Versione
1 luglio 1931
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22 maggio 1970
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13 luglio 1999
13 luglio 1999
Art. 303
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 GIUGNO 1999, N. 205))
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 GIUGNO 1999, N. 205))
Commentari • 19
- 1. Cassazione penale n. 7827/1988https://www.brocardi.it/ · 191.1222
(massima n. 1) Ai fini della sussistenza della responsabilità per pubblica apologia e quindi della realizzazione del delitto previsto dal secondo comma dell'art. 303 del codice penale col mezzo della stampa, è anche sufficiente che il colpevole collabori, in qualsiasi modo, alla stampa o anche soltanto alla diffusione dello stampato attraverso il quale e con il quale si realizza la condotta tipica prevista dalla fattispecie incriminatrice, sia o non sia egli l'autore o il coautore dello scritto, come chiaramente risulta dall'art. 266 ultimo comma del codice penale e dalla legge sulla stampa.
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Giurisprudenza • 79
- 1. Cass. pen., sez. II, sentenza 09/01/2014, n. 6613Provvedimento: […] ha individuato un duplice un duplice criterio, ove l'utilizzo dell'uno vale ad escludere il ricorso all'altro: in primo luogo si prevede che la durata della custodia cautelare, in caso di sospensioni della decorrenza dei relativi termini, non possa mai superare il doppio dei termini previsti per le varie fasi dall'art. 303 cod. proc. pen., con la precisazione che in detto calcolo non si tiene conto dell'ulteriore aumento previsto per la fase che precede la sentenza di primo grado per i reati di cui all'art. 407 c.p.p., comma 2, lett. a), (art. 303 c.p.p., comma 1, lett. b), […] nel caso di specie pari a quattordici anni, e ricorrendo l'ipotesi di cui all'art. 303 c.p., comma 1, lett. c), n. 3, […]Leggi di più...
- esclusione·
- rilevanza·
- computo·
- incidenza della misura della pena inflitta in concreto·
- riferimento alla pena complessivamente inflitta·
- termine di durata di cui all'art. 304, comma sesto, cod. proc. pen.·
- termine di fase successivo alla pronuncia della sentenza di condanna per pluralità di reati·
- continuazione con reati giudicati con sentenza irrevocabile·
- necessità·
- limite massimo previsto dall'art. 78 cod. pen·
- misure cautelari·
- estinzione·
- personali·
- termine di durata massima della custodia cautelare