Sentenza 15 aprile 2008
Massime • 1
In tema di prova, sono utilizzabili le dichiarazioni del teste divenuto successivamente irreperibile, in precedenza rese in un diverso procedimento nelle forme dell'incidente probatorio contro un imputato il cui difensore non aveva partecipato all'assunzione, in quanto la regola dell'utilizzabilità "condizionata" stabilita dall'art. 238, comma secondo bis, cod. proc. pen., deve essere coordinata con quella del comma terzo della predetta disposizione.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 15/04/2008, n. 26166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26166 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ONORATO Pierluigi - Presidente - del 15/04/2008
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARMO Margherita - rel. Consigliere - N. 00970
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SENSINI Maria Silvia - Consigliere - N. 027547/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
H.A., N. il __19/01/1975__;
avverso la SENTENZA del 20 (Ndr: testo originale non comprensibile) CORTE APPELLO di GENOVA;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Marmo MARGHERITA;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CIAMPOLI LUIGI che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
Udito il difensore avv. COLAIACOMO Graziella sostituto processuale dell'avvocato FREDIANI Enzo Giulio Frediani.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza pronunciata il 21 aprile 2004 il Tribunale di Massa dichiarava H.A. responsabile del reato di cui all'art. 81 cpv. c.p., art. 110 c.p. e D.P.R. n. 390 del 1990, art. 73 perché,
in concorso con altra persona, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, deteneva a fine di spaccio e poi spacciava vari quantitativi di sostanza stupefacente (cocaina) (per fatti commessi in __Carrara ed Ameglia fino al 29 maggio 2000__) (capo A);
- del reato di cui all'art. 600 bis c.p. e art. 600 sexies c.p., comma 3, perché, dopo averla acquistata in Albania e condotta in
Italia, induceva alla prostituzione la minore N.S., (nata __l'8 marzo 1987__) e ne sfruttava l'attività di prostituzione. In particolare costringeva la stessa a "lavorare" sulla strada in compagnia di altre due ragazze G.N. (__Nadia__) e V.
A. (__Ana__) e a consegnare il provento dell'attività di regola presso il bar "__Centrale__" di __Avenza (MS)__ sito in __via Giovan Pietro 17__, con l'aggravante di aver commesso il fatto con violenza ed in particolare picchiandola in continuazione, costringendola con violenza a subire atti sessuali e minacciandola di gravi sciagure per lei e per la sua famiglia nel caso di diminuzione dei guadagni o di interruzione della sua attività (per fatti commessi in __Carrara ed Ameglia nell'aprile del 2001__) (capo C); - del reato di cui all'art. 609 bis c.p. e art. 609 septies c.p., n. 4 e art. 61 c.p., n. 2, per avere costretto, usandole violenza, la minore N.S., (nata __l'8 marzo 1987__), a subire atti sessuali. (in __Carrara ed Ameglia nell'aprile 2001__) (con la recidiva specifica reiterata infrauinquennale), reati unificati dal vincolo della continuazione e riconosciuta, quanto al capo A, l'attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, condannava l'imputato alla pena di anni sette e mesi sei di reclusione ed Euro 3.000,00 di multa con le pene accessorie.
Con sentenza pronunciata il 20 ottobre 2006 la Corte di Appello di Genova confermava la sentenza del Tribunale di Massa. Ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato chiedendo l'annullamento dell'impugnata sentenza per i motivi che saranno nel prosieguo analiticamente esaminati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo ed il secondo motivo di ricorso, per la loro logica e giuridica connessione, vanno esaminati congiuntamente. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione di cui all'art. 500 c.p.p., comma 4, art. 403 c.p.p. e la violazione di cui all'art. 500 c.p.p., comma 4 e art. 403 c.p.p., nonché la violazione di cui all'art. 111 Cost., commi 2, 3 e 5. Deduce il ricorrente che la condanna si fondava esclusivamente su dichiarazioni della parte offesa, divenute irripetibili per l'allontanamento della stessa, ma inutilizzabili in quanto esse erano state rese in incidente probatorio del 30 maggio 2001, nell'ambito di un procedimento nei confronti di altri imputati al quale egli non aveva partecipato nonostante la già rivestita qualità di formale indagato nel presente procedimento, (a seguito di querela-denuncia del 19 maggio 2001).
Ritiene il ricorrente che, ai sensi dell'art. 403 c.p.p. e comunque dell'art. 238 c.p.p., art. 511 bis c.p.p., art. 511 c.p.p., comma 2, avrebbe dovuto escludersi, in siffatta situazione, l'utilizzabilità della deposizione della parte offesa.
Con il secondo motivo l' H. lamenta la violazione di cui all'art. 500 c.p.p., comma 4. Deduce il ricorrente che detta norma non poteva essere invocata con riferimento al generico metus indicato nella motivazione della sentenza impugnata. La sentenza impugnata lo descriveva come consistito in minacce emerse nel processo celebratosi a Genova e non quindi nel processo di Massa, senza specificazioni in ordine alla loro materialità e senza dar conto di come esse fossero evincibili ex actis nel presente procedimento.
I motivi sono infondati.
Per quel che attiene all'utilizzabilità delle dichiarazioni rese in altro procedimento dalla parte offesa, rileva il Collegio che ai sensi dell'art. 238 c.p.p., comma 1 "è ammessa l'acquisizione al fascicolo del dibattimento di verbali di prove di altro procedimento penale se si tratta di prove assunte nell'incidente probatorio o nel dibattimento".
È vero che il citato articolo, comma 2 bis prevede che "nei casi previsti dai commi 1 e 2 i verbali di dichiarazioni possono essere utilizzati contro l'imputato soltanto se il suo difensore ha partecipato all'assunzione della prova"; peraltro tale disposizione va coordinata con quella contenuta nel successivo comma 3 del citato articolo, secondo cui "è comunque ammessa l'acquisizione della documentazione di atti che non sono ripetibili. Se la ripetizione dell'atto è divenuta impossibile per fatti o circostanze sopravvenuti, l'acquisizione è ammessa se si tratta di fatti o circostanze imprevedibili".
In ordine all'impossibilità di ripetizione della prova per sopravvenuta irreperibilità della parte offesa trova applicazione l'art. 500 c.p.p., comma 4, secondo cui, quando, anche per le circostanze emerse nel dibattimento, vi sono elementi concreti per ritenere che il testimone è stato sottoposto a violenza o minaccia perché non deponga o deponga il falso, le dichiarazioni contenute nel fascicolo del pubblico ministero precedentemente rese dal testimone sono acquisite al fascicolo del dibattimento e quelle previste dal comma 3 possono essere utilizzate.
In proposito questa Corte (per tutte Cass. pen. sez. 2 sent. 22 gennaio 2008, n. 5997, Atonna) ha rilevato che "l'acquisizione probatoria delle dichiarazioni rese in precedenza dal testimone è giustificata anche dall'emersione in dibattimento di circostanze che diano la prova che il testimone è stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o altra utilità, senza che sia necessario che il giudice disponga specifici accertamenti, purché detti elementi siano concreti e quindi precisi nella loro consistenza materiale, univoci nel dimostrare che la reticenza è stata indotta da un'azione esterna alla libera scelta del testimone". Nel caso in esame il giudice di primo grado ha rilevato che dalla testimonianza resa all'udienza del 7 aprile 2004 dall'ispettore R. e dalle lettere del servizio sociale, acquisite su accordo delle parti alla stessa udienza, erano emersi concreti elementi dai quali risultava che la teste N. era stata sottoposta a minaccia per impedirle di testimoniare.
In particolare dalla deposizione del R. risultava che la N., dopo l'incidente probatorio a cui era stata sottoposta, aveva confidato al teste di avere paura, specificando di avere problemi con i suoi connazionali a causa di tale deposizione e che non si sentiva sicura nel rimanere dove si trovava. Dalla lettera del Servizio Sociale del 28 agosto 2001 risultava inoltre che la ragazza appariva molto spaventata e facilmente condizionabile dalle figure adulte albanesi.
Considerato che, come ha correttamente rilevato la Corte di merito, l'art. 500 c.p.p., comma 4, richiede soltanto l'esistenza di elementi concreti per ritenere che il teste sia oggetto di violenza e minaccia in ordine alla deposizione, considerato che tali elementi possono emergere anche in dibattimento, come specifica l'art. 500 c.p.p., comma 4, deve concludersi che nel caso in esame, a fronte dell'accertata irripetibilità dell'esame per sopravvenuta irreperibilità della parte offesa, sono state legittimamente acquisite le dichiarazioni rese dalla quest'ultima in sede di incidente probatorio relativo ad altro procedimento. Giova precisare che, trattandosi di prove assunte in procedimento diverso da quello in cui la prova testimoniale viene acquisita, non trova applicazione l'art. 403 c.p.p., comma 1 bis, citato dal ricorrente che ha invece ad oggetto l'inutilizzabilità in dibattimento delle prove assunte con incidente probatorio nell'ambito del medesimo procedimento in assenza del difensore. Vanno quindi respinti entrambi i motivi di ricorso.
Consegue al rigetto del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 15 aprile 2008.
Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2008