Art. 303
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 GIUGNO 1999, N. 205))
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 GIUGNO 1999, N. 205))
(massima n. 1) Ai fini della sussistenza della responsabilità per pubblica apologia e quindi della realizzazione del delitto previsto dal secondo comma dell'art. 303 del codice penale col mezzo della stampa, è anche sufficiente che il colpevole collabori, in qualsiasi modo, alla stampa o anche soltanto alla diffusione dello stampato attraverso il quale e con il quale si realizza la condotta tipica prevista dalla fattispecie incriminatrice, sia o non sia egli l'autore o il coautore dello scritto, come chiaramente risulta dall'art. 266 ultimo comma del codice penale e dalla legge sulla stampa.
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