Articolo 17 del Codice penale
Articolo 16Articolo 18
Versione
1 luglio 1931
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Versione
5 ottobre 1944
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Versione
5 maggio 1994
Art. 17.

(Pene principali: specie)

Le pene principali stabilite per i delitti sono:

1° NUMERO SOPPRESSO DAL D.LGS. LUOGOTENZIALE 10 AGOSTO 1944, N. 224;

2° l'ergastolo; ((139))

3° la reclusione;

4° la multa.

Le pene principali stabilite per le contravvenzioni sono:

1° l'arresto;

2° l'ammenda.
------------- AGGIORNAMENTO (139)
La Corte Costituzionale con sentenza 27-28 aprile 1994, n. 168 (in G.U. 1ª s.s. 04/05/1994, n. 19) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 17 e 22 del codice penale nella parte in cui non escludono l'applicazione della pena dell'ergastolo al minore imputabile".
Entrata in vigore il 5 maggio 1994
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