Sentenza 7 dicembre 2011
Massime • 1
La circostanza aggravante prevista dall'art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 203, è integrata dall'approfittamento delle condizioni di cui all'art. 416 bis cod. pen. e la modalità mafiosa della condotta prescinde dall'appartenenza mafiosa del suo autore, che configura la diversa aggravante di cui all'art. 628, terzo comma, n. 3 cod. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 07/12/2011, n. 510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 510 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CASUCCI Giuliano - Presidente - del 07/12/2011
Dott. PRESTIPINO Antonio - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 2891
Dott. CERVADORO Mirella - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RAGO Geppino - Consigliere - N. 32626/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NC EP N. IL 14/03/1972;
avverso la sentenza n. 754/2010 CORTE APPELLO di CALTANISSETTA, del 17/02/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/12/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO PRESTIPINO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. VITO MONETTI, che ha concluso per il rigetto del ricorso previa rettifica della pena;
Uditi, per la parte civile - PROVINCIA DI CALTANISSETTA-, l'Avv. MICHELE COSTA, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
per la parte civile -COMUNE DI CALTANISSETTA- e - ASS. ROSARIO LIVATINO-, l'avv. RAFFAELE PALERMO che ha concluso per il rigetto del ricorso. Udito il difensore Avv. GIOVANNI MILAZZO,che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Ha proposto ricorso per cassazione RE PP, per mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta del 17.2.2011, che in riforma della sentenza di condanna alla pena di anni sette di reclusione ed Euro 1000 di multa pronunciata nei suoi confronti dal locale Tribunale il 9.2.2010 per il reato di estorsione aggravata dal numero delle persone e ai sensi del D.L. n. 152 del 1991, in danno di NA MI, RI LF e MO IO, riconobbe il vincolo della continuazione tra lo stesso reato, giudicato più grave, e quelli oggetto di altra sentenza di condanna emessa nei confronti del RE dalla stessa Corte territoriale il 21.12.2006, rideterminando la pena, con le già concesse attenuanti generiche, ritenute equivalenti alle aggravanti contestate, fatta eccezione per quella di cui alla L. n.203 del 1991, art. 7, in anni otto e mesi sei di reclusione ed Euro
1.150 di multa. Secondo l'accusa, il ricorrente, agendo in concorso con ER LO, AB PP, UL RE e con altri soggetti non identificati, avevano costretto NA MI, RI LF e MO IO, titolari in società del locale "Il solito Posto" di Caltanissetta, a versare a titolo di "pizzo" la somma di Euro 3.000, avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416 bis c.p. e con la finalità di agevolare l'associazione mafiosa "Cosa
Nostra", in particolare la "famiglia" di Caltanissetta. La Corte di merito ribadiva la ricostruzione dei fatti contenuta nella sentenza di primo grado, alla stregua della quale le pressioni estorsive del RE e dei suoi complici si sarebbero inserite nel contesto di un concerto criminoso con la "famiglia" mafiosa di Caltanissetta, guidata da ER LO, al quale le vittime si erano rivolte dopo i primi contatti con il ricorrente per ottenere una riduzione delle richieste di denaro ricevute, che facevano riferimento al versamento della somma di Euro 5000 "una tantum", e della somma di Euro 1.500 al mese. Il ER, in una sorta di gioco delle parti, avrebbe assunto la veste formale di mediatore disinteressato, suggerendo infine alle persone offese di fare "un regalo" agli estortori, che aveva asserito di non conoscere. La vicenda si era quindi conclusa con la consegna al RE e ai suoi complici, della somma di Euro 3.000, materialmente effettuata dallo NA. La Corte di merito affermava che la prova del collegamento tra l'iniziativa del terzetto comprendente il RE e il successivo intervento nella vicenda del ER si desumesse anzitutto dalle dichiarazioni delle persone offese, secondo cui i tre avevano fin dall'inizio rappresentato di agire per conto di terzi, "gente molto grossa", ritenendo tali dichiarazioni confermate da quelle del FE, il quale nel corso di uno dei suoi interrogatori aveva riferito di avere appreso dal UL che lo stesso e i suoi complici non avevano agito a titolo personale, ma "per conto della famiglia e per conto di LO. Tanto era sufficiente, secondo i giudici di appello, per svalutare le contrarie indicazioni di un altro collaborante, IA SC RC, che aveva invece escluso il collegamento tra l'originaria iniziativa estorsiva e l'intervento di ER LO. Deduce la difesa:
a) la violazione del divieto della reformatio in peius per la rilevanza attribuita all'aggravante D.L. n. 203 del 1991, ex art.
7 - ricompresa nella sentenza di primo grado nel giudizio di comparazione in termini di equivalenza tra attenuanti e aggravanti- nonostante la mancata impugnazione del PM;
nonché in relazione ai singoli aumenti per continuazione, determinati per alcuni reati in misura superiore a quella stabilita dal gip del tribunale di Caltanissetta con la sentenza del 20.12.2005, definitivamente confermata in appello;
b) il vizio di violazione di legge ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b), in punto di conferma del giudizio di responsabilità penale del ricorrente per il delitto di estorsione nella forma consumata, in luogo del delitto tentato;
la difesa rileva che nei confronti dei coimputati, giudicati separatamente era stato ritenuto proprio il tentativo di estorsione, e si impegna in un'ampia rassegna delle fonti di prova per dedurne la netta separazione dell'intervento del ER nella vicenda rispetto alle originarie pretese estorsive del ricorrente;
in ogni caso, la Corte territoriale avrebbe illogicamente attribuito maggior rilievo alle dichiarazioni del FE, che non avrebbe mai nemmeno nominato il RE, e che era del tutto estraneo ai fatti, rispetto a quelle dello IA, ben diversamente coinvolto nel contesto mafioso di riferimento della vicenda, che aveva escluso ogni collegamento tra l'iniziativa del RE e l'intervento del ER;
questione comunque non adeguatamente approfondita, considerando l'evidente travisamento della prova da parte del gip rispetto alla valutazione delle dichiarazioni dello IA in termini di conferma di quelle delle persone offese e del FE;
c) Violazione di legge e difetto di motivazione ai sensi dell'art.606 c.p.p., lett. b)ed e) in relazione alla mancata esclusione dell'aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art.
7. Il motivo si sviluppa come conseguenza della deduzione dell'autonomia della condotta del RE rispetto agli interessi e ai centri decisionali dell'associazione mafiosa. Peraltro, la Corte territoriale sarebbe incorsa in evidente errore di valutazione ritenendo il RE inserito nell'organizzazione criminale all'epoca dei fatti, dal momento che i precedenti giudiziari del ricorrente lo indicherebbero semmai associato in epoca successiva. Le risultanze istruttorie esaminate dai giudici di appello confermerebbero inoltre che il ricorrente era del tutto sconosciuto all'organizzazione mafiosa. Le doglianze sul trattamento sanzionatorio sono completate dalla censura relativa alla eccessività della pena, anche tenuto conto anche delle disagiate condizioni socio economiche del ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Sulla natura estorsiva delle richieste di denaro rivolte dal RE e dai suoi complici alle persone offese nemmeno la difesa avanza in sostanza dei dubbi nel ricorso, diversamente che con i motivi di appello, pur accennando, quasi incidentalmente a non meglio precisabili rivendicazioni economiche del RE e dei suoi complici per un'attività di "buttafuori" svolta nel locale "il solito posto". La connotazione estorsiva della vicenda è comunque ampiamente analizzata e adeguatamente argomentata dai giudici di merito.
2. La valutazione, da parte della Corte territoriale, del compendio probatorio, nel senso della ricostruzione "unitaria" della vicenda estorsiva con riferimento alla successione delle iniziative del RE del UL e del AB e dell'intervento del ER, non si presta però a censura alcuna sotto il profilo logico giuridico. La Corte di merito valorizza anzitutto le dichiarazioni delle persone offese, rilevando correttamente che esse sarebbero già di per sè sole sufficienti, non essendo sottoposte al criterio di verifica dettato dall'art. 192 c.p.p., comma 3, per le dichiarazioni dei collaboranti;
e bene valorizza anche il contributo del FE, proprio perché coerente con le indicazioni provenienti dalle fonti di prova (legalmente) più affidabili. Nè rileva che il FE non abbia fatto il nome del RE, perché il collegamento del ricorrente con il UL si ricava con certezza dalle dichiarazioni delle persone offese e, semmai, il limitato ambito soggettivo delle dichiarazioni del FE dimostra che egli ha attinto correttamente ad un altrettanto limitato ambito di conoscenze. D'altra parte non si comprende perché il ER dovesse in qualunque modo supportare (fosse pure "al ribasso") l'azione estorsiva di soggetti a lui sconosciuti che secondo la tesi difensiva avrebbero agito a sua insaputa nel "suo" territorio, invadendo un campo di attività criminali di intenso interesse per l'organizzazione mafiosa.
3. la valutazione delle dichiarazioni dello IA da parte dei giudici di appello è del tutto corretta e fedele al loro tenore letterale;
è evidente che esse sono state apprezzate in termini di conferma dell'accusa solo limitatamente alla parte iniziale della vicenda, nel momento anteriore all'intervento del ER, mentre si è già detto della congruenza logica dell'apprezzamento della maggiore pregnanza probatoria delle altre fonti dichiarative sul collegamento tra le pressioni estorsive del RE con gli interessi del ER e dell'articolazione Nissena di "Cosa Nostra".
4. Una volta correttamente ribadita la strumentalità della condotta estorsiva del ricorrente e dei suoi complici rispetto agli interessi di "Cosa Nostra", è del tutto conseguente sul piano logico la valutazione della sussistenza dell'aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7, sotto il profilo della finalità di agevolazione dell'associazione mafiosa. Ma anche sotto l'aspetto dell'approfittamento delle condizioni di cui all'art. 416 bis c.p., l'aggravante deve ritenersi integrata, perché la modalità mafiosa della condotta (senz'altro desumibile dal tenore delle minacce del RE e dei suoi complici, per l'ambiguo ma ugualmente più che eloquente riferimento agli interessi di "grossi" personaggi) prescinde dall'appartenenza mafiosa del suo autore, che integra la diversa aggravante di cui all'art. 628 c.p., comma 3, nr. 3, pur essa originariamente contestata al ricorrente e riguardo alla quale va incidentalmente rilevato che essa non è stata specificamente investita dal ricorso per cassazione, ne' formava oggetto dei motivi di appello (peraltro, il dispositivo della sentenza di primo grado fa riferimento non alle aggravanti contestate, ma a quelle "ritenute", e nel corpo della motivazione l'aggravante dell'appartenenza non viene attribuita all'imputato).
6. I motivi sul trattamento sanzionatorio, nella parte riferibile alla valutazione dei generali criteri direttivi fissati dall'art. 133 c.p., fanno leva sulla vaga considerazione delle condizioni socio economiche dell'imputato e sull'apodittica deduzione dell'eccessività della pena;
sono invece fondati gli altri motivi sul punto. Ed invero, quanto all'inclusione, da parte del giudice di primo grado, dell'aggravante D.L. n. 152 del 1991, ex art. 7 nel giudizio di comparazione con le attenuanti generiche, si tratta in effetti di un errore di diritto (cfr. art. 7, comma 2 D.L. cit.), ma suscettibile di consolidarsi per effetto del giudicato e divenuto irreversibile per la mancata impugnazione del PM . La corte territoriale non avrebbe quindi potuto rispristinare d'ufficio la valenza punitiva dell'aggravante in questione eccedendo dall'ambito devolutivo dell'impugnazione, proposta dal solo imputato. Inoltre, il confronto tra la sentenza impugnata e quella del gip del Tribunale di Caltanissetta del 20.12.2005, dimostra che fatta eccezione per il reato di cui al capo G), a suo tempo ritenuto più grave dal gip, ma poi relegato al rango di reato satellite, la Corte territoriale di Caltanissetta ha aggravato i singoli aumenti di pena per gli altri reati satellite con ciò contravvenendo anche sul punto al divieto della reformatio in peius. (ex plurimis, cass. Sez. 4, Sentenza n. 41585 del 04/11/2010 Imputato: Pizzi). P.M. Delehaye E.; Cass. Sez. 6, Sentenza n. 41625 del 07/10/2009, Imputato: Tfara e altro, dove l'applicazione del principio proprio in riferimento agli aumenti di pena per i reati in continuazione).
7. Considerata l'analitica indicazione delle varie componenti del calcolo della pena nelle due sentenze a confronto, è peraltro possibile effettuare senz'altro la rideterminazione del trattamento sanzionatorio in questa sede di legittimità, con l'eliminazione degli aumenti dovuti all'applicazione dell'aggravante D.L. n. 152 del 1991, ex art. 7 e all'indebita maggiorazione dei singoli aumenti per continuazione. Il risultato del nuovo calcolo comporta la riduzione della pena finale ad anni cinque, mesi sette di reclusione ed Euro 850 di multa.
Alla luce delle precedenti considerazioni la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente pena, che va rideterminata in anni cinque, mesi sette di reclusione ed Euro 850 di multa;
il ricorso va nel resto rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente alla rifusione delle spese sostenute in questo grado di giudizio dalle parti civili Comune di Caltanissetta e associazione Rosario Livatino, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena, che determina in anni cinque, mesi sette di reclusione ed Euro 850 di multa;
rigetta nel resto il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese sostenute in questo grado di giudizio dalle parti civili, che liquida in Euro 2000, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A., in favore sia del Comune di Caltanissetta che dell'associazione Rosario Livatino.
Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2012