Sentenza 4 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 04/04/2003, n. 5269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5269 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2003 |
Testo completo
- REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO05 269 /03 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giovanni LOSAVIO - Presidente R.G.N. 769/01 Dott. Giammarco CAPPUCCIO Consigliere Cron. 11707 Dott. RA FELICETTI Consigliere Dott. Renato RORDORF Consigliere Rep.1456 Ud. 17/01/2003 Dott. Aldo CECCHERINI Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TO NC, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PRINCIPESSA CLOTILDE 1, presso l'avvocato FABRIZIO CRISCUOLO, rappresentato e difeso dagli avvocati DANILO ANTONACI, EUGENIO ROMITA, giusta procura in calce al ricorso;
ricorrente
contro
BALTOLU ALBA, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE 1 POLA 31, presso l'avvocato STELLACCI, rappresentata e difesa dagli avvocati MARCELLO PETRUCCI, DAVIDE GUERCIA 2003 SAMMARCO, giusta procura a margine del controricorso;
92 controricorrente avverso la sentenza n. 3182/00 del Tribunale di LECCE, depositata il 07/09/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/01/2003 dal Consigliere dott. Aldo Ceccherini;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato il 23 gennaio 1998, RA AN propose appello davanti al Tribunale di Lecce contro la sentenza del pretore di Lecce che, pur acco- gliendo la sua domanda di risarcimento danni da infil- trazioni d'acqua provenienti dall'abitazione della con- venuta Alba BA, e condannando quest'ultima al pa- gamento della somma relativa, nei limiti di quanto de- terminato da una consulenza tecnica assunta in causa, aveva dichiarato compensate le spese. L'appellante de- dusse quali motivi di censura l'illogica ed erronea va- lutazione del comportamento delle parti e 1'insussistenza della reciproca soccombenza. L'appellata si costituì, chiedendo il rigetto dell'appello. Il Tribunale di Lecce, con sentenza in data 23 ot- tobre 2000, respinse l'appello e condannò l'appellante 3 2 al pagamento delle spese del gravame. Osservò il tribu- nale che la decisione del primo giudice era da condivi- dersi, essendo basata su circostanze rilevanti sul pia- no della valutazione del comportamento delle parti nel- la controversia, quali la reiterata disponibilità della BA al componimento della lite ancor prima che l'indagine tecnica appurasse la reale causa di spandi- mento dell'acqua (e ciò, al fine di non gravare il pro- cedimento delle spese della consulenza), l'offerta del risarcimento in forma specifica sin dalla seconda udienza, l'ulteriore offerta banco iudicis del pagamen- to di £ 1.180.000, accertate dal consulente per la ri- parazione del danno, e la successiva reiterazione di quest'ultima offerta. La compensazione era altresì giu- stificata dal fatto che era cessata la materia del con- tendere sull'an della pretesa risarcitoria in conse- guenza del responsabile atteggiamento della BA. Per la cassazione della sentenza di appello, noti- ficata il 25 ottobre 2000, il AN ricorre con atto notificato il 21 dicembre 2000, proponendo un unico mo- tivo. L'intimata resiste con controricorso notificato il 26 gennaio 2001. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso si denunzia la viola- zione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., 3 L nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria moti- vazione. Il motivo è articolato in tre censure. La prima di esse verte sulla valutazione che il primo giudice ha dato del comportamento delle parti, per non aver consi- derato la fase antecedente l'instaurazione del giudizio e per non aver valutato correttamente il comportamento della convenuta nel giudizio. Peraltro, il rifiuto del AN di definire la controversia con il versamento di una somma inferiore al dovuto e senza tener conto delle spese legali, era giustificato e non meritevole della qualificazione negativa datane dai giudici di me- rito. Questo motivo è diretto a censurare affermazioni contenute nella sentenza di primo grado, ed è conse- guentemente inammissibile nel giudizio d'impugnazione avverso la sentenza d'appello. La seconda censura verte sull'affermazione della reciproca soccombenza, essendo stata nel giudizio pres- soché interamente accolta la domanda attrice, superiore di appena £ 84.000 a quella stimata dal consulente tec- nico d'ufficio. Quanto all'offerta banco iudicis, irri- levante se non seguita dal pagamento, essa era stata rifiutata perché inferiore alla somma stimata dal con- sulente. La censura attiene non già alla coerenza logica, bensì al merito delle valutazioni espresse dal giudice nella sentenza impugnata, ed in particolare all'apprez- zamento della parziale soccombenza dello stesso odierno ricorrente, che secondo il ricorrente dovrebbe esclu- dersi in ragione della modesta differenza esistente tra la somma richiesta e quella ottenuta. Si tratta di ac- certamenti inammissibili in questa sede di legittimità. La terza censura verte sulla ritenuta cessazione della materia del contendere in conseguenza dell'ammissione da parte della BA della propria responsabilità. La supposta cessazione della materia del contendere non vi era stata, e infatti il giudizio si era concluso con la condanna della convenuta al ri- £ sarcimento del danno. Anche questo motivo è inammissibile. Il giudice di merito ha considerato una cessazione parziale della ma- teria del contendere, limitata all'an debeatur, esclu- sivamente ai fini della valutazione del comportamento delle parti, nell'ambito di valutazioni di merito sot- tratte al giudizio di legittimità. In conclusione il ricorso deve essere respinto. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccomben- za e si liquidano come in dispositivo. 5
P. q. m.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorren- te al pagamento delle spese del grado di legittimità, liquidate in € 500,00, di cui € 400,00 per onorari, ol- tre alle spese generali e accessorie come per legge. Così deciso а Roma, in camera di consiglio, il giorno 17 gennaio 2003. на с ensore. Il Consigliere estensore Il Presidente alesavio (Aldo Ceccherini) (Giovanni Losavio) CORTE SUPREMA CASSAZIONE Prie be Civile Depostate Cancelleria IL CANCELLIERE Andres Branchi & APR. DOO 11 IL CANCELLIERE CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 7-4-2004 serie 4 al n. 10686 versate € 149.77 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) IL CANCELLIERE C1 Roberto Ricc 16