Cass. pen., sez. I, sentenza 10/06/1987, n. 1895
CASS
Sentenza 10 giugno 1987

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A norma dell'art. 5 legge 10 aprile 1951 n. 287 (riordinamento dei giudici di assise) "i magistrati e i giudici popolari costituiscono un collegio unico a tutti gli effetti" e tale carattere unitario esclude ogni distinzione di Competenza funzionale fra giudici popolari e componenti togati e rende, sotto tale profilo, il collegio giudicante di assise uguale ad ogni altro collegio giudicante. Pertanto i componenti popolari delle corti di assise hanno la stessa posizione e la stessa funzione dei giudici togati degli altri collegi giudicanti, con la conseguente piena applicabilità della disciplina delle nullità attinenti "la capacità e la Costituzione del giudice" anche ai giudici popolari chiamati a far parte della singola Corte.*

La qualità di giudice popolare di una determinata sessione della Corte di assise si acquista nel momento in cui il Presidente della Corte "chiama" a prestare servizio tanti dei presenti estratti a sorte, e nell'ordine di estrazione, quanti ne occorrono per la formazione del collegio, e gli stessi, in accoglimento di tale chiamata, prestano il giuramento prescritto (a pena di nullità) dall'art. 26 della legge 10 aprile 1951 n. 287. La qualità del giudice popolare di un determinato giudizio si acquista a sua volta con l'insediamento del collegio col Presidente e con l'altro componente togato, cioè si acquista da coloro che sono stati chiamati effettivamente a fungere da giudice in un determinato processo. Una volta avvenuta la loro immissione nell'ufficio nonché la Costituzione del collegio, la qualità di giudice popolare perdura fino alla lettura del dispositivo della sentenza, a meno che nel corso del giudizio non intervenga l'evento "licenziamento" ovvero dispensa di tale giudice.*

La perdita della qualità di giudice popolare della Corte di assise si verifica sia in caso di "licenziamento" ovvero di dispensa. La dispensa può essere concessa per legittimo impedimento iniziale del giudice popolare estratto a sorte (quindi prima dell'insediamento della Corte) ovvero sopravvenuto ed esistente nel giorno stabilito per la trattazione della prima causa della sessione (sempre prima dell'inizio del dibattimento). Assenze ed impedimenti possono però verificarsi anche nel corso del dibattimento ed in tal caso si provvede mediante sostituzione del giudice popolare assente o impedito con il giudice popolare supplente. La dispensa per legittimo impedimento può essere in tal caso limitata al solo giudizio nel corso del quale essa viene disposta ovvero estesa all'intera sessione con la conseguenza che essa fa perdere, rispettivamente, la qualità di giudice popolare del singolo giudizio ovvero della sessione alla persona "dispensata". Nella prima ipotesi la perdita è irrevocabile rispetto al giudizio quando il dibattimento sia proseguito, dopo la sostituzione del giudice impedito, senza che sia intervenuto un eventuale rinvio a tempo indeterminato, irrevocabilità quindi, limitata al singolo giudizio, ovvero, nel caso di dispensa per l'intera sessione, essa è irrevocabile relativamente al giudizio in corso, sia esso rinviato o meno a tempo indeterminato, e agli altri processi della sessione. L'eventuale provvedimento di revoca della dispensa nei suddetti casi, non previsto dalla legge, è equivalente ad una "riassunzione" in servizio, come tale nullo avendo il precedente provvedimento di esonero determinato l'estromissione dal ruolo di giudice popolare della persona esonerata per l'intero singolo giudizio, ovvero per l'intera sessione, con conseguente nullità del dibattimento e della sentenza a norma dell'art. 185, primo comma, n. 1 e secondo comma, cod. proc. pen., configurandosi in tal caso un'ipotesi di nullità insanabile e rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del procedimento in quanto attinente alla capacità e Costituzione del giudice. (fattispecie di avvenuta dispensa nel corso del dibattimento del giudice popolare effettivo per ritenuto legittimo impedimento e sua sostituzione con l'unico giudice popolare supplente in servizio che, pertanto, entrò a far parte del collegio giudicante, partecipò a numerose udienze dibattimentali ed entrò in camera di consiglio per la decisione insieme agli altri componenti della Corte. Mentre la camera di consiglio era in corso il suddetto giudice popolare, a seguito di grave agitazione psicomotoria, fu ritenuto non idoneo a svolgere le sue funzioni. Il Presidente della Corte con proprio decreto revocò, pertanto, il precedente provvedimento di esonero del giudice popolare effettivo e, dispose la riassunzione in servizio di tale giudice e lo riconvocò in camera di consiglio. La Corte, con provvedimento in pari data ma cronologicamente successivo a quello suindicato, sempre in camera di consiglio e con la partecipazione del giudice popolare richiamato in servizio, dichiarò la nullità di tutti gli Atti compiuti dalla data in cui era avvenuta la sostituzione col giudice supplente e ne ordinò la rinnovazione ai sensi dell'art. 189 comma terzo cod. proc. pen.. la Corte ritornò quindi in pubblica udienza e proceduto a tale rinnovazione rientrò in camera di consiglio ed emise al termine la sentenza dichiarata nulla, unitamente al giudizio, ai sensi dell'art. 185, comma primo, in relazione al comma secondo della medesima norma in quanto la dispensa, ritenuta definitiva ed irrevocabile, aveva ormai determinato la perdita della capacità di giudice popolare della persona esonerata sia per il giudizio che per l'intera sessione).*

L'art. 26 della legge 10 aprile 1951 n. 287 (riordinamento dei giudizi di assise) stabilisce all'ultimo comma che la sostituzione di giudici effettivi con giudici supplenti "non è più ammessa dopo la chiusura del dibattimento". Il principio stabilito da tale disposizione, è quello del divieto di sostituzione di un giudice popolare con altro giudice popolare dopo la chiusura del dibattimento senza che a tale principio siano previste a eccezioni di sorta e deve ritenersi sancito a pena di nullità assoluta ed insanabile, in caso di sua violazione, del giudizio della sentenza. Nel caso, pertanto, di impedimento di un giudice popolare dopo la chiusura del dibattimento e l'inizio della camera di consiglio, come quando tale impedimento consista nell'insorgenza di una assoluta inidoneità psico-fisica, e tale può essere considerata una improvvisa e grave agitazione psico-motoria che rende il giudice popolare inidoneo a svolgere le sue funzioni, si rende necessario il rinvio del dibattimento a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 432 cod. proc. pen..*

Nel caso in cui il giudice popolare sia stato regolarmente nominato e ammesso all'Esercizio delle funzioni giurisdizionali, gli Atti cui egli ha partecipato rimangono pienamente validi, e non sono affetti dalle nullità di cui all'art. 185 n. 1 cod. proc. pen. quali che siano le sue condizioni psichiche o fisiche, sino al momento della sua sostituzione, che può, pertanto, essere disposta legittimamente in caso di evidenza ed eclatanza di anomalie di natura psichica o fisica. Illegittima e, invece, l'eventuale declaratoria di nullità degli Atti precedenti, cui il giudice popolare sostituito abbia partecipato, per incapacità di natura psico-fisica, idoneo per legge a far ritenere tale giudice incapace anche all'epoca del compimento di detti Atti, sotto il profilo suddetto. ( Conf mass n 165907, per la prima parte).*

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 10/06/1987, n. 1895
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1895
Data del deposito : 10 giugno 1987

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