnale col clacson;
l'aveva prima seguita e poi preceduta, come stabilito. Sì erano fermati fra Ussana e Monastir;
dalla macchina dei rapitori era sceso NI ed egli aveva potuto notare che gli ostaggi erano sistemati sul pianale dietro i posti anteriori, rivolti in avanti. Gli sembrò che alla guida fosse il UC, con a fianco il RE. Il NI era salito sulla sua auto per dargli istruzioni sul successivo percorso, che li aveva condotti su una stradina campestre ove l'ostaggio era stato consegnato a un gruppo di persone incappucciate che li attendevano su una vettura diesel in moto. Avevano quindi percorso un lungo giro, notando una pattuglia di carabinieri su un ponte presso Ottana, per poi separarsi. Il NI gli aveva riferito che c'era stata una colluttazione tra il UR e il RE, in cui questi - indebolito dagli esiti di interventi chirurgici - stava per avere la peggio;
circostanza in seguito confermatagli anche dal UC, con la precisazione che, avuto il sopravvento, i rapitori avevano duramente percosso l'ostaggio, facendogli perdere i denti, tanto che durante la prigionia avevano dovuto nutrirlo con semolino.
All'esito delle indagini su tale base avviate veniva chiesto il rinvio a giudizio, per concorso nel sequestro e nei reati connessi, dei detti AR, UC, RE, OI e NI, che all'udienza preliminare ottenevano la definizione con rito abbreviato. Il G.I.P. del Tribunale di Cagliari, con sentenza del 12.5.1995, assolveva il NI per non aver commesso il fatto, condannando gli altri;
sentenza confermata in appello il 27.2.1996. Su ricorso degli imputati riconosciuti responsabili la 5^ Sezione di questa Corte annullo, con sentenza in data 12.11.1996, i giudizi di merito, ravvisando - oltre che insufficiente e talora illogica motivazione nella valutazione degli elementi estrinseci di riscontro alla chiamata in correità - violazione degli artt. 422 e 441 C.P.P., per avere il G.U.P. acquisito e utilizzato un nuovo elemento probatorio dopo avere ricevuto l'assenso delle parti al rito speciale e prima di provvedere in merito (il UR aveva dichiarato di avere riconosciuto nel RE uno dei rapitoti, avendo potuto osservarlo perché il cappuccio che gli era stato applicato si era in parte sollevato durante il trasporto).
All'udienza preliminare nuovamente fissata in sede di rinvio il G.I.P., nonostante l'assenso del P.M., respingeva la rinnovata richiesta di rito abbreviato, non ritenendo possibile la definizione del processo allo stato degli atti. Disponeva il rinvio a giudizio degli imputati (escluso il NI, la cui assoluzione era divenuta irrevocabile) dinanzi al Tribunale di Cagliari. Nel corso del dibattimento venivano sentiti vari testimoni, le persone offese e imputati di reati connessi, nonché il AR, che confermava nella sostanza - salvo talune precisazioni - la confessione resa e le chiamate in correità; venivano trascritte in sede peritale conversazioni telefoniche disposte in altro procedimento. Gli altri imputati non rispondevano all'esame richiesto dal P.M., ma rilasciavano spontanee dichiarazioni. All'esito, con sentenza del 24.4.1998, il Tribunale riconosceva responsabili tutti gli imputati, condannando il UC ad anni 30 di reclusione, il RE a 27, il OI a 26, il AR - con attenuanti generiche e dell'utile collaborazione ex art. 630, co. 5, C.P.P. - a sette, oltre pene accessorie.
Su gravami degli imputati la Corte d'Appello della sede, con sentenza in data 6.5.1999, confermava la decisione impugnata, condividendo le argomentazioni del primo giudice. Secondo i giudici di merito le dichiarazioni del AR erano connotate da precisione, coerenza e costanza;
erano altresì spontanee e disinteressate, non rilevandosi alcun motivo per cui il collaboratore avrebbe dovuto accusarsi di un delitto in ordine al quale nessun concreto elemento era ancora emerso a suo carico ed incolpare i coimputati. Nè la mera possibilità di fruire dei benefici connessi alla collaborazione poteva incidere sulla valutazione;
quanto al supposto intento di minimizzare il proprio ruolo nel delitto e di coprire i veri corresponsabili, si trattava di una mera ipotesi difensiva priva di qualsiasi supporto nelle risultanze processuali.
Neppure emergevano elementi positivi di smentita della veridicità dei fatti narrati, ma soltanto minime imprecisioni, in particolare riguardo agli orari, peraltro dichiaratamente indicati in maniera approssimativa. Specificamente, l'ora della telefonata fatta la sera del 20.10 al UC per avere conferma del passaggio all'azione, collocata nelle prime dichiarazioni rese al P.M. alle 20 circa, cioè troppo tardi, essendo in quel momento già in corso l'attività esecutiva, è fin dall'inizio menzionata in maniera meramente indicativa e non precisa ("a sera inoltrata, intorno alle 20, a quanto posso ricordare"). La rettifica operata al dibattimento ( 19.40 - 19.45) sarebbe compatibile con tale indicazione di massima, e non sintomo di strumentale adattamento alle risultanze processuali. Oltretutto, ad avviso del giudice di appello, le modalità esecutive del sequestro - riferite dal collaboratore in maniera perfettamente coincidente con la descrizione fatta dalle persone offese - dimostravano che effettivamente gli autori avevano agito in modo affrettato e maldestro, come se fossero appena giunti sul luogo, tanto da intervenire in maniera non coordinata, sicché il RE - effettivamente in condizioni fisiche precarie, come dimostrato dalla documentazione clinica acquisita - aveva rischiato di soccombere alla maggior prestanza della vittima. Quanto poi alle collocazione dei rapitori nella FIAT, il UR aveva potuto distinguere il RE e aveva fornito una sommaria descrizione delle caratteristiche fisiche degli altri - con la precisazione che, dato il più basso livello del pavimento della casupola rispetto alla campagna circostante, li aveva inizialmente visti dal basso in alto - e le sue indicazioni venivano interpretate come coincidenti con quelle fornite dal collaboratore (cioè l'aggressore più giovane e agile, dell'altezza stimata di un metro e settantacinque centimetri, identificabile per il NI, era sul sedile posteriore, mentre il terzo e quindi il UC aveva preso la guida). Infine, l'asserzione del AR di essersi recato, la mattina dopo il sequestro, in Dolianova, fermandosi a comprare sigarette dal OI, senza peraltro intrattenersi sull'accaduto, non è smentita, secondo la Corte territoriale, dalle risultanze delle citate intercettazioni, secondo le quali il tabaccaio alle 12.23 aveva telefonato in negozio dal nuorese;
infatti, la provincia di Nuoro dista una cinquantina di chilometri da Dolianova ed a quell'ora egli avrebbe potuto comodamente raggiungerla dopo la visita del AR, che questi fissa verso le 10.30. Per tale motivo si era ritenuta superflua l'acquisizione del relativo brogliaccio, sollecitata in occasione della discussione finale. Neppure il collaboratore poteva ritenersi inattendibile in conseguenza dell'assoluzione del NI, essendo questa motivata con la mera assenza di congrui elementi di riscontro.
Le dichiarazioni del AR erano altresì convergenti, riguardo alla fase preparatoria, con quelle del IN, nonché con quelle delle persone offese circa le modalità dei loro incontri (nelle settimane precedenti al rapimento avvenuti in altra località), le vicende relative alla cattura ed al trasporto e le circostanze della successiva detenzione dei UR.
Quanto alle specifiche posizioni dei coimputati, il riconoscimento del RE era stato reiterato dal UR al dibattimento, e veniva ritenuto del tutto attendibile, considerate la precisione e l'obbiettività da lui dimostrate in tutte le vicende processuali;
la ZA aveva inoltre individuato l'inflessione dialettale nuorese del rapitore seduto in macchina accanto al conducente e ad ulteriore riscontro stavano le condizioni fisiche menomate.
Quanto al OI ed al UC, anzitutto la loro reciproca frequentazione, insieme ad altre persone sospette, era stata notata in epoca anteriore al sequestro dai Carabinieri, che avevano anche messo sull'avviso alcuni benestanti - fra cui il UR possibili obbiettivi di azioni criminose. I detti imputati inoltre, nella notte successiva alla cattura dell'ostaggio, non erano stati trovati in casa in occasione dei controlli eseguiti. Particolarmente significative vengono poi ritenute le risultanze delle intercettazioni, eseguite nell'ambito di un procedimento per altri fatti e solo casualmente risultate utili agli effetti delle indagini sul sequestro, alla luce delle circostanze riferite dal AR. In particolare, nella prima serata del 13.10 il OI riferisce al UC che una persona non cada indicata "non c'è"; "è in paese"; precisa che occorre rinviare al sabato successivo perché "quando monta di servizio il sabato monta anche la domenica" (ed in effetti la ZA aveva in ospedale dei turni che, quando cadevano di sabato, comportavano il servizio anche il giorno successivo). Riguardo al OI, il ruolo di avvistamento attribuitogli era confermato dal fatto che la sua tabaccheria era situata sulla via che il UR doveva percorrere per recarsi al luogo degli incontri;
questo era inoltre prossimo all'abitazione di campagna dell'imputato, e raggiungibile solo costeggiando la sua proprietà. La preordinazione e falsità dell'alibi prospettato dal UC (che aveva esibito una fattura per la cena di due persone presso il ristorante del SC) viene desunta dalla mancata indicazione della commensale che avrebbe trascorso la notte in sua compagnia e dalla telefonata che risulta effettuata all'esercizio subito dopo la mezzanotte del 20.10, posta in relazione alla necessità di predisporre il documento, a numerazione progressiva, con la data voluta prima che ne venissero emessi altri riferibili al giorno successivo;
elementi ritenuti di conferma alla versione del AR in proposito, resa oltretutto prima che l'alibi venisse prospettato agli inquirenti.
Affermata pertanto la responsabilità degli imputati, il giudice di appello respingeva la loro comune doglianza circa la mancata applicazione della diminuente del rito. Premesso che l'originaria sentenza del G.U.P. era stata annullata da questa Corte per vizio "in procedendo" che investiva l'intero giudizio abbreviato, ne seguiva il regresso alla fase della richiesta ex art. 416 C.P.P.;
conseguentemente, il giudice era nuovamente e senza vincoli investito della valutazione circa la possibilità di decidere allo stato degli atti. La decisione negativa adottata in proposito era stata condivisa dal Tribunale, che aveva valutato, con giudizio "ex ante", l'insufficienza del materiale probatorio acquisito durante le indagini preliminari, dalle quali emergevano elementi non del tutto univoci e idonei a supportare la decisione, incertezza superata soltanto con le acquisizioni dibattimentali. Le contrarie deduzioni difensive erano intrinsecamente contraddittorie, poiché contemporaneamente prospettavano il mancato superamento di tale ambiguità. Veniva comunque ritenuto preliminare ed assorbente il rilievo per cui la chiamata di correo normalmentè richiede una verifica in contraddittorio, conclusione nel caso di specie obbligata in quanto la sentenza di questa Corte aveva evidenziato l'insufficienza degli elementi posti a fondamento delle decisioni annullate. Ed in effetti solo il vaglio dibattimentale aveva consentito una adeguata valutazione delle dichiarazioni accusatorie. Veniva infine respinta la richiesta del AR di concessione della ulteriore riduzione di pena prevista dall'art. 6 D.L. 15.1.1991 n. 8 per il concorrente dissociato che fornisce un contributo di eccezionale rilevanza "anche con riferimento alla durata del sequestro e alla incolumità della persona sequestrata"; disposizione letta nel senso che il contributo deve incidere positivamente, anche se non esclusivamente, sull'entità temporale della privazione della libertà e sulla integrità fisica dell'ostaggio, situazione non verificabile quando la collaborazione interviene a sequestro già concluso.
Gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, il OI ed il RE congiuntamente, gli altri con distinti atti. I gravami proposti nell'interesse del UC, nonché del RE e del OI, sono peraltro sostanzialmente sovrapponibili. Essi investono anzitutto l'affermazione di responsabilità, in primo luogo sotto il profilo della riproposizione di un "iter" argomentativo censurato da questa Corte con la sentenza di annullamento. Le erronee indicazioni contenute nella chiamata in correità non potevano, alla stregua dei rilievi del giudice di legittimità, essere superate con la semplice supposizione di un errore o lacuna di memoria;
quanto all'orario della telefonata del 10.10, la rettifica operata in dibattimento valeva semmai ad escludere la costanza e coerenza delle dichiarazioni accusatorie. Viene altresì ricordato che l'affermazione di falsità dell'alibi del UC non era apparsa sorretta da elementi concreti, ma da argomentazioni e supposizioni di non rigorosa coerenza logica. Vi sarebbe in ogni caso illogicità di motivazione, ravvisata dalla difesa del UC nella valutazione dell'attendibilità intrinseca, non essendo la decisione collaborativa del AR sorretta da disinteresse e autentico pentimento e risultando in contrasto su un particolare (caratteristiche fisiche del conducente della macchina con cuti era stato prelevato l'ostaggio) con le dichiarazioni del UR. Riguardo alla posizione del OI, il ruolo di sorveglianza delle mosse della vittima non poteva ritenersi compatibile col tenore di una telefonata delle ore 17.40 del 20.10, riportata dalla sentenza impugnata, nel corso della quale, alla richiesta del UC "è passato?", egli risponde "non si è visto". Infatti, in quel momento, secondo le dichiarazioni dei due fidanzati riportate in sentenza, entrambi dovevano essere già sul luogo del loro convegno. Con una ulteriore doglianza viene censurato il diniego della diminuente ex art. 442 C.P.P., sia sotto il profilo dell'irretrattabilità della già disposta ammissione al rito - essendo la decisione di rinvio finalizzata ad un riesame esauriente e logico del materiale probatorio raccolto, e non a ad una nuova valutazione sulla decidibilità "ex actis" - sia sotto quello della erronea ed illogica motivazione, essendo evidentemente insostenibile e non previsto dalla legge processuale che la chiamata in correità escluda il rito speciale e non essendovi alcun ulteriore e nuovo elemento acquisito tramite il contraddittorio dibattimentale. Il ricorso proposto nell'interesse del AR solleva sotto altro profilo la questione della diminuente del rito, evidenziando l'illogica equiparazione della sua posizione (per la quale, a seguito della confessione resa, il quadro probatorio non assumeva sfumature di incertezza) a quella dei coimputati. Censura altresì, per difetto di motivazione ed erronea interpretazione dell'art. 6 D.L. n. 8/1991, il diniego dell'attenuante da tale norma prevista, in aggiunta e non alternativamente a quelle di cui ai co. 4 e 5 dell'art. 630 C.P.;
essa doveva essere riconosciuta, essendo pacifica l'eccezionale rilevanza del contributo fornito all'individuazione dei concorrenti e non potendosi intendere come esclusiva la previsione di una sua influenza sulla durata del sequestro e sull'incolumità dell'ostaggio, introdotta dal testo legislativo con la congiunzione "anche".
L'udienza di trattazione presso questa Corte veniva dapprima fissata dinanzi alla 5^ Sezione per il 31.5.2000 e quindi rinviata dinanzi a questa Sezione, in osservanza delle prescrizioni tabellari, essendo intervenuto, come ricordato, annullamento con rinvio. La difesa del OI depositava motivi nuovi in data 13.9.2000, riprendendo un argomento già brevemente trattato nell'impugnazione principale, relativo alla rilevanza dell'accertata presenza nel nuorese dell'imputato il giorno successivo al fatto ed al rigetto dell'istanza di integrazione dell'istruzione dibattimentale formulata durante la discussione dell'appello. In sostanza, dall'analisi di varie intercettazioni risalenti ai due giorni precedenti ed a quello successivo si doveva desumere che il OI si era intrattenuto in due località della provincia di Nuoro (Seulo ed Aritzo) praticamente per l'intera mattina, sicché non poteva essersi verificato l'incontro presso la sua tabaccheria riferito dal AR;
circostanza questa trascurata dal giudice "a quo" che aveva preso in considerazione la sola telefonata del 21.10.1990.
Infine, con memoria presentata il 19.9.2000 (peraltro in busta chiusa) al direttore dell'Istituto di detenzione il RE, nel protestare la propria Innocenza, formula censure circa l'attendibilità del AR, del UR e della ZA, indicando circostanze da essi affermate che ritiene inverosimili o positivamente non veritiere;
denuncia inoltre la "nullità" delle dichiarazioni del AR, a suo dire "fatte in assenza dell'avvocato".
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente chiarito che la sentenza di annullamento di questa Corte è stata pronunciata in conseguenza di un vizio processuale che colpiva in radice il giudizio abbreviato in precedenza celebrato e si risolveva in violazione dei diritti della difesa (cfr. a pag. 5); il rito speciale - all'epoca rigidamente regolato dalla legge come giudizio "allo stato degli atti" - veniva infatti snaturato dall'assunzione di un rilevante elemento probatorio, con incidenza sul complessivo "quadro processuale", e non soltanto sulla individuale posizione dell'imputato oggetto del riconoscimento da parte della persona offesa. La conseguente nullità colpiva quindi l'intero giudizio, e la relativa declaratoria si estendeva anche alle posizioni dei coimputati (AR e OI) che non avevano formulato censure in proposito. Ne derivava il regresso del procedimento alla fase dell'udienza preliminare, secondo la previsione dell'art. 185, co. 3, C.P.P., e la necessità di nuova valutazione - nella mutata situazione probatoria delle parti circa l'opzione del rito e del giudice circa l'ammissibilità della richiesta. In ciò si esauriva il contenuto decisorio della sentenza di legittimità, e non erano necessarie ne' vincolanti ulteriori valutazioni circa il contenuto delle decisioni di merito annullate, travolte dalla invalidità dell'intero "iter" processuale. Pertanto, le considerazioni espresse "in secondo luogo" dalla decisione di annullamento circa alcuni profili di illogicità della sentenza di merito, pur opportune ed autorevoli, vanno considerate come "obiter dicta" e non hanno neppure la limitata efficacia preclusiva riconosciuta all'annullamento per vizio di motivazione (divieto per il giudice di rinvio di fondare la decisione sugli stessi argomenti dei quali sia stata dichiarata l'illogicità: cfr. Cass., Sez. 1^, 21.3/15.5.1996, Velotti). Passando all'esame dei singoli gravami, va anzitutto rilevato che la memoria personalmente prodotta dal RE non può essere valutata come nuovo motivo di ricorso, non solo per il suo contenuto in parte generico e per il resto concernente risultanze che il giudice "a quo" non ha valutato quindi irrilevanti ai fini della decisione adottata ma anzitutto per vizi formali: inosservanza del termine di cui all'art. 585, co. 4, C.P.P.; irrituale presentazione "in busta chiusa" (la facoltà prevista dall'art. 35 della legge penitenziaria 26.7.1975 n. 354 di far pervenire con tale mezzo generiche doglianze ad una pluralità indifferenziata di autorità giudiziarie ed amministrative non esime, per costante giurisprudenza cfr., ad es., Cass., Sez. 6^, 8.4/13.5.1999, Sbordone il detenuto che intenda proporre impugnazione dall'osservanza delle forme per questa tassativamente previste, e quindi o mediante atto come tale ricevuto dal direttore ex art. 123 C.P.P., o con dichiarazione da trasmettersi per via postale previa autenticazione della firma a norma del successivo art. 583). Va comunque presa in considerazione - in quanto potrebbe tradursi in una questione di inutilizzabilità rilevabile d'ufficio - la doglianza relativa a dichiarazioni asseritamente rese dal AR senza l'assistenza del difensore. Essa è peraltro manifestamente infondata, poiché- le dichiarazioni utilizzate ai fini della decisione furono acquisite in dibattimento alla presenza dei difensori, ne gli atti cui nell'occasione questi fecero ricorso per le contestazioni (interrogatori del P.M.) risultano assunti senza le garanzie difensive. Tanto premesso, va rilevata la palese infondatezza delle doglianze proposte con il ricorso in punto di responsabilità. Il quadro probatorio a carico del RE è schiacciante, derivando non solo dalla chiamata in correità, ma anzitutto dal riconoscimento operato - e ribadito in dibattimento - da parte del UR, teste di indiscussa attendibilità, precisione e costanza (v. in proposito - ed in consonanza con la valutazione del giudice di appello - le osservazioni della sentenza di primo grado a pagg. 6 e seguenti). Tale fonte testimoniale ha una valenza non di mera conferma della convergente accusa del AR, ma di autonoma e sufficiente prova di colpevolezza, oltretutto riscontrata quanto all'identità del sequestratore, dall'accento nuorese notato dalla ZA, e quanto al riferito particolare della scarsa vigoria fisica dalla documentazione clinica.
Quanto ai gravami del UC e del OI, i motivi di impugnazione sono in parte comuni o estensibili relativamente alla verifica di attendibilità della chiamata in correità, e vanno su tali profili congiuntamente esaminati. Va anzitutto rilevato che l'intrinseca credibilità del AR non può essere negata, come vorrebbe il gravame del UC, sulla sola considerazione del negativo profilo morale del soggetto;
infatti, come d'altra parte già chiarito dai giudici di merito sulla scorta dell'univoca interpretazione giurisprudenziale in tema di dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, il c.d. "pentimento", collegato nella maggior parte dei casi a motivazioni utilitaristiche ed all'intento di conseguire vantaggi di vario genere, non può essere valutato sotto il profilo di una metamorfosi morale del soggetto già dedito al crimine, concepita come unico elemento capace di fondare un'intrinseca attendibilità delle sue propalazioni. Ne consegue che l'indagine sulla credibilità del c.d. "pentito" deve essere compiuta dal giudice non facendo leva sulle qualità morali della persona - e quindi sulla genuinità del suo "pentimento" - bensì attraverso l'esame delle fonti di conoscenza, delle ragioni che possono averlo indotto alla collaborazione e dei suoi rapporti con i chiamati in correità, nonché della precisione, coerenza, costanza e spontaneità delle dichiarazioni rese, prescindendo dal generico interesse a fruire dei benefici premiali previsti dalla legge (cfr., per tutte, Cass., Sez. 1^, 12.3/6.5.1998, Di Martino;
Sez. 2^ 14.1/20.3.1997, Spataro). L'esaustiva indagine svolta al proposito dalle sentenze di merito si attiene a tali criteri, senza rilevabili carenze logiche, e nessuna specifica e pertinente censura è formulata con i gravami. Questi si intrattengono invece su alcune circostanze, relative ai contatti telefonici, ritenute capaci di smentire "ab extrinseco" la veridicità della chiamata. Esse riguardano in primo luogo la conversazione tra OI e UC alle ore 17.40 del 20.10.1990, nella quale, alla domanda "è passato?" il primo replica "macché non si è visto". Se ne dovrebbe desumere che il discorso non si riferisce al progettato sequestro, poiché a quell'ora il UR e la ZA dovevano essere già nel luogo del loro convegno. L'argomentazione parte dal presupposto che i due abbiano indicato orari precisi e sicuramente incompatibili con una collocazione temporale dell'incontro oltre le 17.40, mentre in realtà il UR ha detto di essersi recato sul posto "circa due ore prima del buio" e la ZA ha riferito di essere giunta dopo il fidanzato, ad un orario stimato intorno alle 17.40 (v. le pagg. 9, 24 e 124 della sentenza di primo grado); indicazioni dunque del tutto approssimative e per nulla incompatibili con il tenore della telefonata. Analoghe osservazioni valgono per la chiamata - fuori dell'ambito delle intercettazioni - che il AR afferma di avere fatto al UC, a sera più avanzata, per ottenere conferma dell'imminente esecuzione del sequestro;
avendola nelle precedenti dichiarazioni collocata intorno alle 20, tale orario era apparso incompatibile con le indicazioni della ZA, che ricordava di essersi accinta ad uscire dopo avere controllato l'orologio alle 19.45. Questa Corte, nell'annullare la precedente sentenza di appello, aveva censurato come illogica l'attribuzione della divergenza ad un "lapsus" o difetto di memoria;
la decisione qui impugnata, lungi dal rinnovare tale percorso argomentativo, ha posto in evidenza, nei termini già esposti nella parte narrativa, che l'indicazione del collaboratore era fin dall'origine, nel suo letterale tenore, dichiaratamente ed inequivocamente espressa con larga approssimazione, così da non essere affatto incompatibile con uno spostamento all'indietro di 15 - 20 minuti. Tale interpretazione - che investe il merito delle risultanze probatorie ed è in sè esente da vizi logici - non incorre dunque nella medesima censura, nè il chiarimento fornito sul punto dal AR in sede dibattimentale può essere inteso come sintomo di incostanza delle sue dichiarazioni.
Passando all'esame delle questioni più specificamente pertinenti alla posizione del UC, va ribadito il principio - già affermato nella precedente sentenza di annullamento - che la semplice mancanza di conferma non rende l'alibi falso, ne' autorizza quindi la sua utilizzazione come indizio a carico dell'imputato. Ma la decisione qui impugnata ha tenuto conto - oltre all'assenza di conferme - della circostanza che l'alibi è stato dettagliatamente descritto dal AR, in tutti i suoi particolari, prima che venisse prospettato dall'incolpato. Ciò fornisce la prova logica della precostituzione ed un forte riscontro alla chiamata in correità nel suo complesso, di valenza ben superiore a quella normalmente attribuita alla mera falsità, cui anche un innocente potrebbe in ipotesi ricorrere per sottrarsi ad una situazione processuale compromessa. Infine, il ricorso ripropone la tesi secondo cui, in base alle dichiarazioni del UR, sarebbe escluso che il UC abbia assunto la guida del veicolo che trasportava l'ostaggio, alla quale si sarebbe trovato il giovane alto circa m. 1,75. Al proposito la sentenza impugnata, attraverso una puntuale esegesi delle dichiarazioni dibattimentali del teste (v. a pagg. 34 - 35), ha invece chiarito che la descrizione da lui fatta della posizione sul veicolo dei tre aggressori è perfettamente coincidente con quella del AR, aggiungendo l'ulteriore particolare (v. pag. 36) che il conducente, nell'avvertire gli altri che la benzina stava per finire, alterò la voce, comportamento perfettamente consono a chi, come il UC, essendo ben noto al UR volesse evitare di essere riconosciuto. Nessuna specifica obiezione a tali argomentazioni è avanzata con il ricorso, che si risolve nella mera prospettazione di una alternativa ricostruzione, come tale inidonea ad integrare censura apprezzabile in sede di legittimità (cfr., per tutte, Cass., Sez. Un., 30.4/2.7.1997, Dessimone e altri). Quanto alla posizione del OI, restano da esaminare le questioni - appena accennate in ricorso e sviluppate con i nuovi motivi - concernenti le telefonate che dovrebbero dimostrare la falsità dell'incontro, riferito dal AR, presso la rivendita di tabacchi il giorno successivo al prelievo dell'ostaggio. Va anzitutto rilevato che le doglianze relative al mancato accoglimento della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale sono manifestamente infondate;
l'istanza venne infatti formulata in sede di conclusioni finali nei termini seguenti (trascritti a pag. 1 della sentenza): il difensore "chiede che la Corte ammetta copia di un foglio ... estratto dai brogliacci relativi alle intercettazioni telefoniche ... contenente indicazioni di numerose telefonate, tra cui la n. 1115 in entrata del 21.10.1990, ore 12.32 dove si legge ancora "OI che è nel nuorese chiede alla figlia se lo hanno cercato". Disponga la Corte conseguentemente la rinnovazione parziale del dibattimento ai sensi dell'art. 603, 3^ co. C.P.P. per l'acquisizione dell'originale del suddetto documento". Ora, posto che la data, l'ora e il contenuto della telefonata risultavano già dalla trascrizione peritale, e sono stati esaurientemente discussi dalla sentenza impugnata (pag. 40), non si vede quale arricchimento del materiale probatorio potesse fornire l'acquisizione documentale. Quanto poi al prospettato coordinamento con altre telefonate, dal quale dovrebbe desumersi che il OI si era trattenuto in provincia di Nuoro per l'intera mattinata, la questione è stata ampiamente esaminata dalla sentenza di primo grado (pagg. 128 - 133) - la cui interpretazione delle intercettazioni telefoniche è condivisa dal giudice di appello (pag. 41) - che, per molteplici considerazioni inerenti al contenuto delle conversazioni, ritiene mancato l'appuntamento preso dall'imputato a Seulo, avendo egli già effettuato il divisato acquisto di bestiame, e desumibile la sua presenza in casa e nella tabaccheria per qualche tempo, entro i limiti cronologici compresi fra le 9.19 e le 12.23. Anche in questo caso la difesa, senza esporre alcuna specifica confutazione delle argomentazioni espresse dai giudici di merito, si limita a prospettare una propria alternativa lettura delle risultanze processuali, come tale inidonea a configurare una censura apprezzabile in sede di legittimità. Le stesse considerazioni valgono per ulteriori ipotesi ricostruttive dell'episodio criminoso prospettate dalla difesa nella discussione finale. Conclusivamente, l'affermazione di responsabilità, tanto per il UC che per il OI, è correttamente fondata sulla chiamata in correità, la cui intrinseca ed estrinseca attendibilità è stata affermata con le argomentazioni, esenti da vizi logici e conformi alle regole dettate dall'art. 192, co. 3, C.P.P., esposte nella parte introduttiva e resistenti alle censure formulati con i gravami. Quanto alla doglianza del AR circa l'applicazione delle circostanze, va ricordato che il sistema legislativo vigente prevede, per il concorrente nel sequestro di persona dissociatosi dagli altri, le seguenti attenuanti: procurata liberazione della vittima senza, pagamento del "riscatto" (co. 4 dell'art. 630 C.P.); all'infuori di tal caso, opera prestata per evitare conseguenze ulteriori del delitto o concreto aiuto fornito nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti (co. 5 del citato art. 630); quando ricorra una delle ipotesi precedentemente considerate, ulteriore riduzione di pena se trattasi di contributo "di eccezionale rilevanza, anche con riguardo alla durata "del sequestro e alla incolumità della persona sequestrata" (art 6 D.L. n. 8/1991). Tale ultima disposizione va rettamente interpretata nel senso che il contributo fornito deve risultare "eccezionale" nel suo complesso, ma deve anche concorrere, in qualche misura non necessariamente determinante, ad assicurare l'integrità personale dell'ostaggio ed abbreviare la privazione della libertà, essendo la protezione della persona - particolarmente esposta a rischio dallo specifico reato - finalità ineludibile, pur se non unica, della disciplina legislativa. Ciò si desume altresì dal tenore letterale della disposizione in parola: infatti, se il legislatore avesse inteso "premiare" l'eccezionalità del contributo in sè, indipendentemente dalle modalità di realizzazione, sarebbe stata superflua l'ulteriore precisazione introdotta con la congiunzione "anche" (che d'altra parte, per il suo significato, non può dare ingresso ad una elencazione meramente indicativa). Ne segue che, essendo stato l'apporto del AR - pur di determinante importanza - limitato alla fase delle indagini successive alla conclusione dell'attività criminosa, senza alcuna influenza sulla sorte dell'ostaggio in costanza di sequestro, correttamente il giudice di merito ha ritenuto inapplicabile l'attenuante in questione.
Va da ultimo esaminata la comune doglianza relativa alla diminuente del rito (essa, peraltro, non risulta a suo tempo inclusa fra i motivi di appello proposti nell'interesse del OI). Si è già detto che il giudizio abbreviato, secondo il modello originariamente previsto dal codice vigente, era rigidamente ancorato al positivo apprezzamento del G.U.P. circa la definibilità del processo allo stato degli atti. Tuttavia, la Corte Costituzionale aveva ritenuto che non fosse consentito precludere all'imputato - in caso di decisione negativa - la possibilità di fruire della riduzione di pena prevista dall'art. 442 C.P.P. in forza di una determinazione giudiziale non soggetta ad alcuna impugnazione;
ne conseguiva l'attribuzione al giudice del dibattimento, all'esito di questo, di una funzione di controllo dell'operato del G.U.P. (sent. 22/31.1.1992 n. 23), controllo che andava effettuato, con prognosi postuma "ex ante", alla luce del medesimo parametro della definibilità del processo allo stato degli atti acquisiti al momento dell'udienza preliminare e comportava, se del caso, la diretta applicazione della riduzione di pena. In tale contesto normativo si è svolto il giudizio di merito, ed alla disciplina processuale all'epoca vigente occorre far riferimento, secondo il principio "tempus regit actum". Non rilevano quindi le incisive modifiche apportate all'istituto con L. 16.12.1999 n. 479, che hanno fra l'altro consentito l'accesso al rito su semplice richiesta - purché incondizionata - dell'imputato, restando al giudice in caso di ritenuta impossibilità di decidere allo stato degli atti - soltanto il potere di assumere anche d'ufficio "gli elementi necessari". Infatti, la normativa transitoria introdotta con L.
5.6.2000 n. 144, di conversione del D.L.
7.4.2000 n. 82, prevede l'applicazione della nuova disciplina soltanto nei processi in corso in cui non sia ancora iniziata l'istruzione dibattimentale (co. 1^ dell'art. 4 ter), e tale previsione - ispirata al contemperamento tra l'interesse dell'imputato alla riduzione di pena e quello del sistema processuale alla semplificazione del procedimento - deve ritenersi compatibile con i principi costituzionali (cfr., su analoga questione di diritto transitorio in tema di giudizio abbreviato - concernente l'art. 247 D.L.vo 8.7.1989 n. 271 - C.Cost. 31.5.1990 n. 277).
L'indagine di legittimità si risolve dunque nel controllo della rivalutazione operata dal giudice di merito circa la definibilità del giudizio allo stato degli atti nell'udienza preliminare. Al proposito non possono - condividersi i rilievi della sentenza di appello circa un vincolo implicito all'approfondimento della chiamata in correità mediante il contraddittorio dibattimentale, non derivante ne' dalla sentenza di annullamento di questa Corte (che, come si è detto, esauriva la sua portata dispositiva nel regresso del procedimento alla fase dell'udienza preliminare, senza in alcun modo pregiudicarne l'esito), ne' in una sorta di "regola di fatto" inerente alle caratteristiche della fonte probatoria. A tal proposito va rilevato che con la richiesta di giudizio abbreviato l'imputato rinuncia a "difendersi provando" con le garanzie dibattimentali e consente l'utilizzazione degli atti d'indagine, che assurgono perciò al rango di prove senza l'osservanza delle regole del contraddittorio;
conseguentemente, solo l'incompletezza o l'ambiguità delle risultanze investigative, e non le modalità di assunzione, possono giustificare il diniego dell'accesso al rito. Peraltro, al di là della erronea premessa la sentenza di appello ha anche fatto riferimento alla "dettagliata elencazione" da parte del primo giudice "dei fatti emersi solo nel corso dell'istruttoria dibattimentale che, con giudizio operato 'ex ante', ha inconfutabilmente dimostrato l'insufficienza del materiale probatorio acquisito nel corso delle indagini preliminari, la quanto meno apparente contraddittorietà delle prove assunte in tale fase, l'incompletezza dei temi di prova affrontati, la scarsa efficacia persuasiva o significativa degli elementi acquisiti". In forza di tale espresso rinvio vanno dunque esaminate le ragioni per cui la sentenza di primo grado ha disatteso le richieste di applicazione della diminuente. Essa ha fatto riferimento - oltre che ad elementi testimoniali acquisiti, tali da escludere "scenari alternativi" prospettati dalla difesa (questione, peraltro, non rilevante nella prospettiva l'ex ante") - alla circostanza che la trascrizione peritale delle intercettazioni telefoniche disposta dal G.I.P. nel corso delle indagini era gravemente lacunosa ed inesatta, sicché gli elementi di riscontro alla chiamata in correità individuati a seguito di nuova perizia espletata in dibattimento erano, al momento dell'udienza preliminare, in parte mancanti, in parte incerti, in parte addirittura apparentemente di segno contrario. Specificamente viene menzionata la telefonata serale del 13.10.1990 tra OI e UC, in cui - oltre all'inversione degli interlocutori - il significato della conversazione è completamente travisato dal fatto che in luogo della parola "sabato" è trascritto dal primo perito "venerdì", sicché il riferimento al rinvio di una settimana del sequestro, in relazione ai turni di servizio della ZA, appare escluso, anziché confermato. È dunque evidente che gli elementi in possesso del giudice dell'udienza preliminare non fornivano un quadro probatorio soddisfacente ed univoco quanto al riscontro alla chiamata in correità, come del resto incidentalmente osservato dalla sentenza di annullamento di questa Corte. Nè può opporsi che i detti elementi erano già acquisiti agli atti, e si trattava solo di interpretarli correttamente;
infatti, il materiale probatorio è costituito non dal supporto magnetico delle registrazioni effettuate, ma dal contenuto delle conversazioni, noto - nella prospettiva di un giudizio "allo stato" senza possibilità di integrazioni istruttorie - soltanto attraverso la trascrizione peritale eseguita a norma dell'art. 268, co. 7, C.P.P.. L'ammissibilità del rito è stata dunque correttamente esclusa nei confronti del UC e del OI, la cui responsabilità è emersa all'esito di verifica dell'attendibilità estrinseca della chiamata in correità. Non altrettanto può dirsi riguardo alla posizione del RE. Infatti, la prova decisiva a suo carico, come si è detto, è costituita dal riconoscimento da parte del UR, già acquisito - al pari degli elementi di conferma - al momento dell'apertura dell'udienza preliminare in sede di rinvio, sicché il giudizio nei suoi confronti ben poteva essere fin da allora definito allo stato degli atti;
ne' in contrario può valere l'esigenza di verifica della chiamata in correità, perché questa era in piena consonanza con l'altra e decisiva acquisizione, assumendo una valenza non necessaria e meramente confermativa e restando d'altra parte, riguardo alla individuale posizione del RE, ampiamente riscontrata senza elementi di contrasto. Del tutto immotivato è poi il diniego della diminuente nei confronti del AR;
al momento dell'udienza preliminare la sua partecipazione al sequestro risultava dalla confessione resa - che, come tale, non avrebbe neppure necessariamente richiesto elementi di riscontro, essendo sufficiente l'intrinseca attendibilità - peraltro ampiamente confermata dalla piena coincidenza dei numerosi e precisi particolari riferiti circa l'esecuzione e gli sviluppi del sequestro con quelli narrati dalla persona offesa e dalla ZA. È da notare che ne' le parti, ne' i vari provvedimenti giurisdizionali hanno mai espresso dubbi circa la partecipazione del AR al delitto, e le difese dei coimputati hanno semmai avanzato l'ipotesi che egli intendesse sviare la giustizia circa l'identità dei concorrenti. Gli elementi esposti nella sentenza impugnata erano dunque di per sè dimostrativi della possibilità di definire il giudizio a carico del predetto nell'udienza preliminare.
Fondati sono quindi i motivi di gravame del RE e del AR relativi alla diminuente del rito che, essendo determinata dalla legge in misura fissa, può essere nei loro confronti direttamente applicata dal giudice di legittimità, come specificato in dispositivo, previo annullamento senza rinvio della sentenza impugnata "in parte qua" a norma dell'art. 620 lett. 1) C.P.P.; i ricorsi vanno per il resto respinti.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Penale, annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di AR SC e RE PE limitatamente alla diminuente del rito abbreviato, che applica rideterminando la pena nei confronti del AR in anni quattro e mesi otto di reclusione e nei confronti del RE in anni diciotto di reclusione. Rigetta i ricorsi dei predetti nel resto. Rigetta i ricorsi di UC AN OS e OI PE, che condanna in solido al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 29 settembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2001