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6 maggio 1975
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5 novembre 2013
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1 febbraio 2022
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Art. 14. Armi inidonee e non catalogate
Qualora le armi comuni da sparo e le canne presentate al Banco od alle sezioni non superino la prova prescritta dall' articolo 1 della legge 23 febbraio 1960, n. 186 , ovvero risultino non catalogate o non conformi ai tipi catalogati ((ovvero non superino la verifica di cui all'articolo 23, comma 12-sexiesdecies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,)) , e' dato avviso entro trenta giorni, a cura del Banco o della sezione, al produttore od allo importatore.
Trascorsi trenta giorni dalla comunicazione dell'avviso di cui al primo comma senza che il produttore abbia disposto il ritiro delle armi ovvero senza che l'importatore abbia richiesto il rinvio, a sue spese, delle armi medesime alla dogana che ha provveduto alla loro nazionalizzazione, per la rispedizione all'estero, le armi si considerano abbandonate e sono versate alla competente direzione di artiglieria che puo' disporne la rottamazione e la successiva alienazione.
Sono del pari considerate abbandonate le armi rinviate alla dogana ai sensi del comma precedente, delle quali l'importatore non abbia richiesto la rispedizione fuori dal territorio doganale entro venti giorni dalla comunicazione all'interessato da parte della dogana medesima.
La rispedizione all'estero delle armi inidonee o non catalogate e' effettuata in deroga ai divieti economici e valutari in materia di armi e comporta lo sgravio dei diritti doganali liquidati all'atto dell'importazione ed il rimborso di quelli gia' pagati, esclusi in ogni caso i corrispettivi per servizi resi.
Le disposizioni contenute nel secondo, terzo e quarto comma sono applicabili anche per la restituzione ai produttori ed agli importatori delle armi di cui sia stato eventualmente richiesto il deposito o l'esibizione da parte del Ministero dell'interno per la catalogazione ai sensi del precedente articolo 7.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 SETTEMBRE 2013, N. 121)) .
Qualora le armi comuni da sparo e le canne presentate al Banco od alle sezioni non superino la prova prescritta dall' articolo 1 della legge 23 febbraio 1960, n. 186 , ovvero risultino non catalogate o non conformi ai tipi catalogati ((ovvero non superino la verifica di cui all'articolo 23, comma 12-sexiesdecies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,)) , e' dato avviso entro trenta giorni, a cura del Banco o della sezione, al produttore od allo importatore.
Trascorsi trenta giorni dalla comunicazione dell'avviso di cui al primo comma senza che il produttore abbia disposto il ritiro delle armi ovvero senza che l'importatore abbia richiesto il rinvio, a sue spese, delle armi medesime alla dogana che ha provveduto alla loro nazionalizzazione, per la rispedizione all'estero, le armi si considerano abbandonate e sono versate alla competente direzione di artiglieria che puo' disporne la rottamazione e la successiva alienazione.
Sono del pari considerate abbandonate le armi rinviate alla dogana ai sensi del comma precedente, delle quali l'importatore non abbia richiesto la rispedizione fuori dal territorio doganale entro venti giorni dalla comunicazione all'interessato da parte della dogana medesima.
La rispedizione all'estero delle armi inidonee o non catalogate e' effettuata in deroga ai divieti economici e valutari in materia di armi e comporta lo sgravio dei diritti doganali liquidati all'atto dell'importazione ed il rimborso di quelli gia' pagati, esclusi in ogni caso i corrispettivi per servizi resi.
Le disposizioni contenute nel secondo, terzo e quarto comma sono applicabili anche per la restituzione ai produttori ed agli importatori delle armi di cui sia stato eventualmente richiesto il deposito o l'esibizione da parte del Ministero dell'interno per la catalogazione ai sensi del precedente articolo 7.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 SETTEMBRE 2013, N. 121)) .
Commentario • 1
- 1. Reato continuato e recidiva: un’apparente distonia risolta alla luce di una lettura finalisticaLa Redazione · https://ilsistemadeldirittopenale.it/ · 15 aprile 2026 · 6.854912
[…] IL CASO La sentenza gravata aveva confermato la condanna disposta, a seguito di giudizio abbreviato, dal Gip, riqualificando i capi di imputazione nell'unica fattispecie di detenzione di cui agli artt. 10 e 14 della legge n. 110 del 1975, ed operando la continuazione per i residui reati. […]
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Giurisprudenza • 14
- 1. Cass. pen., sez. VII, sentenza 23/02/2021, n. 6854Provvedimento: […] Con il primo motivo di ricorso, deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., inosservanza ed erronea applicazione della legge in relazione all'art. 192, commi 1 e 2, cod. proc. pen. e agli artt. 10 e 14 legge n. 110 del 1975, nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione. […]Leggi di più...
- art. 192 cod. proc. pen.·
- prescrizione del reato·
- art. 606 cod. proc. pen.·
- beneficio della non menzione·
- art. 157 cod. pen.·
- sospensione condizionale della pena·
- art. 10 e 14 legge n. 497/1974·
- art. 697 cod. pen.