Articolo 2 della Legge 3 febbraio 1975, n. 18
Articolo 1Articolo 3
Versione
6 marzo 1975
Art. 2.
La firma apposta su qualsiasi atto, senza alcuna assistenza, dalla persona affetta da cecita', e' vincolante ai fini delle obbligazioni e delle responsabilita' connesse.
Resta ferma il divieto di cui all'articolo 604, ultimo comma, del codice civile .
Entrata in vigore il 6 marzo 1975
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