Sentenza 10 agosto 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 10/08/2001, n. 11016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11016 |
| Data del deposito : | 10 agosto 2001 |
Testo completo
E 6 8 N 1 10 16 /01 9 A C.C. 1 O I / I 5 R 4 Z / . A 6 A N R 2 T EPUBBLICA T . - U S R . I B B P . . I G L E D IN NOME DEL P OLO ALIA R L R L T A E . D A B I ORTE SUPREMA DI CASSAZIONE D A S A T I N E E T R S 3 E N I SEZIONE QUINTA CIVILE 1 E T A S . E A N M Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N.11922/98 Dott. Mario Delli Priscoli Consigliere Dott. Mario Cicala Consigliere Cron. 23636 Dott. Eugenio Amari Consigliere Rep. Dott. Antonio Merone TIRELLI Cons. Rel. Ud. 08/05/01 Dott. Francesco ha pronunciato la seguente: SENTENZA Oggetto: sul ricorso proposto da: lucive deamual Amministrazione delle Finanze dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per legge;
- ricorrente contro snc Immobiliare LO DO e C., elettivamente l'avv.domiciliata in Roma, piazza Mazzini 27, presso Giovanni Di Gioia, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
A C P E T R O C controricorrente 9 avverso la sentenza n. 97410202, depositata il 5/5/1997 3 1 1 dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'8/5/2001 dal Relatore Cons. Francesco Tirelli;
Udito l'avvocato dello Stato Arena, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Gambardella, che ha concluso anch'egli per l'accoglimento del ricorso;
La Corte, osserva quanto segue. Con sentenza in data 11/3/1997, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio riformava parzialmente la decisione con la quale la Commissione Tributaria di 1° Grado di Latina aveva limitato al periodo 28/11/1980-3/3/1983 l'efficacia dell'accertamento con cui il locale Ufficio del Registro aveva elevato a £. 446.850.000 il valore finale degli immobili indicati nella denuncia dell'INVIM decennale dalla snc ME (poi snc Immobiliare LO DO e C.). Osservava infatti la Commissione Regionale che la contribuente aveva interposto appello, precisando che la base imponibile andava ridotta a £. 301.500.000 in quanto le unità immobiliari da 2 prendere in considerazione non erano quattro, ma soltanto due, che avendo avuto carattere strumentale fino al 1980, dovevano ritenersi esenti dall'INVIM ai sensi dell'art. 25/2, lett. d) del DPR n. 643/1972. Tale ultima affermazione non poteva essere, però, condivisa, perché l'esenzioneintegralmente spettava soltanto per il periodo di effettivo utilizzo del bene a fini strumentali, che nel caso di specie era cessato il 28/11/1980 per l'immobile di cui al punto 3 dell'avviso di accertamento, stato per quello di cui al mentre non vi era mai punto 2. Tenuto conto di quanto sopra e considerato che l'Ufficio aveva concordato sulla riduzione della base imponubile a £. 301.500.000, dichiarava che per quanto concerneva il primo dei due immobili sopra indicati, poteva tassarsi soltanto l'incremento di valore registrato nel periodo 28/11/1980-3/3/1983, mentre per quel che atteneva il secondo doveva aversi riguardo all'intero aumento verificatosi nel decennio dall'acquisto. L'Amministrazione ricorreva allora per cassazione, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 25/2, lett. d) del DPR n. 643/1972, nonché 3 contraddittoria ed insufficiente motivazione su di un punto decisivo della controversia. Esponeva a tal fine la ricorrente che anche in base all'interpretazione datane in sede di legittimità, la normativa sopra indicata riconosceva l'esenzione unicamente agli immobili che avessero ricevuto la destinazione ivi prevista per l'intero decennio di riferimento. Non essendosi uniformata a tale principio, la sentenza impugnata andava perciò cassata con ogni consequenziale statuizione. L'intimata resisteva con controricorso e la causa della pubblica udienza veniva decisa all'esito dell'8/5/2001. MOTIVI DELLA DECISIONE Osserva innanzitutto il Collegio che l'INVIM venne introdotta dal DPR n. 643/1972 al fine di colpire l'incremento di valore degli immobili al momento del loro trasferimento (art. 2) nonché al compimento di ogni decennio dall'acquisto nel caso di beni appartenenti, a titolo di proprietà o di enfiteusi, ad enti pubblici od a società di ogni tipo (art.3). Non valendo tale ultimo obbligo per gli immobili utilizzati direttamente nell'esercizio 4 dell'attività commerciale e non suscettibili di radicali diversa destinazione senza ristrutturazioni, sorse il problema di accertare quale trattamento dovesse essere riservato a quei fabbricati che si fossero trovati nelle predette condizioni per una parte soltanto del decennio. E, come spesso succede, la questione ha registrato una pluralità di risposte, perché accanto ai fautori di tesi più favorevoli per i contribuenti, interpretazioni e pronunce chevi furono altre optarono per la necessità di una utilizzazione ininterrotta per l'intero decennio (v. in tal senso, per i giudici tributari di legittimità, Commissione Tributaria Centrale 1989/07386, 1990/01806, 1995/00293, 1995/01264, 1997/04846, 1998/00256 e 1999/07573). Chiamata a pronunciarsi sul punto, anche questa Suprema Corte si è orientata nel senso di riconoscere l'esenzione in parola ai soli fabbricati che avessero ricevuto la destinazione da essa contemplata per tutto l'arco temporale di riferimento (C.Cass. 1992/07187, 1992/08184, 1994/09798 e 1994/10459). C.Cass. 1994/01718 si è, per la verità, pronunciata per la soluzione opposta, ma le sue conclusioni 5 sono state ripudiate dalla successiva C. Cass. 1999/09525, che dopo aver sottolineato il carattere di continuità ed unitarietà che connotava la fattispecie impositiva dell'INVIM, ha ulteriormente aggiunto che l'operatività dell'esenzione di cui all'art. 25/2, lett. d) presupponeva l'ininterrotto persistere delle condizioni ivi previste, con la conseguenza che qualora la destinazione del bene a fini strumentali avesse avuto una durata inferiore al decennio, l'imposta avrebbe dovuto essere commisurata all'intero incremento di valore medio tempore verificatosi. Una tassazione parziale avrebbe, d'altronde, finito col risolversi in una esenzione temporanea assolutamente non prevista dal testo normativo, che quando aveva voluto derogare alla regola generale, l'aveva espressamente detto, com'era appunto avvenuto nel caso degli immobili cui fosse stata impressa, per almeno otto anni, una destinazione di particolare interesse sociale. Non ravvisandosi alcun valido motivo per discostarsi dal predetto indirizzo (condiviso, in seguito, anche da C. Cass. 2001/03728 e 2001/03856), rimane unicamente da sottolineare la totale ininfluenza del fatto che la denuncia di cui 6 si discute possa aver riguardato 1'INVIM straordinaria di cui al DL n. 55/1983, perché tanto la stessa quanto quella di cui al DL n.299/1991 non hanno rappresentato altro che una mera anticipazione dell'ordinaria imposta decennale. A riprova di quanto sopra, giova considerare che l'art. 26 del citato DL, convertito dalla legge n. 131/1983, si è limitato ad esentare dal pagamento gli immobili di cui all'art. 25/2 del DPR n. 643/1972, rinviando espressamente per tutto quanto non previsto alla disciplina generale in tema d'imposta decennale che, come si è visto, accorda il beneficio soltanto in caso di utilizzazioni durate per tutto il decennio. In considerazione di quanto sopra, deve pertanto affermarsi che anche per quanto riguardava l'immobile di cui al punto 3 dell'avviso di accertamento, occorreva fare riferimento all'intero valore conseguito dal bene nell'arco temporale di riferimento. Essendosi informata ad un opposto principio, la sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio degli atti ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, che deciderà anche sulle spese del presente giudizio. 7
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia gli atti, anche per le spese del presente giudizio, ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio. Roma, 1'8/5/2001 E N O I IL CONSIGLIEREERE EST. Z panceres fill A S TO IL PRESIDENTE Maño Hel IL CANCELLIERE NA AS DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 10 AGO. 2001 IL CANCELLIERE CA moldi つ NA AS A I R 6 5 E 8 . A 9 N 1 N T O / - I U 4 Z / B B 6 I A . 2 R L R . T L R T . S A I P . . G D B E A A L R I T E R D 1 A E I 3 D S 1 T N . E E A S N T I M N A E S E