Articolo 4 della Legge 8 agosto 1977, n. 533
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4 maggio 2001
Art. 4. (( 1. Se il fatto previsto dall' articolo 624 del codice penale e' commesso su armi, munizioni od esplosivi nelle armerie ovvero in depositi o in altri locali adibiti alla custodia di armi, si procede d'ufficio e si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni e della multa da lire quattrocentomila a lire tre milioni.
2. Se concorre, inoltre, taluna delle circostanze previste dall' articolo 61 o dall' articolo 625, numeri 2) , 3) , 4) , 5) e 7), del codice penale , la pena e' della reclusione da cinque a dodici anni e della multa da lire due milioni a lire sei milioni.
3. La pena di cui al comma 2 si applica ai delitti di cui all' articolo 624-bis del codice penale aggravati ai sensi del comma 1.
4. La pena prevista al comma 3 e' diminuita fino a due terzi quando il fatto e' di lieve entita' ))
Entrata in vigore il 4 maggio 2001
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