Articolo 4 della Legge 18 febbraio 1987, n. 34
Articolo 3Articolo 5
Versione
8 marzo 1987
Art. 4. Dichiarazione di dissociazione successiva
all'entrata in vigore della legge 1. Se l'imputato o il condannato intendono rendere dichiarazioni ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, ovvero integrare quelle gia' rese, possono chiedere di esercitare tale facolta' entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. La richiesta va rivolta al pubblico ministero presso l'ufficio giudiziario davanti al quale e' pendente il processo, ovvero al pubblico ministero presso il giudice competente per l'incidente di esecuzione.
2. Il pubblico ministero, raccolte senza ritardo le dichiarazioni suddette, le trasmette immediatamente al giudice competente.
3. Il giudice competente a pronunciarsi, ai sensi degli articoli 2 e 3, in ordine alla sussistenza della dissociazione, acquisisce, relativamente ad ogni singolo procedimento sottoposto al suo esame, tutti gli elementi necessari per la decisione.
Entrata in vigore il 8 marzo 1987
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