Versione
1 luglio 1931
1 luglio 1931
>
Versione
5 ottobre 1944
5 ottobre 1944
>
Versione
5 maggio 1994
5 maggio 1994
Art. 17.
(Pene principali: specie)
Le pene principali stabilite per i delitti sono:
1° NUMERO SOPPRESSO DAL D.LGS. LUOGOTENZIALE 10 AGOSTO 1944, N. 224;
2° l'ergastolo; ((139))
3° la reclusione;
4° la multa.
Le pene principali stabilite per le contravvenzioni sono:
1° l'arresto;
2° l'ammenda.
------------- AGGIORNAMENTO (139)
La Corte Costituzionale con sentenza 27-28 aprile 1994, n. 168 (in G.U. 1ª s.s. 04/05/1994, n. 19) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 17 e 22 del codice penale nella parte in cui non escludono l'applicazione della pena dell'ergastolo al minore imputabile".
(Pene principali: specie)
Le pene principali stabilite per i delitti sono:
1° NUMERO SOPPRESSO DAL D.LGS. LUOGOTENZIALE 10 AGOSTO 1944, N. 224;
2° l'ergastolo; ((139))
3° la reclusione;
4° la multa.
Le pene principali stabilite per le contravvenzioni sono:
1° l'arresto;
2° l'ammenda.
------------- AGGIORNAMENTO (139)
La Corte Costituzionale con sentenza 27-28 aprile 1994, n. 168 (in G.U. 1ª s.s. 04/05/1994, n. 19) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 17 e 22 del codice penale nella parte in cui non escludono l'applicazione della pena dell'ergastolo al minore imputabile".
Commentari • 273
- 1. Art. 5 disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penalehttps://www.brocardi.it/ · 306.51764
I reati si considerano delitti o contravvenzioni secondo la diversa specie delle pene per essi rispettivamente stabilite, sempre che la pena sia fra quelle indicate nell'articolo 17 del codice penale. Tuttavia sono considerati contravvenzioni i reati preveduti dalle leggi anteriori al 19 ottobre 1930 per i quali dalla legge è stabilita la pena della multa non superiore a lire duemila, sola ovvero congiuntamente o alternativamente con l'ammenda o con una pena pecuniaria senza indicazione della specie, anche se determinate in misura fissa o proporzionale. Non si tiene conto degli aumenti della pena della multa derivanti dal concorso di circostanze aggravanti.
Leggi di più…
Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/10/2025, n. 35436Provvedimento: […] Sul tema è stato condivisibilmente affermato, quanto all'art. 165, comma 5, cod. pen., che si tratta di una disposizione che, pur non rientrando nel trattamento sanzionatorio ai sensi dell'art. 17 cod. pen., costituisce un requisito accessorio alla pena e concorre alla sua esecuzione in quanto impone prescrizioni ed oneri dal contenuto afflittivo tale da farle assumere una natura sostanziale;Leggi di più...
- art. 2 cod. pen.·
- difetto di correlazione·
- art. 25 Cost.·
- patteggiamento·
- art. 17 cod. pen.·
- art. 165 cod. pen.·
- retroattività legge penale·
- annullamento senza rinvio·
- sospensione condizionale della pena·
- art. 165 comma 5 cod. pen.