Articolo 29 della Legge 18 aprile 1975, n. 110
Articolo 28Articolo 30
Versione
6 maggio 1975
Art. 29. Distrazione o sottrazione di esplosivi

Chiunque distrae dalla prevista destinazione, sottrae o comunque detiene esplosivi di ogni genere al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato ovvero di mettere in pericolo la vita delle persone o la sicurezza della collettivita' mediante la commissione di attentati o comunque di uno dei reati previsti dal capo I, titolo VI del libro II del codice penale o dagli articoli 284 , 285 , 286 e 306 dello stesso codice, e' punito con la reclusione da cinque a quindici anni.
Entrata in vigore il 6 maggio 1975
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