Articolo 22 del Codice penale
Articolo 21Articolo 23
Versione
1 luglio 1931
>
Versione
21 dicembre 1962
>
Versione
5 maggio 1994
Art. 22.

(Ergastolo)

La pena dell'ergastolo e' perpetua, ed e' scontata in uno degli stabilimenti a cio' destinati, con l'obbligo del lavoro e con l'isolamento notturno.

Il condannato all'ergastolo puo' essere ammesso al lavoro all'aperto.

COMMA ABROGATO DALLA L. 25 NOVEMBRE 1962, N. 1634 .

COMMA ABROGATO DALLA L. 25 NOVEMBRE 1962, N. 1634 .
((139)) ------------- AGGIORNAMENTO (139)
La Corte Costituzionale con sentenza 27-28 aprile 1994, n. 168 (in G.U. 1ª s.s. 04/05/1994, n. 19) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 17 e 22 del codice penale nella parte in cui non escludono l'applicazione della pena dell'ergastolo al minore imputabile".
Entrata in vigore il 5 maggio 1994
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente