Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 4 settembre 1977 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 4 maggio 2001 |
Commentari • 23
- 1. Furtohttps://www.studiocataldi.it/
Il furto è il reato previsto dall'art. 624 c.p. che punisce chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, al fine di trarne profitto, con la reclusione fino a 3 anni e la multa fino a 516 euro Il reato di furto nel codice penale La pena per il furto Il bene giuridico tutelato Procedibilità Furto: i soggetti Soggetto attivo Soggetto passivo Elemento soggettivo Oggetto del reato di furto La destinazione d'uso Il requisito dell'altruità della cosa Furto: la condotta punita Impossessamento Furto al supermercato Furto aggravato e attenuato Furto aggravato Furto attenuato Ipotesi particolari di furto Furto in abitazione Furto con strappo Furti minori La giurisprudenza sul reato di furto Il …
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Giurisprudenza • 128
- 1. Corte d'Appello Napoli, sentenza 29/04/2025, n. 109Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione controversie di Lavoro e Previdenza Composta dai magistrati: 1) Dr.ssa Vincenza Totaro, Presidente 2) Dr.ssa Rosa Del Prete, Consigliere 3) Dr. Anselmo Del Fiacco Giudice Ausiliario Relatore All'udienza del 13/01/2025, nella causa RG 301/2021, ha pronunciato in grado d'appello la seguente SENTENZA TRA Parte_1 , in persona del R.L. p.t., difeso dall'avv. Alessandro Mineo, domiciliato in via A. De Gasperi, n. 55, Napoli appellante E Controparte_1 , difeso dall'avv. Maria Conforti, domiciliato in via A. Pierantoni n.24, Santa Maria Capua Vetere (CE) appellato * * * Con ricorso depositato in …Leggi di più...
- rigetto domanda·
- ricorso introduttivo·
- diritto del lavoro·
- compensazione spese·
- riforma sentenza·
- previdenza·
- sentenza impugnata·
- appello
Versioni del testo
- Art. 1.
Al primo comma dell'articolo 1 della legge 22 maggio 1975, n. 152 , dopo le parole: "armi da guerra, tipo guerra o le materie esplodenti", sono aggiunte le seguenti: "e gli ordigni esplosivi o incendiari di cui all' articolo 1 della legge 18 aprile 1975, n. 110 , nonche' ai reati di illegale fabbricazione, importazione e vendita di armi comuni da sparo".
La disposizione del primo comma dell'articolo 1 della citata legge 22 maggio 1975, n. 152 , si applica altresi' ai reati di furto e rapina aggravati, previsti dall'articolo 4 della presente legge. - Art. 2.
L' articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152 , e' sostituito dal seguente:
"E' vietato l'uso di caschi protettivi, o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza giustificato motivo. E' in ogni caso vietato l'uso predetto in occasione di manifestazioni che si svolgano in luogo pubblico o aperto al pubblico, tranne quelle di carattere sportivo che tale uso comportino.
Il contravventore e' punito con l'arresto da sei a dodici mesi e con l'ammenda da lire centocinquantamila a lire quattrocentomila.
Per la contravvenzione di cui al presente articolo e' facoltativo l'arresto in flagranza". - Art. 3.
Nel corso del procedimento per i reati concernenti le armi e gli esplosivi, nonche' per quelli previsti dagli articoli 241 , 285 , 286 e 306 del codice penale e dalla legge 20 giugno 1952, n. 645 , e successive modificazioni, l'autorita' giudiziaria dispone sempre, con decreto motivato, il sequestro dell'immobile, che sia sede di enti, associazioni o gruppi, quando in tale sede siano rinvenuti armi da sparo, esplosivi o ordigni esplosivi o incendiari, ovvero quando l'immobile sia pertinente al reato. Non puo' essere nominato custode dell'immobile sequestrato l'indiziato o l'imputato dei reati per cui si procede ne' persona aderente agli enti, associazioni o gruppi suddetti.
Nella flagranza del reato, gli ufficiali di pubblica sicurezza procedono allo stesso modo trasmettendo, nelle quarantotto ore, il processo verbale all'autorita' giudiziaria, indicata nel primo capoverso dell' articolo 238 del codice di procedura penale .
Quando il procedimento e' definito con sentenza di condanna e' sempre ordinata la confisca dell'immobile di cui al primo comma, se appartenente al condannato.
Nel corso del procedimento il giudice deve disporre la restituzione dell'immobile sequestrato non appartenente all'imputato a chi provi di averne diritto, sempre che il mantenimento del sequestro non sia necessario per il procedimento.