Sentenza 14 marzo 2002
Massime • 1
La preparazione, in territorio italiano, di un prodotto destinato al mercato estero avente caratteristiche diverse da quelle dichiarate è qualificabile come tentativo punibile di frode nell'esercizio del commercio (artt. 56 e 515 cod. pen.) ed è perseguibile, per il principio di territorialità di cui all'art. 6 cod. pen., davanti al giudice italiano (nella specie, trattavasi di condotta costituita dall'imbottigliamento, in uno stabilimento sito in territorio italiano, di olio destinato al mercato britannico, descritto nelle etichette già applicate sulle bottiglie come proveniente esclusivamente dalla spremitura di olive di produzione italiana, mentre una parte di esso era in realtà ricavato dalla spremitura di olive di diversa provenienza).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 14/03/2002, n. 16386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16386 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ALFONSO MALINCONICO - Presidente - del 14/03/2002
1. Dott. VINCENZO ACCATTATIS - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. ALFREDO TERESI - Consigliere - N. 633
3. Dott. LUIGI PICCIALLI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. FRANCESCO NOVARESE - Consigliere - N. 43590/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da DE PA IO n. a Spoleto il 20 aprile avverso la sentenza della Corte di Appello di Perugia del 3 ottobre Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. F. Novarese
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. A. Siniscalchi che ha concluso: richiesta di inammissibilità del ricorso. Udito il difensore Avv.to LA SPINA Giuseppe (Perugia). Svolgimento del processo
EL PA OR ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia, emessa in data 3 ottobre 2001, con la quale veniva condannato per il delitto tentato di frode in commercio, deducendo quali motivi l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 515 c.p., perché, nella fattispecie, non era ipotizzabile il tentativo del reato ascritto, in quanto il ricorrente aveva seguito le indicazioni del committente, l'etichetta era stata fornita dallo stesso e l'olio era destinato ad essere venduto in Inghilterra come ottenuto con spremitura a freddo di olive italiane, mentre le stesse erano di provenienza greca, secondo quanto richiesto dalla ditta committente, sicché non solo non vi era la dazione di aliud pro alio, ma neppure alcun artifizio ed il perseguimento di un ingiusto profitto, e la violazione dell'art.9 c. p., applicabile alla fattispecie in esame, in quanto l'azione delittuosa sarebbe stata commessa in Inghilterra, sicché occorreva la richiesta del Ministro di Grazia e Giustizia.
Motivi della decisione
I motivi addotti sono infondati, sicché il ricorso deve essere rigettato con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Appare opportuno riassumere la vicenda, peraltro pacifica, in modo da evidenziare la disciplina applicabile.
I Carabinieri del N.A.S. rinvenivano nello stabilimento dell'Umbria oli s.r.l. "una linea di imbottigliamento che prelevava olio di oliva extra vergine da serbatoi contenenti olio prodotto da olive di provenienza nazionale e olio prodotto da olive di provenienza greca". "le bottiglie ... avevano una etichetta in lingua inglese indicante che l'olio contenuto nelle bottiglie proveniva esclusivamente da spremitura a freddo di olive di produzione italiana", mentre l'imbottigliamento è stato eseguito in attuazione di un contratto con una società estera che ha fornito le etichette" ed "il prodotto era stato confezionato per essere venduto sul territorio della Gran Bretagna".
Risulta, altresì, provato che il ricorrente, legale rappresentante dell'Umbria oli s.r.l. "conosceva le informazioni contenute nelle etichette" ed i termini riservati del contratto.
Riassunti i fatti, non vi è dubbio che la società di cui è legale rappresentante il ricorrente, abbia compiuto un'attività commerciale attraverso la vendita a terzi di merce che verrà immessa in un circuito estero, giacché per la configurabilità del delitto contestato non è richiesta la qualità di commerciante, ma è sufficiente che l'attività criminosa si esplichi nell'esercizio di un atto obiettivamente commerciale.
Peraltro, ai fini della possibilità di configurare il tentativo di frode in commercio, recente decisione delle sezioni unite di questa Corte (Cass. sez. un.21 dicembre 2000 n. 28, Morici rv.217295), ha in parte superato il contrasto esistente fra l'orientamento che ritiene necessario un principio di contrattazione e quello che considera sufficiente la semplice esposizione per la vendita o l'effettuazione di un atto di commercio, basandosi soprattutto sul concetto di univocità degli atti, giacché l'idoneità è evidente in ipotesi di esposizione o detenzione di merce con indicazioni tali da configurare la consegna al consumatore, utente finale, di "aliud pro alio" sempre che merce, con etichette indicanti un termine di conservazione scaduto ed alterato, non siano detenute in un locale separato, adibito a deposito, in quanto, in questo caso particolare, il comportamento sarebbe suscettibile di diversi e non univoci apprezzamenti.
Le sezioni unite hanno, poi chiarito che l'azione dell'agente è univoca allorquando in sè, per quello che è e per il modo in cui è compiuta, ne rileva l'intenzione, sicché per potersi parlare di univocità è necessario che sia posta in essere un'azione che, secondo l'id quod plerumque accidit, non viene compiuta se non per commettere quel dato fatto criminoso.
Pertanto, nella fattispecie in esame, assume valore decisivo l'accertamento del giudice di merito, motivato in maniera ineccepibile, secondo cui il ricorrente era per ettamente a conoscenza del contenuto delle etichette e del contratto e, quindi, pienamente colpevole del tentativo di frode in commercio che si andava ad operare nei confronti del consumatore britannico e di altri paesi anglofoni.
Perciò, sotto il profilo della compartecipazione criminosa, il delitto tentato contestato appare pienamente configurabile. Peraltro, ove gli atti posti in essere dal ricorrente non venissero ritenuti di per sè sufficienti a configurare il delitto tentato di frode in commercio in contrasto con l'impostazione fornita dalle sezioni unite di questa Corte, costituirebbero, in ogni caso, una parte rilevante dell'azione che si concludeva in Inghilterra con i connotati certi del tentativo di frode in commercio, attesa l'univocità e l'idoneità degli atti compiuti.
Infine è noto che, per la configurabilità del delitto di cui all'art. 515 c.p. ed, a maggior ragione di quello tentato, non è necessario alcun profitto o danno altrui in quanto l'interesse tutelato è la lealtà commerciale (cfr. Cass. sez. 6^ 13 maggio 1967 n. 442, Moro rv. 104179 fra le tante), tradita dall'accordo intervenuto tra il committente britannico ed il produttore italiano. Non può neppure ritenersi sussistente una carenza di giurisdizione del magistrato italiano, giacché, secondo giurisprudenza costante di questa Corte (Cass. sez. 4^ 23 luglio 1997 n. 7204, Franzoni rv. 208334 cui adde Cass. sez. 6^ 6 aprile 200 n. 4284, Pipicella ed altri rv. 216833), il principio di territorialità di cui all'art. 6 c.p. trova applicazione pur se in Italia è avvenuta una parte dell'azione, anche non costituente reato in sè, purché preordinata - secondo una valutazione "ex post" al raggiungimento dell'obiettivo delittuoso.
Peraltro, nella fattispecie, esiste una compartecipazione criminosa, sicché l'elemento intenzionale, che è essenziale nella commissione di un reato, unifica i vari frammenti dell'azione da considerarsi un unico inscindibile.
In ogni caso, ove non si aderisse a questa impostazione, non è necessaria la richiesta del Ministro di Grazia e Giustizia, qualora nel territorio italiano si siano verificati atti preparatori e strumentali (Cass. sez. 5^ 5 febbraio 1997 n. 873, P.M. in proc. Colecchia ed altri rv. 206903).
Perciò non assume rilievo l'esatto adempimento del contratto stipulato con la AP Limited con sede in Inghilterra e l'assenza di qualsiasi contrattazione con un consumatore britannico, giacché la consapevolezza del contenuto delle etichette e del contratto, la produzione e l'imbottigliamento dell'olio, secondo le modalità condivisa della truffaldina ditta inglese, la certa immissione dell'olio nel mercato anglofono costituiscono, in ogni caso, atti inequivoci diretti alla commissione del delitto contestato. Pertanto non è applicabile l'art. 9 c.p. e non sussiste alcuna violazione del principio di territorialità contemplato dall'art. 6 c.p.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 14 marzo 2002. Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2002