Cass. pen., sez. III, sentenza 14/03/2002, n. 16386
CASS
Sentenza 14 marzo 2002

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La preparazione, in territorio italiano, di un prodotto destinato al mercato estero avente caratteristiche diverse da quelle dichiarate è qualificabile come tentativo punibile di frode nell'esercizio del commercio (artt. 56 e 515 cod. pen.) ed è perseguibile, per il principio di territorialità di cui all'art. 6 cod. pen., davanti al giudice italiano (nella specie, trattavasi di condotta costituita dall'imbottigliamento, in uno stabilimento sito in territorio italiano, di olio destinato al mercato britannico, descritto nelle etichette già applicate sulle bottiglie come proveniente esclusivamente dalla spremitura di olive di produzione italiana, mentre una parte di esso era in realtà ricavato dalla spremitura di olive di diversa provenienza).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 14/03/2002, n. 16386
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 16386
    Data del deposito : 14 marzo 2002

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