Articolo 5 della Legge 10 aprile 1951, n. 287
Articolo 4Articolo 6
Versione
22 maggio 1951
Art. 5. (Carattere unitario del Collegio giudicante).

Magistrati e giudici popolari costituiscono un collegio unico a tutti gli effetti.
Entrata in vigore il 22 maggio 1951
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