Sentenza 10 giugno 1987
Massime • 5
A norma dell'art. 5 legge 10 aprile 1951 n. 287 (riordinamento dei giudici di assise) "i magistrati e i giudici popolari costituiscono un collegio unico a tutti gli effetti" e tale carattere unitario esclude ogni distinzione di Competenza funzionale fra giudici popolari e componenti togati e rende, sotto tale profilo, il collegio giudicante di assise uguale ad ogni altro collegio giudicante. Pertanto i componenti popolari delle corti di assise hanno la stessa posizione e la stessa funzione dei giudici togati degli altri collegi giudicanti, con la conseguente piena applicabilità della disciplina delle nullità attinenti "la capacità e la Costituzione del giudice" anche ai giudici popolari chiamati a far parte della singola Corte.*
La qualità di giudice popolare di una determinata sessione della Corte di assise si acquista nel momento in cui il Presidente della Corte "chiama" a prestare servizio tanti dei presenti estratti a sorte, e nell'ordine di estrazione, quanti ne occorrono per la formazione del collegio, e gli stessi, in accoglimento di tale chiamata, prestano il giuramento prescritto (a pena di nullità) dall'art. 26 della legge 10 aprile 1951 n. 287. La qualità del giudice popolare di un determinato giudizio si acquista a sua volta con l'insediamento del collegio col Presidente e con l'altro componente togato, cioè si acquista da coloro che sono stati chiamati effettivamente a fungere da giudice in un determinato processo. Una volta avvenuta la loro immissione nell'ufficio nonché la Costituzione del collegio, la qualità di giudice popolare perdura fino alla lettura del dispositivo della sentenza, a meno che nel corso del giudizio non intervenga l'evento "licenziamento" ovvero dispensa di tale giudice.*
La perdita della qualità di giudice popolare della Corte di assise si verifica sia in caso di "licenziamento" ovvero di dispensa. La dispensa può essere concessa per legittimo impedimento iniziale del giudice popolare estratto a sorte (quindi prima dell'insediamento della Corte) ovvero sopravvenuto ed esistente nel giorno stabilito per la trattazione della prima causa della sessione (sempre prima dell'inizio del dibattimento). Assenze ed impedimenti possono però verificarsi anche nel corso del dibattimento ed in tal caso si provvede mediante sostituzione del giudice popolare assente o impedito con il giudice popolare supplente. La dispensa per legittimo impedimento può essere in tal caso limitata al solo giudizio nel corso del quale essa viene disposta ovvero estesa all'intera sessione con la conseguenza che essa fa perdere, rispettivamente, la qualità di giudice popolare del singolo giudizio ovvero della sessione alla persona "dispensata". Nella prima ipotesi la perdita è irrevocabile rispetto al giudizio quando il dibattimento sia proseguito, dopo la sostituzione del giudice impedito, senza che sia intervenuto un eventuale rinvio a tempo indeterminato, irrevocabilità quindi, limitata al singolo giudizio, ovvero, nel caso di dispensa per l'intera sessione, essa è irrevocabile relativamente al giudizio in corso, sia esso rinviato o meno a tempo indeterminato, e agli altri processi della sessione. L'eventuale provvedimento di revoca della dispensa nei suddetti casi, non previsto dalla legge, è equivalente ad una "riassunzione" in servizio, come tale nullo avendo il precedente provvedimento di esonero determinato l'estromissione dal ruolo di giudice popolare della persona esonerata per l'intero singolo giudizio, ovvero per l'intera sessione, con conseguente nullità del dibattimento e della sentenza a norma dell'art. 185, primo comma, n. 1 e secondo comma, cod. proc. pen., configurandosi in tal caso un'ipotesi di nullità insanabile e rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del procedimento in quanto attinente alla capacità e Costituzione del giudice. (fattispecie di avvenuta dispensa nel corso del dibattimento del giudice popolare effettivo per ritenuto legittimo impedimento e sua sostituzione con l'unico giudice popolare supplente in servizio che, pertanto, entrò a far parte del collegio giudicante, partecipò a numerose udienze dibattimentali ed entrò in camera di consiglio per la decisione insieme agli altri componenti della Corte. Mentre la camera di consiglio era in corso il suddetto giudice popolare, a seguito di grave agitazione psicomotoria, fu ritenuto non idoneo a svolgere le sue funzioni. Il Presidente della Corte con proprio decreto revocò, pertanto, il precedente provvedimento di esonero del giudice popolare effettivo e, dispose la riassunzione in servizio di tale giudice e lo riconvocò in camera di consiglio. La Corte, con provvedimento in pari data ma cronologicamente successivo a quello suindicato, sempre in camera di consiglio e con la partecipazione del giudice popolare richiamato in servizio, dichiarò la nullità di tutti gli Atti compiuti dalla data in cui era avvenuta la sostituzione col giudice supplente e ne ordinò la rinnovazione ai sensi dell'art. 189 comma terzo cod. proc. pen.. la Corte ritornò quindi in pubblica udienza e proceduto a tale rinnovazione rientrò in camera di consiglio ed emise al termine la sentenza dichiarata nulla, unitamente al giudizio, ai sensi dell'art. 185, comma primo, in relazione al comma secondo della medesima norma in quanto la dispensa, ritenuta definitiva ed irrevocabile, aveva ormai determinato la perdita della capacità di giudice popolare della persona esonerata sia per il giudizio che per l'intera sessione).*
L'art. 26 della legge 10 aprile 1951 n. 287 (riordinamento dei giudizi di assise) stabilisce all'ultimo comma che la sostituzione di giudici effettivi con giudici supplenti "non è più ammessa dopo la chiusura del dibattimento". Il principio stabilito da tale disposizione, è quello del divieto di sostituzione di un giudice popolare con altro giudice popolare dopo la chiusura del dibattimento senza che a tale principio siano previste a eccezioni di sorta e deve ritenersi sancito a pena di nullità assoluta ed insanabile, in caso di sua violazione, del giudizio della sentenza. Nel caso, pertanto, di impedimento di un giudice popolare dopo la chiusura del dibattimento e l'inizio della camera di consiglio, come quando tale impedimento consista nell'insorgenza di una assoluta inidoneità psico-fisica, e tale può essere considerata una improvvisa e grave agitazione psico-motoria che rende il giudice popolare inidoneo a svolgere le sue funzioni, si rende necessario il rinvio del dibattimento a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 432 cod. proc. pen..*
Nel caso in cui il giudice popolare sia stato regolarmente nominato e ammesso all'Esercizio delle funzioni giurisdizionali, gli Atti cui egli ha partecipato rimangono pienamente validi, e non sono affetti dalle nullità di cui all'art. 185 n. 1 cod. proc. pen. quali che siano le sue condizioni psichiche o fisiche, sino al momento della sua sostituzione, che può, pertanto, essere disposta legittimamente in caso di evidenza ed eclatanza di anomalie di natura psichica o fisica. Illegittima e, invece, l'eventuale declaratoria di nullità degli Atti precedenti, cui il giudice popolare sostituito abbia partecipato, per incapacità di natura psico-fisica, idoneo per legge a far ritenere tale giudice incapace anche all'epoca del compimento di detti Atti, sotto il profilo suddetto. ( Conf mass n 165907, per la prima parte).*
Commentario • 1
- 1. Processo penale a carico di minorenni: per il giudizio abbreviato a seguito di decreto di giudizio immediato la competenza spetta al giudice collegiale (Corte di…Giuseppe Ortolani · https://www.diritto.it/ · 20 maggio 2014
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/06/1987, n. 1895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1895 |
| Data del deposito : | 10 giugno 1987 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA Udienza, pubblica
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO del 10.6.1987
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PENALE SEZIONE I SENTENZA
Composta dagli 111.mi Sigg.: N. 1653
Presidente Dott. ANGELO VELLA
1. Dott. UA VINCENZO MOLINARI Consigliere REGISTRO GENERALE
2. >>> VALERIO SAVOI COLOMBIS N. 9409/87
3. >> MB OS
->> VA RA DI CO
I N ha pronunciato la seguente
די up d SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la qipnis
Corte di appello di LA nei confronti di:
CORTE SUPREMA DI CASSAZIO
UFFICIO COPIE AS MA, n. a Nola il 25.4.1960 e da
Rilasciata copia stu(1) 1) NS LI;
2) BA ES;
3) GA LU;
al SIG.
156000 4) UT RI;
5) NA RI;
6) ON CA per diritti
11 30 GIU, 1995 7) IL AO;
8) OR RA;
9) GI DI;
IL CANCELLIG
10) ZA AU;
11) MI EN;
12) LL RE;
13) UT PI;
14) PA LE;
15) IL RO;
16) SP AR;
avverso la sentenza della Corte di assise di appello di LA
del 24.6.1986
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. G. Lubrano Di Ricco
Mod 82 CORE SUPREMA DI CASSAZIONE
LAB
Richiesta studio d e per diritti L. 56000 il LUG 1995 arsia IL CANCELLIER dito, per la parte civile, l'avv. Paolo Di T
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dr.V.La Cava
che ha concluso per l'annullamento della sentenza di 1° e 2°gra do in via principale e in subordine per il rigetto di tutti i ricorsi degli imputati e accoglimento del ricorso del P.M.
nei confronti del AL MA in ordine all'applicazione della continuazione.
Uditi i difensori Avv.ti IC Pisapia, Antonino Filastò,
RO Maniaco, Vincenzo Guttere, Vito Malcangi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 24 giugno 1986 la seconda Corte di
assise di appello di LA ha deciso in ordine alle impugnazioni proposte da trentacinque imputati avverso la sentenza emessa il 28 giugno 1985 dalla Corte di assise di LA nel procedimento penale n. 6/986 R.G.
avente ad oggetto una vasta serie di reati addebita ¡ti ai predetti quali appartenenti a vario titolo ad
juna organizzazione avente le caratteristiche della banda armata, denominata "Proletari armati per il CO-
munismo" (P.A.C.).
Di tale organizzazione si erano già occupate, in di-,
stinto procedimento penale, la prima corte di assise di LA, con sentenza del 27 maggio 1981, e la prima corte di assise di appello della stessa città con sen-
tenza dell'8 giugno 1983, aventi ad oggetto principa le l'omicidio dell'orefice ER LU RE.
Quest'ultima sentenza è passata in giudicato per tut-
ti gli imputati tranne che per SA NE, imputato anche nel procedimento n.6/986 R.G. avendo la Corte
di Cassazione, con sentenza del 20 dicembre 1986, an nullato con rinvio la sentenza d'appello nei confron ti del predetto limitatamente alla dedotta applicabi lità dell'art.4 legge 6 febbraio 1978 n.15.
1
I due giudizi sono stati riuniti ma il NE non ha
.
1
proposto ricorso per cassazione.
I trentacinque imputati sulle cui rispettive impugna-
zioni ha deciso la Corte di assise di appello di Mila no con sentenza del 24 giugno 1986 sono nell'ordine:
LI AN, IA IA ET, ES AT
sti, LU AM, SI TT, EL TT,
RI LU, RI AL, CA VA - 4
toni, SA NE, AO IP, RA IO,
ZI LI, MA NT, AN RA, Die-
go GI, RI AL, AU ZZ, Mar
co AL, EB AL, SI LL, Giusep-
pe ME, EN GL, ZI RR, RE
MO, PI UT, LE UR, RI RE,
ON LI, IO FF, RO
SI, AR IN, RE ER, SS PiLL
e RO VE.
Con la medesima sentenza è stato altresì deciso in or dine alle impugnazioni proposte rispettivamente dal
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Mi
lano nei confronti del IS, AM, TT,
AL, NE, NA, GI, ZZ, Morel
li, MA AL, EB AL, ME, Migliora
ti, UT e Premoli e dal procuratore generale pres so la Corte di appello di milano nei confronti del
ET, AL, VA, IP, LI, Mi-
gliorati, RR, RE, FF, SI, TI
LL e VE.
L'istruttoria iniziò in seguito all'omicidio dell'ore fice ER LU RE compiuto dai P.A.C. il
16 febbraio 1979 e la già citata sentenza della Corte
di assise di appello dell'8 giugno 1983, ha accertato
sia l'esistenza della banda armata "Proletari Armati 1 5
per il Comunismo" e l'appartenenza ad essa del NE,
EB AL, UT, AL, ME, Franco,
MA AL, NA, GI, IS, TT
ZZ, AM, mentre l'appartenenza ad essa di
SI MO è stata accertata con sentenza della
C.A.A. di LA del 18.12.1984, pure passata in giu dicato, sia la responsabilità dei predetti in ordine all'omicidio suddetto quali autori materiali.
Le prime indagini consentivano di pervenire all'indi viduazione del NE, del UT, di EB Masa-
la, di MA AL, e del TT.
Dopo un rallentamento delle indagini, queste furono intensificate in seguito all'assassino dell'agente di P.S. RE Campigna, avvenuto il 19 aprile 1979, anch'esso rivendicato con la sigla P.A.C.. Si giunse:
così all'arresto di numerose persone in casa della Mor
LL la mattina del 26.6.1979, e cioè del IS,
del GI, dello FF, della GL,
del Bargamin, del ZZ e della IP. 15
In casa della MO furono rinvenute numerose armi,
fra cui alcune provenienti dalla rapina effettuata il 24.1.1979 nell'armeria UT di MO.
Nel luglio 1979 fu arrestato il ME in casa del Fon-
tana ove furono rinvenute numerose armi, alcune delle quali provenienti dalla suddetta rapina e alcuni vo- 6
lantini rivendicanti l'omicidio RE e altri at tentati, fra cui quelli contro la F.I.E.G. e l'ordine dei giornalisti.
Il collegamento riscontrato fra i vari elementi rac-
colti consentì la riunione in uno dei vari procedimen ti penali iniziati.
Селиім ілгомо
Commvidevano poi le prime ammissioni confessorie e
così LT REtta, giudicato nel precedente pro-
cedimento di cui si è detto, forni per primo moltepli ci particolari sulla organizzazione, sulle armi, sui suoi rapporti con altri componenti della B.A. in
,
particolare col ME, sulle modalità e gli autori del
l'omicidio RE.
Poi, a partire dall'8 febbraio 1982 PI UT CO-
minciò anch'egli a collaborare avendo deciso di disso-
ciarsi completamente dalla lotta armata.
Seguirono altre confessioni, fra cui quelle di Cipria-
no FA, ZI Nizza, del ME, e, a partire dal 28 giugno 1984, quelle del NE, arrestato il
15 giugno precedente mentre tentava di passare la
fontiera italo-francese.
Il NE nell'iniziare la sua lunghissima confessio-
ne manifestò il suo intendimento di collaborare con la giustizia, dando modo agli inquirenti di acquisire a conferma di fatti già peraltro accertați. nuove prove - 7 -
Con ordinanza del 7 luglio 1984 il G.I., espletata la formale istruzione, rinviò a giudizio i trentacinque imputati sopra indicati nonchè altri due imputati,
AV e TI, che non proposero però appello dopo il giudizio di primo grado, e altra imputata
(CO) la cui posizione fu però stralsciata succes sivamente, per rispondere dei seguenti reati:
1) BANDA ARMATA
TT IA IA UT NS LI
M LL VA RI NA RI
-
- IL AO
- FI RAON CA
- IR ZI LI ZI
- MI EN
RO IO IL ER OL RI
-
ES Ro-. to - IN RE - TI SS
berto
-
del delitto p. e p. dall'art. 306 in rel. agli artt.
} 270, 284, 286 C.P. perchè, al fine di sovvertire
.302,
violentemente gli ordinamenti economici e sociali
dello Stato italiano, di promuovere un'insurrezione 1
1
.armata e suscitare la guerra civile nel territorio dello Stato, assieme a IS ES, AM LU.
gi, TT SI, FA AN, Fatone Sante,
ER IA PI, NA MA, RA AN,
MI DI, AL RI, ZZ AU,
LL SI, AL MA, AL EB, 8
ME EP, TI MA e UT PI (tutti già condannati per questo fatto dalla 1^ Corte di Assise di Milano con sentenza 27 maggio 1981), parteci pavano tutti, il LU, il AL, il Cavallo
ni, la IP, il LI, la GL, la RE
lo RO, il SI, il ER ed il Verones
svolgendovi, anche, funzioni organizzative (il Cavallo
ni, il LU, il AL e il SI, inoltre,
concorrendo alla sua costituzione), alla banda arma-
ta denominata, a partire dalla primavera del 1978,
- Proletari Armati per il comunismo, avente "P.A.C.
in LA il suo centro logistico-organizzativo e ope rante in Lombardia, Veneto Piemonte ed in altre parti d'Italia attraverso la realizzazione di una strategia operativa diretta alla diffusione della lotta armata mediante l'arruolamento di altre persone;
la costi-
tuzione di depositi di armi, munizioni ed esplosivi quali mezzi indispensabili per l'attività della banda;
l'ideazione, redazione e diffusione di documenti inneggianti alla lotta armata e rivendicanti omicidi,
ferimenti, danneggiamenti e altri reati della banda armata, l'affitto o l'acquisto di immobili dove dete nere documenti, attrezzature varie armi, munizioni ed esplosivi e da destinare a rifugio di latitanti%3
la falsificazione di documenti di identità; il procac 9
-
ciamento di denaro e di armi attraverso la consuma-
zione di vari reati, tra cui rapine a mano armata;
la raccolta e la catalogazione di notizie e di dati
su persone da eventualmente colpire mediante attentati.
Banda armata operante dagli inizi dell'estate del 1976
fino a tutto il 1979.
RAPINA DI DOCUMENTI DI DIENTITA IN DANNO DI UN GIOVANE
NEL PRESSI DEL NAVIGLIO DELLA MARTESANA (LA 7.6.76)
LL VA - UT PI
2) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 628, 1° e 3°
comma n.1, prima e terza ipotesi C.P. perchè in Mila
no, il 7.6.1976, in concorso fra loro, per procurarsi un ingiusto profitto, mediante minaccia commessa con
armi e violenza alla persona ad opera di più persone riunite, si impossessavano di un portafogli contenen-
te, oltre alla patente di guida e alla carte di identi tà, la somma di L.20.000 in contanti, nonchè dell'au tovettura Mini Minor tg.MI H 99486 di proprietà di
RO SA al quale sottraevano il tutto mentre T is2
egli stava lavando il proprio veicolo sulle rive del naviglio della Martesana, abbandonando, per altro, la vettura dopo avere percorso poche centinaia di metri}
61 n.2, 81 cpv. 3) del delitto p. e p. dagli artt. 110,
C.P. 21 L.18.4.75 n.110, 12 e 14 L.14.10.74 n.497
per avere, in concorso tra loro, con più azioni ese- 10 -
cutive di un medesimo disegno criminoso, detenuto aal fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato e ille-
galmente portato in luogo pubblico la pistola cal.
7,65 non meglio individuata impiegata per la cons u-
mazione della rapina sopra meglio descritta. Con la
aggravante teleologica in relazione al solo delitto di porto illegale dell'arma. In LA, il 7.6.1976 e in epoca immediatamente antecedente a detta data.
TENTATA RAPINA IN DANNO DI UN METRONOTTE TRANSITANTE
IN BICICLETTA LUNGO LA VIA MAGOLFA (LA fine 176
inizi 177)
LL VA UT PI
- IL RO
4) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 56, 628 1° e 3°
CO., n.1, prima e terza ipotesi C.P. erchè in LA,
in data imprecisata compresa nel periodo fine 1976-
inizi 1977, in concorso fra loro, per procurarsi un ingiusto profitto, mediante minaccia commessa con armi e con violenza alla persona ad opera di più persone riunite, tentando di immobilizzarlo dopo averlo in-
tercettato mentre transitava in bicicletta lungo la via Magolfa finendo per farlo ruzzolare a terra, com
pivano atti idonei diretti in modo non equivoco ad impossessarsi della pistola di ordinanza in dotazio-
ne ad un metronotte rimasto sconosciuto, sottraendo-
la allo stesso, non riuscendo nell'intento per cause - 11
indipendenti dalla loro volontà (reazione e successi-
va fuga della vittima);B
5) del delitto p. e p. dagli artt.110, 61 n.2, 81 cpv.
C.P., 21 L.18.4.75 n.110; 12 e 14 L.14/10/74 n.497
per avere, in concorso tra loro, con più azioni ese-
cutive di un medesimo disegno criminoso, detenuto al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato e ille-
galmente portato in luogo pubblico la pistola cal.7,65
non meglio individuata impiegata per il tentativo di rapina sopra meglio descritto. Con l' aggravante
teleologica in relazione al solo delitto di porto illegale dell'arma.
In LA, in epoca compresa fra la fine dell'anno
1976 e gli inizi del 1977.
6) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 61 n.2, 624,
625 nn.2, 5, 7 C.P. perchè in LA, in data impre-
cisata compresa nel periodo fine 1976-inizi 1977, in concorso tra loro, al fine di trarne profitto e, 2
in particolare, per realizzare la tentata rapina so- :
pra meglio descritta, usando violenza sulle cose e
servendosi di un mezzo fraudolento per accedere all'in-
terno del veicolo e provocarne l'accensione del motore,
si impossessavano di un'autovettura Fiat 500 non me-
glio individuata sottraendola al proprietario della stessa, rimasto sconosciuto, che l'aveva parcheggiata 12
in strada, esposta così per necessità e consuetudine alla pubblica fede. Con l'ulteriore aggravante del numero delle persone concorse nel reato.
CONFERIMENTO ALL'ORGANIZZAZIONE DELLE ARMI CHE NE
AVREBBERO RAPPRESENTATO L'INIZIALE DOTAZIONE
(LA, nel periodo dal giugno 1976 ai primi mesi del 1977)
IL RO
7) del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv. C.P. 21 L.
18.4.75 n.110; 12 e 14 L.14.10.74 n. 497 per avere,
con più azioni esecutive di un medesimo disegno cri-
minoso, detenuto al fine di sovvertire l'ordinamento!
dello Stato e illegalmente portato in luogo pubblico una pistola cal.7,65 non meglio individuata destina ta a costituire parte dell'armamento della banda ar-
mata di appartenenza.
In OL e in LA, in data imprecisata della prima vera del 1976 e in epoca immediatamente antecedente;
UT RI
8) del delitto p. e p. dagli artt. 81 al. e cpv. C.P.,
21 L.18.4.75 n. 110, 12 e 14 L. 14.1074 n.497 per avere,
con più azioni esecutive di un medesimo disegno cri-
minoso, detenuto al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato e illegalmente portato in lugo pubblico n.2 pistole, delle quali certamente una di tipo semi - 13
automatico cal.7,65 marca Beretta o Bernardelli, de-
stinate a costituire parte dell'armamento della banda armata di appartenenza. In LA, in data imprecisa-
ta temporalmente collocabile tra la fine del 1976 e gli inizi del 1977 e in epoca immediatamente antece-
dente;
GA LU
9) del delitto p. e p. dagli artt. 81 al. e cpv. C.P.,
21 L.18.4.75 n.110, 12 e 14 L.14.10.74 n.497 per ave re, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, detenuto al fine di sovvertire l'ordina-
mento dello Stato e illegalmente portato in luogo pubblico n.2 pistole, delle quali certamente una di
Beretta o Bernar- tipo semiautomatico cal.7,65 marca delli, destinate a costituire parte dell'armamento della banda armata di appartenenza. In LA, in
data imprecisata dei primi mesi del 1977 e in epoca immediatamente antecedente;
IN RE
10) del delitto p. e p. dagli artt.81 cpv. C.P., 21
L.18.4.75 n.110, 12 e 14 L.14.10.74 n.497 per avere,!
con più azioni esecutive di un medesimo disegno crimi noso, detenuto al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato e illegalmente portato in lugo pubblico una pistola cal.7,65, fondatamente marca Astra, de- - 14 stinata a costituire parte dell'armamento della banda armata di appartenenza. In LA, in data imprecisa+
ta della primavera del 1977 e in epoca immediatamen-
te antecedente.
PROGETTATA RAPINA IN DANNO DELL'ARMERIA DI VIA ZURET
TI (LA, nel gennaio del 1977)
GA LU - CARNELUTTI Adriano
- LL
VA
- UT PI IL RO
11) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 112 n.1, 61
n.2, 81 al. e cpv. C.P. 21 L.18.4.75 n.110, 12 e 14
legge 14.10.74 n.497 per avere, in concorso tra loro
e, pertanto, con l'aggravante del numero delle per-
sone, pari a cinque, il SI avendo preso parte alla ideazione e alla decisione dell'azione, gli altri ope-
rando anche materialmente, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, detenuto al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato e illegalmente portato in luogo pubblico le armi comuni da sparo,
tra le quali una pistola cal.7,65 e un revolver cal. 22 a tamburo, che avrebbero dovuto essere impiegate nella consumazione di una progettata rapina in danno dell'armeria "MA Sport" di via Zuretti n. 25, rapi na non portata a compimento a seguito della desisten-
za volontaria del VA e del LU che avreb bero dovuto fare irruzione armati all'interno dello 15
-
esercizio.
Con l'aggravante teleologica in relazione al solo rea to di porto illegale delle armi.
In LA, nel gennaio del 1977;
12) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 61 n.2, 624,
625 nn.2, 5, 7 C.P. perchè in LA, in data impre-
cisata del gennaio 1977, in concorso fra loro, al fine di trarne profitto e, in particolare, per realiz-
zare la progettata rapina di cui al capo che precede,
mediante violenza sulle cose e facendo uso di un mez-
zo fraudolento per accedere all'interno del veicolo e provocarne l'accensione del motore, si impossessa-
vano di una autovettura CA 1000 non meglio indivi-
dauta che sottraevano al proprietario della stessa,
non potuto identificare, che l'aveva parcheggiata in strada, esposta così per necessità e consuetudine.
alla pubblica fede.
Con l'ulteriore aggravante del numero delle persone concorse nel reato.
RAPINA IN DANNO DEL SUPERMERCATO PAM DI VIA OLONA
(LA il 29.1.1977)
UT RI - CAVALLONI Valerio - MUTTI Pietro
PA LE
- IL RO
13) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 628, 1° e 3°
comma n.1, prima e terza ipotesi C.P. perchè in LA, 1 1 16 il 29.1.1977, in concorso fra loro, il VA par tecipando all'ideazinoe dell'azione e fornendo indi-
cazioni operative sull'obbiettivo, gli altri operando anche materialmente, per procurarsi un ingiusto pro-
fitto, facemb irruzione all'interno dell'ufficio del-
la direzione del supermercato "PAM" di via Olona, 5,
mediante minaccia commessa con armi nei confronti dei presenti ad opera di più persone riunite, si im-
possessavano della somma in contanti di L.9.000.000
oltre ad assegni per ulteriori L.
2.000.000 sottraen-
do il tutto al direttore dell'esercizio BoLL Fa- brizio e all'impiegata IAni SAtina mentre gli stessi stavano effettuando il conteggio degli incas-
si del giorno precedente;
14) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 112 n.1, 61 n.2,
614 1°, 2°e ult. comma C.P. perchè nelle circostanze di tempo e di luogo e nelle forme di partecipazione di cui al capo che precede e, pertanto, con l'aggra-
vante del numero delle persone, pari a cinque, al fine di realizzare la rapina sopra meglio descritta,
agendo materialmente i soli LU e Silvi men-
tre il UR ed il UT svolgevano compiti di coper tura e di appoggio fuori dall'esercizio, si introdu-
cevano palesemente armati all'interno dell'ufficio della Direzione del Supermercato "PAM" di via Olona 17
-
'n.5 e vi si trattenevano contro la volontà espressa tacita di chi aveva diritto di escluderli;
p. dagli artt. 110, 112 n.1, 61 n.2, 15) del delitto p. e al. e cpv. C.P ; 21 L. 18.4.75 n.110%;B 12 e 14 leg- 81
.
ge 14.10.74 n.497 per avere, nelle forme di partecipa-
la zione di cui al capo che precede e, pertanto, con aggravante del numero delle persone, pari a cinque,
con più azioni esecutive di un medesimo disegno crimi noso, detenuto al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato e illegalmente portato in luogo pubblico le armi comuni da sparo, in numero di quattro, impie-
gate per consumare la rapina sopra meglio descritta.
Con l'aggravante teleologica in relazione al solo reato di porto illegale delle armi. In LA, il
29.1.1977 e in epoca immediatamente antecedente a det-
ta data;
16) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 61 n.2, 625, 625
nn.2, 5, 7 C.P. perchè in LA, in data antecedente e prossima al 29.1.1977, in concorso tra loro, agendo materialmente i soli VA e UT, al fine di trarne profitto e, in particolare, per commettere la rapina sopra meglio descritta, usando violenza sulle cose e servendosi di un mezzo fraudolento per accede-
re all'interno del veicolo e provocarne l'accensione del motore, si impossessavano di un'autovettura CA 18 -
1000 non meglio individuata che sottraevano al proprie tario, rimasto sconosciuto, che l'aveva parcheggiata in strada esposta per necessità e consuetudine alla
pubblica fede.
Con l'ulteriore aggravante del numero delle persone.
concorse nel reato.
RAPINA IN DANNO DI UNA GIOIELLERIA DI PADOVA
(Padova, il 3.4.1977)
UT PI
- IN RE
17) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 628 1° e 3°
comma, n.1, prima e terza ipotesi, e n.2 C.P. perchè
in Padova, il 3.5.1977, in concorso fra loro, per procurarsi un ingiusto profitto, mediante minaccia commessa con armi e con violenza alla persona ad ope ra di più persone riunite, si impossessavano di pre-
ziosi per un valore di circa L. 11.000.000 nonchè del la somma in contanti di L.100.000, sottraendo il tutto dalle vetrine, dalla cassaforte e dalla cassa
dell'oreficeria di SE NI sita in via Ste-
fano dell'Arzere, n.
8. La violenza essendosi, tra lo altro, estrinsecata nel porre la predetta SE in stato di incapacità di agire, rinchiudendola nel re-
tro bottega dopo averle legato i polsi e dopo averla fatta stendere per terra;
18) del delitto p. e p.dagli artt. 110, 61 n.2, 81 al. e - 19
cpv. C.P., 21 L.18.4.75 n.110, 12 e 14 L.14.10.74
n. 497 per avere, in concorso fra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, detenuto
al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato e il legalmente portato in luogo pubblico le armi corte da sparo, in numero di due, impiegate per consumare
la rapina sopra meglio descritta. Con l'aggravante teleologica in relazione al solo reato di porto ille gale delle armi.
In Padova il 3.5.1977 e in epoca immediatamente ante-
cedente a detta data;
19) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 61 n.2, 624, 625 ווי
0,nn.2 e 7 C.P. perchè in Padova, il 3.5.77 comun que,
in epoca immediatamente antecedente a detta data, in concorso fra loro, al fine di trarne profitto.e,
in particolare, per realizzare la rapina sopra meglio descritta, usando violenza sulle cose e servendosi di un mezzo fraudolento per accedere all'interno del vei-
colo e provocarne l'accensione del motore, si imposses savano di un'autovettura non meglio individuata sot-
traendola al proprietario della stessa, rimasto scono- sciuto, che l'aveva parcheggiata in strada, esposta così per necessità e consuetudine alla pubblica fede.
RAPINA IN DANNO DEL NEGOZIO DI OTTICA SITO IN VIALE
ABRUZZI n.16 (LA il 18.5.1977) 20
FR AN UT PI IN RE
20) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 628 1° e u.c.
n.1, prima e terza ipotesi, e n.2 C.P. perchè in Mila no, il 18.5.1977, in concorso fra loro, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, mediante minaccia commessa con armi ad opera di più persone riunite,
si impossessavano, il UT ed il ER penetrando all'interno dell'esercizio mentre il RA rimaneva alla guida del veicolo impiegato per la fuga, di ma-
teriale vario fotografico e della somma di L. 150.000
che asportavano dalla vetrina e dalla cassa del nego-
zio di ottica sito in viale Abruzzi n. 16 nonchè di un orologio da polso e di un paio di occhiali da sole che sottraeano direttamente a ER AC, ge-
store del negozio suddetto. Con l'ulteriore aggravante dell'essersi, la violenza, estrinsecata nel porre il predetto ER in stato di incapacità di agire,
legandogli mani e piedi con del filo di ferro dopo averlo fatto distendere a terra.
21) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv., 61 n.2
C.P., 10, 12 e 14 L.14.10.74 n.497 perchè, in concorso fra loro, con più azioni esecutive di un medesimo di
segno criminoso, illegalmente detenevano e portavano in luogo pubblico n. 3 pistole di marca, tipo e cali-
bro non meglio individuati impiegate per la consuma- 21
zione della rapina di cui al capo che precede.
In LA, il 18.5.1977 e in epoca immediatamente an-
tecedente a detta data;
B
22 del delitto p. e p. dagli artt. 110, 61 n.2, 624, 625
nn.2, 5, 7 C.P. perchè in LA, il 18.5.1977 ○ in
epoca immediatamente antecedente a detta data, in con-
corso fra loro, agendo materialmente i soli Mutti e
ER, al fine di trarne profitto e, in particolare,
per compiere la rapina sopra indicata, facendo uso di un mezzo fraudolento ed esercitando violenza sulle cose per accedere all'interno del veicolo e provocar+
ne l'accensione del motore, si impossessavano di una autovettura Fiat 1100 non meglio individuata sottraen-
dola al proprietario della stessa, rimasto sconosciu-
to, mentre il veicolo era parcheggiato in strada, espo sto per necessità e consuetudine alla pubblica fede.
Con l'ulteriore aggravante del numero delle persone concorse nel reato.
RAPINA IN DANNO DI UN'ARMERIA POSTA IN UN PAESE NEI
PRESSI DI PADOVA (Cadoneghe, il 28.5.1977)
GA LU
- LL VA UT PI
IL RO IN RE
-
23) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 628 1° e 3°
comma, n.1, prima e terza ipotesi C.P. perchè in Cado-
neghe, il 28.5.77, in concorso fra loro, il SI pren 22
dendo parte all'ideazione e alla decisione dell'azio ne, gli altri operando anche materialmente, per pro-
curarsi un ingiusto profitto, mediante minaccia com-
messa con armi e violenza alla persona ad opera di più persone riunite, il UT e il ER entrando. nell'esercizio mentre il Cavalloni e il AM ri-
manevano all'esterno con compiti di appoggio e coper tura, si impossessavano di un fucile Flobert cal.8
matr.n.55531 marca Boy sottraendolo dalla vetrina del:
l'armeria di IR Romeo, sita in via Garuscio
n.94, all'atto di abbandonare l'esercizio dopo che 1 La
reazione del IR all'aggressione era stata no-
tata all'esterno, convincendoli a desistere dal por-
tare a compimento l'azione secondo le modalità pre-
Istabilite%;B
24) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 112 n.1, 61 n.2 81 al e cpv. C.P., 21 L.18.4.75 n.110, 12 e 14 L.14.
10.74 n.497 per avere, nelle forme di partecipazione sopra meglio spiegate, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, detenuto al fine di sov vertire l'ordinamento dello Stato e illegalmente porta-
to in luogo pubblico le armi corte da sparo, in nume
ro di 4, impiegate per la consumazione della rapina sopra meglio descritta nonchè, immediatamente dopo, il fucile che ne rappresentava il provento. - 23
Con l'aggravante del numero delle persone concorse nel
reato, pari a cinque, e quella teleologica, in rela-
zione al solo reato di porto illegale delle armi.
In Cadoneghe e Padova, il 28.5.1977 e in epoca imme-
diatamente antecednete a detta data%;B
25) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 61 n.2, 624 e 625
nn.2, 5, 7 C.P. perchè in Padova, il 28.5.1977, in
concorso fra loro, agendo materialmente i soli Caval-
loni e UT, al fine di trarne profitto e, in parti colare, per realizzare la rapina di cui ai capi che precedono, usando violenza sulle cose e servendosi di un mezzo fraudolento per accedere all'interno del vei-
colo e provocarne l'accensione del motore, si impos-
sessavano dell'autovettura CA 1000 tg. PD.310779
sottraendola alla proprietaria AT Gabriella
che l'aveva parcheggiata in strada, esposta così per necessità e consuetudine alla pubblica fede.
Con l'ulteriore aggravante del numero delle persone concorse nel reato.
FABBRICAZIONE DI ALCUNI SILENZIATORI DA ADATTARSI ALLE
PISTOLE IN DOTAZIONE ALLA BANDA
(LA, nel periodo fine 1977 inizi 1978)
ZA AU
26) del delito p. e p. dagli artt. 81 al. C.P 9 e 14
legge 14.10.74 n.497 per avere, senza licenza della 24
Autorità, fabbricato alcuni silenziatori di tipo arti gianale, in numero non inferiore a due, da applicarsi ad alcune delle armi corte in dotazione alla banda armata di appartenenza, opportunamente predisposte per accoglierli.
In LA o in altra località del territorio naziona le, nel periodo compreso fra la fine del 1977 e gli inizi del 1978.
NA IN DANNO DELL'ARMERIA DI VIA VARE' (LA, 1.2.78)
GA LU LAVAZZA Claudio AS EB
-
UT PI IL RO
-
27) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 628 1° e 3° com
ma, n.1, prima e terza ipotesi, e n.2 C.P., 4, 2° CO
Legge 8.8.1977 n.533 perchè in LA, 1'1.2.78, in concorso tra loro, per procurarsi un ingiusto profit+
to, il ZZ e il UT facendo irruzione all'inter no dei locali dell'armeria RI, sita in via Varè
n.26, mentre gli altri svolgevano compiti di copertu+
di appoggio all'esterno dell'esercizio, median- ra e te violenza alla persona e minaccia commessa con arm:
ad opera di più persone riunite, si impossessavano di un fucile marca Beretta cal.20 matr.A 12920 E, di un fucile fucile marca Breda cal.12 matr.805367, di
¡un
Beretta mod. S/54, sovrapposto, cal.12 matr. marca
A 56598 B%; di un fucile Flobert marca Gazelle matr. 25
-
227104; di 4 canne da pesca e di una tuta da ginna-
stica, sottraendo il tutto dalla vetrina e dai loca li dell'armeria suddetta. Con le ulteriori aggravanti rappresentate dall'essere, la condotta criminosa, ca-
duta su armi custodite in un'armeria e dall'essersi la violenza, estrinsecata nel porre la titolare dello esercizio, RI LE, in stato di incapacità
di agire, facendola stendere a terra dopo averle le gato le mani con nastro adesivo;
28) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 112 n.1, 61 n.2
81 al. e cpv. C.P.; 21 L.18.4.75 n.110%;B 12 e 14 leg-
ge 14.10.74 n.497 per avere, nelle forme di parteci-
pazione di cui al capo che precede e, pertanto, con l'aggravante del numero delle persone, pari a cinque,
con più azioni esecutive di un medesimo disegno cri-
minoso, detenuto al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato e illegalmente portato in luogo pubblico le armi corte da sparo, in numero di cinque, tra le quali una pistola munita di silenziatore, impiegate per commettere la rapina sopra meglio descritta, non-
chè, dopo la sua consumazione, per avere illegalmen-
te portato in luogo pubblico le armi lunghe da sparo che ne rappresentavano il provento.
Con l'aggravante teleologica in relazione al solo rea to di porto illegale delle armi impiegate nella rapi- 26
-
na. In LA, 1'1.2.1978 e in epoca immediatamente antecedente a detta data%;B
29) del delitto p. e p. dagli artt.110, 61 n.2, 624, 625
nn. 2, 5, 7 C.P. perchè in LA, 1'1.2.78 о in epo-
ca immediatamente antecedente a detta data, in concor so tra loro, al fine di trarne profitto e, in parti-
colare, per commettere la rapina sopra meglio descrit.
ta, usando violenza sulle cose e servendosi di un mez-
zo fraudolento per accedere all'interno del veicolo e provocarne l'accensione del motore, si impossessa-
vano di un'autovettura non meglio individuata che sot-
traevano al proprietario, rimasto sconosciuto, che l'aveva parcheggiata in strada, esposta così per ne-
cessità e consuetudine alla pubblica fede.
Con l'ulteriore aggravante del numero delle persone concorse nel reato.
DETENZIONE DELLE ARMI DELLA BANDA (LA e Cerro Maggiore a far tempo dagli inizi del 1977 e fino al 16.2.1979, data dello:
omicidio RE)
ZA AU AS EB
- UT PI
EL delitto p. e p. dall'art. 21 L.18.4.75 n.110 per avere normalmente detenuto, occultate all'interno delle rispettive abitazioni, al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato, di mettere in pericolo la vita delle persone e la sicurezza della colletti- 27
vità mediante la commissione di attentati, le armi e le parti di armi da sparo rappresentanti la dotazio ne della banda armata di appartenenza. In Milano e
Cerro Maggiore, a far tempo dagli inizi del 1977 e
fino al 16.2.1979.
RICETTAZIONE E DETENZIONE DI ARMI AD OPERA DEL GI
(Padova, dal febbraio 1978)
GI DI
pel delitto p. e p. dagli artt.81 al. e cpv. C.P.,
648 C.P.%;B 21 L.18.4.75 n.110; 12 e 14 L.14.10.74 n.497
per avere in Padova о in località viciniore della pro vincia, in data imprecisata, successiva e prossima all'1.2.78, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, ricevuto dagli autori della rapina in danno dell'armeria RI di LA, nonchè, imme diatamente dopo, illegalmente portato in luogo pubbli со e detenuto al fine di sovvertire l'ordinamento del lo Stato, sotterrandoli in località non note, n.2 fuci li non meglio individuati provento della rapina sopra menzionata.
ALTERAZIONE DI UN'ARMA AD OPERA DEL UT
(LA, nel febbraio 1978)
UT PI
EL delitto p. e p. dall'art.3 legge 18.4.75 n.110
per avere in LA, in data imprecisata del febbraio 28
1978, dopo averne ridotto le dimensioni tagliandone le canne e il calciolo in legno, reso più agevole il porto, l'uso e l'occultamento di uno dei fucili da caccia а canne affiancate provento della rapina.
in danno dell'armeria RI di LA.
RAPINA IN DANNO DELL'UFFICIO POSTALE SUCC.LE N.5
DI VIA CESARE ABBA (Verona, il 14.4.1978)
BA ES GA LU NA RI
ZA AU AS EB
- MI En-
rica - UT PI
33 del delitto p. e p. dagli artt. 110, 628 1° e 3° com ma, n.1, prima e terza ipotesi C.P. perchè in Verona il 14.4.78, in concorso fra loro, il AL e la
GL partecipando all'ideazione e alla decisio ne della azione, gli altri operando anche material-
mente, per procurarsi un ingiusto profitto, median- te minaccia commessa con armi ad opera di più perso-
ne riunite nei confronti degli impiegati e degli u-
tenti che attendevano agli sportelli, si impossessa-
vano della somma in contanti di L.
5.372.550 che sot-
dell'Ufficio Postale succ.le n. 5 traevano dalle casse di via ES Abba;
34) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 112 n.1, 61 n. .2,
81 al. e cpv. C.P., 21 L. 18.4.75 n.110, 12 e 14
legge 14.10.74 n.497 per avere, nelle forme di par- 29
tecipazione di cui al capo che precede e, pertanto,
con l'aggravante del numero delle persone, superiore a cinque, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, detenuto al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato e illegalmente portato
in luogo pubblico le pistole, in numero di 5, il fu-
cile a canne mozze e alcune bottiglie incendiarie im-
piegate per la realizzazione della rapina sopra me-
glio descritta, nonchè per avere fabbricato senza li cenza dell'Autorità gli ordigni incendiari suddetti.
Con l'aggravante teleologica in relazione ai soli rea ti di porto illegale delle armi e degli ordigni e di fabbricazione di questi ultimi. In Verona, il 14.4.
1978 e in epoca immediatamente antecedente a detta data.
35) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 61 n.2, 624, 625
nn.2, 5, 7 C.P. perchè in Verona, il 13.4.1978, in con
corso tra loro, agendo materialmente i soli Battisti
e UT, al fine di trarne profitto e, in particola-
re, per realizzare la rapina sopra meglio descritta,
mediante violenza sulle cose e servendosi di un mez- 20 fraudolento per accedere all'interno del veicolo provocarne l'accensione del motore, si impossessa-
vano dell'autovettura CA 1000 tg.VR 423020 che sot.
traevano al proprietario GullI IC che l'aveva 30
parcheggiata in strada, esposta così per necessità
e consuetudine alla pubblica fede.
Con l'ulteriore aggravante del numero delle persone concorse nel reato.
FERIMENTO DI NI RG MEDICO PRESSO LA CASA
CIRCONDARIALE DI NOVARA (Novara, il 6.5.1978)
- GA LU
- NA RI BA ES
ZA AU
- AS EB - MI En-
rica
- UT PI IL RO
36) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 112 n.1, 582,
585 C.P. perchè in Novara, il 6.5.78, in concorso
tra loro e, pertanto, con l'aggravante del numero delle persone, superiore a cinque, partecipando tut-
ti all'ideazione e alla decisione della azione, il
AM, il AL ed il UT operando anche mate-
railemnte, cagionavano a SA IO, medico presso la Casa Circondariale di Novara, contro il qua le il Masala e il UT esplodevano due colpi di pi-
stola che lo attingevano agli arti inferiori, lesioni personali dalle quali derivava una malattia guarita in giorni 40, con pari e sovrapponibile periodo di incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni;
B
37) del delitto p. e p. dagli artt.110, 112 n.1, 61 n. 2
614 1°, 2° e 3° comma C.P. perchè in Novara, il 6.5.
78, nelle forme di partecipazione di cui al capo che 31
precede e al fine di consentire la realizzazione del reato ivi descritto, si introducevano nello studio professionale del dott. IO SA e vi si in-
trattenevano palesemente armati e con violenza alla
persona contro la volontà espressa e tacita di chi
aveva diritto di escluderli%;B
38) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 112 n.1, 81 al e cpv., 61 n.2 C.P., 21 L.18.4.75 n.110, 12 e 14 leg-
ge 14.10.74 n.497 perchè, nelle forme di partecipazio ne già note, con più azioni esecutive di un medesimo
disegno criminoso, detenevano al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato e di mettere in pericolo la vita delle persone mediante la commissione di at-
tentati nonchè illegalmente portavano in luogo pubbli co le armi impiegate per ferire il dott. IO Rossa
nigo, in nemero di tre, tra le quali una pistola semi automatica marca Bernardelli cal.7,65, un'altra pisto la semiautomatica marca Beretta, cal.7,65, predisposta per l'applicazione del silenziatore, nonchè un silen-
ziatore di fattura artigianale utilizzabile per questa ultima arma. Con l'aggravante teleologica in relazione al solo rato di porto illegale delle armi о di parti di esse. In Novara e MIlano, il 6.5.1978 e in epoca immediatamente antecedente a detta data%;B
39) del delito p. e p. dagli artt.110, 61 n.2, 624, 625 32
nn. 2, 5, 7 C.P. perchè in Novara, il 6.5.78, nelle
forme di partecipazione già note, al fine di consen-
tire la realizzazione del reato di cui al capo 6) del la rubrica, si impossessavano, servendosi di un mez-
zo fraudolento per accedere all'interno del veicolo e provocarne l'avviamento del motore, di un'autovettu-
ra CA 1000 tg. NO 236058, sottraendola al proprie tario Bossi Belfante che l'aveva parcheggiata in stra da esposta per necessità e consuetudine alla pubblica fede.
FERIMENTO DI AV IE MEDICO DIRIGENTE LA SEZIONE
TICINESE DELL'INAM ADDETTO ALLE VISITE FISCALI
(LA, 1'8.5.1978)
BA ES GA LU NA RI
ZA AU MI AS EB
UT PI IL RO EN
40) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 112 n.1, 582,
1'8.5.1978, in 583 n.1, 585 C.P. perchè in LA,
concorso fra loro e, pertanto, con l'aggravante del numero delle persone, superiore a cinque, partecipan do tutti all'ideazione e decisione dell'azione, il
IS, il ZZ e il SI operando anche material mente, cagionavano a VA DI, medico dirigente la sezione Ticinese dell'Inam addetto alle visite fiscali, contro il quale il IS e il Silvi 1 33
esplodevano tre colpi di pistola che lo attingevano agli arti inferiori, lesioni personali dalle quali derivava una malattia guarita in gg.60, con incapacit tà di attendere alle ordinarie occupazioni per com-
plessivi gg.90;
41) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 112 N.1, 81al.
cpv., 61 n.2 C.P., 21 L. 18.4.75 n.110, 12 e 14 leg ge 14.10.74 n. 497 per avere, nelle forme di parteci-
pazione di cui al capo che precede, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, detenuto al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato e di
mettere in pericolo la vita delle persone mediante la commissione di attentati, nonchè illegalmente por-
tato in luogo pubblico le armi utilizzate nell'azione contro il dr.DI VA, in numero di tre, fra le qua li una pistola semiautomatica Beretta cal.7,65 portan te applicato un silenziatore di fattura artigianale.
Con l'aggravante teleologica in relazione al solo porto illegale delle armi suddette.
In LA, 1'8.5.1978 e in epoca immediatamente ante-
cedente a detta data%;B
42) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 61 n.2, 624,
625 nn.2, 5, 7 C.P. perchè in LA, in data antece-
dente e prossima al giorno 8.5.78, nelle forme di par-
tecipazione di cui al capo 10) e al fine di realizza- 34 re il ferimento ivi meglio descritto, per profitto si impossessavano, servendosi di un mezzo fraudolen-
to per accedere all'interno del veicolo e provocarne,
l'avviamento del motore, di un'autovettura CA 1000
tg. NO ma non meglio individuata, sottraendola al proprietario della stessa, rimasto sconosciuto, che l'aveva parcheggiata in strada esposta per necessità
e consuetudine alla pubblica fede.
PUBBLICA ISTIGAZIONE E APOLOGIA DEGLI ATTENTATI IN
DANNO DEI DOTTORI NI E AV (LA, maggio del 1978)
- NA RI BA ES GA LU
ZA AU
- AS EB
- MI En-
rica UT PI IL RO
43) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 112 n.1, 272,
303 in relazione agli artt.302, 270, 284 e 286 C.P.
per avere, in concorso tra loro e, pertanto, con la aggravante del numero delle persone, superiore a cin-
que, decidendo insieme l'azione di propaganda. e con-
cordando il testo del documento, poi materialmente redatto dal AM, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, pubblicamente istigato a commettere i reati di associazione sovversiva CO-
stituita in banda armata, di insurrezione armata contro i poteri dello Stato, di guerra civile e, CO 35
munque, per avere fatto l'apologia di tali reati, non chè per aver fatto propaganda nel territorio dello
Stato per il sovvertimento violento degli ordinamen-
ti economici e sociali dello Stato medesimo mediante l'ideazione, la redazione e la diffusione di un docu-
mento dal titolo "
CONTRO
I MEDICI SBIRRI DI STATO" ri-
vendicante, con la sigla P.A.C. Proletari Armati per il Comunismo - i ferimenti di SA IO, me-
dico presso il carcere di Novara, e di VA DI,
medico dirigente la sezione Ticinese dell'Inam addet to alle visite fiscali, avvenuti rispettivamente in
Novara e LA il 6 e 1'8 maggio 1982. Diffusione
avvenuta abbandonando in luoghi pubblici cittadini copie ciclostilate del documento medesimo, preavvi
sando del fatto la redazione di organi di informazio ne. In LA, nel maggio 1978.
RAPINA IN DANNO DEL SUPERMERCATO "MION" DI VIA BARBA-
RANI N.8 (Verona, il 27 maggio 1978)
BA ES GA LU NA RI
- -
ZA AU
- AS MA - AS EB
MI EN
- UT PI
44) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 628 1° e 3° comma, n. .1, tutte le ipotesi C.P. perchè in Verona,
il 27.5.78 in concorso tra loro, il AM, il Ca-
vallina, il ZZ e la GL prendendo parte 36
all'ideazione e alla decisione dell'azione, il Caval
lina mettendo altresì a disposizione la propria abi-
tazione per la sua realizzazione, gli altri operando anche materialmente, per procurarsi un ingiusto pro-
fitto, mediante minaccia commessa con armi ad opera di più persone riunite, alcune delle quali con il vol to travisato, nei confronti del personale e dei clien-
ti presenti all'interno dell'esercizio, si imposses-
savano della somma di L.
3.210.000 in contanti che sottraevano dalle casse del supermercato "Mion", di proprietà dei F.lli SA e LT Mion, sito in via Barbarani n.8%;
45) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 112 n.1, 81 al.
e cpv. 61 n.2 C.P., 21 L.18.4.75 n.110, 12 e 14
L.14.10.74 n. 497 per avere, nelle forme di partecipa zione di cui al capo che precede e, pertanto, con
l'aggravante del numero delle persone, superiore a cinque, con più azioni esecutive di un medesimo di-
segno criminoso, detenuto al fine di sovvertire l'or-
dinamento dello Stato e illegalmente portato in luo-
go pubblico le pistole, in numero di quattro, nonchè
il fucile a canne mozze impiegati per la consumazio-
ne della rapina sopra meglio descritta.
Con l'aggravante teleologica in relazione al solo reato di porto illegale delle armi. 37
In Verona, il 27 maggio 1978 e in epoca immediata-
mente antecedente a detta data;
p. e p. dagli artt. 110, 61 n.2, 624, 46) del delitto
625 nn.2, 5, 7 C.P. perchè in Verona, il 27 maggio
1978, in concorso fra loro, agendo materialmente i soli AL EB e UT, al fine di trarne pro fitto e, in particolare, per realizzare la rapina sopra meglio descritta, savendosi di un mezzo fraudo-
lento per accedere all'interno del veicolo e provocar-
ne l'accensione del motore, si impossessavano della autovettura CA 1000 tg. VR 290220 sottraendola al proprietario, ER SA, che l'aveva parcheg-
giata in strada, esposta così per necessità e consue-.
tudine alla pubblica fede.
Con l'ulteriore aggravante del numero delle persone concorse nel reato.
OMICIDIO DEL MARESCIALLO DEGLI AGENTI DI CUSTODIA
NTRO AN (Udien, il 6.6.1978)
GA LU NA RI BA ES
OR RA ZA AU AS EB
MI EN UT PI SP AR
47) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 112 n.1, 575,
577 n.3, 61 n.10 C.P. per avere in Udine, il 6.6.1978
in concorso fra loro e, pertanto, con l'aggravante del numero delle persone, superiore a cinque, il Ber 38
-
gamin, il AL e il AL partecipando all'idea-
zione, decisione e rivendicazione dell'azione, il
IO fornendo l'arma impiegata nell'esecuzione dell'omicidio, la IN prendendo parte ad una riunio
ne operativa immediatamente precedente l'azione non-
chè accompagnando il nucleo operativo a Udine per ri cevere in consegna le armi utilizzate nell'azione me-
desima e riportarle a LA, gli altri operando anche concretamente, cagionato volontariamente la morte del
M.llo degli Agenti di Custodia NT ON, contro il quale il IS, mentre la GL, il UT
e il ZZ svolgevano compiti di appoggio e coper-
tura, esplodeva alcuni colpi di pistola, in numero non inferiore a tre, attingendolo al tronco e al
capo.
¡Con le ulteriori aggravanti di avere commesso il fatt
to contro un pubblico ufficiale a causa dell'adempi-
mento delle sue funzioni e per avere agito con preme-
ditazione e, in particolare, dopo averne studiato le abitudini, tendendogli un agguato mentre si portava dalla propria abitazione al carcere di Udine ove pre stava servizio;
48) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 112 n.1, 61 n.2
81 al. e cpv. C.P., 21 L.18.4.75 n.110, 12 e 14 legge
14.10.74 n.497 per avere, nelle forme di partecipa- 39
zione di cui al capo che precede e, pertanto, con la aggravante del numero delle persone, superiore a cin-
que, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, detenuto al fine di sovvertire l'ordinamen to dello Stato e di mettere in pericolo la vita delle persone mediante la commissione di attentati nonchè illegalmente portato in luogo pubblico le ar-
mi da sparo, comprese quelle di copertura di eventua-
le utilizzo, usate in concreto per commettere l'omi-
cidio sopra meglio descritto. Con l'aggravante teleo-
logica in relazione al solo reato di porto ille gale delle armi suddette, tra le quali un revolver cal.
10,40 marca Glisenti, due pistole semiautomatiche cal.7,65 e un revolver cal.22. In Udine e in altre località del Friuli, Veneto, Lombardia e Piemonte
il 6.6.78 e in epoca immediatamente antecedente a detta data%;B
49) del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv., 61 n.2, 110,
624, 625 nn.2, 5,7 C.P. perchè in Udine, il 5.6.1978,
nelle forme di partecipazione già note, agendo mate-
rialmente i soli IS e UT, al fine di trarne profitto e, in particolare, per realizzare l'omici-
dio sopra meglio descritto, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, con violenza sulle cose e servendosi di un mezzo fraudolento per accede 40
-
re all'interno dei veicoli e provocarne l'accensione del motore, si impossessavano di un'autovettura CA
1301 tg. UD. 230207 e di una autovettura CA 1000
tg. UD 197164 sottraendole ai rispettivi proprietari,
OR EB e DR LO che le aveva-
no parcheggiate in strada, esposte così per necessità
e consuetudine alla pubblica fede. Con l'ulteriore
aggravante del numero delle persone concorse nel
reato.
PUBBLICA ISTIGAZIONE E APOLOGIA DELL'ATTENTATO COMMES-
SO IN DANNO DEL M.LLO DEGLI AGENTI DI CUSTODIA NT
RO AN
BA ES GA LU
- - CAVALLINA RI
ZA AU AS EB
- MI En-
rica - UT PI
50) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 112 n.1, 272, 303
in relazione agli artt. 302, 270, 284 e 286 C.P. per avere, in concorso tra loro e, pertanto, con l'aggra vante del numero delle persone, superiore a cinque,
decidendo insieme l'azione di propaganda e concordan do il testo del documento, poi materialmente redatto dal AM, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, pubblicamente istigato a commette-
re i reati di associazione sowersiva costituita in banda armata, di insurrezione armata contro i poteri - 41 -
dello Stato, di guerra civile e, comunque, per avere
fatto l'apologia di tali reati, nonchè per avere fatto
propaganda nel territorio dello Stato per il sovverti e sociali mento violento degli ordinamenti economici dello Stato medesimo mediante l'ideazione, la redazio ne e la diffusione di un documento dal titolo "Contro
i lager di Stato" rivendicante, con la sigla "P.A.C.
-Proletari Armati per il Comunismo" l'omicidio del
M.llo degli Agenti di Custodia di Udine NT Anto
nio avvenuto in Udine il 6.6.78.
Diffusione avvenuta abbandonando in luoghi pubblici cittadini copie ciclostilate del documento medesimo.
In LA, nel giugno del 1978.
PROGETTATA RAPINA IN DANNO DELL'UFFICIO POSTALE
SUCC.LE N.4 DI VIA SALGARI (Verona, nel giugno del
1978)
BA ES GA LU
- NA RI
AS EB UT PI
51) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 112 n.1, 61 n.2,
81 al. e cpv. C.P., 21 L.18.4.75 n.110, 12 e 14 leg-
ge 14.10.74 n.497 per avere, in concorso tra loro e,
pertanto, con l'aggravante del numero delle persone,.
pari a cinque, il AL prendendo parte all'idea-
zione, decisione e preparazione dell'azione, gli altri operando anche materialmente, con più azioni esecuti- - 42
¡ve di un medesimo disegno criminoso, detenuto al fine
[di sovvertire l'ordinamento dello Stato e illegalmen te portato in luogo pubblico le armi comuni da sparo costituite da n.4 pistole ed un fucile, che avrebbero dovuto essere impiegate nella consumazione di una
progettata rapina in danno dell'Ufficio Postale succ
le n. 4 di via Salgari, rapina non portata a compimen to per disguidi nella fase operativa. Con l'aggravante.
teleologica in relazione al solo reato di porto ille-
gale delle armi. In Verona, in data imprecisata succes siva e prossima al 27.5.1978 e in epoca immediatamen te antecedente.
RAPINA PIU' DISARMO IN DANNO DI UNA GUARDIA GIURATA
PRESTANTE SERVIZIO DAVANTI ALL'AGENZIA N.78 DELLA BAN-
CA POPOLARE DI MILANO (Baranzate di Bollate il 20.6.
(1978)
- NA RI BA ES GA LU
- MI EN AS IA ZA AU
-
no-UT PI
52) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 628 1° e 3° com-
ma, n.1, tutte le ipotesi C.P. perchè in Baranzate
di Bollate, il 20.6.1978, in concorso tra loro, par-
tecipando tutti alla decisione dell'azione, il AT
ĮS, il AL EB ed il UT operando anche in concreto, per procurarsi un ingiusto profitto, me- 43
-
diante minaccia commessa con armi ad opera di più per-
sone riunite, alcune delle quali con il volto travisa to, si impossessavano di una carabina marca Jager cal.
7,65 matr. n.20155, che sottraevano alla guardia giu-
rata IA VA asportandogliela dall'autovet-
tura con la quale era appena giunto in luogo mentre si
accingeva ad iniziare il suo servizio di vigilanza da-
vanti all'agenzia n.78 della AN OP di LA%;
53) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 112 n.1, 61 n.2, 81 al. e cpv. C.P., 21 L.18.4.1975 n.110, 12 e 14 L.14.10.497 per avere, nelle forme di partecipazione di cui al capo che precede e, pertanto, con l'aggravan-
te del numero delle persone, superiore a cinque, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso,
detenuto al fine di sovvertire l'ordinamento dello
Stato e illegalmente portato in luogo pubblico le ar-
mi corte da sparo, in numero di tre, tra le quali una pistola marca Glisenti cal.10,20, impiegate per la con sumazione della rapina sopra meglio descritta, nonchè
immediatamente dopo, la carabina che ne rapprsentava il provento.
Con l'aggravante teleologica in relazione al solo reato di porto illegale delle armi corte da sparo.
In Baranzate di Bollate e LA, il 20.6.1978 e in epoca immediatamente antecedente a detta data;
44
54) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 61 n.2, 624, 625
nn.2, 5, 7 C.P. perchè in Arese, il 19.6.1978, nelle forme di partecipazione già note, al fine di trarne profitto e, in particolare, per realizzare la rapina sopra meglio descritta, usando violenza sulle cose e.
servendosi di un mezzo fraudolento per accedere allo. interno del veicolo e provocarne l'accensione del mo tore, si impossessavano dell'autovettura CA 1000
tg. MI P 82721 che sottraevano al proprietario Giaco
mini DR che l'aveva parcheggiata nel piazzale antistante lo stabilimento dell'Alfa Romeo, esposta.
per necessità e consuetudine alla pubblica fede. Con
1'aggravante del numero delle persone concorse nel
reato.
FALLITO ATTENTATO INCENDIARIO IN DANNO DELLE AUTOVET-
TURE PARCHEGGIATE ALL'INTERNO DEL DEPOSITO DI VIA
GROSOTTO DELLA FILIALE ALFA ROMEO DI MILANO ( LA,
il 30.6.78)
- AS EB UT PI LL VA
OL RI - SCOGLIO ON
55) del delitto e p.p. dagli artt. 110, 122 n.1, 61
n.2, 81 al. e cpv. C.P., 21 L.18.4.75 n.110, 12 e
14 L.14.10.74 n. 497 per avere, in concorso fra loro e con CO VA e, pertanto, con l'aggravant te del numero delle persone superiore a cinque, la 45
-
RE prendento parte (con il CO) all'ideazio ne, alla decisione e alla preparazione dell'azione,
gli altri operando anche materialmente, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, detenuto al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato e ille galmente portato in luogo pu_bblico le armi corte da sparo, comuni e da guerra, in numero di 4, tra le qua li una pistola marca Mauser cal.7,63 e un'Astra cal.
7,65, utilizzate nel corso del fallito attentato in-
cendiario in danno delle autovetture parcheggiate al-
1 'interno del deposito di via Grosotto n.9 della fi-
liale Alfa Romeo di LA, danneggiamento tentato in data 30.6.1978 e non portato a realizzazione per l'intervento del personale di custodia e sorveglianza.
Con l'aggravante teleologica in relazione al solo rea;
to di porto illegale delle armi.
In LA, il 30.6.1978 e in epoca immediatamente an-
tecedente a detta data.
RAPINA IN DANNO DEL SUPERMERCATO "ROSSETTO" SITO IN
-
VIA ROSSELLI N.7 (Verona, il 22.7.1978)
BA ES ZA AU
- AS EB
-
MI enrica
- UT PI
56) del delitto p. e p. dagli artt.110, 628 1° e 3° com ma, n.1, tutte le ipotesi C.P. perchè in Verona, il
22.7.78, in concorso tra loro, la GL parteci- 46 -
pando alla decisione e alla preparazione dell'azione.
e mettendo, altresì, a disposizione la propria abita zione di Malcesine per la sua realizzazione, gli al-
tri agendo anche materialmente, per procurarsi un in-
giusto profitto, mediante minaccia commessa con armi
ad opera di più persone riunite, una delle quali anche con il volto travisato, nei confronti del personale e dei clienti presenti all'interno dell'esercizio,
si impossessavano della somma di L.
4.983.800 in con-
¡tanti e in assegni che sottraevano dalle casse del supermercato "Rossetto", sito in via Rosselli n.7, nonchè della somma di L.30.000 che asportavano ad
PA AR, cliente del negozio, mentre lo stes-
so si accingeva a pagare la merce acquistata;
57) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 112 n.1, 81 al.
e cpv., 61 n.2 C.P., 21 L.18.4.75 n. 110, 12 e 14 leg ge 14.10.74 n. 497 per avere, nelle forme di parteci-
pazione di cui al capo che precede e, pertanto, con
l'aggravante del numero delle persone, pari a cinque,
con più azioni esecutive di un medesimo disegno crimi noso, detenuto al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato e illegalmente portato in luogo pubblico le armi comuni da sparo, costituite oltre che da tre pistole, da una mitraglietta marca Jager cal.7,65 e da un fucile automatico cal.12, impiegate per realiz- 47
zare la rapina sopra meglio descritta. Con l'aggra-
vante teleologica in relazione al solo reato di porto illegale delle armi.
In Verona, il 22.7.1978 e in epoca immediatamente an-
tecedente a detta data;
58) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 61 n.2, 624,
625 nn.2, 5, 7 C.P. perchè in Verona, il 22.7.1978,
nelle forme di partecipazione già note, al fine di trame profitto e, in particolare, per realizzare la rapina sopra meglio descritta, usando violenza sulle cose e servendosi di un mezzo fraudolento per accedere all'interno del veicolo e provocarne l'accensione del motore, si impossessavano dell'autovettura CA 1000
tg. VR 219451 che sottraevano al proprietario SA
SS che l'aveva parcheggiata in strada, esposta per necessità e consuetudine alla pubblica fede. Con
l'ulteriore aggravante del numero delle persone con-
corse nel reato.
RAPINA IN DANNO DELL'UFFICIO POSTALE SUCC.LE 7 DI
PIAZZA DEL BACCANALE (Verona, il 7.8.1978)
BA ES GA UG NA RI
-
-
ZA AU
- AS MA AS EB
MI EN
- UT PI
59) del delitto p. e p. dagli artt 110, 112 n.1, 628,
1° e 3° co., n.1, tutte le ipotesi, C.P. perchè in Vero 48
na, il 7.8.1978, in concorso tra loro, partecipando tutti alla decisione dell'azione 0 alla sua prepa ra- zione il IS, il AM, il ZZ e il Ma '
sala MA operando anche materialmente, per procurar- si un ingiusto profitto, mediante minaccia commessa con armi ad opera di più pesone riunite, alcune delle quali con il volto travisato, nei confronti degli impiegati e degli utenti in attesa agli sportelli, si impossessavano di denaro contante e di francobol-
li per un importo complessivo di L.
6.991075 sottraen do il tutto dalle casse e dai banconi dell'Ufficio
Postale succ.le n.7 di piazza del Baccanale ove ave-
vano fatto irruzione;
60) del delitto p. e p. dagli artt.1lo, 112 n.1, 61 n.2,
81 al e cpv. C.P. 21 L. 18.4.75 n. 110, 12 e 14 L.14.10. "
74 n.497 per avere, nelle forme di partecipazione di cui al capo che precede e, pertanto, con l'aggra-
vante del numero delle persone, superiore a cinque,
con più azioni esecutive di un medesimo disegno cri-
minoso, detenuto al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato e illegalmente portato in luogo pubblico le armi comuni da sparo utilizzate per la consumazio ne della rapina sopra meglio descritta. Con l'aggra-
vante teleologica in relazione al solo reato di porto illegale delle armi. In Verona il 7.8.1978 e in epoca 49
immediatamente antecedente a detta data%;B
61) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 61 n.2, 624,
625 nn.2, 5, 7 C.P. perchè in Verona, il 7.8.78 о in
epoca immediatamente antecedente a detta data, nelle forme di partecipazione già note, al fine di trarne profitto e, in particolare, per realizzare la rapina sopra meglio descritta, usando violenza sulle cose e servendosi di un mezzo fraudolento per accedere allo interno del veicolo e provocarne l'accensione del mo-
tore, si impossessavano dell'autovettura Fiat 124 tg.
VR 328907 che sottraevano al proprietario TT
EL che l'aveva parcheggiata in strada, esposta
þer necessità e consuetudine alla pubblica fede.
Con l'ulteriore aggravante del numero delle persone concorse nel reato.
FERIMENTO DI NI ARTURO, AGENTE DI CUSTODIA PRESSO
LA CASA CIRCONDARIALE DI VERONA (Verona, il 24.10.1978)
BA IA IA GA
- BA ES
- ON CA - MUT-LU NA RI
-
TI PI - TI SS
62) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 112 n.1, 61 n. 10,
582, 583 1° comma, nn.2 e 3, 585 C.P. perchè in Verona,
il 24.10.78, in concorso fra loro e, pertanto, con la aggravante del numero delle persone, superiore a cin-
que, partecipando tutti, ad eccezione del UT alla 50 1
ideazione, decisione e preparazione dell'azione, lo stesso UT, il IS e il TiLL operando anche materialmente, cagionavano a GR AR, agente di custodia presso la Casa Circondariale di Verona, con-
tro il quale il UT esplodeva alcuni colpi di pisto la, in numero non inferiore a tre e dei quale due
:
lo attingevano agli arti inferiori, lesioni persmali dalle quali derivava una malattia guarita in mesi 3,
con incapacità di attendere alle ordinarie occupazio ni per mesi cinque, nonchè l'indebolimento permanente dell'organo della deambulazione. Con l'ulteriore ag-
gravante di avere commesso il fatto contro un pubblico ufficiale a causa dell'adempimento delle sue funzioni %;B
del delitto p. e p. dagli artt. 110, 112 n.1, 61 n.2 63
81 al. e cpv. C.P., 21 L.18.4.75 n.110, 12 e 14 Leg-
ge 14.10.74 n. 497 per avere, nelle forme di parteci-
pazione di cui al capo che precede, con più azioni ese cutive di un medesimo disegno criminoso, detenuto al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato.e di
mettere in pericolo la vita delle persone mediante la commissione di attentati, nonchè illegalmente por.
tato in luogo pubblico le armi, in numero di tre, fra le quali una pistola Beretta cal.7,65 portante appli cato un silenziatore di fattura artigianale, utiliz zate nell'azione contro l'agente di custodia GR 51
AR. Con l'aggravante teleologica in relazione al solo reato di porto illegale delle armi suddette.
In Verona, il 24.10.1978 o in epoca immediatamente antecedente a detta data.
64) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 61 n.2, 624,
625 nn. 5 e 7 C.P. perchè in Pontevico Darzene (PD)
il 19.10.78, nelle forme di partecipazione già note, al fine di trarne profitto e, in particolare, per realizzare il ferimento sopra meglio descritto, si i
possessavano dell'autovettura Fiat 127 tg. PD 324218
che sottraevano al proprietario PI NO che la aveva parcheggiata in strada con le portiere aperte e le chiavi inserite nel quadro, esposta così per neces- sità e consuetudine alla pubblica fede. Con l'ulterio re aggravante del numero delle persone concorse nel
reato.
PUBBLICA ISTIGAZIONE E APOLOGIA DELL'ATTENTATO COMMES-
So IN DANNO DELL'AGENTE DI CUSTODIA NI AN
(Padova e Verona, nell'ottobre-novembre 1978)
BA IA IA - BA ES - RG
LU - NA RI
- IO CA - ZA
AU AS EB UT PI TI
SS
65) del delitto p. e p. dagli artt.110, 112 n.2, 272 - 52
per avere, in concorso tra loro e, pertanto, con la aggravante del numero delle persone, superiore a cin que, decidendo insieme o aderendo alla decisione della azione di propaganda concordando o approvando il testo del documento, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, pubblicamente istiga- Ito a commettere i reati di associazione sovversiva costituita in banda armata, di insurrezione armata contro i poteri dello Stato, di guerra civile e, CO- munque, per avere fatto l'apologia di tali reati,
nonchè per avere fatto propaganda nel territorio del lo Stato per il sovvertimento degli ordinamenti econo mici e sociali dello Stato medesimo mediante l'idea-
zione, la redazione e la diffusione di un documento dal titolo "Un serio avvertimento al tessuto carcera-
rio di Verona" rivendicante, con la sigla "P.A.C.
Proletari armati per il Comunismo" il ferimento dello agente di custodia GR AR in servizio presso la
Casa Circondariale di Verona, avvenuto in quest'ulti ma città il 24.10.1978 Diffusione avvenuta abbando;
-
nando in luogo pubblico cittadino copie ciclostilate del documento medesimo.
In Padova e Verona nell'ottobre novembre 1978
ATTENTATO AI DANNI DELLA CASERMA SAN CRISTOFORO DEI
CARABINIERI (LA, 24.10.1978) 53
-
..
TI SI
66) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 635, 1° e 2° comma n.3 C.P. perchè in LA, il 24.10.78, in concorso con Fatone Sante e AL MA (già condan nati per questo fatto dalla 1^ Corte d'Assise di Mila no con sentenza 27.5.81) che operarono materialmente facendo esplodere sotto l'autovettura Fiat 850 tg. BG - 118056 parcheggiata all'interno del cortile del la caserma SA Cristofoco dei Carabinieri, un ordigno esplosivo, partecipando all'ideazione, alla decisione e alla preparazione della azione danneggiava gravemen te le strutture della Stazione suddetta edificio de-
stinato a pubblico servizio;
B
del delitto p. e p. dagli artt.110, 81 cpv. 61 n. 2 67
21 L.18.4.75 n.110, 9, 12 e 13 L. 14.10.74 n.497 C.P.
per avere, nelle forme di partecipazione meglio pre-
cisate al capo che precede, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, detenuto al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato e di mettere in pericolo la sicurezza della collettività mediante la commissione di attentati e illegalmente portato in luogo pubblico l'ordigno incendiario utilizzato per commettere l'attentato sopra descritto, nonchè
per avere fabbricato tale ordigno e per averlo fatto esplodere al fine di incutere pubblico timore e susci- - 54
tare pubblico disordine.
Con l'aggravante teleologica in relazione ai soli de litti di fabbricazione, porto ed esplosione dell'or-
digno suddetto.
In LA e Rozzano iL 24.10.1978 e in epоса immedia tamente antecedente a detta data;
68) del delitto p. e p. dagli artt.110, 61 n.2, 624,
625 nn.2, 5 e 7 C.P. perchè in Rozzano il 24.10.1978, in concorso con Fatone Sante e AL MA, al fine di trarne profitto e, in particolare di realizzare.
il reato di cui al capo 66) della rubrica, essendo presente in luogo mentre i compartecipi operavano materialmente facendo uso di un mezzo fraudolento per accedere all'interno del veicolo e provocarne l'avviamento del motore, si impossessava dell'auto-
vettura CA 1300 tg.MI - V69411, sottraendola al
| proprietario OL Francesco che l'aveva lasciata in sosta sulla pubblica via.
Con le ulteriori aggravanti del numero delle persone concorse nel reato e per essere, la condotta crimino-
sa, caduta su cosa esposta per necessità e consuetu dine alla publica fede.
RAPINA IN DANNO DELLA BANCA POPOLARE DI VALDAGNO
FILIALE DI CASTELGOMBERTO ( LG 10.11.78 BATTISTI ES GA LU NA RI
- 55
IL AO GI DI ZA AU
AS MA AS EB
- UT PI
OL RI
69) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 628 1° e 3° com- ma, n.1, prima e terza ipotesi C.P. perchè in Castel-
gomberto, il 10.11.78, in concorso tra loro, parteci-
pando tutti alla decisione dell'azione, il IS,
il AM, la IP, il GI, il AL Mar- со е il UT operando anche materialmente, per pro- curarsi un ingiusto profitto, mediante minaccia com- messa con armi, ad opera di più persone riunite, nei confronti degli impiegati e dei clienti della locale filiale della AN OP di Valdagno, si imposses savano della somma in contanti di L.8.100.000, che sottraevano dalle casse del predetto istituto bancario ove avevano fatto irruzione;
70) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 112 n.1, 61 n.2
81 al. e cpv. C.P.; 21 L.18.4.75 n.110, 12 e 14 Legge
14.10.74 n.497 per avere, nelle forme di partecipazio ne di cui al capo che precede, e pertanto, con l'aggra vante del numero delle persone, superiore a cinque,
con più azioni esecutive di un medesimo disegno crim:
noso, detenuto al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato e illegalmente portato in luogo pubblico le armi comuni da sparo (n.6 pistole di vario tipo 56
calibro e marca;
un fucile a canne mozze, un fucile automatico cal.12) utilizzate per la consumazione della rapina sopra meglio descritta o da utilizzarsi per il compimento di un'altra rapina "in contemporanea"
in danno della agenzia del luogo della AN Cattoli
ca del Veneto non portata a compimento per imprevi-
ste difficoltà operative. Con l'aggravante teleologi ca in relazione al solo reato di porto illegale di armi. In LG, IC e Padova il 10.11.
1978 e in epoca immediatamente antecedente a detta
¡data.
71) del delitto p. e p. dagli artt.110, 61 n.2, 81 cpv.,
624, 625 nn.2, 5, 7 C.P. perchè in Padova e Vercelli
e relative provincie, in epoca antecedente e prossima il 10.11.1978, al fine di trarne profitto e, in par-
ticolare di realizzare le rapine di cui ai capi che precedono, con più azioni esecutive di un medesimo
disegno criminoso, nelle forme di partecipazione già note, usando, in alcuni casi, violenza sulle CO-
se servendosi di un mezzo fraudolento per provocare l'accensione del motore e accedere all'interno dei veicoli, si impossessavano di n. 4 autovetture, fra le quali n.2 Fiat 127 di colore bianco tg. CH 117040 e
VI 356422, quest'ultima di proprietà di NT LI,
sottraendole ai rispettivi proprietari che le avevano 57
parcheggiate in strada, esposte per necessità e consue-
tudine alla pubblica fede. Con l'ulteriore agravante del numero delle persone concorse nel reato.
72) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 112 n.1, 61 n.2 610 1° e 2° comma C.P. perchè in LG, il
10.11.78, nelle forme di partecipazione già note e,
pertanto, con l'aggravante del numero delle persone,
superiore a cinque, al fine di assicurare a se stessi l'impunità dei reati sopra meglio descritti, agendo materialmente il solo IS che esplodeva, nella fase del defilamento a bordo di una delle due autoveţ ture sulle quali avevano preso posto i componenti il nucleo operativo, alcuni colpi di pistola contro i pneumatici del veicolo antagonista sul quale viaggia vano persone che ritenevano li inseguissero e dal qua le si erano fatti in un primo tempo superare per poi riaffiancarlo successivamente, costringevano con la vivio lenza e la minaccia i fratelli TO EN e Giusep-
pe, che a bordo dell'autovettura Alfa Sud tg. VI 356422
seguivano la loro direttrice di marcia, ad arrestarsi senza poter proseguire per l'afflosciamento del pneu-
matico della ruota posteriore destra.
ATTENTATO IN DANNO DEL NEGOZIO DI ALIMENTARI "DESPAR'
GESTITO DA IV EM (LA, 20.11.78)
BA ES - AS EB UT PI 58
OL RI
73) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 112 n.1, 81 cpv ,
61 n.2 C.P. 29 L.18.4.75 n.110, 9, 12 e 13 L.14.10.
74 n. 497 per avere, in concorso tra loro e, pertanto con l'aggravante del numero delle persone, pari a cin que, partecipando tutti all'ideazione e alla decisio
\ne dell'attentato, il UT e la RE agendo anche materialmente, detenuto al fine di sovvertire l'ordi namento dello Stato e di mettere in pericolo la si-
curezza della collettività mediante la commissione di attentati e illegalmente portato in luogo pubblico l'ordigno esplosivo impiegato per compiere l'attenta to in danno della drogheria di via Crescenzaro n.13
gestita da VA LI, nonchè per avere fabbricato le fatto esplodere l'ordigno suddetto al fine di incu tere pubblico timore e suscitare pubblico disordine.
Con l'aggravante teleologica in relazione ai soli reati di fabbricazione, porto ed esplosione dello ordigno in questione.
In LA, il 20.11.1978 e in epoca immediatamente antecedente a detta data.
INCENDIO DEL FURGONE DI PROPRIETA DI VE GU
IE (Zevio (VR) il 6.12.1978)
- NA BA IA IA BA ES
RI TI SS 59
-
74) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 424 C.P. perchè
in Zevio, il 6.12.78, in concorso fra loro, parteci-
pando tutti alla decisione dell'azione e alla sua
preparazione, il AL e il TiLL agendo anche materialmente, al solo scopo di danneggiare la cosa
altrui, collocando un ordigno incendiario sotto il furgone Ford Bedfors tg.VR 490220 di proprietà di
TU EL, appiccavano il fuoco al detto vei
colo, distruggendolo pressochè completamente con par te del materiale che vi era custodito a bordo.
75) del delitto p. e p. dagli artt.110, 61 n.2, 81 cpv
C.P., 21 L.18.4.75 n.110, 9 e 12 L.14.10.74 n.497
per avere, nelle forme di partecipazione di cui al
capo che precede, con più azioni esecutive di un mede simo disegno criminoso, detenuto al fine di sovverti re l'ordinamento dello Strato e di mettere in perico-
lo la sicurezza della collettività mediante la commis sione di attentati e illegalmente portato in luogo pubblico l'ordigno incendiario impiegato per realiz-
zare l'attentato sopra meglio descritto, nonchè per avere fabbricato l'ordigno medesimo. Con l'aggravan-
te teleologica in relazione ai soli reati di porto illegale e di fabbricazione dell'ordigno predetto. In
e in epoca immediatamente Zevio e Verona, il 6.12.78
antecedente a detta data. - 60
RAPINA IN DANNO DEL NEGOZIO DI ABBIGLIAMENTO MASCHILE
GESTITO DA CA NO (IC il 14.12.1978)
BA ES GA LU NA RI.
- -
IL AO
- GI DI
- ZA AU
-AS EB
- UT PI
- OL RI
76) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 628 1° e 3° com ma, n.1, prima e terza ipotesi, e 2 C.P. perchè in
IC, il 14.12.1978, in concorso fra loro, parte-
cipando tutti alla decisione dell'azione, il IS,
la IP, il GI e il UT operando anche ma terialmente, al fine di procurarsi un ingusto profit to, mediante violenza alla persona e minaccia commes sa con armi ad opera di più persone riunite, si impos sessavano di vari capi di abbigliamento per uomo in
pelle e interno di pelliccia e in stoffa di lana per un valore commerciale di circa 17 milioni di lire,
sottraendoli a RL IAno titolare del negozio di abbigliamento maschile sito in C.so Fogazzaro n.36
Ove avevano fatto irruzione. Con l'ulteriore aggravan te dell'essersi, la violenza, estrinsecata nel porre il RL in stato di incapacità di agire rindiudendo lo nel gabinetto di decenza dopo avergli legato mani e piedi con del filo di ferro ed averlo imbavagliato
I con nastro isolante 3B
77) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 112 n.1, 61 n.2, 61
81 al. e cpv. C.P., 21 L. 18.4.75 n.110, 12 e 14 legge
14.10.1974 n.497 per avere, nelle forme di partecipa-
zione di cui al capo che precede e quindi, con l'aggra vante del numero delle persone, superiore a cinque,
con più azioni esecutive di un medesimo disegno crimi detenuto al fine di sovvertire l'ordinamentonoso,
dello Stato e illegalmente portato in luogo pubblico le armi comuni da sparo, in numero di 4 pistole e un fucile a canne mozze, impiegate per consumare la
rapina meglio sopra descritta. Con l'aggravante teleo logica in relazione al solo reato di porto illegale delle armi. In IC e Padova il 14.12.1968 e in epoca immeditamente antecedente a detta data.
78) del delitto p. e p. dagli artt.110, 61 n.2, 81 cpv.
624, 625 n.2, 5, 7 C.P. perchè in Padova, il 13.12.78
e in epoca immediatamente antecedente a detta data
nelle forme di partecipazione già note, al fine di trarne profitto e, in particolare, per realizzare la rapina sopra meglio descritta, con più azioni esecuti-
ve del medesimo disegno criminoso, usando violenza sulle cose e facendo impiego di un mezzo fraudolento per accedere all'interno dei veicoli e provocarne la
accensione del motore, si impossessavano di un'autovet
tura Renault 18 non meglio individuata nonchè di un furgone Fiat 850 tg. PD 326022 di proprietà della ditta 62
-
F.lli PO che sottraevano, rispettivamente, a per sona rimasta sconosciuta e a IO NI che avevano parcheggiato i veicoli in strada, esposti co sì per necessità e consuetudine alla pubblica fede.
Con l'ulteriore aggravante del numero delle persone concorse nel reato.
RAPINA IN DANNO DELL' APPUNTATO DI P.S. DI UA
AN IN FORZA AL POSTO DI POLIZIA FERROVIARIA
DELLA STAZIONE DI VERONA PORTA VESCOVO (Verona il
15.12.1978)
BA ES GA LU NA RI.
- -
GI DI - ZA AU AS IAnb
UT PI - OL RI
79) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 628 1° e 3° com ma, n.1, e prima e terza ipotesi, e numero 2 C.P.
perchè in Verona, il 15.12.1978, in concorso tra lo-
ro, partecipando tutti alla decisione e all'azione
il IS, MI, il AL EB e il Mut
ti operando anche materialmente, mediante violenza alla persona e minaccia commessa con armi ad opera di più persone riunite, si impossessavano della pi stola Beretta cal.9 matricola 27360 con relativa fondina, n.2 uniformi, delle quali una completa di cappotto e berretto, nonchè della tessera di ricono scimento che sottraevano all'appuntato di P.S. Di Pa 63
squale ON, in forza presso il posto di Polizia
Ferroviaria della Stazione di Verona Porta Vescovo
ove avevano fatto irruzione nel locale adibito a cor-
po di guardia. La violenza essendosi, tra l'altro,
estrinsecata nel porre il Di QU in stato di incapacità di agire legandogli dietro la schiena le mani con del filo elettrico;
B
80) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 112 n.1, 61 n.2
81 al. cpv. C.P. per avere, nelle forme di partecipa-
zione di cui al capo che precede e, pertanto, con la agravante del numero delle persone, superiori a cin-
que, detenuto al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato e illegalmente portato in luogo pubblico le armi da sparo, costituite da 4 pistole e un fucile
a canne mozze, impiegate per la consumazione della rapina sopra meglio descritta, nonchè immediatamente dopo la sua commissione, la pistola Beretta cal.9 mo-
dello 51 che rappresentava il provento. Con l'aggra-
vante teleologica in relazione al solo reato di por-
to delle armi impiegate nella realizzazione della ra-
pina. In Verona, il 15.12.78 e in epoca immediatamente antecedente a detta data.
81) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv., 61 n.2,
624, 625 nn.2, 5, 7 C.P. perchè in Verona, in epoca antecedente e prossima al 15.12.78, in concorso fra - 64
-
loro, agendo materialmente i soli IS e UT,
al fine di trarne profitto e, in particolare, per realizzare la rapina sopra meglio descritta, con più
azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso,
usando violenza sulle cose e servendosi di un mezzo fraudolento per accedere all'interno dei veicoli e provocarne l'accensione del motore, si impossessavano di un'autovettura CA 1300 e di un'altra autovettur ra non meglio individuata sottraendole ai rispettivi proprietari, rimasti sconosciuti che le avevano par-
cheggiate in strada, esposte per necessità e consuetu dine alla pubblica fede. Con l'ulteriore aggravante del numero delle persone concorse nel reato.
RAPINA IN DANNO DEL DISTACCAMENTO DI VIA ARENA
DELL'ISTITUTO DI VIGILANZA "CITTADINI DELL'ORDINE"
(LA il 21.12.1978)
GRIMALDI RI
82) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 628 1° e ultimo
comma n.1 tutte le ipotesi C.P. perchè in LA,
il 21.12.1978 in concorso con ME EP e Fon-
tana MA (già condannati per questo fatto con
sentenza in data 27.5.81 dalla prima corte d'Assise
di LA), al fine di procurarsi un ingiusto pro-
fitto, facendo irruzione all'interno dei locali del distaccamento di Via Arena dell'Istituto di Vigilan- 65
za "Cittadini dell'Ordine", mediante minaccia commes- sa con armi ad opera di più persone riunite, una del le quali con il volto travisato si impossessava di n.2 pistole, di 2 radio ricetrasmittenti, 2 cinturo- ni con fondina, 2 giacche di divisa, un numero impre cisato di giacconi, una valigetta 24 ore contenente
7 quad. di servizio, 2 berretti con visiera che sot-
traevano in parte direttamente alle guardie giurate Raffaeli Mario e CA Francesco, che si trovavano in luogo, in parte dalla sede del distaccamento pre-
detto.
83) del delitto p. e p. 110, 61 n.2, 614 primo, secondo e ultimo comma C.P. perchè in LA, il 21.12.78, nel le forme di partecipazione di cui al capo che prece de e al fine di realizzare la rapina ivi meglio de-
scritta, si introduceva palesemente armato all'inter no della sede di distaccamento di Via Arena dello
Istituto di Vigilanza "Cittadini dell'Ordine" e vi si tratteneva contro la volontà espressa e tacita di chi aveva diritto di escluderlo.
84) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 al. cpv. e
61 n.2 C.P 21 L.18.4.75 n.110, 12 e 14 L.14.10.74
. '
n.497 per avere, nelle forme di partecipazione di cui al capo 15, con più azioni esecutive di un medesimo disegno di legge, detenuto al fine di sovvertire l'or] - 66
- dinamento dello Stato e illegalmente portato in luogo:
pubblico le armi impiegate per consumare la rapina sopra meglio descritta, fra le quali due mitra ed una pistola, nonchè, subito dopo la consumazione della rapina, le armi che ne costituivano il provento. In
LA, il 21.12.78 e in ecpoa immediatamente antece dente e successiva.
RAPINA IN DANNO DELL'AUTORIMESSA DI VIA BUDUA (LA
il 21.12.1978)
- -GA LU NA RI BA ES GIACOMINI DI LAVAZZA Claudio AS IA
-
no UT PI - OL RI - RO
IO
85) del delitto p. e p. dagli artt.110, 61 n.2, 628 1°
e 3° comma nn.1, prima e terza ipotesi, e 2, C.P.
perchè in LA, il 21.12.1978 in concorso tra loro
e con altra persona non identificata partecipando tutti alla ideazione о decisione dell'azione, il
IS e il GI operando anche materialmente con altre persone non potute individuare, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, e in particolare,
per assicurarsi la disponibilità di autovetture con le quali consumare il sequestro di persona e scopo
di estorsione di cui ai capi che precedono mediante violenza alla persona e minaccia commessa con armi :
67
ad opera di più persone riunite, si impossessavano delle seguenti autovetture:
Fiat 127 tg. MO 431661 di Sala Ornisto%3B Fiat 127
tg. MI 181288, di proprietà di EV IC;
Flat 132 tg. MI 87638D di proprietà della S.P.A. Co-
getra; Lancia Beta Berlino tg. MI T13066, di proprie tà di BO LI asportandole dall'autorimessa di via Budua n.4 ove le vetture si trovavano ricovera te, accedendo al locale con le chiavi prelevate a
EC AN, che le custodiva, mentre camminava in strada. La violenza essendosi, in particolare,
nel porre il predetto EC in stato di incapacità
di agire, rinchiudendolo nell'ufficio del garage dopo avergli legato le mani dietro la schiena.
86) del delitto p. e F. dagli artt.110, 112 n.1, 61 n.2,
81 al. cpv. C.P., 21 L.18.4.75 n.110, 12 e 14 L. 14.
10.74 n.497 per avere, nelle forme di partecipazione di cui al capo che precede, e pertanto, con l'aggravante del numero delle persone, superiore a cinque, con
più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso,
detenuto al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato e illegalmente portato in luogo pubblico le ar mi comuni da sparo impiegate per realizzare la rapina sopra meglio descritta. Con l'aggravante teleologica in relazione al solo reato di porto illegale di armi. I 68
-
In MIlano, il 21.12.78 e in epoca immediatamente an-
tecedente a detta data.
TENTATO SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI ESTORSIONE
IN DANNO DI IA RA (Borgosesia, 22.12.1978).
- GA LU NA RI. BA ES
GI DI w LAVAZZA Claudio AS EB - MUTTI Pietro PREMOLI Marina RO IO
87) del delitto p. e p dagli artt. 110, 112 n.1, 56,
630, 1° comma C.P. perchè in Borgosesia, il 22.12.1978,
in concorso fra loro e con altra persona non identi-
ficata e pertanto, con l'aggravante del numero del-
le persone, superiore a cinque, partecipando tutti alla ideazione o alla decisione e preparazione della azione, il AL e il GI operando anche materialmente con il IS, il AM,il VA
za e il AL EB cui erano stati demandati altri compiti operativi, allo scopo di conseguire dal marito, direttore dellla locale filiale della
AN OP di Novara con uffici nel medesimo im-
mobile ove il soggetto passivo del reato aveva la
sua abitazione, un ingiusto profitto come prezzo del la sua liberazione, dopo essere riusciti, con l'ingan no e, in particolare, con la scusa di dover consegna-
re un pacco natalizio, ad accedere al ballatoio dell'edificio insistendo per depositare il pacco allo 69
-
interno dell'abitazione della donna verso il quale la sospingevano e, quindi, alla sua reazione verbale,
tappandole la bocca con le mani, compivano atti idonei diretti in modo non equivoco a sequestrare GI
SAdra, non riuscendo nell'intento per cause indipen denti dalla loro volontà (reazione della vittima e
del suo cane).
del delitto p. e p. dagli artt. 110, 112 n.1, 61 n.2, 88
610, 1° e 2° comma C.P. perchè in Borgosesia il 22.
12.1978, nelle forme di partecipazione di cui al ca-
po che precede e, pertanto, con l'aggravante del nu-
mero delle persone, superiore a cinque, agendo mate-
rialmente uno solo dei prevenuti che si poneva al centro della carreggiata spianandogli contro una pi stola invitandolo, contemporanemanete a scendere dal
posto di guida, durante la fuga dopo il fallito ten-
tativo di sequestro di persona sopra meglio descritto,
al fine di assicurarsene la impunità avendo, tra lo altro, smarrito le chiavi del veicolo rapinato con il quale erano giunti in luogo, costringevano con la minaccia BU EP, che alla guida della sua autovettura Renault 5 targata VC 236725 stava transi-
tando nei pressi della locale filiale della AN Popo
lare di Novara, ad arrestare la marcia della propria vettura e a scendere dalla stessa. 70
-
89) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 61 n.2, 628 1°
3° comma, prima ipotesi C.P. perchè, nelle circostan ze di tempo, luogo e occasione e nelle forme di par-
tecipazione di cui al capo che precede, al fine di procurarsi un ingiusto profitto e,in particolare per assicurarsi l'impunità del fallito sequestro di perso na sopra meglio descritto, mediante minaccia commessa.
con armi, si impossessavano dell'autovettura Renault-
5 tg. VC 236725, e di quanto a bordo della stessa custodito, sottraendola al proprietario BU Giu
seppe allontanandosi con la stessa dopo esservi sali ti a bordo in tre persone.
90) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 112 n.1, 61 n.2
81 al. e cpv. C.P.; 21 L.18.4.75 n.110, 12 e 14 L.
14.10.74 n.497, per avere nelle forme di partecipazio ne già note e, pertanto, con l'aggravante del numero
delle persone, con più azioni esecutive di un medesi mo disegno criminoso, detenuto al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato e illegalmente portato in luogo pubblico le armi comuni da sparo, comprese le
armi lunghe di copertura di eventuale utilizzo, impie.
gate per commettere i reati di cui ai capi che prece dono. Con l'aggravante teleologica in relazione al solo reato di porto illegale delle armi medesime. In
Borgosesia, il 22.12.1978 e in epoca immediatamente 71 -
antecedente a detta data.
ESERCITAZIONI A FUOCO IN ZONA BOSCHIVA NEI PRESSI
DI RR GG (ivi nel corso dell'anno 1978)
BA ES - GA LU - ZA AU
- OL RI -UT PI AS EB
91) del delitto p. e p. dagli artt.110, 112 n.1, 81 al. cpv.
C.P., 21 L.18.4.75 n. 110, 12 e 14 L. 14.10.74 n.497
per avere in concorso fra loro, realizzando il reato in gruppi di persone tra quelb sopra indicate, in al cune occasioni in numero pari o superiore a cinque,
con più azioni esecutive di un medesimo disegno crimi noso, detenuto al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato e illegalmente portato in luogo pubblico armi comuni da sparo, tra le quali una pistola semi automatica cal.22 e un fucile sovrapposto cal.12 non-
chè le pistole di cui ai capi 2 e 3 della rubrica,
che venivano impiegate per compiere, in una decina di occasioni, esercitazioni a tiro in una zona boschiva
posta nei pressi di Cerro Maggiore (MI). In LA
e nei pressi di Cerro Maggiore in date non esattamen-
te individuate nel corso dell'anno 1978 e in epoca mmediatamente antecedente rispetto alle medesime.
RAPINA IN DANNO DELL'UFFICIO POSTALE SUCC. n. 4 DI VE-
RONA (Verona il 6.1.79)
BA ES GA LU NA RI 72
-
ZA AU
- AS MA AS EB
EO EP UT PI
- OL RI
92) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 628 1° e 3° com ma, n.1 prima e terza ipotesi C.P. perchè in Verona il 6.1.79, in concorso tra loro il ME fornendo il mitra MP 40 utilizzato nella rapina, gli altri partecipavano tutti alla decisione dell'azione o alla sua ideazione e preparazione, sia pure in tempi di-
versi, il IS, il AL MA, il AL Seba- stiano e il Mutti operando anche materialmente, per procurarsi un ingiusto profitto, mediante minaccia commessa con armi nei confronti degli impiegati e degli utenti che attendevano agli sportelli ad opera di più persone riunite si impossessavano di denaro
contante, biglietti e cartoline postali per un valore
complessivo di lire 7.661.715, sottraendo il tutto dalle casse e dai banconi dell'ufficio postale succ.le n. 4 di via SAgalli, ove avevano precedentemente fat-
to irruzione;
p. e p. dagli artt. 110, 112 n. 1, 61 n. 2, 93) del delitto al. e cpv. C.P. 21 L.18.4.75 n.110, 12 e 14 L. 81 '
14.10.74 n.497 per avere, nelle forme di partecipa-
zione di cui al capo che precede e, pertanto con la agravante del numero delle persone, superiore a cin que, detenuto al fine di sovvertire l'ordinamento 73 dello Stato e illegalmente portato in luogo pubblico le armi da sparo, comuni e da guerra, tra le quali un mitra MP 40 e una pistola Beretta cal.9 mod. 51 oltre ad altre tre pistole, utilizzate per realizzare la ra pina sopra meglio descritta. Con l'aggravante teleolo gica in relazione al solo reato di porto illegale del le armi predette. In Verona e LA, il 6.1.79 e in
epoca immediatamente antecedente a detta data.
94) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 61 n.2, 624,
625 nn.5 e 7 C.P. perchè in Verona, il 5.1.79, in
concorso tra loro, agendo materialmente i soli Batt:
sti e AL EB, al fine di trarne profitto e, in particolare, per realizzare la rapina sopra me-
glio descritta, si impossessavano dell'autovettura
Renault R6 targata VR 275081 sottraendola al proprie-
tario ON AO che l'aveva parcheggiata tempo-
raneamente con le portiere aperte e le chiavi inserite nel cofano in strada, esposta così per necessità e
consuetudine alla pubblica fede. Con l'ulteriore aggra-
vante del numero delle persone concorse nel reato.
ATTENTATO IN DANNO DEL PADIGLIONE DESTINATO A SEZIONE
GIUDIZIARIA PER LA DEGENZA DI DETENUTI DELL'OSPEDALE
PROVINCIALE "L.CO (LA nella notte tra l'11 e il 12.1. 1979) BATTISTI Cesare GA LU NA RI
- 74
-
ZA AU
- AS EB
- UT PI
OL RI
95) del delitto p. e p. dagli artt.110, 112 n.1, 420
C.P. perchè in LA, nella notte fra 1'11 ed il
12.1.1979, in concorso fra loro e, pertanto, con la aggravante del numero delle persone, superiore a cin-
que, partecipando tutti all'ideazione e alla decisio ne dell'azione, il IS, il ZZ ed il AL
operando anche materialmente con il collocare all'in terno delle strutture del padiglione destinato a se-
zione giudiziaria per la degenza di detenuti dello
Ospedale Prov.le "L.Sacco" di via G.B. Grassi n. 74
tre ordigni esplosivi e con il provocarne l'esplosio-
ne, compivano un fatto diretto a danneggiare o distrug- :
gere un impianto di pubblica utilità.
96) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 112 n.1, 81 al.
61 n.2 C.P., 21 e 29 L.18.4.75 n.110, 9, 12, le cpv.,
13 e 14 L.14.10.74 n.497 per avere, nelle forme di par tecipazione di cui al capo che precede, con più azio ni esecutive, di un medesimo disegno criminoso, dete
nuto al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato
e di mettere in pericolo la sicurezza della colletti vità mediante la commissione di attentati e illegal-
mente portato in luogo pubblico numero tre pistole di tipo, marca e calibro non meglio precisate e gli 75
ordigni esplosivi impiegati per la realizzazione del l'attentato sopra descritto, nonchè per avere fabbri-
cato i detti ordigni e per averli fatti esplodere al fine di incutere pubblico timore e suscitare disor
dine. Con l'aggravante teleologica in relazione ai soli delitti di fabbricazione, porto ed esplosione degli ordigni e di porto delle armi.
In LA, nella notte tra l'11 ed il 12.1.1979 e in
epoca immediatamente antecedente.
97) del delitto p. e p. dagli artt.110, 61 n.2, 624,
625 nn.2, 5, 7 C.P. perchè in LA, 1'11.1.79 ○
in data immediatamente antecedente, nelle forme di partecipazione di cui al capo 18) e al fine di commet
tere l'attentato ivi meglio descritto, per profitto,
servendosi di un mezzo fraudolento per accedere allo interno del veicolo e per provocarne l'accensione del motore, si impossessavano di un furgone Fiat 850 non meglio individuato che sottraevano al proprietario,
rimasto sconosciuto, che lo aveva lasciato parcheggia to sulla pubblica via, esposto per necessità e consue-
tudine alla pubblica fede.
RAPINA IN DANNO DEL GARAGE 'AUTORIMESSA DEL SOLE'
(LA, il 22.1.1979)
BA ES GA LU BITTI Sisinnio
-
NA RI GRIMALDI Gabriele
- ZA AU - 76
- EO EP AS MA AS EB
-
-
UT PI
- OL RI
98) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 61 n.2, 628,
1° e 3° comma, nn. 1, prima e terza ipotesi, e 2 C.P..
perchè in LA, il 22.1.1979, per procurarsi un in giusto profitto e, in particolare, al fine di assicu-
rarsi la disponibilità di autovetture con le quali realizzare la progettata rapina in danno dell'armeria
"UT " di MO, in concorso tra loro, par-
tecipando tutti alla decisione dell'azione, il AT
sti, il AL, il ME, il UT e la RE
operando anche materialmente, mediante violenza alla persona e minaccia commessa con armi ad opera di più
persone riunite, nell' impossibilità di appropriarsi delle chiavi delle vetture custodite in luogo in quan--
to chiuse all'interno di un armadio, si impossessava no di una pariglia di chiavi appartenenti alla autovet tura Opel Ascona 1200 tg. MI31493D di proprietà di
OD LU, nonchè della somma in contanti di
L.91.000 circa, asportando il tutto dall'ufficio del la 'Autorimessa del Sole', sita in via Serlio n. 7,
Hove erano penetrati. Con l'ulteriore aggravante rap-
presentata dall'essersi, la violenza, estrinsecata nel porre il guardiano del garage, AC Valente,
in stato di incapacità di agire, immobilizzandolo do- 77 -
po averlo legato con una corda.
99) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 112 n.1, 61 n.2,
81 al. cpv. C.P., 21 L.18.4.75 n.110, 12 e 14 L.14.
10.74 n.497 per avere, nelle forme di partecipazione di cui al capo che precede e, pertanto, con l'aggra vante del numero delle persone, superiore a cinque,
con più azioni esecutive di un medesimo disegno cri minoso, detenuto al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato e illegalmente portato in luogo pubbli-
co le armi comuni da sparo, in numero di cinque, di cui gli autori materiali della rapina sopra meglio descritta erano in possesso all'atto della sua con-
sumazione. Con l'aggravante teleologica in relazio- ne al solo reato di porto illegale delle armi suddet te. In LA, il 22.1.1979 e in epoca immediatamente antecedente a detta data.
RAPINA IN DANNO DELL'ARMERIA "TUTTOSPORT" GESTITA DA
SI DO (MO, il 24.1.1979)
BA ES GA LU
- TI SI
NA RI
- GRIMALDI RI ZA AU
AS MA
- AS EB EO EP
-
UT PI
- OL RI
100) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 628 1° e 3° comma, nn.1, prima e terza ipotesi, e 2 C.P., 4, 2° Co. L.
8.1977 n. 533 perchè in MO, il 24.1.1979, 78 in concorso tra loro, partecipando tutti alla deci-
sione dell'azione, il TT, il AL, il AL
MA, il ME e il UT operando anche in concre-
to, per procurarsi un ingiusto profitto, dopo avere fatto irruzione all'interno dei locali dell'armeria.
"UT" gestita da IO DO, mediante mi- naccia commessa con armi ad opera di più persone riu nite e con violenza alla persona, si impossessavano di n.46 armi corte comuni da sparo, fra pistole e revolvers, di varie marche, tipo e calibro%;B di n.
15 armi lunghe comuni da sparo, tra fucili da caccia, carabine e fucili di precisione di varie marche, ti-
ро e calibro, nonchè di n.
6.857 cartucce di vario ca- libro e tipo, sottraendo il tutto dalle vetrine e dai locali dell'armeria suddetta. Con le ulteriori aggra-
vanti rappresentate dall'essere, la condotta crimino sa, caduta su armi e munizioni custodite in un'arme-
ria e dall'essersi, la violenza, estrinsecata nel porre il titolare dell'armeria stessa e le altre per sone presenti in luogo, PR LI e CC Oli-
vio, in stato di incapacità di agire, facendoli sten-
dere a terra e, quindi legandoli e imbavagliandoli con nastro adesivo.
101) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 112 n.1, 61 n.. - 79
L.14.10.1974 n.497 per avere, nelle forme di parte-
cipazione di cui al capo che precede e, pertanto, con l'aggravante del numero delle persone, superiore a cinque, con più azioni esecutive di un medesimo dise gho criminoso, detenuto al fine di sovvertire l'ordi namento dello Stato e illegalmente portato in luogo pubblico le armi, comuni e da guerra (tra le quali un mitra Schmeisser MP40 e n.2 pistole marca Beretta
impiegate di cui una munita di silenziatore, cal.
commettere la rapina sopra meglio descritta non- per chè, dopo la consumazione, le armi che ne rappresen-
tavano il provento. Con l'aggravante teleologica in relazione al solo reato di porto illegale delle armi jimpiegate nella rapina. In MO e LA il 24.1.
immediatamente antecedente a detta 1979 e in epoca data.
102) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 61 n.2, 628,
1° e 3° comma n.1, terza ipotesi C.P. perchè in LA,
il 22.1.1979, in concorso fra loro, per procurarsi un ingiusto profitto e, in particolare, per assicurar si la disponibilità di un veicolo con il quale realiz-
zare la rapina sopra meglio descritta, il IS, il Grimaldi e il ME agendo anche materialmente con altra persona non individuata, mediante minaccia commessa ad opera di più persone riunite, si imposses- 80
savano dell'autovettura Fiat 132 1800 cc. tg. CR 157053,
di proprietà di IE RA, sottraendola al fra-
tello di questi, IE IO, dopo averlo fatto scendere dal posto di guida del veicolo mentre si trovava fermo al semaforo all'angolo tra le vie Per-
golesi e M. Macchi.
DETENZIONE DI ARMI NELLO SCANTINATO DI VIA PALMIERI
N.6/B E OBLITERAZIONE DEI RELATIVI NUMERI DI MATRICO-
LA (LA, fine gennaio
- primi febbraio 1979)
:
IR ZI
103) del delitto p. e p. dagli artt. 81 al. cpv., 648 C.P.,
21 e 23, 4° comma, seconda ipotesi L.18.4.75 n.110
per avere con più azioni esecutive di un medesimo
disegno criminoso, al fine di procurare a sè o ad
altri un profitto, senza essere concorso nel reato
presupposto ma conoscendone la provenienza delittuo sa, ricevuto da ME EP e AL RI
e, quindi, detenuto nello scantinato dello stabile di via Palmieri n.6/B del quale aveva la disponibi-
lità, al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stat
to e porre in pericolo la sicurezza della collettivi tà mediante la commissione di attentati, un numero
imprecisato (circa 10) di armi comuni da sparo, fra
armi corte e lunghe, fra cui un fucile di precisione munito di cannocchiale e un fucile combinato con can 81
-
ne di diverso calibro, munito anch'esso di cannocchia-
le, provento della rapina di cui al capo 24) della ru-
brica, nonchè per avere, mediante apposito punzone e
martello, cancellato i numeri di matricola delle ar-
mi suddette. In LA, in data imprecisata compresa fra il 25.1.79 ed il 18.2.79 (data del fermo di P.G.
operato nei confronti del TT SI in relazione all'omicidio OR) e in epoca immediatamente antecedente.
OMICIDIO DELL'OREFICE RL EG
(LA, il 16.2.1979)
BA ES GA LU
- TI SI
-
NA arrigo - IL AO - GI DI
ZA AU AS MA
- OL RI
104) del delitto di cui agli artt.110, 112 n.1, 575 C.P.
per avere in LA, il 16.2.1979, in concorso fra loro e con NE SA, AL RI, AL IA
no e ME EP (già condannati per questo fatto quali autori materiali del crimine, dalla 1^ Corte
d'Assise di LA con sentenza in data 27.5.1981) e,
pertanto, con l'aggravante del numero delle persone,
superiore a cinque, partecipando all'ideazione, alla decisione e alla successiva rivendicazione dell'azione,
cagionato la morte di ERluigi OR, contro il quale, mentre NE ed il AL EB svol 8 2-
gevano compiti di appoggio e di copertura, il Memeo
ed il AL esplodevano vari colpi di arma da fuot co, attingendolo con cinque proiettili, di cui due ad entrambi gli arti inferiori e, successivamente (dot.
po la reazione del ferito) due al torace (protetto da giubbotto antiproiettile) e l'ultimo al capo.
105) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 112 n.1, 61
n.2, 81 al. e cpv. C.P., 21 L.18.4.75 n.110, 12 e 14
L.14.10.74 n. 497 per avere, nelle forme di partecipa zione di cui al capo che precede, e, pertanto, con
1'aggravante del numero delle persone concorso nel
reato, superiore a cinque, detenuto al fine di sovver tire l'ordinamento dello Stato e mettere in pericolo la vita delle persone mediante la commissione di at- tentati ed illegalmente portato in luogo pubblico le armi da sparo, da guerra e comuni, comprese quelle di copertura di eventuale utilizzo, usate in concre-
to per commettere l'omicidio sopra meglio descritto.
Con l'aggravante teleologica in relazione al solo reato di porto illegale delle armi suddette. In MIla
no, il 16.2.79 ed in epoca immediatamente anteceden-
te.
OMICIDIO DEL CE LI SA (Mestre, il
16.2.79)
BA ES GA LU - TI SI - 83-
NA RI FILIPPI Paola GI DI
- -
GRIMALDI RI ZA AU
- AS MA
-
AS EB
-EO EP MUTTI Pietro
-
OL RI
106) del delitto di cui agli artt. 110, 112 n.1, 575, 577
n.3 C.P., per avere, in Mestre il 16.2.79, in concor so fra loro e pertanto con l'aggravante del numero
delle persone, superiore a cinque, tutti partecipando all'ideazione, decisione e rivendicazione della azio ne, il IS, il GI e la IP parteci-
pandovi anche materialmente, cagionato la morte di
AB LI contro il quale il GI, mentre il
! Battisti e la IP svolgevano compiti di appoggio e di copertura, esplodeva, da breve distanza, quattro colpi di pistola, attingendolo al capo, al torace e
all'addome. Con l'ulteriore aggravante di aver commes so il fatto con premeditazione ed in particolare,
dopo averne studiato le abitudini, attaccandolo di sorpresa mentre si trovava all'interno del proprio negozio di macelleria.
107 del delitto di cui agli artt. 110, 112 n.1, 61 n.2,
81 al. cpv. C.P., 21 L.18.4.75 n.110, 12 e 14 L.14.
10.74 n.497 per avere, nelle forme di partecipazione di cui al capo che precede e, pertanto con l'aggravan-
te del numero delle persone, superiore a cinque, con 84
più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso detenuto al fine di sovvertire l'ordinamento dello
Stato e di mettere in pericolo la vita delle persone mediante la commissione di attentati, nonchè illegal.
mente portato in luogo pubblico le armi da sparo,
comprese quelle di copertura di eventuale utilizzo,
fra cui una pistola semiautomatica cal.7,65 con cui il GI sparò i colpi, armi in concreto impiega te per commettere l'omicidio sopra meglio descritto e quindi con l'aggravante teleologica in relazione al solo reato di porto illegale delle armi suddette.
in Mestre ed altre località del Veneto e Lombardia
il 16.2.79 ed in epoca immediatamente antecedente.
108) del reato di cui agli artt. 81 cpv., 110, 624, 625
Inn.2, 5, 7, 61 n.2 C.P. perchè, in Mestre il 15.2.79,
nelle forme di partecipazione di cui al capo A), agen do materialmente solo il IS, GI e Filip
pi, si impossessavano, con violenza alle cose e facen do uso di mezzo fraudolento, per accedere all'interno dei veicoli e provocarne l'accensione del motore,
di alcune autovetture fra cui la Volkswagen Passant.
color verde chiaro tg. VE 349402, che sottraevano al legittimo proprietario CO RE che l'aveva.
posteggiata, esposta per necessità e consuetudine alt
la pubblica fede. 1 85
-
Con l'ulteriore aggravante di aver commesso il fatto
al fine di commettere il delitto di cui al capo A) ed agendo in più di tre persone.
PUBBLICA ISTIGAZIONE E APOLOGIA DEGLI OMICIDI EG
GI E SA ( LA e Padova nel febbraio-mar-
zo 1979)
BA ES GA LU BITTI Sisinnio
GI DI IL AO NA RI
-
ZA AU GRIMALDI RI
- AS MA
-
EO EP UT PI AS EB
OL RI
109) del delitto di cui agli artt. 110, 112 n.1, 81 al. cpv.
C.P., 272, 303 in relazione agli artt. 302, 270, 284,
286 C.P. per avere, in concorso fra loro e, pertanto,
con l'aggravante del numero delle persone, superiore.
a ciqnue, pubblicamente istigato a commettere i reati
di associazione sovversiva, costituita in banda arma ta, di insurrezione armata contro i poteri dello Sta-
to, di guerra civile, per avere, comunque, fatto la
apologia di tali reati, per aere, infine, fatto pro-
paganda nel territorio dello Stato per il sovvertimen to degli ordinamenti economico-sociali dello Stato
medesimo, mediante l'effettuazione di telefonate ri-
vendicanti dalla O.C.C. P.A.C. gli omicidi degli eser-
centi OR e AB avvenuti rispettivamente 86
-
in LA ed in Mestre il 16.2.79, nonchè mediante la ideazione, la redazione e la diffusione di un documen to dal titolo "Attacchiamo gli agenti reazionari nel terrorismo", da aversi qui per interamente riportato,
rivendicante i medesimi omicidi, in un primo tempo in forma anonima e, quindi, con la sigla P.A.C.,. dif-
fusione avvenuta abbandonando in luoghi pubblici cit tadini copie ciclostilate del documento medesimo,
preavvisando a volte del fatto la redazione di organi di informazione.
CESSIONE A BO CO DI ARMI ED ESPLOSIVO (LA,
fine febbraio- marzo 1979)
GA LU
110) del delitto p. e p. dagli artt.110, 61 n.2, 81 al.
e cpv. C.P., 21 e 29 L.18.4.75 n.110, 9. 12 e 14 L.
14.10.74 n.497 per avere, in concorso con altre per-
non identificate, con più azioni esecutive di sone medesimo disegno criminoso, detenuto al fine di;
un
. sovvertire l'ordinamento dello Stato e di mettere in pericolo la sicurezza della collettività mediante la commissione di attentati e, quindi, ceduto a Barbo
ne MA (perchè le facesse giungere ad esponenti dell'O.C.C. "Formazioni Comuniste Combattenti" che si erano impegnati a tenerle temporaneamente in depo sito e a nasconderle), nonchè, per questi fini, por- 87
-
tato illegalmente, in luogo pubblico, a bordo di una
autovettura Renault R4, una grossa partita di esplo-
sivo e di armi da sparo, corte e lunghe, di vario ca- libro e marca, costituenti parte dell'armamento in dotazione all'O.C.C. "Proletari Armati per il Comuni
smo P.A.C. -. Con l'aggravante teleologica in re- "
lazione al solo reato di porto illegale delle armi e dell'esplosivo. In LA, nel febbriao-marzo 1979,
in epoca successiva e prossima al 16.2.1979, data dell'omicidio OR.
CESSIONE E PORTO ILLEGALE DI ARMI IN LUOGO PUBBLICO
(LA, il 17.2.1979)
AS EB UT PI
111) EL delitto p. e p. dagli arrtt.81 al. e cpv., 61
n.2 C. P
. " 9, 12 e 14 L.14.10.1974 n.497, 23, 4° comma
L.18.4.75 n.110 per avere in LA, il 17.2.1979, con
più azioni esecutive di un medesimo disegno crimino So, il AL ceduto al UT e quest'ultimo, a sua
volta, ceduto al RA AN perchè le custodisse per suo conto e, per questi fini, illegalmente porta-
to in luogo pubblico in uno con un silenziatore di fat-
tura artigianale, due pistole semiautomatiche marca
Beretta cal.7,65 matric. n. L 83467 e B 17525 W, l'ul tima delle quali presentante il numero di matricola obliterato e da considerarsi, pertanto, "arma clan- 88
destina" ai sensi di legge.
FAVOREGGIAMENTO NEI CONFRONTI DI NE AN (LA,
nel febbraio-marzo del 1979)
LI SI
112) del delitto p. e p. dall'art.378 C.P. per avere aiu tato NE SA che sapeva ricercato dalle forze di Polizia in quanto coinvolto nell'omicidio dell'ore fice OR, ad eludere le investigazioni della
Autorità fornendogli, per una ventina di giorni, ospi talità presso la propria abitazione di via Castelfi-
dardo n.10. In LA, a far tempo dal 17.2.1979.
FAVOREGGIAMENTO NEI CONFRONTI DEL AS IA
(Padova, nel febbraio-marzo del 1979)
LL RE
113) del delitto p. e p. dall'art. 378 C.P. per avere aiu tato AL EB, che sapeva ricercato dalle forze di Polizia in quanto coinvolto nell'omicidio dell'orefice OR, ad eludere le investigazioni della Autorità fornendogli, per una quindicina di giorni, ospitalità presso un'abitazione della quale aveva in Padova la disponibilità. In Padova, nel periodo fine febbraio-primi di marzo del 1979.
RAPINA IN DANNO DELLA DELEGAZIONE ANAGRAFICA DI VIA
GALLURA DEL COMUNE DI MILANO (LA, il 21.3.1979)
BA ES ZA AU EO EP 89 -
4) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 628, 1° e 3° comma n.1, tutte le ipotesi C.P. perchè in LA,
il 21.3.1979, in concorso fra loro, al fine di pro-
curarsi un ingiusto profitto, dopo essere penetrati all'interno dei locali della delegazione anagrafica del Comune di LA sita in via Gallura n.11, median
te minaccia commessa con armi ad opera di più persone riunite, alcune delle quali con il volto in tutto о
in parte travisato, nei confronti degli impiegati e dei cittadini presenti in luogo, sottraendo il tut-
to dalle scrivanie della suddetta delegazione, si im-
possessavano di due timbri tondi, uno a secco e 10
altro a inchiostro, portanti la dicitura del Comune di
LA, di altri timbri lineari in dotazione all'uffi cio nonchè di 87 moduli di carta di identità in bian- CO, dal n.38159314 al 38159400, assegnate al Comune
di LA.
5) del delitto p. e p. dagli artt.81 cpv., 110, 61 n.2
C.P., 21 L. 18.4.75 n.110, 12 e 14 L.14.10.74 n.497
per avere, in concorso fra loro, con più azioni esecu tive di un medesimo disegno criminoso, detenuto al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato e portato il legalmente in luogo pubblico una pistola a tamburo di
grosse dimensioni, impiegata per la consumazione della rapina di cui al capo che precede. Con l'aggravante 90
teleologica in relazione al solo reato di porto della arma suddetta. In LA, il 21.3.1979 e in epoca immediatamente antecedente a detta data.
RAPINA IN DANNO DELLO SPORTELLO DELLA BANCA POPOLARE
DI MILANO APERTO PRESSO LA DITTA "ZUST TT
(LA, il 30.3.1979)
-BA ES GA LU ZA AU
EO EP
-
116) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 628, 1° e 3° com n. 1, tutte le ipotesi, e n.2 C.P. perchè in Mila ma,
il 30.3.1979, in concorso tra loro e con altra no,
persona non identificata che ebbe a svolgere nella azione il ruolo di basista, per procurarsi un ingiu-
sto profitto, mediante violenza e minaccia commessa con armi ad opera di più persone riunite, alcune delle quali con il volto travisato, dopo avere costretto
LL RO, dipendente della AN OP
: di LA, ad aprire la porta di ingresso dell'uffi cio adibito a sportello bancario all'interno della sede di via Toffetti della ditta "Zust Ambrosetti" e ad aprire la cassaforte ivi installata, si imposses savano, sottraendola direttamente al LL che la deteneva, di una valigetta 24 ore contenente la som
ma in contanti di L.15.000.000 e n. 157 assegni cir- colari della AN OP di LA, in bianco 91 -
o parzialmente compilati, per un valore nominale di
L.807.400.000, nonchè dell'ulteriore somma in contan ti di L.21.500.000 che asportavano dalla cassaforte dell'ufficio. Con l'ulteriore aggravante rappresenta ta dall' essersi, la condotta criminosa, estrinsecata
nel porre il LL in stato di incapacità di agi re, immobilizzandogli gli arti ed il corpo con del fi
lo di ferro e imbavagliandolo con del nastro adesivo
117) del delitto p. e p. dagli artt.110, 61 n.2, 628, 1° e 3° comma, n.1, prima e terza ipotesi, C.P., per-
chè in LA, il 29.3.1979, per procurarsi un ingių
sto profitto e, in particolare, al fine di realizza- re la rapina di cui al capo che precede, nelle forme di partecipazione ivi meglio descritte, agendo mate-.
rialmente in tre persone soltanto che si qualificavano,
nell'occasione, "poliziotti", mediante minaccia com- messa con armi ad opera di più persone riunite, si impossessavano dell'autovettura Fiat 128 tg. MI P 97473
che sottraevano al proprietario CA AN dopo averlo costretto a consegnare le chiavi del veicolo dal medesimo appena parcheggiato in luogo
118) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 112 n.1, 61 n. 2 '
81 al. e cpv. C.P., 21 L.18.4.75 n.110, 12 e 14 L.
14.10.74 n. 497 per avere, nelle forme di partecipazio ne di cui al capo ) e, pertanto con l'aggravante 92
-
del numero delle persone concorse nel reato, pari a cinque, detenuto al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato e illegalmente portato in luogo pubblico le armi comuni da sparo impiegate nella consumazione delle rapine sopra meglio descritte, in numero e con
caratteristiche di tipo, marca e calibro non potute acertare. Con l'aggravante teleologica in relazione al solo reato di porto illegale delle armi suddette.
In LA, il 29 e il 30.3.79 e in epoca immediata-
mente antecedente a dette date.
OMICIDIO DELL'AGENTE DI PUBBLICA SICUREZZA CAMPAGNA
ANDREA (LA, il 19 4.1979)
GA LU ZA AU BA ES
-
EO EP LI SI
119) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 112 n.1, 61 n.10,
575, 577 n. 3 C. P. perchè in LA, il 19.4.1979,
○ in concorso tra loro e, pertanto, con l'aggravante del numero delle persone, pari a cinque, decidendo tutti insieme l'esecuzione dell'attentato, il AT
sti e il ME partecipandovi anche materialmente,
agendo con premeditazione e, in particolare, dopo averne studiato le abitudini, attendendolo nei pressi del lungo ove aveva parcheggiato l'autovettura con la quale, dopo il pranzo, era solito accompagnare il futuro genero sul luogo di lavoro, cagionavano la 93
morte della Guardia di Pubblica Sicurezza Campagna
RE, in forza alla Digos di LA con mansione
di autista, esplodendo al suo indirizzo, da distanza ravvicinata, cinque colpi di revolver cal.357 Magnum
che lo attingevano in parti vitali del corpo, provo-
candone il decesso durante il suo trasporto in ospe-
dale. Con la ulteriore aggravante di aver commesso
il fatto contro un pubblico ufficiale a cause dello adempimento delle sue funzioni.
120 del delitto p. e p. dagli artt.110, 112 n.1, 61 n.2,
56, 575 perchè in LA, il 19.4.1979, nelle forme di partecipazione di cui al capo che precede e, per-
con l'aggravante del numero delle persone, patanto, ri a cinque, agendo materialmente il solo autore del l'omicidio del Campagna, al fine di assicurarsi la :
impunità dal delitto poco prima conamato, puntandogli contro il revolver impiegato per ferire mortalmente l'agente di P.S. e premendo il grilletto più volte senza che, tuttavia, partissero i colpi, compivano atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare la morte di DI LO, padre della fidanzata del Campagna, che, trovandosi in compagnia di quest'ul timo, dopo averlo visto cadere sotto i colpi dello sparatore datosi, immediatamente dopo alla fuga, si era posto al suo inseguimento. Non raggingendo lo 94
-
intento per cause indipendenti dalla comune volontà dei concorrenti (mancata esplosione del colpo per in sufficiente percussione del cane sulla capsula del proiettile).
121) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 61 n.2, 628, 1° e 3° comma, prima e terza ipotesi C.P. perchè in
LA, il 16.4.1979, per procurarsi un ingiusto pro in particolare, al fine di assicurarsi la dif_ fitto e '
sponibilità di un veicolo con il quale realizzare lo attentato omicidiario di cui al capo ), nelle for-
me di partecipazione ivi meglio descritte, essendo
rimasti sconosciuti gli autori materiali del fatto,
mediante minaccia commessa con armi ad opera di più
persone riunite, si impossessavano dell'autovettura
Fiat 127 tg.MI S04381 che sottraevano a Mondin Vit-
torio mentre questi si trovava nei pressi del veicolo momentaneamente parcheggiato sulla pubblica via con le chiavi nel quadro.
122) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 112 n.1, 61
C.P., 21 L.18.4.75 n.110, 12 e (n.2, 81 al. e cpv.
L.14.10.74 n.497 per avere, nelle forme di parte- 14
cipazione di cui al capo 39) e pertanto, con l'aggra '
vante del numero delle persone, pari a cinque, con
più azioni esecutive di un medesimo disegno crimino-
So, detenuto al fine di sovvertire l'ordinamento 95 - dello Stato e di mettere in pericolo la vita delle persone mediante la commissione di attentati nonchè
illegalmente portato in luogo pubblico le armi da sparo, comprese quelle di copertura di eventuale uti lizzo, usate in concreto per commettere l'omicidio je la rapina sopra meglio descritti. Con l'aggravante teleologica in relazione al solo reato di porto il-
legale delle armi suddette. In LA, il 16 ed il
19.4.1979 e in epoca immediatamente antecedente alle dette date.
PUBBLICA APOLOGIA DELL'OMICIDIO CAMPAGNA (LA,
aprile 1979)
NS LI - BA ES GA LU
- -
ZA AU LI SI EO EP
123) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 112 n.1, 81 al.
e cpv., 272, 303 in relazione agli artt. 302, 270, 284 e 286 C.P. per avere, gli ultimi cinque, in con- corso fra loro e, pertanto, con l'aggravante del nu-
mero delle persone, pubblicamente istigato a commette-
re i reati di associazione sovversiva costituita in banda armata, di insurrezione armata contro i poteri dello Stato, di guerra civile%3B per avere, infine,
fatto propaganda nel territorio dello Stato per il sovvertimento degli ordinamenti economico-sociali del lo Stato medesimo mediante l'ideazione, la redazione 1 96
e la diffusione di un documento iniziante con le pa-
role "era ○ non era un torturatore?" da aversi qui per interamente riportato rivendicante con la sigla "Pro
letari armati per il Comunismo" l'omicidio della guardia di P.S. Campagna RE, avvenuto in Milano il 19.4.1979. Diffusione avvenuta abbandonando in luoghi pubblici cittadini о addirittura distribuendo copie ciclostilate del documento medesimo con la part tecipazione, almeno un'occasione, nei pressi del ri-
storante "La Clinica" dell'AN LI.
In LA e Torino, nell'aprile del 1979.
DETENZIONE DI ARMI E DI ESPLOSIVO PRESSO L'ABITAZIONE
DEL ER OB (LA, nel maggio del 1979)
BA ES LI ZI ER RO
124) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 al. C.P., 21 e 29 L. 18.4.75 n. 110 per avere, il VE, dete nuto all'interno della propria abitazione al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato e di mette-
re in pericolo la sicurezza della collettività me-
diante la commissione di attentati, in concorso con
IS ES un grosso quantitativo di esplosivo,
di bombe a mano, di armi da sparo da querra e comuni
lunghe e corte, di vario tipo, calibro e marca nonchè,
in concorso con il LI ZI, altre bombe e armi da sparo, da guerra e comuni, tra cui due pi 97
stole automatiche parabellum, un fucile di assalto
mitra Beretta, diKalaschnikov, due fucili Fal, un proprietà dello stesso LI e di esponenti della
Organizzazione per la Liberazione della Palestina.
In LA, nel maggio del 1979.
DETENZIONE DI ARMI NELLA BASE ABBAINO DI VIA CHIESA
ROSSA n.95 (LA, nel primo semestre del 1979)
NA MA IR ZI
125) del delitto p. e p. dagli artt. 81 al., 110 C.P.
21 L.18.4.75 n.110 per avere, in concorso fra loro e con altre persone, fra le quali ME EP (con dannato per questo fatto con sentenza in data 27.5.
1981 dalla 1^ Corte d'Assise di LA), detenuto al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato e di met tere in pericolo la sicurezza della collettività me-
diante la commissione di attentati, all'interno di un abbaino sito in LA, via Chiesa Rossa n.95 del quale avevano la disponibilità, un numero imprecisato di armi comuni da sparo, dalle caratteristiche non potute accertare, custodite e occultate all'interno di una cassetta dilegno. In LA, nel primo semestre dell'anno 1979.
(già) 58 RAPINA IN DANNO DELL'AGENZIA N.5 DEL MONTE
DEI PASCHI DI SIENA (LA, il 18.5.1979)
BA ES GA LU
- ZA AU
- སྐ
98 -
LI SI
126) del delitto P. e p. dagli artt. 110,61 n.2, 628 1°
e 3° comma n.1, prima e terza ipotesi C.P. perchè in
LA, il 6.5.1979, in concorso tra loro e con Fal-
cone AN e gli autori materiali del reato, non
individuati, per procurarsi un ingiusto profitto e '
in particolare, al fine di assicurarsi la disponibi- lità di autoveicoli con i quali realizzare la proget tata rapina in danno dell'Agenzia n.5 del Monte dei
Paschi di Siena, dopo essere penetrati all'interno del veicolo facendo scattare il dispositivo di allar-
me, mediante minaccia commessa con armi ad opera di più persone riunite, si impossessavano dell'autovet- tura A. R. Alfetta 1600 CC. tg. PR315217 che sottrae-
vano al proprietario CH EN, nel frattempo sopraggiunto, obbligandolo a consegnare le chiavi
di accensione del veicolo e a disinnescare il dispo-
sitivo di allarme.
127) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 112 n.1, 61
n..2, 81 cpv. C.P., 21 L.18.4.75 n.110, 12 e 14 L.14%;B
10.74 n.497 per avere, nelle forme di partecipazio-
ne di cui al capo che precede e, pertanto, con la
aggravante del numero delle persone, uguale a cinque,
detenuto al fine di sovvertire l'ordinamento dello
Stato e illegalmente portato in luogo pubblico la p. 99
stola impiegata per realizzare la rapina sopra meglio descritta. Con l'aggravante teleologica in relazione al solo reato di porto illegale dell'arma suddetta.
In LA, il 6.5.1979 e in epoca immediatamente an-
tecedente a detta data.
128) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 61 n.2, 624, 625
nn.2, 5, 7 C.P. perchè in LA, 1'8.5.79, nelle forme di partecipazione già note, al fine di trarne
profitto e, in particolare, per realizzare la rapina in danno dell'Agenzia n.5 del Monte dei Paschi di
Siena, usando violenza sulle cose, si impossessavano delle targhe, anteriore e posteriore, siglate "MI Y
45290" in dotazione all'autovettura Fiat: 126 di pro prietà di VA Anna IA, asportandole dal veicolo suddetto mentre lo stesso si trovava parcheggiato in strada, esposto per necessità e consuetudine alla pub-
blica fede.
Con l'ulteriore aggravante del numero delle persone concorse nel reato.
BA ES
- GA LU ZA AU
LI SI AS EB UT PI
129) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 61 n.2, 81 cpv.
17.5.79,624, 625 nn.2, 5, 7 C.P. perchè in LA, il in concorso fra loro e con FA AN, parteci pando tutti alla decisione dell'azione, il IS e 100
il ZZ operando anche materialmente, al fine di trarne profitto e, in particolare, per assicurar-
si la disponibilità di autovetture da utilizzare nella fase della fuga dopo la consumazione della rapi-
na sopra meglio descritta, con più azimi esecutive di un medesimo disegno criminoso, usando violenza sul le cose e servendosi di un mezzo fraudolento per ac-
¡cedere all'interno dei veicoli e provocarne l'accen-
sione del motore, si impossessavano di due autovettu re Fiat 500 non meglio individuate che sottraevano ai rispettivi proprietari, rimasti sconosciuti, che le avevano parcheggiate in strada, esposte per neces
sità e consuetudine alla pubblica fede. Con l'ulterio.
re aggravante del numero delle persone concorse nel
reato.
130) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 112 n.1, 61 n.2. 81 al. e cpv., 610 C.P. perchè in LA, il 18.5.79
nelle forme di partecipazione di cui al capo che pre-
cede e, pertanto, con l'aggravante del numero delle
persone, superiore a cinque, il UT ed il AL
agendo materialmente, al fine di realizzare le rapit ne di cui ai capi che seguono, sotto la minaccia del le armi costringevano HI ST, оссан
sionale cliente del caffè "Mokito", ubicato in v.le
FU Testi nei pressi dell'Agenzia n.5 del Monte 101
dei Paschi di Siena, ad uscire dal detto esercizio e a precedere in strada uno di loro fino al luogo ove sostava la guardia giurata BI LU, in ser-
vizio di vigilanza alla banca in questione, onde con-
sentirne l'impatto e il successivo disarmo nonchè,
immediatamente dopo, ad entrare con il BI allo interno dei locali dell'Istituto di Credito e a sdraiar si sul pavimento con gli impiegati e i clienti pre-
senti in luogo%; costringevano altresì De OL Car-
mine e i signori LA e IL, rispettivamente titolare e cliente del Caffè 'Mokito' già menzionato,
a sdraiarsi sul pavimento dell'esercizio suddetto e
a non allontanarsi dallo stesso per l'intero periodo durante il quale veniva, dagli altri compartecipi, con-
sumata la rapina in danno della banca;
131) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 61 nn.2 e 10,
628 1° e 3° comma, n.1, prima ipotesi C.P. perchè in
LA, il 18.5.1979, nelle forme di partecipazione già note, agendo materialmente il solo UT, minac- ciando di morte con una pistola la persona del Fran-
ceschini ST in compagnia del quale il UT
gli si era avvicinato, si impossessavano del revolver marca RA AM, cal.38 special, matricola n.807602
e del cinturone ove l'arma era custodita unitamente alle munizioni, sottraendo il tutto alla guardia giu- 102 -
rata BI EP in servizio di vigilanza davan-
ti all'agenzia n.5 del Monte dei Paschi di Siena.
Con le ulteriori aggravanti dell'aver commesso il
fatto onde consentire la realizzazione della rapina di cui al capo che segue e nei confronti di persona incaricata di un pubblico servizio, nell'atto e a causa dell'adempimento dello stesso.
132) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 628 1° e 3° comma n.1 prima e terza ipotesi C.P. perchè in Mila no, il 18.5.79, nelle forme di partecipazione già
note, per procurarsi un ingiusto profitto, il UT
penetrando all'interno dell'Agenzia n.5 del Monte
dei Paschi di Siena tenendo in ostaggio la guardia
BI e il HI, il ZZ e il FA
seguendolo immediatamente dopo all'interno della Ban
ca mentre il AM rimaneva all'esterno alla gui da dell'Alfetta di cui alla rapina sopra meglio de-
scritta, poi utilizzata per la fuga, e Masala tene-
va a bada i clienti e il gestore del caffè "Mokito"
mediante minaccia commessa con armi ad opera di più
persone riunite nei confronti degli impiegati e del pubblico presente in luogo, si impossessavano della somma in contanti di L.40.316.980 che asportavano dalle casse della suddetta Agenzia.
133) del delitto P. e p. dagli artt.110, 112 n.1, 61 103
-
n.2, 81 al. e cpv. C.P., 21 L.18.4.75n. 110, 12 e 14
legge 14.10.74 n. 497 per avere, nelle forme di parte-
cipazione già note e, pertanto, con l'aggravante del numero delle persone, superiore a cinque, con più
azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso,
detenuto al fine di sovvertire l'ordinamento dello
Stato e illegalmente portato in luogo pubblico le ar mi da sparo, comuni e da guerra, utilizzate per con-
sumare le rapine sopra meglio descritte, fra le quali una pistola mitragliatrice, nonchè, dopo la consuma-
zione della rapina ai danni della guardia giurata,
il revolver che ne rappresentava il provento. Con
l'aggravante teleologica in relazione al solo reato di porto illegale delle armi impiegate per commettere le rapine. In LA, il 18.5.1979 e in epoca immedia tamente antecedente a detta data.
MANCATO ATTENTATO IN DANNO DEL DOTT.LUIGI DE OR
SOSTITUTO PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI MILANO
(LA, fine maggio-giugno 1979)
BA ES GA LU NA RI
- -
- -ZA AU LI SI LI ZI
EO EP 134) del delitto p. e p. dagli artt.110, 112 n.1, 61 n.2,
14 legge81 al. e cpv. C.P 21 L. 18.4.75 n.110, 12 e
14.10.74 n. 497 per avere, in concorso fra loro e, 104
pertanto con 1'aggravante del numero delle persone,
superiore a cinque, partecipando tutti alla ideazio-
ne e alla decisione di un attentato omicidiario da compiersi nei confronti del dott. LU De Liguori, Sost. Proc. della Repubblica di LA, comportante anche l'annientamento degli uomini di scorta al sud-
detto magistrato (attentato passato alla fase esecu- tiva con la sicura partecipazione, assieme ad altre persone non potute identificare, del IS, del Folini e dal ZZ, ma non portato a compimento per impreviste difficoltà di costituzione del nucleo operativo nella giornata prefissata per l'azione),
detenuto al fine di sovvertire l'ordinamento dello
Stato e di mettere in pericolo la vita delle persone e la sicurezza della collettività mediante la commis-
sione di attentati, nonchè illegalmente portato in luogo pubblico le armi da sparo, da guerra e comuni
che avrebbero dovuto essere impiegate nell'azione progettata, fra le quali due fucili d'assalto Kalaschnikov.
Con l'aggravante teleologica in relazione al solo reato di porto illegale di armi in luogo pubblico.
In LA, in data imprecisata nel periodo compreso fra il 20.5.79 ed il 26.6.79 e in epoca immediatamen te antecedente.
BA ES ZA AU 105
135) del delitto p. e p. dagli artt.110, 61 n.2, 81 al.
21 L.18.4.75 n.110, 12 e 14 L.14.10.74 e cpv. C.P.
• '
n. 497 per avere, in concorso fra loro, detenuto al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato e di porre in pericolo la vita delle persone e la sicurez za della collettività mediante la commissione di at.
tentati nonchè illegalmente portato in luogo pubblico i due fucili d'assalto tipo Kalaschnikov con i quali :
si esercitavano al tiro all'interno di alcune grot-
te situate nei pressi di Verona al fine di imprati-
chirsi nell'uso di dette armi in previsione dello attentato omicidiario deciso nei confronti del dr.
LU De Liguori, Sost. Procuratore della Repubblica
di LA, che ne prevedeva l'impiego.
Con l'aggravante teleologica in relazione al solo reato di porto illegale delle armi suddette. In Milano e in provincia di Verona, in data impreci-
sata compresa nel periodo 20.5.79 26.6.79 e in
-
epoca immediatamente antecedente.
DETENZIONE E CESSIONE IN PRESTITO AL BO CO
CO DI UN MITRA SCHEMMEISSER AD OPERA DI ET
CO (LA, giugno 1979)
ET MA
136) del delitto p. e p. dagli artt.81 cpv. C.P., 21 Leg-
ge 18.4.75 n. 110, 9 L.14.10.74 n. 497 per avere con 106
più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso,
detenuto presso la propria abitazione al fine di sov- vertire l'ordinamento dello Stato e quindi, ceduto.. '
temporaneamente in prestito a NE MA e LA Daniele, esponenti dell'O.C.C. "Guerriglia Rossa",
perchè potessero servirsene nell'esecuzione di una rapina a scopo di autofinanziamento, un mitra Schem-
meisser in dotazione all'O.C.C. "Proletari Armati
per il Comunismo" della quale esso Moretti faceva
parte.
In LA nel giugno del 1979 in epoca antecedente..
e prossima al 15.6.1979, data della rapina consumata da esponenti dell'O.C.C. "Guerriglia Rossa" in danno della agenzia di Casaletto Ceredano della AN Popo-
lare di Crema%;B
137) del delitto p. e p. dagli artt. 9 e 10 L.14.10.74 in. 497 per avere illegalmente detenuto presso la pro-
pria abitazione e, quindi, ceduto al NE MA.
e al LA LE nelle circostanze di tempo, di luc go e di occasione sopra meglio specificate, le muni-
zioni impiegabili per il mitra di cui al capo che pre cede.
DETENZIONE DI ESPLOSIVO, ARMI E MUNIZIONI NELLA.
BASE DI VIA GARIBALDI N.55 (LA maggio-giugno 179)
- GA LU - ZA AU BA ES 107
LI SI
138) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 al. C.P.,
21 e 29 L.18.4.75 n.110 per avere, in concorso tra
loro, detenuto all'interno della mansarda di proprie -
tà della LL sita in via Garibaldi n.55, piano
5°, scala C, al fine di sovvertire l'ordinamento del lo Stato e di porre in pericolo la vita delle persone e la sicurezza della collettività mediante la commis.
sione di attentati, una grossa partita di esplosivo di bombe a mano, di armi da sparo, comuni e da guerra,
lunghe e corte, di vario calibro, tipo e marca, non-i chè munizioni impiegabili per le armi da guerra sud-
dette costituenti parte dell'armamento in dotazione all'O.C.C. "Proletari Armati per il Comunismo" P.A.C.
-
In LA, nel maggio-giugno 1979, fino ad epoca suc-
cessiva e prossima al 26.6.79, data dell'arresto del
la LL SI.
SVUOTAMENTO DELLA BASE DI VIA GARIBALDI N.55(LA, fine giu- :
gno 1979)
OR RA AS EB UT PI
OL RI
139 del delitto p. e p
. dagli artt. 110, 81 al. e cpv.
C.P 21 e 29 L.18.4.75 n.110, 12 e 14 L.14.10.74 n.497
per avere, in concorso tra loro, con più azioni esecu tive di un medesimo disegno criminoso, illegalmente 108
portato in luogo pubblico l'esplosivo, le bombe a ma no e le armi da sparo, da guerra e comuni, custodite
nella mansarda di cui al capo 60) dell'ordinanza di rinvio a giudizio, da essi svuotata in quanto giu-
dicata non sicura, a seguito dell'avvenuto arresto della LL VA e del sequestro delle relative chiavi di accessO delle quali era in possesso, non
-
chè, in epoca immediatamente successiva, detenuto al
fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato e di por-
re in pericolo la sicurezza della collettività me-
dainte la commissione di attentati, il materiale so-
pra meglio descritto.
In LA, Bologna e nei pressi di LL in una da-
ta imprecista della fine del mese di giugno 1979 e in epoca immediatamente succesiva.
PORTO ILLEGALE E CESSIONE DI ARMI DAL EO US
AGLI "R.C.A." E "SQUADRE COMUNISTE DELL'ESERCITO PRO-
LETARIO" (LA, fine aprile-primi luglio 1979)
NA MA EO EP
al. e cpv., 110, dagli artt. 81 140) del delitto p. e p.
61 n.2 C.P. 9, 12 e 14 L.14.10.74 n.497 per avere,
in concorso fra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, il NA partecipan do alla ideazione del reato e alle trattative che precedettero la cessione, ceduto a AS TT RI 109 -
co, in proprietà o in deposito, e, per questi fini,
illegalmente portato in luogo pubblico le seguenti armi da guerra e comuni da sparo:
un mitra Schemmeisser
un mitra Sten
due fucili di precisione, uno dei quali di tipo "com
binato" ed entrambi muniti di cannocchiale, provento parziale della rapina consumata in data 26.1.79 ai danni dell'armeria UT di MO.
In LA, in data o date imprecisate comprese nel periodo fine aprile-primi di luglio del 1979.
RAPINA IN DANNO DEL NEGOZIO DI FILATELIA GESTITO DA
BA AV (LA, il 5.7.1979)
-EO EP FONTANA Germano - TERRIN Renato
141) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 628, 1° e 3° comma nn. 1, 1^ e 3^ ip. e 2 C.P. perchè in LA, il 5.7.79, in concorso fra loro, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, dopo essere penetrati con l'in-
ganno all'interno del negozio di filatelia sito in via Paolo da Cannobio n.33, mediante minaccia commessa con armi ad opera di più persone riunite e con violen-
za alle persone, si impossessavano di francobolli per un valore di L.
3.000.000 circa, della somma in con-
tanti di L.280.000 circa, di una calcolatrice Olivet-
ti tipo "Divisumma 33" e di altri oggetti che aspor- - 110
tavano dai locali del negozio suddetto, nonchè dei portafogli, contenenti documenti vari e assegni ban-
cari, che sottraevano direttamente a MB Davide
titolare dell'esercizio, e ai due commessi presenti in luogo, LA GI e FI RI. La
violenza essendosi, fra l'altro, estrinsecata nel por-
re i soggetti passivi del reato in stato di incapaci tà di agire, facendoli sdraiare per terra e immobi- lizzandoli con il legare loro, con un nastro adeviso, mani e piedi;
142) del delitto p. e p. dagli artt. 81 al. e cpv., 110,
61 n.2 C.P., 21 e 23, 3° e 4° comma legge 18.4.75
n.110, 12 e 14 L.14.10.74 n.497 per avere, in concor so fra loro, detenuto al fine di sovvertire l'ordina mento dello Stato nonchè portato illegalmente in luo-
go pubblico le armi impiegate nella consumazione del la rapina sopra descritta e, più precisamente, una
rivoltella Beretta cal.7,65 matr. n. 403514, una ri-
voltella RA AM cal.22 e un revolver Smith
ESe cal.38, queste due ultime presentanti il nu mero di matricola limato o cancellato e, pertanto,
da ritenersi "armi clandestine" ai sensi di legge.
Con l'aggravante teleologica in relazione ai soli reati di porto illegale di armi e di detenzione e
porto di armi clandestine. 111
In LA il 5.7.79 e in epoca immediatamente antece-
dente a detta data.
DETENZIONE, PORTO ILLEGALE E CESSIONE DI ARMI DAL
IR UR AL SI GA (LA e prov. in da
te imprecisate del mese di luglio '79 e in epoca imme diatamente antecedente)
IR ZI
143) del delitto p. e p. dagli artt. 81 al. e cpv., 61 n.2
C.P., 21 L.18.4.75 n. 110, 9, 12 e 14 L.14.10.74 n.497
per avere, con più azioni esecutive di un medesimo
disegno criminoso, detenuto al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato (custodendole presso la pro pria abitazione ovvero sotterrandole o celandole in
nascondigli naturali nei pressi della stessa) e, quin di, ceduto a AS TT RIco e EM RE,
in proprietà o in deposito e, per questi fini, illegal mente portato in luogo pubblico le seguenti armi CO-
muni da sparo:
una pistola marca Walther mod. PPK cal.7,65, 11 " 11 Browning cal.6,35;
un revolver marca Colt mod. Pyton cal.357 Magnum, 4
pollici; un revolver marca Smith & ES cal.357 Magnum
6 pollici%3
una pistola marca Browning cal.7,65; 112
due pistole marca Beretta cal.7,65; un fucile tipo doppietta, а canne mozzate e calcio.
lo tagliato, fondatamente di marca Beretta. In Milano e provincia, in date imprecisate del mese di luglio del 1979 e in epoca immediatamente antece-
dente.
CESSIONE E PORTO ILLEGALE DI ARMI IN LUOGO PUBBLICO.
(in località diverse dell'Emilia, nell'autunno del.
1979)
- OL RI AS EB - UT PI
144) del delitto p. e p. dagli artt. 81 al. e cpv. C.P.,
9 e 12 L.14.10.74 n. 497 per avere, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo dise-
gno criminoso, ceduto a IP AO, e, per que-
sti fini, illegalmente portato in luogo pubblico un fucile d'assalto Kalaschnicov con relativi caricatori.
e mnnizioni, nonchè n.60 bombe a mano tipo "ananas"
armi da guerra ai sensi di legge.
In località diverse dell'Emilia, in date imprecisate dell'autunno del 1979.
RICEZIONE, PORTO ILLEGALE IN LUOGO PUBBLICO E DETEN.
ZIONE DI ARMI (in diverse località della Emilia
nell'autunno del 1979)
IL AO 113
C.P. 12 L.14.10.74 n.497, 21 L.19.4.75 n.110 per ave-
re con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, al fine di procurare a sè o ad altri un pro-
fitto, senza essere concorso nel reato presupposto ma conoscendone la provenienza delittuosa, ricevuto da AL EB, UT PI e RE RI
nonchè, immediatamente dopo, portato illegalmente in luogo pubblico e, quindi, detenuto al fine di sovver.
tire l'ordinamento dello Stato un fucile d'assalto
Kalaschinicov, con relativi caricatori e munizioni,
e n.6 bombe a mano tipo "ananas", armi e ordigni pro-
venienti da delitto per avere costituito oggetto di
'un illecita introduzione in territorio nazionale o di un illecito commercio di armi da guerra.
In località diverse dell'Emilia, in date imprecisate dell'autunno del 1979.
RESTITUZIONE DELLE ARMI CONSEGNATE NELLA PRIMAVERA
ESTATE DEL 1979 AL SI GA NR IN DEPOSITO
(LA, nel gennaio-febbraio 1980)
IR ZI
146) del delitto p. e p. dagli artt. 81 al. e cpv., 648
C.P 12 e 14 L.14.10.74 n.497, 1 D.L. 15.12.79 n.625
per avere con più azioni esecutive di un medesimo dise-
gno criminoso, al fine di procurare a sè o ad altri un
profitto, senza essere concorso nel reato presupposto 114
- ma conoscendone la provenienza delittuosa, ricevuto in restituzione, per conto dell'O.C.C. "Proletari
Armati per il Comunismo" P.A.C.", da AS TT Enrico e NE UI, nonchè immediatamente dopo,
portato illegalmente in luogo pubblico il revolver marca Colt mod.Pyton cal.357 Magnum, 4 pollici, e il
fucile tipo doppietta, fondatamente di marca Beretta,
icon le canne mozzate e il calciolo tagliato da lui stesso consegnati, con altre armi, al AS TT
nel luglio del 1979 e provenienti entrambi da delitto per essere, il primo, provento parziale della rapinal consumata nel gennaio del 1979 ai danni della ameria
"UT" di MO e per essere, il secondo, og getto di reato di cui all'art.3 legge 18.4.75 n.110.
Con l'aggravante di aver commesso il fatto per finali tà di terrorismo e di eversione dello ordine demo-
cratico.
In LA in data imprecisata del gennaio del 1980.
NS LI
147) del delitto p. e p. dagli artt.81 e cpv., 648 C.P.
12 e 14 legge 14.10.74 n.497%; 1 D.L. 15.12.79 n.625
per avere, con più azioni esecutive di un medesimo
disegno criminoso, al fine di procurare °a sè ad al
tri un profitto, senza essere concorso nel reato pre-
supposto ma conoscendone la provenienza delittuosa, 115
ricevuto in restituzione, per conto della O.C.C. "Pro
letari Armati per il Comunismo P.A.C.", da EM
RE e dalla ON IA ES nonchè, immediatamen te dopo, portato illegalmente in luogo pubblico i due fucili di precisione e il mitra Sten che il Memeo
EP, nella primavera del 1979, aveva ceduto in deposito al AS TT RIco, armi risultate pro venire tutte da delitto per essere, i fucili di pre-
cisione, provento parziale della rapina consumata nel gennaio del 1979 in danno della armeria "Tutto-
sport" di MO e, il mitra, oggetto di illecito
commercio di armi da guerra.
[Con l'aggravante di aver commesso il fatto per finali tà di terrorismo e di eversione dell'ordine democra tico.
In LA, in data imprecisata del gennaio-febbraio
1980. "
TENTATA PROPAGANDA E APOLOGIA SOVVERSIVA (In LA,
fine maggio 1981)
- EO EP GRIMALDI RI
148) del delitto p. e p. dagli artt. 110,56, 81 al., 272,
303 in relazione agli artt. 302, 270, 284 e 286 C.P.,
1 D.L. 15.12.79 n.625 per avere, in concorso fra loro,
per finalità di terrorismo e di eversione dell'ordi he democratico, allegando ad una lettera indirizzata 116
dal carcere ad un familiare un documento da loro as-
seritamente ideato, redatto e sottoscritto destinato esplicitamente ad essere reso pubblico quale contri-
buto personale al dibattito che si sarebbe sviluppa to in occasione del "Convegno sulla repressione" .che avrebbe dovuto tenersi a LA il 30-31/5/81 (docu-
mento da aversi qui per integralmente richiamato),
compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco ad istigare pubblicamente a commettere i reati di asso-
ciazione sovversiva costituita in banda armata, di insurrezione armata contro i poteri dello Stato, di guerra civile, nonchè ad effettuare l'apologia dei suddetti reati e a svolgere propaganda nel territorio.
dello Stato per il sovvertimento degli ordinamenti economico-sociali dello Stato medesimo e la soppres-
sione violenta di una classe sociale.
In LA, fine maggio 1981.
DECRETO CITAZIONE N.5/85 R.G.
PROGETTATA RAPINA IN DANNO DELL'UFFICIO POSTALE SUC-
CURSALE N.4 DI VIA SALGARI (In Verona, nel giugno 1979)
NE SA
149) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 112 n.1, 61 n.2,
81 al. e C.Pcpv. 21 L.18.4.75 n.110, 12 e 14 Leg-
ge 14.10.74 n. 497 per avere in concorso con IS
ES, AM LU, AL RI, AL Se- 117
-
bastiano, UT PI e, pertanto con l'aggravante del numero delle persone superiore a 5, con più azioni lesecutive di un medesimo disegno criminoso, detenuto al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato e
illegalmente portato in lugo pubblico le armi comuni da sparo, costituite da n.4 pistole e un fucile che avrebbero dovuto essere impiegate nella consumazione di una progettata rapina in danno dell'Ufficio Posta
le Succursale n.4 di via Salgari, rapina non portata a compimento per disguidi nella fase operativa. Con
l'aggravante teleologica in relazione al solo reato di porto illegale delle armi.
In Verona, in data imprecisata successiva e prossima al 27.5.78 e in epoca immediatamente antecedente:
ATTENTATO INCENDIARIO IN DANNO DELLA CONCESSIONARIA
ALFA ROMEO "SCOTTI MOTORS" DI VIA CASSINIS
(In LA, il 27.6.78)
TI SI
- NE SA - AS MA
150) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 al., 61 n.2 C.P 21 L.18.4.75 n.110 per avere, in concorso fra l o detenuto al fine di sovvertire l'ordinamento dello
Stato e di mettere in pericolo la sicurezza della col lettività mediante la commissione di attentati e il-
legalmente portato in luogo pubblico le bottiglie in-
cendiarie utilizzate nel corso dell'azione di danneg 118
giamento degli infissi, delle strutture e delle au-
tovetture parcheggiate all'interno della Concessiona
ria Alfa Romeo "Scotti Motors" di via Cassinis n.23
da loro posta in essere il 27.6.78, nonchè per avere fabbricato gli ordigni incendiari predetti.
Con l'aggravante teleologica in relazione ai soli rea ti di fabbricazione e porto degli ordigni suddetti. In Milano il 27.6.78 e in epoca immediatamente ante-
cedente a detta data%;B
151) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 61 n.2, 624,
625 nn.2, 5 e 7 C.P. perchè in LA, il 27.6.78 0
in epoca immediatamente antecedente a detta data, in concorso fra loro e, quindi, con l'aggravante del numero delle persone concorse nel reato, al fine di trarne profitto e, in particolare, per realizzare l'attentato incendiario sopra descritto, facendo uso di un mezzo fraudolento per accedere all'interno del veicolo e provocarne l'accensione del motore, si
impossessavano di una autovettura CA 1300 di CO-
lore verde scuro, non meglio individuata, sottraendo la al proprietario, rimasto sconosciuto, che l'aveva parcheggiata in strada, esposta per necessità e con suetudine alla pubblica fede.
ATTENTATO IN DANNO DELLA SEDE DI VIA BISSOLATI DEL
COMMISSARIATO DI P.S. "GRECO-TURO" 119
(In LA, il 22.10.78)
UT PI OL RI
152) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 635 1° e 2° com ma n.3 C.P. perchè in LA, il 22.10.78, in concor so tra loro, collocando e facendo esplodere tra le barre metalliche della cancellata posta a recinzione della facciata principale del Commissariato di P.S.
"Greco-Turro", sito in via Bissolati un ordigno esplo sivo, danneggiavano le strutture e gli infissi del
Commissariato suddetto e relative pertinenze, edifi cio destinato a pubblico servizio.
153) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 al. e cpv.,
61 n.2 C.P. 21 e 29 L.18.4.75 n.110, 9, 12, 13 e 14
• '
L.14.10.74 n.497 per avere, in concorso tra loro,
con più azioni esecutive di un medesimo disegno cri-
minoso, detenuto al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato e di mettere in pericolo la sicurezza della collettività mediante la commissione di atten- tati e illegalmente portato in luogo pubblico l'ordi-
gno esplosivo utilizzato per realizzare l'attentato di cui al capo che precede in uno con le armi comuni da sparo destinate alla difesa personale, nonchè per avere fabbricato l'ordigno predetto e per averlo fatto esplodere al fine di incutere pubblico timore e Su-
scitare pubblico disordine. 120
Con l'aggravante teleologica in relazione ai soli de.
litti di fabbricazione, porto ed esplosione dell'or-
digno e porto delle armi comuni da sparo. In Milano il 22.10.78 e in epoca immediatamente ante cedente a detta data.
154) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 61 n.2, 624,
625 nn.2 e 7 C.P. perchè in LA il 22.10.78 o in epoca immediatamente antecedente a detta data, in con
trarne profitto e, in par. corso tra loro, al fine di ticolare, per realizzare l'attentato sopra meglio de-
scritto, facendo uso di un mezzo fraudolento per acce dere all'interno del veicolo e provocarne l'accensio-
ne del motore, si impossessavano di un'autovettura,
non meglio individuata, che sottraevano al proprieta↓
rio della stessa, rimasto sconosciuto, che l'aveva parcheggiata in strada, esposta per necessità e con-
suetudine alla pubblica fede.
IRRUZIONE NELLA SEDE DI VIA PETRARCA DELLA FEDERAZIONE
ITALIANA EDITORI GIORNALI CON COLLOCAZIONE IN LUOGO
DI UN ORDIGNO ESPLOSIVO (LA, il 30.10.78)
- NE SA GRIMALDI RI TI SI
AS MA EO EP
-
155) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 112 n.1, 61 n. 2.
614, 1° e 2° e ult. comma C.P. perchè in LA il
30.10.78, in concorso fra loro e con altre persone 121
rimaste sconosciute e, pertanto con l'aggravante del numero delle persone, superiore a 5, partecipando tutti all'ideazione e decisione dell'azione, il Fato
ne, il AL e il ME prendendovi parte anche materialmente, al fine di collocarvi un ordigno esplo sivo e danneggiare l'interno facendolo esplodere, si introducevano palesemente armati e si intrattenevano
all'interno della sede di via Petrarca n.6 della Fede
razione Italiana Editori di giornali contro la volontà
di chi aveva diritto ad escluderli. 156) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 112 n.1, 61 n.2
610 C.P. in rif. all'art. 339 stesso codice perchè,
nelle circostanze di tempo e di luogo e nelle forme di partecipazione di cui al capo che precede e, per-
tanto, con l'aggravante del numero delle persone, su-
periore a cinque, al fine di realizzare il reato di
cui all'art.13 L.14.10.74 n.497, con i limitati scopi propostisi costringevano con la minaccia delle armi
e in più persone riunite GN RO, DI
LL, PI IA, ER IA, EO Germano e TO FU, rispettivamente fattorino,
impiegati e dirigente della sede di LA della Fe-
derazione, ad interrompere le loro normali attività
lavorative e ad abbandonare i rispettivi uffici per confluire in un locale dell'immobile ove venivano rin 122
chiusi.
157) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 112 n.1, 81 al e cpv. C.P., 21 e 29 L.18.4.75 n. 110, 12, 13 e 14 L.
14.10.74 n. 497 per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, nelle forme di par-
tecipazione già note e, pertanto, con l'aggravante... del numero delle persone, superiore a ciqnue, detenu to al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato.
e di mettere in pericolo la sicurezza della colletti vità mediante la commissione di attentati e illegal-
mente portato in luogo pubblico le armi comuni da spa-
ro (tre armi corte e un fucile a canne mozze) utiliz.
zate nel corso dell'irruzione sopra descritta, in uno con un ordigno esplosivo, nonchè per avere fabbri+
cato e fatto esplodere l'ordigno predetto al fine di incutere pubblico timore, suscitare pubblico disordi-
ne e danneggiare la sede della FIEG con la aggravante teleologica in relazione ai soli reati di fabbricazio ne, porto ed esplosione dell'ordigno in questione e di porto delle armi comuni da sparo.
In LA il 30.10.1978 e in epoca immediatamente an.
tecedente a detta data.
158) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 628, 1° e 3°
comma n.1, 1^ ed ult. ip. C.P. perchè nelle circostan ze di tempo, di luogo e di occasione, nonchè nelle 123
forme di partecipazione di cui ai capi che precedono,
al fine di procurarsi un ingiusto profitto, operando in più persone riunite mediante minaccia commessa con
armi, si impossessavano di un orologio in oro marca
Longines e della somma di L.
5.000 di proprietà di
EO AR e DI LL, asportandoli ai predetti dai rispettivi tavoli di lavoro ove erano
stati temporaneamente abbandonati mentre era in corso l'irruzione.
del delitto p. e p. dagli artt. 110, 61 n.2, 624, 159 625 nn.2, 5 e 7 C.P. perchè in LA, il 30.10.78
o in epоса immediatamente antecedente, nelle forme di partecipazione sopra meglio descritte, al fine di trarne profitto e, in particolare, per assicurarsi l'impunità dai reati di cui ai capi che precedono, facendo uso di un mezzo fraudolento per accedere al-
l'interno del veicolo e provocarne l'accensione del motore, si impossessavano di un'autovettura Fiat 124:
tg. VA non meglio individuata, sottraendola al pro-
prietario della stessa, rimasto sconosciuto, che la aveva parcheggiata in strada, esposta per necessità
consuetudine alla pubblica fede.
ATTENTATO IN DANNO DELLA SEDE PROVINCIALE DELL'ORDINE
DEI GIORNALISTI
(In LA, il 31.10.78) 124
-
TI SI NE SA GRIMALDI RI
-
-
EO EP
160) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 112 n.1, 81
cpv. 61 n.2 C.P., 29 legge 18.4.75 n.110, 9, 12, 13
L.14.10.74 n.497 per avere, in concoro fra loro e con altre persone rimaste sconosciute e, pertanto con l'aggravante del numero delle persone, superiore a cinque, partecipando tutti all'ideazione e alla de cisione dell'attentato, il AL provvedendo anche a collocare personalmente l'ordigno con più azioni consecutive di un medesimo disegno criminoso, detenu to al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato
e di mettere in pericolo la sicurezza della colletti vità mediante la commissione di attentati e illegal-
mente portato in luogo pubblico 1'ordigno esplosivo utilizzato per danneggiare l'interno della sede pro-
vinciale di LA dell'Ordine Nazionale dei Giorna-
listi ubicata in via Montesanto n.7, nonchè per ave-
re fabbricato e fatto esplodere l'ordigno suddetto al fine di incutere pubblico timore e suscitare pub-
blico disordine. Con l'aggravante teleologica in re-
lazione ai soli reati di fabbricazione, porto ed esplo sione dell'ordigno in questione.
In LA il 31.10.1978 e in epoca immediatamente an-
tecedente a detta data. 125
RAPINA IN DANNO DELL'AGENZIA DI CORSO LODI N.123
DELLE ASSICURAZIONI GENERALI(In LA, il 13.11.1978)
- EO EP NE SA
- GRIMALDI RI
161 del delitto p. e p. dagli artt.110, 61 n.2, 614,
1°, 2° ed ult. comma C.P. perchè in LA, il 13.
11.78, in concorso tra loro, allo scopo di realizza-
re il reato che segue, si introducevano palesemente armati all'interno degli uffici dell'agenzia di Corso
Lodi n.123 delle Assicurazioni Generali e vi si in-
trattenevano contro la volontà di chi aveva diritto di escluderli.
162) del delitto p. e p. dagli artt.110, 628, 1° e 3° com
ma n.1, prima ed ultima ip. C.P., perchè nelle circo stanze di tempo e di luogo di cui al capo che precede, in concorso tra loro, agendo in più persone riunite e mediante minaccia commessa in luogo, si impossessa vano della somma in contanti di L.350.000, di assegn:
bancari, timbri, marche e francobolli, nonchè di con-
trassegni assicurativi in bianco della Società di As.
sicurazioni Ausonia S.p.A., dal n. R 7075856 al n.
R 7075880, il tutto di proprietà di IZ OL,
titolare dell'agenzia, dai cui locali venivano aspor.
tati.
del delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 al. e cpv. 163
61 n. 2 C.P., 21 L. 18.4.75 n.110, 12 e 14 L.14.10.74 126
-
n. 497 per avere, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, detenuto al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato e portato illegalmente in luogo pubblico le armi comu ni da sparo, in numero di 3, impiegate per la consu-
mazione della rapina sopra meglio descritta. Con la aggravante teleologica in relazione al solo reato di porto delle armi suddette.
In LA il 13.11.1978 e in epoca immediatamente antecedente a detta data.
ATTENTATO IN DANNO DEL NEGOZIO DI ALIMENTARI "DESPAR"
GESTITO DA IV EM (In LA, il 20.11.1978)
NE SA
164) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 112 n.1 81 cpv.
'
61 n.2 C.P., 29 L.18.4.75 n.110, 9, 12 e 13 legge
14.10.74 n.497 per avere, in concorso con IS
ES, AL EB, UT PI, RE e,
pertanto, con l'aggravante del numero delle persone pari a cinque, partecipando tutti all'ideazione e
alla decisione dell'attentato, il NE, il UT
e la RE agendo anche materialmente, detenuto
al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato e di mettere in pericolo la sicurezza della collettività
mediante la commissione di attentati e illegalmente portato in luogo pubblico l'ordigno esplosivo impie- - 127
gato per compiere l'attentato in danno della droghe-
ria di via Crescenzago n.13 gestita da VA LI,
nonchè per avere fabbricato e fatto esplodere l'ordi-
gno suddetto al fine di incutere pubblico timore e suscitare pubblico disordine.
Con l'aggravante teleologica in relazione ai soli rea-
ti di fabbricazione, porto ed esplosione dell'ordigne in questione.
In LA, il 20.11.1978 e in epoca immediatamente an-
tecedente a detta data.
ATTENTATO IN DANNO DEL PADIGLIONE DESTINATO A SEZIONE
GIUDIZIARIA PER LA DEGENZA DI DETENUTI DELL'OSPEDALE
PROVINCIALE "L.CO (In LA, nella notte tra l'11
il 12.1.1979)
NE SA
165) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 112 n.1, 420 C.P.
perchè in LA, nella notte fra l'11 ed il 12.1.1979,
in concorso con Battisti Cesare, AM LU, Ca-
vallina RI, ZZ AU, AL EB, Mutti Pietro e Premoli Marina e, pertanto, con l'aggra vante del numero delle persone, superiore a cinque,
partecipando alla preparazione dell'azione compiendo con altri un sopralluogo nel corso del quale furono scattate delle fotografie, il IS, il ZZ e di 128
re all'interno delle strutture del padiglione des ti- nato a sezione giudiziaria per la degenza di detenu-
ti dell'Ospedale Provinciale "L.Sacco" di via G.B.
Grassi n.74 tre ordigni esplosivi e con il provocarne la esplosione, compiva un fatto diretto a danneggia- re o distruggerer un impianto di pubblica utilità;
166) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 112 n.1, 81 al je cpv., 61 n.2 C.P., 21 e 29 L.18.4.75 n.110, 9, 12,
13 e 14 L.14.10.74 n.497 per avere, nelle forme di :
partecipazione di cui al capo che precede, con più
azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso,
detenuto al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato e di mettere in pericolo la sicurezza della col lettività mediante la commissione di attentati e ille galmente portato in luogo pubblico n.tre pistole di tipo, marca e calibro non meglio precisati e gli ordi gni esplosivi impiegati per la realizzazione dello attentato sopra descritto, nonchè per avere fabbrica to i detti ordigni e per averli fatti esplodere al fine di incutere pubblico timore e suscitare pubblico disordine. Con l'aggravante teleologica in relazione ai soli delitti di fabbricazione, porto ed esplosione degli ordigni e di porto delle armi.
In LA nella notte fra 1'11 ed il 12.1.1979 e in epoca immediatamente antecedente. 129
167) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 61 n.2, 624, 625 nn.2, 5 e 7 C.P. perchè in LA, 1'11.1.79 ○ 1
in data immediatamente antecedente, nelle forme di partecipazione di cui al capo 165) e al fine di com-
mettere l'attentato ivi meglio descritto, per profit to servendosi di un mezzo fraudolento per accedere all'interno del veicolo e per provocarne l'accensione del motore, si impossessava di un furgone Fiat 850
non meglio individuato che sottraeva al proprietario rimasto sconosciuto che lo aveva lasciato parcheggia to sulla pubblica via, esposto per necessità e consue tudine alla pubblica fede.
RAPINA IN DANNO DEL GARAGE "AUTORIMESSA DEL SOLE"
(LA, il 22.1.1979)
NE SA
168) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 61 n.2, 628,
comma, nn.1, 1 e 3 ip., e 2 C.P. perchè, in 1° e 3°
LA, il 22.1.78, per procurarsi un ingiusto profit to, e, in particolare, al fine di assicurare la dispo nibilità di autovetture con le quali realizzare la progettata rapina in danno dell'armeria "UT"
di MO, in concorso con IS ES, AM
-
LU, TT SI, AL RI, AL
RI, ZZ AU, AL MA, AL Seba
stiano, ME EP, UT PI e RE RI, 130
partecipando con gli altri all'ideazione e preparazio ne del reato fine, il IS, il AL, il ME, il Mutti e la RE operando anche materialmente,
mediante violenza alla persona e minaccia commessa con armi ad opera di più persme riunite, nella impos-
sibilità di appropriarsi delle chiavi delle vetture custodite in luogo, in quanto chiuse all'interno di un armadio, si impossessava di una pariglia di chiavi di proprietà di OD LU, nonchè della somma in contanti di L.91.000 circa che gli autori materiali della rapina asportavano dall'ufficio della autorimessa del Sole, sita in via Serlio n.7 ove era no penetrati.
Con l'ulteriore aggravante rappresentata dall'essersi la violenza estrinsecata nel porre il guardiano del garage, AC Valente, in stato d'incapacità di agire, immobilizzandolo dopo averlo legato con una
corda.
169) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 112 n.1, 61 n.2,
81 al. e cpv. C.P. 21 Legge 18.4.75 n. 110, 12 e 14
L. 14.10.74 n.497 per avere, nelle forme di partecipa zione di cui al capo che precede e pertanto, con la superiore a cin aggravante del numero delle persone,
con più azioni esecutive di un medesimo disegno que,
criminoso, detenuto al fine di sovvertire l'ordinamen 131
- to dello Stato e illegalmente portato in luogo pubbli co le armi comuni da sparo, in numero di 55, di cui gli autori materiali della rapina erano in possesso all'atto della sua consumazione. Con l'aggravante teleologica in relazione al solo reato di porto ille-
gale delle armi suddette.
In LA il 22.1.79 e in epoca immediatamente ante-
cedente a detta data.
RAPINA IN DANNO DELL'ARMERIA "TUTTOSPORT" GESTITA DA
SI DO (In MO, il 24.1.1979)
NE SA
170) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 628, 1° e 3°
comma, nn. 1, 1^ e 3^ ip. e 2 C.P. 4, 2° comma L.8.8.77
n. 533 per essersi impossessato in MO, il 24.1.79, in concorso con IS ES, AM LU, Bit
ti SI, AL RI, AL RI, Lat
vazza AU, AL MA, AL EB, ME
EP, UT PI e RE RI, partecipando tutti alla decisione e alla preparazione dell'azione,
il TT, il AL, il AL MA, il ME e
il UT operando anche in concreto facendo irruzio-
ne all'interno dei locali dell'armeria "UT"
gestita da IO DO, mediante minaccia commessa co armi ad opera di più persone riunite e con violent za alla persona, di n.46 armi corte comuni da sparo, 132
fra pistole e revolvers, di varie marche, tipo e ca-
libro; di n.15 armi lunghe comuni da sparo, tra fu-
ili da caccia, carabine e fucili di precisione di varie marche, tipo e calibro, nonchè di n.
6.857 car-
tucce di vario calibro e tipo, sottraendo il tutto dalle vetrine e dai locali dell'armeria suddetta. Con.
le ulteriori aggravanti rappresentate dall'essere,
la condotta criminosa, caduta su armi e munizioni custodite in una armeria e dall'essersi, la violenza,
estrinsecata nel porre il titolare dell'armeria stes-
sa e le altre persone presenti in luogo, PR Giulio e Maccani Olivio, in stato di incapacità di agire, facendoli
171) del delitto p. e p. dagli artt.110, 112 n.1, 61 n.
81 al. e cpv. C.P.: 21 L.18.4.75 n.110, 12 e 14
L.14.10.74 n. 497 per avere, nelle forme di parteci-
pazione di cui al capo che precede e, quindi con la aggravante del numero delle persone, superiore a cin-
que, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, detenuto al fine di sovvertire l'ordinamen to dello Stato e illegalmente portato in luogo pubbli co le armi, comuni e da guerra (tra le quali un mitra
Schmeisser MP 70 e n. 2 pistole marca Beretta, di cui 133
una cal.7,65, munita di silenziatore) impiegate per commettere la rapina sopra meglio descritta, nonchè,
dopo la sua consumazione, le armi che ne rappresenta- vano il provento. Con l'aggravante teleologica in re
lazione al solo reato di porto illegale delle armi impiegate nella rapina.
In MO e LA il 24.1.79 e in epoca immediata-
mente antecedente a detta data.
172) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 61 n.2, 628, 1° e 3° comma, n.1, terza ip. C.P. per essersi impost sessato in LA, il 22.1.1979, nelle forme di parte cipazione già note, per procurarsi un ingiusto profit to e, in particolare, per assicurarsi la disponibili tà di un veicolo con il quale realizzare la rapina sopra meglio descritta, il IS, il AL, il Memeo e un'altra persona non individuata operando n concreto mediante minaccia commessa ad opera di più persone riunite, dell'autovettura Fiat 132, 1800
cc., tg. CR 157053 di proprietà di IE RA,
sottraendola al fratello di questi, IE IO
dopo averlo fatto scendere dal posto di guida del ve colo mentre si trovava fermo al semaforo posto all'an golo tra le vie Pergolesi e M. Macchi.
OMICIDIO DEL CE SA LI
(In S. IA di Sala il 16.2.1979) 134
NE SA
173) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 112 n.1, 575, 577 n.3 C.P. per avere in Mestre, il 16.2.1979, in concorso con IS ES, AM LU, TT
SI, AL RI, IP AO, GI
DI, AL RI, ZZ AU, AL Mar
co, AL EB, ME EP, UT PI
e RE RI, pertanto con l'aggravante del nume
ro delle persone, superiore a cinque, tutti parteci-
pando all'ideazione, decisione e rivendicazione della azione, il Battisti, il Giacomini e la IP parte!
cipandovi anche materialmente, cagionato la morte di
AB LI al quale il GI, mentre il Batti sti e la IP svolgevano compiti di appoggio e di copertura, esplodeva, da breve distanza, quattro col pi di pistola, attingendolo al capo, al torace e allo addome. Con l'ulteriore aggravante di avere commesso
il fatto con premeditazione e, in particolare, dopo averne studiato le abitudini, attaccandolo di sorpresa mentre si trovava all'interno del proprio megozio di macelleria.
del delitto p. e p. dagli artt.110, 112 n.1, 61 174) n.2
81 al. e cpv. C.P 21 L.18.4.75 n.110, 12 e 14
legge 14.10.74 n.497 per avere nelle forme di parteci-
pazione di cui al capo che precede, e pertanto, con 135 -
l'aggravante del numero delle persone, superiore a cinque, con più azioni esecutive di un medesimo diser gno criminoso, detenuto al fine di sovvertire l'ordi namento dello Stato e di mettere in pericolo la vita delle persone mediante la commissione di attentati, armnonchè illegalmente portato in luogo pubblico le comprese quelle di copertura di eventualeda sparo,
utilizzo, fra cui una pistola semiautomatica cal.7,65
con cui il GI sparò i colpi, impiegate in cont creto per commettere l'omicidio sopra meglio descrit to e, quindi, con l'aggravante teleologica in relazio ne al solo reato di porto illegale delle armi suddet.
te.
In Mestre e altre località del Veneto e della Lombar.
dia il 16.2.79 e in epoca immediatamente antecedente a detta data.
175) del delitto p. e p. dagli artt.81 cpv. 110,624,
625 nn.2, 5 e 7, 61 n.2 C.P. perchè in Mestre, il
15.2.79, nelle forme di partecipazione già note, agen do materialmente i soli IS, GI e Filipp
si impossessavano, con violenza sulle cose e facendo
uso di un mezzo fraudolento per accedere all'interno dei veicoli e provocare l'accensione del motore, di alcune autovetture fra cui la Wolkswagen Passat, colo-
re verde chiaro tg. VE 349402, che sottraevano al 136
legittimo proprietario CO RE che l'aveva parcheggiata in strada, esposta per necessità e con-
suetudine alla pubblica fede. Con l'ulteriore aggra
-
vante di aver commesso il fatto al fine di commettere l'omicidio sopra meglio descritto e agendo in più
di tre persone.
PUBBLICA ISTIGAZIONE E APOLOGIA DEGLI OMICIDI DI TOR-
REGGI E SAI
(In LA e Padova, nel febbraio-marzo 1979)
NE SA
176) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 112 n.1, 81 al
e cpv., 272, 303 in relazione agli artt. 302, 270, 284
e 286 C.P. per avere, in concorso con IS ES,
AM LU, TT SI, AL RI, Fi
lippi AO, GI DI, AL RI, La-
vazza AU, AL MA, AL EB, ME
EP, UT PI e Premoli Marina e, pertanto con l'aggravante del numero delle persone, superiore a cinque, pubblicamente istigato a commettere i reati di associazione sovversiva, costituita in banda arma-
ta, di insurrezione armata contro i poteri dello Sta
to, di guerra civile%3B per avere, comunque, fatto la
apologia di tali reati%3B per avere infine, fatto pro-
paganda nel territorio dello Stato per il sovvertimen
to degli ordinamenti economico-sociali dello Stato 137
medesimo mediante l'effettuazione di telefonate riven dicanti alla O.C.C. "P.A.C." gli omicidi degli eser-1
centi OR e AB avvenuti, rispettivamente a LA e Mestre il 16.2.79, nonchè mediante l'idea zione, la redazione e la diffusione di un documento dal titolo "Attacchiamo gli agenti reazionari nel territorio", da aversi qui per interamente riportato rivendicante i medesimi omicidi in un primo tempo in forma anonima e, quindi, con la sigla "P.A.C." diffut sione avvenuta abbandonando in luoghi pubblici citta dini copie ciclostilate del documento medesimo e preav visando a volte del fatto la redazione di organi di informazione.
ACQUISTO DELL'APPARTAMENTO DI VIA CAPOCCI N.19 AL
NOME DEL TT CE CON CONTESTUALE FALSO IN
ATTO PUBBLICO MEDIANTE INDUZIONE IN ERRORE DEL NOTAIO
ROGANTE (In Roma, il 21.6.1979)
- UT PI TT EL
- AS EB
OL RI
177) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 48, 476 C.P.
perchè in Roma, il 21.6.79 in concorso tra loro e, per-
tanto, con l'aggravante del numero delle persone, pari a cinque, il TT mettendo a disposizione dei compartecipi il proprio passaporto acconsentendo a
che lo stesso venisse contraffatto con la sostituzione 138
della propria fotografia con quella del AL Seba-
stiano, quest'ultimo comparendo davanti al notaio Vit
ti Clorindo assumendo di essere il TT e compro vando le proprie affermazioni esibendo il documento contraffatto di cui sopra, gli altri partecipando alla ideazione e alla preparazione del reato, traevano in inganno il predetto notaio Vitti, determinandolo a
formare un rogito di compravendita nel quale si atte stava, contrariamente al vero, che davanti al pubblico ufficiale era comparso il TT EL che aveva perfezionato la compravendita dell'appartamento po-
sto al piano 4°, interno 7, della via Capocci n.19
di Roma.
Con l'aggravante per i soli Masala e Mutti dell'aver
commesso il fatto mentre si sottraevano volontaria-
mente agli ordini di cattura del febbraio 1979 emessi nell'ambito dell'indagine per la morte dell'orefice
OR (art. 61 n.6 C.P.).
RAPINA IN DANNO DELL'AGENZIA DI CEPAGA DELLA
CASSA DI RISPARMIO E DI TO PR
(In Cepagatti, il 20.7.1979)
NE SA
- AS EB
- UT PI
OL RI
178) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 628, 1° e 3° CO. n. 1, tutte le ipotesi C.P. perchè in Cepagatti, 139
il 20.7.1979, in concorso tra loro, il NE prenden do parte alla preparazione dell'azione, il AL ed il UT facendo anche irruzione all'interno della locale agenzia della Cassa di Risparmio di Pescara
e di ET PR mentre la RE rimaneva, tra visata a bordo dell'autovettura impiegata per la fu-
ga, per procurarsi un ingiusto profitto, mediante mi naccia commessa con armi ad opera di più persone riu nite nei confronti degli impiegati e del pubblico presente in luogo, si impossessavano della somma in
contanti di L.21.228.000 di proprietà dell'Istituto
ANrio, asportandola dalla cassaforte e dalla cassa
della suddetta agenzia.
179) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 61 n. 2, 81 al.
e cpv. C.P., 21 legge 18.4.75 n.110, 12 e 14 legge
14.10.74 n. 497 per avere, nelle forme di partecipazio he di cui al capo che precede, con più azioni esecuti un medesimo disegno criminoso, detenuto al fine ve di sovvertire l'ordinamento dello Stato e illegalmen di te portato in luogo pubblico le armi da sparo, comun
e da guerra (3 armi corte e un fucile meitragliatore
Kalashnicov), concretamente impiegato (o di eventuale utilizzo) in occasione della rapina sopra meglio de-
scritta. Con l'aggravante teleologica in relazione al solo reato di porto illegale delle armi suddette. _ 140
In Cepagatti, il 20.7.1979 e in epoca immediatamente antecedente a detta data.
180) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv., 61
n.2, 624, 625 nn.2 e 7 C.P. perchè in Pescara, il
18.7.79, in concorso fra loro, il NE agendo ma-
terialmente in un'occasione, al fine di trarne profit to e, in particolare per realizzare la rapina sopra meglio descritta, con più azioni esecutive di un me-
desimo disegno criminoso, facendo uso di un mezzo
fraudolento per accedere all'interno dei veicoli e provocarne la accensione del motore si impossessava no delle autovetture Fiat 127 tg. TE 111900 e PE 127013.
che sottraevano ai rispettivi proprietari TeccaLL
DI e LE PA IP mentre si trovavano
parcheggiate in strada, esposte per neecssità e con-
suetudine alla pubblica fedc.
Con l'aggravante per i soli NE, AL e Mutti
dell'aver commesso il fatto mentre si sottraevano volontariamente agli ordini di cattura del febbraio,
1979 emessi nell'ambito dell'indagine per la morte dell'orefice OR (art. 61 N.6 C.P.).
RAPINA IN DANNO DELLA DITTA "D.A.E.M" S.a.S
(In Castelmaggiore (BO) il 17.11.79)
UT PI NE SA - AS EB
OL RI - 141
181 del delitto p. e p. dagli artt. 110, 628, 1° e 3°
comma n.1, prima e terza ip. C.P. perchè in Castel-
maggiore il 17.11.79, in concorso fra loro, il Masa-
la partecipando all'ideazione dell'azione e fornendo indicazioni operative sull'obbiettivo, gli altri ope rando anche materialmente, il UT e la RE ac-
cedendo all'interno degli uffici mentre il NE
rimaneva alla guida del veicolo impiegato per la fuga;
mediante minaccia commessa con armi ad opera di più
persone riunite nei confronti della impiegata NI
NIela, si impossessavano della somma di L.8.600.000
circa, fra contanti e assegni, di proprietà della ditta DAEM s.a.s. asportandola alla NI mentre la stessa stava effettuando il conteggio degli incassi dei giorni precedenti.
182) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 61 n.2, 614 2° ed ult.comma C.P. perchè nelle circostanze di '
tempo e di luogo e nelle forme di partecipazione di
cui al capo che precede, al fine di realizzare la ra-
bina sopra meglio descritta, si introducevano palese mente armati all'interno degli uffici della ditta
DAEM s.a.s. siti in via Bonazzi 45/D e vi si intratte nevano contro la volontà espressa e tacita di chi ave va diritto di escluderli.
183) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 61 n.2, 81 al. 142
- je cpv. C.P., 21 L.18.4.75 n.110, 12 e 14 L.14.10.74
n. 487 per avere, nelle forme di partecipazione già
note, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, detenuto al fine di sovvertire l'ordinamen to dello Stato e illegalmente portato in luogo pubbli in numero di 3, impiega- Co le armi comuni da sparo,
te per realizzare la rapina sopra meglio descritta.
Con l'aggravante teleologica in relazione al solo.
reato di porto illegale delle armi.
In Castelmaggiore e Bologna il 17.11.79 e in epoca immediatamente antecedente a detta data.
184) del delitto p. e p. dagli artt.110, 61 n.2, 624,
.
625 nn.2, 5 e 7 C.P. perchè in Bologna, il 17.11.79
o in epoca immediatamente antecedente a detta data
nelle forme di partecipazione già note, e, quindi,
con l'aggravante del numero delle persone, al fine
di trarne profitto e, in particolare, per realizzare la rapina di cui sopra, facendo uso di mezzo fraudo-
lento per accedere all'interno del veicolo e provo-
carne l'accensione del motore, si impossessavano di luna autovettura non meglio individuata sottraendola al proprietario della stessa, rimasto samosciuto,
che l'aveva parcheggiata in strada, esposta per neces sità e consuetudine alla pubblica fede.
Con l'aggravante per i soli NE, Masala e Mutti 143
-
dell'aver commesso il fatto mentre si sottraevano volontariamente agli ordini di cattura del febbraio
1979 emessi nell'ambito dell'indagine per la morte dell'orefice OR (art. 61 n.6 C.P.).
ARRESTO DEL NE AN (In Borgone di Susa il 15.6.
84)
NE SA
del reato di cui agli artt.110, 624, 625 nn.2, 5 e 185
7 C.P. perchè, in concorso con Vitrani Rita e Vitrani
IC (per i quali vi è stralcio), con più azioni
esecutive di un medesimo disegno criminoso, in LA,
in epoca anteriore al 14.6.84, si impossessava di dule autovetture, una Fiat 500 e una CA 1100 tg. MI X26944,
sottraendole: la prima a persona allo stato sconosciu ta e la seconda a AB IA, nonchè una Fiat 500
tg. TOD25214 sottraendola in Settimo Torinese il
15.6.84, a Gronchi Alighiero.
Con le aggravanti di avere commesso i fatti con vio-
lenza sulle cose e uso di un mezzo fraudolento, in tre persone e su cose esposte per necessità e consue
tudine alla pubblica fede.
186) del reato di cui agli artt. 81 cpv. C.P., 10, 12 e 14
L.14.10.74 n. 497, 23 L.18.4.75 n.110 perchè in LA
e da ultimo in Borgone di Susa, da tempo e fino al
15.6.84, con più azioni esecutive di un medesimo di- 144
segno criminoso, illegittimamente deteneva e portava in luogo pubblico una pistola Mauser cal.7,65 con mat tricola abrasa.
187) del reato di cui agli artt. 81 al 337 e 339 C.P..
perchè, in Borgone di Susa il 15.6.84, usava minaccia con la pistola di cui sopra nei confronti dei Cara-
binieri Natale Oronzo e Calabrese RI per opporsi a loro mentre compivano un atto di ufficio e, in par ticolare, mentre stavano controllando i suoi documen ti e procedendo ai primi accertamenti in ordine al furto dell'autovettura Fiat 500 tg. TO D 25214.
188) del reato di cui agli artt. 477, 482 C.P. perchè in.
LA in epoca anteriore al 14.6.84, falsificava la
carta di identità n.53377580 rilasciata dal Comune
di LA il 6.1.82 a certo AN NI, sosti-
tuendo la propria fotografia a quella del AN.
Con l'aggravante, per tutti i reati contestati, dello
aver commesso il fatto mentre si sottraeva volontaria mente а numerosi provvedimenti di cattura (art.61 n.
16 C.P.).
Il dibattimento ebbe inizio il 25 gennaio 1985.
Si costituirono parte civile il sindaco di LA,
la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministe
ro degli Interni, il Ministero di Grazia e Giustizia,
il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni. 145
In data 11 marzo 1985 iniziò l'escussione testimonia le protrattasi fino al 3 maggio 1985, giorno in cui il presidente dichiarò chiusa l'istruttoria dibatti mentale.
Acquisite le conclusioni delle parti e sentite le di chiarazioni finali degli imputati, la Corte si ritirò
il 13 giugno in camera di consiglio per la decisione.
Il 16 giugno 1985 il giudice popolare LA Pri
sco, diede segni di grave agitazione psicomotoria e a seguito delle visite mediche cui fu sottoposta fu ritenuta non idonea a svolgere le funzioni di giudice popolare.
Il Presidente, con provvedimento del 19.6.85 revocò
il precedente provvedimento con cui altro giudice po-
polare, NO TI, era stata esonerata con subentro al suo posto della Priso e quindi la Corte, con ordi
hanza in pari data dichiarò nulli tutti gli atti COMT
biuti in assenza della TI, dispose la rinnova-
zione dando la facoltà di ripetere quanto fatto dalla udienza del 2 maggio 1985, data della sostituzione
della TI con la IS, fino alla chiusura del di battimento. Rientrò nuovamente in camera di consiglio
11 21 giugno 1985.
In data 28 giugno 1985 emise la sentenza ed alcuni degli imputati nei motivi di appello eccepirono poi 146
la nullità dell'ordinanza dell'11 giugno 1985 d egli e atti successivi della sentenza.
La Corte era stata chiamata a giudicare, come si è
detto, su 188 capi d'imputazione, il primo dei quali
1
aveva ad oggetto l'organizzazione e la partecipazione alla banda armata denſna takua papartire dalla primave
" Proletari Armati per il Comu ra del 1978, "P.A.C.
nismo - avente in Milano il suo centro logistico-or-
ganizzativo ed operante in Lombardia, Veneto, Piemon- ite ed altre parti d'Italia, comprendente un periodo di tempo che va dall'estate 1976 alla fine del 1979.
La sentenza accertò che la detta banda aveva una strut tura orizzontale, con facoltà decisionali libere a chiunque ne facesse parte. L'organizzazione aveva pro prie basi logistiche, che non necessariamente coinci devano con le case dei singoli membri, con un proprio patrimonio, che consisteva in una cassa comune, da cui venivano tratti gli stipendi mensili per alcuni membri della organizzazione, in una dotazione di armi,
esplosivo e munizioni e in attrezzature per il tra-
visamento, quali parrucche, baffi, ecc..
Nel patrimonio non erano comprese le vetture, essen-
dosi ritenuto più prudente servirsi di vetture ruba-
te di volta in volta.
Nel patrimonio erano invece compresi moduli per docu 147 -
menti da falsificare, pubblicazioni, volantini e do-
cumenti vari, in sostanza una specie di archivio.
A scopo di autofinanziamento furono compiute una se rie di rapine, ivi comprese le rapine alle armerie per procurarsi le armi necessarie, nonchè furono com piuti vari furti di automobili come reati-mezzo per compiere gli altri, ed una serie di attentati, alcuni rimasti a livello di tentativo ed altri arrivati si no all'omicidio, che le sentenze di primo e secondo grado indicano come sviluppati seguendo due linee di azione: il carcerario e il "fatto sociale".
Alla prima linea, quella carceraria, che viene indi-
cata come quella preferita dal gruppo, sono da ricon
durre, secondo i giudici di merito, gli attentati al dr. IO SA del 6.5.78 e all' agente di
P.S. AR GR e gli omicidi del maresciallo degli agenti di custodia ON NT in data 6 giugno
1978 dell'agente di P.S. RE Campagna in data '
19.4.79 e il mancato attentato al dott. LU Liguori,
sostituto procuratore della Repubblica di LA;
al-
la seconda, che si poneva come risposta dei proletari contro i commercianti che armandosi e collaborando con lo Stato alla difesa della propria merce si schie-
ravano contro gli ideali di giustizia, preferendo il patrimonio alla vita umana, vengono ricondotti l'at- 148
tentato contro il negozio Despar, l'incendio del fur gone di IE LM TU in data 6.12.78 e gli omi cidi di PI LU OR e di LI ABi
in data 16.2.79.
A questo punto la sentenza impugnata fa una dettaglia ta esposizione delle varie imputazioni seguendo lo ordine cronologico dei fatti-reato che ne sono l'og-
getto che consente di delineare la nascita e l'evolu zione della banda con inizio da una rapina compiuta
11 7 giugno 1976 e fino a quello di resistenza arma-
ta, compiuto dal NE al momento del suo arresto avvenuto il 15.6.84.
Si riportano qui il dispositivo della sentenza di 19
grado e quelli relativi alle sentenze riguardanti il NE.
La 2 Corte di Assise di LA, con sentenza 28.6.1985,
ha così deciso:
Visto l'art. 23 della legge 11.3.1953 n.87, dichiara inammissibile per manifesta infondatezza la questione di illegittimità costituzionale degli artt. 17 N.2 e
22 C.P. sollevata dal difensore dell'imputato ES
IS;
Visti gli artt. 477 = 479 - 483-488
- 489 C.P.P.
Assolve AN LI dai reati ascrittigli ai capi 149
dichiara l'AN colpevole del reato ascrittogli al capo 123 e, concessogli le attenuanti generiche lo condanna alla pena di anni 2 e mesi 1 di reclusione.
Dichiara non doversi procedere nei confronti di Bar-
betta IA in ordine al reato ascrittole al capo
74 essendo stato il reato medesimo estinto per amni-
stia ai sensi degli artt.1 e seguenti D.P.R. 18.12.
1981 n.744%;
dichiara la ET colpevole degli altri reati conte
statile e, ritenuta tra questi la continuazione, ri-
tenuto più grave il reato di detenzione qualificata di armi contestato al capo 63, concesse le attenuanti di cui agli artt. 2 L.304/82 e 62 bis C.P. equivalenti alle aggravanti contestate, la condanna alla pena
Hi anni tre di reclusione%;B
Assolve IS ES dai reati ascrittigli ai cap
74, 75, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133 per in sufficienza di prove%;B
dichiara il IS colpevole di tutti gli altri rea ci contestatigli e, ritenuto il fatto sub 120 costitu-
tivo del delitto di minaccia grave ed aggravata ai sensi degli artt. 612 U.C. e 61 n.2 C.P., ritenuta la continuazione tra tutti i predetti reati e tra questi più grave quello di cui al capo 47, lo condanna alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per un anno. - 150
-
Assolve AM LU dai reati contestatigli ai cat
pi 76, 77, 78, 92, 93, 94, 102, 104, 105, 106, 107,
108, 109 per non aver commesso il fatto e da quelli di cui ai capi 51, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
per insufficienza di prove;
dichiara il AM colpevole di tutti gli altri reati contestatigli e, ritenuta la detenzione di ar-
mi contestata sub 9 costitutiva del reato di cui all'art. 10 L.497/74 e modificata in tal senso la ru-
brica;
ritenuta la continuazione tra tutti i predetti reati e più grave fra questi quello di cui al capo 47, lo condanna alla pena dell'ergastolo con isolamento diur.
no per mesi 6.
Assolve TT SI dai reati di cui ai capi 66,
67, 68, 102, 155, 156, 157, 158, 159 e 160 per non aver commesso il fatto;
lo dichiara colpevole di tutti gli altri reati con-
testatigli e ritenuta tra gli stessi la continuazione e più grave il delitto sub 104, concessegli le atte-
nuanti generiche, che dichiara prevalenti sull'aggra vante contestata, lo condanna alla pena di anni 17
di reclusione.
Dichiara TT EL colpevole del reato di cui agli artt. 110, 48, 479 C.P., così modificata la ori- 151
ginaria imputazione che lo riguarda e, concessegli '
le attenuanti generiche lo condanna alla pena di mesi
8 di reclusione%;B
visti gli artt. 163, 175 C.P., ordina sospendersi per anni 5 l'esecuzione della pena inflitta al TT
e non farsi menzione della condanna nel certificato del Casellario Giudiziario sotto le condizioni di
Legge.
Assolve LU RI dall'imputazione di cui al capo 1 perchè il fatto non costituisce reato;
B
lo dichiara colpevole degli altri reati ascrittigli e, ritenuta la detenzione di armi contestata al capo
8 costitutiva del reato di cui all'art.10 legge 497/74
e modificata in tal senso la rubrica%;B
ritenuta la continuazione tra i predetti reati e più
grave fra questi quello sub 13, lo condanna alla pena di anni 5 di reclusione e L.
1.000.000 di multa.
-
Assolve AL RI dai reati ascrittigli ai capi
93, 94, 95, 96, 97, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109 per non avere commesso il fatto e da quelli sub 52,
53 e 54 per insufficienza di prove;
dichiara il AL colpevole di tutti gli altri reati contestatigli e ritenuta tra questi la conti- nuazione e più grave il delitto sub 47, concesse le attenuanti generiche, che dichiara prevalenti sulle 152
-
aggravanti contestate lo condanna alla pena di anni
23 di reclusione.
Assolve VA VA dall'imputazione di cui al capo 1 perchè il fatto non costituisce reato e da quella di cui al capo 6 per insufficienza di pro-
ve;
lo dichiara colpevole degli altri reati ascrittigli e, ritenute le detenzioni di armi contestate ai capi
3, 5 e 55 costitutive ciascuna del reato di cui al-
l'art. 10 L.497/74 e modificata in tal senso la rubri ca;
ritenuta la continuazione tra tutti i predetti reati e più grave quello di cui al capo 24, concesse le at tenuanti di cui all'art.4 L.15/80 e dall'art. 62 bis
¡C.P., che dichiara prevalenti sulle aggravanti conte state, lo condanna alla pena di anni 2 di reclusione;
visti gli artt. 163, 175 C.P. ordina sospendersi per
... anni 5 l'esecuzione della pena inflitta al VA
e non farsi menzione della condanna nel certificato del Casellario Giudiziale alle condizioni di legge. Dichiara Cavattoni CA colpevole di tutti i reati contestatile e ritenuta fra gli stessi la conti nuazione e più grave il reato di cui al capo 63, con- cesse le attenuanti generiche, prevalenti sulla ag-
gravante contestata la condanna alla pena di anni tre 153
-
e mesi sei di reclusione.
Assolve NE SA dal reato di cui al capo 172 del la rubrica per non aver commesso il fatto;
lo dichiara colpevole di tutti gli altri reati ascrit-
tigli e, ritenuta la continuazione e più grave il reato sub 173, concesse le attenuanti di cui agli artt. 4 L.15/80 e 62 bis C.P. che dichiara prevalenti sulle aggravanti contestate, lo condanna alla pena di anni 9 di reclusione.
Dichiara IP AO colpevole di tutti i reati ascrittile e, ritenuta tra gli stessi la continuazio-
e più grave quello di cui al capo 106 della rubrit ne la condanna alla pena dell'ergastolo con isola- ca,
mento diurno per mesi sei.
Assolve IO RA dai reati ascrittigli ai capi
47, 49 per non aver commesso il fatto%3
lo dichiara colpevole dei reati di cui ai capi 48 e
139 della rubrica e, ritenuta la continuazione e più
grave il reato di detenzione qualificata di armi con-
:
testata al capo 139, lo condanna alla pena di anni 7
di reclusione.
Dichiara LI ZI colpevole dei reati ascritti-
gli e, ritenuta tra gli stessi la continuazione e più grave il delitto di cui al capo 1 della rubrica,
lo condanna alla pena di anni 10 di reclusione. 154
-
Assolve NA MA dal reato di cui al capo 140
della rubrica per insufficienza di prove;
lo dichiara colpevole di tutti gli altri reati conte statigli e ritenuta la continuazione fra questi e quelli oggetto della sentenza di condanna definitiva
8.6.83 della Corte di Assise di Appello di LA,
aumenta di anni 2 di reclusione la pena inflittagli con la predetta sentenza e ridetermina così tale pe- na in anni 13 di reclusione e mesi 5 di arresto.
Dichiara RA AN colpevole dei reati scrittigli e, ritenuta la continuazione fra questi e quelli og-
getto della sentenza di condanna definitiva 8.6.83
della Corte di Assise di Appello di LA, concesse gli le attenuanti di cui agli artt. 62 n.6 e 62 bis
• ' che dichiara prevalenti sulle aggravanti con- C.P.
testate, aumenta di mesi sei la pena della reclusione inflittagli con la predetta sentenza e ridetermina così tale pena in anni 5 di reclusione.
Dichiara GI DI colpevole di tutti i reati
ascrittigli e, ritenuta la continuazione e più grave il reato di cui al capo 106 della rubrica, concesse
le attenuanti generiche, che dichiara equivalenti al le aggravanti contestate, lo condanna alla pena di anni 30 di reclusione.
Assolve AL RI dall'imputazione di cui 155 -
al capo 148 perchè il fatto non costituisce reato;
lo dichiara colpevole di tutti gli altri reati ascri tigli e, ritenuta la continuazione e più grave il de litto di cui al capo 106 della rubrica lo condanna alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per anni uno.
Assolve ZZ AU dai reati di cui ai capi 65,
76, 77, 78, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109 per non aver commesso i fatti e da quelli di cui ai capi
116, 117, 118, 119, 120, 121, 122 per insufficienza di prove%;B
lo dichiara colpevole di tutti gli altri reati cate-
statigli e, ritenuta tra questi la continuazione e
più grave il delitto di cui al capo 47 della rubrica lo condanna alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per un anno.
Assolve LL SI dai reati di cui ai capi 119
120, 121, 122 della rubrica per insufficienza di pro-
ve;
la dichiara colpevole di tutti gli altri reati con-
testatile e, ritenuta la continuazione e più grave il delitto di cui al capo 126, la condanna alla pena di anni 10 di reclusione e L.
1.000.000 di multa.
Assolve AL MA dai reati ascrittigli ai capi
71, 102, 155, 156, 157, 158, 159 per non aver commest T
156
so il fatto;
lo dichiara colpevole di tutti gli altri reati con-
testatigli e ritenuta tra gli stessi la continuazione,
e più grave il reato di cui al capo 106 della rubri- ca, concesse le attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti contestate, lo condanna alla pena di anni
19 di reclusione.
Assolve AL EB dai reati di cui ai capi
65, 76, 77, 78, 102 per non aver commesso il fatto;
lo dichiara colpevole di tutti gli altri reati con-
testatigli e ritenuta la detenzione di armi conte-
stata sub 55, 179, 183 costitutiva del reato di cui all'art. 10 L.497/74 nonchè il fatto contestato sub
177 della rubrica costitutivo del reato di cui agli artt. 48 e 479 C.P., così modificate le imputazioni originarie, concesse le attenuanti generiche, che di-
chiara equivalenti alle aggravanti contestate, ritenu la continuazione tra tali reati e quelli oggettota della sentenza definitiva di condanna 8.6.83 della
Corte di Assise di Appello di LA, aumenta fino ad anni 30 la pena della reclusione inflittagli con la predetta sentenza.
Assolve ME EP dall'imputazione contestatagli al capo 134 per non avere commesso il fatto e da quel la di cui al capo 148 perchè il fatto non costituisce 157
reato;
dichiara il ME colpevole di tutti gli altri reati contestatigli e, concesse le attenuanti generiche che dichiara equivalenti alle aggravanti contestate;
ritenuta la continuazione tra tali reati e quelli oggetto della sentenza definitiva di condanna 8.6.83
della Corte di Assise di Appello di LA, aumenta fino ad anni 30 la pena della reclusione inflittagli con la predetta sentenza.
Assolve GL EN dai reati ascrittile ai capi 33, 34, 35 della rubrica per non avere commesSO
il fatto e da quelli di cui ai capi 52, 53, 54, 59,
60, 61 per insufficienza di prove;
la dichiara colpevole di tutti gli altri reati ascrit tile e, concesse le attenuanti generiche, che dichia ra equivalenti alle aggravanti contestate, ritenuta la continuazione tra tutti i predetti reati e tra
questi più grave quello sub 47, la condanna alla pena di anni 30 di reclusione.
Dichiara RR ZI colpevole di tutti i reati contestatigli e, ritenuta tra gli stessi la continua. zione e più grave il delitto di detenzione qualifica ta di armi di cui al capo 143, concessa l'attenuante di cui all'art.4 L.n.15/80, lo condanna alla pena di anni 2 e mesi 9 di reclusione. 158
-
Dichiara MO RE colpevole del reato ascritto.
gli e lo condanna alla pena di mesi 8 di reclusione.
Dichiara TI MA colpevole dei reati ascrittigli e, ritenuta la continuazione tra questi e quelli og-
getto della sentenza definitiva di condanna 8.6.83
della Corte d'Assise di Appello di LA, aumenta di mesi quattro la pena della reclusione inflittagli com la predetta sentenza;
pena che ridetermina così in complessivi anni 9, mesi
4 di reclusione e mesi 5 di arresto.
Assolve UT PI dai reati ascrittigli ai capi.
102, 106, 107, 108, 109 della rubrica per non aver commesSO il fatto e da quello di cui al capo 6 per in sufficienza di prove;
lo dichiara colpevole di tutti gli altri reati ascrit tigli e, ritenuto le detenzioni di armi contestate sub 3, 5, 18, 55, 179 e 183 ciascuna costitutiva del reato di cui all'art.10 L.497/74 ed il falso contesta to al capo 167 costitutivo del reato di cui agli artt.
48 e 479 C.P., così modificata la rubrica;
ritenuta la continuazione e più grave il delitto di cui al capo 47 della rubrica, concesse le attenuanti
di cui all'art.4 L. n.15/80 e 62 bis C.P., che dichia ra prevalenti sulle aggravanti contestate, lo condanna.
alla pena di anni 9 e mesi 6 di reclusione. - 159
Assolve UR LE dal reato di detenzione quali ficata di armi contestatogli al capo 15 della rubri-
ca per non aver commesso il fatto%3B
Lo dichiara colpevole degli altri reati contestatigli e, ritenuta la continuazione e più grave il reato di cui al capo 13 della rubrica, concesse le attenuanti generiche, che dichiara prevalenti sulle aggravanti contestate, lo condanna alla pena di anni 2, mesi 6
di reclusione e L.300.000 di multa.
Assolve RE RI dai reati ascrittile ai capi
69, 70, 71, 72, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 85, 86, 87,
88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 102, 104, 105, 106, 107,
108, 109 della rubrica per non aver commesso il fatto;
la dichiara colpevole di tutti gli altri reati ascrit tile e ritenuto il fatto contestato sub 1 costitutivo del reato di cui all'art.306 comma 2° C.P. e i fatti di detenzione di armi di cui ai capi 55, 179 e 183
costitutivi ciascuno del reato di cui all'art.10
L.497/74, ed il fatto sub 177 costitutivo del reato di cui agli artt. 48 e 479 C.P., modificato in tal senso.
la rubrica%; ritenuta la continuazione e più grave il reato di cui al capo 101, concesse le attenuanti gene riche, che dichiara equivalenti alle aggravanti con-
testate, la condanna alla pena di anni 8 di reclusione
Dichiara LI ON colpevole dei reati ascritti 160
gli e, ritenuta la detenzione di armi costitutiva del reato di cui all'art.10 L. 497/74 e modificata così la rubrica;
ritenuta la continuazione e più gra ve il reato di porto illegittimo di armi, concesse
: le attenuanti generiche, che dichiara prevalenti sulle aggravanti contestate, lo condanna a alla pena di anni 1 di reclusione e L.300.000 di multa.
Dichiara RO IO colpevole di tutti i reati ascrittigli e, ritenuto il fatto contestato al capo 1 costitutivo del reato di cui all'art.306
comma 2° C.P.%3
ritenuta la continuazione e più grave il reato di cui al capo 90, concesse le attenuanti generiche,
che dichiara prevalenti sulle aggravanti contestate,
lo condanna alla pena di anni 4 di reclusione. Assolve Silvi Roberto dal reato di cui al capo 6 del la rubrica per insufficienza di prove;
lo dichiara colpevole di tutti gli altri reati con-
testatigli e, modificata la detenzione qualificata di armi di cui ai capi 5 e 7 in detenzione semplice di armi ai sensi dell'art. 10 L.497/74;
ritenuta la continuazione e più grave il reato di cui al capo 27, lo condanna alla pena di anni 14 di reclusione e L.
1.500.000 di multa.
Dichiara IN AR colpevole di tutti i reati a 161
-
lei ascritti e ritenuta la continuazione e più grave il reato di cui al capo 47 della rubrica, concesse.
le attenuanti generiche che dichiara prevalenti sul-
le aggravanti contestate, la condanna alla pena di anni 15 di reclusione.
Assolve ER RE dai reati ascrittigli ai capi
1, 141, 142 della rubrica per non aver commesso il fatto;
lo dichiara colpevole di tutti gli altri reati conte-
statigli e, ritenute le detenzioni di armi contesta-
te ai capi 10 e 18 costitutive ciascuna del reato di cui all'art.10 L.497/74;
ritenuta la continuazione e più grave il reato di cui
al capo 24 della rubrica;
concesse le attenuanti generiche che dichiara prevalen ti sulle aggravanti contestate, lo condanna alla pena di anni 3 e mesi 5 di reclusione..
Dichiara TiLL SS colpevole di tutti i reati ascrittigli e, ritenuta tra questi la continuazione e più grave il delitto di cui al capo 63;- _ __
concesse le attenuanti di cui all'art.2 L.304/82 e
62 bis C.P., che dichiara prevalenti sulle aggravanti contestate, lo condanna alla pena di anni 3 di reclu--
sione;
visto l'art.7 L.304/82 ordina sospendersi per anni 10 162
-
l'esecuzione della pena inflitta al TiLL.
Dichiara VE RO colpevole dei reati ascrit tigli e ritenuto il fatto sub 1 costitutivo del reato di cui all'art.306 comma 2° C.P., ritenuta la conti- nauzione e più grave il reato di cui al capo 124, lo condanna alla pena di anni 8 di reclusione.
Condanna tutti gli imputati al pagamento in solido delle spese processuali.
Condanna inoltre gli imputati nei cui confronti la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, i Ministeri
dell'Interno, di Grazia e Giustizia, delle Poste e
Telecomunicazioni e il Comune di LA si sono co-
stituiti parti civili a risarcire in via tra loro so-
lidale il danno cagionato, da liquidarsi in separato giudizio e a rifondere alle stesse parti civili le spese tutte di costituzione e difesa che liquida per.
il Comune di LA in complessive L.688.000 ed uni-
tariamente per i rappresentanti dell'Avvocatura dello
Stato in complessive L.5.500.000.
Visti gli artt. 480, 481 C.P.P. dichiara la falsità
del contratto di compra-vendita 21.6.79, indicato al capo 177 della rubrica, limitatamente alla indicazio ne e alla sottoscrizione dell'apparente acquirente
TT EL e ne ordine la cancellazione.
Visti gli artt. 29 e 32 C.P. dichiara gli imputati - 163
IS, AM, TT, AL, NE, IP,
LI, GI, AL, ZZ, LL, Masala
MA, AL EB, ME, GL, TI,
UT, RE, IN e VE perpetuamente inter-
detti dai pubblici uffici%; il IS, il AM,
la IP, il AL e il ZZ perpetuamente in stato di interdizione legale e decaduti dalla pa-
tria potestà; gli altri in stato di interdizione lega :
le per la durata della pena a ciascuna di essi inflit
ta.
Dichiara altresì gli imputati LU, VA,
SC e ER interdetti dai pubblici uf-
fici per anni cinque.
Visto l'art. 230 n.1 C.P. ordina che gli imputati Bit
ti, AL, LI, NA, GI, LL,
AL MA, GL, SI, IN vengano, a
pena espiata sottoposti alla misura di sicurezza del la libertà vigilata per un tempo non inferiore ad ann:
tre.
Visto l'art.240 C.P. ordine la confisca delle armi,
delle munizioni, degli esplosivi e di quanto in seque-
stro.
1 NE SA, altresì (nel procedimento n.50/895 R.G.)
Appellante
l'avv. Giuliano Spazzali nell'interesse dell'imputato 164
-
contro la sentenza della Prima Corte di Assise di LA in data 27.5.1981.
NE SA è stato rinviato a giudizio per i seguen ti reati :
1) del delitto di cui agli artt. 110, 306, 302 C.P. in.
relazione all'art.270 C.P. per avere il ME, la
ER, il NA ed il AL, costituito ed or-
ganizzato una banda armata e gli altri (NE, Masa
la EB, UT, IS, GI, TI,
L FA, RA, IP, REtta e AL MA)
partecipato a tale banda armata, il TT, il VA
za ed il AM con funzioni organizzative, in con- corso fra loro e con altre persone non identificate,
al fine di sovvertire violentemente gli ordinamenti economici e sociali costituiti nello Stato elaborando a tal fine un piano teorico e realizzando in concreto juna strategia operativa diretta in particolare:
a) alla consumazione di delitti contro l'incolumità
pubblica e le persone;
b) alla consumazione di vari altri reati, fra cui ra-
pine, furti e ricettazioni per il finanziamento e lo
approvvigionamento della banda armata, nonchè ricet-
-
-
-
tazioni e falsità in documenti e sigilli per la "co-
pertura" personale dei membri della banda stessa;
- 165
c) alla costituzione di depositi di armi, munizioni,
esplosivi, quali mezzi indispensabili per l'attività
della banda;
d) alla diffusione sul territorio nazionale della lotta armata attraverso l'aggregazione di altre per-
sone e la diffusione del programma teorico e delle
tecniche operative;
banda armata avente in Milano il suo centro logistico organizzativo e operante sul territorio nazionale (par ticolarmente in Lombardia e Veneto) sotto la sigla
""Proletari Armati per il comunismo' e anche sotto al
tre sigle (quali: "Nuclei comunisti per la guerrigli proletaria", "squadre comuniste dell'esercito prole-
tario", "squadre armate operaie").
Reato consumato fino all'arresto o fermo degli impu-
tati detenuti o già detenuti e tuttora permanente per gli imputati latitanti e per quelli non identificati
Il IS, con l'aggravante di cui all'art.61 n.6
C.P. per avere commesso il fatto mentre si sottraeva volontariamente all'esecuzione di un mandato di cattura,
emesso nei suoi confronti dal G. I. di Latina.
2) del reato di cui agli artt. 110, 112 n.1 C.P., 21
legge 18.4.1975 n. 110 per avere in concorso fra loro.
e con altre persone e, pertanto, con l'aggravante del numero, detenuto, al fine di sovvertire l'ordinamento 166
dello Stato, attentare alla sicurezza pubblica e priva it a e commettere il reato di cui al capo 1);
a) le armi,comprese quelle di copertura, di eventuale utilizzo ed in concreto usate per il compimento della azione che si concluse con l'omicidio dell'orefice
OR LU PI (in concorso con ME Giusep-
pe e AL RI)%;B
b) varie armi comuni da sparo che si erano procurati in Latina tramite il coimputato OLL AU;
non-
chè il solo NE SA:
c) il materiale esplosivo utilizzato per l'attentato alla Caserma dei CC. di LA SA OR (in con-
corso con AL MA).
In LA e Latina nel periodo compreso fra la fine di luglio 1978 e il 16.2.1979.
3) del delitto di cui agli artt.110, 112 n.1, 575 C.P.
perchè, in concorso fra loro, cagionavano la morte di
OR LU PI esplodendo vari colpi d'arma da fuoco contro di lui e attingendolo con cinque proiettili, di cui due ad entrambi gli arti inferiori e, successivamente (dopo la reazione del ferito) due al torace (protetto da giubbetto antiproiettile) e
1'ultimo al capo. Avendo il AL e il ME fatto materialmente uso delle armi e gli altri tre partecit pato direttamente all'azione, due come autisti e uno 167
per coprire la fuga dei primi due.
Con l'aggravante di avere agito in numero di cinque con l'ulteriore aggravante per i soli ME e Gri-
maldi quali organizzatori della banda armata di cui al capo 1) - di avere organizzato la cooperazione de reato (art.112 n.2 C.P.).
In LA, il 16.2.1979.
4) del reato di cui agli artt. 110, 648, 61 n.2 C.P.
perchè al fine di procurarsi un profitto e allo scopo di commettere il reato di cui al capo precedente,
acquistavano e, comunque, ricevevano da ignoti l'au-
tovettura Opel Ascona 12 tg. MI R23980, utilizzata per la fuga dal luogo del reato di cui al capo prece-
dente, provento di rapina perpetrata a LA il 15.2
1979 ai danni di Lanza RI.
5) del reato di cui agli artt. 110, 112 n.1, 61 n.2
4 e 7 legge 2.10.1967 n.895 e successive modifi-
cazioni per avere, in concorso fra loro e, pertanto,
-
con l'aggravante del numero, portato illegalmente in luogo pubblico le armi, comprese quelle di copertura di eventuale utilizzo usate in concreto per commettere
1 reato di cui al capo 3).
In LA il 16.2.1979 e in data immediatamente ante-
cedente.
6) della contravvenzione di cui agli artt. 110, 697 C.P. - 168
-
per avere, in concorso fra loro, detenuto senza farne denncia all'autorità le munizioni relative alle armi di cui al capo che precede.
In LA il 16.2.1979 e in data immediatamente ante-
cedente.
7) del reato di cui agli arttt.110 C.P., 4 e 7 legge
2.10.1967 n.895 e succ.mod. per avere, in concorso fra loro e con OLL AU, portate illegittimamen-
te in luogo pubblico varie armi comuni da sparo.
In Latina, nel periodo fine luglio-primi di agosto
1978 nonchè, per il solo NE, in LA nell'ago-
sto del 1978.
8) del delitto di cui agli artt.110, 624, 625 nn.2,
5 e 7, 61 n.2 C.P. per essersi impossessati allo scot po di commettere il reato di cui al capo 10), in con corso fra loro e con una persona non identificata e al fine di trarne profitto, dell'autovettura CA
1300 tg. MI V69441, sottraendola al proprietario Zor-
zolf Francesco che l'aveva parcheggiata nella pubblica via, con l'aggravante di aver commesSO il fatto, in
tre persone, valendosi di un mezzo fraudolento per
1'apertura e l'avviamento del mezzo su cosa esposta per necessità e consuetudine alla pubblica fede.
In Rozzano il 24.10.1978.
9) del delitto di cui agli artt.110, 61 n.2 C.P., 4 - 169
-
legge 2.10.1967 n.895 e succ.mod. per avere in con-
corso fra loro, al fine di commettere il reato di cui al capo che segue, illegalmente portato in luogo pub blico materiale esplosivo.
In LA il 24.10.1978.
10) del delitto di cui agli artt. 110, 635, 1° e 2°
comma n.3 C.P. perchè in concorso fra loro, facevano esplodere il materiale esplosivo di cui al capo pre-
cedente sotto l'autovettura Fiat 850 tg. BG 118056
situata nel cortile della caserma dei C.C. di SA
OR, distruggendo l'autovettura stessa e re-
cendo gravi danni allo stabile.
In MIlano il 24.10.1975.
§ § § § § §
La Prima Corte di Assise di LA, con sentenza in data 27.5.1981, ha così deciso:
dichiara SA NE, colpevole di tutti i reati ascrittigli, esclusa relativamente all'omicidio, la aggravante di cui all'art.112 n.1 C.P. e ritenuta la continuazione tra tali delitti, nonchè responsabile ancora della contravvenzione di cui al capo 6 di rubri ca, condanna SA NE alla pena di anni 25 di reclu sione e mesi 4 di arresto;
condanna tutti gli imputati in via tra loro solidale
|al pagamento delle spese processuali. 170
Dichiara NE SA, interdetto in perpetuo dai pub blici uffici e in stato di interdizione legale du-
rante la pena, e dispone che a pena espiata sia sotto posto a libertà vigilata per un tempo non inferiore ad anni 3.
Ordina la confisca di tutto quanto trovasi in giudi-
ziale sequestro.
§ § § § § §
La Prima Corte di Assise di Appello di LA, con sentenza in data 8.6.1983 ha così deciso:
La Corte, visti gli artt. 213, 523 C.P.P 1 e seguen ti D.P.R. 18.12.1981 n.744, 32 e segg. C.P.
determina per l'imputato la pena come segue: anni
25 di reclusione, mesi 4 di arresto.
Dichiara condonati, in relazione ai capi 6, 13 e 26,
sulle maggiori pene inflitte rispettivamente: mesi due di reclusione a NE SA. Conferma nel resto e lo condanna al pagamento delle spese processuali di questo grado di giudizio.
§ § § § § §
La Corte di Cassazione, .con sentenza in data 20.12.
1984, ha così deciso:
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confron ti di SA NE, in ordine alla contravvenzione di cui all'art. 697 C.P. estinta per prescrizione ed - 171
elimina la relativa pena.
Annulla la stessa sentenza nei confronti del NE
limitatamente alla dedotta applicabilità dell'art.4
legge 6 febbraio 1980 n.15, e rinvia per nuovo esame
sul punto ad altra sezione della Corte d'Assise di
Appello di LA.
Rigetta nel resto il ricorso del NE. Selle state
- Avverso tale decisione proposero appello il P.M., il P.G. e tutti gli imputati, tranne AV e Moretti.
Il P.M. nei confronti dei seguenti imputati: IS,
AM, TT, AL, NE, NA, Giacomi
ni, ZZ, MO, AL MA e EB, Me-
meo, GL, UT e RE i quali erano stati assolti con diverse formule dai reati per i quali il P.M. di udienza aveva chiesto la affermazione del-
la loro responsabilità e/o condannati a pene più
lievi rispetto a quelle richieste.
Il P.G. richiese che fosse esclusa la ritenuta conti nuazione tra il reato di banda armata e i reati che ne hanno la attività, con conseguente variazione delf le pene e condanna, per questo reato autonomamente considerato di: ET, AL, VA, Filip-
pi, LI, GL, RR, RE, RO,
SI, TiLL e VE.
Il P.M. chiese, inoltre, la revoca delle attenuanti 172
-
generiche ritenute per il AL, GI, Seba- stiano Masala e Memeo, e di quelle ritenute per la Premoli e la MO in caso di assoluzione per i rea ti di omicidio (rispettivamente OR e Campa-
gna) appellata dallo stesso P.M., l'aumento delle f pene, come specificato nei motivi depositati, per gli altri appellanti.
Gli imputati addusero a sostegno dei rispettivi gra- vami i motivi indicati per ciascuno nella sentenza.
impugnata da f.110 a f.150.
Il dibattimento di secondo grado abbe inizio il 5
maggio 1986 e, in via preliminare, come si è detto,
fu disposta la riunione a quello in corso del proce-
dimento n.44/82 proveniente da rinvio dalla cassazio ine con sentenza del 20 dicembre 1984 relativo al solo appellante SA NE.
All'udienza del 12 maggio 1986 si costituì l'imputa-
ta CA VA che rese interrogatorio..
Con sentenza del 24 giugno 1986 la Corte milanese dichiarò in via preliminare manifestamente infonda-
te le seguenti questioni di legittimità costituziona le sollevate da alcuni degli imputati: Quella attinente la congruità delКажанняstabilito per
Femidari le impugnazioni dall'art. 201 cod.proc.pen.,
tenuto insufficiente per garantire un effettivo dirit - 173
to di difesa, in contrasto, per tanto, con l'art.24
della Costituzione;
Hella attinente l'illegittimità costituzionale del le norme che prevedono la pena dell'ergastolo, ritenu te in contrasto con l'art. 27, 3° comma, Costituzione;
Guella attinente l'illegittimità costituzionale delle norme che prevedono l'isolamento diurno per contra-
sto con l'art. 27 Costituzione nella parte in cui, al terzo comma, statuisce che le pene non possono esse-
re contrarie al senso di umanità.
Tale eccezione era stata formulata in via subordinata rispetto all'eventuale mancato accoglimento della te si dell'abrogazione dell'isolamento diurno a seguito dell'entrata in vigore dell'ordinamento penitenziario,
tesi quest'ultima ritenuta non fondata dalla Corte di merito.
Con la medesima sentenza furono respinte alcune eccet zioni di nullità formulate dai difensori di alcuni degli imputati.
La prima di tali eccezioni, esaminata preliminarmente,
fu quella di nullità della sentenza di primo grado come conseguenza della nullità dell'ordinanza 2 mag-
gio 1985 e 19 giugno 1985 della Corte e del Presiden te, la prima relativa alla sostituzione del giudice popolare TI con la IS. 174
I difensori eccepirono che:
1) LA IS non poteva essere sostituita una volta entrata nella camera di consiglio%;B
2) NO TI non poteva essere "ripescata", e con-
seguentemente la sostituzione del giudice popolare sud
*
detto e il detto "ripescaggio" avevano dato luogo ad una nullità insanabile della sentenza di primo grado.
A sostegno dell'esposta eccezione di nullità si so-
stine che:
1) il provvedimento del 2 maggio 1985 con cui il Pres dente aveva sostituito la Preti con la IS non po- teva essere revocato;
2) La TI una volta esonerata non poteva essere
"ripescata" dal Presidente con il suo provvedimento del 19.6.1985;
3) l'ordinanza con cui la Corte il 19 giugno 1985
aveva dichiarato nulli tutti gli atti compiuti dal 2
maggio 1985 in avanti e ne aveva ordinata la rinnova
zione ex art.181 c.p.p. è nulla poichè avrebbe sanato atti colpiti da nullità assoluta, in quanto attinen-
ti al principio dell'immutabilità del giudice, previe sto dal n.1 dell'art.185 c.p.p.
La Corte respinse altresì sia l'eccezione di nullità
assoluta del decreto di citazione a giudizio per in- - 175
certezza sui fatti che determinano l'imputazione di banda armata, sollevata dalla difesa della RE,
sia quella di tutte le notifiche effettuate all'imput tata EN GL con il rito dei latitanti
ex art.174 c.p.p.
Inoltre, in parziale riforma della sentenza di primo grado, emise le seguenti pronunce come dal dispositi vo che si riporta integralmente.
" Visto l'art. 23 legge 11.3.53 n.87, dichiara manife-
stamente infondate le questioni di illegittimità co-
stituzionale sollevate in questo grado;
visti gli artt.523, 213 c.p.p.%;B
in parziale riforma della sentenza 28.6.1985 della
Corte di Assise di LA, così decide nei confron
ti di:
AN LI: assolve l'AN dal reato di cui al capo 1 perchè il fatto non costituisce reato%;B
ET IA IA: concessa l'attenuante di cui all'art.3 comma 1 in luogo di quella di cui all'art. 2 legge 29.5.1982 n.304%; ravvisato il nesso della continuazione tra i reati di cui al presente proces- SO e quelli di cui alla sentenza definitiva 20.3.1984
della Corte di Appello di Roma (modificata dalla sen tenza 4.7.1985 della Corte di Appello di Venezia) e ritenuto reato più grave quello del capo 63 della - 176 www sentenza appellata, determina la pena complessiva fi nale in anni 3 (tre) di reclusione%;B visto l'art. 7
della legge citata, ordina che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per dieci anni;
IS ES: dichiara il IS colpevole dei reati di cui ai capi da 126 a 133; ravvisato il nesso
della continuazione tra i reati di cui al presente procesSO e quelli di cui alla sentenza definitiva 8.6.1983 della 1^ Corte di Assise di Appello di Mila
no, visto l'art. 72 c.p.%B aumenta la sanzione dello isolamento diurno ad anni 1 e mesi 6;
AM LU: dichiara il AM colpevole dei reati di cui ai capi da 116 a 122; ravvisato il nes-
so della continuazione tra i reati di cui al presente processo e quelli di cui alla sentenza definitiva
8.6.1983 della 1' Corte d'Assise di Appello di LA,
visto l'art. 72 c.p., aumenta la sanzione dell'isola-
mento diurno ad anni 1;
TT SI: assolve il TT dai reati di cui ai capi da 104 a 109 per insufficienza di prove;
ravvi-
sato il nesso della continuazione tra i reati di cui al presente processo e quelli di cui alla sentenza
definitiva 8.6.1983 della 1^ Corte di Assise di Ap-
pello di LA e ritenuto reato più grave quello di cui al capo 101 del presente processo, determina la 177
pena complessiva finale in anni 6 (sei) di reclusione;
revoca la misura di sicurezza della libertà vigilata e la pena accessoria della interdizione legale;
sostituisce l'interdizione perpetua dai pubblici uffi ci con quella temporanea per anni cinque;
TT EL: conferma la sentenza impugnata;
LU RI: conferma la sentenza impugnata;
AL RI: dichiara il AL colpevole de reati di cui ai capi 95, 96, 97%; ritenuta la concessa attenuante equivalente anzichè prevalente rispetto alle aggravanti, aumenta la pena ad anni 25 (venticin que) di reclusione;
VA CA: conferma la sentenza impugnata;
B
NE SA: procedendo in sede di rinvio dalla Cor-
te Suprema di Cassazione, concede l'attenuante di cui all'art.4 legge 6.2.1980 n. 15 relativamente ai
reati di cui alle sentenze 27.5.1981 della 1^ Corte
di Assise di LA e 8.6.1983 della 1^ Corte d'Assi
se di Appello di LA;
ravvisato il nesso della con-
tinuazione tra i rati di cui al presente processo e quelli di cui alle predette sentenze e ritenuto reatd.
più grave quello di cui al capo 173 del presente pro- cesso, determina la pena complessiva finale in anni
11 (undici) di reclusione;
ordina che a pena espiata 178
periodo di tempo non inferiore di anni tre;
IP AO: conferma la sentenza impugnata;
FI RA: conferma la sentenza impugnata;
LI ZI: conferma la sentenza impugnata;
NA MA: dichiara il NA colpevole dei reati di cui al capo 140; riduce l'aumento di pena operato in continuazione sulla sentenza 8.6.1983 del la 1 Corte di Assise di Appello di LA a mesi 6
(sei) di reclusione%3B determina la pena complessiva in anni 11 (undici) mesi 6 (sei) di reclusione e me-
si 5 (cinque) di arresto;
RA AN: riduce a mesi 1 (uno) di reclusione l'aumento di pena operato in continuazione sulla sen-
tenza 8.6.1983 della 1 Corte di Assise di Appello di Milano e determina la pena complessiva in anni 4
(quatto) mesi 7 (sette) di reclusione;
GI DI: ravvisato il nesso della continua-
zione tra i reati di cui al presente processo e quel li di cui alla sentenza 8.6.1983 della 1 Corte di
Assise di Appello di LA e ritenuto reato più gra ve quello di cui al capo 106 del presente processo,
visto l'art.78 c.p. conferma la pena di anni 30 (tren ta) di reclusione;
AL RI: concede l'attenuante di cui allo art. 62 bis c.p. con criterio di equivalenza rispetto - 179
alle aggravanti;
ravvisato il nesso della continuazio
ne tra i reati di cui al presente processo e quelli di cui alla sentenza 8.6.1983 della 1^ Corte di Ass
se di Appello di LA e ritenuto reato più grave de- quello di cui al capo 3 della predetta sentenza,
la pena complessiva finale termina, ex art.78 c. p.,
in anni 30 (trenta) di reclusione;
revoca la dichia-
razione di decadenza della patria potestà e sostitui sce l'interdizione legale perpetua con quella tempo-
ranea per la durata della pena;
ZZ AU: dichiara il ZZ colpevole dei reati di cui ai capi da 116 a 122; ravvisato il nesso
della continuazione tra i reati di cui al presente pro cesso e quelli di cui alla sentenza 8.6.1983 della
Corte di Assise di Appello di LA, visto l'art. 72 c.p., conferma la durata dell'isolamento diurno ber anni uno%;B
LL SI: ravvisato il nesso della continuaziq ne tra i reati di cui al presente processo e quelli di cui alla sentenza 18.12.1984 della 1^ Corte di Assi
se di Appello di LA (modificata dalla sentenza
8.3.1986 della 3^ Corte di Assise di Appello di Mila
no) e ritenuto reato più grave quello di cui al capo.
della predetta sentenza, determina la pena comples-
siva finale in anni 18 (diciotto) di reclusione e 180
L.
1.000.000 di multa;
AL MA: assolve il AL dai reati di cui ai capi da 104 a 109; ravvisato il nesso della continua zioen tra i reati di cui al presente processo e quel li di cui alla sentenza 8.6.1983 della 1^ Corte di
Assise di Appello di LA e ritenuto reato più gra ve quello di cui al capo 1 della predetta sentenza,
determina la pena complessiva finale in anni 7 (set-
te) di reclusione;
revoca la misura di sicurezza del la libertà vigilata e la pena accessoria della intert dizione legale.
Sostituisce l'interdizione perpetua dai pubblici uf-
fici con quella temporanea per anni cinque;
Masala Sebastiano: conferma la sentenza impugnata;
ME EP: conferma la sentenza impugnata;
GL EN: dichiara GL colpevole dei reati di cui ai capi 33, 34, 35, 59, 60, 61%; confer- ma ex art.78 c.p. la pena inflitta;
RR ZI: conferma la sentenza impugnata;
MO RE: conferma la sentenza impugnata;
UT PI: ravvisato il nesso della continuazione tra i reati di cui al presente processo e quelli di cui alla sentenza 8.6.1983 della 1^ Corte di Assi se di Appello di LA e ritenuto reato più grave.
quello di cui al capo 47 del presente processo, deter 181
-
mina la pena complessiva finale in anni 10 (dieci)
di reclusione;
ordina che a pena espiata il UT ven
ga sottoposto a libertà vigilata per un periodo di tempo non inferiore ad anni tre%;B
UR LE: conferma la sentenza impugnata;
B
RE RI: ritenuta la concessa attenuante preva-
lente sulle aggravanti contestate nel presente pro-
cesso ravvisato il nesso della continuazione tra i reati di cui al presente processo e quelli di cui al
la sentenza definitiva 27.11.1984 della 1^ Corte di
Assise di Appello di Torino e ritenuto reato più gra ve quello di cui al capo 1 della predetta sentenza,
determina la pena complessiva finale in anni 12 (do-
dici) di reclusione e L.
1.100.000 di multa;
LI ON: conferma la sentenza impugnata;
RN IO: conferma la sentenza impugnata;
SI RO: riduce la pena inflitta determinando-
la in anni 8 (otto) di reclusione e L.
1.000.000 di multa;
dichiara il SI interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale du-
rante la pena;
revoca la misura di sicurezza della li bertà vigilata;
IN AR: conferma la sentenza impugnata;
ER RE: esclude relativamente al reato di cui al capo 24 l'aggravante dell'art.21 L. 18.4.1975 n.110 182
ritenuto reato più grave quello di cui al capo 23, riduce la pena inflitta al ER determinandola in anni 2 (due) mesi 4 (quattro) di reclusione e Lire
1.000.000 di multa;
TiLL SS: conferma la sentenza impugnata;
Veronesi Roberto: conferma la sentenza impugnata;
respinge ogni altra istanza ed eccezione;
conferma nel resto la sentenza impugnata;
condanna
al pagamento, in via tra loro solidale, delle spese processuali del grado gli appellanti IS,
AM, TT, LU, AL, VA
IP, IO, LI, ZZ, LL, AL
EB, ME, GL, RR, MO, UT
UR, LI, RO, IN, TiLL e
VE%;B
revoca la condanna al risarcimento dei danni nei con-
fronti del Ministero dell'Interno per TT e Masala
MA;
condanna al risarcimento dei danni, in solido .con gli altri imputati già condannati in primo grado,
GL nei confronti del Ministero delle Poste
e Telecomunicazioni, AM e Lavazza nei confron-
ti del Ministero dell'Interno; condanna in via tra loro solidale, alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili Presidenza del Consiglio dei Mi- 183
-
nistri, Ministeri dell'Interno, di Grazia e Giusti-
zia, delle Poste e Telecomunicazioni che liquida per questo grado in complessive L.
5.350.000 come da nota gli imputati ET, IS, AM, Cavallina
VA, NE, IP, IO, LI, Giacomi
ni, AL, lavazza, LL, AL MA, AL
EB, ME, GL, RR, UT, RE
RO, SI, IN, TiLL, VE;
concede la libertà provvisoria a Cavattoni e Scroffer
necher e ne ordina la scarcerazione se non detenuti per altra causa.
Avverso la descritta sentenza proposero ricorso per cassazione il Procuratore Generale nei confronti di quattordici imputati e tutti gli imputati ad eccezio ne di EB AL e RE ER.
Per omessa presentazione dei motivi furono successiva mente dichiarati inammissibili dal giudice "ad quem"
il ricorso del P.G., ad eccezione di quello nei con-
fronti di MA AL, nonchè i ricorsi del ME,
del AL, della MO, della Barbetti, del Bru-
netta, del LI, del NA, del RA, di MA
AL, del RR, del Premali, dello LI, del TI
LL e del VE.
Per espressa rinuncia furono, invece, dichiarati inam missibili i ricorsi del NE e del TT. 184
-
Restano, pertanto, da esaminare i ricorsi dell'AN
del IS, del AM, del LU, del Caval
lina, della VA, della IP, del Fiorina, del GI, del ZZ, della GL, del 1 Mo..
LL, del UT, del UR, del SI e della INl
nonchè il ricorso del Procuratore generale nei con-
fronti di MA AL.
Quest'ultimo ha per oggetto il punto concernente la pena determinata dalla Corte di merito dopo aver rite nuto la continuazione fra i fatti contestati al Masa-
la nel presente procedimento e quelli per i quali lo stesso era stato condannato dalla 1^ Corte di assise di appello di LA con sentenza 8 giugno 1984 pas-
sata in giudicato, in quanto, pur essendo stato ri-
tenuto più grave il delitto di partecipazione a banda armata, già giudicato nell'altro processo, è stata
applicata una pena complessiva di sette anni di reclu sione (comprensiva, quindi, anche dei reati giudicati dal precedente processo), inferiore a quella di otto anni applicata con la sentenza dell'8 giugno 1985.
A tale risultato, deduce altresì il P.M. ricorrente,
si è pervenuto riducendo la pena per il reato più gra ve per effetto delle attenuanti generiche riconosciut te in questo e negate nell'altro processo, incidendo così in misura non consentita sul precedente giudicato. - 185
I ricorrenti ES IS, AM LU, Adria
no LU, AO IP, DI GI, Clau-
dio ZZ, EN GL, RO SI, Mari-
sa IN, a mezzo dei rispettivi difensori, hanno ri proposto in questa sede la questione, ritenuta non
fondata dai giudici di appello, della nullità insana bile del giudizio e della sentenza di primo grado pe violazione degli artt. 26 e 28 della legge 10 aprile
1951 n.287 e successive modificazioni e integrazioni
(Riordinamento dei giudici di assise), e dell'art.
185, primo comma n.1 e secondo comma, cod. proc.pen.,
in relazione all'art.524, 1 ° comma, n.3, cod.proc. pen., con conseguente nullità dell'ordinanza preside ziale del 2 maggio 1985 e quella, rispettivamente presidenziale e collegiale, del 19 giugno successivo
La questione è prospettata sotto i vari seguenti pro fili.
1) La revoca del provvedimento di esonero della Pre- ti e l'emissione del provvedimento di esonero della Pri
sco hanno determinato la violazione dell'art. 26 dell legge sulle Corti di assise essendo stata effettuata la sostituzione di un giudice popolare dopo la chiu- Sura del dibattimento e addirittura dopo l'inizio della camera di consiglio. Nel caso in esame si è ve-
rificata la revoca del precedente provvedimento di - 186
-
esonero che aveva determinato la definitiva estromis-
sione dal ruolo di giudice della TI (v. ricorso
IN);
2) Il provvedimento di esonero della IS è illegit timo perchè emesso in assenza di provvedimento defi-
nitivo di accertamento dell'incapacità a giudicare.
La Corte di merito annullando gli atti dibattimentali
(escussione testi, discussione delle parti civili, del P.M. e dei difensori) successivi alla sostituzio-
ne della TI con la IS ed ordinandone la rinno vazione ha fatto retroagire ad un momento precedente lo stato di agitazione psicomotoria che si era mani festata soltanto in camera di consiglio.
In tal modo si è violata anche la regola dell'assolu-
ta immutabilità del collegio dopo la conclusione del dibattimento.
3) L'ordinanza 2 maggio 1985 relativa all'ammissione di ulteriori mezzi di istruzione è stata deliberata proprio da quel collegio composto anche dalla IS
che secondo la stessa ordinanza presidenziale del
19 giugno 1985 non avrebbe potuto concorrere alla for mazione del collegio giudicante senza con ciò provo-
care la nullità assoluta ed insanabile di cui allo art.185 n.1 c.p.p.attinente alla costituzione e capa cità del giudice (v. ricorsi LU e IP); - 187
4) la sentenza di primo grado è affetta da nullità
perchè non deliberata dagli stessi giudici che aveva-
no partecipato al dibattimento essendo stata la rin-
novazione della discussione soltanto formale, e d'al tra parte tale fase non è rinnovabile perchè esauri-
sce man mano i suoi effetti.
I motivi che sono specifici a ciascuno dei ricorren-
ti sono invece i seguenti:
1) LI AN: Con unico motivo deduce la nullità
della motivazione, per contraddittorietà, relativa all'assoluzione per insufficienza di prove in ordine al reato continuato di ricettazione e porto illegale di armi o alla condanna per il reato continuato di pubblica istigazione e apologia (art.303 c.p.) e pro-
paganda ed apologia sovversiva (art.272 c.p.) ascritt ti rispettivamente ai capi 147 e 123, decisioni que- 11ste contraddittorie rispetto all'esclusione della appartenenza a qualsiasi organizzazione armata accer
tata dalla sentenza impugnata e da altre sentenze".
2) e 3) Il IS e il AM a mezzo del comune difensore:
Il AM: Nullità del dibattimento e della senten za di secondo grado per omessa notifica di copia del decreto di citazione a giudizio trasmessa alla procu-
ra generale perchè provvedesse, tramite Ministero degli 188
Esteri, alla notifica nel carcere parigino di Fresnes.
ove era detenuto.
Entrambi : la nullità del dibattimento e della senten za di primo grado per le ragioni sopra esposte.
4) LU: a) violazione dei principi in tema di valutazione della chiamata in correità e in tema di valutazione delle prove, nonchè violazione dell'art. 368 c.p.p..
b) violazione dell'art. 81, cpv., c.p. per contraddit:
torietà di motivazione in ordine alla non ritenuta in sussistenza dell'identità del disegno criminoso tra fatti reato di cui alla sentenza del 25.6.1978 del. la Corte di assise di Torino e i fatti oggetto del presente procedimento.
c) violazione dell'art. 62 bis cod.pen. ritenuta la mo=
tivazione addotta per rigettare l'istanza di conces-
sione delle attenuanti generiche.
5) e 6) AL e VA a mezzo del comune di-
fensore:
a) il solo AL vidazione del principio del "ne bis in idem" sancito dall'art.90 c.p.p. in relazione all'imputazione di banda armata di cui al capo A) es-
sendo stato già chiamato nel procedimento c.d. "7
aprile", avanti la 1 Corte di assise di Roma, del reato previsto dagli artt. 270 e 306 c.p. 189 -
b) Il solo AL, inoltre, vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per la rapina alla banca popolare di LG (capi 69-72).
c) Il solo AL, inoltre vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per la rapina in danno di IAno RL, gestore di un negozio di abbigliamento in IC (capi 76-78).
d) Il solo AL, inoltre: vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per l'attenta to all'ospedale Sacco, padiglione destinato a sezio-
ne giudiziaria, in LA (capi 95-96 e 97).
e) Il solo AL, inoltre: Vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per la rapina,
all'armeria UT in MO (capi 100, 101 e
102).
f) Il solo AL, inoltre:
Vizio di motivazione e violazione di legge relativa-
mente all'espresso giudizio di equivalenza delle at-
tenuanti generiche con le contestate aggravanti, in riforma della sentenza di primo grado che aveva rite-
nuto la prevalenza delle prime in accoglimento del gravame del P.M.
La sola VA :
a) Vizio di motivazione in ordine alla ritenuta respon sabilità per i delitti di banda armata (capo 1) - _edi 190
-
lesioni volontarie in persona dell'agente di custodia
AR GR (capi 62, 63 e 64).
b) Erronea determinazione della violazione più grave ai fini della continuazione, essendo stato ritenuto più grave il reato di detenzione illegale di arma in luogo di quello di lesioni volontarie
IP:
(a) vizio di motivazione in ordine alla ritenuta re-
sponsabilità per l'omicidio OR;
(b) Vizio di motivazione in ordine all'omicidio Sabba-
din.
(c) Vizio di motivazione in ordine all'entità della pena inflitta e in ordine al diniego di concessione delle attenuanti generiche.
IO: Vizio di motivazione in ordine ai due epi-
sodi di cui ai capi 48 (detenzione armi per omicidio
NT) e 139 (svuotamento base Corso Garibaldi).
GI:
Nullità della sentenza d'appello per vizio di motiva zione e per omesso esame di fatti decisivi e travisa mento di fatti in ordine alla ritenuta responsabili-
tà per l'omicidio AB e reati connessi di deten zione e porto illegali di arma e di furto di autofur-
gone;
b) Nullità della sentenza di appello per vizio di mo- 191
tivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per l'omicidio OR e reati connessi.
c) Idem per difetto di motivazione in ordine alle im putazioni di ricettazione e detenzione di armi e di
tentato sequestro BA (capi 31, 85 90);
d) Vizio di motivazione in ordine alla reiezione del la richiesta di prevalenza delle circostanze attenuan ti sulle aggravanti contestate.
ZZ:
Vizio di motivazione in ordine alla ritenuta respon-
sabilità per gli omicidi NT e Campagna.
GL.
Vizio di motivazione in ordine alla valutazione della prova per i reati ascrittile, con particolare riguar do all'alibi prospettato.
Con motivi aggiunti l'altro difensore della GL,
avv. RO Maniacco, deduce inoltre:
Nullità di tutte le notifiche effettuate col rito dei latitanti "ex'" art.173 c.p.p. dato che l'imputat to si era recato all'estero prima dell'emissione del provvedimento restrittivo della libertà personale,
la cui esistenza, pertanto, non era conosciuta.
Nel caso di specie le notificazioni dovevano essere effettuate ° con la procedura stabilita dall'art.17.7..
bis c.p.p. per l'imputato all'estero di cui si scono- 192
sce la dimora ovvero col rito degli irreperibili ex art.170 c.p.p.
2) Difetto di motivazione per illogicità e contraddit torietà, in ordine alla ritenuta responsabilità per il delitto di omicidio volontario nonchè, in particola re, in ordine alla questione concernente il comporta mento calunnioso del UT.
3) Sussistenza dei presupposti previsti dagli artt.
1 e 4 legge 34/1987 sulla dissociazione.
4) Vizio di motivazione in ordine alla ritenuta re-
sponsabilità per la rapina di via ES Abba del 14.
4.1978.
5) Insussistenza degli elementi costitutivi della ban- da armata e pertanto la relativa imputazione andava modificata in quella di associazione sovversiva.
(6) Difetto di motivazione e violazione di legge in ordine al rigetto della richiesta di prevalenza del-
le attenuanti generiche.
7) Nullità della sentenza per irregolare costituzio-
ne della Corte per la mancata nomina del Presidente
e del Giudice "a latere" con decreto del capo dello
Stato a norma dell'art.8 legge 10.4.81/287.
MO
) Vizio di motivazione in ordine alla ritenuta re--
sponsabilità per il delitto di favoreggiamen to;
193
b) Vizio di motivazione in ordine alla determinazione dell'entità della pena.
UT:
Erronea applicazione dell'art.3 legge 304 del 1982
e vizio di motivazione in ordine al diniego di appli cazione di tale attenuante.
UR:
a) Formale richiesta di unificazione col vincolo della continuazione del reato di rapina per cui è stato condannato nel presente giudizio e altra rapina com-
messa a OL.
b) Vizio di motivazione in ordine alla ritenuta re-
sponsabilità per il delitto di rapina.
SI:
a) vizio di motivazione in ordine alla ritenuta re-
contestati ai capi 4, 5,6, sponsabilità per i reati
8, 9, e 10.
b) Violazione dell'art.62 bis cod.pen. per essere sta
to il diniego di concessione di tali attenuanti basa.
to sullo stato di latitanza.
IN: Vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla valutazione della prova, con particolare riferi mento alla chiamata in correità, alla sua attendibili tà intrinseca e alla individuazione di circostanze ac- 194
-
cusatorie esterne a detta chiamata.
Successivamente alla presentazione dei motivi anche il AL, il UR, la VA e il GI han no presentato istanza di applicazione della legge
18 febbraio 1987 n.34.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'ordine logico delle questioni impone di esaminare con precedenza il motivo dedotto da vari ricorrenti
(IS, AM, LU, IP, GI,
ZZ, GL, SI e IN) ma estensibile
a tutti gli imputati ricorrenti, anche a quelli che non hanno presentato i motivi o vi hanno rinunciato,
della nullità assoluta del giudizio e delle sentenze di primo e secondo grado per violazione della legge
10 aprile 1951 n.287 (Riordinamento dei giudici di assise) e dell'art. 185, primo comma, n.1, cod. proc.
pen. in relazione all'rat.524 n.3 c.p.p.
La vicenda processuale che ha dato causa all'eccezio ne "de qua" tempestivamente dedotta nei motivi di ap-
pello di molti degli imputati, e ritenuta non fonda-
ta dalla sentenza impugnota, può così riassumersi:
Il dibattimento di primo grado ebbe inizio il 25 gen T
naio 1985 e fra i sei giudici popolari effettivi vi era la signora NO TI.
Unico giudice popolare supplente era la signora Imma 195 -
colata IS.
L'11 marzo 1985 iniziò l'escussione testimoniale che si protrasse fino al 3 maggio 1985 allorchè il presi dente, compiute le formalità di rito, dichiarò chiu-
sa l'istruttoria dibattimentale.
Il giorno precedente, però, e cioè il 2 maggio, il
Presidente della Corte aveva, con proprio provvedi-
mento, esonerato la TI per ritenuto legittimo im-
pedimento di costei, e l'aveva sostituita con la Pri
SCO.
A partire, dunque, dall'udienza del 2 maggio 1985 la Prisco entrò a far parte del collegio giudicante.
Acquisite successivamente le conclusioni delle parti e sentite le dichiarazioni finali degli imputati, la
Corte il 13 giugno 1985 si ritirò per la decisione i camera di consiglio, composta, pertanto, non solo dai cinque giudici popolari effettivi che avevano par tecipato al dibattimento in tale qualità fin dal suo inizio, ma anche dalla IS nell'assunta nuova qua lità di componente effettivo in sostizuione della Pre
ti.
Il 16 giugno successivo, mentre la camera di consi-
glio era ancora in corso, la IS diede segni di grave agitazione psicomotoria e, sottoposta a visite mediche, fu ritenuta non idonea a svolgere le funzio 196
ni di giudice popolare.
11 19 giugno il Presidente della Corte, in camera di consiglio, con proprio decreto revocò "il proprio provvedimento di esonero della signora NO TI
dalle funzioni di giudice popolare componente effet- 초
tivo della Corte ed il conseguente provvedimento di surroga del predetto giudice supplente signona IS
LA" e "ordinò 1 l'immediata riconvocazione del giudice popolare signora NO TI, degli imputati tutte le altre parti per.ladei loro difensori e di udienza odierna ore 11".
Con provvedimento in pari data, ma cronologicamente successivo al citato decreto, la Corte, sempre riuni- ta in camera di consiglio e con la partecipazione del giudice popolare NO TI, dichiarò "la nulli tà di tutti gli atti compiuti a far data dall'udien- Iza del 2 maggio 1985" e ne ordinò la rinnovazione
ai sensi dell'art.189, comma 3° c.p.p., cioè a par '
tire dall'udienza in cui la TI era stata esonerata.
Il 19 giugno la Corte ritornò in publica udienza,
composta anche dalla TI.
Ciò premesso questa Corte ritiene sussistente la de.
nunciata nullità insanabile e rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del procedimento in quanto at tinente alla capacità e costituzione del giudice, 197
-
ai sensi dell'art.185, comma primo, n;
1, in relazio
.
ne al comma secondo della medesima norma.
Va premesso che a norma dell'art.5 legge 10 aprile
1951 n.287 (Riordinamento dei giudizi di assise)
"i magistrati e i giudici popolari costituiscono un
LEgio unico a tutti gli effetti" e tale caratte-
re unitario esclude ogni distinzione di competenza funzionale fra giudici popolari e componenti togati e rende, sotto tale profilo, il collegio giudicante di assise uguale ad ogni altro collegio giudicante.
Poichè, dunque, i componenti popolari delle corti di assise hanno la stessa posizione e la stessa funzione dei giudici togati degli altri collegi giudicanti,
ne consegue la piena applicabilità della disciplina delle nullità attinenti la capacità e la costituzio-
ne del giudice" anche ai giudici popolari chiamati a far parte della Corte.
E a far parte della Corte sono i sei giudici, fra quel li estratti, chiamati effettivamente a prestarvi ser vizio (artt.25 z 26 legge n.287 del 1951) per una de
terminata sessione;
a parte quelli che sono chiamati come supplenti per sostituire i giudici effettivi ne caso di eventuali loro assenze o impedimenti (art.26
legge citata).
Pertanto la qualità di giudice popolare della sessione 198
si acquista nel momento in cui il presidente della Corte "chiama" a prestare servizio, tanti dei presen e nell'ordine di estrazione, quan ti estratti a sorte ne occorrono per la formazione del LEgio, e ti gli stessi, in accoglimento di tale chiamata prestano il giuramento prescritto (a pena di nullità) dall''art. 26 della legge citata.
La qualità di giudice popolare di un determinato giu-
dizio si acquista a sua volta con l'insediamento del collegio col Presidente e, con l'altro componente togato, cioè si acquista da coloro che sono stati chiamati effettivamente a fungere da giudice in un determinato processo.
Una volta avvenuta la loro immissione nell'ufficio nonchè la costituzione del LEgio, la qualità di giudice popolare perdura fino alla lettura del dispo sitivo della sentenza, a meno che nel corso del giudi zio non intervenga l'evento "licenziamento" o dispen-
sa di tale giudice.
Prevedono la dispensa il quinto comma dell'art.25
legge n.297 del 1951 per legittimo impedimento inizia le del giudice popolare estratto a sorte (quindi pri ma dell'insediamento della Corte), nonchè l'art.26,
primo comma, per legittimo impedimento sopravvenuto ed esistente nel giorno stabilito per la trattazione 199
della prima causa della sessione e dunque sempre pri ma dell'inizio del dibattimento.
Assenze ed impedimenti possono per O verificarsi an
che nel corso del dibattimento e all'uopo l'art.26,
ultimo comma, legge citata stabilsice che "nei dibat timenti che si prevedono di lunga durata, il presi-
dente ha facoltà di disporre che prestino servizio altri giudici popolari in qualità di aggiunti, in
numero non superiore a dieci affinchè assistano al di battimento e sostituiscano i giudici effettivi nel caso di eventuali assenze o impedimenti.
Tale sostituzione non è più ammessa dopo la chiusura del dibattimento".
Pertanto chiuso il dibattimento i giudici popolari supplenti che non siano stati chiamati a sostituire i giudici popolari effettivi sono licenziati e non
possono assistere alla deliberazione della sentenza.
La dispensa dall'ufficio di giudice popolare per legit timo impedimento può essere limitata al solo giudizio nel corso del quale essa viene disposta ovvero estesa all'intera sessione con la conseguenza che essa fa per dere, rispettivamente, la qualità di giudice popolare del singolo giudizio ovvero della sessione alla perso ha "dispensata", ma essa è nella prima ipotesi irrevo cabile quando il dibattimento sia proseguito, dopo la - 200
sostituzione del giudice impedito, senza che sia in-
tervenuto un eventuale rinvio a tempo indeterminato,
irrevocabilità quindi limitata al singolo giudizio, ovvero, nel caso di dispensa per l'intera sessione,
essa è irrevocabile sia relativamente al giudizio in corso, sia esso rinviato o meno a tempo indeterminato,
sia relativamente agli altri processi della sessione La revoca della dispensa nei suddetti casi non è pret vista, invero, da alcuna disposizione di legge e lo eventuale provvedimento di revoca della dispensa,
equivalente ad una 'riassunzione' in servizio è per tanto nullo.
Esso comporta, comunque, la riassunzione in servizio hella qualità di giudice popolare di persona orami priva della capacità a giudicare avendo il precedente provvedimento di esonero determinato l'estromissione dal ruolo di giudice popolare per l'intero singolo giudizio ovvero per l'intera sessione, con conseguente nullità del dibattimento e della sentenza a norma dell'art. 185, comma primo, n.1, e comma secondo, c.p.p.
Nella specie vi è stata "dispensa" definitiva della
NO e C. provato anzitutto in modo certo dalla nat tura dell'impedimento addotto, attestato da un cer-
ver-tificato medico inviato alla Corte e allegato al bale d'udienza del 3 marzo 1985 (22 udienza), in cui - 201
-
si dà atto che a tale data la NO era "gravida al secondo mese con parto uniparo a rischio" e pertanto!
"impossibilitata ad assolvere il servizio di giudice popolare".
E provato, altresì, dal provvedimento di dispensa del presidente della Corte che non contiene alcun limite di tempo alla concessa dispensa.
Ma tale dispensa non solo è riferibile al singolo gius.
dizio ma è estesa all'intera sessione, ed è comunque definitiva ed irrevocabile, come è confermato dalla circostanza, accertata da questa Corte, che il proce dimento "de quo" è stato l'ultimo della sessione ad essere trattato, con conseguente irrilevanza delle an gomentazioni contenute nella sentenza impugnata se-
condo cui la capacità del giudice popolare "una vol-
ta estratto a far parte di una Corte di assise non at-
tiene al singolo processo ma all'intera sessione",
affermazione questa da cui si fa discendere la conclu sione che "la TI, precedentemente esonerata, pote- va esssere "ripescata" perchè non aveva perso la capa cità di essre giudice popolare".
si è visto, invece, che tale capacità la TI l'aveva persa comunque e per il giudizio in corso e per l'in tera sessione.
Ne deriva la nullità insanabile della sentenza di 202
primo grado derivante dalla partecipazione al colle-
gio giudicante in qualità di giudice popolare di per- sona che tale qualità aveva persa con l'avvenuta di-
spensa definitiva ed irrevocabile.
Ma la nullità della sentenza di primo grado è nella specie ravvisabile anche sotto altro profilo, come non hanno mancato di ribadire più volte i difensori di alcuni dei ricorrenti, anche in sede di appello,
per violazione dell'art.26 della legge n.287/1951.
Tale norma stabilisce all'ultimo comma, come si è
detto, che la sostituzione di giudici effettivi con giudici supplenti, "non è più ammessa dopo la chiusu-
ra del dibattimento", divieto evidentemente dettato dalla preoccupazione del legislatore di evitare pos-
sibili manovre sostitutive da parte del presidente della Corte durante la camera di consiglio quando lo orientamento dei giudici popolari non è eventualmen-
te da lui condiviso.
La detta disposizione si riferisce, dunque, sia alla ipotesi di sostituzione di giudici popolari effettivi nel caso di loro impedimento, con i giudici popolari supplenti, sia all'ipotesi che la sostituzione si.
riferisce ad un giudice popolare supplente divenuto effettivo, a sua volta impedito, che dovrebbe essere
sostituito normalmente con altro giudice supplente, 203
non essendo affatto previsto il caso, verificatosi
nella specie, di sostituzione con un giudice prima effettivo e poi dispensato.
Il principio sancito da tale disposizione a pena di nullità assoluta ed insanabile in caso di u̸ viola-
zione è quello del divieto di sostituzione di un giu+
dice popolare con altro giudice popolare dopo la chiu sura del dibattimento, senza che a tale principio sia ho previste eccezioni di sorta.
Nel caso, pertanto, di impedimento di un giudice po-
polare, insorto, come nella specie, dopo la chiusura del dibattimento e l'inizio della camera di consiglio,
come quando tale impedimento consista nell'insorgen-
za di una assoluta inidoneità psico-fisica e tale può
essere considerata un'improvvisa e grave agitazione psico-motoria che rende il giudice popolare inidoneo a svolgere le funzioni di giudice popolare, si rende necessario il rinvio del dibattimento a tempo indeter minato ai sensi dell'art.432 cod.proc.pen., come pure correttamente si riconosce nell'impugnata sentenza sen za però trarne la logica conclusione della nullità
della decisione di primo grado, conclusione che si pretende di evitare col richiamo, assolutamente irri-
levante, al "notevole sacrificio che è quello di inu-
tilizzazione di tutta l'attività processuale e istrut 204
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toria già svolta", non potendosi certo "sanare" una nullità insanabile con l'intento, sia pure compren-
sibile, di evitare il conseguenziale "sacrificio"
prospettato dalla Corte di merito.
Così non pertinente è il richiamo ulteriore, che pure viene fatto dall'impugnata sentenza, alla conseguen-
ziale (alla nullità) lesione del diritto dell'imputa to ad avere una giustizia sollecita, perchè al di sopra di tale diritto vi è quello fondamentale e prio ritario di avere un giudice pienamente "capace".
Questa Corte ha già affermato il principio, che si condivide, secondo cui nella sintetica locuzione le-
gislativa "capacità e costituzione del giudice", con-
tenuta nel secondo comma dell'art.185 c.p., sono .com
n.1,presi tutti i vizi descritti nel primo comma,
del suddetto articolo, e quindi che la locuzione in parola comprende "la nomina e le altre condizioni di capacità del giudice stabilite dalle leggi dell'or-
dinamento giudiziario, attirando così nella sua orbi ta le già menzionate disposizioni della legge n. 287.
del 1951 (Cass.Sez.I, Sent. n.1405 del 19 maggio 1987,
ric. Faliani).
La violazione della disposizione contenuta nell'art. 26 citato è nella specie tanto più eclatante se si considera che la TI è stata fatta entrare in ca- - 205
mera di consiglio mentre essa era tuttora in corso
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in seguito ad un provvedimento di revoca della pre cedente dispensa la cui motivazione, per la sua evi-
dente illogicità, deve ritenersi insussistente.
Si fa, infatti, richiamo alla "transitorietà" dello impedimento a suo tempo addotto in contrasto con la ritenuta inidoneità per l'intero periodo di gravidan-
za, ovvero alla considerazione che "se la situazione fin qui proseguita fosse stata nota o soltanto SO-
spettabile all'udienza del 2.5.1985, avrebbe reso im possibile l'esonero del giudice titolare", come se
l'impedimento, che era stato documentato con un cer-
tificato medico accettato dal Presidente della Corte,
fosse di natura puramente formale e non dipendente,
invece, dalle condizioni di salute della TI rite nute tali da renderla inidonea a svolgere le fubsioni di giudice popolare.
E una volta in camera di consiglio la TI ha parte.
cipato al collegio che ha pronunciato l'ordinanza de
19 giugno 1985 che ha dichiarato la nullità di tutti gli atti compiuti a partire dall'udienza del 2 maggio 1985 e ha disposto la loro rinnovazione.
Nell'impugnata sentenza, infine, si prende in esame una decisione di questa stessa sezione (Sez.I, 28 ufficiale maggio 1984, ric.Lollo, massima applicabile n.165907 206
che ha affermato il principio secondo cui "soltanto nell'ipotesi di giudice popolare assolutamente 'in-
capace' per difetto di costituzione o per man canza di taluno dei requisiti previsti tassativamente dalla legge 10 aprile 1951 n.287, tra i quali non può esse re ricompreso quello della idoneità psico-fisica pre visto dall'art. 2 t.u. 10 gennaio 1957 n.3 sugli impie gati civili dello Stato, gli atti processuali compiu ti dal predetto giudice sono nulli ed insanabili e
la nullità si estende a tutto il processo а cui abbia partecipato". Da tale decisione si trae la conseguen za che, quando un giudice popolare sia stato Regali
te nominato e ammesso all'esercizio delle funzioni giurisdizionali, gli atti cui egli abbia partecipato rimangono validi pienamente e non sono affetti dalla
nullità di cui all'art.185 n.1 c. p. quali che siano state le sue condizioni psichiche о fisiche fino al
momento della sua sostituzione.
Poichè tale sentenza, afferma la Corte di assise di appello di LA, ha stabilito il principio della e videnza ed eclatanza di un'anomalia psico-fisica, e
poichè tali requisiti sussistevano nella specie, ne deriva che il decreto presidenziale in questione è conforme a tale principio.
In tal modo la Corte di merito omette di tener pre- -207-
sente che se ciò è esatto per il provvedimento di dispensa della TI, non è invece in linea con la pronunciata declaratoria di nullità di tutti gli atti precedenti all'insorgere dell'agitazione psico-moto ria del predetto giudice popolare, avendo questa Cor
te, con la citata sentenza, affermato il principio della piena validità di tutti gli atti compiuti dal giudice popolare quali che siano le sue condizioni psichiche o fisiche al momento del compimento di ta li atti, validità che si protrae fino al momento del la sua sostituzione, principio questo, come è evi-
dente, del tutto in contrasto con la pronuncia di nullità di tutti gli atti precedenti cui la TI
aveva partecipato, nullità che non poteva essere pro nunciata mancando un provvedimento idoneo per legge a far ritenere la TI incapace a tale epoca sotto 3
il profilo psichico, mancanza che evidenzia la "peri colosità" di un principio che sancisca la possibili tà di annullamento di atti e provvedimenti giurisdi zionali sotto il profilo della mancanza di idoneità
psico-fisica del giudice, mancanza discrezionalmente ritenuta da altro giudice in assenza di un apposito obiettivo provvedimento idoneo per legge a stabilire una tale inidoneità.
Non è superfluo evidenziare che stante la natura del -- 208 -
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la nullità essa investe le sentenze di primo e secon do grado relativamente a tutti gli imputati origina-
riamente tratti a giudizio.
In conclusione questa Corte deve dichiarare la nulli tà del giudizio di primo grado e di quello di secon do grado e delle correlative sentenze nei confronti dei suddetti ricorrentie ordinare la trasmissione de-
gli atti alla Corte di assise di LA per il giu-
dizio.
P. Q. M.
La Corte di Cassazione
Annulla la sentenza impugnata e quella di primo gra do e rinvia gli atti alla Corte di assise di LA
per il giudizio.
Roma 10 giugno 1987
IL PRESIDENTE
dott.AN
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
dott.NI Lubrano Di Ricco.
KlewजПісо Depositato in Cancelleria DIRETTORE DI SEZIONE
FEB. 1988 (Carl.
IL CANCELLIERE
- 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
303 in relazione agli artt.302, 270, 284 e 286 C.P.
2 81 al. e cpv. C.P., 21 L.18.4.75 n.110, 12 e 14
145 del delitto p. ee p. dagli artt. 81 al. cpv., 648
1 AL operando anche materialmente con il colloca 1 e 147 per insufficienza di prove;
11 NE venga sottoposto a libertà vigilata per un